Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) "Legge sulle
opere pubbliche"
Articoli non abrogati dal d.P.R. n. 554 del
1999
art.
326
1. I contratti si fanno sempre per l'esecuzione di
un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo a corpo o a
misura.
2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo
convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
qualità di dette opere o provviste.
3. Per le opere appaltate a misura, la somma
prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la
quantità effettiva delle opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel
capitolato d'appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di
lavoro.
art.
329
1. In un medesimo contratto si possono comprendere
opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.
art. 337
1. I contratti in generale sono esecutori soltanto
dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla
legge di contabilità generale.
2. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare
il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il
direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o
somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il
contratto non fosse approvato.
art. 338
1. L'ingegnere direttore, tosto approvato il
contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente,
procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso
in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data
di esso verbale decorrerà il termine utile per compimento delle
opere.
art. 340
1. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il
contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave
negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
2. In questi casi l'appaltatore avrà ragione
soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del
danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo
contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.
art. 341
1. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore
il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da
assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione,
dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire
tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per
cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.
art. 342
1. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto
introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne
ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia
citata la intervenuta superiore approvazione.
2. Mancando una tale approvazione gli appaltatori
non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od
addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che
in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il
risarcimento dei danni recati.
3. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei
quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere
direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata
partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei
lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di
urgenza.
art. 343
1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un
progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano
previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto,
l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente,
presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta
sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.
art. 344
1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od
una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a
concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del
contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del
contratto.
2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il
prezzo dei lavori a termini di contratto.
art. 345
1. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere
in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare
delle opere non eseguite.
art. 348
1. L'appaltatore non può pretendere compensi per
danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto.
2. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve
denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei
fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella
determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver
diritto.
3. Frattanto la impresa non potrà sotto verun
pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.
art. 351
1. Ai creditori degli appaltatori di opere
pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la
esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui
l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed
alla perfezione dell'opera
2. Potranno però essere senz'altro sequestrate le
somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva
collaudazione dell'opera.
art. 352
1. Le domande di sequestri saranno dalla competente
Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende
l'impresa.
art. 353
1. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione
riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi
preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e
per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle
stesse opere.
art. 354
1. Ai creditori per indennità dipendenti da
espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i
privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice
civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e
potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi
sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.
art. 355
1. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà
sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma
sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che
siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la
legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.
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