Separazione e divorzio:
il mantenimento dei figli e la
ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie

 

Il tema delicato della regolamentazione dei rapporti tra i figli minori ed i genitori in sede di separazione e divorzio trova la sua disciplina negli artt. 155 e ss. del codice civile il cui testo attuale discende dalla L. n. 54/2006 di "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli."
Si tratta di un intervento normativo importante e senza precedenti quello del 2006 che ha radicalmente innovato la materia dell'affidamento dei figli minori nelle ipotesi, sempre più ricorrenti nella odierna società civile, di inoltro e pendenza di procedimenti tesi a far caducare il vincolo matrimoniale dei rispettivi genitori.
Per espressa previsione del comma 2° art. 4 della legge richiamata, inoltre, le nuove regole si applicano non soltanto ai casi di separazione dei coniugi ma anche alle procedure miranti allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili ed alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

La dottrina e la giurisprudenza, in via unanime, hanno parlato, al riguardo, del compimento di una vera e propria "rivoluzione copernicana" che ha ridisegnato le linee dei rapporti tra genitori e prole minorenne nelle situazioni di patologia del rapporto matrimoniale: l'affidamento monogenitoriale, prediletto ed adottato con costanza fino a tempi recenti, è stato superato dalla proclamazione del nuovo "principio di bigenitorialità" di cui l'affido condiviso costituisce la pedissequa attuazione.

Per effetto della nuova normativa l'interesse morale e materiale della prole, quale principio cardine del vecchio testo dell'art. 155 c.c. si è eretto allo status di diritto autonomo, facente capo alla prole, di ".mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (genitori), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.".

Decisive sono le implicazioni concrete scaturenti dai nuovi artt. 155 e ss. del codice civile.

Nella prassi odierna, difatti, la sentenza di separazione del giudice, quale prima conferma giudiziale di interruzione della communio coniugalis, in pedissequa osservanza delle indicazioni del nuovo art. 155 c.c., è chiamata a stabilire non soltanto i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, ma anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al loro mantenimento, cura, istruzione e alla loro educazione.

Costituisce difatti principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, ribadito con forza nella nota sentenza n. 6197 del 22/03/05, come "in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza" (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363).

Si ribadisce inoltre come il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il testo dell'art. 147 c.c., imponga ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, "di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione...".

E qui le tensioni della coppia e i vecchi mai sopiti dissapori tornano in superficie.
In questo stadio si appalesano tutte le difficoltà in ordine alla divisione delle spese.

In assenza di accordi tra entrambi i genitori, il giudice statuisce con suo provvedimento che ciascuno di essi dovrà provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; e se necessario, ordina la corresponsione di un assegno periodico "al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
". (comma 4 dell'art. 155 c.c.)

Nella sentenza di separazione è inoltre spesso contenuto, di seguito alla determinazione dell'assegno, il riferimento ad ulteriori oneri economici e relativi alle spese cosidette straordinarie: normalmente prevedendo l'addebito delle stesse al 50%." in capo al coniuge non affidatario (o non collocatario).

Orbene, occorre da subito sottolineare che non esiste alcuna indicazione precisa né tantomeno una certa elencazione che consenta di individuare con sufficiente determinatezza gli indici di tale impegno economico per spese straordinarie.
In merito, l'interpretazione giurisprudenziale fa da maestra e conduce a qualificare straordinarie le spese che non rientrano nella corresponsione mensile imposta dal giudice, in quanto scaturenti da "necessità occasionali" o imprevedibili, frutto in ogni caso di reali e talvolta imprevedibili esigenze della prole.

"Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, tra l'altro a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie" (Tribunale di Bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925).

La rilevanza della decisione da cui nasce l'obbligo di corresponsione di una spesa straordinaria segna un discrimine importante: fermo il limite "della necessità e della congruenza" solo in caso di scelte decisive sulla vita del minore (ad es. sottoposizione ad un intervento chirurgico, scelta dell' indirizzo religioso o della scuola da frequentare) il coniuge non affidatario è titolare di un potere di veto, in ogni altra ipotesi sarà sic et simpliciter tenuto a coprirne il carico nella misura percentuale stabilita dal giudice.
".. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell'interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superano i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto ad essere coinvolto a tali scelte. ".(cfr: sent n. 925 del 2005)
Con l'unico appunto ulteriore per cui, alla luce della riforma introdotta con legge n. 54/2006, "genitore non affidatario"deve ritenersi il genitore presso cui la prole non coabita in via stabile.

Qualora il giudice non abbia egli stesso regolato nella sentenza la divisione delle spese straordinarie è dovere dei genitori farsi carico di regolare i rispettivi obblighi trovando un accordo nell'interesse della prole in ossequio al combinato disposto degli artt. 147 e 148 c.c.

Tuttavia a tal proposito, con una recente sentenza del 2004, il Tribunale ha avuto modo di statuire in ordine all'inammissibilità di convenzioni e accordi tra gli ex coniugi, in sede di divorzio, che contengano la richiesta al giudice di omologare in via preventiva una "autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di entità imprecisata per il figlio di cui esigere poi il rimborso dall'altro genitore."
Nessun accordo preventivo potrà pertanto stabilire criteri e misura delle somme dovute a titolo di spese straordinarie essendo comprovata la loro connaturata imprevedibilità.

Rimane per contro certo il fatto che nelle ipotesi in cui nè parti né il giudice non abbiano previsto le spese di natura straordinaria in sede giudiziale, l'assegno mensile di mantenimento sarà considerato comprensivo anche delle stesse.
Soltanto il ricorso al Tribunale ex art. 710 c.p.c. potrà risolvere la situazione tramite la pronuncia del giudice di modifica dei provvedimenti già emanati e la statuizione sulla misura secondo cui le spese straordinarie dovranno ripartirsi tra i genitori.

Autore: Avv. Matteo Santini - ottobre 2009 - tratto da www.lapraticaforense.it