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Il mantenimento dei figli a seguito dell'entrata in vigore della legge
54/2006 sull'affidamento condiviso ed, in particolare, il concetto di "tenore di
vita"
L'art. 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a
seguito dell'entrata in vigore della legge 08/02/2006 n. 54 così dispone:
"(Provvedimenti riguardo ai figli). 1° Anche in
caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale. 2° Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il
giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale
e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli
sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso
ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi
deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole. 3° La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la potestà separatamente. 4° Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da determinare
considerando: 1) le attuali esigenze del
figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio
in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore; 4) le risorse economiche di entrambi
i genitori; 5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 5° L'assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice. 6° Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi ".
Il fine del presente contributo è quello di stabilire cosa si intende per
"tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori". Iniziamo la nostra dissertazione sottolineando che esistono
dei costi cosiddetti cosi detti "irrinunciabili", vale a dire quei costi per il
mantenimento del figlio, che prescindono dal reddito prodotto dai soggetti
esercenti la potestà genitoriale. Essi sono rappresentati, ad esempio, dalle
spese per l'alimentazione, per i vestiti, per l'acquisto di libri, per le cure e
visite mediche. Ebbene la somma di tali singole voci determina l'importo minimo
necessario per il mantenimento di un figlio, ed è fin troppo evidente che se
esiste un costo fisso minimo, esso incide maggiormente sulle sostanze di un
nucleo familiare che produce un reddito più basso, rispetto a quanto possa
incidere sulle sostanze di una famiglia più facoltosa. E' pur vero che sarebbe
molto difficile standardizzare o codificare un importo minimo per il
mantenimento, in quanto i costi minimi necessari, variano notevolmente con
l'aumentare dell'età (e non necessariamente in forma progressiva, sia essa
crescente o decrescente). Un neonato di 4 mesi richiede uno sforzo economico
maggiore rispetto ad un bambino di 6 anni, rappresentato dall'acquisto quasi
giornaliero di prodotti particolarmente costosi ed utilizzabili una sola volta,
quali pannolini, omogeneizzati, prodotti delicati, ecc. Inversamente, il
mantenimento di un ragazzo di 19 anni richiede un esborso di denaro da parte dei
genitori, maggiore rispetto ad un bambino di sei. Pertanto ogni valutazione
sui costi minimi necessari deve necessariamente riferirsi a singole fasce di
età. Oltretutto i costi minimi necessari per il mantenimento, sono condizionati
da alcune variabili quali, l'aumento dei prezzi, i tassi di interesse, le crisi
di mercato, che difficilmente possono essere previste in anticipo o che comunque
richiederebbero un adeguamento costante dei parametri di calcolo, eventualmente
utilizzati per codificare i costi minimi. Anche l'ambito territoriale assume un
rilievo non secondario. Il costo dei beni varia, a volte notevolmente, da
Regione a Regione e spesso da Comune a Comune. Rilevano inoltre, ai fini
della determinazione dei costi minimi di mantenimento, le condizioni del
soggetto singolo (stato di salute, inclinazioni, aspirazioni, ecc).
I
costi sopra descritti rappresentano i costi minimi necessari per il mantenimento
(o meglio per la sopravvivenza) di un figlio. Tutto ciò che supera i costi
minimi necessari, rileva ai fini della determinazione del tenore di vita.
Condurre un tenore di vita alto ed aver pertanto diritto ad un assegno di
mantenimento più consistente, non significa essere liberi di spendere quanto si
vuole per il mantenimento o per i "vizi" del figlio; o meglio: si è legittimati
a spendere quanto si crede per il figlio, ma non si può pretendere in sede di
separazione / divorzio, che il Tribunale determini e quantifichi la somma da
destinare al mantenimento della prole, considerando come parametro determinante,
l'ammontare delle spese che i genitori sostenevano per il figlio in costanza di
matrimonio o di unione. Ciò significa che la "somma" idonea a garantire lo "
stesso tenore di vita" non equivale necessariamente a quanto i genitori hanno
sborsato in passato per il figlio. Allora cosa significa esattamente tenore
di vita e quali sono gli indici per valutare il suo eventuale incremento? A
parere dello scrivente, il tenore di vita (considerato nel suo aspetto relativo
al mantenimento) aumenta quando il genitore è in condizione di provvedere
"privatamente" con denaro proprio, a quelle spese necessarie o comunque utili
nell'interesse del figlio, erogate anche gratuitamente dal Servizio Pubblico. Ci
riferiamo all'iscrizione ad istituti scolastici, alle cure mediche, ecc. Sono
prestazioni che si riferiscono a diritti costituzionalmente garantiti e che
vengono erogate gratuitamente dalle Pubbliche Istituzioni, ma che sono fornite
anche a pagamento da enti privati. Ebbene, è questo il criterio sul quale
deve essere posto l'accento. Si gode di un tenore di vita più alto quando si può
spendere per ricevere prestazioni e servizi, che sono, fruibili anche
gratuitamente. E' su questo punto che rileva l'aumento del tenore di vita ai
fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio e non nelle
spese meramente voluttuarie. Se per assurdo i genitori spendevano ogni mese una
somma esorbitante in giocattoli, ciò non significa che a seguito della
separazione dei coniugi, uno dei genitori debba essere "obbligato" a
corrispondere al coniuge affidatario o presso il quale il minore risiede, una
somma tale da poter sostenere quelle spese, (magari irragionevoli), che i
genitori in passato sborsavano per assecondare i " capricci" del figlio.
Qualora così non fosse, ci troveremmo anche di fronte ad un ulteriore
problema; vi sarebbe infatti la necessità di un controllo periodico circa
l'utilizzo di tali somme destinate alle spese "voluttuarie" da parte del
genitore affidatario. Qualora tali importi non venissero spesi ma risparmiati,
sarebbe opportuno chiedersi, a favore di chi sono accantonati tali risparmi; del
genitore affidatario con conseguente ingiusto arricchimento di quest'ultimo o a
favore del figlio ? In ogni caso potrebbe essere lo stesso genitore obbligato
alla corresponsione dell'assegno a provvedere ad accantonare una parte di denaro
per garantire le eventuali esigenze future del coniuge. Per non incorrere nel
rischio di veder ridotto l'assegno da parte del Tribunale, spesso il genitore
affidatario, preferisce spendere i soldi destinati al mantenimento del
figlio, sino all'ultimo centesimo, a costo di comprare qualunque cosa inutile
!
Anche la funzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.,
destinato al coniuge, è quella di "garantire lo stesso tenore di vita
di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio". Il sistema dei redditi
(o meglio delle "risorse economiche"), rappresenta senz'altro l'indicatore più
affidabile per valutare l'equivalenza o lo squilibrio tra i vari tenori di vita
e per la quantificazione di un assegno tale da poter ristabilire l'equilibrio.
E' necessario però tenere in debita considerazione che in vista di una eventuale
separazione, le parti "si preparano alla guerra", facendo il possibile per
risultare più poveri di quanto in realtà sono. Questo discorso vale in
particolare per i liberi professionisti, i quali hanno la possibilità di
"ridurre" il proprio fatturato, nella prospettiva di un'imminente lite
giudiziaria con il coniuge. Ai fini della comparazione tra le sostanze dei
singoli coniugi, devono necessariamente essere presi in considerazione anche i
risparmi, le proprietà immobiliari, le rendite, ecc.. Anche le spese, quali
rate di mutuo, affitti, dovranno essere tenute presenti, in quanto esse
determinano l'impoverimento del soggetto; ciò a condizione che non si tratti di
spese meramente voluttuarie. Alcuni problemi sorgono nella pratica con
riferimento ad esborsi che per alcuni sono considerati un indice di ricchezza e
di ottimo tenore di vita, per altri, invece, un indice di impoverimento del
soggetto, a cagione della diminuzione del reddito percepito; vedasi ad esempio
le rate relative ad una locazione finanziaria.
Il criterio della
comparazione delle sostanze è apparentemente adatto per ristabilire
un'equivalenza tra i nuovi due nuclei familiari nati dalla separazione ma, il
quantum dell'assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli, gioca un
ruolo determinante nel favorire l'impoverimento del soggetto obbligato e la
nascita di una nuova condizione di squilibrio economico tra i due nuovi nuclei e
pertanto, ai fini di ricostituire l'omogeneità, deve necessariamente essere
computata anche la somma di cui il soggetto si priva per il mantenimento del
figlio (o dei figli). Inoltre la disposizione che prevede l'obbligo per i
genitori di provvedere al mantenimento dei figli, considerando tra le altre cose
"i tempi di permanenza presso ciascun genitore", rende ancor più ardua un'equa
determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento. Ebbene se sotto la
vigenza della vecchia normativa, era agevole individuare e quantificare il tempo
che il minore trascorreva presso il genitore affidatario e presso quello non
affidatario (tali parametri infatti erano contenuti negli accordi di separazione
o nella stessa sentenza), oggi con l'introduzione della legge 54/2006
sull'affidamento congiunto, non vi sono dei parametri rigorosi né tanto meno
l'obbligo di indicare in documenti formali, le modalità ed i tempi di
frequentazione dei figli. E siccome, affidamento condiviso non equivale a
collocamento paritario ed alternato del minore presso ciascuno dei genitore,
bensì a potestà genitoriale congiunta e a flessibilità nelle modalità e tempi di
frequentazione, diventa impresa ardua determinare a priori "i tempi di
permanenza" .
Autore. Avv. Matteo Santini - tratto da www.ergaomnes.net
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