 |
IL
MATRIMONIO ALL'ESTERO DEL CITTADINO ITALIANO. IL MATRIMONIO
ISLAMICO.
Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla
celebrazione all'estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel
caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani.
Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con
una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.
L'art.
16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)[1] prevede che il matrimonio
all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è
cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi
all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità
locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è
rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o
consolare.
La
celebrazione del matrimonio all'estero da parte del cittadino italiano residente
in Italia può avvenire pertanto dinanzi all'autorità consolare italiana[2] o dinanzi all'autorità
locale. In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalità[3].
Secondo l'art. 27 della L.
31 marzo 1995 n. 218 [4] di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre
condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di
ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno
dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto
in Italia.
La
legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche le conseguenze
della violazione di esso, i termini per farlo valere, gli eventuali effetti di
un certo periodo di vita in comune[5].
Occorre
in proposito ricordare altresì l'art. 115, comma 1, del codice civile, il quale
prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all'estero, che detto
cittadino italiano sia comunque soggetto alle norme italiane sulle "condizioni
necessarie per contrarre matrimonio" stabilite dagli artt. 84 e segg. cod.
civ.
Le
condizioni richiamate, com'è noto, riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale
(art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono
previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di
parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); l'ipotesi del "delitto"
(art. 88).
La
mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti
rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento
all'ordinamento giuridico italiano.
La
legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (impedimenti
impedienti) che non comportano una invalidità di esso ma una sua semplice
irregolarità, la cui unica conseguenza è l'applicazione di una sanzione
pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e
140 cod. civ.).
Tali
impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall'omissione delle
pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo.
Secondo
l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all'estero è valido, quanto alla
forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o
dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o
dallo Stato di comune residenza in tale momento.
Come
si vede, la norma pone tre criteri tra loro concorrenti per stabilire la
validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno di essi sia
soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l'ordinamento giuridico
italiano.
D'altra
parte, deve essere preso in considerazione anche l'art. 16 L. 218/1995, il quale
prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico, con le conseguenze di cui al secondo comma della
medesima disposizione[6].
Occorre
ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla
compatibilità con l'ordine pubblico del matrimonio islamico con una
pronuncia che, ancorché riferita alla disciplina anteriore alla L. 218/1995,
conserva tutt'oggi la propria rilevanza.
Con
detta decisione[7], la Corte di Cassazione ha
affermato che l'insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio
contratto da cittadino italiano all'estero - sia pure nel rispetto delle forme
ivi stabilite ed in presenza delle persone - non potrebbe riconoscersi alcun
effetto giuridico, ove la lex loci preveda caratteristiche contrastanti
con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del
cd. favor matrimonii, alla cui stregua l'atto non perde validità se non
sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117 e ss. cod.
civ. - nelle quali non può essere ricompresa quella del matrimonio contratto
secondo un rito che preveda la poligamia e/o lo scioglimento del vincolo ad
nutum - e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[8].
Ne
deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da
cittadino italiano all'estero pur secondo una legge che consenta la poligamia
e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i
requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può
disconoscerne l'idoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, sino a
quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia sul
punto[9].
Non
mancano d'altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio islamico,
prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non possa produrre alcun
effetto nel nostro ordinamento giuridico per contrarietà all'ordine pubblico e
al buon costume, trattandosi di un matrimonio privo del requisito
dell'assunzione dell'obbligo reciproco di fedeltà, requisito da ritenersi
essenziale per la configurabilità giuridica del matrimonio nel nostro
ordinamento[10].
Secondo
l'opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia possibile trarre
dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la conseguenza automatica della
sua inefficacia nel nostro ordinamento, sempreché il matrimonio sia stato
contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla legge del luogo di
celebrazione e sempreché sussistano i requisiti di stato e capacità dei
contraenti.
Il
matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano residente in Italia nelle
forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle
pubblicazioni e deve essere seguito dalla trascrizione dell'atto
nei registri dello stato civile italiano.
Con
riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante
l'abrogazione dell'art. 115, comma 2, cod. civ.[11].
Tuttavia,
la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione), come già in
parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in
particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di
pubblicità.
Secondo
la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i
matrimoni celebrati all'estero tra italiani e stranieri hanno immediata
validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme
previste dalla legge straniera[12]; la loro trascrizione in Italia
assume valore meramente certificativo.
Peraltro,
nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla
capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non
perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni
previste dall'art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità
o di annullamento[13].
La
Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che
le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati
all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata
validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino
celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino
effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i
requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti
dalla legge italiana; tale principio - prosegue la Suprema Corte - non
è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione,
atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo
di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio locus
regit actum[14].
Né le
pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la validità del
matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani secondo la legge
straniera; matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l'ordinamento
giuridico italiano.
Con
riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto segue.
La
pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre matrimonio
all'estero allorché il Paese prescelto richieda preliminarmente un'attestazione
della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda il rilascio del
certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5
settembre 1980[15]: tali documenti possono essere
infatti rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non
ne siano conseguite opposizioni[16].
Con
riguardo invece alla trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio celebrato
all'estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell'atto alle
competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente
all'ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione[17].
Deve
precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l'efficacia del matrimonio
- si ritiene - solo nel caso di matrimonio cattolico contratto all'estero da
cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili,
al fine di realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario[18].
Per
quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all'estero da un
cittadino italiano, essa è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai
registri dello stato civile dello Stato straniero[19].
[1] DPR 3 novembre 2000, n.
396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127, GU 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ord.
[2] La celebrazione davanti
all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero è regolata dagli artt.
10 ss. della legge consolare (DPR 5/01/1967 n. 200, Disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari, GU 98 del 19/04/1967, Suppl.
ord.).
[3] Sull'argomento, si veda T.
Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam; R. Calvigioni,
Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione,
disponibile su www.anusca.it all'indirizzo www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/RENZO-CALVIGIONI.rtf;
P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero; sua
validità interinale fino a quando, nel caso di sua impugnativa, non intervenga
pronuncia di nullità o di annullabilità, disponibile su www.sepel.it all'indirizzo www.sepel.it/sci/arti2003/pag-501.pdf.
[6] L'art. 16, comma 2, L.
218/1995 stabilisce che, qualora non sia possibile applicare la legge straniera
richiamata dalle norme di conflitto, "si applica la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana".
[7] Cass. civ., sez. I,
2/03/1999, n. 1739, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999,
613.
[8] La Corte di
Cassazione prende in esame anche l'opinione secondo cui, nell'ipotesi di
matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la
poligamia od il ripudio unilaterale), l'atto non potrebbe nemmeno essere
qualificato come matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento poiché il
vizio riguarderebbe lo stesso consenso. In proposito la S.C. rileva che il
principio del "favor matrimonii" e, quindi, della sua validità interinale non
soffre eccezioni in situazioni che pur configurano la medesima incompatibilità
ontologica con l'ordine pubblico ed attengono, in
diversa misura, alla validità del consenso, quali il matrimonio contratto
in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 cod. civ.: in ipotesi,
cioè, espressamente previste dall'art. 117 cod. civ. come motivo di impugnazione
del matrimonio, con la conseguente necessità di una pronuncia di nullità
o di annullamento.
[9] La Suprema Corte, con la
citata sentenza, richiama anche quell'autorevole indirizzo dottrinario secondo
cui occorre distinguere la regolamentazione del rapporto giuridico controverso
dalla rilevazione dei suoi presupposti, la regolamentazione della questione
principale da quella pregiudiziale o preliminare, con la conseguenza che la
disciplina di tali presupposti o questioni, posta dall'ordinamento straniero, al
pari del diritto o "status" che si presenta come acquisito rispetto alla
situazione da accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi
(ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle
disposizioni di diritto internazionale privato per la soluzione del caso
concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi nell'ordinamento
interno (la fattispecie verteva sui diritti successori del coniuge).
[11] Cfr. R. Calvigioni,
op. cit.
[12] Cass. 1739/1999 cit.;
Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2002, 149.
[13] Sul punto, v. anche P.
Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero
cit.
[14] Cass. civ., sez. I,
19/10/1998, n. 10351, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999,
595.
[15] Legge n. 950 del
19/11/1984, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di
un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai
cognomi e ai nomi, adottate a monaco il 5 settembre 1980, GU 18 del 22
gennaio 1985.
[16] R. Calvigioni, op.
cit.
[17] Si vedano,
rispettivamente, gli artt. 16 e 17; 12, comma 11, DPR 396/2000.
[18] Alle condizioni poste
dalla legge di esecuzione del Concordato. Ballarino, op. cit.; P.
Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero
cit.
[19] Cass. civ., sez. I,
28/04/1990 n. 3599, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1991,
750.
Autore:
Avv. Giuseppe Briganti - tratto da lsito www.iusreporter.it
|