Le principali novita' introdotte dal
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

I. Profili generali

Il decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 effettua una parziale "de-codificazione" della normativa sui lavori pubblici relativamente agli appalti concernenti i beni culturali (abrogando diverse norme della L. 109/1994 ss.mm., si veda l'art. 12 del provvedimento).

In precedenza la specificita degli appalti su beni di tale natura, da un lato, non impediva che la relativa disciplina trovasse sede nel corpus legge quadro-regolamento generale sui ll.pp., dall'altro trovava principale rilievo per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (cioe di categoria OS2), mentre per i lavori di manutenzione di beni immobili e di scavo archeologico sussistevano norme specifiche essenzialmente per i livelli e i contenuti della progettazione (artt. 213 ss. d.p.r. 554/1999).

In ogni caso l'art. 11 prevede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento la modifica delle disposizioni del titolo XIII del D.P.R. n. 554 alla luce delle disposizioni del decreto medesimo.

L'art. 1 del provvedimento specifica che l'innovazione in esame, derivante da una disciplina unitaria degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (nonche gli scavi archeologici), e motivata dal fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

Per quanto non diversamente disposto, resta comunque ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.

Evidentemente ritenendo che la materia riguardi la valorizzazione dei beni culturali, si precisa che le regioni, nel rispetto del decreto legislativo, possono disciplinare le attivita di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori riguardanti tali beni.

L'art. 2 del decreto legislativo riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 2 comma 6 della L. 109/1994 ss.mm., disponendo che per i lavori realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovino applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.

II. I lavori misti

Derogando invece all'art. 2 comma 1 della legge quadro sui LL.PP., l'art. 3 del provvedimento in esame disciplina il caso che, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita dell'intervento.

In tali ipotesi si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applichi la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.

In ogni caso i soggetti esecutori dei lavori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal decreto legislativo (con cio si conferma la ratio dell'art. 8, comma 11-septies della legge quadro).

L'art. 4 ribadisce in via di principio quanto stabilito dall'art. 19, comma 1-quater della legge quadro (che viene contestualmente abrogato) e dispone pertanto che i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali.

Tuttavia sono fatte salve motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, che rendano necessario l'affidamento congiunto.

E' inoltre consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali, ancorche inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

III. La qualificazione

L'art. 5 reca una disciplina integralmente sostitutiva dell'articolo 8, commi 4, lettera g, ultimo periodo e 11-sexies della legge quadro (che infatti vengono contestualmente abrogati).

Si prevede che con decreto del ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di che trattasi, ad integrazione di quelli definiti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono apportate modificazioni allo stesso regolamento sulla qualificazione, in modo da disciplinare:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori di che trattasi;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificita dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto e delle modificazioni di cui sopra, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.

Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

Per l'esecuzione dei lavori e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

Si ribadisce l'ultimo periodo dell'abrogata lettera g dell'art. 8 comma 4 della legge quadro.

Si stabilisce dunque che le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2 ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge n. 109 ss.mm., ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

IV. La progettazione e la direzione lavori

Sostituendo l'art. 16, comma 3-bis della legge quadro, l'art. 6 del decreto legislativo prevede che l'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessita o specificita, puo prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

La scheda tecnica e redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

Per quanto riguarda i livelli di progettazione, modificando l'art. 213 del regolamento generale l'art. 8 prevede che l'affidamento dei lavori sia disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

L'esecuzione dei lavori puo prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo comprendere, oltre all'attivita di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio venga richiesto da particolari complessita, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo.

Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attivita del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

Tali attivita possono anche essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalita in relazione all'intervento da attuare.

Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (si tratta di una ripresa dell'art. 27 comma 2 bis della legge quadro, che viene contestualmente abrogato).

Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui sopra da parte dei propri funzionari.

Il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessita e difficolta progettuali e realizzative dell'intervento, l'entita dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attivita di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.

V. Le procedure di affidamento

L'art. 7 del provvedimento in esame disciplina le modalita di individuazione del contraente e affidamento dei lavori, sostituendo l'art. 24 commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis della legge quadro (contestualmente abrogati).

Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso (con comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici), nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro (e quindi elevato il precedente limite di 300.000), mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; abbastanza inspiegabile e contrastante con i principi generali la previsione che la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate siano trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;

c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.

Per i lavori concernenti beni immobili, e per quelli di scavo archeologico, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso nelle stesse ipotesi di cui sopra, cui si aggiunge quella di lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

E' inoltre ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non puo comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.

I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita e alla tutela del bene (si veda il comma 3 dell'art. 223 dpr 554/1999).

Infine il ricorso alla licitazione privata semplificata e' consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro (l'artt. 223, 1? comma del dpr 554/1999 infatti non poteva che confermare il limite generale di 750.000 euro cui alla legge quadro).

VI. I criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con i seguenti criteri:

a) il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:

1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa).

Riprendendo il comma 8-bis dell'art. 21 della legge quadro (che viene contestualmente abrogato) si prevede che l'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro puo essere disposta secondo il criterio di cui alla lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorche non esclusivi, il prezzo, nonche l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica.

Resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

E' fatto rinvio ad un decreto del ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui saranno individuate le modalita di redazione e di presentazione dei curricula, il contenuto degli stessi nonche le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovra essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovra essere valutata l'eventuale anomalia.

Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.

VII. Le varianti

Per i lavori oggetto del decreto, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Per le medesime finalita, il responsabile unico del procedimento, puo, altresi, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Sono inoltre ammesse, nel limite del sesto quinto in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento puo chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.

Autore: Dott. M. Greco - tratto da www.appaltiecontratti.it - Febbraio 2004