Le principali novita' introdotte dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio
I. Profili generali
Il decreto legislativo
22/01/2004 n. 42 effettua una parziale "de-codificazione" della
normativa sui lavori pubblici relativamente agli appalti concernenti i beni
culturali (abrogando diverse norme della L. 109/1994 ss.mm., si veda l'art. 12
del provvedimento).
In precedenza la specificita degli appalti su
beni di tale natura, da un lato, non impediva che la relativa disciplina
trovasse sede nel corpus legge quadro-regolamento generale sui ll.pp.,
dall'altro trovava principale rilievo per i lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (cioe di categoria
OS2), mentre per i lavori di manutenzione di beni immobili e di scavo
archeologico sussistevano norme specifiche essenzialmente per i livelli e i
contenuti della progettazione (artt. 213 ss. d.p.r.
554/1999).
In ogni caso l'art. 11 prevede entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in
commento la modifica delle disposizioni del titolo XIII del D.P.R. n. 554 alla
luce delle disposizioni del decreto medesimo.
L'art. 1 del provvedimento specifica che
l'innovazione in esame, derivante da una disciplina unitaria degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli
elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio
culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (nonche gli scavi archeologici), e motivata dal fine di
assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed
in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
Per quanto non diversamente disposto, resta
comunque ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di
appalti di lavori pubblici.
Evidentemente ritenendo che la materia riguardi
la valorizzazione dei beni culturali, si precisa che le regioni, nel rispetto
del decreto legislativo, possono disciplinare le attivita di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori
riguardanti tali beni.
L'art. 2 del decreto legislativo riprende
sostanzialmente i contenuti dell'art. 2 comma 6 della L. 109/1994 ss.mm.,
disponendo che per i lavori realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a
cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari
in materia, non trovino applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
II. I lavori misti
Derogando invece all'art. 2 comma 1 della
legge quadro sui LL.PP., l'art. 3 del provvedimento in esame disciplina il caso
che, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi
e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro
dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche le forniture degli
arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita
dell'intervento.
In tali ipotesi si prevede che
l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile
unico del procedimento, applichi la disciplina, rispettivamente, dei servizi o
delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di
adeguamento dell'immobile risulti superiore.
In ogni caso i soggetti esecutori dei lavori
devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal decreto
legislativo (con cio si conferma la ratio dell'art. 8, comma 11-septies della
legge quadro).
L'art. 4 ribadisce in via di principio quanto
stabilito dall'art. 19, comma 1-quater della legge quadro (che viene
contestualmente abrogato) e dispone pertanto che i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni
di tutela dei beni culturali, non sono affidati congiuntamente a lavori
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali.
Tuttavia sono fatte salve motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile
unico del procedimento, che rendano necessario l'affidamento congiunto.
E' inoltre consentito affidare separatamente,
previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne
indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali,
ancorche inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario,
siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e
all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per
gli interventi.
III. La qualificazione
L'art. 5 reca una disciplina integralmente
sostitutiva dell'articolo 8, commi 4, lettera g, ultimo periodo e 11-sexies
della legge quadro (che infatti vengono contestualmente
abrogati).
Si prevede che con decreto del ministro per i
beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, siano definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di che trattasi, ad integrazione di quelli definiti dal
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione
delle imprese artigiane.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo sono apportate modificazioni allo stesso
regolamento sulla qualificazione, in modo da disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio
delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da
parte dei soggetti esecutori dei lavori di che trattasi;
b) la definizione di nuove categorie di
qualificazione che tengano conto delle specificita dei settori nei quali si
suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle
attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della
qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita
utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso
dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto
e delle modificazioni di cui sopra, le stazioni appaltanti possono individuare,
quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.
Ai fini della valutazione della sussistenza di
detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e
subaffidamenti.
Per l'esecuzione dei lavori e' sempre
necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere
dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati
assume nell'appalto complessivo.
Si ribadisce l'ultimo periodo dell'abrogata
lettera g dell'art. 8 comma 4 della legge quadro.
Si stabilisce dunque che le attestazioni di
qualificazione relative alla categoria OS2 ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies,
della legge n. 109 ss.mm., ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva
la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti
individuati da detto regolamento.
IV. La progettazione e la direzione lavori
Sostituendo l'art. 16, comma 3-bis della legge
quadro, l'art. 6 del decreto legislativo prevede che l'amministrazione
aggiudicatrice, per interventi di particolare complessita o specificita, puo
prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu
schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche
del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e'
obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle
superfici decorate di beni architettonici.
La scheda tecnica e redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto
della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di
interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni
architettonici.
Per quanto riguarda i livelli di progettazione,
modificando l'art. 213 del regolamento generale l'art. 8 prevede che
l'affidamento dei lavori sia disposto, di regola, sulla base del progetto
definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di
contratto.
L'esecuzione dei lavori puo prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta
necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga
effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e'
approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di
invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di
manutenzione.
Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle
disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo
comprendere, oltre all'attivita di esecuzione, quella di progettazione
successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio venga
richiesto da particolari complessita, avendo riguardo alle risultanze delle
indagini svolte.
Il responsabile unico del procedimento verifica
il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da
porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo.
Nei casi in cui non sia necessaria idonea
abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico alle attivita del responsabile unico del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale,
possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa.
Tali attivita possono anche essere espletate da
funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata
professionalita in relazione all'intervento da attuare.
Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela
dei beni culturali, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di
specifiche competenze coerenti con l'intervento (si tratta di una ripresa
dell'art. 27 comma 2 bis della legge quadro, che viene contestualmente
abrogato).
Le amministrazioni aggiudicatrici, anche
mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per
l'espletamento degli incarichi di cui sopra da parte dei propri
funzionari.
Il responsabile unico del procedimento valuta,
alla luce delle complessita e difficolta progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entita dei rischi connessi alla progettazione e alla
esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi
analoghi, puo determinare in quota parte l'ammontare della copertura
assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente
in materia di garanzie per le attivita di esecuzione e progettazione di lavori,
forniture e servizi.
V. Le procedure di affidamento
L'art. 7 del provvedimento in esame disciplina
le modalita di individuazione del contraente e affidamento dei lavori,
sostituendo l'art. 24 commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis della legge quadro
(contestualmente abrogati).
Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata e'
ammesso (con comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici), nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non
superiore a 500.000 euro (e quindi elevato il precedente limite di 300.000),
mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori
oggetto dell'appalto; abbastanza inspiegabile e contrastante con i principi
generali la previsione che la lettera di invito e l'elenco delle imprese
invitate siano trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici che provvede a curarne un'adeguata
pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti
dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente
in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari
affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo
appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e
sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della
normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto
iniziale.
Per i lavori concernenti beni immobili, e per
quelli di scavo archeologico, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso
nelle stesse ipotesi di cui sopra, cui si aggiunge quella di lavori di importo
complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia
esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal
responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
E' inoltre ammissibile l'affidamento a
trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari
non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento
precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze
imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempre
che tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi
inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure, quantunque
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari
al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non puo comunque
complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto
principale.
I lavori in economia sono ammessi fino
all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto
del ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali
ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita e alla tutela del bene
(si veda il comma 3 dell'art. 223 dpr 554/1999).
Infine il ricorso alla licitazione privata
semplificata e' consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro
(l'artt. 223, 1? comma del dpr 554/1999 infatti non poteva che confermare il
limite generale di 750.000 euro cui alla legge quadro).
VI. I criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata
con i seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo piu basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura,
mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante
offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a
corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di
gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa (quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione
dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa).
Riprendendo il comma 8-bis dell'art. 21 della
legge quadro (che viene contestualmente abrogato) si prevede che
l'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni
architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro puo
essere disposta secondo il criterio di cui alla lettera b), assumendo quali
elementi obbligatori di valutazione, ancorche non esclusivi, il prezzo, nonche
l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda
tecnica.
Resta fermo che gli elementi valutati ai fini
della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa.
E' fatto rinvio ad un decreto del ministro per
i beni e le attivita culturali, di concerto con il ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con cui saranno individuate le modalita di redazione e di
presentazione dei curricula, il contenuto degli stessi nonche le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di
affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
fermo restando che all'elemento prezzo dovra essere comunque attribuita una
rilevanza prevalente e che di esso dovra essere valutata l'eventuale
anomalia.
Nei casi di aggiudicazione con il criterio del
prezzo piu basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di
verificare le offerte anomale secondo le disposizioni
vigenti.
VII. Le varianti
Per i lavori oggetto del decreto, le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla
disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore
dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.
Non si intendono varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento
dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti
per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare
l'importo complessivo contrattuale.
Per le medesime finalita, il responsabile unico
del procedimento, puo, altresi, disporre varianti in aumento rispetto
all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
Sono inoltre ammesse, nel limite del sesto
quinto in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi
necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,
per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonche per adeguare l'impostazione
progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per
il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
In caso di proposta di varianti in corso
d'opera, il responsabile unico del procedimento puo chiedere apposita relazione
sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato
nominato.
Autore: Dott. M.
Greco - tratto da www.appaltiecontratti.it - Febbraio
2004
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