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LONERE DI CONTESTAZIONE
NEL PROCESSO DEL LAVORO
Sommario: 1. Lonere di
contestazione e linterpretazione delle Sezioni Unite che equipara il fatto non
contestato al fatto pacifico. 2. Lirrilevanza di una
contestazione tardiva. 3. Le opinabili ragioni della scelta
interpretativa delle Sezioni Unite. 4. La deduzione tempestiva del
fatto come presupposto indefettibile dellonere di contestazione. 5.
La bilateralità dellonere di contestazione. 6.
Lassolvimento dellonere di contestazione mediante negazione del fatto.
1. La sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761 (Foro Italiano, 2002, I, 2019) riguarda
l'onere del convenuto di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad
una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda" (art. 416, comma 3°, c.p.c.).
Ad
avviso delle Sezioni Unite, in presenza di questo onere, la mancata contestazione rende
pacifico il fatto e, quindi, "rende inutile provarlo, poiché non controverso
vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua
esistenza".
La non contestazione viene, così, espressamente equiparata dalla Corte alla ammissione
implicita, che, invece, in assenza di un onere legale di contestazione, è
tradizionalmente riconosciuta solo nei casi in cui l'impostazione difensiva del convenuto
sia logicamente incompatibile con la negazione del fatto.
E
non a caso le Sezioni Unite intendono inserirsi in questo solco, affermando che, in
presenza del ricordato espresso onere legale, "la mancata contestazione
rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con
la negazione del fatto".
Si attribuisce, così, alla omissione o genericità della contestazione doverosa un
effetto legale tipico, consistente nella pacificità del fatto non adeguatamente
contestato.
Non si tratta di una sanzione, che non è scritta nella legge, ma della individuazione in
via interpretativa della conseguenza sistematica del mancato assolvimento dell'onere di
contestazione.
Questa
particolare ipotesi di ammissione implicita non è rimessa alla valutazione caso per caso
del giudice circa la effettiva incompatibilità logica tra impostazione difensiva del
convenuto e negazione del fatto, ma viene ricavata una volta per tutte direttamente dalla
legge, intesa nel senso della automatica equiparazione tra omessa o generica contestazione
e ammissione del fatto non contestato.
2.
Dalla qualificazione del fatto non contestato come fatto pacifico deriva la
irreversibilità della originaria non contestazione, non in forza di una decadenza che,
come riconoscono le Sezioni Unite, non è scritta nella legge, ma anche qui in via di
interpretazione sistematica.
Invero
l'esercizio del potere dispositivo delle parti di delimitare l'area dei fatti controversi
non è suscettibile di successivi ripensamenti in un processo, come quello del lavoro, in
cui alla prima udienza i confini di fatto della lite devono essere ormai
definitivamente delineati, salvo le ipotesi eccezionali di cui all'art. 420, c. 1°,
c.p.c.
3. L'impostazione delle
Sezioni Unite riposa, dunque, esclusivamente sulla equiparazione tra fatto non contestato
e fatto pacifico, ricavata in via interpretativa dalla regola espressa di doverosa
contestazione e, a sua volta, presupposto della condivisibile affermazione sistematica di
irreversibilità della non contestazione.
La
scelta di risolvere il contrasto interno alla Cassazione attribuendo alle disposizioni
sull'onere di contestazione nel processo del lavoro (art. 416, c. 3, cod. proc. civ.) e
nel processo civile (art. 167, c. 1, cod. proc. civ.) il significato "forte" di
qualificazione del fatto non contestato come fatto pacifico anzi che il significato
"debole" di fonte per un mero argomento di prova (art. 116, c. 2, cod. proc.
civ.) non è sistematicamente necessitata.
Si tratta di una opzione interpretativa possibile, al pari, però, dell'altra non a caso
preferita dalle stesse Sezioni Unite per i fatti secondari, in base ad una opinabile (e
già disattesa da Cass. 17 aprile 2002 n. 5526, FI, 2002, I, 2017) distinzione, che
confonde l'accertamento del fatto con la successiva utilizzazione dello stesso per il
convincimento del giudice. In realtà la sottrazione dei fatti secondari al principio
affermato per i fatti principali sembra più che altro diretta a temperare l'aggravamento
della posizione del convenuto, forse proprio nella consapevolezza che tale aggravamento si
sarebbe potuto anche evitare con motivazione altrettanto elegante.
A ben vedere non è sancito in alcun principio di civiltà giuridica, né tanto meno
costituisce corollario indispensabile del modello del rito del lavoro che l'omissione da
parte del convenuto della contestazione doverosa significhi univocamente ammissione del
fatto non contestato con il conseguente effetto di esentare il ricorrente dall'onere della
prova di tale fatto costitutivo della propria domanda.
La
ragione della scelta interpretativa delle Sezioni Unite non può essere rinvenuta nella
necessità che alla prima udienza sia definitivamente delimitato l'ambito dei fatti
controversi, poiché a tal fine è indifferente che il fatto non contestato resti o no in
tale ambito, di cui entrambe le opzioni assicurano al giudice la piena immediata
conoscibilità.
Quello che cambia è solo la dimensione dell'area dei fatti controversi come tali
bisognosi di prova, poiché solo l'equiparazione del fatto non contestato al fatto
pacifico riduce tale area, mentre nella contraria impostazione, che assegna alla non
contestazione il valore di mero argomento di prova, il fatto non contestato rimane
controverso.
Ma
occorre chiedersi se l'effetto di semplificazione e accelerazione processuale derivante
dalla riduzione dell'ambito dei fatti controversi sia tale da giustificare il correlato
aggravamento della posizione del convenuto, specie se si considera l'iniquità di una
soluzione che finisce per privilegiare il contumace, per il quale le stesse Sezioni Unite
correttamente escludono la configurabilità di qualsiasi ammissione implicita, rispetto al
convenuto costituito, che rischia di esentare il ricorrente dall'onere della prova dei
fatti costitutivi della domanda ove non precisamente contestati.
4.
Al di là di queste considerazioni critiche sulla scelta interpretativa delle Sezioni
Unite, appare utile precisare le conseguenze di tale scelta. Innanzitutto l'onere di
contestazione sorge per il convenuto solo se il ricorrente abbia ritualmente allegato il
fatto.
L'onere
di allegazione tempestiva da parte del ricorrente (art. 414 n. 4 cod. proc.civ.), già in
sé fondamentale per gli equilibri di un processo che simmetricamente impone al convenuto
di proporre a pena di decadenza nella memoria difensiva tutte le sue eccezioni (art. 416,
c. 2, cod. proc. civ.), viene ulteriormente valorizzato dalla affermata equiparazione del
fatto non contestato al fatto pacifico.
Invero questa equiparazione, che esenta il ricorrente dall'onere probatorio, non può
scattare se l'allegazione del fatto non è espressamente contenuta in ricorso, essendo
inammissibile la pretesa di costringere il convenuto a ricavarla aliunde, come, ad
esempio, da documenti depositati o da conteggi non integrati nel ricorso.
Mentre
per l'ipotesi, considerata dalle Sezioni Unite, di fatti emergenti dai conteggi inseriti
in ricorso come parte integrante dello stesso, occorre che tali fatti siano chiaramente
espressi e agevolmente comprensibili, non potendosi certo onerare il convenuto della
contestazione di conteggi spesso confusi o sibillini per definizione inutilizzabili come
strumento di allegazione dei fatti costitutivi della domanda. Altrimenti l'opinabile
aggravamento in via interpretativa della posizione del convenuto sancito dalle Sezioni
Unite rischia di divenire davvero intollerabile.
5.
Il principio della parità di trattamento delle parti del processo impone di
applicare la affermata equiparazione del fatto non contestato al fatto pacifico anche ai
fatti fondanti le eccezioni del convenuto e che il ricorrente deve contestare alla prima
udienza.
In
proposito manca una disposizione espressa come quella (art. 416, comma 3, cod. proc. civ.)
che impone al convenuto l'onere di contestazione. Sicché delle due l'una: o l'onere per
il ricorrente, con la relativa conseguenza in caso di non contestazione, viene ricavato,
come appare corretto, in via di interpretazione sistematica oppure è inevitabile
sollevare questione di legittimità costituzionale per l'ingiustificata disparità di
trattamento tra le parti (artt. 3 e 24 Cost.)
6. Infine occorre esaminare
le modalità di una valida contestazione, sulle quali nulla dicono le Sezioni Unite.
In
proposito i requisiti di precisione e non genericità prescritti dalla legge non escludono
la sufficienza della mera secca negazione del fatto, che è un modo estremamente preciso
di prendere posizione.
Le stesse Sezioni Unite, nell'equiparare l'onere contestazione alla ammissione implicita
quale "linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto", conducono
inevitabilmente a qualificare la semplice negazione come la più pura delle contestazioni.
Ma
allora la rilevanza pratica della sentenza in esame, comunque importante per la raffinata
impostazione dommatica, è destinata a scemare rapidamente, poiché i legali prudenti, nel
difendere il convenuto, si adegueranno a quanto richiesto e provvederanno a negare
esplicitamente i fatti affermati dal ricorrente che non intendono dare per pacifici. Che,
poi, tale negazione debba essere analitica oppure, come sembra sufficiente ad evitare
stucchevoli litanie, possa investire complessivamente una volta per tutte i fatti allegati
in ricorso, eventualmente con richiesta di prova contraria, è solo questione di buon
senso, che auspicabilmente si vorrà rispettare.
Autore: Dott. ANTONIO VALLEBONA - tratto dal sito www.judicium.it
Questo scritto riprende l'intervento all'incontro tenutosi il 28
gennaio 2003 presso la Suprema Corte di Cassazione sul tema il principio di non
contestazione nel processo del lavoro".
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