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Il danno da perdita di chance
Il danno patrimoniale ingiusto è costituito dalla lesione di interessi economici che il
soggetto danneggiato subisce in conseguenza dell'altrui atto o fatto che costituisca
titolo di responsabilità alla luce dei principi propri di ciascun ordinamento: ne
consegue che, più si amplia l'area del danno ingiusto (conseguentemente ampliando l'area
dell'illecito), più si protegge il soggetto di diritto mediante l'applicazione
dell'obbligo risarcitorio (1).
Il comportamento dannoso dev'essere legato alla produzione dell'evento dal cd. nesso di
causalità, ossia dev'essere stato causa efficiente dell'effetto dannoso, deve averlo
provocato.
Tralasciando la stratificazione delle varie teorie che hanno tentato di definire entro
precisi limiti l'area del danno-effetto (dalla teoria della condicio sine qua non, a
quella della cd. regolarità causale (2) la dottrina e la giurisprudenza si sono attestate
sulla definizione di danno risarcibile come danno costituito dalla realizzazione di un
rischio normalmente connesso con il comportamento (atto o fatto) illecito (3), intendendo
per normali anche i danni (cd. mediati o indiretti) che - sia pure in presenza di
circostanze eccezionali - costituiscono secondo il comune giudizio (di verosimiglianza) la
conseguenza ordinaria di un dato comportamento illecito.
Per cui la responsabilità civile non si estende agli effetti che si siano verificati per
il concorso o l'intervento di cause eccezionali, le quali abbiano determinato una gravità
del danno in enorme sproporzione con la gravità dell'illecito.
Ora, dal momento che la fisionomia del danno risarcibile si articola (art. 1223 c.c.)
nelle 2 sottocategorie normative del danno emergente (inteso come "violazione
dell'interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto e alla conservazione degli
altri beni che integrano in atto il suo patrimonio" (4) e del lucro cessante (che
"s'identifica con quell'incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe
conseguito mediante l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso ovvero
mediante la realizzazione del contratto risoluto" (5), è naturale che la tutela
risarcitoria non si arresti alla reintegrazione della lesione o pregiudizio subiti da un
bene concreto, sensibile, tangibilmente ricompreso nel patrimonio "reale" del
danneggiato (quale ad es. il vetro infranto o l'auto incidentata), ma si estenda ad
ulteriori categorie di beni la cui presenza non è altrettanto fisicamente percepibile
dall'interessato, ma che per il diritto costituiscono situazioni giuridiche soggettive
concretamente protette dall'ordinamento e non meno presenti nel patrimonio
"giuridico" del danneggiato, sia come situazioni astratte (ossia non percepibili
attraverso i sensi) che come stadi intermedi di un processo evolutivo avente come
risultato finale la produzione di un bene materiale (una res, una utilitas, un profitto
etc...).
In questi casi la tutela risarcitoria ha per oggetto, ancor prima che un bene inteso in
senso materiale, un bene giuridico.
Pertanto se le tipologie di interessi tutelati attraverso il risarcimento del danno
possono essere immediatamente ricondotte alla categoria del diritto assoluto (in
particolare diritto di proprietà e diritti della personalità) in quanto tipologia di
danno statisticamente più frequente, altre e nuove categorie di beni la cui lesione deve
intendersi risarcibile sono state individuate attraverso la più recente opera di
approfondimento dottrinale e giurisprudenziale.
Tra le altre si possono menzionare la lesione del diritto di credito, che può attuarsi -
a determinate condizioni - nel caso di uccisione o ferimento del debitore ad opera di un
terzo.
Oppure il caso di induzione all'inadempimento (ad es. mediante storno di dipendenti), o -
in caso di doppia alienazione immobiliare - la trascrizione tempestiva da parte del
secondo acquirente in mala fede. Più discutibile è invece l'ipotesi di pregiudizio
patrimoniale conseguente alla cd. seduzione mediante promessa di matrimonio.
Una particolare propensione ad ampliare la sfera del danno risarcibile al di là della
dimensione strettamente attuale del patrimonio del danneggiato la si riscontra nella
prospettazione di un'ipotesi risarcitoria nel caso di lesione di un'aspettativa di fatto,
nonché nel caso di danno patrimoniale da diffusione di informazioni inesatte, soprattutto
qualora le stesse inducano il danneggiato a stipulare contratti a condizioni che -
diversamente - avrebbe rifiutato. In questa direzione si è giunti perfino a configurare
un'autonoma ipotesi di danno all'integrità del patrimonio in caso di lesione al diritto
di determinarsi liberamente nello svolgimento delle attività negoziali relative alla
conservazione dei propri beni (6).
In questa prospettiva appare allora particolarmente interessante la prospettazione di un
danno da perdita di chance, che si verificherebbe nel caso di definitiva perdita della
possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire
ulteriori vantaggi economici. La configurazione di questa categoria giuridica è dovuta
soprattutto all'elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica, e la sua ammissibilità -
dopo qualche iniziale tentennamento - è ora pacificamente condivisa: se infatti un
ventennio fa alcune pronunzie di merito sostenevano che "Non e' risarcibile il danno
derivante da perdita di una chance, in quanto trattasi di un danno meramente potenziale,
non sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile ne' di valutazione, ne' di
liquidazione equitativa" (Trib.Roma 24.11.78), oggi la stessa Corte di Legittimità
riconosce che "La cosiddetta perdita di chance costituisce un' ipotesi di danno
patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato
dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe
e puntualmente allegate) la sussistenza d' un valido nesso causale tra il danno e la
ragionevole probabilità della verificazione futura del danno." (Cass. 25.9.98 n.
9598).
Pertanto, la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita
della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale
per il riconoscimento del diritto al risarcimento: pertanto è necessario "provare la
realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato e impedito dalla condotta illecita" (Cass. 2.12.96 n. 10748). E'
evidente come in questo caso il giudice debba formulare un giudizio di carattere
prognostico sulla concreta possibilità che aveva la chance (mi sia perdonato il gioco di
parole!) di tramutarsi in realtà: peraltro non ci si può accontentare della
"ragionevole certezza dell'esistenza di una non trascurabile probabilità favorevole
(non necessariamente superiore al 50%)" (Cass. 22.4.93 n. 4725), posto che il
ritenere probabilmente certa l'esistenza di una probabilità (la chance) equivale alla
affermazione di una probabilità di secondo grado (il che forse costituisce un'astrazione
un po' troppo ardita per trovare cittadinanza in una dimensione giuridica quale la
responsabilità patrimoniale, assolutamente votata alla concretezza).
La valutazione della chance in termini di effettività deve dunque tener conto anche delle
possibilità di cui godevano i soggetti concorrenti con il danneggiato (cfr. Cass. 19.2.92
n. 2074) ed aventi analoghe o comparabili possibilità di successo, e non può pertanto
ridursi a tutela di una mera aspettativa di fatto (Cass. 5.3.93 n. 2667), ma deve essere
valutata sulla base delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato (Trib. Monza
21.2.92): in sostanza la chance dev'essere già esistente nel patrimonio del danneggiato
al momento del verificarsi dell'illecito (cfr. Cass. 19.11.83 n. 6906).
Se dunque il potenziale della chance può esser valutato anche (e soprattutto) in base ad
un giudizio presuntivo o prognostico (calcolo delle probabilità) , la difficoltà di
provare l'esistenza della possibilità di successo non può essere superata ricorrendo ad
un giudizio di carattere equitativo ex art. 1226 c.c. "atteso che l' applicazione di
tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l' esistenza di un danno
risarcibile" (Cass. 24.1.92 n. 781).
Viceversa la liquidazione del danno - che deve avvenire in funzione della possibilità che
aveva il danneggiato di conseguire il vantaggio sperato, ad esempio applicando alla
valutazione economica di quel vantaggio un coefficiente di riduzione che tenga conto di
quelle probabilità (cfr. Cass. 22.4.93 n. 4725) - può avvenire su base equitativa, posta
la naturale difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio economico dovuto
alla perdita della chance.
In giurisprudenza, si segnala:
- La cosiddetta perdita di "chance" costituisce un'
ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a
condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur
sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la
sussistenza d' un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole
probabilità della verificazione futura del danno.
- Cass. 25-09-1998 n. 9598
- In tema di risarcimento danni, la statuizione di
condanna alla demolizione di un immobile pronunciata, con efficacia di
giudicato, nei confronti del proprietario frontista consente, "ex se", la
corretta individuazione dell' oggetto del danno, che si caratterizza in
termini di certezza, attualità, permanenza, valutabilità economica per
equivalente (secondo il criterio soggettivo "dell' id quod interest"),
risultando l' interesse del danneggiato compiutamente specificato sia dalla
regiudicata, sia dalle pregresse vicende da cui tale giudicato ebbe a
derivare. Poiché la peculiare natura del pregiudizio "de quo" (mancata
demolizione di un edificio per l' impossibilità di porre in concreta
esecuzione il relativo giudicato alla stregua di fatti sopravvenuti e
relativi a terzi estranei) rende impervia la prova del suo preciso ammontare
economico (anche sotto il profilo della perdita di chance e dell' amenità
dei luoghi), è legittimo il ricorso, da parte del giudice di merito, ad una
autonoma valutazione equitativa, ancorata a parametri fondati "sull' id quod
interest", qualora quelli indicati dalla parte danneggiata risultino
inidonei ed errati, mentre deve ritenersi contraria a diritto una decisione
di "non liquet", da parte di quel giudice, fondata sulla asserita
inadeguatezza dei criteri indicati dall' attore, risolvendosi tale pronuncia
nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini
di esistenza di una condotta illecita causativa di danno ingiusto e di
conseguente richiesta risarcitoria relativa ad una "certa res lesiva".
- Cass. 11-11-1997 n. 11126
- Al fine di ottenere il risarcimento per la perdita
di una chance è necessario provare la realizzazione in concreto almeno di
alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e
impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve
essere conseguenza immediata e diretta; pertanto, ove il lavoratore agisca
per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mutamento delle
mansioni e consistente nel mancato conseguimento di un vantaggio di carriera
connesso ad una valutazione comparativa di candidati, deve provare che la
valutazione vi è stata e che egli, se non fosse intervenuto l' illegittimo
mutamento di mansioni, avrebbe avuto possibilità non distanti da quelle
degli altri aspiranti positivamente valutati.
- Cass. 2-12-1996 n. 10748
Nel caso in cui il datore
di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un
altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l'
iscrizione per un certo numero di anni nell' albo professionale degli
avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito
della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto -
avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi - il
secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il
terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del
relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in
relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno -
equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una "chance",
essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le
condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto - in base anche all'
esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro - alla
sua assunzione.
- Cass. 25-09-1996 n. 8470
Nell'ipotesi di
inadempimento del datore di lavoro che abbia comportato la perdita della
"chance" di promozione, il danno risarcibile al lavoratore va ragguagliato
alla probabilità di conseguire il risultato utile - al qual fine è
sufficiente la ragionevole certezza dell' esistenza di una non trascurabile
probabilità favorevole (non necessariamente superiore al cinquanta per
cento) - e può essere determinato applicando al parametro costituito dalle
retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di
riduzione che tenga conto di quella probabilità, oppure, ove questo o altro
criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione
equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non può
esaurirsi nell' apodittica e tautologica affermazione della giustezza od
equità della determinazione adottata.
- Cass. 22-04-1993 n. 4725
- In tema di procedure concorsuali di promozione, il
lavoratore, che, ai fini del risarcimento del danno, lamenta la cosiddetta
perdita di "chance", non può limitarsi ad allegare una generica inadempienza
del datore di lavoro agli obblighi di correttezza e buona fede nella
valutazione dei titoli degli aspiranti alla promozione, ma deve specificare
gli elementi di fatto indicativi di tale violazione; con la conseguenza che,
rispetto alla domanda risarcitoria del lavoratore fondata sull' assunto
della sopravvalutazione di titoli altrui, la successiva deduzione (del
medesimo lavoratore relativa al mancato possesso, da parte di alcuni
promossi, del titolo di studio all' uopo richiesto soggiace al divieto dello
"ius novorum" in appello (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.),
risolvendosi non in una mera difesa ma in un ampliamento del fatto
costitutivo della domanda, (ampliamento) precluso, in quanto esorbitante
dalla "emendatio libelli", anche nel giudizio di primo grado.
- Cass. 11-06-1992 n. 7210
- In tema di procedure concorsuali nell' impiego
privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l' irregolare e non
corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento
del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al
risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorché
fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l' integrazione
del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; ne consegue che,
ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è
irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto, restando
altresì esclusa la configurabilità del vizio di extrapetizione per avere la
sentenza determinato l' entità del danno risarcibile con riguardo alla
perdita non della promozione ma della possibilità di conseguirla, ferma
peraltro la necessità che la cosiddetta chance sia apprezzata confrontando
la posizione del detto dipendente con quella di tutti i dipendenti che lo
hanno preceduto in graduatoria, ancorché non promossi.
- Cass. 19-02-1992 n. 2074
- Ove il lavoratore agisca per il risarcimento del
danno derivante dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'
obbligo di osservare, nell' espletamento di procedure concorsuali di
promozione, criteri di correttezza e buona fede, e costituito dalla
privazione della possibilità di vincere il concorso, la dedotta perdita di
una "chance" configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia
provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per
presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con
una valutazione equitativa ai sensi dell' art. 1226 cod. proc. civ., atteso
che l' applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque
incontestata l' esistenza di un danno risarcibile, ed è diretta a sopperire
all' impossibilità di provare l' ammontare preciso del danno.
- Cass. 24-01-1992 n. 781
- Nel rapporto di lavoro privato, in caso di
illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso
per la promozione ad una qualifica superiore, le domande di risarcimento del
danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata
promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al
concorso) e, dall' altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità
di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso,
costituiscono domande diverse, non ricomprese l' una nell' altra, in
relazione alla diversità dei fatti e circostanze da cui desumere l' entità
della probabilità per l' interessato di vincere il concorso. (Nella specie
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda
di risarcimento del danno da mancata promozione, per difetto di prova di un
sicuro nesso causale tra esclusione dal concorso e mancata promozione, e
aveva rilevato l' impossibilita di liquidare un danno equitativamente
determinato, per la mancata richiesta di un risarcimento del danno da
perdita di "chance" e la omessa allegazione dei relativi specifici
presupposti).
- Cass. 10-11-1998 n. 11340
- Anche ove la disciplina collettiva in tema di
promozioni non preveda un onere di motivazione a carico del datore di
lavoro, si deve riconoscere che, almeno in sede giudiziale, di fronte a
precise deduzioni del lavoratore ricorrente (che sin dall'atto introduttivo
ha indicato i nomi di coloro che, a suo parere, gli erano stati preferiti
ingiustamente ed ha focalizzato l'attenzione sui requisiti degli incarichi,
delle note di qualifica e dell'anzianità') il datore di lavoro convenuto sia
tenuto ad illustrare le ragioni in base alle quali e' stato possibile
superare le differenze che, in relazione ad alcuni criteri individuati dal
contratto collettivo, sussistevano a favore del ricorrente, onde consentire
al giudice di verificare che la scelta sia stata effettivamente compiuta in
base ai criteri contrattuali. Nell'ipotesi di promozione a scelta il danno
consiste nella perdita di "chance", cioè' nella perdita di possibilita' di
essere promosso. Conseguentemente, per la liquidazione occorre prendere come
base la differenza di retribuzione risultante tra la categoria nella quale
e' inquadrato il lavoratore e quella nella quale sarebbe transitato in caso
di promozione ed applicare ad essa una percentuale ragguagliata alla
possibilita' di promozione del dipendente.
- Pret. Roma 16 marzo 1993
- Il risarcimento di una legittima aspettativa non
significa affermare la risarcibilita' di una posizione soggettiva di minore
consistenza rispetto al diritto soggettivo, bensi' la risarcibilita' del
danno futuro; la c.d. perdita di una "chance" come perdita di una
possibilita' attuale, come lesione di un diritto e non di una mera
aspettativa di fatto.
- Cass. Sez. Unite 5 marzo 1993 n. 2667
- Nell'ipotesi di inadempimento del datore di lavoro
che abbia comportato la perdita della chance di promozione, il danno
risarcibile al lavoratore va ragguagliato alla probabilita' di conseguire il
risultato utile - al qual fine e' sufficiente la ragionevole certezza
dell'esistenza di una non trascurabile probabilita' favorevole (non
necessariamente superiore al cinquanta per cento) - e puo' essere
determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che
sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che
tenga conto di quella probabilita', oppure, ove questo o altro criterio
risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa,
la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non puo' esaurirsi
nell'apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equita' della
determinazione adottata.
- Cass. 22 aprile 1993 n. 4725
- La perdita di "chance" da parte del corridore
automobilistico professionista, escluso dalle competizioni sportive dalla
sua stessa scuderia, costituisce un danno concreto ed attuale, e non
meramente potenziale. La "chance", in quanto entita' patrimoniale a se'
stante, dotata di una propria autonomia economica, va valutata sulla base di
criteri prognostici basati sulle concrete e ragionevoli possibilita' di
risultato, deducibili dai risultati sportivi precedenti e dagli obblighi
contrattuali assunti.
- Trib. Monza 21 febbraio 1992
- In caso di risarcimento del danno richiesto da uno
studente per perdita di chance causata dalle conseguenze di un incidente
stradale, ai fini della liquidabilita' di tale danno non e' sufficiente la
probabilita' che esso si verifichi, essendo necessario che si sia
concretamente prodotto.
- Trib. Lucca 26 settembre 1990
- La perdita della possibilita' di conseguire un
risultato utile (chance) configura una lesione del diritto all'integrita'
del proprio patrimonio, la cui risarcibilita' e' conseguenza del verificarsi
di un danno emergente da perdita di possibilita' attuale e non di un futuro
risultato utile. Tale danno va liquidato assumendo come parametro di
valutazione l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato
diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di
possibilita' di conseguirlo, o, ove tale criterio risulti di difficile
applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (nella
specie, la banca convenuta aveva elevato per errore il protesto di un
assegno dell'attore, revisore dei conti, circostanza che causava
l'interruzione da parte di una societa' delle trattative per la conclusione
di un contratto di collaborazione professionale con l'attore stesso).
- C. App. Roma 17 febbraio 1988
- Nell'ambito del risarcimento del danno provocato da
un fatto illecito, la perdita di una chance (nella fattispecie derivante
dalla mancata esecuzione di un contratto avente ad oggetto una prestazione
lavorativa a seguito di sinistro stradale) trova ristoro come danno
indiretto a titolo di lucro cessante.
- Trib. Forli' 5 dicembre 1989
- Poiche' il concetto di perdita e di guadagno di cui
all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilita' economicamente
valutabile, e' risarcibile il danno derivante dalla perdita di una "chance",
gia' esistente nel patrimonio dei dipendenti al momento del comportamento
illecito dell'azienda, ed idonea a produrre anche solo probabilmente e non
con assoluta certezza un determinato reddito. (Nella specie, l'azienda, non
sottoponendo gli autisti, avviati dall'ufficio di collocamento in base a
richiesta numerica, alle rimanenti prove di cultura elementare e di guida,
aveva sottratto loro la possibilita' di conseguire il risultato utile
consistente nell'assunzione; la Corte ha cassato la pronuncia del tribunale
che aveva aprioristicamente negato le possibilita' di risarcimento).
- Cass. 19 novembre 1983 n. 6906
- Non e' risarcibile il danno derivante da perdita di
una "chance", in quanto trattasi di un danno meramente potenziale, non
sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile ne' di valutazione, ne'
di liquidazione equitativa, (Nella specie il danno di cui si chiedeva il
risarcimento consisteva nella mancata sottoposizione di autisti alle prove
propedeutiche dal cui, anche solo eventuale, superamento sarebbe derivata
l'assunzione).
- Trib. Roma 24 novembre 1978
Altra casistica giurisprudenziale:
- Secondo Cass. 10 gennaio 1994 n. 158 dev'essere affermato il diritto al risarcimento del danno
per il dipendente pretermesso, ove questi fornisca la prova della sussistenza
di un nesso causale tra l'inadempimento del datore di lavoro e la sua mancata
promozione.
- Cass. 9 aprile 1993 n. 4295 richiede inoltre la prova della violazione, da parte del datore
di lavoro, dell' obbligo di osservare criteri di correttezza e buona fede
nell' espletamento del concorso, in danno del concorrente o del lavoratore,
che sia stato escluso dalla procedura ovvero si sia visto immotivatamente
attribuire punteggi inferiori, nonché dell' inadempimento ai doveri di
obiettività nella valutazione.
- Il danno da perdita di chance può essere determinato applicando al parametro costituito
dalle retribuzioni che sarebbero state percepite un coefficiente di riduzione che tenga
conto delle probabilità di promozione che il concorrente aveva prima della selezione,
oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla
valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 17 aprile 1990 n. 3183; Cass. 1
aprile 1987 n. 3139): in tal caso il giudice deve indicare gli elementi
considerati ai fini della liquidazione (quali la posizione corrispondente ai soli punteggi
fissi, lo scarto più o meno ampio rispetto ai candidati con punteggio fisso inferiore, la
distribuzione più o meno uniforme dei punteggi discrezionali), in modo da rendere ragione
del valore attribuito, sia pure orientativamente, alla probabilità di promozione
rispecchiata dal coefficiente adottato (Cass. 29 aprile 1993 n. 5026).
- Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad una mancata
promozione "a scelta" (e cioè secondo criteri almeno in parte discrezionali) in
una banca, per violazione delle regole di buona fede e correttezza contrattuale, non
presuppone necessariamente l'accertamento del diritto alla promozione, ossia la certezza
che il rispetto di dette regole avrebbe comportato la promozione, potendo essere basato
anche sul solo accertamento del nesso di causalità tra la violazione di dette regole e la
perdita della possibilità di promozione. Ove venga accertata unicamente la sussistenza di
tale nesso, l' ammontare del danno subito dal lavoratore non può però corrispondere
automaticamente alle maggiori somme che questi avrebbe percepito se fosse stato promosso,
ma può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell' art. 1226 c.c., atteso che in
tale ipotesi sono risarcibili non già le conseguenze della mancata promozione ma
unicamente quelle consistenti nella perdita della possibilità di promozione: Cass.
15 marzo 1996, n. 2167.
- Secondo Cass. 15 marzo 1996 l'ammontare del danno subito dal lavoratore non può
corrispondere automaticamente alle maggiori somme che questi avrebbe percepito
se fosse stato promosso, ma può essere liquidato in via equitativa con
riferimento alle conseguenze subite a causa della perdita della possibilità
della promozione.
- Cass. 19 dicembre 1985 n. 6506 ha annullato la sentenza di merito che
aveva respinto la domanda di risarcimento del danno di un lavoratore il quale, dopo aver
superato la prova scritta di un concorso bandito dall' ENEL, era stato illegittimamente
escluso alla prova orale.
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
1) cfr. Gazzoni, Manuale Diritto Privato, 199, p. 673;
2) esemplare in questo senso la trattazione su Fiandaca-Musco, Diritto Penale - parte
generale, 1989, p. 137 e segg.;
3) cfr. Perlingieri, Codice Civile Annotato, 1991, Art. 1223, p. 50;
4) Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.Cod.Civ. Scialoja-Branca, 1970,
p.236;
5) Bianca, op.cit., p. 260;
6) per tutte queste ipotesi, v. l'ampio excursus di Gazzoni, op.cit., p. 673 e segg.
Avv. Roberto Lozupone –
tratto da: www.studiogiuridico.it
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