1. Partendo proprio dal titolo di questo contributo l'espressione "figura",
nella sua voluta carenza identificante, appare la piu opportuna a richiamare il
fenomeno della presupposizione che, ad un indubbio rilievo riconosciutole da
dottrina e giurisprudenza, unisce una notevole difficolta, se non proprio
l'impossibilita, di venir ricondotta ad uno schema unitario.
A testimonianza
di quanto appena osservato si riportano a seguire due brani significativi di
altrettanti pronunciamenti della Suprema Corte che saranno di seguito illustrati
anche nelle fattispecie concretamente esaminate.
". la "presupposizione"
ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata,
presente o futura, di carattere obiettivo - la cui esistenza, cessazione e
verificazione sia del tutto indipendente dall'attivita e dalla volonta dei
contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione - possa,
pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali,
ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi, nella formazione del loro
consenso, come presupposto avente valore determinante a i fini dell'esistenza e
del permanere del vincolo contrattuale. La presupposizione, cosi intesa, assume
rilevanza, determinando la invalidita o la risoluzione del contratto, quando la
situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e
comunque non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quella
contemplata come futura (ma certa) non si verifichi" (cosi Cass. 24 marzo
1998, n. 3083, in Giust. civ., 1998, I, p. 3161).
Ancora piu recentemente
". la presupposizione, sia che venga inquadrata nella condizione allo stato
embrionale, ovvero configurata come un motivo determinante la volonta negoziale,
benche non assurto a condizione, o come scopo del negozio . in ogni caso
determina l'effetto di subordinare la dichiarazione di volonta negoziale alla
previsione del suo verificarsi. Quindi, se una determinata situazione di fatto o
di diritto, esterna al contratto - nel senso che non deve corrispondere
all'oggetto di un'obbligazione delle parti contraenti - e che queste si sono
consapevolmente rappresentate - riconoscendo una parte l'importanza determinante
attribuita dall'altra parte alla medesima come fondamento del negozio (principio
di buona fede soggettiva), e futura e non sopravviene nel corso del rapporto, il
vincolo contrattuale si risolve" (Cass. 29 settembre 2004, n. 19563, a
quanto consta inedita).
2. Se, da un lato, i passi appena citati
dimostrano un'evidente disponibilita della giurisprudenza a riconoscere alla
presupposizione la capacita di incidere sulla vita del negozio, dall'altro lato,
denotano e in maniera preoccupante come l'indispensabile via logico-giuridica
necessaria per raggiungere tale obiettivo non possa in alcun modo rivelarsi
chiaramente comprensibile. Si parla, infatti, genericamente di invalidita o
risoluzione quale conseguenza di cio che viene, ipoteticamente, ricondotto ad
una condizione inespressa, ad un motivo comune determinante, se non,
addirittura, ad un vizio dell'elemento causale del negozio.
Non e chi non
veda che un approccio siffatto, con la pretesa di ricondurre sotto un'unica
denominazione vicende cosi profondamente distanti sul piano teorico, puo finire,
anche al di la delle intenzioni dei suoi promotori, per portare su di un piano
di scarso rigore e potenziale arbitrio le stesse decisioni che vengono a basarsi
su cosi malfermi principi di diritto.
Nella vicenda esaminata dal primo
precedente richiamato, in effetti, viene confermata la risoluzione, pronunziata
in appello, di un contratto di opzione per la fornitura di carburante ad un
edificando distributore dello stesso. L'elemento che, nel caso, viene ritenuto
integrare la presupposizione, e rappresentato da una modifica della legislazione
regionale che sembra imporre degli oneri aggiuntivi alla societa costruttrice
della stazione di servizio rispetto a quelli preventivati, nonche determinare
delle varianti al progetto allegato allo stesso contratto di opzione.
Si e
correttamente osservato al riguardo che, di fronte a costi ulteriori che,
peraltro, non avrebbero inciso sulla possibilita teorica di realizzare la
stazione di servizio, una piu coerente ricostruzione della fattispecie avrebbe
portato a valutare il ricorrere degli estremi della risoluzione per eccessiva
onerosita sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.), segnalandosi anche come la
perfetta corrispondenza del distributore al progetto non sembrava
ragionevolmente costituire un elemento decisivo per chi, per il futuro, si stava
impegnando a fornirgli il carburante da erogare.
Nel secondo precedente
richiamato, invece, si conferma l'assenza al diritto ad una sorta di compenso in
connessione allo svolgimento di un incarico commissionato da una societa ad
un'altra per lo sviluppo di un complesso alberghiero. In estrema sintesi
l'incarico anzidetto, al di la della sua asserita irrilevante qualificazione nei
termini di mandato o di mediazione, viene riconosciuto dai Supremi giudici come
correttamente interpretato dalla Corte di appello quale contenente la volonta
"sottintesa" delle parti di determinare l'obbligo della corresponsione del detto
compenso nel solo caso in cui si fosse, grazie ad esso, proceduto alla vendita
del complesso alberghiero.
Poiche, in realta ed almeno nel termine previsto,
alcun contratto o preliminare di vendita risultava concluso, nonostante un
frenetica attivita di contatti e scambi di proposte tra le parti interessate,
mancava il "presupposto" che avrebbe legittimato il pagamento.
Se dal
pronunziato emerge, tra l'altro, un ragionevole principio di diritto, sempre
ribadito in materia, alla luce del quale la ricostruzione della vicenda che puo
portare al riconoscimento o meno del ricorrere della presupposizione risulta
essere di esclusiva competenza dei giudici del merito attenendo
all'interpretazione del contratto, deve tuttavia evidenziarsi che il non
limpidissimo tenore della sentenza lascia qualche perplessita in merito
all'esatta configurazione della fattispecie. In particolare, la circostanza che
l'entita del compenso fosse percentualmente legata al prezzo della vendita, gia
peraltro determinato a quel momento, non sembra prestarsi, dalla narrativa
disponibile, all'univoca conclusione cui giunge il giudicante.
3. A
questo punto, prima di richiamare altre pronunce sul tema, occorre
necessariamente cercare di fare un po' di chiarezza sulle letture dottrinarie
che risultano tra le piu convincenti relativamente alle comunque diverse
ricostruzioni possibili cui ricondurre la figura delle
presupposizione.
Nonostante l'espressione "condizione inespressa", o "in
embrione" o "implicita" risulti frequentemente utilizzata in tutte le sedi per
tentare di offrire una lettura semplificante del fenomeno, la stessa non risulta
aver mai superato la pur risalente, oltre che autorevole critica, per cui se
manca l'esplicitazione, cosi come l'immediata riconoscibilita da parte degli
interessati, non gli si puo attribuire alcun rilievo. Pena altrimenti, si
potrebbe aggiungere, il rischio di pretendere di far rientrare elementi
volontaristici nell'interpretazione del contratto che, se forse presenti alla
base della originaria teorica della figura, finirebbero per tradire decenni di
ricostruzioni dell'interpretazione oggettiva del contratto.
Del resto, anche
della ricorrente questione circa la natura soggettiva od oggettiva della
presupposizione, sembra essersi liberata la migliore dottrina parlando al
riguardo di "illusione ottica". Cio nel senso per cui la circostanza oggettiva
non prevista, ad esempio il mutamento della situazione originaria, finisce per
assumere il ruolo di presupposizione in ragione di circostanze soggettive quali,
a seconda del caso, l'errore della parte, la sua mancata previsione o, comunque,
la sua valutazione al riguardo.
Dovrebbe apparire chiaro a questo punto la
necessita di operare per esclusione onde effettivamente pervenire ad
identificare quelle vicende in cui la carenza normativa, da una parte,
unitamente ad un'obiettiva esigenza di tutela del sistema negoziale, dall'altra
parte, giustificherebbero l'emersione della figura della presupposizione. Sin da
subito, in effetti, l'operazione appare ardua perche, ad esempio, risulta fonte
di qualche perplessita l'osservazione per cui tale area andrebbe limitata a
quella dei contratti sorti validamente. Anche se la non accettazione di questa
osservazione impone la consapevolezza della necessita di svolgere un'attenta
attivita di ricostruzione che cerchi di ovviare al rischio di fare della
presupposizione un rimedio, per cosi dire, "omnibus", occorre doversi ammettere
che e comunque necessario mantenere ampio l'orizzonte dei possibili casi di
emersione di una figura che, lo si ripete, non pare possibile categorizzare in
senso stretto.
La necessaria connessione della figura con il decorso del
tempo, poi, imporra di verificare la sostanziale comunanza della stessa con le
invece previste e disciplinate ipotesi della impossibilita sopravvenuta (artt.
1463 ss. cod. civ.) nonche della eccessiva onerosita sopravvenuta (art. 1467
cod. civ.). Per certa giurisprudenza, in effetti, tale norma introdurrebbe
espressamente ed in via generale la presupposizione nell'ordinamento (Cass. 28
agosto 1993, n. 9125, in Foro it., 1995, I, c. 1601).
Alla luce di quanto
precisato puo allora condividersi la ricostruzione che propone di muoversi in
due ambiti di massima:
a) quello costituito da circostanze, comunque intese
al momento della conclusione del contratto, che risultano connesse all'oggetto o
alla prestazione dello stesso;
b) quello, viceversa, in cui le circostanze in
questione sono estranee all'oggetto o alla prestazione del negozio.
In
entrambi i casi, poi, potranno operarsi delle valutazioni particolari laddove la
carenza dei requisiti ipotizzati possa considerarsi originaria o, piuttosto, sia
sopravvenuta in un secondo momento.
Dunque, di fronte all'accertata assenza
originaria di requisiti dell'oggetto o della prestazione, al di la della teorica
possibilita di realizzare materialmente il programma contrattuale (ad esempio
trasferendo il bene), esso non risultera piu corrispondente a quelle che erano
le intenzioni delle parti per cui, ragionevolmente, la soluzione giuridica piu
idonea a risolvere la questione sara quella della nullita per impossibilita
originaria dell'oggetto o, secondo altri, una particolare tipologia di
annullabilita connessa all'errore nella rappresentazione della realta. Comunque,
in questo caso, la caratteristica presupposta ma assente sembrerebbe integrare
elementi tali da inserirsi agevolmente in soluzioni chiaramente
codificate.
Laddove, invece, solo in un secondo momento l'oggetto o la
prestazione dedotta in contratto perda o non acquisti i caratteri presupposti
potra, in prima battuta, ipotizzarsi l'applicazione della risoluzione per
impossibilita sopravvenuta (art. 1463 cod. civ.). Nell'ambito, peraltro, dei
negozi traslativi tale lettura potrebbe scontrarsi con il principio per cui res
perit domino e quindi, in sostanza, l'acquirente, divenuto tale con il semplice
consenso, sarebbe tenuto a sopportare tale rischio. Sul punto, invero, certa
giurisprudenza ha osservato come andrebbe comunque verificato se la parte
acquirente abbia avuto o meno la possibilita di attuare il programma economico
alla base della vicenda negoziale, in caso negativo dovrebbe considerarsi
possibile la risoluzione per impossibilita sopravvenuta (Cass. 28 agosto 1993,
n. 9125, cit., che ha ritenuto applicabile tale rimedio al contratto di vendita
di un terreno sul presupposto, riconosciuto presente anche se non esplicitato,
della sua edificabilita. Presupposto poi venuto meno a seguito di intervento
della pubblica autorita precedente al saldo del prezzo e alla stessa
stipulazione per atto pubblico del negozio; si veda anche Cass. 17 maggio 1976,
n. 1738, in Foro it,, 1976, I, c. 2399, in cui la risoluzione del negozio e
stata concessa dopo la piena attuazione della vicenda negoziale. Cio in
considerazione del fatto che la sopravvenuta inedificabilita si era verificata
in un tempo cosi breve dalla conclusione della stesso che il programma economico
perseguito non avrebbe potuto avere alcun principio di
realizzazione).
Passando poi alle ipotesi richiamate sub b) le ricostruzioni
possibili assumono indubbiamente profili maggiormente complessi.
Cio, perche,
non sembrando corretto basarsi sulla piu limitata disciplina dell'errore, le
circostanze esterne all'oggetto del contratto che incidono su quella specifica
funzione economica con lo stesso perseguito, finiscono per coinvolgere i profili
causali della contrattazione (art. 1325, n. 2, cod. civ.). In sostanza, allora,
aderendo alla piu moderna tesi della causa quale funzione economico-individuale
del negozio, il contratto in questione risulterebbe nullo per difetto genetico
della causa determinato dall'erronea comune valutazione delle parti con riguardo
ad esso.
Nel caso in cui, viceversa, elementi esterni all'oggetto
contrattuale sopravvengano alla conclusione potra, in astratto, parlarsi della
possibilita di applicare i principi della risoluzione per eccessiva onerosita
sopravvenuta. Si e specificato in astratto in quanto, la soluzione stessa potra
considerarsi applicabile solo laddove il concreto esame della complessiva
onerosita dell'assetto di interessi effettivamente divisato ne dimostri lo
stravolgimento rispetto ai canoni iniziali. In particolare, il requisito della
imprevedibilita dovra essere adeguatamente corretto dal parametro
dell'eccezionalita. In astratto, cioe, un evento quale una modifica legislativa
o fenomeno naturale puo essere facilmente previsto, ma se il contratto e stato
concluso sulla base di ponderate ed equilibrate riflessioni in senso opposto, il
verificarsi dell'evento stesso dovra poter essere considerato ai fini della
risoluzione del negozio.
Costituisce, poi, principio costantemente ribadito
dalla giurisprudenza quello per cui il ricorrere della presupposizione non possa
essere dichiarato d'ufficio dovendo all'uopo svolgersi apposita attivita
difensiva.
4. Venendo, infine, all'ulteriore illustrazione di alcuni
recenti casi concreti e rammentando che la giurisprudenza in materia e assai
ampia, si puo partire da Cass. 17 dicembre 2004, n. 23520, pronunziata in
materia lavoristica ed a quanto consta inedita.
La contesa riguardava la
pretesa di un lavoratore di fruire di un avanzamento di carriera sulla base di
un accordo aziendale che, sosteneva invece l'impresa, aveva perso rilievo in
ragione del successivo venir meno dei presupposti di fatto alla luce dei quali
lo stesso era stato stipulato in conseguenza di una diversa organizzazione del
lavoro. I Supremi giudici respingono il ricorso del lavoratore contro la
decisione della Corte di appello, favorevole all'impresa, osservando come
"la Corte territoriale ha deciso la causa, interpretando il contratto
collettivo vigente sulla base della presupposizione, cioe di quella condizione
non sviluppata o inespressa che e configurabile quando dal contenuto del
contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto
subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a
presupposto, comune e determinante, della volonta negoziale, la mancanza del
quale comporti la caducazione del contratto stesso, ancorche a tale situazione,
comune ad entrambi i contraenti, non sia fatto espresso riferimento".
Sempre in materia lavoristica si richiama anche Cass. 29 aprile 2003, n. 6668
(in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4), con la quale si e confermato il
riconoscimento ad un lavoratore di un'integrazione alla liquidazione ed
all'indennita di mancato preavviso. Dette somme risultavano attribuite sulla
base di un accordo aziendale che l'impresa sosteneva avere come presupposto una
certe normativa, poi mutata in senso sfavorevole alle aziende poco dopo la
stipulazione dell'accordo anzidetto, e che l'impresa aveva quindi ritenuto di
poter revocare con comunicazione effettuata ai dipendenti. L'interpretazione
suggerita dall'impresa non induce la Cassazione a censurare la lettura in senso
esattamente opposto fornita dalla corte territoriale che ha escluso il ricorrere
della presupposizione ipotizzata.
In Cass. 23 settembre 2004, n. 19144, in
Contratti, 2005, p. 331, si osserva come non si configura la "presupposizione"
in un contratto di fornitura e posa in opera di materiali con riferimento
all'ipotesi di mancato rilascio della concessione edilizia, ove tale situazione
di diritto presupposta sia stata espressamente prevista e sia stato posto
nell'accordo stesso a carico del committente un preciso obbligo di attivarsi per
ottenerla; ne e rilevante la circostanza che la concessione edilizia non venga
rilasciata per fatto non imputabile al committente se nel contratto non sia
stata espressamente prevista, per tale eventualita, la risoluzione del
contratto.
Si segnala, da ultimo, un interessante precedente di merito. In
Trib. Napoli 7 ottobre 2003, in Giur. nap., 2003, p. 397 si e osservato come,
nel caso di concessione da parte di un terzo di ipoteca su di un immobile a
favore di una banca ed a garanzia di un mutuo concesso ad un terzo, non
costituisce presupposizione rispetto al contratto di mutuo, la conclusione del
successivo atto di compravendita dell'immobile da parte del detto terzo garante
a favore del mutuatario, posto che trattasi di circostanza non indipendente
dalla volonta delle parti ed anzi oggetto di una specifica obbligazione. Nel
caso, evidentemente, di fronte al rifiuto del mutuatario di utilizzare il denaro
ottenuto per acquistare il bene dato in garanzia, il garante stesso ha tentato
di far emergere una originaria volonta di acquistare detto bene che non e stata
riscontrata dai giudici.
Autore: Avv. Gianfrancesco Vecchio, Prof. Aggr. di Ist. Dir.
Priv. a.a. 2005-2006, Universita degli Studi di Cassino - tratto da www.ilquotidianogiuridico.it
- gennaio 2006