Prima dell'entrata in vigore della riforma del processo
civile, avviata con il decreto legge n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005
(cd. decreto competitività), il legislatore ha apportato alcune ulteriori
modifiche alla materia delle esecuzioni mobiliari attraverso la legge 24 febbraio 2006, n.
52
.
Il nuovo corpo normativo, fatta eccezione per alcune parti gia efficaci, e
entrato in vigore il primo marzo 2006, dopo una serie di rinvii giustificati
dalla volontà di dare modo agli operatori del diritto di approfondire ed
applicare adeguatamente le novità introdotte.
Le modifiche apportate con la legge 24 febbraio 2006 n.
52 , riguardanti il
processo esecutivo mobiliare, mirano a rafforzare la posizione del creditore,
consentendogli un più ampio recupero del suo credito, nonché una più sollecita
definizione della procedura. In proposito, significativa e la previsione
contenuta nel nuovo testo dell'art. 517 c.p.c., secondo cui l'ufficiale
giudiziario, nel procedere al pignoramento, deve preferire i beni di più facile
e pronta liquidazione, senza dover più tener conto delle indicazioni date dal
debitore: il legislatore rinuncia al bilanciamento tra gli interessi dei
soggetti coinvolti che caratterizzava la precedente normativa, privilegiando
l'interesse del creditore. Inoltre, ai sensi dell'art. 492, quarto comma,
l'ufficiale giudiziario invita il debitore a dichiarare se esistano altri beni
da sottoporre a pignoramento, non soltanto qualora quelli gia pignorati appaiano
insufficienti per la soddisfazione dei crediti per i quali si procede, ma anche
qualora la liquidazione di quei beni possa presumersi di lunga durata.
E' accordata una speciale tutela al creditore quando nel patrimonio
dell'esecutato vi siano crediti o beni in possesso di terzi. Il legislatore, pur
precisando che l'estensione del pignoramento su questi beni non e automatica ma
consegue al compimento delle formalità previste per l'esecuzione presso terzi,
fa in modo che il creditore non se li veda sottratti nel tempo necessario per
compiere le predette formalità. A tal fine, prevede che il debitore resti
vincolato e istituito custode di questi beni sin dal momento in cui ne dichiara
l'esistenza all'ufficiale giudiziario, qualora il terzo, prima che gli sia
notificato l'atto contenente l'ingiunzione a non disporre del bene e a rendere
la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., li restituisca al debitore o paghi
il credito.
Si e ampliata la categoria dei beni pignorabili: e stato abrogato l'art. 514
c.p.c. relativo alle categorie di beni non assoggettabili alla procedura
esecutiva in ragione della loro destinazione. La ratio della norma era quella di
conservare al debitore esecutato un nucleo minimo di beni necessari per il
mantenimento e l'alloggio della sua famiglia, nonché quelli di prevalente valore
affettivo e gli strumenti dell'attività lavorativa, fonti del suo reddito. La
modifica conferma la volontà di rafforzare la tutela del creditore, ma, quanto
alla categoria dei beni e degli strumenti indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere, e stata introdotto il principio della
pignorabilità relativa e residuale, nei limiti del quinto del valore ed in
mancanza di altri beni pignorabili. Il limite del quinto vale soltanto per le
persone fisiche e non per le società, e non si applica neanche quando vi sia una
prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro (art. 515 u.c.).
Rilevante e, inoltre, l'ampliamento dei poteri dell'ufficiale giudiziario
nella ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione (art. 492, penultimo comma).
Accanto alla possibilità, di recente introdotta con il D.L. 35/05 convertito in
L. 80/05, di utilizzare i dati risultanti dall'anagrafe tributaria e di altre
banche dati pubbliche, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (ora
non più richiesta), con la riforma in esame si consente anche di ispezionare le
scritture contabili del debitore nel caso in cui egli sia un imprenditore
commerciale. L'ispezione avviene a richiesta e spese del creditore, avvalendosi
dell'opera di un professionista (commercialista, notaio od avvocato).
Relativamente alla fase di valutazione dei beni da pignorare, per evitare di
mettere in moto il dispendioso meccanismo giudiziario senza evidente utilità per
il creditore, si e stabilito che nel procedere alla stima dei beni deve aversi
riguardo non tanto al loro valore effettivo quanto al possibile valore di
realizzo (art. 518 c.1, art. 517), e che, nel caso in cui il primo incanto vada
deserto, la riduzione del prezzo base dell'asta successiva non possa essere
maggiore di un quinto (art. 538). Di nuova introduzione e la fissazione di un
limite massimo di valore dei beni assoggettabili alla procedura, limite che
corrisponde a quello dei crediti per i quali si procede, aumentato fino alla
meta.
L'intervento di uno stimatore esperto in funzione ausiliaria viene correlato
non più soltanto alla richiesta dell'ufficiale giudiziario ma anche
all'iniziativa del creditore, che può attivarsi sia contestualmente alla ricerca
dei beni presso la casa del debitore, alla quale può partecipare previa
richiesta (art. 165 d. att.), sia nel momento successivo in cui viene a
conoscenza del relativo processo verbale. Viene inoltre modernizzata la forma
degli strumenti ricognitivi dei beni, ammettendosi la rappresentazione
fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva (art. 518). E' consentito
differire le operazioni di stima fino ad un termine massimo di trenta
giorni.
Per l'intera durata del processo esecutivo e richiesta la collaborazione del
debitore, quale specificazione processuale del dovere di correttezza, di cui
all'art. 1175 cod. civ., che deve informare il rapporto tra debitore e
creditore. La collaborazione del debitore trova espressione nel dovere di
dichiarare se esistono altri beni cui estendere il pignoramento e nel dovere di
custodirli, qualora ne venga nominato custode. Entrambe le fattispecie possono
comportare per il debitore una responsabilità penale, come previsto dall'art.
388 cod. pen. La sanzione gia prevista per la violazione degli obblighi di
custodia e stata estesa anche alla falsa od omessa dichiarazione da parte del
debitore, o del suo rappresentante, dell'esistenza di altri beni da assoggettare
alla procedura.
Per quanto attiene alle modalità di custodia dei beni pignorati, il
legislatore conferma la regola dell'affidamento al cancelliere del Tribunale dei
beni soggetti a facile dispersione, quali il denaro, gli oggetti preziosi ed i
titoli di credito, mentre consente al creditore di intervenire nella scelta
delle forme di custodia dei beni diversi da quelli sopra elencati (art. 520).
Quando il processo si avvia alla fase conclusiva con il deposito dell'istanza di
vendita, ai fini di una miglior organizzazione e conservazione dei beni, e
disposto il trasferimento della custodia in capo agli istituti che possono
eseguire la vendita all'incanto ex art. 534 (art. 521).
Gli ultimi articoli della legge si occupano del procedimento di
espropriazione presso terzi e delle opposizioni. Con riferimento alla prima
questione, vengono snellite le incombenze che gravano sul terzo, esonerandolo
dall'obbligo di comparire in udienza per dichiarare i crediti o le cose di cui
sia in possesso, quando non si tratti di crediti relativamente impignorabili
derivanti dal rapporto di lavoro. Il terzo possessore o terzo debitore può
limitarsi ad effettuare la comunicazione a mezzo di raccomandata indirizzata al
creditore procedente.
Alcune novità sono previste, infine, nell'ambito delle opposizioni al
processo esecutivo con le quali si instaurano ordinari procedimenti di
cognizione per valutare la legittimità dell'esecuzione o degli atti esecutivi
contestata dall'opponente. L'opposizione presentata dopo il pignoramento va
proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale fissa
l'udienza per la comparizione delle parti. Dopo l'entrata in vigore della nuova
normativa, quest'udienza si svolgerà secondo le regole dei procedimenti in
Camera di consiglio, e non in base all'art. 183 c.p.c. come si era
originariamente stabilito (art. 185 d. att.). Se il giudice adito non e
competente a conoscere della controversia sottoposta al suo esame, rimette le
parti dinnanzi al giudice competente. Nel diverso caso in cui della controversia
dovrebbe essere investito l'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, si e
voluta sottolineare la netta distinzione tra la funzione del giudice
dell'esecuzione e quella del giudice di merito. Infatti, se fino ad oggi era lo
stesso giudice dell'esecuzione che, in quanto competente, doveva provvedere
all'istruzione della causa, ora questi dovrà fissare un termine, nel rispetto di
quelli previsti dalla legge in ragione della materia e del rito, per la regolare
instaurazione del processo di cognizione. Sara, dunque, necessario un ulteriore
impulso della parte interessata per ottenere l'iscrizione a ruolo della causa e
la designazione del giudice istruttore. Il giudizio sull'opposizione si chiude
con sentenza non impugnabile. Il legislatore ha equiparato la disciplina
dell'opposizione all'esecuzione a quanto gia previsto dall'art. 618 per
l'opposizione agli atti esecutivi, mentre prima della riforma si riteneva in
modo unanime che la sentenza di cui all'art. 616 fosse soggetta ai normali mezzi
di impugnazione.
L'ultima innovazione di rilievo riguarda la possibilità che il giudice, su
richiesta dell'opponente, dichiari l'estinzione del pignoramento dopo aver
accolto l'istanza di sospensione e previa eventuale imposizione di cauzione.
Vengono fatti salvi gli atti compiuti e la possibilità per altri interessati di
fare opposizione. La novella e dettata da motivi di economia processuale,
volendosi stabilizzare gli effetti dell'ordinanza di sospensione senza dover
necessariamente instaurare un giudizio di merito sull'opposizione.