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La riforma del nuovo processo civile - Guida sintetica Il
procedimento di cognizione davanti al Tribunale
Alla base della riforma che ha interessato la disciplina del procedimento
davanti al Tribunale, si colloca l'esigenza primaria di rendere più rapido lo
svolgimento del processo di cognizione piena. Tale necessità
emerge nella sua pienezza dalla novellata "udienza di prima comparizione della
parti e trattazione della causa" nella quale il tentativo di conciliazione dei
controvertenti ed il loro interrogatorio libero sono divenute attività meramente
eventuali, e le parti del processo sono costrette a delineare in maniera
permanente ed irreversibile (salvo l'istituto della remissione in termini e la
disposizione d'ufficio di mezzi istruttori) il thema decidendum ed
il thema probandum già all'esito della loro prima comparizione innanzi
al Giudice. La innovata struttura della trattazione della
causa, inoltre, ha costretto il legislatore ad alcuni interventi correttivi come
quelli relativi alla nullità della citazione (art. 164 ultimo comma), alla
comparsa di risposta (art. 167 secondo comma) ovvero all'udienza di assunzione
dei mezzi di prova (art. 184) ecc. Altri interventi di
riforma, infine, rispondono ad esigenze autonome e distinte che in alcun modo
possono ridursi ad unità. L'ampliamento dei termini a comparire, ad esempio,
conferisce maggiore respiro all'esercizio del diritto alla difesa da parte del
convenuto, la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni apre il
processo civile ai mezzi di comunicazione informatici e di teletrasmissione,
ecc. Ciò che è
cambiato nella fase di introduzione della causa Termini per comparire (art. 163-bis primo comma -
applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (non
più sessanta), se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di
centocinquanta (non più centoventi) se si trova
all'estero. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività")
Nullità della citazione (art. 164 ultimo
comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006) Nel
caso in cui la citazione sia nulla per vizi della edictio
actionis (cioè inerenti i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.
163), quando l'attore ha tempestivamente provveduto ad integrare la domanda, il
Giudice fissa una nuova udienza di trattazione a norma del novellato art. 183
secondo comma e si applica l'art. 167, con facoltà per il convenuto di proporre
domande in riconvenzione e chiamare in causa il terzo. (Innovazione
introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005
"pacchetto competitività")
Comparsa di risposta (art. 167 secondo
comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006) Poiché
l'attuale udienza di prima comparizione delle parti è destinata anche alla
trattazione della causa, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio non possono più essere proposte dal convenuto con le modalità di cui
al vecchio art. 180 ultimo comma (e cioè nel termine perentorio concesso dal
Giudice all'esito della udienza di prima comparizione) ma, a pena di decadenza
debbono proporsi nella comparsa di risposta. (Innovazione introdotta
dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto
competitività")
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
(art. 170 quarto comma - applicabile ai procedimenti successivi
al 1/3/2006)
Le comunicazioni delle comparse e delle memorie consentite dal Giudice
possono aver luogo non soltanto con le modalità contemplate dall'art. 170 prima
della riforma (deposito in cancelleria, notificazione e scambio documentato con
l'apposizione in calce o a margine dell'originale del visto della controparte o
del suo procuratore) ma anche a mezzo telefax o posta
elettronica. A tal fine il difensore dichiara, nel primo
scritto difensivo utile, di voler ricevere le comunicazioni suddette presso un
determinato numero di telefax o indirizzo di posta
elettronica. Per la validità delle
comunicazioni è necessario che il Giudice abbia concesso la preventiva
autorizzazione in relazione al singolo e specifico atto, che la comunicazione
abbia luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di
sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi e che la
parte, che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione, ne abbia dato
comunicazione alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività")
Ciò che è cambiato nella disciplina dei poteri del
G.I. Comunicazione delle ordinanze del
G.I. (art. 176 secondo comma - in vigore dal
15/5/2005). Le ordinanze pronunciate dal Giudice Istruttore al
di fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere, entro i tre giorni
successivi, mediante biglietto di cancelleria o a mezzo telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica, nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con
modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")
Ciò che è cambiato nella fase della trattazione della
causa Forma della trattazione
(art. 180 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006) La
trattazione della causa si svolge in forma orale ma di essa si redige processo
verbale. (Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con
modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")
Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa (art. 183 - applicabile ai procedimenti successivi al
1/3/2006) Per
imprimere una maggiore celerità al processo di cognizione piena il Legislatore
della novella ha riunito in un'unica udienza ed apportato alcune varianti alle
attività processuali che, anteriormente alla riforma, si svolgevano
separatamente nel corso della udienza di prima comparizione delle parti (art.
180), della prima udienza di trattazione (art. 183) e della udienza per le
deduzioni istruttorie (art. 184). In tal modo il thema decidendum ed
il thema probandum risultano definiti in maniera permanente ed
irreversibile (salvo l'istituto della remissione in termini e la disposizione
d'ufficio di mezzi istruttori) già all'esito della udienza di prima
comparizione. Le
attività suddette possono discernersi in essenziali e meramente eventuali; le
prime, in linea di principio, debbono necessariamente compiersi ad ogni udienza
ex art. 183 nuovo testo e ne costituiscono, pertanto, il contenuto minimo ed
essenziale. Le seconde debbono invece svolgersi unicamente ove intervengano
particolari circostanze.
Per quanto concerne le attività necessarie, all'udienza fissata
per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa il Giudice
Istruttore: a) verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, della costituzione
delle parti e la capacità processuale delle stesse (art. 183 primo
comma); b)
richiede loro, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione (art. 183 quarto
comma); c)
salva l'applicazione dell'art. 187, provvede con ordinanza sulle
richieste istruttorie e fissa l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei
mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti (art. 183 settimo
comma). Se l'ordinanza di cui sopra viene
emanata fuori udienza, essa viene pronunciata entro trenta giorni (art.
183 settimo comma) ed il cancelliere la comunica alle parti, nei tre
giorni successivi al deposito. La comunicazione può aver luogo anche a mezzo
telefax o posta elettronica purchè il difensore ne abbia fatto esplicita
richiesta nel primo scritto difensivo utile ed abbia inoltre indicato il numero
di fax o l'indirizzo di posta elettronica (art. 183 decimo
comma). d)
Non è più indispensabile che il Giudice fissi un termine perentorio
al convenuto per l'indicazione delle eccezioni di merito e di rito non
rilevabili d'ufficio inquanto, alla luce del novellato art. 167, tale
indicazione deve farsi a pena di decadenza nella comparsa di
risposta. e) Non è neppure necessario che si svolga il tentativo di conciliazione
delle parti ed il loro interrogatorio libero dovendosi ricondurre tali attività
nel novero di quelle meramente eventuali.
Le attività meramente eventuali debbono ulteriormente
distinguersi in attività imposte dal legislatore, attività rese necessarie
dall'esercizio di un potere discrezionale del Giudice ed attività rese
necessarie dall'esercizio di un potere discrezionale delle
parti. f)
All'esito delle attività di verifica della regolarità del
contraddittorio, della costituzione delle parti e della capacità processuale
delle stesse, il Giudice Istruttore deve rilevare il difetto di integrità del
contraddittorio e ordinarne l'integrazione entro un termine perentorio (art.
102); rilevare la nullità della citazione per vizi della vocativo in
jus, e disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, se il
convenuto non si è costituito (art. 164 secondo comma); fissare una nuova
udienza nel rispetto dei termini a comparire se il convenuto ha dedotto il
mancato rispetto dei termini ex art. 163-bis o la mancanza dell'avvertimento
previsto dal n. 7 dell'art. 163 (art. 164 terzo comma); rilevare la nullità
della citazione per vizi della edictio actionis e fissare all'attore un
termine perentorio per provvedere alla rinnovazione dell'atto introduttivo o, se
il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (art. 164 quinto comma);
rilevare la nullità della domanda riconvenzionale per la mancanza o l'assoluta
incertezza dell'oggetto o del titolo e fissare al convenuto un termine
perentorio per l'integrazione della stessa (art. 167 secondo comma); fissare, ai
sensi dell'art. 269, una nuova udienza di trattazione per consentire al
convenuto di chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini ex art. 163-bis
(art. 167 terzo comma); invitare le parti a completare o a mettere in regola gli
atti e i documenti che riconosce difettosi (art. 182); rilevare il difetto di
rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, della parte e assegnare alla
medesima un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale
compete la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, salvo che siano maturate delle decadenze (art. 182); rilevare,
infine, la nullità della notificazione della citazione, quando il convenuto non
si è costituito in giudizio, e fissare all'attore un termine per il rinnovo
della stessa (art. 291 primo comma) (art. 183 primo
comma). Quando pronuncia uno dei suddetti
provvedimenti il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza di trattazione
(art. 183 secondo comma). g) Con l'ordinanza con
cui ammette le prove il Giudice Istruttore può disporre l'interrogatorio libero
delle parti, qualora lo ritenga utile, (art. 183 nono comma)
ovvero disporre d'ufficio dei mezzi istruttori, nei casi in cui ciò viene
eccezionalmente consentito dalla legge in deroga al principio della
disponibilità delle prove (art. 183 ottavo
comma). In quest'ultimo caso ciascuna parte può
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal Giudice con l'ordinanza di
cui sopra, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi
nonché depositare memorie di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti
assegnato dal Giudice (art. 183 ottavo comma). h) In caso di richiesta
congiunta delle parti, il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza affinché
possa procedersi al tentativo di conciliazione, ovvero all'interrogatorio libero
delle stesse, a norma dell'art. 185 (art. 183 terzo
comma). L'esperimento del tentativo di
conciliazione è in grado di tramutare in meramente eventuali le attività
essenziali di cui ai precedenti punti b) e c), atteso che è soltanto nel caso in
cui la conciliazione fallisca che il Giudice, sulla base dei fatti allegati,
dovrà richiedere alle parti i chiarimenti del caso, indicare le questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione ed, infine,
dare i provvedimenti opportuni in relazione alle richieste
istruttorie. - L'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto; può
anche chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, ai sensi
degli articoli 106 e 269 terzo comma, sempre che tale esigenza sia imposta dalle
difese del convenuto (art. 183 quinto comma). - Entrambe le parti hanno facoltà di precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni già formulate (art. 183 quinto
comma). Se richiesto il Giudice concede alle
parti un termine di trenta giorni, per il deposito di memorie mediante le quali
compiere le suddette precisazioni e modificazioni, un ulteriore termine di
trenta giorni per la replica, la proposizione delle eccezioni che sono
conseguenza delle medesime precisazioni e modificazioni, e l'indicazione dei
mezzi di prova e produzioni documentali ed, infine, un ulteriore termine di
venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria (art. 183 sesto
comma). (Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito
con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente
modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto
competitività")
Udienza di assunzione dei mezzi di prova
(art. 184 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
Il Giudice Istruttore procede alla assunzione dei mezzi di prova
nell'udienza che ha fissato con l'ordinanza (di ammissione degli stessi)
prevista dall'art. 183 settimo comma. (Innovazione introdotta dalla
D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto
competitività" ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività")
Tentativo di conciliazione ed interrogatorio libero
delle parti (art. 185 - applicabile ai procedimenti successivi
al 1/3/2006) In
qualunque momento dell'istruzione, su richiesta congiunta delle parti, il
Giudice fissa la comparizione delle stesse al fine di provocarne la
conciliazione. Il
Giudice dispone altresì la comparizione della parti, su richiesta congiunta
delle stesse ovvero a norma dell'art. 117, per interrogarle
liberamente. Le parti hanno la facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve
rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e
deve conferire il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la
procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche
dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa è valutata dal giudice come argomento
di prova. Quando le parti si sono conciliate, la
convenzione conclusa viene suggellata in apposito processo verbale che
costituisce titolo esecutivo. (Innovazione introdotta dalla D.L.
35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività"
ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto
competitività")
Ordinanza per il pagamento di somme
non contestate ed istanza di ingiunzione (art. 186-bis primo
comma e art. 186-ter primo comma - applicabile ai procedimenti successivi al
1/3/2006) Se la
parte propone al di fuori dell'udienza l'istanza diretta ad ottenere l'ordinanza
che dispone il pagamento delle somme non contestate a norma dell'art. 186-bis,
ovvero che ingiunge il pagamento o la consegna a norma dell'art. 186-ter, il
Giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la
notificazione. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività").
Ordinanza
successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater ultimo
comma applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
L'ordinanza con la quale il Giudice dispone, dopo la chiusura dell'istruzione,
il pagamento di somme o la consegna o il rilascio di beni, nei limiti in cui
ritiene già raggiunta la prova, acquista l'efficacia della sentenza impugnabile,
se la parte intimata rinuncia tacitamente alla pronuncia della stessa
sentenza. Infatti, la rinuncia si ha per intervenuta se
la parte, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia in udienza dell'ordinanza
o dalla sua comunicazione, non richiede la produzione della sentenza con ricorso
notificato alla controparte e depositato in cancelleria. Anteriormente alla riforma la suddetta rinuncia aveva per contro natura
espressa poiché, per consentire alla ordinanza successiva alla chiusura della
istruzione di acquisire l'efficacia della sentenza impugnabile, la parte
intimata doveva esplicitamente dichiarare di rinunciare alla sentenza medesima
con atto da notificarsi alla controparte e depositare in
cancelleria. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005
"Interventi correttivi al Pacchetto competitività").
Provvedimenti del giudice istruttore
(art. 187 quarto comma - applicabile ai procedimenti successivi
al 1/3/2006) Quando il Collegio, pronunciando su questioni
preliminari di rito o pregiudiziali di merito senza definire il giudizio,
impartisce provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, il Giudice
istruttore, nella prima udienza dinnanzi a lui, su istanza di parte, assegna i
termini di cui all'at. 183 ottavo comma (vale a dire i termini per l'indicazione
delle prove che si rendono necessarie in relazione ai mezzi istruttori disposti
d'ufficio dal Giudice e per il deposito delle memorie di replica) salvo che tali
termini non siano già stati concessi prima della remissione della causa al
Collegio. (Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con
modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente
modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto
competitività")
Ciò che è cambiato nella fase di istruzione
probatoria Intimazione ai testimoni
(art. 250 terzo e quarto comma - in vigore dal
17/3/2005)
L'intimazione a comparire in udienza rivolta al testimone ammesso su richiesta
delle parti private, può essere effettuata dal difensore anche attraverso
l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Qualora l'intimazione abbia luogo con lettera raccomandata, il difensore
deposita nella cancelleria del Giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. (Innovazione
introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005
"pacchetto competitività")
Mancata comparizione dei testimoni (art.
255 primo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006). Se in
difetto di un giustificato motivo, il testimone regolarmente intimato non
compare all'udienza fissata per la sua escussione il Giudice, con la tessa
ordinanza che dispone la nuova intimazione o l'accompagnamento coattivo, può
condannare il testimone ad una pena pecuniaria non inferiore a ? 100,00 e non
superiore a ? 1.000,00. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005
"Interventi correttivi al Pacchetto competitività").
Rifiuto di deporre e falsità della
testimonianza (art. 256 ultimo comma - applicabile ai
procedimenti successivi al 1/3/2006). In
seguito alla abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 255, quando il testimone si
rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, ovvero sussiste il
fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il Giudice
Istruttore non può più ordinare l'arresto del testimone, ma deve soltanto
denunciarlo al Pubblico Ministero e trasmettere a questi copia del processo
verbale. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività").
Ciò che è cambiato nella disciplina
dell'intervento dei terzi Chiamata di un
terzo in causa (art. 269 ultimo comma - applicabile ai
procedimenti successivi al 1/3/2006). Quando
il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza per consentire all'attore di
chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini a comparire, restano ferme
per le parti le preclusioni collegate alla prima udienza mentre, i termini
eventuali previsti dall'art. 183 sesto comma (costituiti dai termini: - di
trenta giorni per il deposito delle memorie di precisazione e modificazione
delle domande e delle eccezioni già proposte; - di trenta giorni per le
repliche, la proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle
precisazioni e modificazioni suddette, l'indicazione dei mezzi di prova e le
produzioni documentali; - di venti giorni per le indicazioni della prova
contraria) sono concessi nella udienza di comparizione del
terzo. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi
correttivi al Pacchetto competitività").
Ciò che è cambiato nella disciplina dell'esecutorietà
delle Sentenze Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 283 - applicabile
ai procedimenti successivi al 1/3/2006).
Affinché le parti possano chiedere al Giudice d'Appello la sospensione
della esecutività provvisoria o dell'esecuzione della sentenza impugnata, non è
più sufficiente che sussistano gravi motivi ma è indispensabile che detti motivi
siano inoltre fondati, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una
delle parti.
Nell'accogliere l'istanza di sospensione il Giudice del gravame può imporre il
versamento di una cauzione. (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005
"Interventi correttivi al Pacchetto competitività").
Ciò che è cambiato nella disciplina del procedimento in
contumacia Costituzione del contumace
(art. 293 - applicabile ai procedimenti successivi al
1/3/2006) Il
termine ultimo per la costituzione del contumace non è più rappresentato dalla
udienza di remissione della causa al Collegio a norma dell'art. 189 ma da quella
in cui le parti precisano le proprie conclusioni. (Innovazione
introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto
competitività").
Autore: Andrea Gnignera (gennaio
2007)
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