![]() |
||||||||||||||||||
|
>>Dottrina >>Diritto del Lavoro >>Rapporti autonomi di breve durata: la scelta della tipologia contrattuale |
||||||||||||||||||
Rapporti autonomi di breve durata:
la scelta della tipologia contrattuale
Premessa Mini
co.co.co.
Sebbene le attività cd. parasubordinate - particolare
modalità esplicativa dei rapporti di lavoro autonomo - siano attualmente da
riferire in linea generale alla disciplina del contratto a progetto, il c. 3
dell'art. 61 consente ancora eccezionalmente la stipulazione di contratti
soggetti alla previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative (co.co.co.). Tra tali ipotesi rilevano le prestazioni rese dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai
partecipanti a collegi e commissioni, dai pensionati di vecchiaia: fattispecie
tutte sostanzialmente ascrivibili alla condizione soggettiva dei collaboratori e
non soggette a vincoli di tempo e di trattamento. Qualora invece le prestazioni,
pur se contraddistinte dal coordinamento esercitato dal committente e dalla
continuità dell'attività resa dal collaboratore, non eccedano i limiti temporali
e reddituali individuati dal c. 2 dell'art. 61, la stipulazione di
collaborazioni coordinate e continuative risulta legittimata da ragioni
oggettive ed i rapporti instaurati sono definiti nella prassi «mini co.co.co», a
motivo della loro durata ridotta e della bassa consistenza
economica. Lavoro
occasionale
In assenza di coordinamento e continuità di rapporti, le
prestazioni rese dai collaboratori dell'impresa non possono essere considerate
parasubordinate, rientrando quindi nell'ambito delle previsioni civilistiche
generali sui contratti d'opera, indipendentemente dalla durata della committenza
e dal trattamento erogato a compensazione. Tali rapporti infatti possono anche
eccedere i 30 giorni di durata ed i 5.000 euro di corrispettivo, purché la
correlazione tra committente e prestatore non sia connotata da un grado di
integrazione tale da inficiare la piena autonomia della attività
resa. Lavoro
accessorio
Gli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 riferiscono i
contratti di lavoro accessorio all'esecuzione di attività di carattere
occasionale, rese in alcuni ambiti specificamente previsti, disponendo che la
compensazione avvenga con la consegna al lavoratore di appositi «buoni»,
acquistati dal beneficiario delle prestazioni presso rivendite autorizzate
incaricate di provvedere al pagamento al prestatore. Tra le ipotesi,
tassativamente definite dalla legge, di legittimo ricorso al lavoro accessorio
rilevano i lavori domestici, gli studenti con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, le attività rese in regime di impresa
familiare ex art. 230-bis c.c. limitatamente ai comparti del
commercio, del turismo e dei servizi. Differenze con le collaborazioni a
progetto
La
differenziazione sostanziale tra le collaborazioni a progetto e le fattispecie
sopra elencate pertanto non è da imputare solo alla brevità del rapporto, ma
alla natura stessa delle attività assegnate dal committente, contraddistinte
nell'ipotesi delle mini co.co.co. da scarso rilievo oggettivo, nell'ipotesi del
lavoro occasionale dall'autonomia di esecuzione, nell'ipotesi del lavoro
accessorio dall'occasionalità del rapporto con il datore di
lavoro. Elementi comuni delle tre
fattispecie
Nelle tre
fattispecie peraltro sono presenti elementi comuni, dovuti al carattere non
subordinato delle attività e consistenti nell'irrilevanza del tempo impiegato
per l'esecuzione della prestazione, correlata al solo risultato concordato dalle
parti, nell'assenza di limitazioni per eventuali proroghe-rinnovi di contratto,
nella presenza di un termine temporale determinato o determinabile entro cui il
lavoro deve essere eseguito, nell'assenza di assoggettamento gerarchico al
committente o a suoi dipendenti-collaboratori. Per quanto attiene agli aspetti
formali l'unica regolamentazione diretta dei rapporti di lavoro non subordinato,
rinvenibile nel quadro normativo vigente, riguarda la diversa ipotesi di
stipulazione di contratti a progetto, che deve rispettare i requisiti
specificati dall'art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003, peraltro solo a fino probatori,
come specificato anche dal punto 3) della circolare Inps n. 9/2004. Anche il
vizio formale più rilevante, consistente nella mancata individuazione esplicita
del progetto assegnato al collaboratore, determina solo la presunzione iuris
tantum - ossia superabile con prova contraria - di un rapporto di lavoro
dipendente, risultando quindi attribuita al committente la facoltà di
dimostrare, con inversione dell'onere della prova, che si tratti di un rapporto
non subordinato. Nelle tre ipotesi succitate non sussiste invece nessun vincolo
formale, pertanto eventuali imprecisioni non comportano alcuna presunzione di
illegittimità dei rapporti instaurati, sicché anche per quanto attiene le
modalità di definizione pattizia dei contratti rilevano forti elementi di
elasticità operativa e gestionale. Comparazione
sistematica
Le differenze che contraddistinguono i tre istituti in
esame attengono vari aspetti, di seguito
specificati. Trattamento retributivo Mentre le collaborazioni a progetto devono essere
compensate, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, con un trattamento
«proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito», che tenga conto
«dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto», lecollaborazioni coordinate e
continuative applicate nelle ipotesi residuali consentite dall'art. 61,
c. 3 non sono soggette ad alcuna esplicita previsione legislativa in merito al
corrispettivo dovuto per le prestazioni rese. La compensazione delle mini
co.co.co. può quindi essere liberamente definita dall'intesa intervenuta tra le
parti, seppure nel rispetto delle previsioni civilistiche generali afferenti la
buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali nonché il divieto di
simulazione. Analogamente icontratti d'opera ex art. 2222 c.c. possono essere
stipulati, con le cautele testé citate, definendo liberamente il compenso dovuto
al lavoratore autonomo. Viceversa l'art. 72, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede
che i prestatori dilavoro accessorio siano compensati
con buoni il cui valore nominale tenga conto «della media delle retribuzioni
rilevate per le attività lavorative affini (...) nonché del costo di gestione
del servizio», stabilito da un emanando decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. In tutte le ipotesi esaminate peraltro i trattamenti sono da
intendersi omnicomprensivi, in quanto al personale destinatario non spettano
ratei di trattamenti indiretti e differiti, sicché trattasi di valori
assoggettati alle sole ritenute fiscali. Peraltro mentre alle mini co.co.co.
trovano applicazione le normali aliquote Irpef, con addizionali comunali e
regionali, il contratto d'opera è soggetto a ritenuta d'acconto e successiva
operazione di conguaglio di fine anno, mentre il contratto di lavoro accessorio
determina la spettanza di un compenso che, ai sensi dell'art. 72, c. 3 del
D.Lgs. n. 276/203, «è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato». Trattamento contributivo Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l'aumento di un
punto percentuale delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie,
previsto dall'art. 1, c. 79 della legge n. 247/2007. Un ulteriore aumento è
previsto per il 2010, di conseguenza nel corrente anno icollaboratori coordinati e
continuativi non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie sono assoggettati ad una aliquota del 25,72%, i pensionati o
iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria sono assoggettati ad una
aliquota del 17%. La ripartizione dell'onere contributivo interessa per un terzo
il collaboratore e per due terzi il committente, con un massimale di reddito
imponibile pari a ? 91.507,00. La contribuzione ha consentito nell'ultimo
biennio l'accesso a due trattamenti previdenziali: 1) per i lavoratori iscritti alla
gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, l'indennità
di malattia, con decorrenza 1° gennaio 2007, purché ricorrano i requisiti
contributivi e reddituali già previsti per la corresponsione dell'indennità di
degenza ospedaliera. In particolare occorre che nei dodici mesi precedenti
risultino accreditati almeno tre mesi, anche non continuativi, di contribuzione
alla gestione separata, inoltre nell'anno solare precedente il reddito
individuale assoggettato a contribuzione per la gestione separata non deve
essere stato superiore al 70% del massimale contributivo. L'evento è
indennizzato per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Nel medesimo
anno solare il limite è quindi di 61 giorni. La misura dell'indennità di
malattia, aggiuntiva all'indennità per degenza ospedaliera, è pari al 50%
dell'importo che spetterebbe in caso di ricovero ospedaliero ed è quindi
differenziata in funzione dei contributi accreditati nei dodici mesi precedenti
l'evento. Non è prevista la contribuzione figurativa; 2) il congedo di maternità/paternità per i
parti e gli ingressi in famiglia decorrenti dal 7 novembre 2007. Più
specificamente le lavoratrici iscritte alla gestione separata, che non risultino
iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate, hanno
diritto al congedo ordinario, alla disciplina del periodo intercorrente tra data
presunta e data effettiva del parto, del parto prematuro, della flessibilità e
dell'interdizione anticipata. Per beneficiare dell'indennità occorrono almeno
tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,72% per i periodi successivi
al 7 novembre 2007) nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto. I padri
iscritti alla gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività
lavorativa per i tre mesi successivi alla data del parto, nel caso di morte o
grave infermità della madre, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo.
Per beneficiare dell'indennità economica deve sussistere il requisito di tre
mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'insorgenza del
diritto. Alle medesime lavoratrici/lavoratori è inoltre esteso, nelle ipotesi di
parto o ingresso in famiglia verificatisi dal 1° gennaio 2007, il congedo
parentale per la durata di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Sia i
periodi di congedo di maternità/paternità, sia i periodi di congedo parentale
sono coperti da contribuzione figurativa. Viceversa i lavoratori che stipulinocontratti d'opera ex art. 2222 c.c. solo qualora
percepiscano complessivamente, da uno o più committenti, importi per un reddito
annuo superiore ad ? 5.000, devono iscriversi alla gestione separata Inps, in
applicazione dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n.
326/2003, con le aliquote sopra riportate. Quand'anche iscritti non spetta loro
né l'indennità di malattia (come precisato dal messaggio Inps n. 12768/2007) né
il congedo di maternità/paternità o parentale. Per le prestazioni occasionali di tipo
accessorio è dovuta dal concessionario la contribuzione alla gestione
separata Inps in misura pari al 13% del valore nominale dei buoni pagati al
lavoratore. L'art. 72, c. 5 del D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art.
22, c. 3 del D.L. n. 112/2008, dispone che «le modalità per il versamento dei
contributi (...) e delle relative coperture assicurative e previdenziali» sia definito con prossimo decreto del
Ministero del lavoro. Modalità di instaurazione e cessazione del
rapporto La legge n.
296/2006 ha sancito, con effetto dal 1° gennaio Requisito della
subordinazione
A completamento
della disamina, è opportuna qualche ulteriore precisazione sul requisito
dell'autonomia della prestazione, in quanto declinata con differenti modalità
nelle tre fattispecie. I requisiti che
consentono di ritenere assente il vincolo di subordinazione, identificando sia
le prestazioni d'opera, sia le mini co.co.co., sono riconducibili
all'elaborazione giurisprudenziale. In particolare si consideri che a decorrere
dai primi anni '90 la giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. n.
2680/1990 e Cass. n. 370/1991) ha affermato un principio, oramai consolidatosi
nella prassi giudiziaria, in base al quale ogni attività lavorativa può essere
eseguita nella forma del contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.,
purché ricorrano i requisiti tipici di tale fattispecie. In altri termini una
distinzione aprioristica tra prestazioni di per sé attribuibili/non attribuibili
a personale non dipendente dall'impresa non ha ragione d'essere, in quanto
occorre in realtà verificare con precisione le modalità di esecuzione
dell'incarico affidato, per accertare la sussistenza/insussistenza dei cd.
indici di subordinazione. Semplificando un dibattito dottrinale fondato anche su
numerose pronunce della Corte di Cassazione, non sempre tra loro omogenee, si
può sostenere che, dopo avere abbandonato il criterio della «sussunzione per
approssimazione» - consistente nella comparazione sistematica degli elementi
autonomi/subordinati riscontrabili in una particolare attività, al fine di
identificarne la prevalenza e conseguentemente qualificare il rapporto - le
pronunce degli ultimi anni hanno valorizzato la verifica della eventuale
presenza di un potere direttivo, disciplinare ed organizzativo, nonché di
vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'incarico. Il riscontro di tale
elemento è stato riconosciuto come una caratteristica di per sé idonea a
dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione. Si tratta in pratica
dell'evidenziazione di un carattere già inserito nella nozione di lavoro
subordinato riportata nell'articolo 2094 c.c., che esclude la sussistenza di un
rapporto autonomo nell'ipotesi di attività svolte «alle dipendenze e sotto la
direzione» dell'imprenditore. Gli altri indicatori (ovvero le circostanze di
fatto riscontrabili) in precedenza considerati in qualche misura utili a
dimostrare la sussistenza di un rapporto subordinato - come l'applicazione di un
orario individuale rigido, lo svolgimento delle prestazioni fisicamente
all'interno dell'azienda, la periodicità del trattamento economico, l'impiego di
beni aziendali etc. - sono stati conseguentemente derubricati a criteri
sussidiari, rilevanti solo nelle ipotesi in cui la disamina condotta non abbia
potuto accertare la sussistenza di un assoggettamento
gerarchico. Si aggiunga che
alcune modalità di svolgimento delle prestazioni possono in certa misura
agevolare, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina
gradualmente prodottesi, la verifica della effettiva ingerenza del datore di
lavoro sui tempi e sui modi di esecuzione delle attività assegnate (cfr. Cass.
n. 10689/1997). Pur essendo difficile operare una classificazione esaustiva,
anche in considerazione dell'assenza di orientamenti sufficientemente
dettagliati ed uniformi, si può ricostruire il breve schema riassuntivo di
seguito riportato. Sono circostanze
tipiche del rapporto subordinato: .
l'assoggettamento a richiami verbali per errori o imprecisioni nell'esecuzione
delle prestazioni assegnate; . l'inserimento
formale o informale del lavoratore nell'organigramma
aziendale; . la presenza di
procedure di reperibilità immediata del lavoratore; . la ricezione di
ordini di servizio; . la presenza di
rapporti costanti con personale dipendente dall'impresa per l'esecuzione
ordinaria delle prestazioni assegnate; . l'obbligo di
segnalare e di fare autorizzare le eventuali assenze dal
lavoro. La progressiva
evoluzione giurisprudenziale ha poi reso particolarmente rilevante, soprattutto
nelle circostanze in cui non è agevole individuare il grado di integrazione del
lavoratore nell'organizzazione disposta dal datore di lavoro, il criterio
sussidiario consistente nella ricostruzione della effettiva volontà delle parti
all'atto della instaurazione del rapporto, prescindendo dal nomen iuris
attribuito formalmente al negozio giuridico e considerando invece le reali
intenzioni dei contraenti. Si noti peraltro che un consistente orientamento di
giurisprudenza (risalente a Cass. n. 11925/1990), affermatosi in anni recenti,
ha comunque rivalutato indirettamente anche l'importanza della modalità
espressiva concordata tra le parti per qualificare formalmente il rapporto,
considerandola un indice in grado di agevolare proprio l'identificazione della
volontà del committente e del lavoratore. Il principio può quindi risultare
utile anche per distinguere tra contratto d'opera e subordinazione quando non
sia facile identificare il grado di autonomia nell'esecuzione delle prestazioni
assegnate. Ferma restando
l'assenza di subordinazione ricavabile dall'applicazione dei criteri di cui
sopra, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è
contraddistinto da un maggiore grado di interrelazione con il committente, nel
senso sia di una parziale ingerenza nelle modalità di esecuzione delle attività
assegnate, oggetto di possibili interventi dispositivi anche nelle fasi di
esecuzione, sia dell'adozione di un regime di durata predeterminata che comporta
una correlazione temporale, mentre il contratto d'opera può esaurirsi
indifferentemente in un tempo breve o prolungato. Più
specificamente: a) la continuità del rapporto è da intendersi
non come durata indeterminata (che non è necessaria, in quanto il rapporto di
collaborazione può essere anche a tempo determinato e nella fattispecie in esame
- la mini co.co.co - lo è necessariamente) ma come perdurare nel tempo di un
legame funzionale tra impresa e collaboratore, che non si esaurisce
nell'esecuzione di una singola opera-servizio; b) il coordinamento consiste nell'inserimento
del collaboratore nell'organizzazione del lavoro del committente e non
nell'organigramma del medesimo ovvero nel modello che identifica i rapporti
gerarchici applicati nell'impresa per garantirne
l'operatività; entrambi gli aspetti - legame
funzionale perdurante e inserimento nell'organizzazione del lavoro - sono
estranei al rapporto di lavoro autonomo. Conclusione
La scelta della tipologia contrattuale per la
regolamentazione di rapporti autonomi di breve durata non può quindi
prescindere, prima che dalla valutazione delle discipline riguardanti i
trattamenti retributivi, contributivi e normativi riferiti alle varie tipologie
di rapporti in esame, dalla considerazione della natura stessa delle attività
assegnate, che rappresenta il criterio fondamentale per l'identificazione
corretta dell'istituto adeguato al rapporto che si intende
instaurare. Autore: Stefano Malandrini - tratto
da "Guida alle paghe" - Ipsoa - giugno
2009
|