Le pagine che seguono sono capitolo di un volume collettaneo
(A.Checchini, M.Costanza, M.Franzoni, A.Gentili, F.Roselli, G.Vettori, Effetti del
contratto,Giappichelli editore,Torino 2002,pp.686) che è il quinto dei volumi dedicati
alla disciplina generale del contratto nel Trattato di diritto privato diretto da Mario
Bessone.
Sommario:
1. Nozione
2. Il
recesso quale atto impeditivo delladempimento
3. Recesso successivo
alladempimento
4. Figure
contigue e variazioni terminologiche
5. Irrevocabilità del recesso
6. Recesso e forza
legale del contratto
7.
Linizio dellesecuzione del contratto
8. Efficacia temporale del
recesso
9. Le funzioni del recesso
10. I presupposti del recesso
11. Il recesso come negozio
giuridico.
Il recesso può essere definito come la manifestazione di volontà con
cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di
origine contrattuale.
Se possa parlarsi di recesso anche nel caso in cui uno dei contraenti,
sulla base di una disposizione di legge o di una clausola contrattuale, dichiari di voler
porre nel nulla gli effetti del negozio, eventualmente anche reali, già compiutamente
attuati, è questione di cui si dirà poco oltre (§ 3).
Lefficacia principale del recesso è perciò estintiva, ancorché
talvolta possano conseguire effetti modificativi o integrativi di quelli già prodotti dal
contratto, o anche ripristinatori .
Dettando disposizioni generali sugli effetti del contratto, il codice
civile nel lart. 1373 prevede leventualità che i contraenti si
attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di
decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e
formula due ipotesi: a) che il contratto (ad esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto
esecuzione ed in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata «finché il
contratto non abbia avuto un principio desecuzione» (c. 1°); b) che
lesecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata, ed
in tal caso «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso
desecuzione» (c. 2°).
Listituto generale del recesso fu introdotto
nellordinamento civilistico italiano col codice del 1942. Sotto la codificazione
precedente la «condizione risolutiva», destinata ad operare in caso di inadempimento di
una delle parti contrattuali (art. 1165 c.c. 1865), operava soltanto attraverso una
pronuncia giudiziale e corrispondeva perciò allattuale risoluzione per
inadempimento (infra, § 10, lett. Bb).
Allistituto attualmente regolato dallart. 1373 possono
essere assimilate la risoluzione della locazione dopera dappalto secondo
l«arbitrio» del committente (art. 1641 c.c. 1865), corrispondente al recesso ad
nutum (infra, § 10, lett. A) oppure la «rivocazione» del mandato o la rinunzia del
mandatario, previste negli artt. 1757-1761 o, ancora, la restituzione anticipata della
somma nel mutuo ultraquinquennale .
Per il mandato commerciale era controverso se la revoca, prevista
nellart. 366 del codice di commercio, fosse possibile soltanto nel contratto a tempo
indeterminato .
Lintento unificante del legislatore del 1942 non ha eliminato né
la diversità delle discipline specifiche, contenute nel codice e nelle leggi speciali,
né la varietà del lessico, tanto da indurre qualcuno a dubitare della stessa utilità di
configurare il recesso come istituto unitario .
Sulla base delle ipotesi formulate nei primi due commi dellart.
1373 c.c. si nota come il recesso possa esercitarsi, nei contratti non di durata, quando
lobbligazione sia sorta ma lattività esecutiva non sia iniziata oppure sia
stata differita, ad esempio nel caso in cui siano pendenti la condizione sospensiva o il
termine
e, nei contratti di durata, quando lesecuzione sia in corso.
Secondo una non recente formulazione dottrinale il recesso si risolve
così in un atto impeditivo dellaltrui adempimento (nei contratti non di durata) o
dellulteriore adempimento (nei contratti di durata) . Dopo ladempimento, e più in
generale dopo la realizzazione degli effetti del contratto, potrà aversi sempre
alla stregua delle due dette ipotesi soltanto lavveramento di una condizione
risolutiva oppure la conclusione di un negozio parimenti risolutivo, con eventuale
restituzione delle prestazioni già effettuate, ma non potrà aversi recesso, ossia
scioglimento unilaterale di un rapporto ormai finito .
In tal senso sono chiare le parole del c. 1° dellart. 1373,
dettate per i contratti ad esecuzione non duratura , ossia destinata ad esaurirsi in un
solo atto dadempimento (ad esempio il pagamento duna somma) oppure in
unattività protratta ma in cui la durata è giuridicamente indifferente (come
quando la prestazione consista nellesecuzione di unopera; in tal caso qualcuno
parla di contratti ad esecuzione prolungata ; a questultima categoria di
contratti, detti genericamente e non sempre propriamente «ad esecuzione
istantanea» ,
si riferisce lart. 1373 quando parla di «principio desecuzione». Per essi è
sufficiente linizio dellattività dadempimento perché il recesso sia
ormai precluso.
Che il recesso debba precedere, e non seguire, lattuazione del
contratto risulta anche dal c. 2° dellart. 1373, secondo cui nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, ossia di durata, la relativa facoltà può essere
esercitata anche dopo linizio dellesecuzione, ma con effetto limitato alle
prestazioni da eseguire.
Si è, in definitiva, osservato che, alla stregua della nozione
codicistica del lart. 1373, quando la legge parla di «recesso» con riferimento
ad atti ablativi degli effetti contrattuali già realizzati, lespressione si intende
usata in senso non tecnico .
La nozione fornita dai primi due commi dellart. 1373 c.c. viene
però indebolita da eccezioni contenute anzitutto nello stesso codice.
Per quanto concerne i contratti non di durata, nellappalto il
committente può recedere pur se sia iniziata lesecuzione dellopera o la
prestazione del servizio, purché tenga indenne lappaltatore delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.) .
Vi sono poi i casi di recesso del compratore dal contratto di vendita,
a misura o a corpo, per sproporzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1537, c. 2°, e
1538, c. 2°, c.c. . Qui il compratore recede da un contratto che ha già
prodotto i suoi effetti reali.
Il c. 4° dellart. 1373 permette in ogni caso alle parti di
disciplinare il recesso in modo difforme dalle previsioni dei primi due commi.
La nozione di recesso perde così i caratteri sopra delineati e si
estende ad ogni fattispecie in cui la manifestazione unilaterale di volontà esclude gli
effetti del contratto, ancorché realizzati.
Una parte della dottrina ritiene che lunilaterale volontà intesa
alla caducazione degli effetti contrattuali già prodotti, invece che allimpedimento
di effetti non ancora realizzati, debba essere ricondotta non alla nozione del recesso ma
a quella della condizione risolutiva meramente potestativa, non vietata dallart.
1355 c.c., che si riferisce soltanto alla condizione sospensiva .
Una condizione risolutiva meramente potestativa è vista, ad esempio,
dalla maggioranza degli autori nel riscatto della cosa venduta (artt. 1500 ss. c.c.),
grazie al quale viene cancellato leffetto traslativo della vendita e il venditore
riottiene così la proprietà della cosa venduta. Non manca però chi qualifica
latto di esercizio del riscatto come un recesso dal contratto di vendita .
Le due nozioni, di recesso e di condizione risolutiva potestativa, non
sono in realtà completamente sovrapponibili.
Nel recesso leffetto caducatorio si verifica quando la
manifestazione di volontà del recedente perviene allindirizzo del destinatario
(infra, § 11), mentre lavveramento dellevento dedotto in condizione, e
dipendente da una mera volontà della parte di per sé non necessariamente intesa alla
risoluzione del contratto, produce automaticamente leffetto risolutivo, che perciò
non deriva dallesercizio di un diritto potestativo. Ciò spiega perché,
verificatasi la condizione, unespressa rinuncia della parte interessata può
impedire lo scioglimento del contratto, che, per contro, con la dichiarazione di recesso
si verifica immediatamente e senza possibilità di revoca (infra, § 4) .
In definitiva col recesso, e non con la condizione, la caducazione
degli effetti contrattuali già realizzati costituisce effetto negoziale e non
automatico .
Alla stregua di questa più estesa nozione di recesso, risolutivo e non
solamente impeditivo, alla parte può essere sempre attribuito dal contratto il potere di
porne nel nulla gli effetti, ancorché, secondo una recente dottrina , il recesso da
un contratto già eseguito da un certo tempo, da stimare in considerazione della natura e
delloggetto negoziale, sia da ritenere inefficace perché contrario alla clausola
generale di buona fede.
Sempre accogliendo questa più estesa nozione, si ammetterà potersi
esercitare il recesso non soltanto dai contratti ad effetti obbligatori ma anche in quelli
ad effetti reali; questi si producono immediatamente in forza del principio consensuale
canonizzato nellart. 1376 c.c., risultando in tal modo ipotizzabile una fase
esecutiva, e perciò una volontà della parte intesa a paralizzare lefficacia del
contratto, soltanto se questa sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine .
In conclusione il recesso nella sua accezione estesa può essere
ricondotto allampia categoria degli «atti che scrivono la parola fine su qualcosa
di giuridicamente rilevante» .
È da aggiungere che non con tutti i tipi contrattuali è compatibile
la nozione del recesso. Ad esempio la transazione può essere sottoposta a condizione
sospensiva o risolutiva, ma non a recesso, che renderebbe incerta la volontà di prevenire
la lite o porvi termine .
Di natura prevalentemente terminologica sono le questioni se il recesso
operi sul contratto, come si legge nellart. 1373 cit., oppure sul rapporto che ne
consegue (nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, ad esempio associativi, il
recesso importa solo la liberazione del recedente, senza influenzare la sorte del
contratto, che rimane in vita) , o se sussista una sostanziale differenza fra recesso e
disdetta, necessaria per superare la scadenza del termine onde lasciar proseguire
lefficacia del contratto: prevale lopinione secondo cui, in caso di mancata
disdetta, il rapporto prosegue e non viene rinnovato, onde essa ben può essere equiparata
al recesso .
In ogni caso si deve avvertire che in relazione alle diverse
fattispecie contrattuali la terminologia del legislatore è variabile: per esempio, nel
contratto di lavoro subordinato, mentre gli artt. 2118 e 2119 parlano di recesso di
ciascuno dei contraenti, la l. 15 luglio 1966, n. 604 e le altre successive in materia
dicono «licenziamento» del prestatore di lavoro. Gli artt. 1723-1727 c.c. disciplinano
la «revoca» del mandato e la «rinunzia» del mandatario, con ciò riferendosi ad atti
recessivi .
Tuttavia la parola revoca viene usata nel codice non solo nel senso di recesso del
rapporto obbligatorio, come negli artt. 1723-1726 citt., bensì anche a proposito della
proposta e dellaccettazione del contratto (art. 1328), ossia di atti precedenti la
costituzione del rapporto; in questo senso la revoca si estrinseca nel ritiro di un atto e
si distingue dal recesso, che mira ad estinguere gli effetti finali di una fattispecie a
formazione progressiva, quale quella di formazione del contratto . Non dissimile
è la contrapposizione, proposta da altro autore , secondo cui la revoca proviene
dallautore del latto unilaterale revocando, mentre il recesso colpisce
latto bilaterale, formato anche da persona diversa dal recedente. Ancora, il codice
parla di revoca nel senso di effetto risolutivo di un negozio dovuto ad un fatto
condizionale, come nella revoca di diritto delle disposizioni testamentarie (art. 687) o
in quella, su domanda, delle donazioni (art. 800).
È da osservare che talvolta non si concorda sul contenuto e sulla
causa del contratto, con la conseguente incertezza circa la possibilità di considerare
come recesso secondo la nozione illustrata nel paragrafo precedente
latto del singolo contraente inteso a por fine al rapporto o ad eliminarne gli
effetti.
Ciò avviene nei contratti reali, come il deposito, il sequestro, il
comodato ed il mutuo, nei quali si discute se debba considerarsi come recesso del
depositante (artt. 1771, c. 1°, e 1834 c.c.) o del comodante (artt. 1804, c. 3°, 1809,
c. 2°, 1810, 1811) o del mutuante (art. 1819) o dellaffidante (art. 1801) la
richiesta di restituzione della cosa oppure la liberazione del sequestratario (art. 1801).
Se si sostiene che lunico obbligo nascente da quei contratti sia quello di
restituire e che la custodia costituisca soltanto unattività strumentale, negli
atti ora detti si ravviserà soltanto una richiesta dadempimento. Si ravviserà per
contro il recesso qualora si aderisca alla tesi prevalente, secondo cui effetti tipici e
duraturi di quei contratti sono lobbligo di detenzione conservativa (nel deposito e
nel sequestro) o di lasciar godere (nel comodato). In tal caso la richiesta di
restituzione servirà come recesso da un rapporto di durata, con estinzione dei detti
obblighi, e solo in subordine come intimazione.
Solo una intimazione ad adempiere si dovrà invece vedere nella
richiesta di restituzione del mutuante, posto che il mutuo è negozio non soltanto reale
ma anche ad effetti reali (art. 1814; vedi il paragrafo seguente) .
In alcuni contratti, ad esempio nella mediazione (art. 1754 c.c.), non
si concorda circa il momento della conclusione né sulla natura, istantanea (se il
contratto si concluda contestualmente allaffare intermediato) o durevole (se esso si
intenda concluso quando lintermediario inizia ad intraprendere la sua attività): in
tali fattispecie il regime del recesso dovrà ritenersi diverso a seconda che si segua
luna o laltra tesi .
Quando il contratto sottoscritto dal procacciatore daffari
contenga la clausola «salvo approvazione della casa», occorre distinguere a seconda che
egli sia munito o no del potere di rappresentanza. Nella prima ipotesi il contratto
sintende concluso quando il procacciatore e il cliente lo sottoscrivono, con la
conseguenza che la mancata approvazione «della casa», ossia del committente, costituisce
atto di recesso ai sensi dellart. 1373 cit. Nella seconda ipotesi
laccettazione si riferisce alla proposta contrattuale, fatta ai sensi dellart.
1326 c.c. .
Il recesso non è revocabile. Il pentimento del recedente può assumere
giuridico rilievo, una volta prodotto il suo effetto estintivo, soltanto attraverso la
rinnovazione del contratto ossia attraverso un nuovo incontro della volontà delle parti;
per la stessa ragione non è apponibile al recesso la condizione risolutiva . Abbastanza
frequente è la casistica in materia di pretesa revoca del licenziamento o delle
dimissioni del lavoratore, vale a dire di revoca del recesso, rispettivamente del datore e
del prestatore, dal contratto di lavoro subordinato . Resta però salvo il potere del
recedente di chiedere al giudice lannullamento del recesso, ad esempio perché
viziato da violenza morale. Lannullamento per errore è subordinato alla
riconoscibilità dellerrore da parte del destinatario della dichiarazione .
Ai sensi dellart. 1372, c. 1°, c.c. «il contratto ha forza di
legge tra le parti» e «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge», ciò significando che scioglimento e modificazione non possono
essere decisi unilateralmente.
Data questa regola, appare derogativa la successiva previsione
dellart. 1373, che, come sè detto, dà agli stessi contraenti la facoltà
(già spettante al legislatore) di prevedere il potere di recesso. Talvolta si sostiene
che lart. 1373 non deroga allart. 1372 poiché il detto potere trova pur
sempre la sua fonte nella concorde volontà delle parti (o della legge) , ma è
evidente che la forza vincolante attribuita al contratto dallart. 1372 è attenuata
quando uno dei contraenti possa recedere, e tanto più quando possa farlo secondo mero
arbitrio (recesso ad nutum: infra, § 10). Così ad esempio quando il datore di lavoro
possa licenziare il lavoratore senza invocare una giusta causa o un giustificato motivo
(artt. 2118 c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604) o quando il comodante possa in ogni
momento chiedere in restituzione la cosa comodata (art. 1810 c.c.), la forza del contratto
risulta sicuramente ridotta.
I casi di recesso ad nutum previsti dal codice per i contratti a tempo
indeterminato sono apparsi a qualcuno così numerosi da costituire una regola più che
uneccezione (ma per linversa tendenza della legislazione speciale,
vedi ancora il § 10); anzi, a proposito del contratto dopera intellettuale, il
trattamento di favore riservato dallart. 2237, c. 1°, c.c. al cliente, che può
sempre recedere rimborsando le spese al professionista e compensandolo per lopera
svolta, ha indotto addirittura a dubitare della possibilità di ravvisare un contratto
ossia un atto giuridicamente vincolante . Si è osservato che lart.
1372 c.c. indica soltanto «una tendenziale stabilità» delle statuizioni
dellautonomia privata, non essendo possibile determinare un grado minimo di
irrevocabilità del consenso contrattuale, al di sotto del quale il vincolo assunto dai
contraenti diverrebbe puramente illusorio .
Si osserva ultimamente come laffidamento degli effetti
contrattuali alla persistente volontà di tutte le parti, ossia la risolubilità per mutuo
dissenso intesa come regola, e lattribuzione del potere unilaterale di recesso
intesa come eccezione, corrispondano a variabili scelte ideologiche del legislatore, il
quale ben potrebbe sottoporre a limiti anche il mutuo dissenso, così come limita il
potere di recesso, legale o consensuale, in relazione al tipo di contratto. Si tratta di
dosare interessi o bisogni delle parti, a seconda delle contingenze .
Al principio di stabilità del rapporto negoziale, canonizzato
nellart. 1372 cit., si contrappone il principio di temporaneità, secondo cui
nessuno può vincolarsi allinfinito. Principio risalente allepoca del diritto
comune (ius libertatis non debet infringi), giustificato con «lavversione per i
vincoli che inceppano la libera commerciabilità dei fattori economici
per un più
spontaneo e fecondo svolgimento delle forze economiche, una più sana economia» , espresso
nellart. 1628 c.c. 1865 nella materia della locazione dopere ed oggi ritenuto
di ordine pubblico .
Il potere di recedere da un contratto di durata a tempo indeterminato
può essere così ravvisato, in sede di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., come
espressione di un principio generale dellordinamento giuridico dello Stato (art. 12
delle preleggi): la legge, se non enuncia la regola in via generale, ne fa frequentissima
ed esplicita applicazione nei rapporti di durata, con la conseguenza che esso andrebbe
incluso tra le cause di recesso «ammesse dalla legge», di cui allart. 1372 (vedi
anche lart. 1123, c. 2°, c.c. 1865) .
La maggiore o minore ampiezza dei limiti, entro i quali può darsi il
potere di recesso dal contratto, dipende così dal punto di equilibrio che voglia
raggiungersi tra i due opposti principi, di stabilità e di temporaneità del rapporto
contrattuale.
La contrapposizione dei due principî si riflette, in particolare,
sulla questione se i casi di previsione legale del potere di recesso possano essere
ampliati attraverso linterpretazione analogica, oppure se essi costituiscano un
numero chiuso.
Questione risolta in modi contrastanti nella giurisprudenza, la quale
almeno in decisioni più risalenti definisce il recesso come istituto di carattere
eccezionale .
Più di recente essa appare però orientata a decidere in senso
positivo la questione della recedibilità, da parte dellimprenditore, dal contratto
collettivo di lavoro a tempo indeterminato pur in mancanza di previsione legale o
negoziale; diversa questione è se, cessata lefficacia del contratto collettivo,
sussita per il datore il potere di nuova regolamentazione unilaterale dei rapporti di
lavoro .
La disciplina legale dei tipi contrattuali codicistici rivela poi
lo si è già notato come per i rapporti a tempo indeterminato il
legislatore del 1942 preveda quasi sempre il recesso, sì da ridurre molto il contenuto
dellart. 1372: la dottrina ne trae argomento per affermare un principio di
recedibilità valido anche per i contratti atipici a tempo indeterminato, ossia
addirittura per negare la validità della clausola che escluda il relativo potere .
Come sè detto nel § 1, ai sensi del c. 1° dellart. 1373
c.c. nei contratti non di durata la facoltà di recesso può essere esercitata finché il
contratto non abbia avuto un principio desecuzione. Questultimo viene
considerato da alcuni come fatto integrativo dellaccordo originario, tale da
assicurarne la definitività .
Sullinterpretazione dellespressione «principio
desecuzione» la giurisprudenza non è sempre uniforme. In alcune pronunce si
afferma che esso deve seguire la conclusione del contratto, e non esserle contemporaneo,
con la conseguenza che caparra o acconti sul prezzo versati al momento della conclusione
non possono impedire il recesso .
Per quanto riguarda il contratto preliminare la giurisprudenza segue
invece un diverso orientamento. Comè noto, unico effetto del contratto preliminare,
a carico di entrambi i contraenti, è lobbligo di concludere il contratto
definitivo; non appare perciò configurabile un principio desecuzione ai sensi
dellart. 1373 cit. Tuttavia la Cassazione è solita considerare alcuni
comportamenti, posti in essere dalle parti dopo la stipula del preliminare ma prima del
definitivo ed a rigore esecutivi di questultimo, quali principio desecuzione
del preliminare, che di conseguenza non può più essere revocato: così quando il
promittente venditore abbia consegnato la cosa promessa oppure il promittente compratore
abbia offerto il prezzo o ne abbia pagato una parte .
Lidentificazione del principio desecuzione è comunque
strettamente legata alla natura, vale a dire alle caratteristiche materiali, della
prestazione da eseguire: ad esempio nel contratto di noleggio di una nave ed in base alla
cosiddetta clausola di cancello (attributiva del potere di «cancellare» il contratto),
il noleggiatore può recedere qualora, pur avendo il noleggiante formulato la
dichiarazione di prontezza della nave, questa non possa viaggiare per mancanza di uno dei
requisiti di navigabilità .
Per quanto riguarda i contratti di durata, il c. 2° dellart.
1373 c.c. stabilisce che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in
corso desecuzione, e tale regola è conforme ad un principio costante:
linefficacia sopravvenuta del contratto non solo per recesso di una delle
parti ma anche per lavveramento di una condizione risolutiva o per la risoluzione
non incide sulle prestazioni già eseguite, che perciò non debbono restituirsi. In
particolare nei contratti di durata la causa contrattuale è unica ma si attua
continuativamente onde la cessazione del rapporto prima delladempimento totale trova
già attuata la causa in relazione al tempo per cui si è adempiuto e non può distruggere
questo risultato. Nessuna delle due parti può daltro canto lamentare il
mantenimento di tali effetti, giacché lo svolgimento del rapporto durevole è utile ad
entrambe, in funzione e in proporzione del decorso del tempo e non del raggiungimento di
un certo risultato finale .
Da tutto ciò la dottrina trae laffermazione
dellirretroattività del recesso , in ciò seguìta dalla
giurisprudenza .
Lultimo comma dello stesso art. 1373 fa salvo, come si è
ricordato, ogni patto contrario onde le parti possono convenire la restituzione delle
prestazioni, fermi restando in linea di principio i diritti frattanto acquistati dai
terzi, che ai sensi dellart. 1372, c. 2°, c.c. restano intangibili da ogni privata
pattuizione .
Tuttavia il patto di recesso efficace anche per le prestazioni già eseguite prevale sui
diritti dei terzi quando sia stato reso opponibile, in conformità al regime di
opponibilità valevole per il contratto principale (cfr. art. 1504, c. 1°, c.c.) . Le norme che
prevedono forme particolari per lopponibilità dellatto ai terzi vengono
ritenute eccezionali e perciò non passibili di interpretazione analogica .
Può parlarsi di retroattività quando il recedente o la controparte
debbano restituire le prestazioni ricevute, mentre è evidente la irretroattività, ossia
la consolidazione degli effetti già prodotti, quando il primo debba pagare il compenso
per le medesime prestazioni, come ad esempio nel caso previsto dallart. 2237 c.c.
per il recesso del cliente dal contratto dopera professionale .
Non si può parlare di retroattività del recesso quando ad esso acceda
un contratto novativo che realizzi totalmente, e sia pure in modo diverso da quello
convenuto in origine, gli interessi dei contraenti, come quando il debitore, receduto dal
contratto di cessione dei beni ai creditori, offra a costoro il pagamento del debito
capitale e degli interessi, ai sensi dellart. 1985 c.c. .
Quando si tratti di contratto ad esecuzione istantanea, onde il recesso
operi, come sappiamo, prima che lesecuzione delle prestazioni sia iniziata, non ha
ragione di porsi alcun problema di retroattività. Se vi sia stato un principio di
esecuzione e sia nondimeno previsto il potere di recedere, il codice non dispone e parte
della dottrina si esprime nel senso del lirretroattività del recesso, salvo
sempre il patto contrario di cui al c. 4° del lart. 1373 . Sembra però
potersi obiettare che la clausola, contenuta nel contratto non di durata ed attributiva
della facoltà di recesso anche dopo il principio desecuzione, possa essere
assimilata alla clausola disponente una condizione risolutiva meramente potestativa,
valida giacché il divieto dellart. 1355 c.c. si riferisce soltanto alla condizione
sospensiva :
nel silenzio del codice circa le restituzioni, lassimilazione fra recesso e
condizione risolutiva induce a ritenere applicabile lart. 1360, c. 1°, c.c. .
Talvolta nellambito dellistituto unitario del recesso viene
operata una distinzione in relazione alle funzioni a cui esso corrisponde.
A) Quando trattasi di rapporti di durata senza
previsione, legale o contrattuale, di un termine, il recesso serve a fissare il termine.
Si è osservato come nelle obbligazioni di durata, funzionali ad un bisogno persistente,
il tempo concorra a determinare la struttura del rapporto : il recesso serve così nel caso in
esame a delimitare il contenuto del contratto .
Si parla di recesso ordinario o determinativo, che integra il
regolamento negoziale ed impedisce la protrazione in perpetuo del vincolo: i casi previsti
nel codice civile sono numerosi, nei contratti di somministrazione (art. 1569), di
locazione (art. 1596), di affitto (art. 1616), di mandato (artt. 1725 e 1727), di agenzia
(art. 1750), di deposito (art. 1771), di conto corrente (art. 1833), di lavoro subordinato
(art. 2118) ecc.
B) Il recesso può costituire poi un mezzo di
impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici o su sopravvenienze oggettive, oppure
su un inadempimento imputabile alla controparte. Si parla in questi casi di recesso
straordinario, che può aversi anche se il contratto abbia avuto un «principio
desecuzione», ai sensi dellart. 1373, c. 1°, c.c. .
a) Esempio di recesso per vizi genetici è dato dallart. 1893, c.
1°, c.c., che attribuisce allassicuratore il relativo potere in caso di
dichiarazioni inesatte o di reticenze dellassicurato, non dolose o gravemente
colpose. Qui allazione di annullamento, prevista nellart. 1892 per il caso di
inesattezze o reticenze del lassicurato che abbia agito con dolo o con colpa
grave, ed allazione di nullità prevista nel codice di commercio del 1882, il
legislatore sostituisce il potere di recesso e la parziale conservazione del contratto
onde conciliare linteresse dellassicurato con quello dellassicuratore
alla congruità tra valutazione del rischio ed ammontare del premio .
b) Può darsi, nei contratti sinallagmatici, che la prestazione di una
parte sia divenuta parzialmente impossibile e che la controparte perda ogni «interesse
apprezzabile» alladempimento per il residuo, così acquistando la facoltà di
recedere ai sensi dellart. 1464 c.c. Le variazioni del progetto nel contratto
dappalto, se di una certa entità, attribuiscono la stessa facoltà, ai sensi
dellart. 1660 c.c., allappaltatore (c. 1°) sia al committente (c. 2°). Il
mandato irrevocabile (art. 1723, c. 1°) e quello oneroso (art. 1725, c. 1°) possono
essere revocati dal mandante per «giusta causa». Altri esempi si trovano negli artt.
1892, 1898, c. 2°; 2237, c. 2°, c.c.; 3, seconda parte, l. 15 luglio 1966, n. 604.
c) Più controversa è la questione se, nel caso di inadempimento
imputabile da parte di un contraente, laltro possa avvalersi del recesso ex art.
1373 c.c., oltre che degli altri mezzi di tutela apprestati dal codice e anzitutto della
risoluzione di cui agli artt. 1453 ss., anche quando il recesso non sia previsto dal
contratto né da una specifica disposizione di legge.
È evidente la differenza tra il recesso ed i mezzi di tutela previsti
negli artt. 1453 ss. c.c.: lazione di risoluzione si fonda anchessa
sullinadempimento (secondo i più occorre anche la colpa del debitore, mentre
secondo alcuni questa rileva al solo fine del risarcimento del danno) ma è
diversa dal recesso negli effetti giacché il suo accoglimento ha efficacia costitutiva,
ossia risalente al momento di proposizione della domanda giudiziale mentre la
sentenza dichiarativa, che, in caso di contestazione giudiziaria, accerti la validità del
recesso, ha effetto risalente al momento in cui la dichiarazione del recedente fu resa
nota al destinatario (sul recesso come atto ricettizio vedi infra, § 11). A causa di tale
diversità la domanda di accertamento del valido recesso non comprende implicitamente la
domanda di risoluzione con pronuncia costitutiva .
Il recesso opera, infatti e di regola, immediatamente (vedi per
uneccezione lart. 2385, c. 1°, ultima parte, c.c.) e può essere così
assimilato, quanto alla sua efficacia temporale, ai casi di risoluzione di diritto invece
che ope iudicis, vale a dire alla risoluzione conseguente alla diffida ad adempiere (art.
1454 c.c.) o per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per inutile scadenza del
termine essenziale (art. 1457 c.c.) .
Diversa è, ancora, leccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.),
che rende legittimo il rifiuto di eseguire la propria prestazione di fronte
allinadempimento della controparte, ma a differenza del recesso lascia in vita il
rapporto, onde leccipiente non può poi sottrarsi alladempimento, se la
controprestazione venga eseguita.
La tesi della recedibilità per inadempimento è stata seguita da Cass.
14 dicembre 1985, n. 6347 , secondo cui la dichiarazione della volontà di ritenersi
sciolto dal vincolo contrattuale esclude la responsabilità del dichiarante se risulti
giustificata dallinadempimento della controparte. La sentenza non indica la base
normativa dellaffermazione e si ispira evidentemente alla tendenza attenuativa
dellefficacia vincolante del contratto, di cui sè detto nel § 6. A questo
orientamento aderisce una dottrina secondo cui in questi casi il recesso altro non è se
non un adattamento, giustificato dai caratteri obiettivi del rapporto, del potere di
risoluzione extragiudiziale che si attua con la diffida ad adempiere, con la conseguente
possibilità di applicazione analogica dellart. 1454 c.c. .
Alla diffida ad adempiere è assimilabile la fattispecie di
scioglimento del contratto di lavoro autonomo per inadempimento del prestatore
dopera, di cui allart. 2224 c.c., benché il c. 2° parli di recesso del
committente. Un caso di recesso per inadempimento è previsto, per versamento della
caparra, nel capoverso dellart. 1385; altri casi sono dati dal licenziamento del
lavoratore subordinato per giustificato motivo (art. 3, l. n. 604/1966) o per giusta causa
(art. 2119 c.c.), quando il motivo o la causa siano costituiti dalla mancata o inesatta
esecuzione della prestazione lavorativa.
C) Lart. 1373, c. 3°, c.c. subordina
lefficacia del recesso al pagamento di un compenso, quando le parti lo abbiano
pattuito. Si parla in tal caso del recesso come esercizio di un insindacabile ius
poenitendi (diritto del contraente di pentirsi di aver concluso il contratto) e del detto
compenso come caparra penitenziale, se consegnato al momento della conclusione del
contratto con conseguente perdita o restituzione del doppio da parte del recedente (art.
1386 c.c.), e come multa penitenziale se soltanto promesso in sede di stipulazione del
contratto.
Il diritto al pentimento viene attribuito al contraente da numerose
leggi speciali, intese alla protezione della parte contrattuale socialmente ed
economicamente debole. Lesempio maggiore è dato dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50,
di attuazione della direttiva n. 87/577 CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali. Qui al «consumatore», che in qualsiasi forma riceva la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, è attribuito un diritto di recesso (art. 4),
esercitabile di regola entro un termine di sette giorni decorrente dalla sottoscrizione
della nota dordine contenente informazioni sullo stesso diritto di recesso, ma
talvolta anche dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, ossia dopo
che la merce sia stata consegnata (art. 6, c. 1°, lett. b), e c. 2°); in
questultimo caso le utilità ricevute debbono essere restituite (art. 8) .
Nellambito dellistituto unitario del recesso è possibile
operare una distinzione anche in base ai presupposti dellesercizio del diritto.
A) Talvolta il potere di sottrarsi allimpegno
contrattuale è esercitabile in base ad una libera scelta. Si parla allora di recesso ad
nutum (etimologicamente: attuabile con un semplice gesto e senza necessità di esprimere
il motivo) o acausale.
Numerosi i casi previsti dal codice civile: nel contratto di deposito
depositante e depositario recedono ad nutum, salva la convenzione di un termine
nellinteresse della controparte (art. 1771); analoga previsione a favore del
comodante nellart. 1810, o del depositante denaro in banca (art. 1834).
Come sè detto nel § 6, in tanto il legislatore permette il
recesso di questo tipo in quanto ritiene di poter attenuare la forza vincolante del
contratto, senza pregiudizio di interessi particolarmente rilevanti sotto il profilo
socio-economico o addirittura tutelati a livello costituzionale.
Il potere di recesso attribuito al committente nel contratto di lavoro
autonomo in genere (art. 2227 c.c.) e nel contratto dopera intellettuale in
particolare (art. 2237, c. 1°, c.c.: qui il potere di recedere ad nutum ha indotto
perfino a dubitare, come sè detto nel § 6, della ravvisabilità di un vincolo
contrattuale tra committente e professionista) suole essere giustificato considerando il
committente come contraente debole, siccome ignaro delle regole tecniche della professione
specie se persona fisica o piccola impresa, e perciò incapace di sindacare le decisioni
della controparte. Il recesso del committente del contratto di lavoro autonomo (art. 2227
cit.) può essere determinato o dal venir meno della fiducia nelle capacità tecniche del
prestatore dopera, oppure dallesigenza di evitare costi per la produzione di
beni o servizi divenuti ormai inutili .
Il potere dellimprenditore di licenziare ad nutum il dirigente
(art. 10, l. 15 luglio 1966, n. 604), salva diversa previsione del contratto di lavoro, è
giustificato dal vincolo fiduciario (intuitus personae) che deve legare luno
allaltro in ogni momento di svolgimento del rapporto di lavoro e la cui rottura non
richiede di essere espressa per giustificare la fine del rapporto stesso.
In questi ed analoghi casi la posizione soggettiva del contraente
destinatario dellatto di recesso viene qualificata come di mera soggezione, ossia di
attitudine a subire mutamenti della propria situazione giuridica senza nulla potere o
dover fare; la correlativa posizione del recedente viene qualificata come di diritto
potestativo (o potestà), ossia come potere di incidere arbitrariamente nellaltrui
sfera giuridica, modificandola unilateralmente .
B) Talora la legge attribuisce ad uno o a tutti i
contraenti il potere di recedere allavverarsi di un determinato evento. In questi
casi la liceità o lefficacia del recesso è controllabile, dalla controparte e dal
giudice, in base alla verifica del levento, con la conseguenza che il recedente è
bensì titolare di una situazione soggettiva potestativa (ossia, come sè detto
pocanzi, del potere di incidere direttamente sullaltrui sfera giuridica), ma
non arbitraria sebbene subordinata ad un presupposto di fatto .
Trattasi di eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto e capaci
di impedirne la realizzazione della causa: essi possono rilevare nella loro oggettività,
senza che occorra limputabilità ad una delle parti, ma possono anche risolversi in
un inadempimento imputabile. Seguendo il criterio di distinzione funzionale, di cui al
paragrafo precedente, si considerano questi casi di recesso come modi di impugnazione del
contratto (retro, § 9, lett. B).
Suole parlarsi anche di recesso straordinario, considerando come
ordinario il recesso acausale, quale espressione di un generale principio di libertà,
attenuativo del vincolo negoziale (retro, § 6) . È però da osservare che col
trascorrere del tempo e con il rafforzamento della giuridica tutela di certi interessi
coinvolti nel contratto, le previsioni di recedibilità ad nutum tendono a diminuire e
correlativamente tendono ad aumentare i casi di recedibilità causale.
Lesempio maggiore è dato dallinteresse del lavoratore
subordinato alla stabilità del rapporto; interesse che viene riportato sotto gli artt. 4
e 36 Cost. ed è tutelato da una normativa speciale fortemente limitativa dellart.
2118 c.c. ossia della recedibilità libera da parte del datore di lavoro, che vede con
tale libertà tutelata la propria iniziativa economica (art. 41 Cost.). Il dibattito in
sede di politica economica circa lopportunità di assecondare o di frenare tale
tendenza legislativa è di nuovo attuale, da quando le organizzazioni degli imprenditori,
attraverso la conversione della tutela reale del rapporto in tutela obbligatoria (infra,
§ 11), intendono in sostanza ridurre larea di recedibilità causale e
correlativamente ampliare quella del recesso ad nutum e così invertire la tendenza di cui
sè testè detto .
Altro indice di tale tendenza è dato dallevoluzione della
legislazione sulle locazioni urbane, in cui le esigenze di sicurezza e di continuità del
godimento del labitazione, garantite a livello costituzionale secondo una parte
della dottrina , contrastano con lassoluta arbitrarietà del locatore
nel recedere dal rapporto locativo (cfr. art. 3, l. 9 dicembre 1998, n 431).
Ancora, non manca chi ritiene che, anche nei casi previsti dalla legge
come di recedibilità libera, la volontà di recedere sia tuttavia e sempre sottoposta a
controllo giudiziale sul rispetto delle regole della correttezza e della buona fede .
Si parla così di «abuso del diritto» di recesso ad nutum dal
contratto di apertura di credito bancario, ravvisato da dottrina e da giurisprudenza
francesi nel caso di «rupture inopinée et brusque de crédit»; vi sarebbe un illecito
civile della banca, dato non semplicemente dal recesso, ossia dalla chiusura del credito,
ma altresì da una serie di comportamenti precedenti del banchiere tali da ingenerare nel
cliente la ragionevole sensazione di poter contare sul credito dellistituto
bancario: comportamenti che insieme al recesso risulterebbero lesivi del principio della
correttezza (art. 1175 c.c.) e della regola della buona fede nellesecuzione dei
contratti (art. 1375 c.c.).
A differenza che nel caso di recesso privo della giusta causa richiesta
dalla legge o dal contratto, qui la prova del comportamento scorretto e di malafede
dovrebbe essere fornita dal destinatario del recesso .
A volte la libertà del recesso in qualsiasi tempo viene esclusa a
causa della ravvisabilità di un termine di scadenza del rapporto, non previsto
espressamente ma desumibile dalla natura del contratto, considerato in concreto.
Quando si configura un principio generale di recedibilità dal
contratto a tempo indeterminato (retro, § 6), non si esclude un esame da parte del
giudice che potrebbe risolversi in un giudizio di non conformità alle già
richiamate regole della correttezza circa le modalità di esercizio del potere: ad
esempio quando il recesso dal contratto collettivo venga dichiarato mentre sta per essere
concluso il nuovo contratto ed al solo scopo di inserire tra luno e laltro
negozio un breve regime di disciplina legale .
È bene anche distinguere tra le ipotesi in cui il legislatore fornisce
la definizione dellevento generativo del potere di recedere e quelle in cui egli si
affida a clausole generali, quali «giusta causa» o «giustificato motivo» (gli esempi
possono essere numerosi: artt. 2119, 2237, c. 2°, ecc.) . Qui il potere di apprezzamento del
recedente, nonché quello del giudice in sede di controllo, è più ampio, ma non
arbitrario poiché pur sempre legato ad una fattispecie normativa. Diversi sono i criteri
di interpretazione delle disposizioni di legge definitorie (come quella dellart.
1660, c. 2°, c.c., che subordina il recesso del lappaltatore a variazioni di
prezzo di una certa entità, o del successivo art. 1811, che dà al comodante il potere di
«esigere immediatamente la restituzione della cosa» in caso di morte del comodatario)
rispetto alle disposizioni formulate per clausole generali . Ma le maggiori difficoltà
ermeneutiche relative a queste non escludono il sindacato sulla legittimità del recesso,
che rimane così ben distinto da quello ad nutum. Linterpretazione-applicazione di
esse può comportare più o meno complesse valutazioni sistematiche o tecniche, oppure
scelte di valore, senza tuttavia affidarsi ad apprezzamenti equitativi o arbitrari. Si
pensi a disposizioni del codice civile che subordinino il recesso del committente a
variazioni di prezzo dellappalto «di notevole entità» (art. 1660, c. 3°), oppure
degli eredi dellappaltatore al non «affidamento» nella «buona esecuzione»
dellopera (art. 1674), o ancora il recesso del comodante all«urgente e
impreveduto bisogno» della cosa (art. 1809, c. 2°), o a norme che escludano la
sopravvivenza del rapporto assicurativo in caso di variazioni del «rischio» assicurato
(artt. 1897, c. 1°, 1898, c. 2°).
In questi casi la posizione del contraente destinatario dellatto
di recesso non può perciò essere considerata come di mera soggezione ma viene protetta
in modo simile a quella che nel diritto pubblico viene detta di interesse legittimo,
incombendo su chi recede lonere di fornire specificazioni e prove di fatto e
spettando allorgano di controllo di verificare se il potere sia stato esercitato
secondo il suo fine e nei limiti della legge, spesso attraverso una valutazione
comparativa di interessi contrapposti bensì ma tutti ritenuti rilevanti dal
legislatore .
Meno recente è la tesi dottrinale che vede nel recesso un atto
giuridico non negoziale , impugnabile soltanto per difetto della capacità di
intendere e di volere. Prevale oggi la tesi che vi ravvisa un negozio giuridico
unilaterale, richiedente la capacità di disporre .
Se si tratta di un rapporto per il quale è prevista una speciale
capacità dagire in deroga a quella generale (ad esempio nel contratto di lavoro),
non è dubbio che la stessa capacità sia richiesta per il recesso .
Per quanto riguarda la forma del negozio, è generalmente sostenuta in
dottrina la tesi della libertà, canonizzata indirettamente dallart. 1350 c.c., e
perciò della non necessità della stessa forma imposta dalla legge per il negozio
revocato, anche a rischio di nuocere alla chiarezza delle situazioni giuridiche nel campo
immobiliare .
Altri autori
ritengono necessaria la forma scritta quando il recesso costituisca contrarius actus di un
negozio formale, come ad esempio quando esso comporti ritrasferimento di beni immobili
(art. 1350 cit.); ma poi ammettono deroghe a questo principio, come nel caso del riscatto
della rendita perpetua, esercitabile col solo pagamento della somma.
La giurisprudenza non è uniforme: talvolta essa richiede la stessa
forma dellatto da cancellare mentre altre volte ammette che la forma espressamente
prevista dalla legge (art. 3, l. 27 luglio 1978, n. 392) possa essere sostituita da altra
equivalente e quindi anche da un atto processuale che univocamente riveli la volontà del
recedente .
Il giudice di merito può anche ravvisare la tacita convenzione di una certa forma .
A volte è la legge a permettere il recesso per fatti concludenti, come
nel lart. 1724 c.c., che prevede la revoca tacita del mandato.
Quanto al recesso dal rapporto di lavoro, mentre la forma del
licenziamento è prevista dallart. 2, l. n. 604/1966 (forma scritta ed eventuale
comunicazione dei motivi su richiesta), nessun onere è imposto per le dimissioni del
lavoratore, manifestabili anche attraverso un comportamento concludente .
Si noti tuttavia che, se il giustificato motivo o la giusta causa del
recesso del datore di lavoro consistano in un illecito disciplinare, il licenziamento
assume una natura sanzionatoria (art. 2106 c.c.) e la sua legittimità è condizionata non
solo dalla forma scritta della contestazione ma anche dallesperimento di una
procedura extragiudiziale in contradditorio (art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300). Esso
richiede allora la forma propria della contestazione di un addebito, necessariamente
tempestiva e specifica nei suoi elementi di fatto e di diritto, sì da garantire
allincolpato il diritto di difesa .
Il recesso è atto ricettizio ossia efficace solo quando venga a
conoscenza del destinatario . Ciò significa che ad esso si applica lart. 1334 c.c.
per quanto riguarda il momento di produzione delleffetto e lart. 1335 per la
presunzione di conoscenza.
Quanto alla legittimazione, la Cassazione ritiene che il mandato alle
liti rilasciato al difensore ex art. 75 c.p.c. conferisca la rappresentanza non solo
processuale ma anche negoziale, ai fini dellintimazione della disdetta al
conduttore .
Disdetta che, intimata anche ad uno solo dei conduttori dellimmobile, vale anche per
gli altri .
Il preavviso, che la legge prevede di regola e salvo eccezioni, serve
ad evitare alla controparte leccessivo danno che deriverebbe dallimprovvisa
rottura del rapporto, ossia a lasciargli il tempo per provvedere diversamente agli
interessi dedotti in contratto . Si è anche sostenuto che il preavviso, ancorché non
espressamente previsto, dovrebbe ritenersi sempre imposto dal principio di buona
fede ,
salva la difficoltà di stabilirne il termine.
I vizi reagiscono in diverso modo sullatto di recesso, poiché
essi possono escluderne qualsiasi efficacia (effetto reale della dichiarazione giudiziale
di illegittimità del recesso) e così lasciar proseguire il rapporto contrattuale, oppure
possono lasciar sussistere leffetto caducatorio su tale rapporto ma imporre al
recedente un obbligo risarcitorio (da non confondere con lobbligo indennitario che
eventualmente consegua al recesso inteso come esercizio di uno ius poenitendi ossia come
atto lecito: retro, § 9, lett. C).
Esempio di tutela reale è dato dallart. 18 del cosiddetto
statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300 modif. dalla l. 11 maggio 1990, n. 108),
il cui c. 1° attribuisce al giudice, una volta dichiarata lillegittimità del
licenziamento, il potere di ordinare al datore di lavoro la reintegra del lavoratore.
Più numerosi gli esempi di tutela obbligatoria. La revoca del mandato,
ingiustificata e senza preavviso, obbliga il mandante al risarcimento (art. 1725, c. 2°,
c.c.); idem per la rinunzia del mandatario (art. 1727, c. 1°, c.c.); lagente, che
recede senza giustificazione del contratto dagenzia a tempo determinato, perde
lindennità di cessazione (art. 1751, c. 4°, c.c.); il risarcimento del danno al
lavoratore illegittimamente licenziato, per i casi in cui non sia possibile la suddetta
reintegra, è previsto dallart. 8, l. n. 604/1966; ecc.
In caso di inefficacia del recesso, ossia di tutela reale, problemi
possono nascere in sede esecutiva quando la prestazione prevista nel contratto a carico
del recedente consista in un facere infungibile e non sia perciò suscettibile di
esecuzione in forma specifica: in tal caso al contraente fedele al contratto non resta che
il risarcimento del danno, con conseguente vanificazione della distinzione tra tutela
reale e tutela obbligatoria .
Sono inefficaci e si considerano come non apposte (ossia nulle ma non
essenziali ai sensi dellart. 1419, c. 1°, c.c.) le clausole inserite nel contratto
«tra professionista e consumatore» e considerate fino a prova contraria come vessatorie
dallart. 1469 bis c.c. Qui il professionista non è il prestatore di opera
intellettuale di cui agli artt. 2229 ss. c.c. bensì la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cessione di beni o prestazione di servizi ad un consumatore
(così la definizione dellart. ult. cit., c. 2°). Il concreto accertamento della
vessatorietà, vale a dire della idoneità a determinare a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. ult.
cit., c. 1°), devessere compiuto dal giudice secondo i criteri indicati nel
successivo art. 1469 ter.
Tra queste clausole vessatorie sono quelle che riconoscono al solo
professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, e che
consentono al primo, recedente, di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute (art. 1469 bis,
c. 3°, n. 7). Il trattenimento di detta somma potrebbe essere giustificato, e la clausola
potrebbe considerarsi non vessatoria, qualora il professionista provasse il giusto motivo
del recesso e lassenza del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
delle parti, oppure che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale.
Parimenti vessatoria è la clausola che consente al
professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa (art. 1469 bis, c. 3°, n. 8). Questa norma
può essere considerata inutile se si ritenga il preavviso sempre necessario perché
imposto dal principio di buona fede .
Note: