 |
Regime
patrimoniale della famiglia
e comunione dei beni
Le pagine che seguono sono parte di capitolo di uno dei
volumi dedicati alla disciplina del diritto di famiglia nel
Trattato di diritto privato che a cura di Mario Bessone è in
corso di pubblicazione presso leditore Giappichelli
1.
Il concetto di amministrazione nella comunione legale
I
beni che costituiscono loggetto della comunione legale si
differenziano dai beni personali di ciascun coniuge sotto il
duplice profilo delle regole, che presiedono alla loro
amministrazione, e dei limiti entro i quali essi rispondono delle
obbligazioni contratte dai coniugi, congiuntamente o
separatamente, nel linteresse della famiglia ovvero per
il conseguimento di scopi esclusivamente individuali.
Dal
primo punto di vista , il legislatore della riforma del diritto
di famiglia se, da una parte, quanto ai beni personali del
coniuge, si è limitato a richiamare lapplicabilità delle
norme del regime di separazione dei beni (art. 185 c.c.)
dallaltra, per i beni della comunione legale, ha
configurato un complesso di regole giuridiche (artt. 180-184
c.c.), che attua un delicato equilibrio tra interessi diversi ed
esigenze talvolta contrapposte.
Un
problema preliminare allesegesi delle norme è
rappresentato dalla valutazione di adeguatezza del concetto di
«amministrazione» riferito ad unentità patrimoniale
(beni della comunione legale), che non si appalesa, prima facie,
teleologicamente funzionale ad uno specifico interesse giuridico
tipizzato dalla legge ed ontologicamente distinto dal mero utile
patrimoniale dei singoli coniugi. Tecnicamente, infatti, il
concetto di amministrazione evoca figure normative, nelle quali
un bene o un complesso patrimoniale risulta preordinato al
soddisfacimento di un interesse «superiore», al cui
perseguimento è vincolata, conseguentemente, anche la condotta
del soggetto, al quale la legge attribuisce il potere di compiere
atti giuridici incidenti sul bene o sul patrimonio stesso.
Il
tentativo dottrinale ,esperito sul punto, di presentare la
comunione legale alla stregua di un patrimonio destinato al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia si scontra, tuttavia,
con i dati normativi, che dimostrano linesistenza di
qualsivoglia vincolo di destinazione dei beni comuni, quali, in
particolare, la mancata inclusione (art. 177, lett. c), c.c.),
tra i beni oggetto della comunione legale, dei proventi
dellattività separata (strumento primario di realizzazione
quotidiana dei bisogni familiari), nonché lespressa
previsione (art. 186, lett. d), c.c.) della responsabilità dei
beni della comunione per le obbligazioni contratte congiuntamente
dai coniugi per cause anche estranee alle esigenze della famiglia
[4].
Limpossibilità
di configurare la comunione legale in termini di patrimonio
finalizzato ad uno scopo familiare evidenzia, quindi,
limproprietà terminologica del concetto di amministrazione
ed induce a ritenere che lattività dei coniugi sui beni
della comunione si sostanzia, invero, nellesercizio delle
normali facoltà (di conservazione, godimento e disposizione)
costituenti il contenuto del diritto soggettivo avente ad oggetto
i singoli beni [5]. In questo senso, lamministrazione dei
beni della comunione legale non si presenta concettualmente e
strutturalmente dissimile dallamministrazione della cosa
comune nella comunione ordinaria (art. 1105 c.c.), laddove la
nozione di amministrazione si riferisce semplicemente alla
conservazione della cosa comune (funzionale al godimento ed alla
successiva divisione) e non anche ad un vincolo eterogeneo
rispetto allinteresse dei singoli contitolari.
Linevitabile
corollario dogmatico di una siffatta ricostruzione consiste nel
lesclusione di ogni profilo di doverosità negli atti di
ciascun coniuge aventi ad oggetto i beni della comunione legale e
nella correlativa affermazione della piena libertà
dellattività di amministrazione dei coniugi che, in quanto
rivolta al perseguimento di interessi loro propri, non
rappresenta altro che la naturale espressione giuridica della
situazione di contitolarità del diritto sui beni in comunione
[6].
Il
rischio teorico di tale impostazione è rappresentato, invece,
dallo svilimento delle peculiarità distintive della comunione
legale rispetto alla comunione ordinaria, fino al punto da
connotare la prima come una species della seconda, in quanto
caratterizzata soltanto dalla maggiore incisività dei poteri di
disposizione del singolo contitolare e da più accentuati profili
di tutela dellaffidamento dei terzi nelle vicende correlate
alla circolazione dei beni.
Ma
è proprio la premessa concettuale, dalla quale occorre muovere
per concludere un simile sillogismo premessa costituita
dal riconoscimento in capo ad entrambi i coniugi di una
situazione di contitolarità sui singoli beni facenti parte della
comunione legale che necessita di essere dimostrata, non
essendo automaticamente desumibile dalle regole che disciplinano
i meccanismi acquisitivi nellambito della comunione.
Qualora, infatti, si dovesse ritenere che lingresso di un
bene nella comunione legale non produce ex lege leffetto
della contitolarità sul bene da parte del coniuge che non ha
posto in essere latto di acquisto , sarebbe inevitabile
concludere nel senso dellassoluta irriducibilità della
comunione legale a figura rientrante nel genus della comunione
ordinaria o, comunque, ad ipotesi speciale di contitolarità di
diritti facente parte della più ampia categoria dogmatica della
comunione.
Abbandonando,
invece come appare preferibile lo schema della
contitolarità, il profilo dinamico dellamministrazione dei
beni, caratterizzato dalla regola binaria dellart. 180
c.c., rinviene il suo autonomo fondamento dogmatico
nelloriginale parallelismo tra titolarità (comune o
esclusiva) del diritto e legittimazione (disgiunta o congiunta)
allesercizio delle facoltà costituenti il contenuto di
quel medesimo diritto, pur al di fuori di quellottica di
discrezionalità e doverosità propria delle tradizionali e più
diffuse ipotesi di legittimazione straordinaria
allesercizio di unaltrui situazione giuridica
soggettiva.
Il
concetto di amministrazione adoperato, dunque, per
designare la legittimazione di ciascun coniuge al compimento di
atti giuridici sui beni della comunione legale, pur in difetto di
titolarità formale su ogni singolo elemento del complesso
patrimoniale si arricchisce, così, di una maggiore
pregnanza economica e giuridica, non venendo più a connotare
unattività meramente conservativa o funzionale, ed
esprimendo, al contrario, lespansione degli ambiti di
libertà riservati, nel settore patrimoniale, ai coniugi in
regime di comunione legale dei beni.
2.
Gli atti di amministrazione e gli acquisti compiuti separatamente
da uno dei coniugi
Le
norme in materia di comunione legale non contengono una
tipizzazione degli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, limitandosi a dettare la disciplina giuridica
del compimento di essi e rimettendo allinterprete il
problema della loro individuazione.
Su
tale piano esegetico, si è posta, anzitutto, la questione
relativa al coordinamento tra le norme rispettivamente contenute
nellart. 177, lett. a), c.c. e nel lart. 180 c.c.,
allo scopo di stabilire se, tra gli atti di ordinaria o
straordinaria amministrazione, possano ricomprendersi gli
acquisti compiuti dai coniugi. Al proposito, il mero dato
letterale dellart. 177, lett. a), c.c. talvolta
valorizzato in dottrina 11 per comprovare la tesi contraria
allinclusione degli atti di acquisto tra quelli sottoposti
alla disciplina di cui allart. 180 c.c. non appare
risolutivo: si potrebbe ritenere, infatti, in ipotesi, che la
legittimazione del singolo coniuge allacquisto separato
valga soltanto in relazione ad acquisti di ordinaria
amministrazione, mentre, per gli acquisti di straordinaria
amministrazione, la legittimazione congiunta, prevista
dallart. 180, c. 2°, c.c., si esprima, invece, nel
necessario compimento dellatto di acquisto da parte dei due
coniugi insieme (così come stabilito nella prima parte
dellart. 177, lett. a), c.c.).
Ma
anche gli argomenti di carattere logico-sistematico
riconducibili, sinteticamente, da una parte, allesigenza di
sottoporre la decisione di acquistare beni, anche con denaro
personale, alla regola generale dellaccordo tra coniugi
nella definizione dellindirizzo della vita familiare (art.
144 c.c.), e, dallaltra, alla necessità di rimediare
allapparente contraddizione tra l«anarchia»
nellacquisto di diritti reali e lobbligo, ex art.
180, c. 2°, c.c., di procedere congiuntamente allacquisto
di meri diritti personali di godimento non si rivelano
persuasivi.
Quanto
al richiamo allart. 144 c.c., è stato giustamente
osservato come da tale norma, essendo essa parimenti applicabile
ai coniugi in regime di separazione dei beni, non possa trarsi
argomento per limitare il libero compimento di acquisti da parte
del singolo coniuge. In ordine, poi, allargomento a
fortiori tratto dalla previsione della stipulazione
congiunta dei contratti con i quali si concedono o si acquistano
diritti personali di godimento la dottrina maggioritaria
replica considerando impropria linclusione di tali atti tra
quelli definiti dalla legge come di straordinaria amministrazione
ed affermando che il significato della previsione normativa si
riduce alla conseguenza che «il locatore o il comodante o
il noleggiatore ove abbia stipulato il contratto con uno
solo dei coniugi non può in nessun caso pretendere il pagamento
dei canoni (o la restituzione del bene o il risarcimento dei
danni a questo in ipotesi arrecato) dalla comunione (e quindi
pure dallaltro coniuge), neppure qualora il bene sia stato
destinato alla ed utilizzato dalla famiglia» . Ma
anche a non voler accedere allinterpretazione
secondo cui la norma concernente lacquisto dei diritti
personali di godimento «non ha nulla a che vedere con la nozione
di atti di amministrazione della comunione» occorre
comunque considerare che molteplici possono essere le ragioni,
che possono aver indotto il legislatore a richiedere la
legittimazione congiunta dei coniugi nella concessione o
nellacquisto di una categoria di diritti (diritti personali
di godimento) aventi spesso (specie quando riguardino beni
immobili) una significativa pregnanza economica; ciò non può
implicare, tuttavia, che qualunque altro atto giuridico,
astrattamente più incisivo sul piano patrimoniale, debba
necessariamente essere sottoposto ai medesimi limiti di
legittimazione. La conseguenza (inaccettabile) sarebbe quella di
ritenere che il coniuge, adottando il regime di comunione legale,
perda o veda menomata la propria capacità di acquisto . Al
contrario, la disciplina normativa dellamministrazione dei
beni della comunione presuppone la formazione del patrimonio c.d.
comune attraverso loperatività di regole giuridiche
autonome, secondo le quali il coniuge come espressamente
sancito dallart. 177 c.c. è pienamente libero di
disporre dei proventi e dei frutti propri per procedere ad
acquisti di beni che, automaticamente (effetto, che costituisce
il tratto peculiare di tale regime patrimoniale), entrano nel
novero di quelli sui quali laltro coniuge può
legittimamente compiere atti giuridici con i poteri ed i limiti
di cui allart. 180 c.c.
Il
problema, invero, è anche praticamente insussistente nel caso in
cui lacquisto sia compiuto dal singolo coniuge con denaro o
attività proprie. Qualora, invece, il coniuge attinga a beni o
denari già in comunione legale, lapplicazione
dellart. 180 c.c. (e dei rimedi stabiliti dallart.
184) consentirebbe al partner di reagire ad acquisti sconsiderati
o investimenti dilapidatori.
Il
prelievo di beni della comunione costituisce, però, un atto
sempre successivo al contratto di acquisto, alla cui stipulazione
si producono immediatamente i soli effetti del trasferimento del
diritto e della nascita dellobbligazione avente ad oggetto
la controprestazione. Il fatto, poi, che, per ladempimento
di questultima, il coniuge, che ha posto in essere
latto, abbia adoperato denari o beni della comunione,
rileva esso sì sul piano dellamministrazione, ed in
relazione a ciò il coniuge non acquirente potrà pretendere la
ricostituzione della comunione (per equivalente) nello stato in
cui era prima del compimento dellacquisto (art. 184, c.
3°) ed agire, se del caso, ex art. 183 c.c., per escludere
laltro coniuge dallamministrazione dei beni della
comunione in ragione della mala gestio; non potrà, invece,
domandare lannullamento del contratto di acquisto, posto
che questultimo logicamente e giuridicamente
distinto dal successivo atto solutorio poteva essere
onorato dal coniuge stipulante mediante limpiego di denari
o beni propri.
Quanto,
infine, alla possibilità che latto solutorio possa essere
compiuto, dal coniuge stipulante il contratto di acquisto,
disponendo di beni immobili della comunione (ad esempio, permuta
o datio in solutum), lesperibilità del rimedio di cui
allart. 184, c. 1°, c.c., discende non già
dallindebita parificazione tra atto di acquisto ed atto di
amministrazione, bensì dallautonoma qualificazione
dellatto stesso in termini di atto dispositivo e, quindi,
pacificamente, soggetto alla disciplina contenuta
nellarticolo citato.
In
definitiva, le norme sullamministrazione dei beni della
comunione legale non limitano la capacità contrattuale
individuale dei singoli coniugi, i quali, pertanto stante
il disposto dellart. 177, lett. a), c.c. possono
procedere anche ad acquisti separati di beni immobili o mobili di
rilevante valore. Tuttavia, se nelladempimento dei
suddetti contratti il coniuge stipulante compie prelievi o
atti dispositivi di beni della comunione , laltro coniuge
ha facoltà di agire per lannullamento dellatto o per
la ricostituzione della comunione secondo le rispettive
previsioni dei c. 1° e 3°, art. 184 c.c. con la
conseguenza che, riguardo ai soli beni immobili 20 (o beni mobili
registrati), il positivo esperimento dellazione di
annullamento può effettivamente condurre alla risoluzione del
contratto di acquisto stipulato dal coniuge separatamente col
terzo, ma ciò soltanto come mera oggettiva conseguenza
dellineseguibilità dellattribuzione patrimoniale
compiuta dal coniuge quale corrispettivo dellacquisto
(continua ).
Autore: Luciano Bruscuglia - tratto dal sito:
www@notiziariogiuridico.it
|