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Project Financing: i requisiti del Concessionario e le modalità di selezione
del Promotore
Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6847
Le sentenze in commento toccano due aspetti essenziali
della procedura di cui agli artt. 37-bis ss. della L. n. 109 del 1994, i
requisiti del concessionario e le modalità di selezione del promotore. Mentre
riguardo al primo profilo può considerarsi consolidato l'orientamento
giurisprudenziale e della stessa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, lo
stesso non può dirsi per la questione dell'individuazione del promotore. La
contraddizione tra l'ampio margine di discrezionalità proprio della valutazione
di pubblico interesse e la necessità di ancorare i criteri di scelta delle
proposte concorrenti ad elementi sindacabili, risente della posizione di
vantaggio assicurata al promotore con l'introduzione in suo favore del diritto
di prelazione da parte della L. n. 166 del 2002. Autore: dott. Matteo Baldi
- in "Urbanistica e appalti", 4/2005, p. 435
L'articolazione della procedura
La sentenza del tribunale pugliese, dopo un
lungo ed approfondito excursus sugli aspetti
relativi alla struttura del projectfinancing e sul quadro normativo di riferimento,
affronta una serie di nodi della procedura che conduce all'individuazione del
concessionario.
E' noto che il procedimento si articola in una
prima fase in cui si valuta la fattibilità complessiva delle proposte, ai fini
dell'individuazione di quelle ritenute rispondenti al pubblico interesse (art.
37-ter) ed in una seconda fase in cui si svolge la
vera e propria procedura di gara (art. 37-quater).
La fase più delicata è quella relativa alla
scelta del promotore, anche per le conseguenze legate alla previsione in suo
favore del diritto di prelazione in seguito alle modifiche introdotte dalla L.
n. 166 del 2002.
La selezione tra la proposte è disciplinata
dall'art. 37-ter, che tuttavia detta una struttura
procedimentale minima per la valutazione di pubblico interesse e la conseguente
individuazione dell'offerta ottimale da porre a base di gara.
Il primo aspetto affrontato dalla sentenza è il
regime temporale di applicazione della L. n. 166 del 2002, che viene in
considerazione a seguito della previsione nella proposta del ricorrente, quale
corrispettivo dei lavori, della costituzione in favore del concessionario di un
diritto di superficie su un congruo numero di stalli (o posti) per auto per una
durata pari a 99 anni. Il ricorrente incidentale aveva rilevato
l'incompatibilità della previsione con la durata complessiva della concessione
di costruzione e gestione, e quindi anche del diritto di superficie sulle aree
del parcheggio interrato in 30 anni, e dunque in sostanza l'inapplicabilità
delle disposizioni di cui alla L. n. 166 del 2002, ed in particolare dell'art. 7
comma 1 lett. l), nella parte in cui ha modificato il comma 2-bis dell'art. 19 della L. n. 109 del 1994 sostituendo
all'inciso "la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni"
l'inciso "l'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni".
L'art. 7 comma 2 della L. n. 166 del 2002 nel
porre la disciplina transitoria, prevede che la procedura di comparazione delle
proposte, di cui all'art. 37-ter, comma 1, della L.
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1, è estesa anche alle
proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora
istruite.
Il riferimento all'istruttoria non è molto
perspicuo, in quanto non consente di ancorare l'applicazione della nuova
disciplina ad un atto formale, che costituisca un riferimento temporale
certo.
La norma estende alle proposte non ancora
istruite la procedura di comparazione, di cui all'art. 37-ter, comma 1. Si tratta probabilmente di un refuso
derivante dalla formulazione della norma antecedente alle modifiche apportate
dal Senato, in cui era disciplinata una procedura di comparazione piuttosto
dettagliata [1]. Poiché una procedura di comparazione, nel
caso di presentazione di più proposte concernenti il medesimo intervento, in
realtà, era immanente anche al regime previgente, la previsione deve
interpretarsi nel senso dell'applicazione della nuova procedura, per ciò che
concerne sia il più ristretto termine - pacificamente considerato non perentorio
- di quattro mesi per la pronuncia sulle proposte, che decorre dalla data di
entrata in vigore della legge, sia gli altri aspetti della nuova disciplina e
quindi anche la possibilità per il promotore di adeguare la propria proposta a
quella ritenuta dall'amministrazione più conveniente nella successiva fase di
procedura negoziata [2].
Il tenore della norma sembra indicare che
invece alle proposte che abbiano superato la fase di valutazione di pubblico
interesse di cui all'art. 37-ter, in quanto già
istruite si applica la disciplina previgente.
L'Autorità di vigilanza [3]ha tuttavia identificato il momento che
segna il passaggio al nuovo regime, nella pubblicazione del bando di cui
all'art. 37-quater, comma 1 lett. b) per
l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Poiché tale atto segna l'indizione della vera e
propria procedura di gara, producendo l'effetto di rendere vincolante come
offerta la stessa proposta del promotore, soltanto alle gare indette prima del
18 agosto 2002, data di entrata in vigore della L. n. 166 del 2002, non
risulterebbe applicabile la nuova disciplina.
In merito agli effetti dello jus superveniens nell'ambito di una procedura di gara,
l'orientamento prevalente in giurisprudenza è nel senso che il bando di gara,
una volta adottato, continua a regolare le fasi della procedura, restando
insensibile ai mutamenti sopravvenuti della normativa [4].
Dal punto di vista delle fasi del procedimento
la proposta ex art. 37-bis è un'istanza alla quale
corrisponde unicamente un dovere di esame e valutazione da parte
dell'amministrazione.
Una volta conclusa tale fase procedimentale,
inizia la successiva fase di gara che pertanto, anche se la fase precedente non
si è conclusa al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, sarà ad
essa soggetta in quanto procedimento autonomo.
L'Autorità inoltre, sempre per i bandi indetti
prima del 18 agosto 2002, si è posta il problema dell'applicabilità o meno della
nuova disciplina legislativa, ed in particolare del diritto di prelazione
stabilito in favore del promotore, alla successiva fase della procedura
negoziata di cui all'art. 37-quater, comma 1, lett.
b).
L'Autorità non ha ritenuto applicabile la nuova
disciplina, sul presupposto del carattere unitario del procedimento volto
all'affidamento della concessione, articolato in due sottofasi che non possono
essere considerate autonome, richiamando il precedente Atto di regolazione n. 51
del 26 ottobre 2000, in cui si evidenziava che il vero procedimento di
affidamento è quello negoziale, rispetto al quale la fase della gara licitazione
si pone come mero subprocedimento, finalizzato unicamente all'individuazione
delle migliori offerte.
Al carattere unitario della procedura di
affidamento consegue l'immodificabilità delle regole inizialmente poste fino al
provvedimento conclusivo dell'aggiudicazione, anche a tutela della trasparenza e
della par condicio che si traducono nel rispetto
delle condizioni che hanno indotto alla partecipazione o alla non partecipazione
alla gara o alla formulazione dell'offerta.
Tale ultimo argomento appare decisivo per
escludere l'applicabilità della normativa sopravvenuta ai bandi precedenti
l'entrata in vigore della nuova disciplina, anche a volere ammettere la
possibile compresenza di fasi autonome, cui consegue la conservazione della
vecchia norma per la fase procedimentale già esauritasi ma non la sua resistenza
per la fase successiva durante la quale è intervenuto lo jus superveniens[5].
In sostanza la peculiarità della distinzione
della procedura in due fasi rende necessaria una diversa considerazione degli
istituti propri dell'appalto.
Infatti è l'inserimento dell'intervento nella
programmazione triennale, che determina l'applicazione della L. n. 109 del 1994,
con riguardo ai tempi, modi della presentazione delle proposte e requisiti
soggettivi, per cui all'avviso di cui all'art. 37 comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 166 del 2002 non può
attribuirsi valore di bando, in quanto non rappresenta altro che la conferma di
quanto normativamente già previsto [6].
Ne consegue che il momento in cui viene in
considerazione la normativa sulle procedure di gara, per tutti gli aspetti non
espressamente disciplinati, anche in relazione ai requisiti ed alla composizione
dei soggetti aspiranti concessionari, non è quello dell'avviso ma quello del
bando.
Nella fattispecie in esame l'avviso era stato
pubblicato il 31 maggio 2002, e quindi prima dell'entrata in vigore della L. n.
166 del 2002 (avvenuta il 18 agosto 2002, nel termine ordinario dei quindici
giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 158 supplemento ordinario
del 3 agosto 2002) e quindi della novella all'art. 19 comma 2. I giudici
pugliesi hanno affermato l'applicabilità della nuova norma sul presupposto che
la determinazione della durata della concessione è elemento tipico del bando di
gara per l'affidamento, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, della
concessione di costruzione e gestione (cfr. art. 85 comma 1 lett. f) del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554).
Sulla stessa linea dei giudici pugliesi il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6847 del 2004, nega che all'avviso possa
essere attribuita la qualificazione di bando, che spetta unicamente all'atto che
indice la gara di cui all'art. 37-quater, lett. a),
della L. 109/94, cioè la licitazione privata per la scelta dei soggetti
competitori con il promotore, in quanto ad esso si deve l'introduzione
dell'effettiva procedura di gara, con il relativo invito alla presentazione
delle offerte.
Finalità e contenuti dell'avviso
Restando sempre nell'ambito dei presupposti
della procedura, le due sentenze mettono in luce il vincolo determinato
dall'avviso.
La programmazione triennale, oltre al rispetto
della normativa urbanistica, presuppone la preventiva predisposizione di studi
di fattibilità delle opere da realizzare (art. 14, comma 2 L. n. 109 del
1994).
Generalmente l'attività che precede la
programmazione e quindi l'esecuzione degli studi di fattibilità, è improntata
sugli elementi relativi all'utilità sociale dell'opera, anche se dovrebbe
estendersi all'analisi sulla remuneratività dell'opera stessa, essendo
quest'ultima una componente fondamentale per individuare "i bisogni che possono
essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati", che vanno individuati con priorità nel programma ai sensi dell'art.
14, comma 2.
Poiché l'art. 37-bis richiede a sua volta tra gli elementi della
proposta uno studio di fattibilità dell'opera, c'è il rischio di trovarsi di
fronte ad una duplice analisi di fattibilità dello stesso intervento, una
compiuta dall'amministrazione in base all'art. 14, comma 2 in sede di
predisposizione del programma, l'altra compiuta dal privato promotore in sede di
proposta, con immaginabili conseguenze in termini di sovrapposizioni ed
incongruenze.
In tal modo lo strumento rischierebbe di essere
snaturato, perché se lo studio di fattibilità dell'amministrazione non è
completo ed adeguato, dovendo l'opera comunque eseguirsi, in quanto compresa nel
programma, la proposta del privato finirebbe per essere utilizzata quale mezzo
per completare gli studi necessari per la corretta programmazione
dell'amministrazione [7].
Il punto di equilibrio va quindi ricercato nel
diverso livello dei rispettivi studi che, per quello predisposto
dall'amministrazione, dovrebbe arrestarsi ad uno stadio preliminare, limitato ad
un'analisi delle caratteristiche economico-finanziarie dell'intervento,
suscettibile di verificarne la realizzabilità tramite il ricorso al projectfinancing.
Lo studio predisposto dall'amministrazione è
comunque un presupposto procedimentale della programmazione alla quale, a sua
volta, si deve conformare la proposta di cui all'art. 37-bis, per cui, pur senza assumere carattere
vincolante, le risultanze dello studio concorrono all'esercizio della
discrezionalità amministrativa in cui si esprime il giudizio di rispondenza
della proposta al pubblico interesse di cui all'art. 37-quater, sulla base degli elementi di cui all'art. 37-ter.
L'art. 37-bis,
comma 2-bis L. 109/94, richiama per l'avviso le
modalità di cui all'art. 80 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554.
Sotto il profilo contenutistico l'art. 80,
comma 7 D.P.R. 554/99 impone l'indicazione di una serie di elementi: tipologia
delle commesse, importo dei lavori, località di esecuzione, etc. [8].
L'art. 80 del D.P.R. n. 554 del 1999, si
riferisce tuttavia agli avvisi ed ai bandi relativi alle procedure di appalto,
per cui il richiamo dell'art. 37-bis, comma 2-bis va inteso, come suggerisce lo stesso tenore
letterale, limitato alle modalità di pubblicità.
L'avviso infatti non è assimilabile ad un bando
in quanto la sua funzione non è tanto quella di dettare la lex specialis della procedura, ma quella di "rendere
pubblica la presenza nei programmi di interventi realizzabili con capitali
privati".
Il Consiglio di Stato nell'evidenziare il
presupposto rilevante ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999,
distingue chiaramente il bando, la cui pubblicazione è l'elemento determinante
per l'individuazione della disciplina in concreto applicabile in caso di
successione di leggi nel tempo, dall'avviso la funzione del quale è limitata ad
evidenziare l'avvenuto inserimento nella programmazione triennale dei lavori
pubblici dell'intervento da realizzare con la finanza di progetto.
La proposta costituisce la concretizzazione
della fase programmatoria, attualizzando e specificando il perseguimento di
quell'interesse pubblico, solo tratteggiato al momento della redazione del
programma, attraverso le analisi che si sono tradotte nello studio di
fattibilità predisposto dall'amministrazione ai fini della redazione del
programma triennale [9].
Pertanto rileva il principio generale legato
all'autovincolo dell'amministrazione: il rispetto della par condicio e della trasparenza.
L'amministrazione in sostanza è libera di
specificare in sede di avviso quali sono gli elementi immutabili e quali gli
elementi aperti all'apporto ideativo del privato, come è nell'essenza
dell'istituto, consentendo a tutti i concorrenti di individuare, sulla base di
queste indicazioni, la combinazione ottimale nella proposta della redditività
dell'intervento con il conseguimento dell'interesse pubblico.
Ovviamente quanto più dettagliate saranno le
indicazioni contenute nell'avviso tanto minore sarà il margine di scostamento
della proposta, salvo che l'amministrazione non abbia specificato la possibilità
integrare o modificare gli elementi inseriti nell'avviso.
Nel caso in esame dinanzi ai giudici pugliesi
l'avviso contemplava la facoltà di presentare proposte integrative e
migliorative.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la
formulazione dell'avviso lasciasse ampia libertà di intervento al promotore
nell'elaborazione progettuale e nella strutturazione del projectfinancing, con il solo limite del rispetto delle
caratteristiche di tipo progettuale, gestionale, tecnico-economico e finanziario
proprie dell'opera infrastrutturale da realizzare.
La sentenza sottolinea che il rispetto della par condicio è insito nell'omogeneità degli elementi di
base a disposizione dei partecipanti per la strutturazione della proposta e
nell'unicità dei parametri di cui all'art. 37-ter e
dei subcriteri fissati dalla commissione; ma soprattutto evidenzia che
l'immutabilità degli elementi indicati nell'avviso determinerebbe lo snaturarsi
dell'istituto, "che risponde appieno all'interesse pubblico proprio quando
offre, salvi i limiti dianzi evidenziati, una gamma potenzialmente diversificata
di soluzioni tecniche, economiche, gestionali e finanziarie, non essendo
riducibile alle finalità e quindi ai vincoli propri di una comune gara
d'appalto".
Per ciò che concerne propriamente la procedura
di selezione, è implicita una fase di verifica dell'ammissibilità della
proposta, che consiste nell'accertamento dei requisiti del promotore stabiliti
dall'art. 37-bis della legge e dall'art. 99 del
D.P.R. n. 554 del 1999, nella presenza nella proposta di tutti gli elementi
stabiliti dall'art. 37-bis: lo studio di
inquadramento territoriale ed ambientale, lo studio di fattibilità, il progetto
preliminare, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario, asseverato
da un istituto di credito, la specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione, e nella rispondenza della proposta all'oggetto
dell'avviso.
Pertanto rileva anche la sussistenza di un
asseveramento completo del piano economico-finanziario, che è parte integrante
della proposta.
L'asseverazione dovrà quindi avere ad oggetto,
per attestare la coerenza del piano economico-finanziario, non solo gli elementi
strettamente economico-finanziari, cioè l'eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere, l'eventuale prezzo
minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento di diritti, l'eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice, il livello iniziale massimo, la struttura e
le modalità di adeguamento delle tariffe (verifica dell'equilibrio costi/ricavi
e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto), ma anche quelli
strettamente attinenti alla gestione, che pure concorrono a determinare il
complessivo equilibrio della prestazione, cioè la percentuale dei lavori da
appaltare all'esterno, i tempi di esecuzione e d'avvio della gestione, la durata
della concessione, la qualità e le modalità di gestione, e la struttura
finanziaria dell'operazione (elemento riassuntivo rilevante) [10].
Ne consegue l'inammissibilità della proposta,
nell'ipotesi in cui l'asseveramento non venga presentato ovvero non risponda ai
criteri indicati dalla norma, oppure della necessità, nel corso di tale
valutazione, di richiedere integrazioni al promotore ed all'istituto di
credito.
L'Autorità di vigilanza [11]ha infatti chiarito che è consentita la
presentazione dell'offerta da parte del soggetto privato promotore anche priva
dell'asseverazione, purché quest'ultima, già richiesta, venga prodotta ad
integrazione della proposta in tempo utile per consentire la valutazione di cui
all'art. 37-ter. La sentenza conferma
l'ammissibilità dell'integrazione della proposta sotto tale profilo.
Attiene alla fase dell'ammissibilità anche la
verifica sulle modalità di presentazione della proposta e dei documenti
allegati.
Veniva infatti censurata la clausola
dell'avviso pubblico di selezione delle proposte in projectfinancing nella parte in cui si limitava a
richiedere l'inserimento delle proposte e della relativa documentazione in busta
(plico) chiuso, anziché in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura.
Il Tribunale, dopo aver precisato in punto di
fatto che le proposte risultavano tutte contenute in plichi chiusi, che non
presentavano segno alcuno di apertura o lacerazione, che erano stati aperti,
dopo la fissazione dei subcriteri di valutazione, in seduta pubblica, ha
correttamente rilevato che le stringenti regole relative alla sigillatura e
controfirma dei plichi contenenti offerte e relativa documentazione nelle gare
d'appalto, non sono applicabili alla procedura di projectfinancing, ispirata, a
maggiore libertà di forme e quindi contrassegnata da minori vincoli formali
[12].
Altra censura riguardava il diverso livello di
approfondimento che caratterizzava il progetto dell'impresa la cui proposta è
stata preferita.
Il Tribunale respinge la doglianza sulla base
di un duplice ordine di considerazioni, che non appare del tutto
condivisibile.
La prima considerazione riguarda la facoltà,
ammessa nell'avviso, di presentare proposte integrative e migliorative, facoltà
che secondo la motivazione della sentenza avrebbe consentito un livello di
approfondimento della progettazione preliminare coerente con le integrazioni e
le migliorie.
In realtà tale facoltà non è legata al livello
di progettazione, in quanto si risolve nella possibilità di introdurre
variazioni rispetto a quanto stabilito nell'avviso, che è perfettamente
compatibile con il livello di progettazione preliminare, come si evince dallo
stesso contenuto delle modifiche (previsione nella proposta delle ricorrenti
della cessione a terzi in diritto di superficie per ben 99 anni di un numero di
stalli per auto pari a circa un terzo del totale, e previsione nella proposta
delle controinteressate della realizzazione di un numero aggiuntivo di stalli
per auto rispetto a quelli orientativamente indicati nell'avviso pubblico).
D'altra parte, argomentando dagli artt. 85,
comma 2, e 87, lett. g) del regolamento, il progetto preliminare è sempre
suscettibile di proposte di variante, che saranno valutate in sede di gara,
previa la necessaria indicazione delle parti dell'opera o del lavoro che è
possibile variare e la determinazione delle relative condizioni.
In sostanza, come nelle ipotesi di concessione
ex art. 19 L. n. 109 del 1994, in cui è posto a base di gara un progetto
preliminare - le varianti eventualmente proposte riguardano il progetto
preliminare, non la redazione del definitivo che deve essere predisposto non dal
concorrente, ma dall'aggiudicatario, unitamente al progetto esecutivo, così
nella procedura di cui agli artt. 37-bis e ss., le
eventuali innovazioni rispetto alle caratteristiche dell'opera individuate
nell'avviso, non implicano un mutamento del livello progettuale rispetto a
quello preliminare previsto dall'art. 37-bis.
Il Tribunale osserva inoltre che
l'amministrazione comunale aveva provveduto essa stessa alla redazione di una
progettazione di livello preliminare, e quindi il più approfondito livello
progettuale non soltanto non poteva ritenersi precluso, ma anzi doveva ritenersi
naturale e coerente con gli obiettivi della procedura selettiva.
Tuttavia soltanto per la concessione di cui
all'art. 19 comma 2, è consentito all'amministrazione, qualora già disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, di limitare l'oggetto della concessione,
sotto il profilo progettuale, alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario.
Il collegamento tra la progettazione tecnica e
quella finanziaria è essenziale nel projectfinancing, in quanto dal
coordinamento dei due elementi si costruisce l'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa; da ciò la duplice scelta, nel sistema previgente, di affidare
la progettazione definitiva al concessionario nella concessione di cui all'art.
19 e quella preliminare al promotore nel sistema di cui agli artt. 37-bis e seguenti.
Per evitare di ingenerare effetti negativi di
resistenza legati alla preesistenza di precedenti progetti, redatti
dall'amministrazione senza la contestuale elaborazione del piano
economico-finanziario, nell'ipotesi in cui l'amministrazione dispone di un
progetto preliminare dovrebbe utilizzare lo strumento della concessione di cui
all'art. 19. L'ammissibilità del ricorso alla procedura di cui agli artt. 37-bis e ss. anche in presenza di una progettazione
preliminare presta il fianco ad un uso distorto dell'istituto, che si traduce
nella sua possibile utilizzazione per supplire a carenze nell'elaborazione
progettuale della pubblica amministrazione.
L'Autorità di vigilanza ha peraltro
specificato, in relazione alla procedura di cui all'art. 19, che il progetto
preliminare posto in visione dei concorrenti deve essere "per così dire
arricchito di ulteriori elementi... per corrispondere ad esigenze che possano
trovare giustificazioni solo nelle scelte e nell'attività della pubblica
amministrazione", mentre la prestazione di progettazione definitiva deve
formare, di regola, parte integrante dell'oggetto del contratto di concessione -
con conseguente suo espletamento in una fase successiva all'affidamento - da
porre a carico del solo concorrente che in esito alla gara risulta essere
l'effettivo ed unico aggiudicatario [13].
Va tuttavia considerato che, affinché si possa
operare una compiuta valutazione del progetto, anche in relazione
all'asseveramento, da parte dell'istituto di credito, del piano
economico-finanziario, di cui il progetto costituisce una parte essenziale, è
necessario che lo stesso sia in concreto portato ad un grado di definizione
maggiore di quello del preliminare, onde consentire una più dettagliata
individuazione dei costi che, in base alla tripartizione dei progetti di cui
art. 16, è legata non al progetto preliminare, ma al progetto esecutivo.
Pertanto, poiché il progetto ad un livello più
approfondito del preliminare rappresenta un quid
pluris rispetto a quanto richiesto dalla legge, non potrebbe considerarsi
invalida una proposta che lo contenga, non ravvisandosi in concreto alcuna
lesione, anche in considerazione del tipo di comparazione oggetto della
procedura di selezione, in cui l'analisi tecnico-progettuale viene condotta
parallelamente a quella economico finanziaria e quindi finisce per richiedere in
concreto un livello di approfondimento progettuale più accurato del
preliminare.
I requisiti del promotore
La sentenza della V Sezione del Consiglio di
Stato n. 6847, affronta ancora la configurazione della procedura per i profili
che si riflettono sui requisiti del promotore.
L'art. 37-bis della
L. n. 109/1994 ha individuato direttamente, quali soggetti promotori, i soggetti
di cui all'art. 10, ossia i soggetti ammessi, in linea generale, a partecipare
alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, cioè le imprese singole, ed i
consorzi di cooperative e tra imprese artigiane, i consorzi stabili, i
raggruppamenti temporanei e i GEIE (gruppi europei di interesse economico).
La possibilità di attivare l'iniziativa è
prevista anche in favore delle società di ingegneria e di "soggetti dotati di
idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati
dal regolamento".
Questa capacità di promozione è svincolata
dalla sussistenza di requisiti specifici proporzionati all'entità
dell'intervento, nel senso che per le imprese di costruzione non è richiesta una
attestazione SOA corrispondente all'entità ed alla categoria dei lavori da
eseguire, e per le società di progettazione non è richiesto alcun requisito, per
cui è sufficiente l'appartenenza alla categoria definita dall'art. 17, comma 1,
lett. f).
L'individuazione degli altri soggetti promotori
è invece rimessa al regolamento, in quanto la norma si limita ad una generica
definizione, "soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali", riservandone la specificazione al regolamento.
Il regolamento ha stabilito i requisiti del
concessionario-non esecutore e quelli del promotore, in maniera uniforme, in
quanto lo strumento individuato dal legislatore, per la realizzazione
dell'intervento su iniziativa del promotore, e con risorse totalmente o
parzialmente a carico dello stesso, è la concessione, di cui all'art. 19 comma
2, espressamente richiamata dall'art. 37- bis.
L'art. 98 del regolamento prevede che i
requisiti dei concessionari che intendono eseguire i lavori con la propria
organizzazione d'impresa sono equiparati a quelli previsti per gli appaltatori
dagli artt. 8 e 9 della legge, nei limiti dell'esecuzione diretta, dovendosi
cioè far riferimento alla quota dei lavori non affidata all'esterno, cioè ad
imprese terze o ad imprese collegate, in coerenza con le previsioni dell'art. 2,
comma 4.
La stessa norma prevede ulteriori requisiti che
devono possedere i concessionari, anche se intendono eseguire i lavori in
proprio, attestanti la capacità economico-finanziaria e gestionale riferita allo
specifico intervento oggetto di concessione.
I requisiti attinenti la capacità
economico-finanziaria di cui all'art. 98 comma 1 lett. a), b), c) e d), sono gli
unici che devono possedere i concessionari-non costruttori, o comunque i
concessionari che pur essendo imprese di costruzioni, non intendono eseguire
direttamente i lavori, oggetto della concessione.
Il regolamento non prevede requisiti specifici
del promotore diversi rispetto a quelli del concessionario non esecutore, in
quanto l'art. 99 si limita a rinviare ai requisiti del concessionario previsti
dall'art. 98.
L'art. 99 tuttavia, nel richiamare i requisiti
del concessionario, prevede che questi debbano essere posseduti dal promotore,
"anche associando o consorziando altri soggetti".
Tale espressione sembra consentire possibilità
di aggregazioni più ampie di quelle previste per il concessionario e comunque la
partecipazione all'associazione o al consorzio anche di soggetti privi dei
requisiti sia per la costruzione che per la gestione del servizio, che
intervengono in qualità di meri finanziatori in coerenza con la natura tipica
del projectfinancing.
Per le associazioni e i consorzi l'art. 98
comma 4 richiama l'art. 95 per la misura del possesso dei requisiti relativi al
fatturato medio (comma 1 lett. a) ed al capitale sociale (comma 1 lett. b), cioè
dei requisiti economico-finanziari; per cui valgono le percentuali di
ripartizione tra la mandataria e le mandanti (o le consorziate) stabilite
dall'art. 95.
L'art. 99 invece si limita a stabilire che il
promotore deve essere in possesso, al fine di ottenere l'affidamento della
concessione, dei requisiti previsti dall'art. 98, anche associando o
consorziando altri soggetti. Dal mancato richiamo all'art. 95, sembra potersi
ritenere rilevante la considerazione unitaria del gruppo, a prescindere dalle
entità del possesso dei requisiti nelle singole imprese parti del
raggruppamento, previste appunto dall'art. 95, nella disciplina delle
associazioni o consorzi.
Lo stesso art. 37-bis
comma 2 consente che i soggetti suindicati presentino la proposta, dopo
essersi eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi.
Il Consiglio di Stato [14]aveva in precedenza chiarito che seppure,
attraverso il richiamo all'art. 10, la qualità di promotore può essere assunta
da un'ATI, il sistema normativo non impone alle imprese singole di seguire il
modello del raggruppamento, argomentando sulla distinzione tra la fase di
promozione e quella più propriamente realizzativa dell'opera.
Nella prima fase è sufficiente che il promotore
sia in possesso dei requisiti che lo abilitano non tanto a realizzare l'oggetto
della concessione, quanto piuttosto a garantire la serietà e l'attendibilità
della proposta; in questa fase l'eventuale assunzione della veste di ATI rimane
in prospettiva.
Né la costituzione dell'ATI può ritenersi
implicazione necessaria della proposta proveniente da più soggetti, con
conseguente formulazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell'impegno a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.
E' soltanto nella seconda fase, in cui si pone
l'esigenza della verifica della capacità realizzativa dell'opera, che viene in
considerazione il modello tipico del raggruppamento in quanto, valendo gli
stessi requisiti richiesti al concessionario, sorge la necessità di creare un
centro unitario di imputazione [15].
Pertanto, nella prima fase, ai fini
dell'ammissibilità della proposta proveniente da più soggetti è sufficiente la
sottoscrizione congiunta.
La peculiarità della distinzione della
procedura in due fasi rende necessaria una diversa considerazione degli istituti
propri dell'appalto.
Il Consiglio di Stato con la sentenza in
commento afferma che la duplice fase della procedura non ne intacca la
sostanziale unitarietà che trova il suo momento qualificante nell'aggiudicazione
della concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore
ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte selezionati mediante
apposita gara, ovvero, nel caso in cui alla gara abbia partecipato un solo
soggetto, fra quest'ultimo ed il promotore.
In tale ambito anche la licitazione privata di
cui all'art. 37-bis, comma 1, lett. a), seppure
caratterizzata dalla circostanza che la gara non si conclude con l'affidamento
dei lavori, ma con l'individuazione delle due migliori offerte che, insieme al
promotore parteciperanno alla fase successiva si inserisce "nella sequenza
procedimentale che terminerà con l'aggiudicazione della concessione, rivelandosi
strumentale, sebbene ex se non sufficiente,
all'individuazione del concessionario" [16].
Ne consegue che il momento in cui viene in
considerazione la normativa sulle procedure di gara, per tutti gli aspetti non
espressamente disciplinati, anche in relazione ai requisiti ed alla composizione
dei soggetti aspiranti concessionari, è quello del bando.
Il comma 3 dell'art. 99 prescrive infatti che
il promotore "al fine di ottenere l'affidamento della concessione" deve
"comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti
previsti dall'art. 98", indipendentemente dall'appartenenza del soggetto alle
diverse categorie specificate nel comma 1.
La scansione temporale tra la fase della
proposta, per la quale è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art.
99, comma 1 e la fase dell'affidamento della concessione, per la quale è
richiesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98, non può avere altro
effetto che la valorizzazione dell'apporto propositivo di diverse competenze
imprenditoriali e professionali, incoraggiando la presentazione di proposte
sulla base dei requisiti meno penetranti previsti dall'art. 99, comma 1.
In sostanza l'art. 99, comma 3 agevola il
ricorso a forme associative, senza rinunciare alle garanzie legate alla capacità
economico-finanziaria e tecnica, attestate dai requisiti di cui all'art. 98, che
devono essere in possesso del promotore che intenda ottenere l'affidamento della
concessione a prescindere dalla composizione soggettiva.
Ai fini dell'affidamento della concessione, è
infatti inevitabile la coincidenza dei requisiti del promotore-concessionario,
con quelli del concessionario puro, per cui viene a configurarsi una sorta di
doppia qualificazione, duttile nella fase di promozione e stringente in quella
dell'affidamento [17].
Quanto al momento in cui vengono in
considerazione i requisiti del concessionario, la sentenza del Consiglio di
Stato n. 6847 si pone nel solco di un orientamento tracciato dall'Autorità di
vigilanza che con la determinazione n. 20/2001, lo identifica nell'indizione
della gara di cui all'art. 37-quater, "in analogia
con quanto avviene per gli altri sistemi di affidamento dei lavori pubblici" e
con la determinazione n. 4/2002 del 6 marzo 2002, chiarisce che dal momento
dell'indizione del sub-procedimento negoziato "prende vita il confronto
concorrenziale finalizzato alla finale aggiudicazione".
Nell'ipotesi in cui, essendo state presentate
offerte valide ed ammissibili per la fase di gara di cui all'art. 37-quater, comma 1 lett. a), si giunga comunque alla
fase di trattativa privata di cui alla successiva lett. b), il promotore privo
dei requisiti del concessionario sarà escluso da tale gara [18].
In realtà il tenore letterale dell'art. 99
comma 3, si riferisce all'affidamento della concessione.
Sembrerebbe più rispondente alle
caratteristiche del sistema di gara fare riferimento ai fini della verifica del
possesso dei requisiti, alla fase procedurale che rileva per l'affidamento, cioè
la procedura negoziata di cui al comma 1, lett. b) [19].
Tuttavia, anche se il riferimento all'indizione
della gara di cui all'art. 37-quater, comma 1 lett.
a), appare poco coerente con la posizione del promotore che, a differenza di
quanto avviene per gli altri sistemi di affidamento, non partecipa a tale gara,
in quanto la comparazione avviene tra le singole offerte e non comprende la
proposta del promotore, la necessità dell'equiparazione del promotore agli altri
concorrenti anche in relazione ai requisiti, trova la sua logica nel carattere
unitario della procedura.
Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che la
procedura negoziale ha un'indubbia natura concorsuale fra soggetti
preselezionati nelle diverse fasi della procedura complessa, che non si sottrae
ai principi di par condicio nonché di economicità e
speditezza delle operazioni concorsuali. In questa prospettiva i concorrenti
devono essere posti nelle stesse condizioni di partecipazione al confronto,
anche sotto il profilo degli oneri procedurali concernenti la dimostrazione del
possesso dei requisiti per l'aggiudicazione, posti a garanzia
dell'amministrazione. In sostanza se è il bando di cui all'art. 37-quater comma 1 lett. a) che segna l'inizio della
procedura di gara sulla proposta, il soggetto che sarà individuato come
concessionario all'esito della procedura negoziata non può essere sottoposto a
regole diverse a seconda della circostanza che si tratti del promotore o di uno
dei soggetti selezionati a seguito della licitazione privata.
In sostanza la gara di cui all'art. 37-quater costituisce un procedimento unico, articolato
in due fasi, per cui il bando costituente la lex
specialis, seppure con la peculiarità che alla prima fase della gara non
partecipa il promotore, assolve la sua funzione anche nei confronti del
promotore, per tutti gli effetti che residuano, tra i quali quello della
pubblicazione, in tutti i casi in cui assume rilevanza (così oltre che ai fini
della determinazione dei requisiti, nei casi di successione di leggi nel
tempo).
In questa prospettiva non dovrebbe considerarsi
ammissibile l'integrazione del soggetto promotore anche nel corso della
procedura negoziata, affermata in giurisprudenza [20]sul presupposto che "l'aspirante promotore dà corpo
alle esigenze realizzative (fino ad allora inespresse) dell'amministrazione
predisponendo un progetto completo, ancorché migliorabile, senza alcuna garanzia
di rientro dell'investimento, e che, una volta divenuto promotore, lo mette a
disposizione dell'amministrazione con l'unica certezza di recuperare le spese
sostenute" per cui non è possibile considerare la proposta del promotore, pur
potenzialmente vincolante per espressa previsione dell'art. 37-quater, comma 2, alla stregua di una offerta
qualsiasi [21].
La procedura di comparazione in funzione della
valutazione di pubblico interesse
La seconda fase della procedura attiene alla
valutazione delle proposte sotto i profili costruttivo, urbanistico ed
ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico-finanziario del
piano e del contenuto della bozza di convenzione
Dopo l'elencazione dei criteri la norma precisa
che l'amministrazione deve verificare la sussistenza di elementi ostativi alla
realizzazione dell'opera.
L'amministrazione dovrà svolgere un'istruttoria
tecnica rigorosa, di livello comparabile e proporzionato al grado di
approfondimento degli studi forniti dal promotore.
L'esame indicato nella norma rappresenta una
fase della procedura di valutazione volta ad espellere le proposte che prima facie appaiono non fattibili.
La verifica dell'insussistenza di elementi
ostativi alla realizzazione dell'opera, va condotta alla stregua dei criteri
indicati dalla norma, per giungere ad una valutazione sulla possibilità di
realizzazione, sotto il profilo progettuale (che attiene all'eseguibilità del
progetto), urbanistico-ambientale, giuridico-amministrativo (es. non potrebbe
considerarsi fattibile una proposta che non sia suscettibile di ottenere gli
atti di autorizzazione e di assenso necessari), dei costi di gestione e
manutenzione (es. un intervento che richieda elevati costi), delle tariffe da
applicare (es. potrebbe ritenersi non fattibile una proposta che preveda tariffe
troppo alte per la tipologia dell'utenza).
Dunque non tutti i criteri indicati dalla norma
vengono in considerazione in questa fase, rectius,
non tutti vengono presi in considerazione con lo stesso grado di
approfondimento.
L'Autorità di vigilanza [22]ha chiarito che l'attività valutativa
concerne in via preliminare l'assenza di elementi ostativi alla realizzabilità
della proposta, ossia la sua idoneità tecnica, e, superata tale verifica, la
valutazione della rispondenza al pubblico interesse della proposta stessa.
Quest'ultima valutazione attiene alla rispondenza della proposta alle priorità
fissate nel piano triennale e nell'elenco annuale, e quindi alla compatibilità
con altri interventi, che è condizionata dalla necessità del concorso
finanziario dell'amministrazione, in relazione alle diverse esigenze di spesa
pubblica per altri interventi e dalla programmazione di interventi diversi nella
stessa area.
La valutazione di fattibilità non implica la
necessaria rispondenza della proposta all'interesse pubblico, in quanto una
proposta può risultare fattibile sotto il profilo tecnico, economico, giuridico,
gestionale ma non essere di pubblico interesse se comparata ad una diversa
proposta, riguardante la realizzazione della medesima opera pubblica, che appare
maggiormente di pubblico interesse sotto (almeno) uno dei profili indicati dalla
norma (perché per esempio prevede tariffe più basse per l'utenza, una migliore
accessibilità al pubblico, una qualità progettuale superiore etc.).
La struttura del procedimento delineato dalla
norma in effetti non è tale da consentire di tracciare una netta cesura tra le
due fasi che finiscono per sovrapporsi.
Gli stessi elementi utilizzati per la
valutazione della fattibilità della proposta vengono in considerazione ai fini
della valutazione della rispondenza al pubblico interesse, ma richiedono un
esame condotto su un piano diverso.
Il tribunale pugliese respinge il vizio
sollevato dal ricorrente della carenza di una preventiva valutazione di
fattibilità delle proposte presentate, rilevando che in base all'art. 37-ter non è consentita una sorta di analisi
preliminare di fattibilità distinta dalla valutazione complessiva della proposta
condotta sulla base di tutti e di ciascuno di quegli elementi, in quanto "la
valutazione di fattibilità della proposta coincide con la valutazione globale di
quegli elementi, ne è la risultante, esprime in chiave riassuntiva e sintetica
il giudizio tecnico, economico e finanziario cui è chiamata
l'amministrazione".
L'identità degli elementi ai quali la norma
ancora la valutazione di fattibilità della proposta, con quelli che
rappresentano il parametro della valutazione di pubblico interesse e l'unicità
della procedura, escludono un rapporto di pregiudizialità [23], tra
la fase della verifica di fattibilità e quella della valutazione di pubblico
interesse.
Questo aspetto costituisce il nodo gordiano
della procedura di scelta del promotore perché coinvolge l'annosa questione
della distinzione tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità
tecnica.
L'ambito della discrezionalità amministrativa
[24]si
caratterizza per la strumentalità della valutazione dei fatti rispetto al
momento dell'agire amministrativo, vale a dire all'individuazione della scelta
ritenuta più opportuna per l'interesse pubblico.
La discrezionalità tecnica invece non è scelta,
si esaurisce nell'ambito della valutazione che peraltro richiede il ricorso a
specifiche cognizioni tecnico-specialistiche. La scelta è riservata ad una
successiva fase procedimentale, di competenza della stessa o di altra
amministrazione, nei casi in cui la discrezionalità tecnica costituisca
presupposto per l'esercizio di una discrezionalità amministrativa; oppure la
determinazione della misura da adottare nella fattispecie concreta si rinviene
direttamente nella legge, nei casi in cui alla discrezionalità tecnica segue
un'attività amministrativa vincolata nell'emanazione e nei contenuti ovvero
vincolata esclusivamente nei contenuti.
La determinazione della rispondenza
dell'attività amministrativa all'interesse pubblico tocca in sostanza il punto
critico del diritto amministrativo, il rapporto tra legalità e discrezionalità,
rispetto al quale appare attuale la riflessione di M. S. Giannini [25], che
individua l'aspetto tipico della discrezionalità, sul presupposto che non vi è
un unico modo di soddisfare l'interesse pubblico, nell'apprezzamento
dell'autorità che dà luogo ad un numero indefinito di scelte possibili e che non
può essere assoggettato a precise regole logiche o tecniche.
E' proprio nella critica dell'assimilazione
della discrezionalità tecnica alla discrezionalità amministrativa, compiuta
dalla dottrina ed in parte recepita dalla giurisprudenza [26], che
si coglie la difficoltà della procedura di scelta del promotore.
Mentre l'Autorità di vigilanza tende ad una
scansione procedimentale in due sub-fasi la prima, inquadrabile nell'ambito
della discrezionalità tecnica, di verifica dell'idoneità tecnica della proposta,
e la seconda, tipica della discrezionalità amministrativa di valutazione della
rispondenza al pubblico interesse della proposta stessa, il tribunale pugliese
respinge tale distinzione.
Pertanto, volendo tentare una sintesi che tenga
conto del concreto atteggiarsi della procedura, il punto di partenza è il
vincolo che grava sull'amministrazione nell'esercizio della propria
discrezionalità in ordine all'individuazione delle proposte di pubblico
interesse, discrezionalità che non può quindi svolgersi al di fuori di quei
parametri di carattere urbanistico, ambientale progettuale, funzionale, di
fattibilità, di economicità etc. che rappresentano la base di valutazione delle
proposte ai sensi dell'art. 37-ter.
Dovrebbe mantenersi l'articolazione della
procedura in più fasi, con formazione progressiva della determinazione finale,
con la particolarità che gli stessi elementi delle proposte di cui all'art. 37-ter sono sottoposti ad una doppia valutazione, una
rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica in relazione alla
"fattibilità" delle proposte, che potrebbe concludersi con la valutazione della
proposta come "non fattibile", "fattibile", "fattibile con modifiche", l'altra
tipica della discrezionalità amministrativa, di valutazione finale di
rispondenza o meno al pubblico interesse.
In tal modo non vengono intaccati i caratteri
di unicità e globalità della procedura, in quanto le varie fasi delineate dal
disposto dell'art. 37-ter L. n. 109 del 1994,
confluiscono in un'unica valutazione di merito che sfocia nella valutazione di
pubblico interesse.
La duplice fase consente di separare le
competenze sull'istruttoria della proposta e sulla verifica dell'ammissibilità
che rientrano in un ambito di gestione, come tale rimesso alla competenza
dirigenziale, dalla valutazione della rispondenza della proposta al pubblico
interesse, che costituisce atto di governo.
In tal senso finisce per esprimersi la stessa
sentenza in commento, che distingue la valutazione tecnica ed
economico-finanziaria, coincidente con la valutazione di fattibilità, rimessa
alla commissione all'uopo costituita, dall'apprezzamento, "di squisita
discrezionalità e che compete in modo precipuo all'amministrazione, della
rispondenza della proposta all'interesse pubblico".
In un successivo passo della motivazione il
tribunale rimarca tale differenza tra la fase di valutazione di fattibilità e
quella relativa alla rispondenza della proposta all'interesse pubblico,
sottolineando che l'esito della procedura potrebbe condurre al risultato che tra
due o più proposte in comparazione, "egualmente giudicate in modo favorevole,
non sia quella "migliore" sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, ad
essere adottata, magari risultandone un'altra maggiormente rispondente
all'interesse pubblico".
La configurazione della procedura, la dicotomia
discrezionalità tecnica-discrezionalità amministrativa, si riflette sulle
modalità di comparazione delle proposte.
Anche con la nuova formulazione dell'art. 37-ter risultante dalle modifiche introdotte dalla L.
n. 166, non sono dettate regole specifiche per questa procedura di comparazione,
che quindi si svolgerà informalmente, anche mediante audizioni dei promotori
ordinate a fornire chiarimenti, ad illustrare la proposta, sul modello di una
trattativa privata.
Il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa non è prescritto dalla norma, anche se la comparazione implica un
riferimento a criteri, assimilabili ai "pesi" con una diversa incidenza a
seconda delle caratteristiche dell'intervento (per cui può esservi una
prevalenza dell'aspetto gestionale, architettonico, etc.), per individuare la
proposta che ha realizzato la combinazione ottimale degli elementi indicati
dalla norma.
Le censure esaminate dai giudici pugliesi
riguardavano sia l'avviso pubblico di selezione, per non aver indicato gli
elementi di valutazione delle proposte e i relativi parametri numerici, sia
l'autonoma determinazione da parte della commissione degli elementi stessi e dei
correlati punteggi, che il ricorrente riteneva in contrasto con l'art. 37-ter della L. n. 109 del 1994 per non aver tenuto
conto del relativo e implicito ordine decrescente d'importanza.
Il tribunale ha chiarito in primo luogo che
l'elencazione di cui all'art. 37-ter non attiene ad
un ordine decrescente di importanza, risultando evidente che una rigida
predeterminazione dell'ordine di importanza dei parametri sarebbe in contrasto
con la peculiarità della procedura suscettibile di applicarsi ad una serie di
interventi che non potrebbero essere inquadrati in una rigida
classificazione.
In relazione all'art. 19, e quindi agli
elementi di cui all'art. 21 comma 2 lett. b) ma con argomentazioni estensibili
alla procedura di cui agli artt. 37-bis ss.,
l'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 1 del 22 gennaio 2003, ha
fornito alcune indicazioni esemplificative, che si fondano sull'adattabilità dei
criteri alle diverse tipologie di intervento [27].
Il tribunale fa chiarezza sui caratteri e le
finalità della selezione delle proposte in projectfinancing, che si incentra
sulla valutazione globale della "fattibilità" delle proposte sotto una pluralità
di aspetti convergenti verso il risultato di individuare la proposta ottimale
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
La peculiarità della procedura risiede proprio
nella duplice fase procedimentale, che rende improponibili analogie o
parallelismi con una gara d'appalto a licitazione privata con aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa.
In tale ultimo caso infatti l'esistenza di un
progetto preliminare e di un piano economico-finanziario redatto
dall'amministrazione fornisce la base della graduazione degli elementi
valutativi.
Nella procedura di projectfinancing si ha, o quantomeno dovrebbe aversi,
uno studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione, che però costituisce
solo il primo gradino dell'idea progettuale, la cui elaborazione è rimessa alla
capacità ideativa, tecnica ed economico-finanziaria del promotore.
Da ciò la suddivisione della procedura in fasi,
la prima delle quali conduce alla valutazione di fattibilità di una proposta, ma
non ne implica di per sé ancora la sua suscettività di esser posta in gara nella
licitazione privata o nell'appalto concorso per l'affidamento della concessione
di costruzione e gestione, perché soggetta al vaglio di un'ulteriore valutazione
spiccatamente discrezionale, relativa alla rispondenza della proposta
all'interesse pubblico.
In sostanza l'attività valutativa che svolge
l'amministrazione nelle procedure di gara con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che viene in considerazione nella
fase finale di scelta del concessionario, disciplinata dal successivo art. 37-quater comma 1 lett. a), si esaurisce nell'ambito
della sfera della discrezionalità tecnica alla quale è estranea ogni valutazione
dell'interesse pubblico. Invece lo specifico richiamo all'interesse pubblico
contenuto nell'art. 37-ter rende ben più ampia la
discrezionalità dell'amministrazione, che incontra unicamente gli ordinari
limiti della congruità, dell'adeguata motivazione e della corretta ponderazione
dei diversi interessi confliggenti [28].
L'inserimento dell'opera nel programma
triennale implica già una valutazione positiva sul pubblico interesse alla
realizzazione dell'opera, per cui la discrezionalità dell'amministrazione nella
fase di valutazione delle proposte risulta circoscritta alle caratteristiche
dell'intervento.
Sotto quest'ultimo profilo la valutazione della
rispondenza dell'opera al pubblico interesse risente delle componenti dello
studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione, che toccano gli aspetti
urbanistico-territoriali, di sostenibilità ambientale, urbanistica e
socio-economica e le modalità di gestione, e rappresentano altrettanti parametri
di valutazione. L'amministrazione non può discostarsi significativamente dalle
risultanze degli studi che hanno costituito il presupposto dell'inserimento
dell'opera nel programma triennale, dovendo tener conto della coerenza rispetto
ad esse della proposta.
Ne consegue che, come evidenziato dai giudici
pugliesi, la fissazione nell'avviso di selezione di valori numerici da aggregare
agli elementi valutativi specificati dall'art. 37-ter, costituisce una mera facoltà
dell'amministrazione. In concreto l'esercizio di tale facoltà dipenderà dal
grado di approfondimento dello studio di fattibilità redatto
dall'amministrazione ai fini dell'inserimento nel programma, che costituisce la
materia prima per la costruzione degli elementi di valutazione.
Ulteriore corollario dell'atteggiarsi del
procedimento come delineato nella sentenza è sia la piena ammissibilità di un
giudizio di fattibilità ancorato ad una valutazione non estrinsecata in "pesi"
numerici, sia l'ammissibilità di un'articolazione da parte degli organi
dell'amministrazione (nella specie della commissione tecnica), degli elementi di
valutazione in sottovoci, "intese a enuclearne gli aspetti di maggior incidenza
cui aggregare punteggi, a ovvi fini di delimitazione della discrezionalità
valutativa della commissione tecnica e di maggiore trasparenza".
Quest'ultima precisazione evidenzia altresì il
limite del ricorso ai punteggi, che è unicamente quello di circoscrivere la
discrezionalità tecnica nella valutazione della fattibilità della proposta, ma
non può estendersi alla valutazione di pubblico interesse, rispetto alla quale
l'autovincolo dell'amministrazione va rintracciato in elementi meno rigidi
dell'attribuzione di punteggi.
Lo stesso tribunale ha evidenziato inoltre il
limite della discrezionalità nell'individuazione dei criteri, siano essi
ancorati o meno a pesi numerici, che è quello tipico di congruità ed adeguatezza
rapportata all'ambito tecnico-concettuale di ciascun aspetto. Il rispetto di
tale limite implica che ogni altro apprezzamento compreso nella valutazione di
pubblico interesse, si configura quale apprezzamento di merito, come tale
sottratto al sindacato giurisdizionale.
Tralasciando gli aspetti relativi alle censure
formulate nei confronti dei subcriteri, specifiche del caso concreto, la
sentenza esprime la doppia anima dell'istituto, tra procedura concorsuale e
discrezionalità amministrativa.
L'evidenziato carattere di fattispecie a
formazione progressiva non intacca la sostanziale unicità e globalità della
procedura, impressa dal fine perseguito, l'individuazione del concessionario di
costruzione e gestione, che dovrebbe far propendere per la prevalenza del primo
profilo.
In tal senso l'altra sentenza in commento del
T.A.R. Toscana considera la fase di scelta del promotore pur sempre soggetta ai
canoni procedimentali tipici delle gare per la scelta del contraente in materia
di opere e servizi pubblici.
I giudici toscani precisano che ai fini del
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e giusto procedimento nella
valutazione comparativa delle proposte presentate, è indispensabile introdurre
sufficienti parametri di valutazione e criteri di computo, pur mantenendo la
distinzione tra discrezionalità tecnica, propria della commissione e
discrezionalità amministrativa.
La natura meramente consultiva della
commissione non implica il venir meno dell'esigenza di predeterminazione dei
parametri di giudizio dei vari profili delle proposte da valutare, insita nel
corretto esercizio della stessa funzione di consulenza, risultando altrimenti
omesso il criterio di valutazione con conseguente compromissione dell'obbligo di
motivazione e del principio della imparzialità e del giusto procedimento.
Inoltre nel caso oggetto della sentenza del TAR
Toscana lo stesso organo di governo dell'amministrazione aveva stabilito che i
progetti dovevano essere comparativamente valutati dalla commissione tecnica,
previa fissazione dei relativi criteri, vincolando la discrezionalità tecnica
della stessa non nei contenuti ma nel quomodo,
prescrivendo che la valutazione dovesse essere preceduta dalla fissazione dei
criteri relativi ai vari profili delle proposte indicati come specifici oggetti
di valutazione, sul presupposto che negli atti normativi e generali già adottati
non fossero stati predeterminati tutti i criteri.
La sentenza precisa infine che le indicazioni
contenute nell'avviso pubblico, concernenti la progettazione con la
specificazione dei parametri organizzativi, dei fattori di dimensionamento e
degli elementi caratterizzanti la qualità del progetto, valgono quali direttive
per la redazione del progetto, non quali criteri per la valutazione del grado di
utilità e pregio delle varie soluzioni approntate dal promotore nella
formulazione della sua proposta. Questo ovviamente non implica che i criteri di
valutazione delle proposte non possano essere già contenuti nell'avviso.
Quest'ultima pronuncia tuttavia, sul
presupposto che l'art. 37-ter L. n. 109/1994 non
procedimentalizza la valutazione di pubblico interesse sulla base dei criteri
valevoli per le vere e proprie procedure di gara, finisce per richiedere il
rispetto dei principi di par condicio e di
trasparenza insiti nella natura para-concorsuale.
Pertanto a ben vedere le due anime della
procedura non sono così lontane, in quanto i limiti derivanti dall'innegabile
carattere di confronto concorrenziale, il rispetto della par condicio e della trasparenza, sono quelli tipici
dell'attività amministrativa tutte le volte in cui viene in considerazione una
valutazione che si estrinseca nella comparazione di due o più interessi
confliggenti.
Quel che rileva ai fini del rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e giusto procedimento, è la
predeterminazione di adeguati criteri di valutazione, che tuttavia non debbono
necessariamente tradursi in pesi numerici, sul modello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
La fissazione di criteri di punteggio
matematico finirebbe per porsi in contrasto con la complessiva ratio delle disposizioni che riserva l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla successiva fase di
gara, quella per l'individuazione delle due migliori offerte di cui all'art. 37-quater, comma 1, lett. a), mentre con la rigida
applicazione del criterio si avrebbe una procedura articolata in ben tre fasi di
gara, di cui due fondate sul criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, oltre la procedura negoziata finale.
Anche il rapporto tra la discrezionalità
tecnica e la discrezionalità amministrativa scivolerebbe su un piano diverso, in
quanto non si avrebbe discrezionalità tecnica preordinata all'esercizio adeguato
della discrezionalità amministrativa. Infatti ancorando la discrezionalità
tecnica al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe ad essa
consequenziale un'attività amministrativa vincolata - l'individuazione della
proposta - assimilabile all'aggiudicazione, che lascerebbe ben poco margine alla
discrezionalità amministrativa in cui si estrinseca la valutazione di pubblico
interesse di cui all'art. 37-ter.
Il problema è particolarmente sentito in
seguito all'innesto nella procedura delineata dalla L. n. 415 del 1998, della
posizione di favore per il promotore conseguente alle modifiche introdotte dalla
L. n. 166 del 2002, che riconoscono il diritto di prelazione nella fase della
procedura negoziata, non facilmente conciliabile con i principi concorsuali di
derivazione comunitaria.
Infatti nell'ipotesi in cui, all'esito della
procedura negoziata di cui all'art. 37-quater una
delle due offerte selezionate risulti più conveniente della proposta,
individuata come proposta di pubblico interesse, viene assicurata una posizione
di vantaggio al promotore che, in tale evenienza, potrà adeguare la propria
proposta a "quella" (si tratta in realtà di un'offerta e non di una proposta in
quanto la proposta è solo quella individuata di pubblico interesse che in fase
di procedura negoziata viene messa a confronto con le offerte) giudicata
dall'amministrazione più conveniente, potendo così assicurarsi l'affidamento
della concessione.
Solo nel caso in cui il promotore non si
avvalga di tale facoltà, risulterà aggiudicatario della concessione il
concorrente che avrà presentato la proposta più conveniente.
Nella versione della norma precedente
all'approvazione in seconda lettura dal Senato, era previsto [29], per
evitare i possibili profili di incompatibilità con le regole comunitarie sulla
concorrenza, che la posizione di vantaggio fosse limitata alla designazione del
promotore, non traducendosi in una prelazione in quanto non direttamente
collegata al sorgere del vincolo contrattuale, che si ha solo a seguito della
gara preordinata all'aggiudicazione, poiché in questa fase si concreta quel
vantaggio della preferenza rispetto ad altri contraenti [30].
Con la soluzione adottata in ultima battuta,
pur non essendo previsto un diritto di prelazione in favore del promotore, si
sono riproposti i dubbi di compatibilità con la direttiva 93/37/CEE del 14
giugno 1993, disciplina comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici,
che impone comunque l'affidamento della concessione all'esito di una procedura
di selezione dei concorrenti sulla base di uno dei criteri di cui all'art. 30
[31].
La Commissione CEE ha ritenuto, con il parere
motivato [32]che si inserisce nella procedura di infrazione ai sensi
dell'art. 226, comma 2, del Trattato che la posizione di vantaggio del promotore
sia in conflitto con gli artt. 43 e 49 in materia di libertà di stabilimento, di
libera prestazione dei servizi ed in particolare con i principi di parità di
trattamento, di trasparenza e di proporzionalità. La Commissione ha osservato
che il rispetto dei predetti principi implica l'applicazione uniforme delle
regole di formulazione delle offerte, vietando all'amministrazione di prendere
in considerazione una modificazione apportata all'offerta iniziale di un solo
concorrente, che risulterebbe avvantaggiato in tal modo rispetto agli altri
[33].
Tuttavia la verifica del rispetto dei principi
di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in relazione agli
artt. 43 e 49 del Trattato CEE, va operata con riferimento alla procedura nel
suo complesso e non ad una singola fase, vale a dire alla fase di trattativa
privata tra il promotore ed i concorrenti che hanno presentato le migliori
offerte nella fase assimilabile alla licitazione privata, momento terminale
della procedura.
Considerando la procedura nel suo complesso è
indubbio che, nell'ipotesi in cui più soggetti presentino una proposta, la
relativa scelta è operata sulla base di una comparazione che ha individuato
quella ritenuta di pubblico interesse e che comunque tutti i soggetti
potenzialmente interessati sono messi nella condizione di poter presentare una
proposta. Pertanto l'introduzione del diritto di prelazione in concreto anticipa
la fase del confronto tra le proposte al momento dell'individuazione di quella
ritenuta di pubblico interesse, che consente al soggetto di assumere la
posizione di promotore, alla quale è collegata la possibilità di avvalersi del
diritto di prelazione.
Secondo la Commissione, il rispetto del
principio di parità di trattamento richiede che tutti i soggetti potenzialmente
interessati ad assumere il ruolo di promotore siano informati del vantaggio
legato alla posizione di promotore, ai fini dell'attribuzione della concessione
dei lavori ed in particolare dell'esistenza del diritto di prelazione nella fase
di aggiudicazione.
Pertanto l'avviso pubblicato ai sensi dell'art.
37-bis introdotto dalla L. n. 166 del 2002 dovrebbe
contenere sia l'informazione sull'acquisizione della posizione di vantaggio
nella fase finale di selezione del concessionario, sia la definizione dei
criteri in base ai quali l'amministrazione procede, in caso di più proposte
concernenti il medesimo intervento, alla scelta della proposta che sarà posta a
base di gara, consentendo in tal modo ai potenziali promotori di conoscere gli
elementi in base ai quali valutare l'opportunità o meno di presentare una
proposta.
Si tratterebbe quindi di integrare il dettato
normativo che stabilisce unicamente i contenuti minimi dell'avviso con gli
elementi che costituiscono i criteri di selezione della proposta.
Tuttavia poiché al momento della presentazione
della proposta non esiste un progetto, non sempre risulta agevole per
l'amministrazione estrapolare dagli elementi di cui dispone quelli che, sulla
base delle caratteristiche e delle finalità dell'opera, costituiranno i criteri
per l'individuazione della proposta ottimale, sul modello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. In concreto la possibilità di indicare già
nell'avviso i criteri in base ai quali l'amministrazione procederà alla scelta
della proposta che sarà posta a base di gara, è strettamente legata al grado di
approfondimento degli studi di fattibilità preliminari all'inserimento
dell'intervento nel programma triennale.
Una eccessiva formalizzazione dell'avviso, nel
senso dell'assimilazione al bando di gara con l'introduzione di pesi e punteggi
sul modello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finirebbe per snaturare
le caratteristiche dell'istituto, imperniate sulla capacità ideativa del
promotore.
Rileva quindi in sostanza l'osservanza
dell'obbligo di motivazione e del principio dell'imparzialità e del giusto
procedimento, tramite la predeterminazione dei profili sotto i quali valutare le
proposte oppure la specificazione degli elementi di valutazione [34].
La direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e il
"dialogo competitivo" Conclusioni
E' indubbio che la procedimentalizzazione della
fase di individuazione del promotore sul modello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con l'adozione di criteri numerici, consente il superamento del
deficit di concorrenza sollevato in sede comunitaria in relazione alla posizione
di privilegio legata alla qualifica di promotore.
Tuttavia, de jure
condendo, verrebbe meno anche la necessità di articolare la procedura in tre
fasi, in quanto, anticipando la sostanza del confronto alla fase di selezione
delle proposte, potrebbe ridursi la procedura ad una fase unica, articolata in
due sub-fasi.
La mancanza di un progetto preliminare, che
costituisce la base per gara di cui all'art. 37-quater, comma 1 lett. a), non potrebbe considerarsi
ostativa ai fini della selezione finale del concessionario.
Per le situazioni in cui non è disponibile né
un progetto preliminare né una definizione delle stesse soluzioni da adottare,
la recente direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [35],
introduce la figura del "dialogo competitivo", quale particolare forma di
affidamento di lavori, servizi o forniture che si attaglia, per ciò che concerne
i lavori, alle procedure di cui agli artt. 37-bis
ss. della L. n. 109 del 1994.
In base al 31° considerando, le amministrazioni
aggiudicatici che realizzano progetti particolarmente complessi, possono
trovarsi nell'impossibilità oggettiva di definire i mezzi atti a soddisfare le
loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di
soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie.
Ai fini del ricorso a tale procedura, un
appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando
l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente in grado di definire,
conformemente all'art. 23, paragrafo 3, lett. b), c) o d) della direttiva, i
mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o non è
oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria
di un progetto.
L'art. 1 comma 11 lett. c) della direttiva
definisce il "dialogo competitivo" una procedura alla quale qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare, e nella quale l'amministrazione
aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine
di elaborare una o più soluzioni, atte a soddisfare le sue necessità e sulla
base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a
presentare le offerte.
Il dialogo competitivo è quindi una procedura
di selezione, assimilabile alle procedure negoziate, in cui l'amministrazione si
avvale, ai fini della definizione del contenuto e dell'oggetto del contratto,
del contributo propositivo dei soggetti operanti nel settore di mercato
rilevante, dotati dei requisiti di capacità economico-finanziaria connessi e
proporzionati all'oggetto dell'appalto.
Il ricorso a tale procedura è ammesso solo in
presenza dei presupposti indicati dall'art. 29 comma 1, costituiti dalla
complessità dell'appalto, che richiede il concorso dell'operatore economico per
l'individuazione delle soluzioni idonee a soddisfare le necessità
dell'amministrazione, quando non risulti possibile, sulla base di una
valutazione rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, un grado di
determinazione dell'oggetto del contratto suscettibile di consentire il ricorso
alla procedura aperta o ristretta.
La prima fase della procedura è finalizzata ad
individuare la soluzione ottimale in relazione alle esigenze ed agli obiettivi
dell'amministrazione. A tal fine viene avviato un dialogo con i candidati che
riguarda tutti gli aspetti dell'appalto.
Il confronto, analogamente a quanto previsto
dell'art. 37-bis ai fini dell'individuazione della
proposta di pubblico interesse, è sostanzialmente rimesso all'iniziativa dei
candidati, con il solo limite del rispetto della parità di trattamento di tutti
gli offerenti, che si traduce nella possibilità di accesso non discriminatorio
alle informazioni rilevanti. Si tratta delle informazioni concernenti il
processo di maturazione degli obiettivi delle amministrazioni, che vengono
definiti sulla base delle soluzioni proposte.
E' un processo dinamico che parte
dall'individuazione degli obiettivi che si propone l'amministrazione per
soddisfare determinate esigenze definite in modo generico, sulla base delle
quali i concorrenti formuleranno le soluzione proposte, per gradi di definizione
sempre più particolareggiati, fino all'individuazione della soluzione
ottimale.
E' prevista infatti la possibilità, che deve
essere indicata nel bando o nel documento descrittivo, di prevedere
l'articolazione della procedura per fasi successive in modo da eliminare le
soluzioni non rispondenti ai criteri precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. La norma (art. 29, comma 4) si riferisce ai criteri di
aggiudicazione, anche se in realtà non si tratta di criteri di aggiudicazione in
senso proprio, in quanto l'aggiudicazione è rimessa ad una successiva fase e
potrà avvenire unicamente con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 29, comma 1).
Si tratta piuttosto dei criteri fissati
dall'amministrazione ai fini della valutazione della rispondenza delle soluzioni
alle proprie esigenze, in termini analoghi a quanto previsto dall'art. 37-ter, ma senza una elencazione definita in quanto la
previsione comunitaria si rimette interamente alla determinazioni
dell'amministrazione.
In sostanza l'amministrazione per conseguire
l'obiettivo di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie
necessità, e fermo restando che vengono in considerazione tutti gli aspetti
dell'appalto, si trova di fronte ad una duplice possibilità:
- selezione articolata su più fasi in cui
vengono progressivamente eliminate le soluzioni non rispondenti ai criteri, di
fattibilità e pubblico interesse, definiti con un primo livello di
approssimazione dall'amministrazione nel bando e poi per gradi di
approfondimento maggiori in progressione;
- selezione su una fase unica, maggiormente
rispondente all'essenza del dialogo competitivo, basate sul confronto tra le
soluzioni offerte fino all'individuazione di quella ottimale.
La prima opzione presuppone un grado di
definizione preventiva dei criteri, suscettibile di consentire una scelta tra
soluzioni eliminando quelle non rispondenti ai criteri prefissati
dall'amministrazione.
In base al comma 4 dell'art. 29 questa modalità
è finalizzata a ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo. L'amministrazione quindi potrebbe lasciare aperta a tutti i concorrenti
la possibilità di adeguarsi alle soluzioni individuate, ma potrebbe già
prevedere una prima selezione delle offerte, anche senza un confronto diretto,
per progressiva eliminazione di quelle che non soddisfano i criteri
predeterminati, identificando le soluzioni con le offerte.
E' proprio la predeterminazione dei criteri che
consente di operare una selezione dei concorrenti già in questa fase, riducendo
il numero dei concorrenti e consentendo il passaggio alle fasi successive solo
di alcune offerte, scelte in base ai criteri di aggiudicazione precisati nel
bando di gara o nel documento descrittivo.
La seconda opzione, assimilabile per certi
versi al concorso di idee, sarà adottata nei casi in cui l'amministrazione non è
in grado di fornire criteri di valutazione predeterminati, in quanto sono
possibili una pluralità di soluzioni per il conseguimento dell'obiettivo.
Una volta conclusa la fase del dialogo
competitivo si apre la procedura di gara vera a propria.
A differenza di quanto previsto dall'art. 37-quater della L. n. 109 del 1994, la base della
procedura non è costituita dal progetto di un concorrente, il promotore, la cui
proposta è stata valutata come rispondente al pubblico interesse in base
all'art. 37-ter e posta base di gara.
La seconda fase infatti è un confronto tra le
offerte finali, non eliminate nella prima fase nell'ipotesi in cui vi sia stata
una preventiva selezione in base ai criteri predeterminati, che dovranno
conformarsi alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Si
tratterà di offerte complete sotto il profilo progettuale, in quanto "devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto" (art. 29 comma 6).
La disposizione prevede la possibilità che le
offerte, possano essere chiarite, precisate e perfezionate, con il limite del
rispetto degli elementi fondamentali "dell'offerta o dell'appalto quale posto in
gara".
In sostanza le integrazioni non possono
tradursi in varianti del nucleo fondamentale comune delle soluzione individuate,
che determinerebbero un'alterazione della concorrenza o un effetto
discriminatorio, in quanto anche se non vi è un progetto posto a base di gara,
come nell'ipotesi della procedura di cui all'art. 37-quater della L. n. 109 del 1994, all'esito del
confronto concorrenziale svolto nella fase del dialogo competitivo, le offerte
finali sono il frutto di soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo, alle quali devono conformarsi, perché costituiscono la base della
successiva fase di gara.
La direttiva in sostanza detta un procedimento
che si caratterizza per il modo di formazione delle offerte, a formazione
progressiva, che sovverte l'impostazione classica in quanto non si è di fronte
ad un oggetto definito dall'amministrazione, che costituirà il contenuto del
contratto da stipulare, ma ad una pluralità di proposte che, nel loro insieme ed
all'esito del dialogo, concorrono alla determinazione degli elementi essenziali
dell'oggetto e del contenuto del contratto e costituiscono la base delle offerte
progettuali complete sulle quali si opera la selezione finale.
Soltanto nella seconda fase del dialogo
competitivo viene in rilievo la gara da svolgersi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei consueti elementi conformemente
all'art. 53 (la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione,
la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la
data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione).
L'amministrazione dovrà precisare nel documento
descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri
scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo
eventualmente una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo sia
appropriato.
Nell'ipotesi in cui la ponderazione sia
impossibile per ragioni dimostrabili, l'amministrazione dovrà indicare l'ordine
decrescente d'importanza dei criteri.
Un meccanismo analogo potrebbe introdursi nella
procedura di comparazione tra le proposte di cui all'art. 37-ter.
La difficoltà è data dal limite del potere di
modifica dell'amministrazione rispetto al piano economico-finanziario asseverato
che costituisce il nucleo centrale della proposta ed il presupposto
dell'equilibrio economico-finanziario della realizzazione dell'opera e della
connessa gestione, che è l'essenza dell'istituto.
Per cui gli interventi dell'amministrazione
possono tradursi in correttivi ed indicazioni che non incidono sugli aspetti
essenziali della proposta, mentre ogni altra modifica più penetrante va
concordata con il promotore e sottoposta ad una verifica di compatibilità con
l'equilibrio economico-finanziario risultante dal piano [36].
Sia nella valutazione della proposta che
nell'individuazione dei limiti del potere di modifica dell'amministrazione un
ruolo centrale spetta al piano economico-finanziario, previsto come uno degli
elementi essenziali della proposta [37].
Tuttavia l'amministrazione se non può imporre
modifiche unilaterali al piano asseverato può proporre modifiche, sempre che non
rendano inattuabile la proposta stessa, che, sul modello del dialogo
competitivo, consentano ai concorrenti di prospettare una pluralità di soluzioni
per il conseguimento dell'obiettivo. Pertanto nel caso in cui vi siano più
proposte la possibilità di individuare più soluzioni presuppone che sia data a
tutti i concorrenti la possibilità di adeguare le proprie proposte in ordine
agli aspetti evidenziati dall'amministrazione, nel rispetto del principio di non
discriminazione.
Con tale modalità in sostanza vi è un primo
nucleo di elementi di valutazione che viene individuato direttamente
dall'amministrazione, il cui rispetto costituisce la base minima per il vero e
proprio confronto, ed un secondo che scaturisce dalle soluzioni proposte,
restando riservato all'amministrazione di enucleare gli elementi sui quali
fondare la valutazione, consentendo ai concorrenti di formulare offerte conformi
alle soluzioni emerse dal primo confronto.
In sostanza si tratta di anticipare alla fase
di selezione del promotore quel "dialogo competitivo multiplo e flessibile, non
limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione privata" [38], che è riservato alla fase di negoziazione
di cui all'art. 37-quater, comma 1 lett. b).