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La responsabilità civile ed il danno esistenziale

(Nota a Cass. 31/05/03 n. 8827 ed a Corte Cost. 11/07/03 n. 233)

Due sentenze della Corte di Cassazione (31/05/2003 n. 8827) e della Corte costituzionale (11/07/2003 n. 233) hanno rivoluzionato il sistema della responsabilità civile in relazione al danno alla persona, e quindi al danno esistenziale.

La Corte di cassazione riferendo espressamente di non condividere la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059, in relazione all’art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), afferma che nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona: più semplicemente si deve ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".

Infatti se il 2059 c.c. rinvia ai casi (art. 2 L. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29 comma 9° L. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7° D.lgs. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale (rinvio verso il basso) ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (rinvio verso l’alto).

La Suprema Corte, quindi, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.), sceglie la strada della rottura, caratterizzata nel nostro ordinamento dalla c.d. dicotomia zoppa, collocando i danni patrimoniali nell’ambito dell’art. 2043 c.c. (che tecnicamente disciplinerà l’an respondeatur, in riferimento a danno, ingiustizia e causalità) e quelli non patrimoniali nell’ambito dell’art. 2059 c.c., affermando che anche l’orientamento in tema di danno biologico dovrà essere rimeditato

In riferimento alla sentenza della Corte di cassazione 31 maggio 2003 n. 8828, l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, - a dire delle Corte - non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell’art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p. in ragione; il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale si colloca – seguendo il ragionamento fatto - nell’area dell’art. 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione, con questo di particolare: il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.

Quindi all’interno del 2059 c.c., delegato ormai alla gestione dei danni non patrimoniali, vi sarebbe:

a. un "ceppo esistenziale" da proteggere– la cui violazione consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito nel caso in esame (definito come "danno da lesione di valori inerenti alla persona") della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare, perdita, privazione e preclusione;

b. da contrapporsi al "danno morale soggettivo".

Il suo risarcimento naturalmente postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 c.c. L’art. 2059 c.c. non delinea -a dire della Corte- una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica).

La Corte, inoltre – cassando l’impugnata sentenza in relazione alla affermazione che la prova del danno fosse in re ipsa – sostiene che dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato e, poiché si tratta di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.

Sembrerebbe quindi – ad esclusione del riferimento normativo – che gli interessi sottesi alla categoria del danno esistenziale, o proprio il danno esistenziale, vengano pienamente risarciti, forse con una inutile complicazione, ossia l’affermazione che tali danni si collocano nell’ambito dell'art. 2059 c.c. e che sono danni-conseguenza [da ciò ne scaturisce che il danno biologico rientra nell'art. 2059 c.c. ed è danno conseguenza, con sconvolgimento quindi di certezze ormai ventennali].

C’è di più: la diversa costruzione dogmatica del danno esistenziale ha sempre guardato all’art. 2043 c.c. proprio perché quella norma è stata il riferimento nella ricostruzione del danno biologico, volendosi evitare pur a fronte di una tutela integrata della persona umana, "sconvolgimenti" in relazione ad alcuni punti fermi della ricostruzione giurisprudenziale.

Ma se è vero che la dicotoma zoppa ormai è stata superata ben venga questa chiarezza definitoria, pur nella consapevolezza che nella responsabilità civile contano più le situazioni da risarcire e non i riferimenti normativi.

In verità però la posizione della Cassazione sembra essere stata ripresa dalla Corte Costituzionale in una sorta di interpretazione autentica nella sentenza che si commenta, in cui si afferma, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la bontà di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Dalla sentenza si evince innanzitutto che:

a. l’annunciato "spostamento" della Corte di Cassazione in relazione al confluire del danno biologico nell’art. 2059 c.c. è stato già attuato dalla sentenza della Corte,

b. e ad una attenta lettura, a fronte del riconoscimento di un sistema bipolare del danno, sembrerebbe che le due norme (2043 c.c. e 2059 c.c.) siano da portare di pari passo e non in contrapposizione.

Ossia avremmo un combinato 2043/2059 c.c.– come facce della stessa medaglia – le quali, ciascuna per la sua parte, risarcirebbero una parte dei danni, proprio perché, come detto, l'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali.

Ed allora fuori dalle beghe nominalistiche, di riferimenti normativi, queste due norme di riferimento risarcirebbero, rinvenuti gli elementi costitutivi,

  1. il danno patrimoniale ed
  2. il danno non patrimoniale, che andrebbe distinto in

b1) danno morale ed in

b2) danni derivante dalla lesione interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (rinvendo nel sottoinsieme b2 il danno biologico ed i danni derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona).

Oppure, seguendo quanto detto dalla Corte Costituzionale, che in verità sembra dare questa indicazione per ragioni di chiarezza espositiva – un danno non patrimoniale, che andrebbe distinto

b1) in danno morale

b2) in danno biologico

b3) in danni derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Tale impostazione riprenderebbe quanto sostenuto in tema di danno esistenziale, ossia che fra il danno patrimoniale ed il danno morale vi sarebbe il danno esistenziale (comprensivo del danno esistenziale puro e di quello biologico-esistenziale) oppure che fra le due figure vi sarebbe sia il danno biologico che il danno esistenziale (valorizzando in questo caso l’art. 2043 c.c. che si leggeva in contrapposizione con la limitazione dell'art. 2059 c.c.).

Quello che ai fatti interessa è che la stessa Corte Costituzionale abbia fatto riferimento agli aspetti più veri del danno esistenziale, non limitandosi a richiamare i diritti costituzionali, ma "gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona", in riferimento ai quali può leggersi una lettura non ferma, ingessata, angusta della Costituzione, ma dinamica, fatta di rimandi a tutto quanto è espressione dei valori ad essa sottesi, dalle più importanti leggi speciali successive al 1948, alle normative transnazionali e comunitarie, dalle Carta di Nizza e alla Convenzione di New York sui diritti dei bambini, alla L. 104, e così via.

Sembrerebbe che l’auspicio fatto nelle pagine della Giurisprudenza Italiana, 2003, 611 [All’affermazione ed al consolidamento del diritto a livello giurisprudenziale, deve corrispondere la sua adeguata tutela giurisdizionale, tuttavia ciò, mancando il riferimento certo delle norme positive, stenta a definirsi nelle decisioni giudiziali per la preoccupazione di sconfinare dal proprio ambito di competenza. I principi cui fa riferimento la creatività del giudice, quando è gravato dalla necessità di integrare l’ordine giuridico, sono quelli fondamentali della Carta costituzionale, come avviene del resto con il danno esistenziale, quando il giudicante nel riconoscere e liquidare la nuova voce di danno fa riferimento ai diritti di libertà, di sviluppo della persona, della famiglia. Il compito della giurisprudenza, nella società postmoderna, non può essere più quello di elaborare concetti che esprimono un ordine pre-dato e statico, "ma piuttosto quello di cogliere la regola di diritto applicabile, attraverso una grande tensione culturale attenta ai valori basilari del patto sociale, intorno ai quali soltanto può tentarsi l’unificazione delle diverse logiche ed il superamento delle antinomie" (Chiarloni, Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 4). Il pensiero corre all’affermazione dei diritti della personalità ed al corrispettivo danno esistenziale, testimonianze della complessità sociale, che hanno rotto la continuità tra le premesse decisionali e l'effettività delle decisioni (N. Luhmann, La differenziazione del diritto, Bologna, 1990, 41). Le differenze che intercorrono tra il legislatore ed il giudicante si riassumono nella constatazione che mentre il legislatore, nel porre la legge, persegue scopi, il giudice, nell’applicarla, dovrebbe limitarsi a mettere in pratica procedure. Spetterebbe all’interprete, nel rispetto delle norme positive, istruire il legislatore sulla insufficienza delle norme rispetto alle istanze della società (Natoli, Intenzione e norma, in Ars Interpretandi, 1998, 64) al fine di invitarlo a disciplinare, secondo la tradizione positiva, le nuove situazioni giuridiche consolidate dalla giurisprudenza e le modalità di tutela giurisdizionale ad esse adeguate. Ma si riconosce maggiore responsabilità, nello svolgimento della suddetta funzione, alla Corte costituzionale. Essa, in sintonia con le precedenti decisioni del 1986 e del 1994 legittimanti gli istituti del danno biologico e del danno di natura psichica, deve rispondere alle recenti avvertite aspettative di tutela da parte dei consociati. Le domande risarcitorie dei cittadini, non trovando soddisfazione nell’ambito legislativo e amministrativo, devono essere rivolte al Giudice delle leggi, sensibile ai mutamenti, affinché riconosca e legittimi la lesione esistenziale] sia stato esaudito.

Messa a fuoco la nuova architettura, ora vanno riempiti gli spazi, ed i pezzi del mosaico è opportuno che ancora una volta ci vengano offerti dalla Giurisprudenza: quali gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona? Quali le "attività realizzatrici" che se compromesse incidono su tali interessi? Quali le espressioni del "fare-essere" da tutelare?

Autore: Giuseppe Cassano. Tratto dal sito www.ipsoa.it