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La responsabilità della banca da
illegittima segnalazione di "sofferenza" del debitore alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia
Sommario:
1. Il caso(1)
2. La Centrale Rischi presso
la Banca
d'Italia ed i presupposti per la segnalazione ad essa del debitore
insolvente
3. La responsabilità da illegittima segnalazione del debitore alla
Centrale Rischi
1. Il caso(1)
Un privato notificava un atto di citazione in cui affermava: a) che nel
periodo compreso fra maggio e settembre 2003 aveva richiesto a diversi istituti
bancari e ad alcune società finanziarie la concessione di un finanziamento e/o
il rilascio di una carta di credito, ma che tutte le sue richieste erano state
respinte; b) che, insospettitosi per quanto stava accadendo, e svolte alcune
ricerche, era venuto a sapere che il suo nominativo era stato segnalato, da
parte della banca citata alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia, a fronte di
una piccola sofferenza; precisamente, la banca, interpellata, aveva fatto sapere
che la segnalazione si riferiva ad una esposizione derivante da un prestito
commercianti erogato nel 1990 ed in relazione al quale era rimasta scoperta
l'ultima rata del rimborso scadente nel 1997; c) che il conto presso la banca,
aperto allo scopo di provvedere al rimborso delle rate del finanziamento - non
sempre, ammetteva lo stesso attore, corrisposte nel rispetto dei termini - era
stato estinto nel marzo del 1996 dietro pagamento di quanto dovuto; di qui,
l'illegittimità del comportamento della banca consistente in una segnalazione
effettuata a così lunga distanza di tempo e senza che fossero state intraprese
procedure per il recupero del presunto credito, illegittimità che avrebbe
fondato la pretesa al risarcimento dei danni cagionati all'immagine personale ed
all'attività lavorativa dell'attore.
Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda
deducendo che il debito residuo non era stato estinto essendosi solo provveduto
a girare la partita a sofferenza e che inutili erano stati i tentativi di
ottenere il pagamento del residuo, affidati anche a società specializzate per il
recupero dei crediti.
2. La Centrale Rischi presso
la Banca
d'Italia ed i presupposti per la segnalazione ad essa del debitore
insolvente
La Centrale Rischi istituita
presso la Banca
d'Italia governa un circuito interbancario che svolge un servizio di gestione
centralizzata dei rischi creditizi, istituito con delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962. Si tratta
di un'attività che è oggi disciplinata dalla delibera del CICR del 29.3.1994, n.
429300, adottata ai sensi degli artt. 53, 1° co., lett. b, 67, 1° co., lett. b, e
107, 2° co., d.lg. 1.9.1993, n. 385. Sempre all'esercizio di questa
attività sono inoltre funzionali le varie istruzioni emanate dalla stessa Banca
d'Italia aventi per oggetto l'attività di vigilanza demandata alle aziende di
credito e le specifiche istruzioni rivolte agli intermediari creditizi trasfuse
nella circolare 11.2.1991, n. 139, e successive.
Si tratta di un sistema di raccolta di dati riguardanti le posizioni
debitorie verso l'intero sistema creditizio, finalizzato a realizzare una banca
dati informativa da utilizzare per la supervisione ed il controllo dei rischi
connessi alle operazioni di prestito: in sostanza, uno strumento che consente
una mutua trasmissione di informazioni fra gli istituti, rendendo più
trasparente, per gli operatori bancari, il mercato del credito. La Centrale Rischi è
gestita dalla Banca d'Italia, dal momento che anche le funzioni svolte dalla
Centrale stessa rientrano tra i compiti di vigilanza che in senso lato spettano
alla seconda(2).
Tramite la
Centrale, quindi, ogni operatore del settore può disporre di un
sistema capillare di raccolta ed archiviazione di informazioni consultabile in
ogni momento(3) al fine di raccogliere qualunque dato rilevante anche sulla
posizione di soggetti che non abbiano mai avuto, in precedenza, situazioni di
sofferenza nei rapporti con l'operatore che richiede le informazioni. Si tratta
di un sistema di "controllo incrociato" che, in modo immediato, rivela se il
soggetto si sia trovato, in precedenza, in posizioni di sofferenza verso il
sistema creditizio e, in caso affermativo, in quale misura, consentendo
all'operatore, all'esito, di determinarsi o non a contrarre con quel soggetto in
considerazione delle vicende pregresse che lo hanno interessato (le quali
possono rivelare una sua, certamente non gradita all'operatore, "propensione
all'insolvenza").
È evidente, quindi, che la segnalazione presso la Centrale Rischi ben può
portare, a danno del soggetto che la subisce, conseguenze di portata più o meno
rilevante. Si deve tenere conto, infatti, della notevole diffidenza che già in
linea di principio caratterizza l'agire di ogni intermediario finanziario,
banca, società di leasing e di qualunque altro soggetto simile nel momento in
cui si trova richiesto di concedere finanziamenti, aperture di credito,
affidamenti e via dicendo: ancora maggiormente questa diffidenza risulterà
marcata qualora l'interessato sia segnalato; con la conseguenza che per costui
la possibilità di accedere a rapporti del genere risulterà assai ridotta, per
non dire del tutto azzerata. E ciò quando il ricorso all'indebitamento e al
finanziamento del sistema bancario, da parte di qualunque impresa, a prescindere
dalle sue dimensioni e dalla sua tipologia di attività, rappresenta uno
strumento normale dell'attività, che dovrà allora essere svolta fronteggiando
anche l'ulteriore difficoltà rappresentata da una probabile preclusione del
ricorso al sistema creditizio.
Ciò posto, appare chiaro che sia l'inserimento dei nominativi nella
Centrale Rischi sia la gestione dei dati ad essa segnalati debbono essere
effettuati con particolare attenzione, in modo da garantire il più possibile la
riservatezza: sotto questo profilo, va ricordato che ai dati non possono
assolutamente avere accesso i terzi estranei alla gestione dei rischi, mentre i
soggetti interessati hanno la possibilità di conoscere, facendo richiesta, le
informazioni registrate a loro nome(4).
Si capisce bene, allora, perché l'inserimento di un nominativo tra coloro
che possono essere considerati "a rischio" per il sistema bancario, e quindi
costituiscono, per le banche e qualunque altro operatore consimile, una
controparte di fronte alla quale, quanto meno, è necessario assumere maggiori
cautele nella conclusione di qualsiasi negozio, si trova regolato in modo
puntuale.
Le segnalazioni sono suddivise in nove categorie, in dipendenza del
livello di rischio.
Si parla di "sofferenze", in particolare, per riferirsi ai crediti per
cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non
accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente
equiparabili.
La segnalazione di una "sofferenza" non può essere fondata su un mero
ritardo nel pagamento del debito, e però, d'altra parte, non implica una
situazione di incapienza e una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità
del credito: ove divenisse attuale una previsione di irrecuperabilità, il
credito, già segnalato a "sofferenza", dovrebbe essere in tutto o in parte
spostato nella categoria dei crediti passati a perdita(5). Perché possa parlarsi
di una "sofferenza", in altre parole, occorre, ed è sufficiente una valutazione
negativa della situazione patrimoniale del debitore, apprezzabile come
deficitaria: una grave difficoltà economica.
In quest'ottica, la giurisprudenza è venuta nel tempo precisando, a più
riprese, che la segnalazione dei crediti "in sofferenza" postula una valutazione
da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del
cliente, nel senso che deve intendersi subordinata alla presenza del requisito
dell'insolvenza, intesa come incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie
obbligazioni (cfr. art. 5
l. fall.), o comunque di situazioni a quest'ultima
sostanzialmente equiparabili.
Ne consegue che un mero, temporaneo disagio economico del cliente, il
quale abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria
posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate
proporzionate all'entità del debito, oppure un mero inadempimento del debito
verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di
adempiere, non possono comportare la qualificazione della posizione del credito
come "sofferente"(6). Perché possa essere legittimamente compiuta una
segnalazione di "sofferenza" alla Centrale Rischi, occorre che il segnalato si
trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea
ad intralciare il recupero del credito ad opera della banca e, quindi,
potenzialmente da parte di qualsiasi altra banca che stia per concedere credito
al medesimo soggetto.
3. La responsabilità da
illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi
La segnalazione di cui si tratta può dunque essere legittimamente
effettuata soltanto a fronte di situazioni, potremmo dire, di endemica
inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte, e non a fronte di episodi
isolati di inadempimento nei confronti del sistema bancario.
Accade però molto spesso, come si ricava anche da una veloce scorsa dei
repertori giurisprudenziali, che la segnalazione operata in modo illegittimo od
erroneo, e che quindi possa essere, come nel caso che ci occupa, configurata la
responsabilità di chi abbia segnalato la "sofferenza". Il mancato impiego da
parte dell'istituto di credito della diligenza che deve caratterizzare il suo
agire nel compimento dell'istruttoria che deve precedere la segnalazione(7) può
fondare la sua responsabilità(8) sia per violazione dei canoni di correttezza e
buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le
norme generali di cui agli artt. 1715, 1374, 1375 c.c. sia perché il mancato
rispetto delle regole di cautela individuate dall'ordinamento professionale
risulta uno specifico indice della sussistenza di una colpa rilevante ex art.
2043 c.c.(9).
Merita ricordare, a quest'ultimo proposito, che già circa quindici anni
fa la
Cassazione(10), con riferimento ad una diversa fattispecie di
responsabilità della banca, peraltro accostabile alla nostra, aveva tentato di
conciliare due contrapposti orientamenti dottrinali: l'uno, secondo il quale la
responsabilità della banca sarebbe da ritenere di natura extracontrattuale, per
lesione di un diritto di credito, derivante da una violazione del generale
dovere di protezione e correttezza (neminem laedere)(11); l'altro, secondo il
quale la banca sarebbe da ritenere responsabile in via contrattuale, dal momento
che sussiste, a monte, un rapporto banca-debitore(12). La giurisprudenza, a
partire dalla sopra citata sentenza della Cassazione, ha ritenuto di potere
configurare sia una responsabilità extracontrattuale della banca sia una
responsabilità contrattuale, concorrente.
Per quanto riguarda, poi, le conseguenze dell'illecito, da tempo, la
giurisprudenza è venuta spostando l'attenzione dalla responsabilità della banca
nei confronti degli altri intermediari che abbiano fatto affidamento su dati
erroneamente messi in circolazione(13) alle ripercussioni negative dell'erronea
segnalazione della sofferenza sulla sfera soggettiva di coloro che abbiano
subito la segnalazione medesima.
Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, è da ricordare, in specie, che
la lesione arrecata per effetto dell'illegittima segnalazione è pacificamente
considerata di notevole gravità, in quanto comporta l'esclusione del segnalato
dal credito bancario, o quanto meno la considerevole difficoltà di accedervi,
oltre che, spesso, la revoca dei crediti già concessi, specialmente quando
debitore sia un imprenditore, con conseguente lesione del diritto di
impresa(14). E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente
esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa
determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali
diritti del debitore, quali quello all'immagine e alla
reputazione(15).
La giurisprudenza maggioritaria(16) ritiene che quest'ultimo genere di
lesione, in caso di segnalazione illegittima, sia in re ipsa e che, pertanto, a
questo titolo, il risarcimento possa essere accordato senza che il danneggiato
abbia l'onere di fornire la prova dell'esistenza della lesione medesima. Il
danno andrà liquidato in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.,
tutte le volte che la notizia lesiva risulti essere stata compresa nella banca
dati della Centrale Rischi per un tempo sufficiente a consentirne la
percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso(17), e nella sua
liquidazione occorrerà tenere conto della durata della segnalazione e
dell'entità del debito, posto che quanto più il debito sia esiguo tanto più la
reputazione risulta lesa: l'inadempimento di un debito esiguo costituisce
indice, infatti, di uno stato di decozione particolarmente grave.
La tutela del segnalato, oltre che sul piano risarcitorio, può anche, in
via d'urgenza, essere perseguita sul piano inibitorio. Ampia giurisprudenza si
registra in tema di esperibilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.: in
linea di massima, si ritiene che la tutela in questione possa essere
riconosciuta perché una non corretta segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia dell'esistenza di un credito "sofferente" è idonea non solo a
produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare
una progressiva accentuazione degli stessi, il che può costituire il periculum
in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente
nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in
questione dal novero di quelli "sofferenti"(18).
Merita ricordare, però, che certa giurisprudenza, più cautamente, ritiene
che la tutela d'urgenza possa essere accordata soltanto in caso di inesistenza
del debito segnalato, e non pure quando la somma pretesa dalla banca creditrice
sia superiore a quella effettivamente dovuta(19).
Autore: Francesco Toschi Vespasiani - Fonte:
Resp. civ., 2008, 11,
920
Note:
(1) Il presente scritto prende spunto dalla sentenza del Trib.
Mantova, 27.5.2008, in http://www.ilcaso.it
(2) Cfr., ad es., Castaldi, Il Testo Unico delle leggi bancarie tra
innovazione e continuità, Torino, 1995, 126.
(3) Per ulteriori notizie sulla Centrale Rischi, v. Tarantola Ronchi e
Parente Rossi, La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, Bologna, 1996,
178 ss.
(4) Cfr. Banca d'Italia, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli
intermediari partecipanti, cap. 1, sez. I, n. 3.
(5) Cfr. Cass., 12.10.2007, n. 21428, in Giust. civ. mass., 2007,
10.
(6) Fra le molte, v. Trib. Roma, 10.3.1998, in Banca borsa tit. cred.,
1999, II, 452; Trib. Alessandria, 20.10.2000, ivi, 2001, II, 571, con nota di
Giusti; Trib. Napoli, 22.10.2002, in Giur. di Merito, 2002, 6; Trib. Cagliari,
25.10.2000, in Riv. giur. sarda, 2002, 369, con nota di Chessa.
(7) Trib. Brindisi, 20.7.1999, in Giust. civ., 2000, I, 555, con nota di
Schermi.
(8) Per Cass., 25.5.1994, n. 5107, in Foro it., 1995, I, 2953, le
sanzioni previste per la carente istruttoria delle pratiche di fido, le omesse
od errate segnalazioni alla Centrale Rischi, la scritturazione non a voce
propria di crediti "sofferenti", possono colpire anche il direttore generale
della banca cui fa capo la responsabilità per le carenze tecnico-organizzative
dell'azienda.
(9) Trib. Milano, 19.2.2001, in Giur. it., 2002, 334, con nota di
Salinas. In argomento, v., ad es., Salinas, Osservazioni in tema di segnalazione
alla centrale dei rischi e di responsabilità della banca (nota a Trib. Milano,
19.2.2001), in Giur. it., 2002, 334; Gaeta, Sofferenza del credito e stato di
insolvenza dei debitore. Indici di accertamento e segnalazione alla Centrale dei
Rischi (nota a Trib. Salerno, sez. Eboli, 22.4.2002), in Dir. fall., 2002, II,
497; Fauceglia, Cattivo uso del potere di segnalazione del debitore alla
Centrale dei rischi (nota a Trib. Alessandria, 20.10.2000), in Dir. e prat.
soc., 2001, 10, 81; Dolmetta, A proposito della responsabilità della banca nei
confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla centrale dei
rischi (nota a Trib. Cagliari, 28.11.1995), in Banca borsa tit. cred., 1997, II,
358.
(10) Cass., 13.1.1993, n. 343, in Banca borsa tit. cred., 1993,
II, 258.
(11) Nigro, La responsabilità della banca per concessione «abusiva» di
credito, in Portale (a cura di), Le operazioni bancarie, Milano, 1978, I, 301;
Santoro, Criteri di valutazione dell'operato della banca nella concessione di
fidi a società poi dichiarate fallite: recenti orientamenti della cassazione in
tema di abuso della banca nella concessione del credito, in Incontri di studio
dedicati al diritto fallimentare, II, in Quaderni CSM, 1996, 361.
(12) Dolmetta, A proposito della responsabilità della banca nei confronti
del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi,
cit., 364.
(13) Cfr. Cass., 10.10.1998, n. 10067, in Resp. civ. e prev., 1999,
404; Cass., 9.6.1998, n. 5659, in Foro it., I, 1999; App.
Milano, 14.3.1986, in Banca borsa tit. cred., 1987, II, 627.
(14) Trib. Brindisi, 20.7.1999, cit.
(15) Trib. Milano, 19.2.2001, cit.; Trib. Roma, 6.3.2001, in Contr.,
2001, 1032.
(16) Cfr., anche con riguardo al danno da protesto illegittimo: Trib.
Mantova, 27.5.2008, cit.; Cass., 30.8.2007, n. 18316, in Giust. civ. mass., 2007,
7-8; Cass. 28.6.2006, n. 14977, in Giust. civ. mass., 2006,
6; Cass., 19.1.2001, n. 4881, in Resp. civ. e prev., 2001,
1176.
(17) Cass., 4.6.2007, n. 12929, in Giust. civ. mass., 2007,
6.
(18) Trib. Napoli, 22.10.2002, cit. V. però Trib. Salerno, 22.4.2002, in
Dir. e prat. soc., 2002, fasc. 14-15, 94, per il quale in caso di erronea
segnalazione "a sofferenza" risulterebbe sussistente il periculum in mora, ai
fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., qualora
si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e
gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa
economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire
credito sul mercato; v. anche Trib. Palermo, 4.11.2002, in Giur. di Merito,
2002, 6, per il quale sussisterebbe comunque il periculum nel caso di richiesta
di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale Rischi, poiché la
reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilità per il cliente di
ricorrere al credito bancario, causando così una lesione del "diritto
all'impresa".
(19) Trib. Roma, 6.3.2001, cit. In tema, v. comunque Schemi, Segnalazione
di credito "in sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e
provvedimento d'urgenza (nota a Trib. Brindisi, 20.7.1999), in Giust. civ.,
2000, I, 559.
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