Quorum per la revoca dell'amministratore di societa' di persone

Si chiede se, in materia di società in accomandita semplice, per la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale sia necessaria la volonta' di tutti i soci oppure sia sufficiente la maggioranza di cui all'art. 2319 c.c.

 

Modificazioni del contratto sociale

In materia di societa' personali il codice civile contiene, a questo proposito, tre norme rilevanti: l'art. 2252, il 2259 ed il 2319 c.c. La prima stabilisce che il contratto sociale può essere modificato in due differenti modi: o nel modo e con le maggioranze previste convenzionalmente dagli stessi soci, oppure con la totalita' dei consensi, qualora non sia stato diversamente convenuto.

Come e noto, la nomina dell'amministratore può essere contenuta sia nel contratto sociale che in un atto separato; l'art. 2259, c.c., trattando della revoca di tale soggetto relativamente alla società semplice, distingue le due fattispecie: per la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale si chiede, a pena di inefficacia, il ricorso di una giusta causa. Per la revoca dell'amministratore nominato con atto separato, si prevede invece l'applicazione delle norme sul mandato (revocabilita' ma, se non ricorre giusta causa, risarcimento dei danni al mandatario). Fin qui la normativa contenuta nell'art. 2259, c.c., concerne le condizioni sostanziali in base alle quali si ammette la revoca dell'amministratore.

Nulla si dice, invece, sulle maggioranze necessarie, salvo precisare, nel terzo comma, che la revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. Si tratta evidentemente di una norma di salvaguardia del socio, qualora costui si veda preclusa la possibilita' di far revocare l'amministratore per la mancanza delle maggioranze necessarie.

E veniamo a queste ultime: in tal senso e di aiuto soltanto l'art. 2319, c.c. che, in materia di società in accomandita semplice stabilisce che (oltre che per la nomina), per la revoca di un amministratore nominato con atto extrastatutario si può ricorrere o alla maggioranza espressamente convenuta dai soci, oppure a quella consistente nel consenso di tutti i soci accomandatari (escluso quello che deve essere revocato dalla carica di amministratore) e di quegli accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Amministratore nominato con il contratto sociale: gli orientamenti

Come e evidente, l'art. 2319 c.c., non contiene nessuna previsione relativa al caso di amministratore nominato con il contratto sociale: e questo il punto in cui si innestano le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che offrono, come vedremo, varie soluzioni.

Una prima soluzione e quella accolta da una corrente, in verita' minoritaria, che propende per la revocabilita' dell'amministratore di società di persone, nominato nel contratto sociale, ad opera della semplice maggioranza dei soci (si veda per tutti, Graziani, Diritto delle società , Napoli, 1962, 123).

Differente e l'impostazione di coloro che, poggiando sia sul particolare valore che si riconosce alla nomina dell'amministratore nel contratto sociale quale elemento integrante dello stesso, sia sul dato meramente letterale dell'art. 2252, affermano la necessita che la revoca venga approvata dalla totalita' dei soci, comprendendosi in tale versione anche il socio in conflitto di interessi (v. Brunetti, Trattato di diritto delle società , 1948, I, 536; Valeri, Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1950, 141; Bolaffi, La società semplice, Milano, 1975, 464 ss.).

Una terza soluzione e sicuramente la più corretta, in quanto logicamente armonizzantesi con i principi generali in tema di società e con le norme più specifiche relative alla società in accomandita semplice.

Si tratta della versione più moderata di quella cui si e fatto cenno poc'anzi: in base ad essa, se il contratto sociale non dispone diversamente, la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale deve essere approvata dalla totalita' dei soci, ad eccezione di quello la cui carica deve essere revocata (si veda Nasi, Sulla revocabilita' dell'amministratore nominato con il contratto sociale nelle società di persone, in Giur. it., 1959, I, 1, 523; Galgano, Le società in genere - Le società di persone, Milano, 1982, 281; Taurini, La revoca dell'amministratore nelle società di persone, in Le Società , 1987, 10 ss.; Di Sabato, Manuale delle società , Torino, 1993, 177 ss. In giurisprudenza, si veda Cass. 25 febbraio 1959, n. 533, in Giur. it., 1959, I, 1, 524; Trib. Catania 19 aprile 1984, in Le Società , 1985, 413; Cass. 3 marzo 1985, n. 173, in Foro it., 1985, I, 793; Trib. Viterbo 30 dicembre 1985, in Giur. merito, 1987, I, 934; Trib. Milano 21 ottobre 1993, in Le Società , 1994, 364).

Occorre più in particolare osservare che la specifica configurazione della società in accomandita semplice determina una rigorosa e tassativa ripartizione di ruoli e funzioni all'interno della compagine dei soci. Se, dunque, la distinzione fra accomandanti ed accomandatari ha significato pregnante nell'attribuzione della attivita di amministratori ai soli accomandatari, ne consegue che la perdita della qualita' di accomandatario (per esclusione, per esempio) implica automaticamente il venir meno del potere di amministrare.

Non e pero vero il contrario, visto che la revoca dell'amministratore non priva la società, per cio' stesso, di un socio accomandatario: cosa che non accade in linea generale, in quanto la stessa qualifica di socio accomandatario, attributiva al soggetto della responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali, conferisce al socio il diritto e suscita in lui l'interesse ad un coinvolgimento diretto nell'amministrazione della società.

Poste tali premesse, si può giungere ad affermare, in accordo con l'opinione dominante, che la revoca di un amministratore nominato con il contratto sociale costituisce una modifica statutaria e che, in quanto tale, essa deve essere approvata ex art. 2252, c.c., da tutti i soci, con la sola eccezione del socio in conflitto di interesse.

La posizione della Suprema Corte

In materia di revoca dell'amministratore unico di una società in accomandita semplice, la Cassazione ha più volte confermato che la revoca dalla carica di amministratore unico rivestita dal socio accomandatario, nominato nell'atto costitutivo, comporta una modifica di detto atto e, pertanto, richiede il consenso di tutti i soci, sia accomandanti che accomandatari (cosi, ad esempio, Cass. 12 giugno 1996, n. 5416, in Giust. civ., 1997, I, 157, con nota di Vidiri; in Dir. fall., 1996, II, 1016, con nota di Maceroni ed in Notariato, 1997, 15, con nota di Cenni. Si v. anche Trib. Bologna 26 gennaio 1996, in Vita not., 1998, 104, con nota di Luca).

La posizione dei giudici di legittimità nella menzionata pronuncia risulta particolarmente rigida, dato che in essa si aggiunge che l'unanimita' dei consensi per la revoca e obbligatoria anche nel caso in cui una clausola contrattuale abbia attribuito alla maggioranza poteri modificativi del contratto sociale, "in quanto", si precisa, "non può rientrare in tali poteri anche quello di alterare la posizione del socio accomandatario".

Revoca del socio amministratore unico accomandatario

Nell'ipotesi più complessa in cui il socio amministratore dell'accomandita semplice sia anche l'unico accomandatario, si pone il problema se egli possa essere revocato dai soci accomandanti oppure se sia necessaria la revoca giudiziale e, ancora, qualora sia corretta la prima soluzione, se occorra la maggioranza o l'unanimita' dei consensi.

Sulla prima questione e intervenuto recentemente il Tribunale di Agrigento (Trib. Agrigento 11 giugno 2003, in Le Società , 2003, 1513, con commento di Piselli): i giudici, partendo dalla specificita' del disposto dell'art. 2287, c.c., ne fanno derivare che la revoca giudiziale e applicabile soltanto nel caso in cui i soci siano due. Se i soci sono più di due, anche se vi e un unico accomandatario, costui dovrà essere escluso su votazione degli altri e non giudizialmente.

Quanto poi al secondo quesito, lo stesso Tribunale di Agrigento si e pronunciato nel senso che per la validita' della revoca e sufficiente la maggioranza dei consensi, in linea con le più recenti posizioni della Suprema Corte.

Quest'ultima, infatti, ha affermato che una deliberazione di esclusione dell'unico socio accomandatario da parte degli accomandanti non può essere considerata alla pari di un atto di immistione, illegittimo ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. e come tale vietato, poiche' si tratta di un atto costituente una naturale proiezione del potere di controllo degli accomandanti che "non può non comprendere il diritto di valutare la gravita di eventuali inadempienze del socio accomandatario e di fare ricorso al procedimento per l'esclusione del socio" (Cass. 29 novembre 2001, n. 15197, in Giur. it., 2001, I, 741).

www.ipsoa.it - settembre 2005