LE
REVOCATORIE FALLIMENTARI NELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE
Le
principali azioni proponibili dalle Curatele nei confronti degli
Istituti bancari.
Indice:
1. Azione revocatoria e ricorso abusivo al credito
2. La prova dello stato di insolvenza
3. I sintomi rilevanti
4. Le rimesse sul conto corrente bancario
5. Ammissione al passivo del saldo di conto corrente e
revocatoria
6. Sconfinamenti tollerati
7. Rimesse su conto corrente non assistito da apertura di
credito: casi analoghi
8. Sconfinamento eccedente lapertura di credito
9. La Cassazione fra Irrevocabilità assoluta e indiscriminata
revocabilità
10. Il conto scoperto e il conto semplicemente passivo
11. Il conto assistito da apertura di credito
12. I principi affermati dalla Cassazione
13. Critiche della dottrina
14. La teoria della revocabilità del rientro
15. Saldi contabili o saldi per valuta
16. Il c.d. saldo disponibile
17. Anticipazione su titoli non accettati
18. Revocabilità della cessione del credito
19. Cessione pro soluto e cessione pro solvendo
20. Cessione di credito a scopo di garanzia
21. Cessione di credito a titolo gratuito
22. Cessione di credito a titolo oneroso: distinzione
23. Cessione di credito e mandato allincasso
24. Cessione di credito in funzione di garanzia
25. Revocabilità delle garanzie ipotecarie
26. Il momento di costituzione della garanzia ipotecaria
27. Rapporto temporale fra debito ed ipoteca
28. Garanzia ipotecaria e proroga della scadenza o rinnovo del
debito
29. Posizione della giurisprudenza
30. Garanzia coeva al rilascio di cambiale per debito
preesistente
31. Cancellazione di ipoteca e sua sostituzione su beni diversi
32. Garanzie per debiti preesistenti scaduti
33. Garanzie costituite per debiti scaduti e per debiti non
scaduti: differenza
34. Simulata apertura di credito e contestuale concessione di
garanzia
35. Atti costitutivi di diritto di prelazione per debiti
preesistenti
36. Il concetto di contestualità
37. Ipoteca giudiziale iscritta in virtù di decreto ingiuntivo
opposto
38. Ricorso abusivo al credito, Concordato Preventivo e
Amministrazione controllata.
1.
Azione revocatoria e ricorso abusivo al credito
L'azione
revocatoria fallimentare può in un certo senso considerarsi il
rovescio della medaglia della fattispecie prevista dall'art.218
L.F.
In
primo luogo deve sottolinearsi che nel ricorso abusivo al credito
viene in considerazione quale elemento materiale del reato un
atto di disposizione posto in essere dal contraente in bonis in
favore del soggetto che versa in una situazione di dissesto
laddove la revocatoria fallimentare colpisce un atto posto in
essere dall'imprenditore insolvente, successivamente dichiarato
fallito. Ancora deve osservarsi che, di regola, il ricorso
abusivo al credito è pregiudizievole dei diritti e degli
interessi del soggetto che ha concesso il credito laddove l'atto
soggetto a revocatoria è lesivo degli interessi dell'intera
massa dei creditori. Ancora più rilevante appare l'antinomia con
riferimento all'elemento psicologico se si considera che
l'art.218 L.F. postula l'ignoranza, da parte di colui che concede
credito, della reale situazione di dissesto in cui versa il
debitore, da quest'ultimo dissimulata, laddove l'art.67 L.F.
prevede tra gli elementi costitutivi dell'azione la conoscenza,
da parte del contraente o comunque del soggetto in bonis, dello
stato di insolvenza dell'imprenditore poi dichiarato fallito. In
talune ipotesi, e sono quelle elencate nell'art.67 1°co.L.F.,
che la dottrina sussume nella categoria dell'azione revocatoria
aggravata, tale conoscenza è presunta, salva la facoltà di
fornire la prova contraria, laddove nelle ipotesi di revocatoria
semplice previste dal secondo comma dell'articolo di legge
citato, l'onere della prova ricade sul Curatore.
2. La prova dello stato di insolvenza
Tale
prova può essere fornita con ogni mezzo. In virtù di un
indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, può con
tranquillità affermarsi che la prova stessa ben può essere
fornita (e nella pratica accade molto spesso) mediante
presunzioni, purché gravi e univoche. Anzi, secondo alcune
pronunce la prova può ritenersi raggiunta anche sulla base di un
solo elemento presuntivo, purché univoco. E' stato altresi
precisato che gli indici presuntivi dello stato d'insolvenza sono
gli stessi che, ai sensi dell'art. 5, legge fallimentare,
consentono al giudice di ritenere lo stato d'insolvenza ai fini
della relativa dichiarazione. Inoltre prendendo lo spunto dal
pacifico principio per cui "l'onere probatorio del curatore
va ritenuto assolto con la dimostrazione dellesistenza di
circostanze tali da determinare la conoscenza dello stato
d'insolvenza in un soggetto di normale prudenza e
avvedutezza" ci si è chiesti se la prova richiesta al
curatore verta non tanto sulla conoscenza obiettiva ed effettiva,
quanto sulla conoscibilità dello stato d'insolvenza da parte di
un soggetto normalmente diligente. A tale quesito si è data
risposta affermativa, con il limite, tuttavia, che la
conoscibilità può essere assunta come indizio per risalire, in
base all'id quod plerumque accidit, all'accertamento della
conoscenza obiettiva. Assai interessanti, per esattamente
comprendere la portata del principio, appaiono due decisioni del
supremo Collegio. La prima, n. 4182/80, ha statuito che la prova
può essere fornita "anche per mezzo di presunzioni tali da
rendere inverosimile l'ignoranza dell'accipiens". La seconda
ha poi chiarito definitivamente i termini generali del problema:
"La conoscenza da parte del creditore dello stato
d'insolvenza del debitore, secondo la previsione dell'art. 67,
legge fallimentare, pur dovendo essere effettiva e non meramente
potenziale, non deve consistere nell'esclusivo e concreto
accertamento della situazione psicologica in cui la parte versi,
ma può essere desunta da elementi attinenti alla conoscibilità
dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria
prudenza e avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni su
tale effettiva situazione psicologica del debitore".
3. I sintomi rilevanti
Un'esposizione
dell'amplissima casistica sui sintomi che, di volta in volta,
sono stati giudicati rilevanti ai fini della prova in questione
non è possibile evidentemente in questa sede. Può essere
sufficiente ricordare, in via indicativa, che sono stati ritenuti
sintomi sufficienti: la pubblicazione di protesti cambiari a
carico del debitore; il ricorso da parte del'accipiens ad
esecuzioni forzate; ove pubblicamente conoscibile, la pendenza di
istanze di fallimento; i reiterati e non giustificabili ritardi
nell'adempimento di obbligazioni, l'adesione a concordati
extragiudiziali; le dilazioni di pagamento se concorrenti con
altri elementi sintomatici (quale, ad es., la modificazione delle
forme di pagamento), la comparsa sulla stampa di notizie sulla
situazione dell'impresa, specialmente con riguardo ai rapporti
coi dipendenti; la rateizzazione di debiti scaduti, ove poi
neppure le scadenze rateali siano rispettate, la sospensione
delle forniture per indurre il debitore a pagare. Sono stati, al
contrario, giudicati sintomi non univoci, e quindi di per se
insufficienti, la negoziazione di dilazioni di pagamento o di
regolamenti rateali; il pagamento mediante girata di effetti
tratti su terzi ,il rilascio di assegni postdatati.
4. Le rimesse sul conto corrente bancario
Scendendo
nello specifico delle singole ipotesi la disamina non può che
partire dalle questioni connesse alla revocabilità delle rimesse
sul conto corrente bancario considerata l'importanza anche in
termini quantitativi del fenomeno. Amplissimo è stato, nei tempi
più recenti, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul
tema della revocabilità delle rimesse effettuate
dall'imprenditore sul conto corrente intrattenuto con un Istituto
bancario. II problema si appunta essenzialmente sulla
qualificazione di tali rimesse come pagamenti alla banca, essendo
evidente che, qualora si dia in proposito risposta positiva, può
prospettarsene la revoca, autonoma e distinta per ciascuna
rimessa, in base al secondo comma dell'art. 67. L'ampiezza del
dibattito e la quantità degli argomenti addotti sui vari aspetti
della questione sono tali da indurmi a limitarmi ad un accenno ai
vari problemi via via affrontati ed alle soluzioni offerte dalla
giurisprudenza prevalente.
5. Ammissione al passivo del saldo di conto
corrente e revocatoria
E
orientamento consolidato che non sia necessaria, da parte del
curatore, I'espressione di una riserva di azione revocatoria
all'atto dell'ammissione al passivo del saldo di conto corrente
risultante a credito della banca, come condizione per il
successivo esperimento dell'azione stessa.
Del
pari costante e l'indirizzo per cui la definitiva ammissione al
passivo del saldo di conto corrente a credito della banca non
preclude la revocatoria delle singole poste del conto. E'
pacifico altresì che l'azione revocatoria in tanto può
configurarsi in quanto diretta a colpire rimesse effettuate su un
conto corrente con saldo a debito del correntista. La ragione è
evidente: in presenza di un conto con saldo a zero ovvero a
credito del correntista, non vi è alcun credito della banca e le
rimesse non possono, perciò, costituire pagamenti a favore di
quest'ultima.
Quando
invece la rimessa sia effettuata su un conto con saldo debitore,
non può a priori escludersi l'ipotesi che essa possa
configurarsi come pagamento
6. Sconfinamenti tollerati
Nel
caso in cui lo scoperto del conto corrente sia stato determinato
da sconfinamenti tollerati di fatto dalla banca, in assenza di
una positiva apertura di credito, il consolidato orientamento
della Corte di cassazione e dei giudici di merito è nel senso di
attribuire a ciascuna rimessa, in sé autonomamente considerata,
natura solutoria e, perciò, di consentirne la revoca in quanto
"pagamento".
7. Rimesse su conto corrente non assistito da
apertura di credito: casi analoghi
La
soluzione della revocabilità di tutte le rimesse effettuate su
conto corrente non assistito da apertura di credito è stata
altresì estesa ai casi di conto corrente assistito da apertura
di credito qualora l'apertura sia stata revocata, sostituita da
altra concessione di fido, o venuta meno per mancato rinnovo alla
scadenza. E tale soluzione è stata accolta anche nell'ipotesi in
cui, venuta meno per qualunque motivo l'apertura di credito, la
banca abbia ciononostante consentito il proseguire dei prelievi
allo scoperto.
Infatti
l'art. 6 delle "Norme uniformi che regolano i conti correnti
di corrispondenza" esclude espressamente la possibilità di
presumere la prosecuzione tacita dell'apertura di credito.
8. Sconfinamento eccedente lapertura di
credito
Uguale
soluzione deve, ancora, darsi all'ipotesi di rimesse effettuate
su conto corrente assistito da apertura di credito con saldo
debitore eccedente quello consentito dall'apertura di credito:
non può infatti revocarsi in dubbio che la misura dello
sconfinamento eccedente l'apertura di credito rappresenta un
debito immediatamente esigibile da parte della banca, e che le
rimesse hanno, rispetto ad essa, effetto solutorio.
9. La Cassazione fra Irrevocabilità assoluta e
indiscriminata revocabilità
Nel
contrasto persistente in dottrina e giurisprudenza tra i
sostenitori della tesi della irrevocabilità di qualsiasi rimessa
e quelli della tesi della revocabilità di tutte le rimesse, la
Suprema Corte, con due importanti pronunce (v. Cass. 18 ottobre
1982, n. 5413, e Cass. 29 ottobre 1983, n. 6430,) disattendendo
sia la tesi dell'indiscriminata revocabilità sia quella
dellirrevocabilità assoluta delle rimesse, ha elaborato
una tesi intermedia.
10. Il conto scoperto e il conto semplicemente
passivo
In
primo luogo e stata evidenziata la distinzione tra "conto
scoperto" e "conto semplicemente passivo". Per
scoperto di conto si intende sia l'ipotesi dell'assenza di un
rapporto avente per effetto quello di costituire, a favore del
correntista, un credito disponibile verso la banca (anticipazione
bancaria o apertura di credito), sia l'ipotesi, del tutto analoga
sotto il profilo che qui interessa, del cosiddetto
"sconfinamento" dal fido concesso; in entrambi i casi
il saldo debitore a carico del correntista costituisce
sicuramente un credito della banca esigibile in qualsiasi
momento, a fronte del quale le rimesse che affluiscono sul conto
vengono ad avere un carattere solutorio, nel limite in cui
eliminano lo scoperto.
Per
conto passivo si intende, invece, il conto assistito da un
rapporto di credito entro il quale sono mantenute le operazioni
di prelievo, cosi che le rimesse in tal caso hanno funzione di
ripristino della disponibilità e solutoria solo nei limiti del
mancato reimpiego, secondo una valutazione ex-post' da farsi alla
chiusura del conto>>.
11. Il conto assistito da apertura di credito
Sulla
scorta di tale distinzione la Corte di Cassazione ha affermato il
principio per cui, nel caso di conto assistito da apertura di
credito, essendo il conto soltanto passivo ma non scoperto, il
debito del correntista non e immediatamente esigibile e le
rimesse non hanno, perciò, funzione solutoria. Tale funzione
può essere attribuita soltanto a quegli accreditamenti che,
considerati ex post nel complesso dei movimenti del conto,
risultino avere effettivamente ridotto l'esposizione del debitore
verso la banca: sì che gli stessi sono revocabili soltanto in
misura pari alla differenza fra il massimo scoperto del conto nel
periodo sospetto e il saldo debitore finale.
12. I principi affermati dalla Cassazione
Con le
sentenze sopradette seguite da numerose altre la Corte di
legittimità ha in sostanza stabilito i seguenti principi:
a)
qualora il saldo di conto sia "passivo", ma non
"scoperto" in quanto la prowista sia costituita da
apertura di credito regolarmente concessa dalla banca, gli
accreditamenti che hanno funzione di ripristino della
disponibilita nell'ambito del limite dell'importo di questa, non
possono avere anche natura di pagamento ed essere revocabili,
b) è
revocabile invece ciascun accreditamento o versamento effettuato
in presenza di "sconfinamento", per la parte
corrispondente alla differenza tra l'effettivo saldo debitore e
l'importo del fido concesso, poiché l'accreditamento non può
ritenersi avere per quella parte funzione di ripristino della
disponibilità, ma esclusivamente quella di pagamento del debito
immediatamente liquido ed esigibile creatosi per effetto dello
"sconfinamento" rispetto al limite del fido concesso al
correntista.
13. Critiche della dottrina
Tale
orientamento della Cassazione è stato oggetto di critiche. E'
stato osservato che le motivazioni che sorreggono le decisioni
esaminate sono talvolta poco convincenti e scientificamente non
sempre accurate.
Critiche
all'orientamento della Cassazione sono state mosse in particolare
sotto il profilo della affermata revocabilità di tutte le
rimesse che affluiscono su conti non assistiti da apertura di
credito (o altri contratti di credito) o su conti
"sconfinati" dal fido. Si è osservato che, secondo
tale impostazione, allorché lo scoperto è oltre i limiti del
fido concesso, la banca è esposta ad una revocatoria pari alla
somma delle rimesse affluite sul conto, a prescindere dalla
effettiva esistenza di qualsiasi "rientro" ed in ogni
caso (o quasi sempre) per importi superiori (e spesso enormemente
superiori) a quello del "rientro" effettivo.
14. La teoria della revocabilità del rientro
Sulla
scorta di tali rilievi, anche successivamente alla sentenza di
Cass. n. 5413/82, in alcune decisioni, le Corti di merito per un
certo periodo si sono attenute alla cosiddetta teoria della
"revocabilità del rientro" dalla banca, individuandolo
nella differenza tra il "massimo scoperto" (che
corrisponderebbe al punto più elevato del saldo contabile
negativo del conto) ed il saldo finale alla data del fallimento
in base ad un accertamento da operarsi ex post. In tempi più
recenti tale teoria e stata ripresa e dalla Corte di Cassazione e
da alcuni giudici di merito.
Secondo
tali decisioni la revocabilità può colpire soltanto le rimesse
in conto qualificabili come pagamenti in favore della banca, in
quanto aventi l'effetto di eliminare o ridurre il passivo
nell'ambito del credito concesso.
15. Saldi contabili o saldi per valuta
Rimane
infine il problema se, ai fini della individuazione delle
situazioni di conto scoperto (e, quindi, dei correlati versamenti
aventi natura solutoria) si debba far riferimento ai saldi
contabili risultanti dall'estratto conto per movimento o ai saldi
per valuta.
Una
parte della giurisprudenza ritiene che si debba far riferimento
ai saldi contabili, in base alle seguenti considerazioni:
- la
data di valuta non svolge la funzione di indicare il momento
della disponibilità delle somme versate o annotate a credito, ma
serve soltanto ai fini della decorrenza degli interessi, sia
attivi che passivi e pertanto concerne il regime degli interessi
e non coincide necessariamente con la data in cui il correntista
acquista la disponibilità delle somme annotate a suo credito.
Ne
consegue che la pretesa di individuare lo scoperto di conto
seguendo, indiscriminatamente, i saldi per valuta, deve
considerarsi scorretta.
Infatti
poiché è l'esistenza di una disponibilità che abilita il
correntista ad utilizzare in qualsiasi momento le somme iscritte
a suo credito, rimane il problema di accertare il momento in cui
tale disponibilità si realizza in caso di versamento di titoli
di credito (assegni bancari, effetti cambiari) rimessi alla banca
per l'incasso, posto che in tale caso la banca non diviene
cessionaria dei titoli e non ne accredita l'importo o altra somma
minore al correntista quale corrispettivo della cessione, ma
agisce come semplice mandataria, sicché il correntista-mandante
viene ad acquistare la disponibilità del danaro soltanto dopo
che il titolo sia stato pagato.
16. Il c.d. saldo disponibile
Invero
nè il saldo contabile nè il saldo per valuta permettono di
conoscere l'effettiva disponibilità del conto. Ne consegue che
per individuare le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie
occorrerebbe, più correttamente, far riferimento al saldo
disponibile. L'applicazione di tale criterio tuttavia è
ostacolata dal fatto che l'estratto conto non evidenzia il saldo
disponibile ma quelli contabile e per valuta.
A tale
inconveniente la Cassazione da ultimo ha tentato di porre rimedio
affermando il principio che quando nel periodo sospetto emergono
soltanto operazioni di rimessa di titoli allordine o di
carte commerciali, si può legittimamente presumere la
coincidenza del saldo disponibile con quello per valuta, salva la
prova da parte della banca dellanteriorità del pagamento
del terzo rispetto alla valuta. Laddove invece si tratti di
operazioni costituite da versamenti in contanti ovvero mediante
emissione di assegno da parte del correntista si potrà
utilizzare a fini probatori il saldo contabile.
17. Anticipazione su titoli non accettati
Il
principio interpretativo adottato per le rimesse in conto
corrente bancario trova applicazione anche nel caso in cui
l'anticipazione sia avvenuta su titoli non accettati e non in
base ad apertura di credito.
Resta
infine da segnalare, con riferimento al cosiddetto castelletto di
sconto, che in tale ipotesi la banca s'impegna a scontare titoli
e ricevute bancarie che il cliente le affida e dunque tale
pattuizione non implica alcun trasferimento di denaro a questi e
non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente Po
disporre, ma il limite entro il quale la banca è tenuta ad
accettare i titoli presentati dal cliente. Ne consegue che
lesistenza di tale fido non può far ritenere coperto un
rapporto di conto corrente bancario sicché gli eventuali
versamenti sul conto, sono assoggettabili a revocatoria
fallimentare in quanto il castelletto di sconto non rappresenta
una forma di utilizzazione dell'apertura di credito della banca.
18. Revocabilità della cessione del credito
Non
meno interessanti sono le questioni attinenti alla revocabilità
della cessione del credito.
La
cessione può avere ad oggetto crediti presenti, ovvero crediti
futuri, sempre che al momento della conclusione del negozio,
sussista il rapporto giuridico dal quale essi possano trarre
origine, in modo da essere, sin da quel momento, determinati o
determinabili.
19. Cessione pro soluto e cessione pro solvendo
La
cessione dei crediti inoltre può avvenire: 1) pro soluto (art.
1266, Codice civile); 2) pro solvendo (art. 1267, Codice civile).
Nella
cessio pro soluto a titolo oneroso, il cedente garantisce solo
l'esistenza del credito al tempo della cessione (il c.d. nomen
verum) e non anche la sua esigibilita; essa produce quindi
l'immediata e definitiva liberazione del debitore cedente,
indipendentemente dalla riscossione del credito ceduto.
Nella
cessio pro solvendo il cedente risponde oltre che dell'esistenza
del credito ceduto anche della solvenza del debitore (nomen
bonum), solo nel caso in cui abbia convenzionalmente assunto
questa garanzia.
Tra le
finalità della cessio pro solvendo vanno particolarmente
considerate quella satisfattoria (o di adempimento) e quella di
garanzia dell'obbligazione.
Mentre
nella cessio pro soluto il trasferimento del credito ceduto
estingue immediatamente l'obbligazione del cedente nei confronti
del cessionario, nella cessio pro solvendo con finalità
satisfattoria, l'obbligazione del cedente verso il cessionario si
estingue solo con (ed al momento della) riscossione del credito
ceduto, cioè in un momento successivo, anche se la titolarità
del credito è trasferita immediatamente dal cedente al
cessionario, essendo la cessione di credito un contratto
consensuale ad effetti reali.
20. Cessione di credito a scopo di garanzia
Nella
cessione di credito a scopo di garanzia il credito viene
trasferito intrinsecamente limitato, in quanto esso rimarrà
nella sfera giuridica del cessionario sino al momento in cui non
sarà estinta, per adempimento od altre cause,
lobbligazione garantita. Al momento dell'estinzione
dell'obbligazione, il diritto di credito si ritrasferisce
automaticamente nella sfera giuridica del cedente, senza che sia
necessaria da parte del cessionario una attività negoziale
diretta a tal fine; per converso, quanto riscosso dal commercio
viene imputato ad estinzione del debito principale.
21. Cessione di credito a titolo gratuito
Fatte
queste premesse di carattere generale, scendendo all'esame del
problema della revocabilità della cessione di crediti deve
osservarsi che se Il credito è stato ceduto a titolo gratuito,
cioè senza corrispettivo la cessione è inefficace ex art. 64
legge fallimentare, se posta in essere nei 2 anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento del cedente, a prescindere dalla
buona o mala fede del cessionario.
22. Cessione di credito a titolo oneroso:
distinzione
Se
invece e stato ceduto a titolo oneroso bisogna distinguere tra
cessione con finalità solutoria e cessione con finalità di
garanzia.
La
giurisprudenza assolutamente prevalente considera la prima come
mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ex art. 67 1°
co. n. 2 L.F.
La
Corte di Cassazione considera la cessione di credito un mezzo
anormale di pagamento quando il suo importo, ancorché versato
dalla banca sul conto corrente del cliente, venga da questa
impiegato per estinguere una precedente esposizione debitoria del
cliente stesso.
23. Cessione di credito e mandato
allincasso
E'
opportuno precisare che revocabile è la cessione e non il
pagamento del debitore ceduto, cosicché per computare il termine
di 2 anni di cui all'art. 67 primo comma bisogna risalire alla
data della cessione e non a quella del pagamento. La
giurisprudenza si è anche occupata di quei casi in cui le parti
raggiungono lo stesso risultato della cessione di credito,
attraverso il conferimento al creditore, da parte del debitore,
di un mandato a riscuotere crediti verso terzi.
L'operazione,
di solito, si svolge secondo il seguente copione: il debitore
conferisce al creditore un mandato irrevocabile all'incasso, con
facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione o la
decurtazione del suo credito, anche attraverso la compensazione
tra le reciproche ragioni creditorie; contemporaneamente il
debitore impartisce un ordine irrevocabile al terzo di effettuare
tutti i futuri pagamenti al creditore, di norma attraverso
l'accredito in un conto corrente aperto dal debitore presso la
banca creditrice. In questo caso la giurisprudenza ha ritenuto
revocabile l'intera convenzione, ritenendo che il mandato a
riscuotere dissimula una cessione di credito, oppure ha revocato
la compensazione operata dalla parte tra reciproche ragioni
creditorie ritenendola mezzo anormale di. pagamento. Invece la
cessione di credito contestuale al sorgere del debito ha,
normalmente, funzione di garanzia e non solutoria, ed è pertanto
revocabile ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge
fallimentare .
24. Cessione di credito in funzione di garanzia
Revocabile
ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare e stata altresì
ritenuta la cessione di credito stipulata in funzione di
garanzia, per un contratto di apertura di credito in conto
corrente intervenuto contestualmente tra banca ed il cliente ed
in funzione solutoria dilazionata al momento della effettuazione
dei pagamenti da parte del terzo direttamente alla banca stessa.
25. Revocabilità delle garanzie ipotecarie
Altro
tema di indagine che offre spunti interessanti di riflessione è
quello della revocabilità delle garanzie ipotecarie.
Tralasciando l'ipotesi in cui sia stata costituita ed iscritta a
titolo gratuito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, I'ipoteca è soggetta all'azione revocatoria
fallimentare nelle seguenti ipotesi:
A.
se è stata costituita ed iscritta nei 2 anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti.
B.
se è stata costituita ed iscritta nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti;
C.
o infine se è stata costituita ed iscritta nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti contestualmente
creati.
26. Il momento di costituzione della garanzia
ipotecaria
II
primo problema che si pone in sede di interpretazione, è quello
dell'individuazione del momento in cui la garanzia deve ritenersi
costituita. Secondo l'opinione prevalente, la garanzia è
costituita, e diventa perciò revocabile, nel momento in cui ha
avuto luogo l'iscrizione dell'ipoteca, e non nel momento della
concessione della medesima. II tenore letterale della
disposizione di cui all'art.67 L.F. (secondo cui sono revocati i
pegni e le ipoteche volontarie "costituiti ecc. ecc.")
la quale richiama l'art. 2808, secondo comma, Codice civile, in
base al quale l'ipoteca "si costituisce" mediante
l'iscrizione nei registri immobiliari), porta a ritenere che il
legislatore si sia riferito a tale momento, come a quello che dà
origine alla garanzia immobiliare ed ai diritti di preferenza di
alcuno dei creditori nei confronti degli altri..
Ne
consegue che, secondo l'orientamento prevalente è preferibile,
sia per il computo del biennio che per l'accertamento della
scienza decoctionis, si deve aver riguardo al momento
dell'iscrizione dell'ipoteca; e non invece, alla data della
concessione del diritto ad ottenere la garanzia.
27. Rapporto temporale fra debito ed ipoteca
Un
altro problema che merita di essere affrontato è quello del
rapporto temporale tra ipoteca e debito. E' controverso se, per
l'accertamento della preesistenza e della scadenza del debito, si
debba fare riferimento al momento dell'iscrizione dell'ipoteca,
oppure al momento della concessione del diritto che abilita poi
il creditore a richiedere l'iscrizione. La seconda soluzione
appare preferibile e ciò in base al rilievo, certamente fondato
e condivisibile che il secondo comma delI'art. 67 prevede la
revocabilità delle ipoteche contestuali al sorgere del credito,
ciò che sarebbe privo di senso comune, se il concetto di
contestualità dovesse essere riferito al rapporto
credito-iscrizione dell'ipoteca, e ciò perché, in questo caso,
le ipoteche contestuali sarebbero, in pratica, inesistenti.
Secondo una diversa opinione, invece, la contestualità, o meno,
della garanzia rispetto al sorgere del credito non va intesa
tanto in senso formale e cronologico, quanto in senso logico,
cosicché la contestualità viene ritenuta sussistente anche
quando l'atto costitutivo del credito e l'atto costitutivo della
garanzia non siano contemporanei, ma siano il frutto dello stesso
accordo contrattuale.
28. Garanzia ipotecaria e proroga della scadenza
o rinnovo del debito
Altro
problema affrontato dalla giurisprudenza è quello, se, nel caso
di proroga del termine di scadenza del debito o di rinnovazione
di effetti cambiari, con contestuale costituzione di una
garanzia, quest'ultima si debba considerare costituita per un
debito scaduto oppure per un debito non ancora scaduto.
29. Posizione della giurisprudenza
La
questione è controversa. II supremo Collegio ha infatti optato
per la prima soluzione mentre la seconda soluzione e stata
accolta dalla giurisprudenza di merito.
30. Garanzia coeva al rilascio di cambiale per
debito preesistente
E'
invece pacifico che si deve considerare costituita per un debito
preesistente la garanzia coeva al rilascio di una cambiale, ma
successiva al sorgere del diritto di credito sottostante al
titolo cartolare.
31. Cancellazione di ipoteca e sua sostituzione
su beni diversi
Si e
anche ritenuto che, in caso di cancellazione di una ipoteca
contestuale alla nascita del credito e di sua sostituzione con
altra ipoteca su beni diversi, la seconda ipoteca deve
considerarsi costituita per un debito preesistente.
32. Garanzie per debiti preesistenti scaduti
Passando
all'esame delle singole ipotesi vengono in considerazione in
primo luogo le garanzie costituite per debiti preesistenti
scaduti. Rientrano in questo gruppo di atti i pegni, le anticresi
e le ipoteche, sia volontarie che giudiziali, costituite
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, a garanzia
dell'assolvimento di debiti scaduti.
33. Garanzie costituite per debiti scaduti e per
debiti non scaduti: differenza
II
motivo della diversa disciplina delle garanzie costituite per
debiti scaduti rispetto a quelle costituite per debiti non
scaduti (riduzione del periodo di revocabilità della garanzia da
2 anni ad I anno) è da ricercarsi nel fatto che, essendosi qui
già verificato un inadempimento, se il creditore si tutela
mediante la costituzione di una garanzia a proprio favore, la
presunzione di conoscenza dell'insolvenza del debitore che si
può ricavare da un siffatto comportamento appare meno forte che
nella fattispecie in cui l'inadempimento non si è ancora
verificato.
34. Simulata apertura di credito e contestuale
concessione di garanzia
Un'ipotesi
assai frequente che merita perciò di essere menzionata è quella
della simulata apertura di credito e contestuale concessione
della garanzia. Essa consiste nel creare una simulata apertura di
credito a favore del debitore, con contestuale concessione di
garanzia da parte di quest'ultimo, per nascondere una concessione
di garanzia per debito in realtà preesistente o, addirittura, un
atto solutorio. Per fare un esempio quando una banca apprende lo
stato di dissesto del cliente suo debitore (di solito, per saldo
passivo di conto corrente), anziché richiedere una garanzia per
il debito, può simulare un'apertura di credito con contestuale
prestazione di garanzia, ed incamerare poi la somma, che simula
di aver anticipato, a soddisfazione del debito preesistente,
trasferendo in tal modo l'operazione sotto il più lieve regime
del secondo comma dell'art. 67. Siffatte operazioni sono
unanimemente state ritenute dalla giurisprudcnza come revocabili
ai sensi del primo comma dell'art. 67
35. Atti costitutivi di diritto di prelazione per
debiti preesistenti
Per
quanto riguarda gli atti costitutivi di diritto di prelazione per
debiti preesistenti, in quanto particolarmente sintomatici dello
stato di difficoltà del debitore, essi sono revocabili in forza
del primo comma dell'art. 67.
36. Il concetto di contestualità
Per
quanto attiene poi al concetto di contestualità deve osservarsi
che per principio consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, largamente accolto dalle magistrature di merito, la
contestualità richiesta dal secondo comma dell'art. 67 non
implica una contemporaneità o simultaneità assoluta o meramente
formale, ma è sufficiente che il negozio principale e quello
accessorio di garanzia siano
contemporaneamente
voluti dalle parti, anche se vengano poi attuati con atti in data
diversa. Va peraltro segnalato che, mentre alcune decisioni,
enunciando tale principio, hanno voluto semplicemente affermare
che il concetto di contestualità fra negozio principale e
negozio di garanzia non va inteso in senso strettamente
cronologico, sicché la contestualità non può essere esclusa
quando la garanzia, prevista all'atto del sorgere del credito,
venga costituita entro un tollerabile tempo successivo; la
maggior parte delle sentenze hanno invece inteso dire che, per
quanto riguarda l'accertamento della contestualità, si deve
avere riguardo unicamente al momento in cui la garanzia fu
concessa, irrilevante essendo il successivo momento in cui la
stessa sia stata effettivamente costituita. A questa opinione
aderisce la prevalente dottrina; tuttavia in casi siffatti, sarà
comunque compito del giudice accertare in ciascun caso concreto
se nascita del credito e costituzione della garanzia siano stati,
o non, voluti contemporaneamente.
37. Ipoteca giudiziale iscritta in virtù di
decreto ingiuntivo opposto
Va
infine segnalata l'inefficacia nei confronti della massa dei
creditori dell'ipoteca giudiziale iscritta in virtù di decreto
ingiuntivo avverso il quale sia stata proposta opposizione
qualora al momento della dichiarazione di fallimento il giudizio
di opposizione al decreto ingiuntivo sia ancora pendente.
38. Ricorso abusivo al credito, Concordato
Preventivo e Amministrazione controllata
A
questo punto, mi siano consentite brevi riflessioni
sull'incidenza che la fattispecie prevista dall'art. 218 L.F.
può avere su alcuni importanti istituti previsti dalla legge
fallimentare: il concordato preventivo e l'amministrazione
controllata.
Quanto
al primo istituto deve osservarsi che tra le condizioni di
ammissibilità della procedura di concordato preventivo l'art.
160 L. F. include anche quella che il proponente non abbia subito
condanne per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la
fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.
Orbene sia che si inquadri il delitto di ricorso abusivo al
credito nella categoria dei reati fallimentari sia che lo si
qualifichi come reato contro il patrimonio è evidente che la
sentenza irrevocabile di condanna per il reato sopradetto
costituisce insormontabile ostacolo allammissibilità della
procedura di concordato. Peraltro non è questo il caso più
rilevante e frequente in cui la figura delittuosa in esame
interferisce con gli istituti del concordato preventivo e
dell'amministrazione controllata dovendosi invece concentrare
l'attenzione su quelle ipotesi in cui il ricorso abusivo al
credito non sia stato ancora sottoposto al vaglio del giudice
penale o financo non abbia ancora formato oggetto di indagine da
parte degli organi inquirenti e ciò perché, di regola,
l'acquisizione da parte del P.M. della notizia di reato relativa
alle condotte sanzionate dall'art.218 L,.F. non avviene per
effetto della denunzia presentata dal creditore che sia rimasta
vittima del comportamento illecito del debitore bensì a seguito
delle notizie acquisite dagli organi fallimentari ovvero nel
corso dell'istruttoria iniziata dal P.M. in relazione a fatti di
bancarotta o comunque gli altri reati fallimentari. Infatti una
volta che il debitore sia stato ammesso con decreto del Tribunale
alla procedura di concordato preventivo, sia esso con garanzia
ovvero con cessione dei beni oppure misto e semprechè la
proposta concordataria riporti il voto favorevole della
maggioranza qualificata dei creditori, calcolata sia con
riferimento al numero dei creditori votanti che all'importo
complessivo dei crediti ammessi al voto, si apre il giudizio di
omologazione nell'ambito del quale il Tribunale deve accertare:
- se
vi è convenienza economica,
- se
sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge,
- se
le garanzie prestate ovvero i beni offerti nell'ipotesi
di concordato con cessione dei beni diano la sicurezza
dell'adempimento del concordato ed infine
- se,
in relazione alle cause che hanno determinato il dissesto
ed alla condotta del debitore, questi sia meritevole del
beneficio.
Orbene
proprio con riferimento a quest'ultimo requisito è evidente che
il comportamento del debitore che integri l'ipotesi delittuosa
prevista dall'art 218 L.F. ed indipendentemente dall'accertamento
della commissione del reato in sede penale, può assumere, nel
contesto di una valutazione complessiva sia dei motivi che hanno
determinato la situazione di decozione sia dei comportamenti
serbati dal debitore anteriormente alla proposizione della
proposta di concordato, una efficacia ostativa alla omologazione
del concordato preventivo. I riflessi negativi che la commissione
dei fatti sussumibili nella fattispecie penalmente sanzionata dal
citato art. 218 L.F. possono comportare sul giudizio di
meritevolezza demandato al Tribunale possono riguardare sia il
momento causale, ove si consideri che il ricorso al credito,
operato quando già sussiste una situazione di dissesto, può
essere causa determinante o comunque concorrente dello stato di
irreversibile impotenza patrimoniale che spinge il debitore a
proporre il concordato preventivo per evitare i più gravi
effetti del fallimento, sia il profilo soggettivo, ove si ponga
mente che, salvo ipotesi particolari, non può certo considerarsi
commendevole la condotta di chi riesce ad ottenere credito
dissimulando la propria effettiva situazione
economico-patrimoniale carpendo sostanzialmente la buona fede
dell'altro contraente sì da indurlo al compimento di atti di
disposizione patrimoniale ai quali certamente non si sarebbe
indotto ove avesse conosciuto le reali condizioni del debitore.
La commissione di fatti integranti l'ipotesi delittuosa in esame
potrà emergere dallesame della documentazione contabile o
comunque da altre indagini esperite dal Commissario Giudiziale
nominato con il decreto del Tribunale che ammette il debitore al
concordato preventivo ovvero può essere segnalato dallo stesso
creditore che si sia indotto a concedere il credito sulla base di
una situazione economico-patrimoniale apparente diversa da quella
reale, il quale potrà eventualmente anche proporre opposizione
all'omologazione del concordato ai sensi dell'art.180 L.F.
A non
dissimili conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla
procedura di amministrazione controllata. Infatti l'art. 188 L.F.
prevede espressamente che il Tribunale investito della decisione
sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione
controllata oltre ad accertare la sussistenza delle condizioni
oggettive previste dalla legge deve valutare se il debitore sia
meritevole del beneficio richiesto. Il giudizio, in quest'ultima
procedura, si configura come condizione di ammissibilità,
laddove nel concordato preventivo costituisce uno degli elementi
alla cui sussistenza è condizionata l'omologazione con sentenza
del concordato.
Autore: Dott. Nicola Magaletti -
Magistrato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari.
Tratto dal sito: www.avvocatura.net
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