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Pendenze interferenti, vis attractiva e legittimazioni in tema di
revocatoria ordinaria e fallimentare (nota a Trib. Milano 04.03.2005)
TESTO DELLA SENTENZA:
Tribunale di Milano sez. II, Fall., Sentenza 04.03.2005, estensore Dr. A.
Martinengo
"Come e noto, ai sensi dell'art.
38, ultimo comma, c.p.c. le questioni relative alla competenza devono decidersi
in base a quello che risulta dagli atti e, come da pacifica giurisprudenza, in
base all'oggetto della domanda come proposta dall'attore, tenendo conto dei soli
fatti dedotti dal medesimo, indipendentemente dalla loro fondatezza e senza che
abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le
diverse prospettazioni delle circostanze di causa dallo stesso
avanzate."(1) "Nel caso in cui siano proposte cumulativamente le azioni di
cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., in virtu di quanto previsto dall'art. 66,
secondo comma, L.F., sussiste la competenza funzionale e territoriale del
Tribunale Fallimentare davanti al quale pende la procedura concorsuale a
conoscere delle revocatoria ordinaria promossa dal Curatore stante la "vis
attractiva" specificatamente prevista al riguardo dal legislatore ed in deroga
ai normali principi di cui all'art. 18 c.p.c., cui altrimenti detta controversia
sarebbe pacificamente soggetta."(2) "L'amministratore di una societa, fin
dall'accettazione di tale investitura, assume la veste di debitore nei confronti
della societa, dei soci e del ceto creditorio della stessa avente quale oggetto
il compimento del mandato ricevuto con la diligenza propria del ruolo rivestito,
a mente di quanto previsto, a tacer d'altro, dal combinato disposto di cui agli
artt. 2392, primo comma c.c., 1710 e 2394 c.c., con consapevole assunzione del
rischio di vedersi esposto alle azioni risarcitorie di responsabilita previste
dagli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. e 146 L.F. conseguenti alle violazioni dei
doveri di cui alle citate norme."(3) "Essendo la costituzione di fondo
patrimoniale pacificamente atto a titolo gratuito idoneo ad incidere
riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori ai sensi dell'art. 2740
c.c. e certo non compiuto in adempimento di un dovere, bensi per scelta
liberamente assunta dai costituenti senza alcun obbligo al riguardo, al di la
del motivo del tutto soggettivo, ininfluente ed inopponibile verso i terzi, che
li possa avere indotti in tal senso, e indubbio che lo stesso vada revocato ex
art. 2901 c.c. nei confronti della curatela procedente, in quanto idoneo a
rendere i beni conferiti aggredibili solo alle determinate condizioni previste
dall'art. 170 c.c."(4)
NOTA ALLA SENTENZA:
La sentenza
che si annota, aldila delle caratteristiche del caso concreto, costituisce
un'ottima occasione per ripercorrere la trattazione di alcuni degli aspetti piu
problematici e dibattuti nell'applicazione della disciplina in discorso, vale a
dire quelli incidenti sul tema dei rapporti (in termini di interferenza e
competenza) tra l' actio pauliana esperita ex art. 2901 c.c. dal singolo
creditore prima dell'intervento della sentenza dichiarativa di fallimento e
legittimazione del curatore fallimentare ad esperire, in via alternativa ovvero
esclusiva detta azione anche cumulandola con l'azione revocatoria ex art. 66
l.f.
Preliminarmente, il Tribunale, esprimendosi sulla eccezione di
competenza territoriale proposta da entrambi i convenuti (sul presupposto che
fosse competente il Tribunale di Reggio Emilia ex art 18 c.p.c.), si ritrova a
dover intervenire sulla questione e, sul solco tracciato dalla totalita della
giurisprudenza, ribadisce dal canto proprio come, ai sensi dell'art. 38 ult. co.
c.p.c., la decisione sulle questioni relative alla competenza deve essere presa
in base a quanto risulta dagli atti ed in base all'oggetto della domanda cosi
come proposta dall'attore senza che possa assumere alcun rilievo qualunque
allegazione dallo stesso effettuata sul piano del fatto, ovvero la fondatezza
della stessa domanda attorea e ancor meno le eventuali contestazioni, o
differenti prospettazioni, avanzate sulle circostanze di causa dal convenuto.
(2) La seconda
massima in rassegna, affrontando la tematica della sussistenza o meno di una
esclusiva competenza funzionale del Tribunale fallimentare in caso di
proposizione di entrambe le azioni revocatorie - ovvero della pendenza della
prima ad opera del singolo creditore ed intervento del fallimento con eventuale
proposizione della seconda (ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F.) da parte del curatore
-, ribadisce come sussista la competenza funzionale e territoriale del Tribunale
Fallimentare a conoscere anche della pendente revocatoria
ordinaria.
In
considerazione dell'aspetto piu importante di tutta la disciplina e cioe della
finalita tipica delle azioni recuperatorie promosse dal curatore: dei mezzi di
reintegrazione della garanzia patrimoniale deve necessariamente profittare la
generalita dei creditori, (generalita nei cui confronti deve essere dichiarata
l'inefficacia dei singoli atti revocandi in ossequio alla par condicio
creditorum) , il Tribunale di Milano ribadisce, dunque, che qualora l'azione
pauliana sia pendente davanti ad altro Tribunale, il Tribunale Fallimentare, a
seguito della sentenza dichiarativa, evidentemente intervenuta in costanza di
quel giudizio, diviene competente a conoscere di anche di detta azione in virtu
del disposto dell'art. 24 L.F.
Ai sensi
dell'art. 24 L.F. il Tribunale che ha dichiarato il fallimento e, infatti,
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, incluse quelle
relative a rapporti di lavoro , e senza limiti di valore, (ad eccezione delle
azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le ordinarie norme di
competenza). E con riferimento alle azioni che "derivano" dal fallimento, la
giurisprudenza e consolidata nel sancire come le azioni che dipendono dai
rapporti che si trovano gia nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura
concorsuale al momento dell'apertura della procedura stessa, e che si pongono
con questa in relazione di mera occasionalita , non riguardano la formazione
dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi attratte nella particolare
sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., restando
soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla
societa in bonis, con la sostituzione degli organi della procedura a quelli
della societa che ne avevano la rappresentanza processuale. Quanto
all'individuazione dei rapporti (rectius: diritti azionati e) preesistenti al
fallimento e che giustificano dunque la non operativita della vis attractiva, il
criterio da utilizzare parrebbe essere quello della titolarita del credito
(rectius: diritto) in capo al fallito, sulla scorta della considerazione che
appunto dette azioni esulano dal contenzioso circa l'accertamento del passivo
fallimentare.
Ne deriva che,
al contrario, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, ai
sensi dell'art. 52, comma 2, L.F., salvo diverse disposizioni di legge, secondo
le norme stabilite dal capo V della L.F., che, agli artt. 92 - 103, fissa una
serie di regole sulle operazioni di formazione e verificazione dello stato
passivo, da compiersi, ineludibilmente, dinanzi al giudice delegato, alla
stregua del principio di concorsualita che disciplina il procedimento
fallimentare in tutte le sue articolazioni.
Come
anticipato, non fanno eccezione a questo principio le domande relative a
controversie di lavoro benche la giurisprudenza lucidamente differenzi tra
differenti ipotesi. Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a
procedura concorsuale nelle more della controversia, infatti, il criterio di
ripartizione della competenza adoperato poggia sulla differenziazione tra
domande di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del
rapporto di lavoro) ovvero costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento
e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al
pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento
aventi funzione strumentale). Per le prime viene, infatti, costantemente
affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde
in caso di fallimento opera la vis attractiva del foro fallimentare.
Quanto finora
evidenziato in termini di competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale
Fallimentare non puo non riversare conseguenze di un certo peso anche sul
differente profilo della legittimazione a proseguire le azioni derivanti dalla
dichiarazione di fallimento e che non siano con questo in relazione di mera
occasionalita come appunto e la actio pauliana ordinaria promossa dal singolo
creditore prima dell'intervenuta sentenza dichiarativa.
Ebbene, la
pronuncia - nel sancire come sussista la competenza funzionale e territoriale
del Tribunale Fallimentare a conoscere della pendente revocatoria ordinaria-
pare scontare l'adesione all'orientamento maggioritario in giurisprudenza ed in
dottrina -la c.d. Tesi Tradizionalista- che vede nel curatore l'unico
legittimato a proporre, ovvero proseguire in via esclusiva, entrambi i tipi di
azioni (quella ex art. 2901 c.c. e quella ex art. 66 L.F.) una volta che sia
intervenuta la sentenza dichiarativa.
Si contrappone
all'orientamento della Tesi Tradizionalista l'altro opposto orientamento
(sostenuto da una minoritaria ma agguerrita dottrina e supportato da qualche
sporadica decisione dei giudici di merito in giurisprudenza) che professa invece
la persistenza della legittimazione del singolo creditore nonostante
l'intervenuto fallimento. Il quesito cui entrambi gli orientamenti tentano di
rispondere con differenti soluzioni si pone come segue: nel caso in cui il
singolo creditore abbia proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, nelle
more di questo giudizio, si sia verificato il fallimento del debitore-convenuto,
legittimando in questo modo il curatore ad esperire nei confronti dello stesso
bene azione revocatoria ex art 66 l.f., la legittimazione attiva del
creditore-attore resiste, concorre, ovvero deve cedere versus quella del
curatore? Senza poter in questa sede ripercorrere l'ampio e tormentato
dibattito dottrinale, ci si limita a far presente che i problemi interpretativi
che affiorano da tale panorama attengono per un verso alla interpretazione delle
norme fallimentari (interpretazione che tuttavia non puo prescindere dal
contesto dei principi e delle rationes che ispirano tutta la disciplina de qua)
e, per altro, da quelle che disciplinano il rito.
Ebbene, il
coordinamento tra la norma fallimentare e quelle codicistiche cui la stessa
rinvia rappresenta da sempre un profilo problematico stante la impossibilita di
traslitterare semplicisticamente gli artt. 2901 e ss c.c. (dedicati alla
classica actio pauliana) nell'ambito delle procedure fallimentari senza il
necessario adattamento ad integrazione e deroga . La legittimazione del curatore
ad esperire detta azione e, ed e stata, tradizionalmente intesa dalla
giurisprudenza e da buona parte della dottrina come legittimazione esclusiva. La
sentenza annotata, come anticipato, sembra scontare l'adesione convinta a tale
interpretazione sia pure esprimendola in via incidentale e con riferimento alla
vis attractiva del Tribunale Fallimentare in termini di competenza
funzionale.
Tuttavia,
attorno al tema di detta legittimazione si riscontrano voci discordanti in
dottrina, la quale, per mezzo di alcuni autorevoli esponenti, da tempo si
diffonde nel tentativo piu o meno riuscito di dare una sistemazione dogmatica,
quella di volta in volta proposta con varieta creative, ai fini del superamento
dell'esclusivita della legittimazione del curatore. Preliminare e presupposto
della trattazione della natura della legittimazione del curatore si presenta
l'analisi della natura dell'azione revocatoria ordinaria e di quella
fallimentare anche allo scopo di individuarne una eventuale identita. E proprio
in relazione a cio secondo la totalita della giurisprudenza e la dottrina
nettamente maggioritaria, detta identita sussiste stante la stessa natura
indennitaria delle due azioni.
Tuttavia le
pronunce che accolgono detta identita non tralasciano di sottolineare alcune
differenze (non quanto ai presupposti poiche comuni) in relazione al piu leggero
onere probatorio a carico del curatore e all'ampiezza delle conseguenze legali
della pronuncia di revoca. Secondo una diversa opinione, sostenuta da una
minoranza, tale identita non vi sarebbe non solo perche differenti i presupposti
delle due azioni (negando la natura indennitaria all'azione revocatoria
fallimentare si arriva ad affermare che per l'esperimento della stessa non si
necessita del presupposto del danno cagionato dall'atto revocando -forse
tralasciando di considerare che e la legge stessa a presumere l'esistenza del
danno-), ma anche per il differente oggetto in quanto la revocatoria
fallimentare avrebbe quale scopo quello di far ripartire la perdita dovuta
all'insolvenza accertata tra un insieme piu ampio di creditori rispetto a quello
riscontrato (rectius: riscontrabile) alla data della sentenza.
Non potendo in
questa sede affrontare compiutamente l'argomento, bastera ricordare che il fine
comune delle due azioni e quello in definitiva di rendere aggredibile attraverso
un'azione esecutiva, o comunque rendere disponibile a fini satisfattori, un
credito vantato nei confronti del debitore a seguito del suo atto dispositivo
che pone in forse le garanzie di pagamento.
Nel caso
dell'art. 2901 c.c. l'azione (che chiaramente si instaura in assenza di
procedura concorsuale in corso) e esercitata dal (e ne trarra vantaggio il)
singolo creditore procedente; nel caso di revocatoria fallimentare, al
contrario, sara il curatore a garantire il rispetto della par condicio
creditorum visto che l'atto di disposizione, essendo il patrimonio del fallito
incapiente per definizione, arreca ontologicamente un danno alla massa dei
creditori oltre che a ciascuno di essi uti singuli.
Quanto appena
messo in luce permette di superare le critiche mosse alla impostazione
tradizionale in tema di legittimazione del curatore; senza voler anticipare
conclusioni che devono ancora essere dimostrate, sicuramente giova
all'impostazione del problema, e alla relativa soluzione, non cadere nella
tentazione di perdere di vista il contesto normativo nel quale ci si muove.
Infatti gia in
passato autorevole dottrina ha messo perfettamente in evidenza la circostanza
che al momento della dichiarazione di fallimento i divieti di intraprendere e/o
proseguire azioni individuali rappresentano la concretizzazione processualistica
del principio della par conditio espresso nella norma dell'art. 52 l.f. e cio
allo scopo di garantire che l'esercizio di tutte le iniziative recuperatorie
siano assegnate, per mezzo di investitura esclusiva, al curatore in nome e per
conto di tutto il ceto creditorio.
Se questa e la
ratio legis che pervade tutta la normativa fallimentare, il richiamo ad isolate
norme che disciplinano singoli aspetti della dinamica rituale della procedura
concorsuale si rivela inappagante.
Il riferimento
e all'opera della giurisprudenza che, al fine di individuare il dato di diritto
positivo da cui partire per enucleare il fondamento della legittimazione
esclusiva del curatore per tutti i tipi di azione ha fatto riferimento nei
confronti del solo art. 51 l.f. ; ma detta norma rappresenta esclusivamente un
punto di vista per cosi dire parziale, ancorche necessario, nell'ambito del
sistema, essendo dedicata esclusivamente alle azioni esecutive
individuali.
Non e certo
(solo) da detta norma che effettivamente si possa ricavare il fondamento della
legittimazione esclusiva, bensi dalla lettura sinottica (e, lo si ripete, alla
luce del "sistema fallimento") anche delle norme di cui agli artt. 52, 66, 67 e
107 L.F.
Ovviamente
l'impostazione basata sul disposto dell'art. 51 ha offerto il fianco al
tentativo di ricostruire la questione della legittimazione in termini differenti
rispetto alla Tesi Tradizionale ad opera delle due sentenze lombarde supra
richiamate (nt 16).
Tali decisioni
(sostanzialmente rimaste isolate nel panorama giurisprudenziale) ed espresse in
adesione all'opinione della dottrina minoritaria affermano l'idea che i singoli
creditori conservino la propria legittimazione nell'agire con l'actio pauliana
nonostante l'intervenuto fallimento poiche detta azione non e ictu oculi "una
azione esecutiva" bensi uno strumento di conservazione della garanzia
patrimoniale. E tale strumento legale di conservazione della garanzia
patrimoniale, ancorche strutturalmente autonomo, risulta pero inevitabilmente
prodromico rispetto all'azione espropriativa singolare. Da questa prospettiva
partono le piu recenti decisioni dei giudici di legittimita che hanno fugato
ogni dubbio circa la esclusiva proseguibilita delle azioni pendenti (ed aventi
le caratteristiche sopra descritte) davanti al tribunale fallimentare e ad opera
del curatore.
Notazione
conclusiva: la terza e la quarta massima in rassegna si pongono nel solco dei
principi ormai consolidati in giurisprudenza e non pare necessitino di
trattazione specifica.
Luglio
2005 Autore: Danilo Scarlino. Tratto dal sito www.tidona.com
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