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Revocatoria delle rimesse bancarie in c/c: ricostruzione dello scalare
secondo il principio del "saldo disponibile"
Nell'affrontare l'aspetto tecnico della revocatoria ex art. 67 L.F.
secondo il criterio sancito più volte dalla S.C. del cosiddetto "Saldo
disponibile" non può prescindersi dall'analisi, da effettuarsi su ogni singola
operazione, circa la natura delle operazioni stesse.
Quando, infatti, la S.C. é approdata al criterio del c.d. "Saldo disponibile",
lo ha fatto sulla base dellassunto secondo il quale non sono affatto conducenti, ai
fini dei calcoli delle somme da richiedere in revocatoria, né il saldo contabile né
tantomeno il saldo per valuta. Il motivo di questa precisa scelta da parte del giudice di
legittimità si fonda su argomenti tecnici ben precisi, che in questa sede vengono
integralmente condivisi, ma, soprattutto sulla constatazione che ragionare in questi
termini determina il comprimere (nel caso si argomentasse in termini di saldo contabile) o
lespandere (nel caso del saldo per valuta) le pretese di parte attrice oltre ogni
possibile ragionevole argomentazione tecnico-giuridica. Ciò comporta un'attenta lettura
dello scalare E/C volta ad assumere quante più informazioni sia possibile al fine proprio
di risalire alla effettività del rapporto negoziale del correntista, inteso quale
soggetto attivo del rapporto di conto corrente, con la banca.
Innanzitutto occorre fondare l'analisi estendendola a tutte le operazioni
effettuate sul conto nel periodo considerato: tale affermazione, solo a prima vista
banale, trae fondamento dal fatto che sovente, a sproposito, ci si sofferma nel
considerare con maggiore attenzione solo le rimesse, ed in special modo a quelle rimesse
che attraverso l'ordinario procedimento di cognizione siano poi giudicate quali somme
revocabili ai sensi dell'art.67 L.F.
Diciamo a sproposito in quanto, se è vero che è la rimessa che costituisce il
presupposto per la revocatoria, è pur vero che condizione necessaria e sufficiente, che
sta a monte della condizione di revocabilità della rimessa, è un saldo disponibile
negativo, tale cioè, che determini poi in capo alla rimessa revocanda un rientro dallo
"scoperto" o dall'extrafido a cui possa attribuirsi natura solutoria.
Orbene risulta altresì evidente che tale condizione di passività di conto possa
determinarsi unicamente in ordine a tutte le operazioni effettuate in seno al rapporto,
con riguardo sia alle operazioni attive che passive, in quanto é questa la
rappresentazione complessivache andrà poi analizzata ai fini della revocatoria.
Una volta che tutte le operazioni siano state analizzate e ricondotte alla loro intrinseca
natura ai fini del cosìdetto saldo disponibile, solo allora si potrà procedere alla
interpolazione indicata dalla S.C. quale criterio di riclassificazione.
E' bene notare che non sempre la data contabile o la valuta costituiscono i riferimenti
idonei a rappresentare una valida base di natura obiettiva per la determinazione del saldo
disponibile: è altresì vero, però, che questi sono gli unici elementi, talvolta
difficilmente acquisibili dal Curatore Fallimentare, su cui può fondarsi l'azione della
Curatela.
Sono comunque salvi, ribadisce la S.C. in più occasioni, i diritti del convenuto (banca)
volti a provare, nel rispetto delle ordinarie regole che governano il giudizio di
cognizione, un differente riferimento temporale in ordine alle singole operazioni.
Lasciando alla più autorevole dottrina nonchè alla giurisprudenza il compito di
esaminare a fondo la questione, costruiamo la nostra analisi prendendo proprio spunto
dalle indicazioni a carattere tecnico che fornisce la S.C. per la determinazione del c.d.
saldo disponibile.
Sul corretto presupposto che nè il saldo contabile nè il saldo per valuta soddisfino da
sè soli le finalità a carattere revocatorio, è possibile avanzare un corollario che
può costituire un valido ausilio per il raffronto dei calcoli in ordine alla revocatoria:
"l'ammontare delle rimesse revocabili determinate sulla scorta del saldo disponibile
non può che essere compreso tra l'analogo ammontare calcolato sulla scorta del saldo
contabile (minimo) e quello invece determinato sulla base del saldo per valuta
(massimo)".
L'esigenza di specificare tale ordine di grandezza può costituire un
notevole ausilio di raffronto in prima analisi per la verifica e della pretesa di parte
attrice e delle determinazioni del CTU in corso di causa. Sovente infatti il G.I. non
possiede utili strumenti di natura tecnica che gli consentano di verificare il corollario
di cui sopra.
Lapplicazione del corollario, invece, consente un semplice e valido controllo a
monte, utile ad evitare erronee determinazioni di carattere tecnico che esulino dai limiti
sopra riportati.
Tanto premesso é adesso utile affrontare laspetto strettamente
tecnico di riconduzione delle operazioni effettuate sul conto corrente, secondo il
principio del saldo disponibile, distinguendole secondo la loro intrinseca natura in
relazione, rispettivamente, al conseguente incremento o decremento della disponibilità in
capo al correntista.
E assolutamente fuori dubbio che le operazioni regolate per contanti
e/o a queste assimilate, debbano essere considerate "disponibili" alla data
contabile: infatti, pur se nella quasi totalità dei casi riscontrabili per queste
operazioni la data contabile coincide, di fatto, con quella della valuta, é alla data
contabile che va considerato lincremento e/o il decremento della disponibilità
perché é in quella data che, concretamente, si realizza loperazione stessa.
Viceversa, potrebbe accadere che loperazione assimilata al movimento per contanti
sia contabilizzata dalla banca con diverso riferimento quanto a data e valuta: é il caso
del versamento di assegni circolari, per il quale la banca, ad esclusivo titolo di
conteggio interessi, attribuisce alloperazione valuta postuma.
Analogo riscontro va fatto per i bonifici.
Con espresso riguardo, invece, agli assegni bancari, occorre precisare maggiormente il
campo di analisi in quanto dette operazioni possono dar luogo, in modo ingiustificato, a
diversi trattamenti nel senso qui considerato. Preliminarmente, infatti, è opportuno
stabilire il criterio giuridico a cui deve sottostare la tecnica di riclassificazione qui
richiamata in modo da soddisfare sia gli obiettivi propri dellanalisi stessa sia la
prova "a contraris": solo in tal modo il criterio individuato potrà assumere il
carattere di valido metodo di indagine tecnica. Con riguardo agli assegni bancari versati
dal correntista, operazioni attive, la dottrina e la giurisprudenza si sono più volte
univocamente pronunciate nel senso che la data di disponibilità di dette operazioni va
individuata nella "data valuta". Le motivazioni possono essere molteplici;
tuttavia le ragioni del differimento di disponibilità rispetto alla data di versamento, a
parere di chi scrive, possono legittimamente essere individuate nel fatto che tale periodo
rappresenta il lasso di tempo (tra la data di versamento e la data valuta) che si riserva
la banca per verificare il buon fine delloperazione e, quindi, la sussistenza della
provvista in relazione al titolo. Se questo può idoneamente rappresentare un metodo deve
essere vera, anche, la prova "a contraris" e cioè che anche per gli assegni
tratti dal correntista deve aversi riguardo alla data valuta per la ricostruzione del
saldo disponibile.
Su questo tema numerosi commentatori si sono schierati contro affermando che, in merito
agli assegni emessi dal correntista, la data disponibile deve essere quella
"contabile" perché è solo a quella data che la banca conosce
dellemissione dellassegno. Tale criterio, al di là delle opinioni
contrastanti a cui si presta, non fornisce affatto la prova "a contraris" ma
pretende di costituire un dogma assoluto a cui si debba prestar fede.
Nellambito tecnico-scientifico, ambito nel quale devono muoversi gli operatori
professionali del settore in oggetto, non vè purtroppo spazio per le professioni di
fede: le regole tecniche devono essere chiare, precise e concordanti con la disciplina
giuridica che le governa; in assenza di questi requisiti la discrezionalità e le
considerazioni personali farebbero da unico arbitro creando ingiustizia e confusione.
Infatti non è proprio vero che la banca conosce dellemissione dellassegno
solo alla data contabile: se è vero che la data valuta rappresenta inequivocabilmente
lepoca in cui lassegno risulti emesso (e non ancora verosimilmente conoscibile
dalla banca a priori) è altresì vero, però, che la banca ne conoscerà lesistenza
al momento della prima negoziazione: in virtù dellaccordo interbancario, infatti,
la banca (leggasi il sistema bancario) viene ufficialmente a conoscenza
dellemissione dello cheque quando il beneficiario dellassegno lo porterà alla
negoziazione. Sarà quella, di negoziazione, dunque, la data di effettiva disponibilità
(negativa) da parte del traente e non, come sostenuto fino ad oggi, la data contabile la
quale rappresenta unicamente lepoca in cui la banca del correntista traente annota
loperazione sul conto corrente. Naturalmente è la banca che dovrà, in sede di
memoria istruttoria ai sensi dellart. 184 cod. proc. civ., produrre il dato epocale
poiché, nella generalità dei casi, il Curatore non può conoscere questo elemento
temporale perché, di fatto, non è desumibile dagli estratto conto forniti dalla banca.
Tale criterio assume maggiore vigore allorquando il modus operandi del
correntista traente abbia assiduo riscontro periodico e non rimanga esclusivamente
episodico. La validità dellassunto qui sostenuto è altresì pienamente fornita
dalla natura stessa dellassegno bancario e, naturalmente, dalla disciplina giuridica
che lo regolamenta. Infatti non è un caso che la data di emissione dellassegno
rappresenti, in generale ed anche al di fuori dellambito delle revocatorie
fallimentari, lepoca a cui far riferimento per lelevazione del protesto:
risulta lampante che se il protesto rappresenta il rimedio per sancire la scopertura del
titolo, allora è a quella data (di emissione coincidente con la valuta) che bisogna far
riferimento per attribuire alloperazione il decremento di disponibilità in capo al
correntista!
Ne discende automaticamente che, nel caso di rimessa che comunque determini un rientro
dallo scoperto in termini di disponibilità, il pagamento effettuato in epoca posteriore
alla disposizione di assegno (data valuta) costituisce di per sé atto avente natura
solutoria. Ciò discende sia dalla intrinseca natura della legge sullassegno, volta
a regolare la sua gestione e, nel contempo, a tutelare i terzi prenditori, sia dalla
stessa logica giuridica che, in astratto, sancisce quale momento dellassolvimento
dellobbligazione la consegna dello cheque.
Ulteriore conferma ci perviene dal comportamento che la banca tiene
allorquando allassegno versato sul conto faccia seguito un insoluto: la banca, in
questi casi, riaddebita limporto dellassegno alla valuta delloperazione
di versamento. (Analoga operazione è altresì riscontrabile nellinsoluto di effetti
commerciali portati allo sconto).
Questa corretta prassi sottostà alla logica conseguenza dellinsoluto, in quanto il
riaddebito deve, in termini di disponibilità, retroagire alla data in cui è stato reso
disponibile il corrispondente accredito. Da ciò discende il fondamento del nostro
assunto, in quanto "a contraris" non è assolutamente rispondente a nessuna
logica di analisi il fatto di trattare diversamente, quanto a disponibilità,
loperazione di accredito ed il corrispondente addebito per insoluto!
Pertanto è possibile definitivamente affermare che, in termini di disponibilità, le
operazioni sia in accredito che in addebito effettuate a mezzo del versamento e/o
dellemissione di assegni bancari sul conto deve avere a riferimento la data valuta,
con la successiva ed eventuale sostituzione, con riguardo agli assegni emessi, come sopra
evidenziato, della data valuta con la data di effettiva negoziazione sulla base del
presupposto che la banca abbia per tempo prodotto tutto il corredo documentale per tale
determinazione.
Il principio anzi esposto, conseguentemente e per assimilazione naturale della disciplina
dellassegno bancario, deve analogicamente essere esteso agli altri titoli di credito
sempreché le vicende legate alla loro emissione e/o estinzione siano oggetto di
negoziazione attraverso lo strumento bancario.
In chiusura è opportuno ricordare che la S.C., sul presupposto che non
risulta agevole dimostrare a posteriori né lesatto avvicendarsi temporale delle
operazioni nella stessa giornata disponibile (poiché spesso tali operazioni si sono
determinate in diverse date contabili) né lintrinseca destinazione degli addebiti
e/o degli accrediti voluti dal correntista, ha sancito il criterio in base al quale,
allinterno della stessa data disponibile, si debba riclassificare le operazioni
tenendo conto, in prima istanza, delle operazioni in accredito a cui faranno seguito le
operazioni in addebito.
Tale giustissima logica di natura equitativa, comunque, non sottrae la
banca dal giudizio di soccombenza nel caso in cui, al termine della giornata precedente
allaccredito, il conto evidenzi un saldo disponibile che connoti una scopertura;
quel successivo versamento denuncerebbe, in ogni caso e a pieno titolo, la sua natura
solutoria.
Nel caso invece di un rapporto bilanciato in senso finanziario, benché ai limiti della
facoltà di disponibilità effettiva o concessa attraverso il fido, lapplicazione
del criterio garantisce da infondate pretese di revocabilità evitando ingiusti addebiti.
Unultima considerazione va fatta con riguardo alle c.d. "Partite
Bilanciate" spesso invocate dalle banche nel tentativo di ridurre lammontare
del petitum: la S.C. ha correttamente attribuito il presupposto della loro fondatezza
nella fase dellistruzione probatoria del processo di cognizione ponendo a carico
della banca lonere di documentarne leffettiva sussistenza. Non a caso la Corte
di legittimità ha previsto un simile vincolo in quanto tale assunto, quale connotazione a
chiusura dei principi parallelamente sanciti in materia di revocatoria fallimentare,
costituisce leffettiva rappresentazione del rapporto del cliente (fallito) con la
banca.
Si pensi, ad esempio, alla richiesta, da parte del correntista, di far
fronte ad una disposizione di pagamento che determini una temporanea scopertura dietro la
prestazione di opportune garanzie per la banca e sul presupposto che quella disposizione
costituisca, a titolo perentorio, la condizione necessaria e sufficiente per la
continuazione dellattività di impresa (pagamento di imposte, di contributi
obbligatori, di utenze indispensabili per lattività etc); in questi frangenti il
presupposto della revocabilità può venir meno in funzione di una valida documentazione,
da prodursi a cura della banca, comprovante una concessione a carattere finanziario e
temporaneo in funzione conservativa del patrimonio aziendale nonché della tutela della
massa dei creditori. Ma tutto ciò deve essere provato dalla banca: in difetto tutto
lassunto connotativo delle sentenze della S.C. perderebbe di significato poiché
risulterebbe quanto mai semplice per la convenuta assumere, senza alcun obbligo di
produrre la prova documentale, che tutte le operazioni, ordinate per data disponibile
potrebbero verosimilmente rappresentare operazioni tra loro bilanciate.
Ciò non è affatto vero né può essere ragionevolmente sostenuto poiché risulterebbe
offensivo del principio giuridico della tutela della massa nonché degli sforzi
connotativi che, nel tempo, la Corte di Cassazione ha prodotto in tema di revocatoria
fallimentare!
Diversamente, se la S.C. avesse voluto propendere per una simile soluzione, del tutto
semplicistica, avrebbe più banalmente indicato quale presupposto per lazione
revocatoria de quo lalternanza da un saldo giornaliero, denunciante la scopertura,
al successivo saldo a credito per il correntista: i motivi per i quali non ha mai
correttamente sostenuto un simile assunto vanno ricercati nella complessità
dellintrinseca natura, in epoca attuale, dei rapporti finanziari la cui logica
evoluzione non poteva che essere oggetto di approfondita e attenta analisi da parte della
Corte di legittimità a supporto e a sostegno dellimpronta di tutela che il
legislatore del 1942 volle assicurare fin dagli esordi della Legge Fallimentare.
Autore: Dott. Pietro Bruno - Dottore Commercialista in Trapani -
tratto dal sito: www.ilfallimento.it
Riferimenti giurisprudenziali (Cassazione Civile):
CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DEL «SALDO DISPONIBILE» DEL CONTO CORRENTE
(Sez. I° - Sentenza 22 marzo 1994, n. 2744);
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE E VERSAMENTI IN C/C BANCARIO (Sez. I° - Sentenza 15
novembre 1994, n. 9591);
REVOCABILITA' DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE (Sez. I - Sentenza 17 dicembre 1994, n.
10869);
REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE (Sez. I° - Sentenza 19 gennaio
1998, n. 462);
REVOCATORIA FALLIMENTARE DEL MANDATO ALL'INCASSO (Sez. I° - Sentenza 8 maggio 1998, n.
4688);
REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE OPERAZIONI BILANCIATE (Sez. I° - Sentenza 26 gennaio 1999,
n. 686).
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