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Nelle recenti vicende in cui sono stati coinvolti
i risparmiatori, vittime del "crack" di note aziende e del "default"
argentino, si è rinvenuta la responsabilità dell'intermediario per essere
venuto meno al dovere di diligenza e ai doveri di informare e informarsi.
Analisi delle regole di condotta cui sono tenuti gli intermediari e dei
rimedi civilistici invocati dai risparmiatori.
L'intermediario,
bancario o finanziario, al quale il risparmiatore affidi il proprio
risparmio deve averne attenta cura, più che se fosse il proprio: questi
gestisce l'interesse del cliente quale fiduciario dello stesso e il
cliente si affida perciò alla sua lealtà, correttezza e esperienza.
L'intermediario è dunque tenuto ad agire con la specifica diligenza -
professionale - che l'incarico richiede, garantendo una corretta, completa
e costante informazione, essenziale affinché l'investitore assuma
consapevoli decisioni in merito al proprio risparmio. Al fine di meglio
orientare il cliente nelle scelte di investimento, l'intermediario è
altresì tenuto ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Gli
oneri comportamentali dell'intermediario, così brevemente riassunti, sono
alla base delle azioni promosse dai risparmiatori "traditi" dagli
investimenti in titoli Cirio, Parmalat e Argentina, e delle conseguenti
sentenze delle Corti di merito che si sono sino ad oggi pronunciate. Tutte
ruotano intorno ai concetti di diligenza e informazione
dell'intermediario, per come ricostruiti nel Testo unico della finanza (di
seguito Tuf) salvo poi sbizzarrirsi nella individuazione del rimedio
civilistico da applicare alla medesima fattispecie: si è ravvisata la
nullità per difetto di forma ex art. 23, comma 1, Tuf; si è riconosciuta
la nullità del contratto stipulato tra intermediario e risparmiatore in
violazione degli oneri comportamentali, ex art. 1418 cod. civ., come pure
la risoluzione del contratto di acquisto dei titoli per grave
inadempimento dell'intermediario.
Una chiosa di carattere generale
si impone prima di esaminare le fattispecie sottoposte al vaglio delle
Corti: principio consolidato della disciplina degli intermediari mobiliari
vuole che le regole di condotta subiscano una "gradazione" in ragione
della qualità di investitore professionale, controparte qualificata o meno
del destinatario del servizio di investimento. Ecco quindi che in presenza
di una controparte professionale - intendendo per tale una controparte in
possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di
operazione in strumenti finanziari - alcune regole di comportamento non
trovano, di norma, applicazione (1) . In ragione di ciò il Tribunale di
Vicenza (nella pronuncia del 23 maggio 2005, n. 620) ha respinto la
richiesta di un risparmiatore di annullare il contratto di acquisto delle
obbligazioni argentine sulla base dell'argomentazione che il cliente
bancario «non era certo sprovveduto ed inesperto risparmiatore, ma al
contrario un investitore abituato ad operare nel mercato mobiliare, nonché
conoscitore delle regole che tale mercato governano» e dunque in grado di
autotutelarsi (2).
Le recenti vicende che hanno visto coinvolti i
risparmiatori
Le fattispecie in cui sono stati coinvolti i
risparmiatori, vittime del crack delle aziende agro-alimentari o del
default argentino, sono molto simili tra di loro.
Il fatto vede, in
genere, l'intermediario bancario o finanziario suggerire al risparmiatore
- nell'ambito di un contratto quadro di gestione e di consulenza o della
prestazione dei servizi di investimento - l'acquisto del titolo
obbligazionario e conseguentemente il risparmiatore impartire l'ordine di
acquisto dello strumento finanziario: i singoli ordini di acquisto danno
vita a singoli contratti di compravendita, attuativi del contratto
quadro.
In quasi tutti i casi sinora esaminati dalle Corti, e di
cui si è avuto notizia, si è rinvenuta la responsabilità
dell'intermediario per essere venuto meno al dovere di diligenza e in
particolare ai doveri di informare e informarsi (3) ; talvolta si è
riconosciuta anche la responsabilità dell'intermediario per conflitto di
interessi (4) . In ragione di ciò, si è dichiarato nullo o risolto il
contratto stipulato tra la banca e il cliente e conseguentemente la banca
ha restituito al cliente le somme investite: nulla è invece stato
restituito alla banca, che, per la bilateralità del meccanismo
restitutorio, avrebbe il diritto di ricevere il bene venduto, ossia i
titoli (5) .
Vediamo più nel dettaglio le regole di condotta cui
sono tenuti gli intermediari e, soprattutto, la rosa di rimedi civilistici
invocati dai risparmiatore e, talvolta, riconosciuti dalle Corti.
Le regole comportamentali cui sono tenuti gli
intermediari
Sulla base della considerazione che il
risparmiatore si trova in una posizione di debolezza contrattuale e di
asimmetria informativa rispetto all'intermediario, il Tuf individua una
serie di regole di condotta che quest'ultimo è tenuto ad osservare nella
prestazione dei servizi di investimento. Queste regole danno espressione
ai principi generali di correttezza e buona fede previsti dal Codice
civile agli artt. 1175, 1176 e 1337 a sottolineare il ruolo di fiduciario
svolto dall'intermediario e, al contempo, salvaguardare la fiducia che gli
investitori ripongono nello stesso allorché gli affidano la cura dei loro
interessi.
Non solo. Il Tuf, a maggior tutela della parte debole
del rapporto contrattuale, stabilisce l'inversione dell'onere della prova.
Spetta al cliente - esonerato dal fornire la prova della condotta
negligente dell'intermediario, che gli abbia cagionato un danno - provare
il pregiudizio economico e la sussistenza del rapporto causale fra il
danno e l'attività dell'intermediario, mentre fa capo all'intermediario
dimostrare di aver osservato una condotta conforme agli standard di
diligenza professionale (6) .
L'art. 21 del Tuf e il regolamento
intermediari Consob, pertanto, prescrivono agli intermediari di
«comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati»; assunto poi che l'intermediario
svolge il ruolo di aiutare il risparmiatore nelle scelte di investimento,
sì da metterlo in condizione di assumere decisioni consapevoli in merito
al proprio risparmio, sullo stesso grava l'obbligo di informare il cliente
sulle prospettive - caratteristiche, rischi, costi - connesse
all'investimento. Al fine di eseguire operazioni adeguate al singolo
cliente ( suitability rule ), l'intermediario è quindi tenuto ad acquisire
dallo stesso le informazioni sulle sue specifiche esigenze di rischio e
attitudini ad investire in strumenti più o meno rischiosi ( know your
customer rule ) (7) .
Vieppiù egli deve segnalare l'inadeguatezza
dell'operazione anche quando la richiesta provenga dal cliente stesso,
mettendolo in condizione di verificare le ragioni che non rendono
opportuna l'esecuzione dell'operazione richiesta (8) . Né lo stesso è
esonerato dall'obbligo di adeguatezza se l'investitore rifiuta di fornire
le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, sugli
obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio; dottrina e
giurisprudenza concordano sul fatto che, in questo caso, la valutazione
andrà condotta in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza
e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario
sia in possesso (per esempio età, professione, presumibile propensione al
rischio anche alla luce dalla pregressa e abituale operatività, situazione
del mercato...) (9) .
L'assolvimento degli oneri in questione
presuppone evidentemente che l'intermediario abbia già acquisito adeguate
informazioni sui prodotti finanziari offerti e oggetto di valutazione
(c.d. know your merchandise rule ) (10) .
Nei fatti accade però che
l'acquisizione di informazioni dal cliente si riduca ad un mero
adempimento formale dell'intermediario, il quale il più delle volte si
limita a sottoporre all'attenzione del cliente le schede informative o i
questionari Consob, senza informarlo compiutamente sull'investimento
proposto o indagare sulla sua effettiva propensione al rischio (11)
.
A titolo esemplificativo si può considerare la vicenda Cirio per
come ricostruita dai Tribunali di Genova e di Roma nella quale è evidente
la centralità del dovere «di informare» facente capo all'intermediario;
ciò in ragione anche delle modalità operative con cui il gruppo Cirio ha
collocato le proprie obbligazioni, ossia attraverso il c.d. private
placement e nella fase c.d. del grey market , con conseguente
disapplicazione della normativa dettata dal Tuf in materia sia di
sollecitazione all'investimento (art. 94 e segg.), sia di redazione e
pubblicazione del prospetto informativo (art. 97 e segg.). Era dunque
onere dell'intermediario informare i clienti in ordine alla drammatica
crisi finanziaria in cui versava il gruppo e dunque alla elevata
rischiosità dei titoli, anche e soprattutto in ragione del fatto che, in
assenza di un rating ufficiale, non vi era adeguato riscontro dei rischi
legati ai titoli, primo tra tutti il rischio di insolvenza dell'emittente
(12) . Informazione che, come chiaramente emerso nel corso della vicenda
processuale, non si è avuta.
I rimedi civilistici esperibili dal
risparmiatore
La nullità per difetto di forma
Tra i rimedi civilistici esperibili dal
risparmiatore "tradito" vi è quello della nullità del contratto per
difetto di forma: ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, Tuf, infatti, i
contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed
accessori sono redatti per iscritto a pena di nullità; la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente (c.d. nullità relativa).
È
interessante notare come le poche pronunce in merito individuino percorsi
argomentati differenti per giungere a negare o accogliere la relativa
censura: vediamole più da vicino.
Il Tribunale di Venezia (22
novembre 2004, cit.), sposando l'orientamento già fatto proprio dalla
Suprema Corte in merito alla forma scritta dei contratti normativi che
disciplinano i servizi di investimento (nel caso di specie si trattava di
un domestic currency swap ) (13) , distingue tra il contratto quadro,
stipulato a monte tra l'intermediario e il cliente, e i singoli contratti
di acquisto, stipulati a valle del contratto quadro. Al primo, ossia al
contratto che disciplina i servizi di intermediazione mobiliare, e non già
ai secondi, ossia agli specifici negozi conclusi nell'ambito del contratto
quadro, avrebbe riguardo l'art. 23 Tuf.
Diversamente argomenta il
Tribunale di Mantova (1° dicembre 2004, cit.) che rigetta la censura di
nullità per vizio di forma degli ordini di acquisto dei titoli per mancata
sottoscrizione da parte della banca, rilevando che per la validità degli
ordini di acquisto è sufficiente la sottoscrizione dei moduli da parte del
solo cliente: dal momento che si tratta di atti unilaterali non è dunque
richiesta la sottoscrizione anche dell'intermediario.
Accoglie
invece la censura di nullità il Tribunale di Genova (18 aprile 2005,
cit.). Il fatto che il contratto quadro fosse stato sottoscritto
successivamente all'ordine di acquisto dei titoli ed alla sua esecuzione
ha comportato in diritto la deficienza di un apposito contratto scritto
per la prestazione dei servizi di investimento (richiesto da legge) e
dunque la nullità dell'intera operazione conclusa in ragione del contratto
quadro, compreso pertanto il singolo contratto di acquisto.
La nullità del contratto di vendita dei
titoli
La soluzione di nullità del contratto di vendita
dei titoli ex art. 1418 cod. civ. è stata invece sposata, tra gli altri,
dai Tribunali di Venezia (22 novembre 2004, cit.), di Mantova (18 marzo
2004, cit.), di Palermo (16 marzo 2005, cit.), di Treviso (26 novembre
2004, cit.) e di Firenze (30 maggio 2004, cit.) che, qualificando alla
stregua di norme imperative le regole comportamentali stabilite dal Testo
unico della finanza e dai regolamenti attuativi della Consob hanno
riconosciuto la nullità "virtuale" del contratto stipulato in violazione
delle stesse. Questa qualificazione delle disposizioni che attengono ai
criteri di comportamento degli intermediari autorizzati si spiega in
ragione del fatto che dette disposizioni sono volte a tutelare interessi
superiori, di rango costituzionale, identificabili nella tutela dei
risparmiatori uti singuli, del pubblico risparmio, come elemento di valore
dell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario(14). Né
la mancanza di un'espressa sanzione di nullità è rilevante ai fini della
nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, dal momento che,
come chiaramente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, «vi
sopperisce l'art. 1418, comma 1, cod. civ., che rappresenta un principio
generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla
violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di
nullità»(15).
Pertanto, un contratto di investimento, concluso
senza l'osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa
richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all'esigenza di
trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine
pubblico.
Non è questa una novità assoluta in materia visto che la
giurisprudenza aveva già fatto ricorso alla nullità "virtuale" nelle
ipotesi di contratti stipulati da soggetti privi delle necessarie
autorizzazioni nel mercato finanziario o conclusi a seguito di una
illegittima sollecitazione all'investimento (16) . Lo stesso Tuf,
peraltro, nel disciplinare i patti parasociali prevede il rimedio
dell'invalidità del contratto per violazione di norme del comportamento
(art. 122 Tuf).
Vero è che, aderendo a questa soluzione, si
contribuisce a mettere in crisi la tradizionale impostazione civilistica
che distingue tra regole di validità e regole di comportamento, per far
discendere dalle prime la validità o invalidità del contratto e dalle
seconde il diritto alla risoluzione e/o risarcimento del contratto già
validamente perfezionatosi. È questa, tuttavia, una ripartizione dai
confini mobili: non è infatti inverosimile immaginare ipotesi (quale
potrebbe essere quella di cui si ragiona) in cui la violazione della
regola comportamentale possa minare alle radici la fattispecie negoziale.
Ed allora non appare fuori luogo richiamare l'orientamento
giurisprudenziale che, nell'individuare una sorta di temperamento alla
distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, pone un
distinguo tra la violazione dei doveri di comportamento di carattere
generale, che impongono regole di correttezza e di diligenza, e la
violazione di doveri a contenuto più specifico, che impongono regole
qualificabili come immediatamente imperative. La violazione del primo
corpus di regole - che si sostanzia nella violazione del principio
generale di buona fede di cui agli artt. 1176 e 1375 cod. civ. - concreta
un inadempimento delle obbligazioni assunte dall'intermediario, o più in
generale previste per quel determinato settore di attività, ed è
sanzionabile con la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei
danno subiti in conseguenza di dette violazioni. Si ha qui riguardo, per
esempio, all'obbligo per l'intermediario di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nell'interesse del cliente. Di contro, dalla
violazione di regole comportamentali che individuano specifici oneri a
carico dell'intermediario si fa discendere la nullità "virtuale" del
contratto quadro e dei conseguenti contratti di acquisto, dato il
carattere imperativo della norma violata e la connessa tutela di interessi
pubblici o generali (17) . È questo il caso delle regole comportamentali
individuate dall'art. 21, lett. b) , Tuf e dagli artt. 28 e 29 del
regolamento intermediari, che, come si è visto, prevedono in capo a questi
ultimi, da un lato, l'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione
finanziaria dei clienti e la loro propensione al rischio, e, dall'altro,
l'obbligo di adeguatezza: si tratta evidentemente di oneri che danno
specificazione ai canoni generali di correttezza e buona fede, la cui
violazione può ledere non solo gli interessi particolari dei
risparmiatori, ma quelli più generali dell'integrità del mercato e della
fiducia che in esso ripone il risparmiatore (18).
La risoluzione del contratto di acquisto dei
titoli
Poche infine sono le Corti che hanno dichiarato la
risoluzione del contratto di acquisto dei titoli per grave inadempimento
contrattuale dell'intermediario.
Prendiamo ad esempio la pronuncia
del Tribunale di Genova (15 marzo 2005, cit.). I giudici, una volta
accertato il comportamento inadempiente dell'intermediario e accertato che
la violazione ineriva a prestazioni che questi avrebbe dovuto rendere nel
corso del rapporto contrattuale - quale appunto l'informazione e la
valutazione dell'adeguatezza dell'operazione di acquisto di titoli Cirio -
hanno ritenuto che non si potesse dichiarare la nullità del contratto di
acquisto delle obbligazioni ex art. 1418 cod. civ., bensì la risoluzione
del contratto. Ciò in quanto il vizio che inficia la fattispecie non è un
vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, bensì un vizio
funzionale, inerente al contratto già perfezionatosi, e, più in
particolare, alle prestazioni che dovevano esser rese sulla base dello
stesso.
Come osservato poi dal Tribunale di Taranto (27 ottobre
2004, n. 2273, cit.), sempre in materia di investimento in obbligazioni
Cirio, la posizione dell'intermediario appare del tutto simile a quella di
un qualsivoglia altro professionista che, ricevuto un incarico per la
soluzione di un determinato caso sottoposto alla sua attenzione, non
fornisca al richiedente quelle informazioni grazie alle quali lo stesso
può operare una scelta consapevole (19) . Tanto è vero che l'art. 23,
comma 6, Tuf stabilisce l'inversione dell'onere della prova nei «giudizi
di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli accessori»: con ciò evidenziando che
la valutazione sulla condotta diligente dell'intermediario va effettuata
nell'ambito di un giudizio risarcitorio, posto che l'azione risarcitoria è
tipicamente connessa con l'inadempimento di un contratto già perfezionato,
piuttosto che con l'invalidità di un negozio, nella qual ipotesi, al più,
potrebbe parlarsi di ripetizione di quanto attribuito in virtù del negozio
invalido.
La responsabilità precontrattuale
Da ultimo, appare opportuno rammentare anche la
soluzione individuata dal Tribunale di Roma (sentenza 8 ottobre 2005,
cit.) che richiama l'insegnamento giurisprudenziale formatosi in materia
di violazione dell'obbligo del venditore di informarsi sull'esatta
specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto per teorizzare
l'applicazione dei doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza (di
cui agli artt. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 cod. civ.) anche alle
cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione e di
collaborazione. Il richiamo consente ai giudici capitolini di dichiarare
la risoluzione del contratto per negligente inadempimento
dell'intermediario alle summenzionate obbligazioni collaterali di
protezioni, rectius : informazione e valutazione dell'adeguatezza
dell'operazione. Di qui il corollario per cui ricade sull'intermediario
l'onere di provare che tra la violazione e il danno non vi sia alcun nesso
di causalità, dimostrando che il danno è derivato da eventi estranei alla
sua sfera di azione.
Le argomentazioni addotte dai giudici del
Tribunale di Roma evidenziano come l'intermediario possa essere
considerato responsabile anche sotto un altro profilo, quello
precontrattuale. L'intermediario cioè nel consigliare un investimento
svantaggioso e inadeguato al profilo di rischio del cliente e omettendo di
rivelare le informazioni sulle caratteristiche del titolo che avrebbero
altrimenti indotto il risparmiatore a investire diversamente il proprio
risparmio, ha violato il canone di buona fede nella fase di formazione del
contratto, ex art. 1337 cod. civ. Questa soluzione, avanzata in dottrina
(20) , non è stata percorsa almeno nelle cause di cui si è avuto notizia
sino ad ora. La spiegazione può essere facilmente rinvenuta nel fatto che,
mentre la pronuncia di nullità o di risoluzione del contratto implica la
condanna alla restituzione della somma investita dal risparmiatore, quella
di accertamento della responsabilità precontrattuale comporta la
determinazione, secondo il criterio dell'interesse negativo, del
risarcimento.
Note:
(1) La disapplicazione delle regole di condotta
nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati è
pressoché integrale: salvo diverso accordo tra le parti non si applicano i
doveri di informare il cliente, né quello di informarsi al fine di
valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento; gli intermediari
sono altresì esonerati dagli obblighi in tema di conflitto di interessi e
dall'onere di redazione del contratto in forma scritta. Cfr. art. 31,
comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del
1° luglio 1998 - detto anche regolamento intermediari - successivamente
modificato e integrato.
(2) La notizia è riportata da Il Sole 24
Ore del 2 luglio 2005.
(3) Si segnalano: Trib. Mantova 18 marzo
2004, in Bbtc, 2004, II, pag. 440 con osservazioni di F. Stocco e nota di
D. Maffeis, «Conflitto di interessi nella prestazione di servizi di
investimento: la prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di
obbligazioni argentine»; in Giur. it., 2004, 2128, con nota di P. Fiorio,
«Doveri di comportamento degli intermediari finanziari, suitability rule,
conflitto di interessi e nullità virtuale dei contratti di investimento in
bond argentini»; in Giur. comm., 2004, II, pag. 690, con nota di E.
Scimeni, «La prima sentenza italiana sulla vendita di tango bond»; in Le
Società, 2004, pag. 1142, con nota di L. Gaffuri; Trib. Taranto, Sez. III,
27 ottobre 2004, n. 2273, in Diritto e Pratica delle Società n. 5/2005,
pag. 68 e segg., Trib. Genova, Sez. I, 18 aprile 2005, pubblicata in Danno
e Responsabilità, 2005, pag. 604, insieme a Trib. Genova 15 marzo 2005, e
Trib. Venezia 22 novembre 2004, n. 2654, con nota di Roppo, «La tutela del
risparmiatore fra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond e tango
bond)»; Trib. Mantova, Sez. II, 1° dicembre 2004, inedita; Trib. Venezia,
Sez. II, 22 novembre 2004, n. 2654, in Contratti, 2005, 5, con nota di D.
Maffeis, «Il dovere di consulenza al cliente nei servizi di investimento e
l'estensione del modello al credito ai consumatori»; Trib. Palermo, Sez.
III, 17 gennaio 2005, in www.dirittobancario.it; Trib. Firenze 30 maggio
2004, inedita; Trib. Monza, Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 218, inedita;
Trib. Treviso 26 novembre 2004, inedita; Trib. Brindisi 21 febbraio 2005,
in www.ilcaso.it; Trib. Ferrara 25 febbraio 2005, in www.ilcaso.it; Trib.
Parma 13 aprile 2005, inedita; Trib. Firenze 19 aprile 2005, inedita;
Trib. Firenze 18 febbraio 2005, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 11 marzo
2005, in www.ilcaso.it; Trib. Mantova 5 aprile 2005, in www.ilcaso.it;
Trib. Roma 20 aprile 2005, n. 8840, inedita; Trib. Roma 13 giugno 2005, n.
13475 / n. 13479 (inedite).
(4) Cfr. Trib. Venezia 22 novembre
2004, cit. Nel caso di specie la banca aveva un personale interesse al
collocamento dei titoli argentini in conflitto con quello dei clienti, che
si è sostanziato nel trasferimento sui clienti del rischio di investimento
(che altrimenti l'istituto di credito avrebbe sopportato in proprio). La
negligenza dell'istituto si rinviene non già nella conclusione di
operazioni in conflitto di interessi - che, come noto, non è vietata dalla
legge - ma nella violazione della regola disclose or abstain, momento
centrale di protezione del risparmiatore dal rischio di abusi nella
gestione del suo patrimonio. I contratti di negoziazione sottoscritti e
gli ordini di acquisto dei titoli sono stati dichiarati nulli e gli
intermediari condannati al risarcimento dei danni.
(5) Cfr. Roppo,
«La tutela del risparmiatore fra nullità e risoluzione», cit., pag. 629 e
segg., il quale correttamente osserva come le banche si siano limitate a
chiedere la reiezione delle domande attoree, senza chiedere in subordine
anche la restituzione dei titoli.
(6) Cfr. art. 23, comma 6, Tuf.
Interpretano questa disposizione nel senso che il danneggiato non debba
provare il nesso di causalità, M. De Mari, L. Spada, «Orientamenti in tema
di intermediari e promotori finanziari», cit., 865; sulla relazione tra il
citato articolo del Tuf e l'art. 1218 cod. civ. cfr. M. Lobuono, La
responsabilità degli intermediari finanziari, Napoli, 1999, pag. 210 e
segg.
(7) Cfr. art. 28, comma 1, lett. a), regolamento
intermediari.
(8) Cfr. art. 29, comma 3, regolamento intermediari,
con il limite, ovviamente, che se l'investitore è comunque intenzionato a
darvi corso, l'intermediario sarà legittimato ad eseguirla, avendo cura di
farsi rilasciare la conferma dal cliente con specifiche
formalità.
(9) Cfr. le comunicazione della Consob n. 95007939 del
15 settembre 1995 e n. DI/30396 del 21 aprile 2000. Come chiarito dal
Tribunale di Monza, Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 218, cit., dal rifiuto del
cliente di fornire le informazioni richieste dall'istituto di credito non
possono discendere conseguenze sfavorevoli per il cliente, nel senso che
dall'assenza di informazioni l'intermediario non può che desumere una
propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli
strumenti finanziari e di conseguenza obiettivi di investimento orientati
alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla
massimizzazione della redditività.
(10) Cfr. art. 26, comma 1,
lett. e), del regolamento intermediari.
(11) Trib. Roma 8 ottobre
2004, cit. Questi documenti non possono di per sé ritenersi sufficienti a
soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore prevista dal Testo
unico: si tratta infatti di una informativa generica, inidonea a garantire
quella conoscenza concreta che l'intermediario deve assicurare, al fine di
rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi
consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.
(12) In questo
senso cfr. la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 8 ottobre
2004.
(13) Cfr. Cass. 7 settembre 2001, n. 11495, in Contratti,
2002, 26, con nota di Girino; cfr. anche App. Milano 5 maggio 1998, in
Bbtc, 2000, 674.
(14) Cfr. Cass. 7 marzo 2001, n. 3272, in Giust.
civ., 2001, I, 2109, che rinviene nella normativa introdotta dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, interessi di carattere generale quali, oltre a quelli
menzionati nel testo, l'esigenza di preservare il mercato da inquinamenti
derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali,
l'esigenza di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari, con
vantaggi per le imprese e per l'economia pubblica, «interessi tutti
chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne
rimane tutelato».
(15) Cfr. Cass. 7 marzo 2001, n. 3272,
cit.
(16) Tra le altre cfr. Cass., Sez. I civ., 6 aprile 2001, n.
5114, in Foro it., 2001, I, pag. 2185; Trib. Torino 19 dicembre 1989, in
Riv. dir. comm., 1991, II, pag. 73; per un commento alla pronuncia del
Trib. di Mantova, cfr. P. Fiorio, «Doveri di comportamento degli
intermediari finanziari», cit., pag. 2130.
(17) Così Trib. Milano
20 febbraio 1997, in Bbtc, 2000, II, pag. 82; nonché Trib. Milano 11
maggio 1995, in Giur. comm., 1996, II, pag. 79, con nota di Squillace; per
una chiara ricostruzione, cfr. Fiorio, «Doveri di comportamento degli
intermediari finanziari, suitability rule, conflitto di interessi e
nullità virtuale dei contratti di investimento in bond argentini», in
Giur. it., 2004, pag. 2128.
(18) Motiva correttamente Trib. Milano
20 febbraio 1997, cit., che attraverso l'obbligo di acquisire informazioni
sulla situazione finanziaria dei clienti, «non si vuole tutelare solamente
l'interesse dell'impresa intermediatrice, ma tutelare sia i clienti che il
mercato in generale, imponendo, sia pure indirettamente, uno specifico
obbligo di correttezza in forza del quale i clienti non devono essere
esposti a rischi sproporzionati, non solo alle loro possibilità, ma anche
alle loro esigenze finanziarie, rischi che poi finiscono per ricadere sul
mercato globalmente inteso».
(19) Si possono qui richiamare i
principi sanciti dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità
medica da omessa acquisizione del consenso informato che il cliente deve
esprimere dopo un primo approccio col medico che stabilisce di fargli
seguire una determinata terapia o di sottoporlo ad un determinato
intervento, o ancora in tema di responsabilità del notaio per omessa
informazione a chi gli si rivolga per la conclusione di un rogito. Questi
esempi sono riportati con ulteriori riferimenti da Trib. Taranto 27
ottobre 2004, n. 2273, cit.
(20) Cfr. Roppo, «La tutela del
risparmiatore fra nullità e risoluzione», cit., pag. 629 e segg.
Autrice: Angela Maria Carozzi - tratto da:
"Diritto e Pratica delle Società" n.
16/2005 |