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Accertamento e
liquidazione del danno
Dott. Marco
Rossetti - Magistrato in Roma
Corso di formazione
per Magistrati amministrativi su "Il risarcimento del danno,
con particolare riferimento alle tecniche di liquidazione" -
Roma, 01/12/03
Sommario:
1.
L anarchia del dopo-principio
2. Quali danni?
3. A quale giudice?
3.1. E la Costituzione?
3.2. La pregiudiziale amministrativa
3.3. Le posizioni della dottrina
3.4. Le posizioni della giurisprudenza
4. Le regole della liquidazione
5. Il nesso causale
6. La liquidazione del danno
6.1. Danni passati e rivalutazione
6.2. Danni futuri e sconto
6.3. Capitalizzazione
6.4. Il ritardato adempimento
7. Fatto illecito della p.a. e
caducazione del contratto
7.1. Gli obblighi di restituzione
7.2. Il sinallagma tra le reciproche obbligazioni restitutorie
8. Il danno da perdita di chance.
1. L
anarchia del dopo principio.
Non è azzardato
affermare che due atti normativi ed una sentenza hanno avuto,
sullassetto del contenzioso tra cittadini e pubblica
amministrazione[1], e con particolare
riferimento al risarcimento del danno, la stessa rivoluzionaria
incidenza che il fuoco, la ruota e lalfabeto hanno avuto
nella storia dellumanità. Sto parlando, come si intende,
del d. lgs. 31.3.1998 n. 80, della l. 21.7.2000 n. 205, e della
sentenza Cass., sez. un., 22-07-1999, n. 500[2]
Il
combinato disposto di questi atti normativi e
giudiziari ha determinato il passaggio da un sistema nel quale:
(a) la lesione
di interessi legittimi era irrisarcibile[3];
(b) la giurisdizione sulle domande risarcitorie di diritti
soggettivi lesi dalla p.a. spettava al giudice ordinario (salve
le ben circoscritte ipotesi di giurisdizione esclusiva);
ad un nuovo
sistema, nel quale per contro:
(a) la lesione
di interessi legittimi è risarcibile;
(b) la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte nei
confronti della p.a. è concentrata quasi interamente dinanzi al
giudice amministrativo.
Il ribaltamento
del sistema non è stato tuttavia indolore[4]:
abbandonati i vecchi princìpi, sia sul piano processuale
(riparto di giurisdizione), sia su quello sostanziale
(accertamento e liquidazione del danno), limpressione è
che, da un lato, le riforme legislative non siano state del tutto
coerenti con i fini divisati, e non siano riuscite a sostituire
al vecchio sistema un quadro organico e coerente, determinando
così linsorgere di una serqua di problemi interpretativi e
contrasti giurisprudenziali; dallaltro lato, che
lattribuzione al giudice amministrativo della aestimatio e
della taxatio del danno abbia comportato, per una sorta di forza
inerziale, lapplicazione alla materia in questione di
princìpi, orientamenti e prassi messi a punto con riferimento al
diverso giudizio di annullamento.
Tutto ciò ha
comportato due ordini di conseguenze nocive.
Da un lato,
loggettiva ambiguità del dato normativo ha determinato il
formarsi, sulle medesime questioni (ad esempio, la
pregiudizialità o meno dellannullamento dellatto
amministrativo rispetto alla domanda risarcitoria), non già di
due, ma talora di una mezza dozzina di orientamenti diversi,
ovviamente favorendo il moltiplicarsi delle liti.
Daltro
canto, il polarizzarsi dellattenzione su questioni
oggettivamente rilevanti (come la richiamata questione
della pregiudizialità amministrativa), ha fatto sì che
altre questioni, forse meno centrali ma altrettanto rilevanti per
la tutela del danneggiato, siano state trascurate dalla
nuova giurisprudenza amministrativa in materia
risarcitoria e dalla dottrina amministrativista: penso al computo
del danno da ritardato adempimento dellobbligazione
risarcitoria, al rapporto tra onere della prova e facoltà del
giudice di disporre una consulenza tecnica dufficio,
allaccertamento del nesso causale tra omissione e danno ed
al relativo giudizio controfattuale.
Insomma, le
riforme del 1998-2000, introducendo il nuovo principio del
riparto di giurisdizione per materie, ed affidando al
giudice amministrativo la cognizione delle domande risarcitorie,
tanto nellambito giurisdizione esclusiva, quanto
nell'ambito della giurisdizione di legittimità, hanno per ciò
solo ingenerato quella che un illustre autore, con riferimento ad
altra vicenda, definì l anarchia del
dopo-principio[5]: cioè la frammentazione
delle opinioni della giurisprudenza che, chiamata a maneggiare un
nuovo assetto normativo, tende in qualche caso a forgiare nuovi
strumenti operativi, e talaltra ad applicare al nuovo quadro
vecchie concezioni. Mi sembra particolarmente icastico, per
definire latteggiamento della giurisprudenza amministrativa
in tema di risarcimento del danno, un aforisma di Henri Bergson,
secondo cui luomo non riesce a comprendere il nuovo
se non dopo che ha tutto tentato per riportarlo all'antico[6]
Il presente
scritto, ben lungi dal proporre soluzioni o ricostruzioni, si
propone più semplicemente una ricognizione del diritto vivente,
con stretto riferimento al tema della liquidazione del danno da
fatto illecito, allorché autore del danno sia stata la pubblica
amministrazione. La ricognizione ruoterà attorno a tre
interrogativi: quando, dinanzi a quale giudice, e come debba
liquidarsi il danno causato dalla p.a.
2. Quali danni?
La pubblica
amministrazione, vuoi attraverso la propria attività
provvedimentale, vuoi attraverso comportamenti materiali, può
recare danni alla sfera giuridica dei privati, persone fisiche o
giuridiche. Non esistono tipologie di danni che siano
ontologicamente inconcepibili rispetto allattività della
p.a.: così, limperita condotta di guida di un pubblico
impiegato, la quale causi un sinistro stradale con danni alle
persone, obbligherà la p.a. a risarcire un danno biologico;
lillegittima occupazione di un fondo privato, seguita dalla
sua irreversibile trasformazione, obbligherà la p.a. a risarcire
un danno patrimoniale; la negligente condotta del medico
dipendente di un ospedale pubblico, la quale determini la morte
di un paziente, obbligherà la p.a. a risarcire un danno morale
ai congiunti della vittima.
Queste
osservazioni, apparentemente banali, mi occorrono per introdurre
un concetto assai meno banale, e dalla cui condivisione o meno
discendono a cascata conseguenze assai diverse tra loro.
Il concetto è
il seguente: i tipi di danno risarcibile, ovvero i
fenotipi di pregiudizio, possono essere classificati unicamente
in base agli effetti, non in base alla causa. E la
materia su cui il pregiudizio incide che ne influenza
la risarcibilità, e seleziona le regole da applicare per la
aestimatio. Ha dunque un senso distinguere tra danno biologico,
danno morale, danno patrimoniale, in quanto ciascuno di essi
ubbidirà a regole risarcitorie diverse. Non ha senso, ai fini
del risarcimento, distinguere tra danno da lesione di un diritto
soggettivo e danno da lesione di un interesse legittimo, così
come non ha senso distinguere tra danno da lesione di un diritto
relativo e danno da lesione di un diritto assoluto. Gli uni e gli
altri in tanto obbligheranno loffensore a risarcire la
vittima, in quanto il primo abbia arrecato alla seconda un
pregiudizio il quale, ontologicamente, non può che incidere o
sullintegrità psicofisica, o sullintegrità
patrimoniale, ovvero sulla tranquillità morale di
questultima: altri ambiti dellumana esistenza non vi
sono, nei quali una condotta non iure possa riverberare
conseguenze pregiudizievoli.
Questa tesi, in
verità, non è unanimemente condivisa: soprattutto negli ultimi
anni, infatti, si è venuto sviluppando un nutrito orientamento
sia dottrinario, sia giurisprudenziale, secondo il quale
esisterebbero danni in re ipsa, ovvero pregiudizi risarcibili
sulla base della sola dimostrazione della lesione
dellinteresse protetto, a prescindere da qualsiasi prova
circa le conseguenze pregiudizievoli della lesione. E,
quella in esame, la tesi del c.d. danno-evento, il quale - al
contrario del danno-conseguenza - si identifica col vulnus alla
situazione giuridica protetta, e non richiede per essere
liquidato altra prova che quella dellesistenza della
lesione[7]. Chi condivide questa tesi
ritiene, in particolare, che sia configurabile un danno
risarcibile ex se ogni qual volta la condotta illecita abbia
inciso su un diritto costituzionalmente protetto[8]. La
tesi del danno-evento, consistente nella lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, risarcibile ex se anche in assenza
di prova del pregiudizio, in quanto questultimo sarebbe in
re ipsa e si identificherebbe con la lesione del diritto, si
sovrappone parzialmente, ma non coincide del tutto, con la tesi
(di matrice dottrinaria) che propugna la risarcibilità del danno
da modificazione in peius della qualità della vita, o danno
esistenziale[9]. E luna e
laltra vengono sovente invocate proprio nei confronti della
p.a., al fine di pretendere compensazioni in denaro a fronte di
atti amministrativi che, pur non avendo nuociuto alla sfera
patrimoniale del destinatario, lhanno costretto ad una
attività indesiderata altrimenti evitabile (presentazione di
istanze o ricorsi, attese nei pubblici uffici, e via dicendo[10]).
Alla tesi del
danno in re ipsa, benché talora sontuosamente argomentata,
possono tuttavia muoversi numerose eccezioni, tra le quali due
difficilmente superabili:
(a) i pregiudizi esistenziali, non avendo alcun
contenuto patrimoniale, in nulla si distinguono dal danno morale
vero e proprio, sicché la tesi che ne sostiene la risarcibilità
perviene ad una vera e propria interpretatio abrogans
dellart. 2059 c.c., operazione certamente non consentita
allinterprete;
(b) la tesi in esame ingenera una palese iniquità: nei casi in
cui il pregiudizio esistenziale scaturisce da una
condotta che costituisce reato, la vittima percepisce due
risarcimenti per lo stesso pregiudizio (uno a titolo di danno
morale, laltro a titolo di danno da lesione del
diritto costituzionalmente protetto, ovvero a titolo di
danno esistenziale)[11].
Del resto, nella
stessa giurisprudenza di legittimità è dato cogliere un
evidente iato tra le affermazioni di principio, relative alla
immediata risarcibilità del danno-evento consistito nella
lesione dun diritto costituzionalmente protetto, e
laccertamento in concreto del pregiudizio. Tale iato è
particolarmente evidente nella motivazione di Cass., sez. lav.,
03-07-2001, n. 9009, in Lavoro e prev. oggi, 2001, 1396, nella
quale da un lato si afferma - in astratto - la risarcibilità dei
pregiudizi esistenziali. anche al d fuori del limite
di cui allart. 2059 c.c., qualora derivino da lesione di
diritti costituzionalmente protetti; dallaltro, però, si
afferma che il risarcimento del danno in esame esige sempre
lallegazione e la prova del pregiudizio concreto
subito[12]
Dalla
condivisione di quanto sin qui esposto, e cioè che
leziologia del danno può essere la più varia, ma la sua
fenomenologia non sfugge alla tripartizione tra danni biologici,
patrimoniali e morali, discendono tre rilevanti conseguenza in
tema di tutela risarcitoria nei confronti della p.a.
(A) La prima
conseguenza è che, ai fini della quantificazione del
risarcimento, nulla rileva se il pregiudizio discenda dalla
lesione di un diritto soggettivo, ovvero da quella di un
interesse legittimo. La diversa eziologia del pregiudizio
lamentato dal danneggiato può rilevare a molteplici fini, come
ad esempio laccertamento della colpa o quello della
sussistenza di cause di giustificazione, ma non già ai fini
della quantificazione del risarcimento. Questultimo andrà
sempre liquidato iuxta alligata et probata, ovvero misurando, per
usare le parole della Corte costituzionale, la diminuzione
o privazione di un valore [patrimoniale o] personale (...) alla
quale il risarcimento deve essere (equitativamente)
commisurato[13].
(B) La seconda conseguenza è che il danno, derivi esso da una
lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi, non può
mai ritenersi in re ipsa. E ciò non soltanto nel caso di lesione
di interessi pretensivi[14], ma anche
nellipotesi di lesione di interessi oppositivi:
laccertata illiceità della condotta della p.a. non
comporta, di per sé, lesistenza di un danno da risarcire,
il quale vi sarà soltanto ove il titolare dellinteresse
leso deduca e dimostri - anche attraverso presunzioni semplici -
una effettiva deminutio patrimonii [15].
Conclusione, questultima, la quale consente tra
laltro di superare le incertezze correlate alla esatta
qualificazione come pretensivo od
oppositivo dellinteresse leso, posto che in
ambedue i casi il danneggiato dovrà allegare e provare il
pregiudizio patito.
(C) La terza conseguenza è che il diritto al risarcimento, quale
che sia il mezzo col quale sia stato arrecato il danno, e quale
che sia la situazione giuridica (diritto o interesse) incisa da
tale condotta, rappresenta loggetto di una obbligazione
civile, della quale il danneggiato è creditore, e debitore il
danneggiante: costituisce, dunque, un vero e proprio diritto
soggettivo perfetto.
Su tale
questione, in verità, si registra il dissenso di parte della
dottrina (amministrativista), la quale ritiene che il diritto al
risarcimento del danno, causato dalla lesione di un interesse
legittimo, non sia un vero e proprio diritto sostanziale, ma
rappresenti un mero diritto strumentale, cioè una
potestà di azione consequenziale alla lesione di un interesse
legittimo, e vòlta a garantire una adeguata tutela di
questultimo[16]. Da tale ricostruzione si
fa discendere lovvia conseguenza che la giurisdizione a
conoscere del danno da lesione di interessi legittimi spetti al
giudice amministrativo.
Questa tesi
-tuttavia- non appare condivisibile.
Essa, infatti - tutta volta alla soluzione del problema del
riparto di giurisdizione - oblitera alcuni princìpi
fondamentalissimi del diritto civile, nellelaborazione
datane dalla S.C.
E opportuno ricordare, a questo riguardo, che nel nostro
ordinamento, pur dopo le riforme del 1998-2000, nessuna norma
prevede espressamente la risarcibilità della lesione di
interessi legittimi. Se questa è possibile, lo si deve
unicamente alla lettura che dellart. 2043 c.c. ha dato la
Corte di cassazione. Secondo questa interpretazione, è
danno ingiusto, ex art. 2043 c.c., qualsiasi lesione
di interessi che siano rilevanti per lordinamento, in
quanto lart. 2043 c.c. non limita, nemmeno in senso
letterale, la nascita dellobbligazione risarcitoria alle
sole posizioni di diritto soggettivo: la norma prevede solo la
necessità che il danno sia ingiusto, locuzione da intendere
(...) nel senso più ampio, in consonanza al principio
solidaristico. Anche la lesione dellinteresse legittimo dà
luogo ad un pregiudizio rientrante nella clausola generale di
ingiustizia del danno, salvo verificarne la risarcibilità in
concreto[17]
Non saprei dire se la risarcibilità degli interessi legittimi
poteva essere affermata percorrendo altre strade, ma un fatto è
certo: una volta scelto di garantire la risarcibilità degli
interessi attraverso la (re)interpretazione dellart. 2043
c.c., al danno da lesione degli interessi legittimi dovrà essere
applicato per intero lo statuto previsto da tale
norma[18], e quindi concludere che:
(a) la lesione dellinteresse legittimo, nel concorso degli
altri requisiti previsti dalla legge, costituisce un fatto
illecito;
(b) da tale fatto illecito, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1173 e 2043 c.c., scaturisce una obbligazione civile;
(c) tale obbligazione ha ad oggetto un vero e proprio diritto (il
diritto al risarcimento), il quale ha contenuto patrimoniale e
può essere ceduto, permutato, opposto in compensazione, donato,
trasferito o legato iure successionis.
Un interesse
legittimo, per contro, è inconcepibile che possa essere donato o
trasferito od opposto in compensazione: e già tale osservazione
dà la misura della distanza che separa la pretesa risarcitoria
dalla situazione sostanziale lesa.
La tesi qui in
contestazione, insomma, di fatto finisce per non tenere in conto
alcuno il disposto degli artt. 1173 e 2043 c.c.: oblitera, cioè,
lo stesso fondamento logico della risarcibilità della lesione di
interessi legittimi[19].
3. A quale
giudice?
Allorché da una
condotta illegittima o illecita della p.a. derivi un pregiudizio
per il cittadino, la pretesa risarcitoria di questultimo
potrà essere azionata dinanzi a giudici diversi, a seconda delle
ipotesi. Il quadro normativo che disciplina il riparto di tali
ipotesi risulta:
(a) dai commi 3 e 4 dellart. 7 l. 6.12.1971 n. 1034, come
modificati dallart. 7, comma 1, lettera c, l. 21.7.2000 n.
205, secondo cui il tribunale amministrativo regionale,
nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate
all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali
concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo
che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso;
(b) dallart. 35, comma 1, d. lgs. 31.3.1998 n. 80, il quale
stabilisce che il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto.
Queste
disposizioni, tuttavia, hanno sollevato molti dubbi in dottrina.
La giurisdizione in tema di risarcimento del danno, infatti, è
stata dal legislatore agganciata alla giurisdizione
del giudice amministrativo, sia essa di legittimità od esclusiva[20]. Ciò vuol dire che,
stando alla lettera della norma, in tutti i casi in cui si
afferma che il danno è stato causato o concausato da un
amministrativo, la giurisdizione spetterà al giudice
amministrativo. La giurisdizione spetterà al g.a. anche nei casi
in cui il danno sia arrecato da una mera condotta materiale, se
questa pertiene alla materia urbanistica o edilizia (art. 34,
comma 1, d. lgs. 80/98).
Se, invece, il
danno è stato arrecato da una condotta materiale imputabile alla
p.a., e non è causalmente connesso ad alcun provvedimento
amministrativo, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario,
quandanche la condotta fonte di danno pertenga alla materia
dei servizi pubblici (così dovendosi intendere la proposizione
con cui si chiude la lettera (e) del comma 2 dellart. 33 d.
lgs. 80/98, secondo cui restano affidata alle giurisdizione del
giudice ordinario le controversie meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona o a cose[21]).
In sintesi,
dunque, il giudice competente a conoscere dei danni causati dalla
p.a. sarà il giudice amministrativo nei seguenti casi:
(a) danno arrecato da un provvedimento amministrativo (tanto
nelle ipotesi in cui latto pertenga ad una materia
riservata alla giurisdizione esclusiva del g.a., quanto nelle
ipotesi in cui pertenga ad una materia soggetta alla
giurisdizione di mera legittimità);
(b) danno arrecato da un comportamento materiale, se questo
pertiene ad una materia per la quale sussiste la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, e salve le eccezioni di cui
si dirà sub (c).
Dei danni
causati dalla p.a. conoscerà, invece, il giudice ordinario nei
seguenti casi:
(c) danno arrecato da un comportamento materiale, relativo ad una
materia per la quale non sussiste la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo;
(d) danno arrecato da un comportamento materiale,
quandanche pertinente alla materia dei pubblici servizi
(materia per la quale sussista la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo), se la controversia è meramente
risarcitoria, vale a dire relativa ad un danno non causato
da un atto amministrativo.
In
questultima categoria, peraltro, qualche autore ha ritenuto
ricompresa la controversia avente ad oggetto il danno causato dal
ritardo col quale la p.a. ha provveduto (legittimamente) su
unistanza del privato[22].
3.1. E la
Costituzione?
E dunque
evidente che, nel sistema sopra riassunto, tutte le pretese
risarcitorie scaturenti dallattività provvedimentale della
p.a. sono state concentrate dinanzi al giudice amministrativo,
anche quando questi non sia dotato di giurisdizione esclusiva.
Questo assetto
della materia, tuttavia, è stato ritenuto di dubbia legittimità
costituzionale, con riferimento allart. 103 cost.. Si è
osservato, infatti, che questultimo precetto individua nel
giudice ordinario il giudice dei diritti, e consente che questi
possano essere esaminati dal giudice amministrativo solo in
particolari materie (art. 103, comma primo, cost.): di qui,
si afferma, lillegittimità di una norma che, per contro,
trasferisce in blocco al giudice amministrativo tutte le
controversie risarcitorie (e cioè, per quanto si è detto,
controversie su diritti) scaturenti dallattività
provvedimentale della p.a.[23].
Sebbene
lart. 7 L. 1034/71, per questo motivo, non sia stato sinora
formalmente oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, la
questione è stata ripetutamente sollevata, proprio con
riferimento al profilo segnalato dalla dottrina e sopra ricordato[24], in relazione
allart. 33 d. lgs. 80/98, cit., e pertanto - ove
venisse accolta - la sentenza del giudice delle leggi non
potrebbe non riverberare effetti anche sullart. 7 l.
1034/71. Tale questione, in particolare, già sollevata dal
tribunale di Roma e dichiarata manifestamente inammissibile dalla
Corte costituzionale[25], è stata di recente
riproposta dallo stesso tribunale, ed è tuttora sub iudice.
Secondo il giudice rimettente, il legislatore costituente avrebbe
concepito, con lart. 103 cost., un sistema nel quale la
regola è che il giudice amministrativo conosca dei soli
interessi legittimi, mentre leccezione è che a lui sia
devoluta la cognizione di diritti soggettivi, in poche e ben
circoscritte materie. Ne consegue che, avendo il legislatore (sia
col d. lgs. 80/98, cit., sia con la l. 205/00, cit.)
completamente capovolto tale sistema, e trasformato il g.a. in un
vero e proprio giudice esclusivo della p.a., anche nei casi in
cui questa abbia agito more privatorum, non è manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103,
111 e 113 cost., la questione di legittimità costituzionale
dellart. 33, commi 1 e 2, lett. (b) ed (e), d. lgs.
31.3.1998 n. 80, come modificato dallart. 7 l. 21.7.2000 n.
205, nella parte in cui ha devoluto al giudice amministrativo,
nella materia dei servizi pubblici, la giurisdizione su diritti
soggettivi[26].
Per cercare di
salvare sia gli artt. 33 e 34 d. lgs. 80/98, sia lart. 7 l.
1034/71, da tali dubbi di legittimità costituzionale, la
dottrina ha seguito varie strade.
(A) Secondo un primo orientamento, la pretesa al risarcimento del
danno da lesione di un interesse legittimo non avrebbe ad oggetto
un diritto soggettivo. Essa non sarebbe, come già detto al §
precedente, che un diritto strumentale rispetto alla
tutela dellinteresse legittimo. Sicché non sarebbe affatto
vero che al giudice amministrativo sarebbe stata trasferita per
intero la giurisdizione in tema di diritto soggettivi a contenuto
risarcitorio, e lart. 103 cost. resterebbe inviolato[27]. Tale argomento è stato
già esaminato in precedenza, e basterà qui richiamare le
obiezioni sopra riassunte.
(B) Per un secondo orientamento, il trasferimento al giudice
amministrativo di qualsiasi controversia risarcitoria scaturente
dalla lesione di interessi legittimi non violerebbe lart.
103 cost., in quanto attraverso lart. 7, comma 3, l.
1034/71, il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di
giurisdizione esclusiva[28]. A questo orientamento,
tuttavia, è stato agevole replicare che lart. 103 cost.
prevede la possibilità di attribuire al giudice amministrativo
la cognizione di diritti soggettivi in particolari
materie, ma il risarcimento del danno non è una
materia in senso proprio: lobbligo risarcitorio
può infatti scaturire da atti e fatti diversissimi, da un
eccesso di velocità ad un provvedimento amministrativo
concessorio[29].
(C) Un terzo orientamento, poi, esclude qualsiasi profilo di
illegittimità costituzionale dellart. 7 L. 1034/71,
interpretando restrittivamente la norma costituzionale. Secondo
tale orientamento, lart. 103 cost. sarebbe una norma
residuale, applicabile soltanto là dove il legislatore non
disponga diversamente[30]. A questa tesi potrebbe
forse replicarsi che appare irriguardoso interpretare le norme
della Costituzione con la stessa disinvolta elasticità con cui
si potrebbero affrontare le norme di una circolare prefettizia.
La lettera dellart. 103 cost. non potrebbe essere più
limpida nel consentire lattribuzione al giudice
amministrativo della giurisdizione esclusiva solo per
particolari materie.
(D) Per un quarto orientamento, infine, lunica possibilità
di salvare lart. 7, comma 3, l. 1034/71, da sospetti di
illegittimità costituzionale è quella di ritenere che, in tema
di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, sia
configurabile una giurisdizione concorrente del giudice ordinario
e di quello amministrativo[31]ma la tesi della
giurisdizione concorrente appare difficilmente conciliabile col
principio del giudice naturale.
3.2. La
pregiudiziale amministrativa.
Problema
strettamente connesso, ma non del tutto sovrapponibile, a quello
dellindividuazione del giudice fornito di giurisdizione
rispetto alla domanda risarcitoria, è quello della necessità
della previa - o contestuale - impugnazione dellatto
amministrativo asseritamente produttivo di danno, per potere
formulare la suddetta domanda. Tale questione ha visto dividersi
sia la dottrina che - in misura minore - la giurisprudenza, e
perciò appare opportuno dar conto delle varie posizioni.
3.3. Le
posizioni della dottrina.
Le varie
posizioni dottrinarie, sia pure con qualche forzatura, sono
accorpabili intorno a tre orientamenti principali.
(A) Un primo orientamento è assolutamente contrario alla
possibilità di domandare il risarcimento nei confronti della
p.a., se previamente non si è provveduto a rimuovere latto
amministrativo asseritamente fonte di danno. Questa conclusione,
tuttavia, viene sostenuta con varie motivazioni:
(-) lirrisarcibilità, ex art. 1227, comma primo, c.c., di
un danno che il destinatario, omettendo limpugnazione
dellatto amministrativo, finirebbe per causare a se
medesimo[32]. A questa tesi può
obiettarsi sia che il nesso causale, in tema di illecito
aquiliano, è disciplinato dallart. 40 c.p., alla stregua
del quale la causa del danno è pur sempre
latto amministrativo, in quanto fatto di per sé idoneo a
produrlo; sia che la tradizionale e consolidata lettura che la
giurisprudenza ha dato dellart. 1227 c.c. porta ad
escludere che il danneggiato abbia un onere di attivarsi
immediatamente per elidere od attenuare le conseguenze del fatto
illecito[33];
(-) limpossibilità che oggetto del giudizio amministrativo
sia un quid diverso dallannullamento dellatto, e da
questo indipendente[34]. A questa tesi è facile
replicare che essa non costituisce nullaltro che una
petitio principii, la quale pretende di fissare in astratto la
natura del giudizio, e quindi ricavarne le conseguenze concrete;
in realtà, invece, nulla vieta al legislatore di rimodellare la
tradizionale struttura del giudizio amministrativo, e proprio la
presenza nellordinamento dellart. 7 l. 1034/71 impone
allinterprete di verificare se tale norma abbia comportato
un superamento della tradizionale concezione del giudizio
amministrativo come processo dimpugnazione[35];
(-) limpossibilità di considerare ingiusto un
danno arrecato da un atto amministrativo che, in quanto divenuto
inoppugnabile, produce effetti optimo iure, e non può più
essere rimosso[36];
(-) la circostanza che linteresse legittimo è strettamente
connesso allinteresse pubblico, la cui certezza e
definitività sarebbe gravemente vulnerata dalla possibilità di
domandare il risarcimento senza impugnare latto[37];
(-) la circostanza che la domanda di risarcimento sia
accessoria rispetto a quella di annullamento, con la
conseguenza che la prima non può essere proposta se non è
proponibile la seconda[38].
A tutte e tre le
posizioni esposte da ultimo si è replicato che esse stanno e
cadono col presupposto concettuale sul quale si fondano, e cioè
che la tutela risarcitoria dellinteresse legittimo non
possa prescindere dalla cura dellinteresse pubblico, e
quindi dallannullamento dellatto amministrativo
viziato. A questa impostazione può tuttavia osservarsi, da un
lato, che anche nel caso di autonoma proponibilità della domanda
di risarcimento nulla vieta alla p.a. di preservare comunque
linteresse pubblico, scegliendo in piena autonomia se
tenere fermo o revocare in sede di autotutela latto fonte
di danno[39]; dallaltro, che il
diritto al risarcimento del danno, proprio in quanto diritto
soggettivo perfetto, non può essere sacrificato
allinteresse pubblico.
(B) Per un
secondo e - a quanto sembra - prevalente orientamento, invece,
tra annullamento dellatto e domanda di risarcimento non
esiste alcuna pregiudizialità, né logica né giuridica. La
pregiudizialità non è infatti prevista da alcuna norma di
legge, ed anzi il nuovo testo dellart. 295 c.p.c. ha
drasticamente ridotto le ipotesi di pregiudizialità. Inoltre si
osserva che leventuale sopravvenuta inoppugnabilità
dellatto non ne sana lillegittimità, tanto è vero
che lo stesso può essere revocato dalla p.a., in sede di
autotutela[40], e che
lannullamento dellatto illegittimo opera su un piano
diverso dallaccertamento del danno, sicché non potrebbe
esservi alcun contrasto di giudicati - ad esempio - tra una
sentenza di condanna al risarcimento del danno ed unaltra
di rigetto dellimpugnazione dellatto perché tardiva[41]. Si aggiunge, altresì,
che una volta ammesso che la lesione di un interesse legittimo
costituisce un danno ingiusto ai sensi dellart. 2043 c.c.,
latto lesivo non è che il mezzo attraverso il
quale è stata recata la lesione, e pertanto la sua sopravvivenza
o meno è ininfluente ai fini dellaccoglimento ella domanda
risarcitoria[42]. Quanto, poi, al preteso
aggiramento dei termini decadenziali di impugnazione
degli atti amministrativi, che sarebbe consentito dal superamento
della pregiudiziale amministrativo, si osserva che tale rischio
non sussiste in iure, in quanto la condanna al risarcimento,
previo accertamento incidentale della illegittimità
dellatto, lascia fermo lassetto di interessi come
realizzato dalla stessa p.a. attraverso latto
amministrativo[43].
Lorientamento in esame ammette perciò la possibilità di
domandare, anche dinanzi al giudice amministrativo, il
risarcimento del danno da lesione di interessi, quandanche
sia spirato il termine dimpugnazione del provvedimento.
(C) Va
segnalato, infine, un orientamento che potremmo definire
intermedio, il quale ammette la proponibilità in via
autonoma della domanda di risarcimento, anche senza previa
impugnazione dellatto amministrativo, ma a condizione che
essa sia proposta prima della scadenza del termine per
impugnarlo: in questo caso, il giudice (anche amministrativo)
potrà conoscere incidentalmente dellatto illegittimo, al
solo fine di disapplicarlo[44].
3.4. Le
posizioni della giurisprudenza.
Le divisioni
dottrinarie di cui si è sommariamente dato conto al §
precedente hanno toccato solo marginalmente la giurisprudenza, la
quale si è schierata massicciamente in favore della permanenza
della pregiudiziale amministrativa, salva lipotesi in cui
limpugnazione non fosse materialmente possibile, perché il
danno derivi da un mero comportamento della p.a. (come ad esempio
nel caso di occupazione de facto del fondo altrui, con
irreversibile trasformazione dellarea, mai legittimata da
alcun provvedimento di occupazione né di espropriazione[45]).
Secondo
lopinione assolutamente prevalente tra le decisioni edite
dei TAR, la domanda risarcitoria non potrebbe prescindere dalla
contestuale (o comunque tempestiva) domanda di annullamento
dellatto amministrativo, perché altrimenti si eluderebbe
il termine perentorio per limpugnazione degli atti
illegittimi, con conseguente incertezza del diritto e
dellazione amministrativa[46]. In qualche caso,
comunque, il rigetto della pretesa risarcitoria proposta in via
autonoma è stato motivato in base al rilievo che
lillegittimità del provvedimento amministrativo è uno
degli elementi costitutivi dellillecito causativo del
danno, sicché linteressato non può far valere la pretesa
al risarcimento allorché egli non abbia esercitato i mezzi di
tutela offerti dallordinamento che gli avrebbero consentito
di ottenere la reintegrazione in forma specifica[47]. In applicazione di
questi princìpi è stata ritenuta, tra laltro, la
pregiudizialità tra limpugnazione degli atti di gara e la
domanda di risarcimento del danno causato dallillegittima
aggiudicazione dellappalto[48], e
ciò quandanche lopera oggetto dellappalto sia
stata interamente realizzata[49].
Si aggiunge,
talora, che la possibilità di domandare il risarcimento col solo
limite temporale del decorso del termine di prescrizione (5 anni,
ex art. 2947 c.c.) renderebbe aleatoria
lattività amministrativa, a causa di illegittimità
sempre possibili e, se si vuole, anche probabili[50]
Questultima
posizione della giurisprudenza tradisce, probabilmente, la
ragione profonda - e forse inconsapevole - che induce molti
giudici ad assumere un atteggiamento di chiusura nei
confronti delle domanda risarcitorie formulate nei confronti
della p.a.: il passaggio non graduale e morbido, ma
repentino e brutale, da un sistema di sostanziale
irresponsabilità della p.a. ad un altro di responsabilità
piena, ha reso quanto mai attuale la felice intuizione del
Busnelli, secondo il quale il superamento del muro di
irrisarcibilità degli interessi legittimi avrebbe fatto sorgere
la necessità di creare una rete di contenimento
contro il dilagare delle domande risarcitorie[51].
Deve comunque aggiungersi che lillustre autore, allorché
parlava di rete di contenimento, pensava a meccanismi
sostanziali (ad esempio, la distinzione tra interessi pretensivi
ed oppositivi), e non certo a meccanismi processuali, quali
lintroduzione di una pregiudiziale.
La necessità
del previo annullamento dellatto amministrativo, quale
condizione per domandare il risarcimento del danno da quello
causato, è stata di recente ribadita dalladunanza plenaria
del Consiglio di Stato, mentre la giurisprudenza di legittimità,
su tale questione, si è divisa.
Il massimo
organo della giustizia amministrativa ha stabilito che la domanda
di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi
causata da un atto amministrativo non può essere proposta in via
autonoma, se non si è proceduto alla tempestiva impugnazione
dellatto fonte di danno (Cons. Stato, Ad. plen., 26.3.2003,
in Dir. e giust., 2003, fasc. 15, 65). A sostegno di tale
conclusione, il Consiglio di Stato ha richiamato sinanche ad
litteram la motivazione di Cons. di Stato, VI, 18.6.2002 n. 3338,
in Urb. e appalti, 2002, 1329, nella parte in cui vi si afferma
che una volta concentrata presso il giudice amministrativo la
tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella risarcitoria
conseguente, non è possibile l'accertamento incidentale da parte
del giudice amministrativo della illegittimità dell'atto non
impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio
risarcitorio e che l'azione di risarcimento del danno può essere
proposta sia unitamente all'azione di annullamento che in via
autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia
impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia
coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in
quanto al giudice amministrativo non è dato di poter
disapplicare atti amministrativi non regolamentari.
In seno alla
giurisprudenza di legittimità, invece, come già accennato, sono
ravvisabili due diversi orientamenti.
(A) Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass. sez. un.
500/99, cit., in tema di responsabilità aquiliana
derivante da un provvedimento illegittimo della pubblica
amministrazione, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità
necessaria tra il giudizio di annullamento dell'atto stesso
dinanzi al giudice amministrativo, ed il giudizio di risarcimento
dinanzi al giudice ordinario, posto che sono risarcibili da parte
di quest'ultimo -ai sensi dell'art.2043 cod. civ. - tutte le
lesioni ad interessi ritenuti rilevanti per l'ordinamento, siano
esse afferenti ad un interesse legittimo o ad un diritto
soggettivo.
Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. 16.5.2003
n. 7630, inedita, nella cui motivazione si afferma espressamente
che la necessaria pregiudizialità del giudizio di
annullamento non ha ragione di coesistere con il nuovo
orientamento che esclude, in tema di responsabilità aquiliana,
la necessità del requisito della violazione di un diritto
soggettivo, essendo sufficiente anche la lesione di un interesse
legittimo (...), e stante il disposto dell'art. 29 d. lgs.
80/1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di
disapplicare, in via incidentale, gli atti amministrativi
presupposti, se illegittimi. Vero è che la giurisprudenza ebbe
ad affermare, nel passato, la citata pregiudizialità, ma ciò
era allora necessitato dal superato orientamento che limitava
l'applicazione del principio del neminem laedere alla sola
ipotesi della violazione di un diritto soggettivo.
(B) Per un secondo e diverso orientamento, invece, pur dopo la
decisione di Cass. S.U. 500/99 sussisterebbe la permanente
necessità del previo annullamento dellatto amministrativo,
rispetto allintroduzione della domanda risarcitoria.
Infatti, chiamata a decidere sulla domanda di risarcimento del
danno derivato dalla illegittima esclusione da una cooperativa
(con provvedimento assunto dalla p.a.), senza che fosse stato
tempestivamente impugnato il provvedimento di esclusione, la S.C.
ha operato un distinguo:
(a) quando latto amministrativo non è causa del danno, ma
mero antecedente di esso, il giudice ordinario può
disapplicarlo, quandanche non impugnato;
(b) quando, invece, il danno derivi proprio dallatto
amministrativo, la previa impugnazione di esso è condizione
necessaria per domandare il risarcimento del danno: e ciò non
solo perché altrimenti verrebbe minato il principio
fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche di diritto
pubblico, ma soprattutto perché non può ritenersi
ingiusto il danno causato da un atto che, in quanto
non rimosso, legittimamente produce i propri effetti (Cass.
27.3.2003 n. 4538, in Dir. e giust., 2003, fasc. 17, 21).
4.
Le regole della liquidazione.
Si
è già detto, in precedenza, che secondo lorientamento
oggi prevalente la responsabilità della p.a. derivante
dalladozione di atti amministrativi viziati, e lesivi di
interessi legittimi, costituisce una ipotesi di responsabilità
aquiliana, disciplinata dallart. 2043 cod. civ.
Se così è, ne consegue che alla responsabilità della pubblica
amministrazione debba applicarsi l'intero "statuto"
della responsabilità extracontrattuale e dunque, in tema di
liquidazione del danno, il disposto dell'articolo 2056 cod. civ.
Tale
norma detta due regole fondamentali. Quella di cui al secondo
comma autorizza il giudice a liquidare il danno da lucro cessante
con equo apprezzamento delle circostanze del caso", e
su essa ci si soffermerà più innanzi.
Quella di cui al primo comma estende al risarcimento del danno da
fatto illecito le regole dettate in tema di risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale, per quanto attiene
all'accertamento del nesso causale, alla liquidazione del danno e
al concorso di colpa della vittima (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.).
Di
tali regole occorre ora occuparsi brevemente. Ovviamente, attesi
i limiti del presente lavoro, l'attenzione sarà incentrata sulle
questioni più rilevanti o controverse suddette regole hanno dato
luogo nella loro applicazione concreta.
5.
Il nesso causale.
Qualsiasi
operazione di liquidazione del danno non può che prendere le
mosse dall'accertamento della sua derivazione causale rispetto
alla condotta che si assume illecita.
Tuttavia,
in tema di illeciti aquiliani, diverse sono le regole che
presiedono all'accertamento del nesso eziologico.
Secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice di
legittimità, nella responsabilità extracontrattuale occorre
distinguere due diversi nessi causali:
(a) il primo, tra condotta illecita e danno, disciplinato dagli
artt. 40 e 41 codice penale (c.d. causalità
materiale");
(b) il secondo, tra danno e conseguenze pregiudizievoli per la
vittima, disciplinato dall'articolo 1223 cod. civ. (c.d.
causalità giuridica").
Le
regole che disciplinano il nesso di causalità materiale tra
condotta e fatto illecito ubbidiscono al principio della condicio
sine qua non. Ciò vuol dire che la responsabilità dell'autore
del fatto materiale sussisterà ogniqualvolta egli abbia
apportato un contributo purchessia alla produzione dell'evento
dannoso, quandanche assai modesto: e quindi anche se alla
realizzazione del fatto dannoso abbia concorso la condotta di
altre persone, ovvero abbia concorso il caso fortuito o un evento
naturale[52].
Ovviamente,
nel caso in cui la condotta di più persone abbia concorso
causalmente alla produzione dellevento dannoso, la misura
del regresso interno tra i coobligati, ex art. 2055 c.c., andrà
valutata in base allentità delle colpe, e non in base
allentità dei contributi causali.
Regole
parzialmente diverse sono quelle che regolano invece il nesso di
causalità giuridica, tra l'evento di danno e le conseguenze
pregiudizievoli che da esso sono derivate (art. 1223 c.c.). In
questo caso trova applciazione il principio secondo cui sono
risarcibili soltanto i pregiudizi che costituiscano conseguenza
"immediata e diretta" del fatto illecito. Tale
espressione è interpretata dal giudice di legittimità, secondo
una massima ormai divenuta tralatizia, nel senso che il
criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal
fatto illecito (...) deve intendersi, ai fini della sussistenza
del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento
i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto
normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale
(...).
Pertanto
un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme
restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato
in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non):
ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per
determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi,
allinterno delle serie causali così determinate, dare
rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce
levento causante non appaiono del tutto inverosimili (cd.
teoria della causalità adeguata o della regolarità causale
(...)[53].
Una
applicazione paradigmatica di tali princìpi si può ravvisare, a
titolo di esempio, nel caso (oggetto di una recente ed importante
decisione della Suprema Corte[54]) di indebita
imposizione di vincoli di inedificabilità su un fondo privato,
annullati in sede giurisdizionale, e tuttavia legittimamente e
validamente reiterati a distanza di diversi anni.
In
questi casi, ove il proprietario lamenti la lesione di una
situazione di interesse non già finale (la perduta
possibilità di edificare), ma intermedia (la perduta
possibilità di vendere il fondo prima che mutasse la sua
destinazione urbanistica) ai fini del risarcimento del danno
lamentato dal proprietario occorrerà valutare:
(a) se l'illegittima imposizione di vincoli di inedificabilità
sia stata causa della mancata vendita, ai sensi degli
artt. 40 e 41 c.p. (e così, ad esempio, se il fondo aveva un suo
mercato, oppure se le caratteristiche ne rendevano verosimile o
addirittura probabile la commerciabilità: è evidente, infatti,
che un fondo caratterizzato da scoscendimenti o paludi ben
difficilmente sarebbe potuto essere venduto);
(b) se e quale danno sia derivato dalla mancata vendita, ai sensi
dell'articolo 1223 cod. civ. (e così, ad esempio, tale danno
potrà ravvisarsi soltanto ove si possa ragionevolmente ritenere
che il presumibile prezzo di vendita dell'immobile, rivalutato
dal momento della commissione del fatto illecito al momento della
decisione, sia superiore al valore attuale del fondo).
Un'altra
ipotesi di scuola nella quale sembra possibile distinguere in
vitro tra causalità materiale e causalità giuridica è quella
del diniego illegittimo di autorizzazione a sottoporsi a cure
sanitarie all'estero a spese del servizio sanitario nazionale. In
una controversia di questo tipo, il Giudice chiamato a provvedere
sulla domanda di risarcimento del danno, una volta accertata la
illegittimità del diniego, dovrà poi:
(a) stabilire se l'illegittimo rifiuto sia stato
"causa", ex articolo 40 codice penale, di un
peggioramento della salute dell'assistito (ad esempio, perché le
cure che avrebbe potuto ottenere all'estero avrebbero attenuato
gli esiti della malattia);
(b) stabilire, ex art. 1223 c.c., se il peggioramento delle
condizioni di salute abbia a sua volta prodotto ulteriori
pregiudizi (biologici, morali, patrimoniali).
Particolare
delicatezza riveste l'accertamento del nesso causale (materiale)
nell'ipotesi di fatti illeciti consistiti in una omissione. In
questi casi, infatti, il giudice è chiamato a svolgere un
delicato giudizio prognostico, e stabilire se, qualora il
danneggiante avesse effettivamente tenuto la condotta omessa, il
danno si sarebbe verificato o meno.
Questa
valutazione prende il nome di "giudizio
controfattuale", e non deve essere compiuta sulla base di
leggi statistiche o probabilistiche. Così, ad esempio, ove
esistesse una statistica in base alla quale una certa condotta,
se tenuta, in sei casi su dieci consentirebbe di evitare un certo
danno, il giudice non potrete sulla base di questa sola
motivazione ritenere accertato il nesso causale tra omissione e
danno. Quel che invece rileva, ai fini di tale accertamento, è -
secondo le parole della cassazione - la probabilità
logica" che la condotta omessa, se tenuta, avrebbe impedito
il verificarsi del danno. Non, dunque, meri calcoli statistici
debbono presiedere all'accertamento del nesso causale nei delicta
per omissionem commissa, ma l'accertamento di una "alto
grado di credibilità razionale dell'ipotesi formulata sullo
specifico fatto da provare[55].
Si
pensi, ad es., alla pretesa risarcitoria dellimprenditore
il quale lamenti che la p.a. gli abbia illegittimamente rifiutato
un contributo previsto in favore dell'imprenditoria giovanile,
determinandone lo stato di insolvenza ed il conseguente
fallimento, con dispersione dell'azienda.
In
questi casi, l'accoglimento della domanda risarcitoria sarà
subordinato al seguente accertamento: stabilire se, qualora
l'imprenditore avesse ottenuto il contributo negatogli dalla
pubblica amministrazione, avrebbe potuto "con alto grado di
credibilità razionale" soddisfare i creditori ed evitare il
fallimento.
6. La liquidazione del danno.
Regola
fondamentale in tema di risarcimento del danno aquiliano è
quella della integralità e neutralità della riparazione: ciò
vuol dire che, a risarcimento avvenuto, il danneggiato deve
trovarsi nella identica posizione in cui si trovava prima del
danno, ovvero in una posizione equipollente (quanti ea res erit,
tantam pecuniam condemnato).
Questa
regola è espressa dall'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che
il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita
subita dal creditore, come il mancato guadagno. Le due categorie
di danno vengono tradizionalmente definite "danno
emergente" e "lucro cessante". Queste, tuttavia,
non si identificano con la distinzione tra danni passati e danni
futuri.
Il danno
emergente si distingue dal lucro cessante perché il primo tipo
di danno sottrae, distrugge o riduce beni od utilità già
esistenti nel patrimonio del danneggiato. Il secondo tipo di
danno, invece, lascia inalterato il patrimonio dei debitore, ma
gli impedisce di conseguire utilità che certamente avrebbe
conseguito in assenza dell'evento dannoso.
Il lucro
cessante non è dunque un danno futuro: od almeno, futuro in
questo tipo di danno è soltanto l'incremento patrimoniale atteso
dal danneggiato, se tale incremento viene riguardato con
riferimento al momento dei verificarsi dell'evento dannoso.
Analogamente, il
danno emergente non è un danno passato, in quanto esso può
prodursi anche nel futuro: l'esempio classico è quello di chi,
in seguito ad una illegittima occupazione temporanea del proprio
fondo, non ancora liberato al momento della sentenza di
annullamento del provvedimento di occupazione, sarà costretto a
sostenere delle spese per la riduzione in pristino dei luoghi.
Dunque il danno
emergente ed il lucro cessante si distinguono per la natura dei
beni che colpiscono (rispettivamente, presenti o futuri); il
danno presente e quello futuro si distinguono per il momento in
cui si verificano, individuato non con riferimento alla condotta
illecita, ma con riferimento alla liquidazione. E' presente,
quindi, il danno già verificatosi al momento della aestimatio
(sia essa volontaria o giudiziale); è futuro il danno non ancora
verificatosi in tale momento.
Si potrà dunque
avere:
(-) un danno emergente passato (ad esempio, le maggiori spese
mediche sostenute allestero in conseguenza
dellillegittimo diniego di rifusione da parte del s.s.n.);
(-) un danno emergente futuro (ad esempio, le spese che il
proprietario dovrà sostenere in futuro per la rimozione delle
opere erette dalla p.a. in seguito allimposizione di una
servitù illegittima);
(-) un lucro cessante passato (ad esempio, i fitti perduti del
fondo illegittimamente occupato, per il periodo che va
dalloccupazione illegittima al momento della liquidazione);
(-) un lucro cessante futuro (ad esempio, i fitti che saranno
perduti, in caso di illegittima occupazione del fondo, fino al
momento in cui la pubblica amministrazione, dando esecuzione alla
sentenza di annullamento, non sgombrerà il fondo stesso).
Questa
tetrapartizione non è mero esercizio accademico, ma è
fondamentale a vari fini. Infatti:
(a) la liquidazione del danno da ritardato adempimento
dell'obbligazione risarcitoria è dovuta solo per i danni passati
(siano essi danno emergente o lucro cessante), e non per quelli
futuri;
(b) la liquidazione di un danno che si produrrà nel futuro (sia
esso danno emergente o lucro cessante) deve essere scontata (e
cioè rapportata allattualità con una opportuna operazione
di riduzione, in quanto plus dat qui cito dat); al contrario, la
liquidazione di un danno passato deve essere di attualizzata con
un coefficiente di rivalutazione;
(c) la liquidazione del lucro cessante, sia esso passato o
futuro, ove causato da atto illecito deve essere sempre compiuta
con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 co.
Il c.c.). Tale equa valutazione non è invece utilizzabile nella
liquidazione del danno emergente, il quale - anche se futuro -
andrà sempre liquidato juxta alligata et probata, e cioè con
rigorosa valutazione delle prove (salva, ovviamente,
l'applicazione dell'art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i
presupposti).
E' opportuno
infine ricordare, per concludere sulla distinzione tra danno
passato e danno futuro, che per potere provvedere al risarcimento
del danno futuro, ossia del danno non ancora verificatosi al
momento della liquidazione, è in ogni caso necessario che
risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno
risarcibile, perché possa essere valutato dal giudice in via
equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno
solo potenziale o possibile[56].
6.1. Danni
passati e rivalutazione.
Se il danno si
è verificato - come è la norma - in un momento anteriore
rispetto a quello della liquidazione, questultima può
avvenire secondo due modalità:
(a) o liquidando il pregiudizio in moneta attuale, vale a dire
pari al valore della perdita patita dalla vittima calcolato al
momento in cui avviene la liquidazione;
(b) ovvero calcolando il danno al momento in cui esso si è
verificato, e quindi attualizzando il relativo importo.
Lattualizzazione
o rivalutazione è loperazione matematica che consente di
ottenere il valore attuale di un euro pagabile in un qualsiasi
momento passato. Essa si ottiene moltiplicando limporto del
credito risarcitorio per un coefficiente di rivalutazione. Il
più noto ed usato di tali coefficienti è quello basato
sull Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), calcolato
dallIstat (scaricabile anche dal sito web
http://www.istat.it/DATI/Rivalutazi/coefficienti.html).
6.2. Danni
futuri e sconto.
Se il danno si
produrrà in un momento futuro rispetto a quello della
liquidazione, la somma dovuta a titolo di risarcimento va
scontata, cioè ridotta al fine di tenere conto
dellanticipato pagamento rispetto al momento di insorgenza
del danno.
Lo sconto dei
crediti futuri è loperazione matematica consistente nel
rendere attuale una somma di denaro che avrebbe dovuto essere
pagata in un tempo futuro. Esso deve avvenire secondo la seguente
formula matematica:
S
= C x R x T / 100
dove S è lo
sconto, ovvero la somma da decurtare a causa dei pagamento
attuale; C è il capitale liquidato; R è il tasso percentuale di
sconto (pari al tasso d'inflazione); T è il tempo.
Cosi, per fare
un esempio, se l'impresa illegittimamente esclusa da una gara ha
perduto la possibilità di stipulare un vantaggioso affare con un
terzo (in quanto le risorse aziendali erano state tutte impegnate
per partecipare alla gara dalla quale è stata illegittimamente
esclusa), il danneggiato ha perduto la possibilità - poniamo -
di realizzare in futuro un utile di £ 5.000.000, che però
sarebbe stato incassato soltanto fra un anno. In questo caso,
ipotizzando un tasso dinflazione del 2%, lo sconto da
applicare è:
S = 5.000.000 x
2 x 12/12 / 100 = 100.000
e
dunque il credito risarcitorio sarà pari a £ 4.900.000.
Ovviamente, se
l'anticipo è inferiore all'anno, la lettera T nella formula che
precede andrà sostituita con la frazione di mesi che si intende
calcolare (ad esempio, 3/12 per un ritardo di 3 mesi).
6.3.
Capitalizzazione.
La
capitalizzazione è loperazione matematica consistente nel
trasformare il valore di una rendita in un valore capitale.
Alla
capitalizzazione si ricorre in tutti i casi in cui, in
conseguenza del fatto illecito, il danneggiato ha perduto un
emolumento che gli sarebbe stato corrisposto in futuro con
cadenza periodica (redditi da lavoro, fitti, pigioni). È il
caso, ad esempio, del danno patito dalla persona ingiustamente
esclusa da un concorso, che non potrà più sostenere in futuro
per raggiunti limiti di età[57]. Il pregiudizio
patito dal danneggiato, in questo caso, è pari alla
capitalizzazione dei redditi perduti, eventualmente detratto
l'ammontare del reddito cui potrà comunque aspirare in
considerazione del proprio profilo professionale.
La
capitalizzazione si effettua moltiplicando limporto annuale
del reddito perduto per un coefficiente di capitalizzazione,
secondo la formula:
D = R * k
dove D è il
danno che occorre liquidare; R è la quota annuale di reddito
perduto, k è il coefficiente di capitalizzazione.
Non esiste
tuttavia un solo, ma numerosi coefficienti di capitalizzazione.
Essi si differenziano sia per il saggio di interesse in base al
quale sono calcolati (così, si potrà avere una capitalizzazione
al 3%, al 4%, 5%, e via dicendo), sia in base al tipo di rendita
al cui calcolo sono preordinati.
I più usati nella liquidazione del danno aquiliano sono:
(a) il coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie;
(b) il coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee;
(c) il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione
anticipata.
Il coefficiente
per la costituzione delle rendite vitalizie si usa per calcolare
il valore della rendita di n euro, pagabili per tutta la vita
dellavente diritto.
Esso, pertanto, varia in funzione delletà del danneggiato
al momento della liquidazione.
I coefficienti
più usati dalla giurisprudenza di merito sono quelli contenuti
nella tabella allegata al r.d. 9.10.1922 n. 1403, calcolati in
base ad un tasso di interesse del 4,50%.
Per la
liquidazione del danno, occorre individuare il coefficiente
corrispondente alletà del danneggiato al momento della
liquidazione. Il coefficiente così individuato andrà
moltiplicato per il reddito (o quella parte di esso) perduto dal
danneggiato. Il risultato sarà il valore capitale di un rendita
vitalizia i cui ratei annui siano corrispondenti alla aliquota di
reddito perduta dal danneggiato.
Esempio
[1]
Per
liquidare il danno patrimoniale subìto da una persona di 35
anni, la quale per effetto di una lesione della salute ha perso
il 30% del proprio reddito, pari a 40.000 netti annui,
occorre procedere nel seguente modo: 40.000 x 30% x 17,268,
uguale a 207.216 (su tale somma dovrà poi applicarsi la
percentuale di riduzione corrispondente allo scarto tra vita
fisica e vita lavorativa, variabile a seconda del caso concreto).
Il coefficiente
per la costituzione delle rendite temporanee serve per
ottenere il valore della rendita di n euro, pagabili non già per
tutta la vita dellavente diritto, ma per n anni.
Questo coefficiente serve a liquidare il danno patrimoniale da
perdita di un reddito (od altra utilità) che abbia carattere
periodico, ma limitato nel tempo. Ad esso si può ricorrere, ad
esempio, per liquidare il danno patrimoniale patito da una
impresa che, ingiustamente esclusa da una gara non ripetibile[58], ha perduto la
possibilità di ottenere laggiudicazione di un appalto per
forniture pluriennale che gli avrebbe consentito un guadagno di n
euro lanno.
Il criterio di applicazione è analogo a quello già visto con
riferimento alla costituzione delle rendite vitalizie. Scelto il
tasso percentuale in base al quale si vuole effettuare la
capitalizzazione (si ricordi che minore è il tasso, più
vantaggiosa è la liquidazione per il danneggiato), occorre
individuare il coefficiente corrispondente al periodo di tempo
per il quale il reddito sarà perduto, e moltiplicarlo per
lammontare dellutilità perduta.
Esempio
[2]
Occorre
liquidare il danno patrimoniale subìto dallimpresa Alfa
per la perduta possibilità di ottenere l'aggiudicazione di un
appalto di fornitura, che gli avrebbe reso un reddito di
12.000 annui per 5 anni. Scelto un saggio di capitalizzazione del
4,5%, nell'apposita tabella si individuerà il corrispondente
coefficiente di capitalizzazione per la durata di anni 5, pari a
4,389.Si dovrà, a questo punto, moltiplicare il reddito perduto
per il suddetto coefficiente, e quindi il danno sarà pari a
12.000 x 4,389, ovvero 52.668.
Infine, il coefficiente
di minorazione per la capitalizzazione anticipata serve per
liquidare tutti i danni futuri, che si verificheranno fra n anni.
Attraverso l'impiego di tale coefficiente, si ottiene un valore
attuale di una lira pagabile dopo n anni.
Una volta liquidato il danno attraverso il consueto metodo di
capitalizzazione, il risultato dovrà essere ridotto,
moltiplicandolo per il coefficiente corrispondente al numero di
anni intercorrenti tra il momento della liquidazione ed il
momento presumibile in cui si produrrà il danno.
Esempio
[3]
Occorre
liquidare lo stesso danno patrimoniale indicato allesempio
[2], ma con la particolarità che lappalto ingiustamente
non aggiudicato allimpresa danneggiata avrebbe avuto inizio
soltanto tra 2 anni. In questo caso occorre:
(a) capitalizzare il reddito perduto, secondo i criteri già
indicati allesempio [2];
(b) moltiplicare il risultato per il coefficiente di minorazione,
individuato sullapposita tabella, corrispondente al numero
di anni (2) che separano il momento della liquidazione da quello
in cui avrebbe avuto inizio per il danneggiato la corresponsione
del reddito. Il risultato sarà dunque pari a 52.338 x
0,917, uguale a 47.993,94.
6.4. Il
ritardato adempimento.
Il ritardato
adempimento di una obbligazione causa al creditore un danno,
consistente nella perduta disponibilità della somma (o
dellaltra utilità dovuta) nel periodo tra la scadenza
dellobbligazione e leffettivo adempimento.
I criteri di
liquidazione del danno da ritardato adempimento hanno costituito
una delle questioni più tormentate della responsabilità civile.
Oggi tuttavia tale questione può ritenersi assestata su
princìpi sufficientemente chiari e condivisi sul piano teorico,
e razionalmente equi sul piano pratico.
Per esaminare
tali princìpi, è opportuno distinguere tra obbligazioni di
valuta (quelle che hanno ad oggetto ab origine una somma di
denaro determinata) ed obbligazioni di valore.
(A) Nel caso di
ritardato adempimento di una obbligazione di valuta (ad
es.: la restituzione dellindebito), il debitore è tenuto a
corrispondere, sulla somma dovuta e dal giorno della mora, gli
interessi legali, nella misura stabilita dallart. 1224, 1°
co., c.c. (a meno che, ovviamente, il contratto o la legge non
prevedano una diversa misura per gli interessi moratori), salvo
il risarcimento delleventuale maggior danno, ai sensi del
2° comma dellart. 1224 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, la
liquidazione del maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c., elide
la liquidazione degli interessi legali. Questi, infatti,
rappresentano una liquidazione del danno effettuata ex ante e
forfettariamente dal legislatore, e quindi la liquidazione di un
danno presunto. Qualora, per contro, il creditore dimostri che il
danno reale è stato superiore, e non è perciò ristorato dal
solo pagamento degli interessi legali, il danneggiato avrà
diritto al risarcimento di questo danno nella sua interezza,
danno che non si aggiunge, ma si sostituisce alla liquidazione
degli interessi legali [59].
Nelle
obbligazioni di valuta, di norma il "maggior danno" ex
art. 1224, 2° co., c.c., è rappresentato dalla svalutazione
monetaria, la quale - deprezzando il denaro - ne riduce il potere
di acquisto. In tema di prova del maggior danno da inadempimento
delle obbligazioni di valuta, attualmente la giurisprudenza
ammette largamente il ricorso al fatto notorio (art. 115 c.p.c.)
ed alle presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), tenendo conto
della qualità soggettiva del creditore[60].
Di
recente, tuttavia, la S.C. sembra avere modificato il proprio
tradizionale orientamento, limitando fortemente la possibilità,
per il giudice, di liquidare il maggior danno ex art. 1224, 2°
co., c.c., facendo ricorso a fatti notori e prove presuntive. Ha
infatti affermato Cass. 16/05/2000 n. 6327 che il riconoscimento,
in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno
differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della
somma durante il periodo di mora, va ammesso nei limiti in cui il
creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo
lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti
economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di
tutti i possessori di danaro. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, il
ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori (che, comunque,
non esonera il creditore dallonere di allegazione e prova)
non deve ritenersi consentito in ordine al quantum, a causa della
forte riduzione delle dinamiche inflazionistiche. Resta,
comunque, escluso tout court il ricorso ad elementi presuntivi e
a dati di comune esperienza che si traduca nell'applicazione di
parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal
tasso corrente degli interessi bancari[61].
Quando,
pertanto, il creditore chiede la condanna del debitore moroso al
risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c., egli
ha lonere di allegare e dimostrare che, se il debitore
avrebbe tempestivamente adempiuto, egli avrebbe potuto investire
la somma ricevuta, e ricavarne un lucro che lo avrebbe messo al
riparo dai fenomeni inflazionistici.
In sintesi,
dunque, lattuale diritto vivente, in materia di danni da
inadempimento di obbligazioni di valuta, si fonda sui seguenti
principi:
(a) il danno da ritardo è liquidato nella forma degli interessi
legali;
(b) il danno ulteriore ex art. 1224, 2° co., c.c., deve essere
allegato e provato dal creditore;
(c) la liquidazione del danno ulteriore ex art. 1224, 2° co.,
c.c., si sostituisce e non si aggiunge a quella degli interessi
legali.
(B) Nel caso,
invece, di ritardato adempimento di una obbligazione di valore
(tale è lobbligo di risarcire il danno), non trovano
applicazione né lart. 1277 c.c., né lart. 1224 c.c.[62].
Ovviamente, ciò
non vuol dire che il ritardo nelladempimento di
unobbligazione di valore sia senza conseguenze per il
debitore, ma semplicemente che cambia il criterio di liquidazione
del danno da ritardo.
Per determinare
le conseguenze del ritardato adempimento di una obbligazione di
valore, la prima operazione da compiere è quella di trasformare
in valore monetario attuale limporto accertato con
riferimento alla data dellillecito (taxatio), a meno che,
ovviamente, il giudice non ritenga di liquidare il danno
direttamente in moneta attuale o, come si suol dire,
allattualità). Questa operazione avviene
attualizzando la somma dovuta, cioè moltiplicando il credito,
calcolato con riferimento la momento di insorgenza, per un
coefficiente di rivalutazione (normalmente quello elaborato
mensilmente dallISTAT, attualmente denominato
FOI).
Ove la
liquidazione del danno avvenga in sede giudiziale,
loperazione di rivalutazione va compiuta dufficio,
anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, in quanto
la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al
pari, ad esempio, degli interessi legali per le obbligazioni di
valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno, e
per l'esattezza il danno causato dal decorso del tempo[63].
Una volta
attualizzata la somma dovuta dal debitore moroso, tuttavia, non
è detto che il creditore non abbia nullaltro da
pretendere. Infatti, qualora il debitore di unobbligazione
di valore ritardi ladempimento, il creditore può subire un
nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal
deprezzamento della moneta. Il creditore infatti, non disponendo
tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di
effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
La liquidazione
di questo tipo di danno aveva dato vita ad un acceso contrasto
giurisprudenziale, oggi sanato dallintervento delle Sezioni
Unite, le quali hanno stabilito che:
(a) al creditore di unobbligazione di valore spetta il
risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardo
nelladempimento;
(b) tale danno può essere liquidato in via equitativa e
presuntiva, anche facendo ricorso al metodo degli interessi;
(c) gli interessi sub (b), tuttavia, non possono essere computati
sulla somma rivalutata;
(d) il saggio degli interessi da applicare non deve
necessariamente essere quello legale[64].
Successivamente
allintervento delle Sezioni Unite, i principi appena
esposti sono divenuti jus receptum nella giurisprudenza di
legittimità[65].
Per liquidare
il danno da ritardato adempimento di una obbligazione di valore
occorre dunque:
(a) determinare la base di calcolo su cui computare gli
interessi, base di calcolo che non può mai essere
pari alla somma originaria rivalutata allattualità, ma che
deve essere pari al coacervo del credito originario via via
rivalutato anno per anno, oppure in base ad un indice di
rivalutazione medio;
(b) applicare sulla somma così determinata un saggio di
interessi equitativamente scelto dal giudice, in funzione
dellentità e della vetustà del credito.
Se la
liquidazione avviene in sede giudiziale, dal momento del deposito
della sentenza, lobbligazione dellassicuratore si
trasforma in obbligazione di valuta, e produce interessi legali
dalla data della liquidazione fino al pagamento, secondo i
princìpi già esaminati in precedenza[66].
Così ad es., se
si intende liquidare un danno aquiliano patito dalla vittima nel
2000 e ammontante - allepoca - a 100 euro, si dovrà:
(a) rivalutare il danno ad oggi, e quindi moltiplicare il credito
espresso in moneta del 2000 per il coefficiente FOI elaborato
dallIstat e relativo a tale anno (1,0758; il credito
attuale è dunque pari a 107,58);
(b) scegliere il saggio da interessi in base al quale calcolare
il lucro cessante causato dalla perduta disponibilità della
somma di denaro, nelle more tra il fatto illecito e la
liquidazione (poniamo che si scelga il saggio del 4%, in
considerazione dell'entità del credito e dell'atto qualifica
imprenditoriale del creditore, le quali gli avrebbero consentito
investimenti particolarmente remunerativi);
(c) applicare il saggio di interessi sub (b) ad una base di
calcolo rappresentata dalla media aritmetica tra il valore del
credito all'epoca del danno, ed il valore del credito rivalutato
ad oggi [e quindi (100+107,58)/2, ovvero 103,79*4%; il 4%
di tale base di calcolo è pari a 4,15];
(d) sommare il lucro cessante (4,15) al capitale rivalutato
(107,58); il credito totale è dunque pari a 111,73. Su
tale somma, poi, saranno dovuti interessi legali dalla data della
decisione.
Alla luce di
quanto sin qui esposto, emerge dunque la palese erroneità della
formula, pure largamente usata dalla giurisprudenza, in virtù
della quale si condanna il danneggiante a risarcire il danno
liquidato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal
dì del dovuto al soddisfo. Al di là della scorrettezza
grammaticale[67], tale formula appare -
per quanto già detto - inesatta per due motivi:
(a) sia perché gli interessi non si calcolano mai sulla somma
rivalutata nelle obbligazioni di valore, mentre nelle
obbligazioni di valuta della rivalutazione è dovuta solo se essa
supera gli interessi legali, ed in questo caso si sostituisce ad
essi;
(b) sia perché, in ogni caso, dal momento della liquidazione
giudiziale al momento dell'effettivo pagamento del credito
risarcitorio si converte in una obbligazione di valuta, e produce
ex lege interessi nella misura legale.
7.
Fatto illecito della p.a. e caducazione del
contratto.
Problemi
particolari, in tema di aestimatio del danno, possono sorgere
allorché la condotta illecita "interferisca" in
qualche modo con un contratto, ovvero quando la condotta illecita
sia consistita proprio nella stipula di un contratto.
Limitando,
per di motivi di spazio, l'esame all'attività della pubblica
amministrazione, viene in rilievo in particolar modo l'ipotesi in
cui, in seguito alla allo svolgimento di una procedura ad
evidenza pubblica ed all'aggiudicazione di un contratto, gli atti
di gara o la stessa aggiudicazione vengano annullati in sede
giurisdizionale.
È
noto come, su tale questione, si registri un contrasto tra la
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in questi casi
il contratto sarebbe annullabile, ma la relativa azione potrebbe
essere proposta soltanto della pubblica amministrazione (e la
giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario); e le più
recenti tendenze della giurisprudenza amministrativa, secondo la
quale l'annullamento degli atti di gara comporterebbe la
"caducazione automatica" del contratto, la quale
potrebbe essere invocata non solo dalla p.a., ma anche dal
privato (e la giurisdizione spetterebbe al giudice
amministrativo)[68].
Quale
che sia la soluzione che si preferisca in merito a tale
questione, vè tuttavia da osservare che sia la tesi
dell'annullabilità, sia quella della caducazione automatica,
comportano il venir meno degli effetti del contratto con
efficacia ex tunc.
Il
venir meno degli effetti del contratto con efficacia retroattiva,
a sua volta, pone due ordini di problemi per ciò che attiene al
risarcimento del danno, e cioè:
(a) nei confronti dell'aggiudicatario, la pubblica
amministrazione è obbligata alla restituzione delle prestazioni
eventualmente ricevute medio tempore;
(b) nei confronti del partecipante escluso o pretermesso, la
pubblica amministrazione è obbligata al risarcimento del danno.
Esaminiamo
partitamente queste due ipotesi.
7.1.
Gli obblighi di restituzione.
Nel
caso di annullamento del contratto, così come nel caso di
nullità o di risoluzione, obblighi restitutori possono sorgere
anche a carico della parte non inadempiente (nel caso di
risoluzione), ovvero della parte che non ha dato causa alla
nullità o allannullamento.
Tanto
la nullità quanto lannullamento o la risoluzione, infatti,
travolgono il contratto con efficacia ex tunc[69],
sicché le obbligazioni eseguite per effetto di esso divengono
sine causa, e debbono essere restituite.
Gli
obblighi restitutori scaturenti dalle vicende
demolitrici del contratto non vanno confusi con
lobbligo di risarcire il danno.
Le
azioni di risoluzione e di nullità da un lato, e quella di
risarcimento dallaltro, hanno presupposti e finalità
diverse.
Nel
caso di risoluzione o nullità del contratto, infatti, viene meno
la causa delle reciproche attribuzioni patrimoniali.
Lazione di restituzione dunque non serve a risarcire, ma a
recuperare quanto non dovuto, e costituisce una ordinaria azione
di indebito ex art. 2033 c.c.., in quanto finalizzata a
recuperare un pagamento od una prestazione non giustificati da
alcuna causa[70].
Tuttavia
le norme sullindebito, come noto, distinguono tra
possessore di buona e di mala fede, stabilendo che il primo è
tenuto alla restituzione dei frutti dalla data della domanda
giudiziale, il secondo dalla data della traditio (ovvero dal
momento in cui ha acquistato la disponibilità della cosa).
Tale
distinzione sullo stato soggettivo della parte tenuta alla
restituzione è concordemente ritenuta applicabile, da dottrina e
giurisprudenza, allipotesi di nullità del contratto. In
tal caso, viene ritenuto in buona fede il contraente che ignorava
la causa di nullità del contratto; in mala fede chi ne era a
conoscenza. Solo questultimo, pertanto, è tenuto alla
restituzione dei frutti dalla data della traditio[71].
La
distinzione tra buona e mala fede non è invece ritenuta
rilevante, dal giudice di legittimità, nel caso di risoluzione
del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).
Lobbligo
di restituzione dei frutti viene infatti qualificato non come un
obbligo risarcitorio, ma come un obbligo restitutorio. Di
conseguenza, tale obbligo prescinde del tutto
dallinadempimento e dalla colpa (che in materia di possesso
viene fatta consistere nella mala fede, ex art. 1184 c.c.). Ciò
vuol dire che il soggetto tenuto a restituire la res, sia stato o
non sia stato responsabile della risoluzione; sia stato o non sia
stato colpevolmente inadempiente, sarà in ogni caso tenuto alla
restituzione dei frutti percetti, a far data dal momento in cui
ha avuto la disponibilità della cosa[72].
Si noti come
la Corte precisi espressamente che lobbligo della
restituzione sussiste indipendentemente dall'eventuale
inadempienza del soggetto tenuto alla restituzione. Ciò
vuol dire che, se tenuto alla restituzione è il soggetto non
inadempiente, egli non potrà trattenere i frutti percetti fino
alla domanda di restituzione (scilicet, di risoluzione), ma
dovrà restituire anche quelli[73].
Problemi
particolari possono sorgere quando lobbligo di restituzione
ha ad oggetto una cosa determinata, suscettibile di sfruttamento
remunerativo, oppure una somma di denaro.
Nel primo
caso, occorre ricordare che:
(a) se al momento della restituzione la cosa ha perso valore, il
tradens (e cioè lavente diritto alla restituzione) non
può pretendere il maggior valore che aveva la cosa al momento
della traditio, ove sia stato proprio lui, col proprio
inadempimento, a determinare la risoluzione del contratto[74]. Così, ad esempio, se la
gara per la fornitura di un bene è annullata perché
laggiudicatario ha corrotto la commissione aggiudicatrice,
questi non potrà poi pretendere la rivalutazione del bene medio
tempore fornito alla p.a.;
(b) lequivalente pecuniario delluso o del godimento
della cosa che deve essere restituita, relativo al periodo
compreso tra la consegna ed il rilascio, costituisce frutto del
godimento del bene, e non un danno da lucro cessante, e di
conseguenza rappresenta loggetto di unobbligazione
restitutoria, e non di unobbligazione risarcitoria; di
conseguenza, esso va restituito con decorrenza dalla data della
traditio, senza che rilevi la buona o la mala fede
dellaccipiens[75]. Così, annullata la gara
per la concessione di sfruttamento di una rete di distribuzione,
lex aggiudicatario è tenuto al pagamento dellequo
compenso per il godimento della cosa, con decorrenza dalla presa
in consegna, anche se era del tutto ignaro dei motivi che hanno
causato lannnullamento dell'aggiudicazione.
Nel
caso in cui la restituzione abbia ad oggetto una somma di denaro,
la relativa obbligazione ha natura di valuta, e non di valore,
con quanto ne consegue per quanto attiene al computo del danno da
ritardato adempimento (sul quale si veda il § 6.4). Per giungere
a tale conclusione, dopo aspri contrasti, è stato necessario
lintervento delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito
che lobbligo di risarcire sorge dalla commissione di un
illecito (contrattuale od extracontrattuale); lobbligo di
restituire sorge invece dal venir meno della causa che sorreggeva
lattribuzione patrimoniale. Pertanto lobbligo di
restituire non costituisce una forma di risarcimento, ma una
forma di ripetizione dellindebito, ex art. 2033 c.c., con
la conseguenza che la misura di esso non varia per il contraente
fedele rispetto a quello inadempiente[76].
7.2.
Il sinallagma tra le reciproche obbligazioni restitutorie.
Può
talora accadere che la parte tenuta alla restituzione scaturita
dalla caducazione del contratto si sottragga a tale
obbligo. In questi casi è controverso se la controparte, qualora
sia anchessa tenuta a restituire la prestazione ricevuta,
possa rifiutare di adempiere lobbligo restitutorio sino a
che laltra non abbia adempiuto il proprio.
Parte
della giurisprudenza propende per la soluzione affermativa,
ritenendo:
(a) che possa esistere un collegamento (non meglio
precisato) tra le obbligazioni restitutorie;
(b) che sia ammissibile una sorta di exceptio inadimpleti
contractus, con riferimento ad obbligazioni non contrattuali,
quali ad esempio lobbligo di restituire lindebito [77].
Altra
parte della dottrina, invece, ritiene che tra le contrapposte
obbligazioni restitutorie non sussiste alcuna reciproca
condizione né alcun sinallagma, ed affermare il contrario
equivarrebbe a perpetuare la inammissibile tesi che ravvisa nella
risoluzione un contratto risolutorio sinallagmatico[78]. Questultima tesi
sembra essere stata condivisa, almeno implicitamente, da Cass.
11-11-1992, n. 12121, in Foro it. Rep., 1992, Indebito, 11, la
quale ha espressamente affermato che il mezzo di
autotutela, predisposto mediante l'eccezione d'inadempimento di
cui all'art. 1460 c.c., è applicabile ai contratti con
prestazioni corrispettive e (
) non ai casi diversi ed
analoghi, esso non può pertanto essere invocato nella
fattispecie, in cui le obbligazioni delle parti discendono dal
principio dell'indebito oggettivo, generalmente posto dall'art.
2033 c.c.
8.
Il danno da perdita di chance.
L'atto
illegittimo della pubblica amministrazione può determinare non
solo una deminutio patrimonii immediata per il danneggiato, ma
può causare altresì lo sfumare di utilità non ancora entrate
nel suo patrimonio, e che tuttavia non era neppur certo vi
sarebbero entrate. È il caso, come noto, della illegittima
esclusione da una gara o da un pubblico concorso, ovvero
dell'annullamento degli atti di una procedura di evidenza
pubblica, la quale per la situazione di fatto, o per legge, non
possa essere seguita dall'aggiudicazione al secondo classificato.
Questo
tipo di pregiudizio viene solitamente designato con
lespressione perdita di chances, che può
pertanto definirsi come la perdita di unutilità non solo
futura, ma anche eventuale.
Si
coglie già in queste battute il vero nodo irrisolto del danno da
perdita di chance: perché un danno sia risarcibile, non è
necessario che esso sia attuale, ben potendo risarcirsi anche il
danno futuro. E necessario, però, che esso sia certo, vale
a dire o già verificatosi, o ragionevolmente prevedibile secondo
le facoltà umane. Il danno da perdita di chance si presenta
invece, per definizione, come un danno futuro ed incerto, ciò
che ha indotto qualche autore a dubitare della sua
risarcibilità.
Per
superare questo ostacolo concettuale alla risarcibilità del
danno in esame, dottrina e giurisprudenza hanno seguito strade
diverse.
(A)
Secondo parte della dottrina, la chance costituisce la
possibilità, la speranza, di conseguire un risultato favorevole.
Essa dunque è ben distinta dal risultato favorevole cui mira.
Una occasione propizia dapprima si presenta, e poi deve essere
colta. Tuttavia il fatto stesso di avere un'occasione favorevole
costituisce un vantaggio patrimoniale, ben distinto dal vantaggio
patrimoniale conseguibile se l'occasione favorevole fosse
sfruttata appieno.
La chance, pertanto, secondo la teoria in esame ha essa stessa un
valore patrimoniale. La perdita di chance quindi produce un danno
che consiste non nella perdita del risultato utile finale, il
quale era soltanto sperato, ma nella perdita della possibilità,
dell'opportunità, della speranza, di conseguire quel risultato
sperato, perdita che è attuale e concreta. In altri termini, la
possibilità di ottenere un risultato sperato costituisce una
ricchezza, suscettibile di valutazione patrimoniale, e facente
parte del patrimonio dell'individuo. Di conseguenza, la perdita
della possibilità di ottenere il risultato sperato costituisce
un danno emergente, ben distinto dalla perdita del risultato
sperato[79].
Quale
conseguenza di tale impostazione, la liquidazione del danno da
perdita di chance avviene riducendo equitativamente il vantaggio
patrimoniale che il danneggiato avrebbe ottenuto se la chance
fosse stata arrisa da successo.
La
tesi che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi di danno
emergente presenta lindubbio vantaggio di semplificare
l'opera del giudice, e quindi di facilitare la soluzione delle
controversie. Infatti secondo questa tesi, una volta accertato
che la chance esisteva e che è andata perduta, il giudice
dovrebbe affermare senz'altro l'esistenza del danno, senza
preoccuparsi di motivare sulla certezza dello stesso: appunto
perché una chance, per definizione, non può essere
"certa".
Questo
è il motivo pel quale alcuni autori hanno ritenuto che
l'adozione, da parte della giurisprudenza, della tesi della
perdita di chance come danno in sé, non sia stata che uno
stratagemma per "ammantare" della qualifica di diritto
soggettivo una situazione giuridica che diritto soggettivo non
era, e per conferire così rilevanza giuridica ad una lesione
altrimenti irrisarcibile.
Nondimeno,
la tesi che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi di danno
emergente va incontro a numerose obiezioni, ed infatti risulta
scarsissimamente condivisa, al di fuori delle controversie di
lavoro.
Queste
obiezioni possono essere sintetizzate come segue:
(a) In primo luogo, è stato osservato che quando si parla di
perdita di una chance si designa un pregiudizio che non può
essere distinto dal danno finale, cioè dalla perdita del
risultato sperato. Sopprimere una chance vuol dire infatti
impedire il processo formativo vòlto allacquisizione di
una utilità futura, quando questo è ancora in fase di
svolgimento. Pertanto affermare la risarcibilità della perdita
di chance in sé non costituisce che un escamotage per ammettere
la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla
condotta illecita non è certo, ma solo probabile;
(b) in secondo luogo, si è osservato che una chance non può
essere considerata un bene suscettibile di valutazione
patrimoniale. Essa non ha utilità in sé, ma è utile se ed in
quanto viene realizzata;
(c) infine, si è rilevato come, ammettendo che la
"speranza in quanto tale sia un bene autonomo e la sua
lesione costituisca un danno risarcibile, dovrebbe di conseguenza
ammettersi che la lesione di qualsiasi speranza, anche
infinitesima, andrebbe risarcita. Una chance "ricca"
andrà risarcita in modo ricco, una chance "scarsa"
andrà risarcita in modo scarso; una chance infinitesima andrà
risarcita in modo infinitesimo.
Tuttavia
questa conclusione è scartata proprio da quellorientamento
il quale considera la perdita di chance unipotesi di danno
emergente, il quale ricorre - come già detto - al criterio della
selezione delle chances, ammettendo al risarcimento solo quelle
"ragionevolmente fondate", oppure "statisticamente
probabili", oppure "moralmente verosimili"[80].
Ma
questa soluzione, oltre che onerare il giudice del gravoso
compito di distinguere tra la speranza fallace e la speranza
fondata, è in patente contraddizione con le premesse da cui
muove lorientamento di cui si discorre.
Se
la chance è un bene suscettibile di valutazione economica, essa
resta tale sia che abbia molte, sia che abbia poche possibilità
di successo. In altri termini, sostenere che la chance è un bene
patrimoniale in sé, ma che esso va risarcito solo quando sia
"ragionevolmente fondata", equivarrebbe a dire che - ad
esempio - la lesione della salute è un danno in sé, ma va
risarcita solo quando essa superi un certo grado di invalidità
permanente.
(B)
Accanto allorientamento che ravvisa nella perdita di chance
una ipotesi di danno emergente, ne esiste un secondo, il quale
mostra di considerare e valutare la perdita di chance alla
stregua di una ordinaria ipotesi di lucro cessante.
E
quanto emerge, ad esempio, dalla fattispecie decisa da Cass.
25.9.98 n. 9598, in Danno e resp., 1999, 534. In quel caso, uno
studente di ballo aveva allegato di essere stato costretto, in
seguito alle lesioni subìte in un sinistro stradale, ad
abbandonare la scuola, ed aveva domandato il risarcimento del
danno da perdita di chances occupazionali come ballerino. La
corte, confermando la decisione di merito che aveva rigettatola
domanda per difetto di prova dun valido nesso causale, ha
osservato:
(a) da un lato, che il danno patrimoniale futuro da perdita di
chances è senzaltro risarcibile;
(b) dallaltro lato, però, che tale danno è risarcibile
purché:
(b) sia accertata lesistenza dun valido nesso
causale tra le lesioni e la perdita dellopportunità
favorevole;
(b) la chance perduta doveva essere assistita da una
ragionevole probabilità di verificarsi;
(b) la suddetta ragionevole probabilità deve
desumersi da elementi certi ed oggettivi.
Orbene, le
tre circostanze alle quali la Corte subordina la risarcibilità
del danno da perdita di chance coincidono esattamente con le
condizioni usualmente richieste dalla Corte stessa per la
risarcibilità del danno futuro da lucro cessante, per il quale
la Corte esige che risulti provata o comunque incontestata
l'esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere
valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente
la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile[81].
Il che vuol
dire che questo secondo orientamento, mutato nomine, assoggetta
il danno da lucro cessante e quello da perdita di chance alle
medesime regole.
[2]:
In Danno e resp., 1999, 965, con note di CARBONE, MONATERI,
PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI e ROPPO, La cassazione riconosce
la risarcibilità degli interessi legittimi; la sentenza, per la
sua importanza, è stata pubblicata da moltissime riviste: la si
può leggere anche in Contratti, 1999, 869, con nota di
MOSCARINI, La risarcibilità degli interessi legittimi: un
problema tuttora aperto; Urbanistica e appalti, 1999, 1067, con
nota di PROTTO, E crollato il muro della irrisarcibilità
delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?;
Corriere giur., 1999, 1367, con nota di DI MAJO, Il risarcimento
degli interessi «non più solo legittimi», e di MARICONDA, «Si
fa questione d'un diritto civile...»; in Gius, 1999, 2760, con
nota di BERRUTI; in Foro it., 1999, I, 2487, con nota di PALMIERI
e PARDOLESI, ed ivi, 1999, I, 3201, con note di CARANTA, La
pubblica amministrazione nell'età della responsabilità,
FRACCHIA, Dalla negazione della risarcibilità degli interessi
legittimi all'affermazione della risarcibilità di quelli
giuridicamente rilevanti: la svolta della suprema corte lascia
aperti alcuni interrogativi, ROMANO, Sono risarcibili; ma perché
devono essere interessi legittimi?, SCODITTI, L'interesse
legittimo e il costituzionalismo - Conseguenze della svolta
giurisprudenziale in materia risarcitoria; in Giust. civ., 1999,
I, 2261, con nota di MORELLI, Le fortune di un obiter: crolla il
muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi);
in Giornale dir. amm., 1999, 832, con nota di TORCHIA; in Nuovo
dir., 1999, 691, con nota di FINUCCI; in Trib. amm. reg., 1999,
II, 225, con nota di BONANNI; in Arch. civ., 1999, 1107; in Mass.
giur. lav., 1999, 1272; in Rass. giur. energia elettrica, 1999,
433; in Nuove autonomie, 1999, 563, con nota di SCAGLIONE; in
Gazzetta giur., 1999, fasc. 35, 42; in Guida al dir., 1999, fasc.
31, 36, con nota di MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA, ed ivi, 1999,
fasc. 31, 36, con nota di FINOCCHIARO; in Dir. e pratica
società, 1999, fasc. 21, 65; in Ammicon nota di it., 1999, 1399;
in Dir. pubbl., 1999, 463, con nota di ORSI BATTAGLINI, MARZUOLI;
in Rass. amm. sic., 1999, 9.
Lo stesso principio è stato affermato dalla sentenza
gemella Cass. civ., sez. Unite, 22-07-1999, n. 501,
inedita.
[3]
: Sia pure con alcune eccezioni: una delle più rilevanti era
quella prevista dallart. 12 . 19.2.1992 n. 142 (legge
comunitaria per il 1991), il quale disponeva che i soggetti i
quali avessero subìto una lesione a causa di atti compiuti in
violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici
di lavori o di forniture o delle relative norme interne di
recepimento, potevano chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice
il risarcimento del danno. La norma è stata ora abrogata
dallart. 35, comma 5, d. lgs. 31.3.198 n. 80. E noto,
altresì, come il principio della irrisarcibilità degli
interessi legittimi fosse nei fatti attenuati da quel consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui lannullamento
dellatto amministrativo illegittimo che aveva prodotto
l affievolimento del diritto trasformandolo in
interesse legittimo, facendo riespandere questultimo alla
dignità di diritto soggettivo, rendeva possibile il promovimento
dellazione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario: ex
permultis, in tal senso, si vedano Cass., sez. I, 01-09-1997, n.
8297, in Danno e resp., 1998, 57, con nota di BENEDETTI; Cass.,
sez. un., 19-03-1997, n. 2436, in Giust. civ., 1997, I, 2785, con
nota di APICELLA; Cass., sez. un., 10-04-1995, n. 4129, in
Appalti urbanistica edilizia, 1996, 594; Cass., sez. un.,
03-08-1993, n. 8545, in Foro it. Rep. 1993, Edilizia e
urbanistica, n. 536; Cass., sez. un., 11-03-1992, n. 2957, in
Riv. giur. edilizia, 1993, I, 789; Cass., 04-10-1990, n. 9792, in
Foro it. Rep. 1990, Edilizia e urbanistica, n. 518; Cass.,
01-03-1989, n. 1137, in Giust. civ., 1989, I, 832.
[4] : Hanno parlato di
scardinamento del sistema precedente Romano,
Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa dopo la l.
n. 205 del 2000, in Dir. proc. ammin., 2001, 602; Francario,
Inapplicabilità del provvedimento amministrativo ed azione
risarcitoria, in Dir. amm., 2001, 29.
[12] : Si veda anche Cass.
5.11.2002 n. 15449, in Dir. e giust., 2002, fasc. 41, 22, ma
specialmente 25, con nota di Didone, Legge Pinto, il danno non è
in re ipsa, ove espressamente si afferma che il c.d. danno
esistenziale non è che una componente del danno morale.
E singolare osservare che lattacco più duro alla
tesi del danno in re ipsa è venuto proprio da chi laveva
creato, e cioè dalla Corte costituzionale: ed infatti nella
motivazione di Corte cost. 27.10.1994 n. 372, in Giust. civ.,
1994, I, 3029 (sentenza con la quale la Consulta ha
sostanzialmente rimangiato quanto affermato nel 1986
con la sentenza 184/86, cit. supra, nota 9), si legge: là
dove qualifica come «presunto» [il danno alla salute],
identificandolo col fatto (illecito) lesivo della salute, [la
sentenza n. 184/86] intende dire che la prova della lesione è,
in re ipsa, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una
seria lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si
può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia
sufficiente ai fini del risarcimento. E' sempre necessaria la
prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione
che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello
indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o
privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale
il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato.
[25] : Trib. Roma (ord.)
16.11.2000, in Giurispr. romana, 2001, 43, con riferimento
allart. 34 d. lgs. 31.3.1998 n. 80. In quel caso, la
Consulta ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile,
sul presupposto che dalla motivazione dellordinanza non
sarebbe stato chiaro se il tribunale avesse inteso sospettare di
illegittimità costituzionale lart. 34 d. lgs. 80/98 nel
testo anteriore, ovvero in quello successivo alle modifiche
apportate dalla l. 202/00 (Corte cost. (ord.) 16-04-2002 n. 122,
in Foro it., 2002, I, 1266).
[37] Moscarini, Risarcibilità
degli interessi legittimi e termine di decadenza, in Dir. proc.
amm., 2001, 7; si vedano anche, nello stesso senso, Moscarini,
Risarcibilità degli interessi legittimi e termini di decadenza,
in Giur it., 2000, I, 1 ss.; Ruoppolo, Tutela aquiliana
dell'interesse, in Dir. proc. amm., 2001, 717; BARBIERI,
Considerazioni sul processo amministrativo e sulla tutela
risarcitoria degli interessi legittimi, in Dir. proc. amm.. 2000,
389.
[38] : MONTESANO, I giudizi
sulle responsabilità per danni e sulle illegittimità della
pubblica amministrazione, in Dir proc. amm., 2001, 583.
[42] : Polidori e Fruscione,
La tutela risarcitoria degli interessi legittimi dopo la l. n.
205 del 2000: verso la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sul risarcimento del danno?, in Giust. civ., 2001,
II, 303.
[53]: Cass., sez. III,
23-04-1998, n. 4186, in Danno e resp., 1998, 686, con nota di DE
MARZO, nonché in Gius, 1998, 2065.
: Nello stesso senso si
vedano, tra le più recenti, Cass. 26-4-1999 n. 4156; Cass.
18-2-1999 n. 1372, inedita; Cass. 20-1-1999 n. 490; Cass.
20-1-1999 n. 489, inedita; Cass. 12-1-1999 n. 256; Cass.
22-12-1998 n. 12788; Cass. 28-11-1998 n. 12089; Cass. 23.11.1998
n. 11860, inedita; Cass. 24-7-1998 n. 7298).
: Cass. 1-4-87 n. 3139,
in Foro it., 1987, I, 2073; nello stesso senso, si vedano anche
Cass. 29.4.93 n. 5026, GI, 1993, I, 1, 234; Cass. 7.3.91 n. 2368,
FI, 1991, I, 1793; Cass. 12-10-88 n. 5494, FI, 1989, I, 1330;
Cass. 24-1-92 n. 781, in Foro it. Rep., 1992, Lavoro (rapporto),
836; Cass. 19.12.85, FI, 1986, I, 383, tutte relative a
fattispecie di esclusione di lavoratori dipendenti dalla
partecipazione a concorsi interni.
Lorientamento della sezione lavoro della Corte di
cassazione, come è ovvio, ha indirizzato la giurisprudenza del
lavoro di merito, la quale in larga parte ha fatto il proprio il
principio secondo cui la perdita di chance costituisce una
ipotesi di danno emergente; principio, tuttavia, sempre affermato
con riferimento ad illegittime esclusioni da prove concorsuali (Pret.
Roma 30-4-1986, in Nuovo dir., 1986, 989; Pret. Palermo
17-9-1988, in Temi sic, 1989, 302; Pret. Palermo 28-11-1991, in
Temi sic., 1991, 557; Pret. Roma 16-3-93, DL, 1994, II, 36;
contra, però, si veda Pret. Ascoli Piceno 23-3-93, FI, 1994, I,
1826, secondo cui non può essere accolta la domanda di
risarcimento per la perdita di chance, avanzata da concorrenti
che si ritengano ingiustamente pretermessi da un concorso,
qualora non provino che nell'ipotesi di osservanza dei criteri di
valutazione, l'esito della valutazione sarebbe stato loro
favorevole).
: Ex multis, Cass. 1-6-93
n. 6109, in Foro it. Rep., 1993, Danni civili, 56.
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