TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Distaccata di Nardò

SENTENZA n.42/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8201/99 del Ruolo Generale promossa

DA

PAGLIARA FERNANDO, rappresentato e difeso dall'avv. A. Tanza

CONTRO

ROLO BANCA 1473 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. M. Sesta e L. Erroi All'udienza del 23-12-2003 le parti precisavano così le conclusioni:

per l'attore: riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e nei successivi scritti di parte e verbali di causa;

per la convenuta : riportandosi a quelle precisate nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a controparte il 22-6-1999 Fernando Pagliara, associato Adusbef, riferiva di avere intrattenuto con il CREDITO ROMAGNOLO S.p.A., ora ROLO BANCA 1473 S.p.A., filiale di Copertino un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 621 e sconto effetti iniziato il 6-9-1990 che, secondo l'ultima richiesta della banca, aveva quale saldo passivo £ 141.899.175, oltre £ 258.024.840 per titoli cambiari scontati salvo buon fine e non onorati, nonché interessi ; nel contestare la misura del credito vantato dalla banca, eccepiva:

·        la nullità della c.d. clausola interessi uso piazza, in quanto il contratto base originario che regolava il rapporto di apertura di credito non statuiva un tasso legale ultralegale, ma faceva riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza: conseguiva alla nullità l'applicazione in via suppletiva ex art. 1284 u.c. c.c. dell'interesse legale annuale sia sui saldi attivi che passivi (con applicazione anche dell' art. 1370 c. c. in materia di interpretazione contro l'autore della clausola), con insorgenza del diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali oggetto di indebito pagamento nel limite prescrizionale di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura dell'intero rapporto;

·                  la nullità della convenzione anatocistica preventiva e trimestrale, che potrebbe essere consentita ai sensi dell'art. 1283 c.c. solo in presenza di un uso normativo che espressamente la preveda, ma non esistono usi normativi. di tal fatta antecedenti all'entrata in vigore del codice civile del 1942, né possono essersene validamente formati di successivi ; peraltro nulla doveva considerarsi la clausola contrattuale secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi continua ad operare anche dopo la cessazione del rapporto e fino alla data di estinzione del debito;

·                  l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (C.M.S.) in mancanza di espressa convenzione tra le parti, ma anche di alcuna previsione normativa;

·                  l'inammissibilità della determinazione della valuta operata dalla banca valuta fittizia risultante dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva (in cui il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate);

·                  l'illegittimità di spese e commissioni che, unitamente ad interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale, costituiscono un insieme di esborsi che, espressi in percentuale annua (tasso effettivo globale T.E.G.), il cliente sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro concessagli in credito dalla banca e risultano superiori a quelli di mercato;

·                  l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia della posizione di rischio di parte attrice come posizione a sofferenza, nonostante la piena e dimostrata capacità del soggetto di far fronte al presunto debito con il suo patrimonio e l'insussistenza dei debiti;

pertanto chiedeva che venisse dichiarata l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito, di conto corrente e di sconto effetti oggetto del rapporto tra le parti; che venisse determinato l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo da effettuarsi a mezzo di C.T.U. ; che venisse determinato il costo effettivo annuo del rapporto bancario ; che la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in suo favore, con compensazione di dette somme con quelle relative agli effetti cambiai-i insoluti; che venisse dichiarata l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario ; che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti da esso attore a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato; con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale si costituiva la ROLO BANCA 1473 S.p.A. rilevava quanto segue:

  • la condotta tenuta dall'ex Credito Romagnolo era sempre stata conforme ai patti contrattuali validamente intercorsi tra le parti;

  • il Pagliara non aveva mai contestato gli estratti conto regolarmente inviatigli e che quindi dovevano ritenersi approvati ai sensi dell' art. 18 delle condizioni generali di conto corrente ed anzi aveva riconosciuto espressamente con lettera dell'1-3-1993 il proprio debito;

  • tanto premesso e considerate la piena validità della pattuizione degli interessi in misura ultralegale tramite rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle banche sulla piazza e l'espressa approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dell'art. 16 delle condizioni generali di e/e in forza del quale è stata data alla banca la possibilità di modificare unilateralmente l'ammontare degli interessi nel corso del rapporto, gli interessi erano stati computati in conformità del criterio fissato dalle parti in via preventiva;

  • l'applicazione della C.M.S. (che si sostanzia in un costo aggiuntivo dovuto dal correntista per il credito concessogli extra fido dalla banca ed è funzionale al contenimento delle operazioni di addebito in e/e non coperte da apertura di credito) e la determinazione della valuta erano state effettuate sulla base della previsione e valida pattuizione di cui all'art. 7 delle condizioni generali di e/e : peraltro irrilevante doveva ritenersi in ragione dell'autonomia negoziale la mancata previsione normativa dell'applicazione della C.M.S., mentre rilevante sarebbe stata solo una previsione normativa che la vietasse:

  • quand'anche la pattuizione di interessi ultralegali fosse stata invalida, lo spontaneo pagamento costituirebbe adempimento di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità dell'importo versato;

  • quanto all'applicazione dell' anatocismo relativamente agli interessi debitori, era intervenuto il Digs. 23-7-1999 ad affermare espressamente la legittimità delle clausole che lo prevedevano;

·             vi è l'obbligo per gli istituti di credito di comunicare tempestivamente ed indistintamente ogni posizione registrata a sofferenza alla Centrale Rischi;

·        assolutamente generica doveva ritenersi la contestazione riguardo al fatto che il T.E.G. sarebbe superiore ai valori di mercato;

pertanto chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna del Pagliara al pagamento della somma di £ 141.899.175 oltre interessi pattuiti dall'1-1-1994 al saldo nonché della somma di £ 258.024.840, per titoli cambiai-i scontati salvo buon fine e non onorati, oltre interessi pattuiti dal dì del dovuto al saldo, ovvero, in denegata ipotesi, della minor somma che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Nel corso del giudizio veniva disposta C.T.U. contabile; all'udienza del 23-12-03 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare che ad avviso di questo giudicante non può ritenersi valida la costituzione in giudizio intervenuta solo in sede di comparsa conclusionale da parte della UniCredit Banca S.p.A. in luogo dell'originariamente costituita Rolo Banca 1473 S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione, modificazione di denominazione sociale e conferimento di ramo d'azienda), per cui la presente decisione verrà emessa nei confronti della Rolo Banca 1473 S.p.A.

Passando al merito della controversia, dalla CTU contabile espletata è emerso che il rapporto tra le parti, avviato con l'apertura del e/e n. 621 presso la filiale di Novoli dell'allora Credito Romagnolo S.p.A. da parte dell'attore, ha avuto una durata di 1243 giorni dal 6 settembre 1990 al 31 gennaio 1994, allorché il e/e evidenziava un saldo debitore di £ 141.899.175.

Veniamo all'esame delle questioni sollevate dall'attore.

Preliminarmente occorre precisare che secondo un consolidato orientamento del supremo Collegio "la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano" (Cass. Civile, Sez. I, 11-3-1996 n. 1978), sicché deve escludersi l'asserita natura confessione della ripetuta approvazione degli estratti conto da parte dell'attore a fronte delle eccezioni di nullità di clausole contrattuali.

Cominciando da quella relativa alla previsione di interessi ultralegali uso piazza, questo giudice precisa di aderire a quell'orientamento rigoroso del Supremo Collegio che anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L. 154/92 prevede:

·        che debbano essere determinati per iscritto ex art. 1284 c.c.;

·        che possano essere determinati per relazionem, ma solo "attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili" (Cass. Civile, Sez. I, 23-6-1998, n. 6247);

sicché, sempre secondo la testé citata sentenza, non deve ritenersi "sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento per relazionem", che "può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi, o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante".

Nel caso di specie 1' art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto ha previsto testualmente : "Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca, salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura".

Orbene non è dubbio che il generico riferimento per relazionem "alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza" non risulti ancorato ad un accordo di cartello a livello nazionale.

Ne discende la nullità della clausola in questione.

Va inoltre dichiarata la nullità della clausola di applicazione della provvigione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto, in quanto l'art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto ha precisato : "Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto" : tale clausola (non ritenendosi invece fondata l'asserita mancanza di valida giustificazione causale con particolare riferimento alla cms) deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., rinviando o ancora una volta ad un non meglio precisato uso piazza ovvero a criteri concordati tra le parti ed evidentemente da trasfondere in una convenzione non reperita dal CTU, che ne ha dato atto in contraddittorio con i CTP (vedi verbale - delle operazioni di CTU del 16-10-2002).

Nulla parimenti per violazione dell'art. 1283 c.c. deve ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta nel citato art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto, che appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta norma codicistica (allorché a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio - a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-1999 n. 3096, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posti a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI per la prima volta con effetto dall'1-1-1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, attestano l'esistenza di una vera e propria consuetudine mai accertata invece dalla -Commissione Speciale Permanente presso il Ministero dell'Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune Camere di Commercio provinciali sono tutti successivi al 1952). Va poi dichiarata nulla la citata clausola contrattuale di cui all'art. 7 Co.4° delle condizioni generali di contratto anche con riferimento alla determinazione dei giorni di valuta sempre per le evidenziate ragioni dì indeterminatezza dell'oggetto della clausola, confermata anche in questo caso dalla riscontrata (nel già richiamato verbale delle operazioni di CTU del 16-10-2002) insussistenza di una specifica convenzione tra le parti.

Pertanto nella determinazione del saldo dare - avere tra le parti, per cui si rimanda alla decisione definitiva all'esito di opportuni chiarimenti da parte del C.T.U., andrà tenuto conto delle odierne statuizioni sulla nullità delle suindicate clausole contrattuali.

Infine con la presente decisione non definitiva, rinviando alla definitiva la statuizione sulle ulteriori domande proposte dalle parti, si può rigettare la domanda attorea di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla -asserita- illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza dell'attore falsamente quantificato, avuto riguardo alla circostanza che, a fronte di una rilevata posizione di sofferenza (che peraltro non sembra venuta meno anche all'esito della declaratoria di nullità delle suindicate clausole contrattuali) la banca convenuta aveva l'obbligo di effettuare la contestata segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Le spese vanno liquidate al definitivo.

Provvede separatamente con ordinanza sul prosieguo del giudizio

P.Q.M.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la nullità delle clausole di cui alle condizioni generali del contratto del 6-9-1990 relative agli interessi convenzionali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese di tenuta del conto ed alla determinazione di giorni di valuta;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza dell'attore Pagliara Fernando spese al definitivo provvede separatamente sul prosieguo del giudizio.

Nardo',  5 aprile 2004

                                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                                        Dr. Nicola LARICCIA