Necessaria premessa
a questo mio intervento deve essere la
precisazione che il documento così come mi
accingo a presentarvi non vuol essere certo unica
ed assoluta soluzione interpretativa ad una
disposizione di legge (il D.Lgs.n.196/03) di
fronte alla cui complessità ed impianto
articolato ho semplicemente ritenuto di adottare
anche con il conforto dei Colleghi
relatori con cui non è certo mancato il
confronto critico una soluzione che,
ovviamente nel pieno rispetto di quanto
prescritto, garantisse e tutelasse il più
possibile tanto il professionista quanto il
Cliente.
Ed è proprio per tale ragione che, anche
raccogliendo il consiglio della Collega Avv.
Bonanno, il documento in oggetto è stato
costruito, adottando le garanzie più
complete, con il massimo formalismo richiesto
riportando le norme di legge non tanto in modo
anonimo ed aspecifico quanto piuttosto in maniera
determinata e proporzionata in senso
spaziale e temporale agli usi
professionali.Ed è ancora per le stesse
ragioni appena riferite che ho ritenuto
conveniente predisporre il documento de quo in
modo che lautorizzazione in esso contenuta
potesse abbracciare il trattamento di qualsiasi
tipo di dato senza, dunque, essere costretti a
distinguere tra trattamento stragiudiziale che
necessiterebbe dellautorizzazione da parte
dellinteressato e trattamento giudiziale
che al contrario esonererebbe il
professionista dal richiedere ed ottenere la
preventiva autorizzazione.
Non va, infatti, dimenticato, come già
illustrato dalla Collega Bonanno, che
lAvvocato secondo quanto contenuto
nelle autorizzazioni n.4 e 7 così come emanate
dal Garante della Privacy è stato
esonerato, per il trattamento in sede giudiziale
dei dati sensibili, dal dover preventivamente
richiedere autorizzazione a quel medesimo
utilizzo. Inoltre, non va parimenti sottovalutato
quanto espressamente indicato e già ricordato al
punto b dellart.24 del
D.Lgs.n.196/03 ove si legge che il consenso non
è richiesto per adempiere ad un obbligo
derivante da un contratto di cui è parte
linteressato (come appunto può dirsi il
MANDATO ALLE LITI).
Orbene, ricordata brevemente ma a ragione la
complessità della norma da cui si è partiti per
approdare a quanto mi accingo a proporvi, vado
quindi ad illustrarvi la struttura
ed il contenuto della Dichiarazione di
autorizzazione al trattamento dei dati personali
identificativi sensibili e
giudiziari ex D.Lgs.n.196/03.
LA STRUTTURA: Il documento è articolato in 9
punti e 7 sottopunti (tutti concentrati nella
spiegazione del punto n.3) oltre che in n.7 note
poste ad ulteriore specificazione e chiarimento
di quanto mano mano illustrato nei vari passaggi
dellautorizzazione.
IL CONTENUTO:
· facciata di presentazione:
va innanzitutto sottolineato come al fine di
conferire maggior incisività a quanto inserito
nel documento in esame, la dichiarazione di
autorizzazione al trattamento è stata
predisposta come se provenisse direttamente
dallInteressato e, quindi, in prima
persona. Tantè che la prima facciata del
documento è interamente dedicata alla raccolta
dei dati identificativi dellinteressato
che, nella sua definizione concettuale così come
fornita dallart.4 comma 1 lettera
i riportata, potrà essere tanto
persona fisica quanto persona giuridica piuttosto
che ente e/o associazione. E come sopra ricordato
gli interessati forniranno i loro dati nella
forma diretta più normale e cioè secondo lo
schema di Io sottoscritto
ovvero La Ditta o la Società
a cui faranno seguito gli ulteriori elementi
identificativi che dovranno necessariamente
accompagnare il nome ed il cognome o la
denominazione sociale.
· Punti 1 e 2:
al punto 1 del documento si fa
espresso richiamo allart.23 del
D.Lgs.n.196/03 racchiuso nella PARTE I
(Disposizioni Generali), TITOLO III (regole
Generali per il Trattamento dei dati), CAPO III
(Regole ulteriori per privati ed enti pubblici
economici). In particolare lart.23 è
titolato Consenso e, come è facile
intuire anche dalla sua collocazione, è norma
generale e, quindi, valida anche per la categoria
di soggetti c.d. privati tra cui possono
sicuramente essere inseriti anche gli Avvocati
che nella loro qualità di difensori possono
certamente qualificarsi privati ai
sensi della legge sulla privacy, anche se in
concreto e per altro verso la loro attività
risponde ad esigenze di pubblica necessità.
Ecco, perchè, nellambito più generale
del dovere di informativa così come imposto si
è ritenuto di rendere edotto linteressato
o meglio, vista limpronta data al
documento, di far dichiarare allinteressato
in prima persona che è a conoscenza del
fatto che il trattamento dei dati personali da
parte di privati è ammesso solo con il suo
consenso espresso che deve essere fornito
liberamente e con specifico riferimento ad un
trattamento individuato oltre che documentato per
iscritto e preceduto dallinformativa di cui
allart.13 D.Lgs.n.196/03.
Non a caso, poi, si è distinto quanto appena
riferito da quanto proposto al successivo
PUNTO 2 dal momento che in
questultimo caso si è ripreso quanto
ulteriormente esplicitato dallo stesso art.23 ma
al suo comma IV ove si fa riferimento al
trattamento dei dati c.d. sensibili. In
particolare lart.23 si esprime con
terminologia differente rispetto a quanto
prescritto in tema di trattamento di dati
personali. Infatti, se in questultimo caso
il consenso deve essere documentato per iscritto,
per ciò che riguarda il trattamento dei dati
sensibili, invece, è previsto che il consenso
sia manifestato in forma scritta.
Ora, non è ben chiaro che cosa il Garante
abbia voluto dire attraverso lutilizzo
di espressioni del genere appena ricordato,
ma è chiaro che al fine di non pregiudicare la
posizione di chi quei medesimi dati (con ciò
riferendoci a qualsiasi tipo di dato) andrà a
trattare si è ritenuto conveniente soffermarsi
sul fatto che in entrambe le ipotesi si parla di
consenso comunque scritto e che, pertanto, se
manifestato piuttosto che documentato sarà utile
acquisirlo attraverso una autorizzazione comunque
da doversi far sottoscrivere
dallinteressato.
Nel medesimo PUNTO 2 è stata,
poi, esplicitata una deroga a quanto detto in
tema di trattamento dei dati sensibili. In
particolare è stato inserito un richiamo a
quanto previsto dallart.26 comma 4 lettera
c che chiarisce come i dati sensibili
possano essere oggetto di trattamento anche senza
il consenso quando il trattamento sia necessario
per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla L.397/2000 o quando servano per far
valere in giudizio un diritto sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Sempre al fine di fornire una
informativa il più possibile chiara
e trasparente, la norma di cui alla deroga appena
ricordata è dettagliatamente ed integralmente
riportata alla nota n.1 posta in calce al
documento.
Con particolare riferimento alle note,
compresa quella appena indicata, va chiarito che
ogni volta che si è ritenuto di inserirne una si
è anche previsto che del loro contenuto
linteressato dichiarasse non soltanto di
essere stato informato ma anche che quanto
oggetto di preventiva illustrazione
corrispondesse comunque al
contenuto delle note stesse.
E ciò ci è utile, anche, per passare
allanalisi del successivo punto 3.
· Punto 3:
è, questo, punto fondamentale oltre che di tutto
il documento (tanto che si articola in n.7
sottoppunti ed il suo testo integrale viene
riportato alla nota 2 posta in calce alla stessa
autorizzazione) anche dello medesimo
D.Lgs.n.196/03. La norma in commento disciplina
il dovere di informativa da parte del titolare
nei confronti dellinteressato; titolare che
come recita espressamente la norma
potrà informare linteressato sia oralmente
che per iscritto, ma comunque ed è ciò
che più conta sempre preventivamente al
trattamento stesso.
Orbene, lart.13 racchiude e prescrive
una serie di informazioni da rendere
allinteressato che nel documento
predisposto vengono tutte specificatamente
indicate e riportate ai punti da a a
g compresi, e cioè:
a) FINALITA e MODALITA DI
TRATTAMENTO:
che, per quel che qui ci interessa, vanno
rispettivamente identificate come segue:
- per quel che riguarda le finalità: il
trattamento avverrà in ambito legale /
giudiziario in conformità allo scopo per cui è
stato conferito mandato o per finalità
comunque connesse e/o strumentali allo
svolgimento degli incarichi affidati;
- per quel che riguarda le modalità: nel
rispetto della normativa vigente e fermi gli
obblighi di riservatezza e segreto professionale.
b) FACOLTATIVITA DEL CONFERIMENTO
DEI DATI:
nel senso che linteressato deve essere
informato che può anche rifiutarsi di fornire i
dati che gli vengono richiesti e, quindi, non
deve a ciò sentirsi obbligato. Tale
informazione, però, deve essere accompagnata da
quella ulteriore che informa linteressato,
e veniamo al successivo punto c, su
c) CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO:
cioè, linteressato deve essere messo a
conoscenza del fatto che, pur essendo una sua
facoltà laddove decidesse o ritenesse di
non assecondare il richiesto conferimento di dati
il mandato ed in genere gli incarichi
professionali richiesti, oltre che la
prosecuzione di quelli in corso, potranno non
essere accettati e/o proseguiti e, dunque,
espletati.
d) SOGGETTI o CATEGORIE DI SOGGETTI AI
QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
o CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN
QUALITA DI RESPONSABILI O INCARICATI e
LAMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI:
al fine di meglio chiarire la portata del
presente punto distinguiamo tra:
- ambito e soggetti esterni a quello del
titolare: indicati genericamente in tutti i
soggetti Privati e/o Pubblici, oltre che nelle
competenti Autorità Giudiziarie nonché nei
soggetti in quelle tesse sedi preposti al loro
recepimento e/o trattamento;
- ambito interno allo stesso titolare:
indicati negli Avvocato/i titolare/i dello studio
, nelleventuale responsabile o incaricati
designati (relativamente ai quali le rispettive
funzioni sono state specificate
allinteressato e, quindi, riportate alla
nota n.4 posta in calce al documento), oltre che
nei collaboratori di studio, nei praticanti e
nelle segretarie (le quali ultime, in
particolare, potranno venire a conoscenza dei
dati dei Clienti, per la redazione della nota
spesa).
N.B. un nota bene va fatto per ciò che
concerne lulteriore specificazione
contenuta nel punto d in commento e
cioè a quella che rimanda al DPS per la
specifica indicazione tanto delle MISURE DI
SICUREZZA adottate quanto, per gli aggiornamenti
e/o le eventuali modifiche, dei TITOLARI, dei
RESPONSABILI e/o degli INCARICATI (con
lulteriore precisazione che, con
riferimento particolare a questi soggetti, i dati
iniziali vengono comunque già forniti ai
successivi punti f e g).
e) DIRITTI DELLINTERESSATO EX ART.7
D.LGS.N.196/03:
punto di particolare importanza dal momento che
informa linteressato sui suoi diritti in
ordine al trattamento dei suoi dati. Il testo
integrale dellart.7 titolato
Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti è stato riportato
alla nota n.5 posta in calce al documento e
sostanzialmente può essere così schematizzato:
- diritti di cui al comma 1:
linteressato ha diritto di avere conferma
sullesistenza o meno di suoi dati presso un
determinato soggetto e, conseguentemente, di
averne comunicazione in forma intelligibile;
- diritti di cui al comma 2:
linteressato ha diritto ad ottenere
informazioni sullorigine dei dati
personali, sulle finalità e modalità di
trattamento, sulla logica applicata in caso di
trattamento con lausilio di strumenti
elettronici, sugli estremi identificativi dei
titolari, eventuali responsabili e/o incaricati,
sui soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati in qualità di responsabili e/o
incaricati;
- diritti di cui al comma 3:
linteressato ha diritto di ottenere
laggiornamento, rettificazione,
integrazione, cancellazione, trasformazione in
forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
trattati con conferma che tali operazioni sono
state portate a conoscenza anche di tutti quei
soggetti a cui i dati sono stati comunicati e/o
diffusi, salvo che ciò non sia impossibile o
attuabile soltanto con mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
- diritti di cui al comma 4:
linteressato ha diritto di opposizione
totale o parziale per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano
sia che siano pertinenti allo scopo per cui sono
stati raccolti sia che siano stati utilizzati per
linvio di materiale pubblicitario o il
compimento di ricerche di mercato o comunicazioni
commerciali.
f) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI DEL
TRATTAMENTO:
con tale punto salvo eventuali e
successive modifiche e/o aggiornamenti per cui si
è già prima fatto presente il rimando al DPS
allinteressato vengono forniti gli
estremi identificativi del o dei titolari del
trattamento che nel nostro caso corrisponderanno
con i titolari dello studio o
dellassociazione.
g) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE E
DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO:
anche in tal caso linteressato viene reso
edotto degli estremi identificativi
delleventuale responsabile del trattamento
con la precisazione che ogni sua modifica verrà
prontamente
comunicata.
Per quanto concerne, invece, i dettagli relativi
alle ditte di assistenza software e hardware dei
sistemi dello studio nonché dello studio
commercialista, a cui i dati verranno comunicati
al solo fine di poter fa fronte ai normali
adempimenti fiscali, il documento rimanda a
quanto meglio descritto nel DPS.
· Punto 4:
nel punto in commento vengono fornite due
ulteriori precisazioni:
- in primo luogo: linteressato viene
reso edotto del fatto che i dati verranno
trattati nellespletamento del
mandato e/o incarico ricevuti nei limiti
di cui alllart.25 D.Lgs.n.196/03 titolato
Divieti di Comunicazione e Diffusione
(il cui testo integrale viene riportato alla nota
6 posta in calce al documento) e cioè: senza che
gli stessi dati possano essere comunicati e/o
diffusi qualora ne sia stata ordinata la
cancellazione ovvero sia decorso il termine di
tempo indicato allart.11 lettera
e ove è stabilito che i dati vengano
conservati per il tempo strettamente necessario e
quindi non superiore a quello necessario per gli
scopi per cui sono stati raccolti e
successivamente trattati;
· con riferimento a questultimo
richiamo quello del periodo così come
indicato allart.11 lettera e
si rimanda, però, a quanto si dirà al
successivo PUNTO 6.
- in secondo luogo: linteressato
viene reso edotto del fatto che,
nellespletamento dellincarico
ricevuto e nel perseguimento delle finalità già
meglio esplicitata al punto a, i dati
potranno essere oggetto oltre che di trattamento
anche di comunicazione oltre che di diffusione
nellaccezione dei relativi termini così
come rispettivamente indicata dallart.4
comma 1 lettere a, l ed m;
definizioni che anche in tale caso
vengono integralmente riportate alla nota 7 posta
in calce al documento.
· Punto 5:
sempre nellottica di massima trasparenza
che pervade lintera struttura e contenuto
della presente autorizzazione, linteressato
viene reso edotto e, perché no, rassicurato sul
fatto che il trattamento dei suoi dati avverrà
garantendone la sicurezza e riservatezza
attraverso anche e non soltanto
lausilio di strumenti elettronici che ne
consentano la memorizzazione, gestione e
trasmissione.
· Punto 6:
riprendendo quanto già anticipato commentando il
punto 4 che precede, nel presente punto 6 viene
dato atto che linteressato è consapevole
che i suoi dati verranno conservati oltre
lesecuzione degli incarichi affidati e
precisamente per il periodo di 10 anni.
N.B. Orbene, con riferimento a quanto
appena illustrato va tenuto presente quanto
segue. Come già anticipato dallAvv.
Bonanno, in relazione alla conservazione dei dati
personali (ed in particolare per quelli
giudiziari) si pone il problema della durata del
diritto del professionista alla loro
conservazione dopo lesaurimento
dellincarico. Infatti:
- non soltanto: lart.11 lettera
e prescrive la cancellazione dei dati
nel momento in cui il loro mantenimento in
vita dovesse essere incompatibile con il
conseguimento del risultato per cui è stato
rilasciato mandato o conferito incarico;
- ma anche: lart.27 prescrive che il
trattamento e quindi anche la
conservazione che di quel concetto più generale
rappresenta unestrinsecazione dei
dati giudiziari da parte di privati è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati
e di operazioni eseguibili.
Il fatto è, però, che se ciò è vero non va
comunque dimenticato che si deve,
però, fare i conti con una serie di norme e
cioè:
· quella per cui il professionista, da
un punto prettamente fiscale, è tenuto a
conservare la documentazione per almeno 5 anni
dalla chiusura della pratica a cui inerisce;
· quella che deriva direttamente dal
rapporto di mandato tra il professionista
(mandatario) ed il Cliente (mandante) in virtù
della quale il diritto di questultimo a
ottenere quanto consegnato al primo si prescrive
nel termine di 10 anni. Il tutto, poi, senza
dimenticare che a prescindere da ciò si è
sempre e comunque ritenuto, probabilmente proprio
per tale ragione, di dover custodire i fascicoli
di studio per almeno 10 anni;
· quella di cui allart.2961 cod.civ.
che in tema di prescrizioni presuntive stabilisce
che gli Avvocati, sono esonerati dal rendere
conto degli incartamenti (che secondo una
interpretazione più estensiva del concetto,
comprenderebbero non soltanto quelli relativi ad
affari contenziosi ma anche documenti riguardanti
la preparazione di pareri, schemi contrattuale,
etc.) relativi alle liti dopo 3 anni da che
queste sono state decise o altrimenti terminate.
Alla luce di quanto appena premesso, quindi,
nasce unimprescindibile NECESSITÀ DI
COORDINARE I PRECETTI NORMATIVI INDICATI.
Pertanto:
- atteso il diritto dellinteressato a
poter richiedere quanto consegnato al
professionista entro il termine di prescrizione
ordinaria di 10 anni così come stabilito
dallart.2946 cod.civ. (il che è un suo
innegabile diritto derivante da un rapporto di
mandato perfezionatosi con il professionista);
- atteso il fatto che normalmente il
professionista per questioni meramente fiscali è
tenuto dalla legge a conservare documentazione
giustificante la propria attività per un periodo
non inferiore ai 5 anni;
- atteso che lart.2961 cod.civ. non
può comunque trovare applicazione concreta per
quel che ci riguarda stabilendo un termine di
prescrizione presuntiva di tre anni tanto a
favore del Cliente (nei confronti del quale
qualora il professionista gli chiedesse il
pagamento oltre i tre anni potrebbe opporre
lintervenuta prescrizione presuntiva
del suo diritto ad ottenerlo) quanto nei
confronti dello stesso professionista (che
potrebbe sempre deferire al cliente il giuramento
decisorio per provare lintervenuta consegna
dellincartamento che lo riguarda e/o il suo
diritto ad essere pagato);
ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO PRECEDE:
non necessitando di autorizzazione alcuna la
custodia per il termine di 5 anni nascendo da un
obbligo di legge che il D.Lgs.n.196/03 non sembra
derogare ed essendo, comunque, un diritto
garantito ex lege a tutela dellinteressato
quello tutelato dallart.2946 cod.civ., si
è comunque ritenuto di inserire la precisazione
di cui al punto 6 in commento al solo ed unico
scopo di rendere ancor più trasparente il
contenuto del documento
autorizzativo.
· Punto 7:
venendo al punto 7, si precisa che il suo
contenuto non va visto come contraddittorio
rispetto a quello del punto 6 che precede.
Infatti se il precedente punto riguardava la
custodia del cartaceo, quello in esame riguarda
il trattamento dei dati con lausilio di
strumenti elettronici.
In questo caso, linteressato è reso edotto
del fatto che allesaurimento
dellincarico conferito si procederà alla
cancellazione di quei dati che non risultino
pertinenti ed eccedenti eventuali ed ulteriori
incarichi che dovessero essere conferiti dal
medesimo Cliente.
· Punto 8:
ancora una volta e sempre al fine di garantire la
massima trasparenza ed informativa
dellinteressato, nel punto in commento si
fa espresso riferimento allart.52 del
D.Lgs.n.196/03 che consente allinteressato
che abbia motivi legittimi per farlo
di chiedere con domanda da depositarsi
nella cancelleria dellautorità competente
prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sulloriginale della sentenza
o dellemanando altro provvedimento sia
apposta unannotazione volta a precludere
in caso di riproduzione della sentenza o
del provvedimento in qualsiasi forma per
finalità di informazione giuridiche su riviste
di settore, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, lindicazione
delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza
o sul provvedimento.
· Punto 9:
infine, dal momento che più che verosimilmente
potrà capitare che il medesimo cliente sia
tutelato dallo stesso professionista in più
vertenze si è voluto conferire efficacia
retroattiva alla presente autorizzazione
rendendola valida anche per le posizioni aperte
prima dellentrata in vigore del nuovo
Codice sulla Privacy (D.Lgs.n.196/03). Per fare
ciò, alla semplice espressione
linformativa dovrà ritenersi valida
anche per le posizioni aperte prima del
01.01.2004 si è ritenuto di accompagnare
lelenco specifico delle pratiche a cui
lautorizzazione deve estendere la propria
portata.
UN ULTIMO APPUNTO:
nella parte finale dellautorizzazione e
precisamente nella parte ove vi è la formale
dichiarazione di autorizzazione è stata
esplicitato che per leventuale fase
giudiziale verrà rilasciato apposito mandato
nelle forme di legge.
Ciò è stato fatto la fine di evitare per
quanto possibile fraintendimento sul fatto
che linformativa sia stata resa
precedentemente al trattamento dei dati e,
quindi, allesecuzione dellincarico o
allespletamento del mandato.
Ci si rende conto che un documento del genere in
esame non ha sicuramente data certa fino a che
non gliela si conferisca nei modi di legge. Il
che sarebbe, peraltro, assurdo.
In ogni caso si spera in tal modo di evitare
problemi che in tal senso potrebbero porsi.
§§§
Qui di seguito, quindi, sono ad allegarVi il
documento oggetto della mia proposta e commento
nellintervento che precede:
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI e
GIUDIZIARI
ex D.LGS. 30 giugno 2003 n.196
PERSONA FISICA
Io sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a il _________________ a
__________________________________________________
residente a
___________________________________________________________________
in Via
_______________________________________________________________________
cod.fisc.
_____________________________________________________________________
qui di seguito identificato/a, anche, con il
termine interessato/a nel significato
di cui alla lettera i dellart.4
D.Lgs.n.196/03 e cioè di: persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione cui si
riferiscono i dati personali.
PERSONA GIURIDICA
la Ditta / Società
______________________________________________________________
con sede a
___________________________________________________________________
in Via
_______________________________________________________________________
cod.fisc. / partita I.V.A.
__________________________________________________________
in persona di
_________________________________________________________________
nella sua qualità di
_____________________________________________________________
nato/a il _________________ a
__________________________________________________
residente a
___________________________________________________________________
in Via
_______________________________________________________________________
cod.fisc.
_____________________________________________________________________
qui di seguito identificata, anche, con il
termine interessato nel significato
di cui alla lettera i dellart.4
D.Lgs.n.196/03 e cioè di: persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione cui si
riferiscono i dati personali.
P R E M E S S O
1. Che secondo quanto previsto
dallarticolo 23 (Consenso) del
D.Lgs.n.196/03 il trattamento dei dati personali
da parte di privati è ammesso solo con il
consenso espresso dellinteressato fornito
liberamente e con specifico riferimento ad un
trattamento individuato, oltre che documentato
per iscritto e preceduto dallinformativa di
cui allarticolo 13 D.Lgs.n.196/03.
2. Che, sempre a norma dellarticolo
23 (Consenso) del D.Lgs.n.196/03
qualora il trattamento riguardi anche, o
soltanto, dati c.d. sensibili il
consenso deve essere manifestato in forma scritta
tranne nelle ipotesi di cui allart.26 comma
4 lettera c il cui contenuto dichiaro
di conoscere ed il cui testo riconosco essere
quello riportato alla nota 1 posta in calce alla
presente autorizzazione.
3. Che, in ottemperanza al disposto
normativo di cui allarticolo 13
(Informativa) del D.Lgs.n.196/03, il
cui contenuto dichiaro di conoscere ed il cui
testo integrale riconosco essere quello riportato
alla nota 2 posta in calce alla presente
autorizzazione, dichiaro di essere stato/a
previamente informato/a di quanto segue:
a) I dati personali identificativi
- sensibili e giudiziari (il cui rispettivo
significato mi è stato illustrato e riconosco
essere quello riportato alla nota 3 posta in
calce alla presente autorizzazione),
eventualmente acquisiti, anche, presso terzi,
saranno utilizzati nel rispetto della
normativa vigente e fermi gli obblighi di
riservatezza e di segreto professionale -
esclusivamente per finalità di tipo legale /
giudiziario in conformità allo scopo per cui
conferisco mandato e, comunque, per finalità
connesse e/o strumentali allo svolgimento degli
incarichi professionali affidati agli scriventi,
escluso pertanto ogni utilizzo
diverso e/o confliggente con gli interessi del
Cliente (interessato).
b) Il conferimento dei dati personali
identificativi - sensibili e giudiziari
deve intendersi quale mera facoltà e non
obbligo.
c) In mancanza di conferimento dei dati
succitati il mandato ed in generale gli incarichi
e/o prestazioni professionali richieste
oltre che la prosecuzione di quelli/e in corso -
potranno non essere accettati e/o continuati e,
dunque, espletati.
d) Qualora venisse autorizzato il
trattamento dei dati personali
identificativi - sensibili e giudiziari, questi,
nellespletamento del mandato e/o
dellincarico professionale conferito e,
comunque, nei limiti e per le finalità del punto
a che precede, potranno venire a
conoscenza di soggetti Pubblici e/o Privati,
delle competenti Autorità Giudiziarie e, quindi,
dei soggetti in quelle stesse sedi preposti al
loro recepimento e/o trattamento, oltre che, per
quanto riguarda il sottoscritto studio, dagli
avvocati titolari, dagli eventuali responsabili
e/o incaricati designati (le cui funzioni mi sono
state specificate e riconosco essere quelle
riportate alla nota 4 posta in calce alla
presente autorizzazione), oltre che dai
collaboratori di studio, dai praticanti e dalle
segretarie che potranno trattare i dati personali
dei Clienti (interessati) anche ai
fini della redazione delle note spese. Per
lindividuazione delle misure di sicurezza
adottate e gli eventuali aggiornamenti e/o
modificazioni dei dati identificativi dei
titolari, dei responsabili e/o degli incaricati
oltre che, per quanto concerne
questultimo aspetto, ai successivi punti
f e g - si fa riferimento
al D.P.S. (documento programmatico sicurezza)
redatto, cui si rinvia.
e) In caso di sottoscrizione di
autorizzazione al trattamento dei dati,
allinteressato saranno garantiti tutti i
diritti così come meglio specificati
allart.7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti ) D.Lgs.n.196/03
il cui contenuto dichiaro di conoscere ed il cui
testo integrale riconosco essere quello riportato
alla nota 5 in calce alla presente
autorizzazione.
f) Gli estremi identificativi dei
titolari del trattamento sono:
- Avv. _________________, nato il
_________a ____________, cod.fisc.
_______________;
- Avv. _________________, nato il _________a
____________, cod.fisc. _______________;
- Avv. _________________, nato il _________a
____________, cod.fisc. _______________;
g) Inoltre si segnala pure che:
- ai sensi dellarticolo 4 lettera
g quale responsabile del
trattamento è nominato il Sig.
______________________ ; ogni modificazione del
nominativo del responsabile verrà comunicata.
Si fa rinvio al D.P.S. per i nominativi della
ditta di assistenza software e hardware dei
sistemi informatici dello studio nonché
dello studio di commercialisti, cui saranno
comunicati i dati personali al solo fine di
far fronte ai necessari adempimenti fiscali.
4. che, qualora venisse autorizzato il
trattamento dei dati personali
identificativi - sensibili e giudiziari, questi,
nellespletamento del mandato conferito e
salvo quanto previsto nel successivo punto 6, nei
limiti di legge così come stabiliti ex art.25
D.Lgs.n.196/03 il cui contenuto dichiaro di
conoscere ed il cui testo riconosco essere quello
riportato alla nota 6 posta in calce alla
presente autorizzazione, nonché per le finalità
di cui al punto a, potranno essere
soggetti, oltre che a trattamento, anche a
comunicazione e/o diffusione nel significato
tecnico così come meglio illustrato alle lettere
a, l ed m del
comma 1 dellart.4 D.Lgs.n.196/03 e che
riconosco essere quello di cui alla nota 7 posta
in calce alla presente autorizzazione.
5. Il trattamento dei dati avverrà in
modo idoneo a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati che consentano
la memorizzazione, la gestione e la trasmissione
degli stessi.
6. I dati e la documentazione necessari e
pertinenti agli incarichi in corso da instaurare
o cessati, verranno conservati, in archiviazione,
oltre lesecuzione degli incarichi affidati
e precisamente per il periodo di 10 anni.
7. I dati trattati attraverso strumenti
automatizzati saranno invece cancellati
allesaurimento dellincarico
conferito, tranne quelli pertinenti e non
eccedenti rispetto a successivi incarichi
conferiti dal medesimo cliente
(interessato).
8. Si fa presente che è facoltà
dellinteressato ex articolo 52
D.Lgs.n.196/2003 chiedere secondo le
modalità ed i termini in quella stessa norma
indicati - che, per motivi legittimi, sia
omessa lindicazione delle generalità
e di altri dati identificativi dello stesso
nellipotesi di diffusione della eventuale
sentenza o di altro provvedimento
giurisdizionale.
9. Qualora la presente autorizzazione al
trattamento dei dati personali
identificativi - sensibili e giudiziari, dovesse
essere sottoscritta linformativa in essa
contenuta dovrà ritenersi valida anche per le
posizioni aperte prima del 01.01.2004.
Tutto quanto sopra premesso
SPONTANEAMENTE DICHIARO
di autorizzare, in conformità a quanto sopra
indicato e più in generale secondo quanto
previsto ex D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei
miei dati personali di qualsiasi natura ivi
compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e
giudiziari, specificando altresì
che per leventuale fase giudiziale verrà
rilasciato apposito mandato nelle forme di legge.
Verona lì ______________
F.to
LINTERESSATO
______________________________________________
1. ART.26 comma 4 lettera c
GARANZIE PER I DATI SENSIBILI: [
] 4.
I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante: c) quando il
trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000 n.397, o
comunque - per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale il diritto
deve essere di rango pari a quello
dellinteressato ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile
[
].
2. ART.13 - INFORMATIVA: 1.
Linteressato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente
infirmati oralmente o per iscritto circa: a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e lambito di
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
allarticolo 7; f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dellarticolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole lelenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro
allinteressato in caso di esercizio dei
diritti di cui allart.7 è indicato tale
responsabile. 2. Linformativa di cui al
comma 1 contiene ance gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare in concreto lespletamento
da parte di un soggetto pubblico di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per
linformativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazione
al pubblico. 4. Se i dati personali non sono
raccolti presso linteressato
linformativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato allatto della
registrazione dei dati o, quando,è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma
4 non si applica quando: a) i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla legge comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; c)
linformativa allinteressato comporta
un impiego di mezzi che il Garante
prescrivendo eventuali misure appropriate
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si riveli a
giudizio del Garante impossibile.
3. ART.4 DEFINIZIONI: [
] b) ,
qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale; c) i dati personali
che permettono lidentificazione diretta
dellinteressato; d) , i dati personali
idonei a rivelare lorigine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche,
ladesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale; e) , i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
allart.3 comma 1, lettere da a) ad o) e da
r) ad u) del D.P.R. 14.11.2002 n.313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61del codice di procedura penale.
4. ART.4 DEFINIZIONI: [
] f) ,
la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono
anche unitamente ad altro titolare . le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza; g) , la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati
personali; h) , le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o
responsabile.
5. ART.7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: 1.
Linteressato ha diritto di ottenere la
conferma dellesistenza o meno di dati
personali che lo riguardano anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile. 2. Linteressato ha diritto
di ottenere lindicazione: a)
dellorigine dei dati personali; b)
delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con lausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dellart.5 comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. 3.
Linteressato ha diritto di ottenere: a)
laggiornamento, la rettificazione ovvero -
quando via ha interesse
lintegrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) lattestazione
che le operazioni di cui alle lettere da
a a b sono state portate
a conoscenza anche per quanto riguarda l loro
contenuto di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. 4.
Linteressato ha diritto di opporsi in tutto
o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
6. ART.25 DIVIETI DI COMUNICAZIONE e
DIFFUSIONE: 1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o
dallAutorità giudiziaria: a) in
riferimento ai dati personali dei quali è stata
ordinata la cancellazione, ovvero quanto è
decorso il periodo di tempo indicato
nellart.11 comma 1, lettera e;
b) per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta. 2.
È fatta salva la comunicazione o diffusione di
dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dallautorità
giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza da altri soggetti pubblici ai sensi
dellart.58, comma 2, per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
7. ART.4 DEFINIZIONI: [
] a) qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza lausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, lorganizzazione, la
conservazione, la consultazione,
lelaborazione la modificazione, la
selezione, lestrazione, il raffronto,
lutilizzo, linterconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati anche se
non registrati in una banca dati [
]; l) il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi
dallinteressato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; m) il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma anche mediante
la loro messa a disposizione o
consultazione.
IN OTTEMPERANZA A QUANTO DICHIARATO AI PUNTI
2 e 3 ALLE LETTERE
a, d ed e
OLTRE CHE AL PUNTO 4, PER PRESA
VISIONE DI QUANTO RAPPRESENTATO ALLE NOTE DA 1 A
7 COMPRESE CHE
PRECEDONO,
F.to
LINTERESSATO
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