 |
La Transazione: 3. esame della Giurisprudenza
Natura, caratteristiche e figure affini
Sentenza, 02-07-2003, n. 10456, sez. 2- PRES Vella A- REL
Elefante A- PM Cafiero D (diff.) - coop. Lavoro srl c. Lacledil Costruzioni srl
(Cassazione Civile)
Nell'ambito dell'autonomia privata le parti possono limitare
l'ambito della transazione, definendo soltanto parte della controversia fra di
loro insorta.
Sentenza, 11-06-2003, n. 09348, sez. 2- PRES Goldoni U- REL
Goldoni U- PM Fuzio R (conf.) - Reatina Costr. Srl c. Sebastiani Rolando ed
altri (Cassazione Civile)
In tema di transazione le reciproche concessioni di cui all'art.1965
cod. civ., che possono avere ad oggetto anche una lite non ancora insorta,
debbono riguardare la posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche
pretese o contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente
spettanti.
Sentenza, 11-06-2003, n. 09348, sez. 2- PRES Goldoni U- REL
Goldoni U- PM Fuzio R (conf.) - Reatina Costr. Srl c. Sebastiani Rolando ed
altri (Cassazione Civile)
L'accertamento della natura transattiva o meno di un negozio,
rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, è sottratto al
sindacato di legittimità ove sia immune da vizi logici o giuridici.
Sentenza, 06-05-2003, n. 06861, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL
Durante B- PM Albano A (conf.) - Tansini c. Defendi (Cassazione Civile)
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è
necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada
sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere
d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione
di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni
reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche
nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei
confronti di un terzo (nella fattispecie, alla rinuncia all'indennità di
avviamento da parte del conduttore ha corrisposto l'impegno del locatore di
concludere contratto di locazione con una terza persona), nel qual caso la
transazione si configura come contratto a favore di terzo.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
In riferimento al contratto di transazione, va distinta la
cosiddetta "transazione generale" dalla "transazione speciale": con la prima le
parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro
pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale
non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola
vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte
tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei
vari affari coinvolti nel componimento di interessi; si ha invece transazione
speciale quando l'accordo ha ad oggetto un affare determinato; in quest'ultimo
caso, essa produce l'effetto preclusivo della lite solo limitatamente all'affare
transatto.
Sentenza, 28-03-2003, n. 04688, sez. 3- PRES Duva V- REL Perconte
Licatese R- PM Ceniccola R (conf.) - INPS c. Sociatà Assicuratrice Industriale
SpA (Cassazione Civile)
La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene
esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto
è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi
l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre
pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo
tenore del documento. Il relativo accertamento del giudice di merito costituisce
giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da congrua ed
adeguata motivazione.
Sentenza, 20-01-2003, n. 00729, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Finocchiaro M- PM Uccella F (conf.) - Assicurazioni Generali SpA c. Bernard Paul
(Cassazione Civile)
Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria
sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre
considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa
costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo
dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto
concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale,
laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un
negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il
concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa
dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la
chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (in
applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente
da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento
sottoscritto dalle parti come transazione - e non come semplice quietanza
liberatoria - avendo il giudice di merito accertato che le parti si erano
scambiate delle reciproche concessioni).
Sentenza, 17-01-2003, n. 00615, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Mazza F- PM Russo R (conf.) - Binda Beschi c. Baldo (Cassazione Civile)
In tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa
riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti
future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché
questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è
riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta dal
locatore nei confronti del conduttore per il risarcimento degli asseriti danni
provocati all'immobile condotto in locazione, sul rilievo che le parti, all'atto
della risoluzione del rapporto, avevano stipulato una transazione con la quale
avevano inteso prevenire liti future, senza apporre alcuna riserva in ordine ad
eventuali danni all'immobile).
Sentenza, 19-04-2002, n. 05707, sez. 1- PRES De Musis R- REL
Salvago S- PM Frazzini O (diff.) - Com. Bronte c. Rizzo (Cassazione Civile)
La diversità di funzione tra gli istituti dell'arbitrato e
dell'arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo, integrazione del
contenuto negoziale quanto al secondo - comporta che presupposto fondamentale
dell'arbitrato è l'esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta
del tutto nell'arbitraggio, con la conseguenza che quest'ultimo, pur trovando
applicazione in numerosi contratti tipici, non è configurabile nella
transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o
prevista.
Transazione novativa
Sentenza, 17-11-2003, n. 17373, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Travaglino G- PM Russo R (Conf.) - CPL Imperial 2 SpA c. Pozzolini (Cassazione
Civile)
Una scrittura transattiva novativa trilatera, stipulata al fine di
transigere liti pregresse, che contenga la previsione di un obbligo a stipulare
un contratto di compravendita di un bene di proprietà di una delle parti, e con
la quale si convenga che: 1) una parte della transazione assuma la veste di
promissario acquirente del bene; 2) un'altra parte (proprietaria del bene)
assuma quella di promittente venditore; 3) la terza parte (non proprietaria)
acquisti il diritto di ricevere parte del prezzo (il residuo essendo destinato
al promittente venditore), postula che, in caso di instaurazione di giudizio ex
art.2932 per l'adempimento coattivo dell'obbligo di trasferire il bene, siano
evocati in giudizio, a titolo di litisconsorzi necessari, tutti i soggetti
partecipi del detto atto transattivo, non essendo all'uopo sufficiente la
presenza dei soli promissario acquirente e promettente venditore. Opinando in
senso opposto, difatti, si finirebbe per riconoscere ad una parte in lite (il
promittente venditore) la legittimazione a far valere in giudizio, sia pure "in
parte qua", il diritto di un terzo (alla corresponsione di parte del prezzo),
senza che tale legittimazione trovi, peraltro, la sua fonte in alcun atto
processualmente costitutivo di tale potere.
Sentenza, 19-05-2003, n. 07830, sez. 2- PRES Pontorieri F- REL
Settimj G- PM Destro C (parz. Diff.) - Com. Parma c. Frasca (Cassazione Civile)
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico
preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, al di
fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal
senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione
di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e
quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere
novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel
comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla
conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di
quello precedente, nuove autonome situazioni; il relativo apprezzamento è
riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se
sorretto da motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, un architetto
aveva convenuto in giudizio un comune per il pagamento del compenso dovutogli
per la redazione di un progetto per la realizzazione di una piscina comunale ed
aveva transatto la lite, obbligandosi a modificare il progetto e ad adattare
l'opera ad una area diversa da quella originaria; la S.C., nell'enunciare il
succitato principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la motivazione con la
quale il giudice del merito aveva escluso l'efficacia novativa della
transazione, in quanto era rimasta immutata la natura giuridica del rapporto e
l'oggetto delle prestazioni assunte dalle parti - consistenti, rispettivamente,
nella redazione di un progetto e nel pagamento del corrispettivo - essendo state
convenute modificazioni concernenti esclusivamente le caratteristiche e
l'ubicazione dell'opera).
Sentenza, 10-02-2003, n. 01946, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Preden R- PM Russo La (diff.) - Marra c. Fall. Nardi sistemi elettronici SpA
(Cassazione Civile)
Transazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) -
Natura conservativa o novativa - Distinzione - Criteri - Comune volontà delle
parti di dare vita ad un nuovo rapporto - Necessità - Sufficienza - Accertamento
- Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di
transazione stipulata nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento
di un lavoratore subordinato.
La transazione, modificando la fonte del rapporto giuridico
preesistente, può avere efficacia novativa e determinare l'estinzione del
rapporto precedente, qualora sussista in tal senso un'espressa manifestazione di
volontà delle parti, in quanto esse abbiano inteso addivenire alla conclusione
di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello
precedente, nuove autonome situazioni giuridiche; il relativo accertamento,
involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è
censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole di ermeneutica
contrattuale, ovvero se non sia sorretto da una motivazione congrua, logica e
completa. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che -
riconoscendo efficacia novativa alla transazione stipulata da un dirigente di
un'impresa industriale con il proprio datore di lavoro nel corso di un giudizio
di impugnazione del licenziamento, con la quale le parti avevano convenuto la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed il secondo si era obbligato a
pagare una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni da lesione
dell'immagine sofferti per la cessazione del rapporto - aveva escluso che il
credito del dirigente derivante dalla transazione costituisse un credito per
risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, conseguentemente, che
esso potesse essere collocato in via privilegiata ex art. 2751 - bis, n. 1, cod.
civ., nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dichiarato
successivamente alla stipula del contratto).
Interpretazione
Sentenza, 28-05-2003, n. 08467, sez. L- PRES Prestipino G- REL
Amoroso G- PM Fedeli M (parz. Diff.) - ENI SpA c. Pigorini (Cassazione Civile)
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione. (Nella specie, un
dirigente industriale aveva concluso una transazione con il proprio datore di
lavoro, con la quale, richiamando espressamente l'art. 15 del C.C.N.L. per i
dirigenti delle aziende industriali, quest'ultimo si era obbligato a tenere
indenne il primo dalle spese sopportate per procedimenti connessi a fatti
direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni; la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, nell'interpretare detta transazione, nonostante
l'esplicito rinvio alla norma del C.C.N.L. contenuta in quest'ultima, aveva
ritenuto che dalla medesima derivasse l'obbligo del datore di lavoro di tenere
indenne il dirigente per le spese sopportate anche per i procedimenti penali per
fatti contrari all'obbligo di fedeltà, ritenendoli comunque connessi
all'esercizio delle funzioni, omettendo tuttavia sia di accertare se la clausola
del contratto collettivo si riferisse anche ai procedimenti per comportamenti
tenuti in danno del datore di lavoro, sia di verificare, in caso negativo, se le
parti, con l'accordo transattivo, avessero inteso ampliare il contenuto della
garanzia della pattuizione collettiva, esplicitando le argomentazioni a conforto
di questa interpretazione).
Sentenza, 28-05-2001, n. 07242, sez. 2- PRES Corona R- REL Del
Core S- PM Russo R (diff.) - Saveriano c. Cucciniello (Cassazione Civile)
L'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto
ed i limiti di una transazione, applicando la regola dell'art. 1363 cod. civ. e
cioè interpretando le clausole dell'atto non singolarmente ma le une per mezzo
delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal loro complesso,
costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove
sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto.
Forma
Sentenza, 12-12-2003, n. 19052, sez. 3- PRES Preden R- REL
Sabatini F- PM Russo R (Diff.) - Ital Immobili s.n.c c. Savinelli ed altro
(Cassazione Civile)
Poichè la transazione richiede la forma scritta solo "ad
probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12
cod. civ.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e
il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla
rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a
documentare la conclusione dell'accordo (nella specie la S.C. ha cassato la
sentenza di merito, rimettendo la causa ad altro giudice, affinchè, tenuto conto
delle sostanziali differenze tra prova scritta "ad substantiam" e "ad
probationem", valutasse se le circostanze del caso concreto potevano far
ritenere provata l'esistenza della dedotta transazione).
Sentenza, 02-07-2003, n. 10456, sez. 2- PRES Vella A- REL
Elefante A- PM Cafiero D (diff.) - Coop. Lavoro Srl c. Lacledil Costruzioni Srl
(Cassazione Civile)
Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta
soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti
giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti
assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni
aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non
è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per
quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento
del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia
agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.
Sentenza, 20-01-2003, n. 00729, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Finocchiaro M- PM Uccella F (conf.) - Assicurazioni Generali SpA c. Bernard Paul
(Cassazione Civile)
Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma
scritta "ad sustantiam" l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno
determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili
aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la
forma scritta è prescritta solo ad probationem", legittimamente nella
transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad
elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche
scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.
Sentenza, 06-06-2002, n. 08192, sez. 1- PRES Losavio G- REL
Cappuccio G- PM Abbritti P (conf.) - Fall. impresa Piazza Srl c. Com. Seveso
(Cassazione Civile)
Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di
nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui
all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma
solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il
quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
Sentenza, 21-02-2002 Milano, sez. 5 Giud. Apostoliti - Locat
s.p.a. c. Milano Assicurazioni (Tribunale)
La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la
transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi
costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle
concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta
dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale
desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto
che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un
indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a
quelli inizialmente affermati dall'assicurato.
Obbligazioni solidali
Sentenza, 15-05-2003, n. 07548, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Chiarini Mm- PM Apice U (diff.) - Passani c. Pasquali (Cassazione Civile)
La dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della
transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio
di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un
contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal
procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra
un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del
creditore (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto
che, avendo il controricorrente dichiarato di voler profittare della transazione
intervenuta tra la condebitrice compagnia di assicurazioni per la R.C.A. e il
terzo creditore, il creditore non potesse poi agire in giudizio nei suoi
confronti per ottenere la differenza tra la somma liquidatagli dal giudice di
merito e la minor somma transatta).
Sentenza, 15-05-2003, n. 07548, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Chiarini Mm- PM Apice U (diff.) - Passani c. Pasquali (Cassazione Civile)
Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali
e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma
dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., di volerne profittare; in questo caso,
l'accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti,
senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è
applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411, secondo comma, cod.
civ., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione
finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore
solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.
Sentenza, 19-07-2002, n. 10564, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL
Favara U- PM Velardi M (diff.) - Vitale c. De Gaetano (Cassazione Civile)
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione
solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori
solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte
dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori
per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con
l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria
del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 cod. civ., per la parte eccedente
l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa
derivante da incendio.
Sentenza, 17-05-2002, n. 07212, sez. L- PRES D'angelo B- REL
Vigolo L- PM Matera M (conf.) - Riva c. Rossi (Cassazione Civile)
Chi, dopo aver citato in giudizio per il risarcimento del danno i
due responsabili solidali dell'evento lesivo, abbia ottenuto in via transattiva
da uno dei convenuti il risarcimento parziale non può più chiedere all'altro il
risarcimento nella misura intera, ma solo nella misura ridotta della percentuale
corrispondente alla quota transatta. Conseguentemente, la relativa domanda,
originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al
risarcimento "pro quota", dopo l'intervenuta transazione deve essere
interpretata, in conformità con il suddetto principio, come rinuncia alla
solidarietà tra i due debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla
condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte
dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con
l'altro condebitore. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento dei
danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha considerato viziata da
ultrapetizione la sentenza che, dopo l'intervenuta transazione tra il
danneggiato e l'imprenditore committente, aveva condannato l'appaltatore al
risarcimento dell'intero danno originariamente richiesto).
Sentenza, 05-07-2001, n. 09071, sez. 3- PRES Grossi M- REL Preden
R- PM Maccarone V (diff.) - Pedrabissi c. Mazzalveri & Comelli Internationa
SpA (Cassazione Civile)
In tema di obbligazioni solidali, la norma di cui all'art. 1304 cod.
civ. - a mente della quale la transazione fatta dal creditore con uno dei
debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non
dichiarano di volerne profittare - postula, per la sua concreta applicabilità,
la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad
un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito
solidale.
Sentenza, 03-07-2001, n. 08991, sez. 3- PRES Grossi M- REL Preden
R- PM Maccarone V (conf.) - Dal Col c. Da Rold (Cassazione Civile)
La disposizione di cui all'art. 1304, comma primo, cod civ. secondo
cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli
altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla
transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile
quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la
stipula.
Nullità ed annullabilità della transazione (art. 2113
c.c.)
Sentenza, 09-06-2003, n. 09202, sez. L- PRES Sciarelli G- REL
Maiorano Fa- PM Destro C (conf.) - Marinelli c. Icamar (Cassazione Civile)
La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità
del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di
merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla
particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per
evitare la decadenza; previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei
diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione
di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle
rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla
loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -,
potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella
specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in
cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione
del rapporto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. degli edili).
Sentenza, 28-03-2003, n. 04780, sez. L- PRES Mileo V- REL Picone
P- PM Fedeli M (conf.) - Cappello c. Polimeri Europa Srl (Cassazione Civile)
La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di
lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è
garantita la stabilità del posto di lavoro, tale garanzia dipende da leggi o
disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto
potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro
stesso, in base all'art. 2118 cod. civ.
Sentenza, 17-09-2002, n. 13616, sez. L - PRES Sciarelli G- REL
Figurelli D- PM Sepe Ea (conf.) - Canfora c. Banco di Napoli SpA (Cassazione
Civile)
L'art. 2113 cod. civ. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il
lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua
posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il
fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne
consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 cod. civ. nel
termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute
nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le
suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in
giudizio.
Sentenza, 11-07-2001, n. 09407, sez. L- PRES Trezza V- REL
Toffoli S- PM Napoletano G (conf.) - Tomas Srl c. Koziol (Cassazione Civile)
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una
serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla
prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può
assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere
di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che
risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il
concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata
rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente
determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui
medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di
stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di
una volontà dispositiva dell'interessato.
Sentenza, 14-03-2001 Roma- EST Filabozzi - Sperandio c. Istituto
di Cura Calvary Hospital (Tribunale)
E' annullabile ex art. 2113 c.c. un atto transattivo che disponga di
diritti attribuiti al lavoratore da norme inderogabili di legge e già acquisiti
dal lavoratore medesimo, viceversa ove tali norme vengano violate da una
rinuncia che impedisca al lavoratore la stessa acquisizione del diritto
spettantegli, l'atto è assolutamente nullo e sottratto alla disciplina prevista
dall'art. 2113 c.c.
Annullabilità per errore
Sentenza, 03-04-2003, n. 05141, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Durante B- PM Iannelli D (conf.) - Sca di Ghigo C. Sas c. Corgnati (Cassazione
Civile)
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo
errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res
controversa" e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che
cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il
cosiddetto "caput controversum"), non è annullabile la transazione con la quale
il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la
rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della
rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale
rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in
quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene
direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del
contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una
pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della
cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia
idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto,
che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai
quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non
tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta
dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e
all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei
contraenti assume il rischio (fattispecie relativa ad una transazione, impugnata
successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito
della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la
parte si attendeva di conseguire).
Sentenza, 30-04-2001 Trani - PRES Grillo - EST Grillo - Enel
s.p.a. c. Colasuono( Tribunale)
La transazione non può essere annullata per errore di diritto
relativo alle questioni che siano state oggetto di controversia tra le parti.
Annullamento per pretesa temeraria
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi
dell'art. 1971 cod. civ., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo
ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si
chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala
fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria
pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.
Annullabilità per scoperta di documenti
Sentenza, 03-04-2003, n. 05138, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Segreto A- PM Apice U (conf.) - Urbani c. Petricca Conflitti (Cassazione Civile)
La "scoperta" di documenti non conosciuti all'epoca della
transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 cod. civ. per ricollegarvi, in caso
di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il
documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun
diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di
prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05138, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Segreto A- PM Apice U (conf.) - Urbani c. Petricca Conflitti (Cassazione Civile)
A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della
transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso
di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in
essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche
concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme;
mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata
"speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento
scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto.
Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei
compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del
contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità
sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
Fallimento
Sentenza, 08-01-2003Torino - PRES Griffey - Fallimento s.a.s.
Giovanni Fanelli e figlio c. F.lli Massari e figli di Massari Nicola e C. s.n.c.
- Banca di credito cooperativo di Vische e del Canadese soc. coop. a
r.l.Giurisprudenza Italiana, 2003, 2, 292 (Tribunale)
Qualora tra la banca e il fallimento sia intervenuta transazione
sull'intero ammontare delle somme di cui vi sia stata richiesta alla prima la
restituzione, si da ricomprendervi anche la parte dovuta dal beneficiario degli
assegni, tale transazione ha efficacia estintiva dell'obbligazione nella sua
interezza estinzione di cui può avvalersi il beneficiario degli assegni.
Quand'anche tuttavia si ritenesse la transazione intervenuta tra la banca ed il
fallimento non estensibile ai rapporti tra la banca stessa ed il creditore
soddisfatto, si dovrebbe per sempre addivenire ad una proporzionale riduzione
della pretesa della curatela verso quest'ultimo essendo onere della curatela
medesima dimostrare, ove la provvista sia stata utilizzata dal fallito per una
pluralità di assegni, il rapporto tra l'intero dovuto e il ristorato dalla banca
mediante il versamento parziale effettuato.
Decreto, 10-12-2002 S. Maria Capua Vetere, sez. 3- PRES Di Nosse
- Fall. Russo Gaetano (Tribunale)
Può autorizzarsi la transazione del giudizio di divisione
immobiliare instaurato tra il fallimento e gli altri comproprietari
condividenti.
Sentenza, 28-06-2002, n. 09489, sez. 1- PRES Saggio A- REL
Plenteda D- PM Pivetti M (conf.) - Veltri c. Irti Lavori S.p.A. (Cassazione
Civile)
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art.
111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore
di un fallimento a concludere una transazione, atteso che si tratta di
provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella
abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sé
rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della
definitività e della idoneità a costituire giudicato.
Sentenza, 27-06-2001, n. 08808, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL
Varrone M- PM Uccella F (conf.) - Seda SpA c. Fall. Trans Comm Srl (Cassazione
Civile)
Il contratto di transazione è soggetto alla revocatoria
fallimentare. Infatti, la sua natura non aleatoria ma commutativa fa si che
ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde
procurarsi un vantaggio corrispondente e rende possibile al giudice valutare, ex
art. 67, n. 1, legge fall., se la prestazione assunta dal fallito sorpassi
notevolmente la controprestazione. La valutazione del giudice va effettuata con
riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto e non anche con
riferimento alle reciproche concessioni, ossia alle pretese originarie dei
contraenti, poiché le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente
restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche
attribuzioni patrimoniali.
Profili processuali
Sentenza, 20-05-2003, n. 07889, sez. U- PRES Ianniruberto G- REL
Graziadei G- PM Iannelli D (conf.) - Andreoli c. Comated Edil Spa (Cassazione
Civile)
La controversia fra datore di lavoro e lavoratore, concernente
l'effettiva entità della somma dovuta dall'uno all'altro in adempimento di
transazione su competenze lavorative, esula dalla giurisdizione delle
commissioni tributarie, delineata dall'art. 2 del D.LGS. 31 dicembre 1992, n.
546 (anche come riformulato ad opera dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448), e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, anche quando,
oltre alla problematica inerente all'interpretazione ed all'efficacia dei patti
negoziali, sollevi quesiti sul trattamento fiscale di quell'emolumento, se i
quesiti medesimi, esaurendosi in eccezioni, siano da definirsi "incidenter
tantum", senza alcun riflesso vincolante nel rapporto con l'amministrazione
finanziaria.
Sentenza, 03-03-2003, n. 03122, sez. L- PRES Sciarelli G- REL
Picone P- PM Matera M (conf.) - Perrini c. INPS (Cassazione Civile)
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere"
costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di
estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in
una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del
giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione
del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria
di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la
assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad
acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,
potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo
aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, a
differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto, nell'ipotesi di accordo
transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo
assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane
nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in
giudicato.
Sentenza, 21-02-2003, n. 02647, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Durante B- PM Giacalone G (conf.) - Holzer H. c. Holzer I. (Cassazione Civile)
Accertare se un determinato fatto concreta una rinunzia agli atti o
al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito,
implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad
individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti, come tale
incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.
Sentenza, 21-02-2003, n. 02647, sez. 3- PRES Giuliano A- REL
Durante B- PM Giacalone G (conf.) - Holzer H. c. Holzer I. (Cassazione Civile)
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto
processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in
cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite)
non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul
diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della
materia del contendere.
|