La Transazione: 2. impugnazione, risoluzione e recesso
Possibilità di impugnazione e cause di risoluzione
In linea di principio la transazione non può essere impugnata dalla
parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio
sulla lite, invece di accettare di comporla: ben si comprende, perciò, che
l'art. 1969 cod. civ. stabilisca che non si può
impugnare una transazione invocando un errore di diritto relativo alle questioni
che sono state oggetto di controversia fra le parti.
Tuttavia, se una parte era consapevole non solo di aver torto, ma
addirittura che la lite era, da parte sua, temeraria, l'altra può chiedere
l'annullamento dell'accordo transattivo (art. 1971 cod. civ.). Com'è facile
intuire, in ipotesi siffatte l'onere probatorio non sarà facilmente assolvibile
da quella tra le parti che abbia interesse ad agire per l'annullamento (Cass.
3/4/2003, n. 5139, richiede in proposito la totale infondatezza della pretesa
fatta valere e la mala fede).
Altre ipotesi di annullamento della transazione raggiunta tra le
parti, sono previste dagli artt. 1973, 1974 e 1975 cod. civ. Trattasi dei
casi in cui la transazione sia stata stipulata in base a documenti che in
seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 c.c.); oppure per l'esistenza
di un precedente giudicato ignoto ad una o ad entrambe le parti (art. 1974 cod.
civ.) od, infine, qualora la transazione riguardi un determinato affare,
allorché posteriormente all'accordo transattivo vengano alla luce documenti che
provino che una delle parti non aveva alcun diritto (art. 1975 cod. civ. 2°
comma).
Quest'ultima ipotesi di annullabilità non è tuttavia ritenuta
applicabile ai contratti di transazione riguardanti generalmente tutti gli
affari intercorsi tra le parti, a meno che i documenti successivamente scoperti
non siano stati occultati da una di esse.
La natura e la funzione della transazione giustificano anche la
norma che ne esclude l'impugnabilità per causa di lesione (art. 1970 cod. civ.).
Difatti, per valutare se vi sia stata lesione a carico di una delle parti
occorrerebbe previamente accertare quale fosse realmente la situazione giuridica
contestata, accertamento che la transazione mira ad evitare.
Infine, è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito,
ancorché le parti abbiano transatto della nullità di questo (art. 1972 cod.
civ.).
Diversamente, negli altri casi di nullità del titolo sul quale è
stato raggiunto l'accordo transattivo, la transazione è semplicemente
annullabile e l'impugnazione può essere proposta solo dalla parte che ignorava
la causa di nullità (art. 1972, 2° comma cod. civ.).
Inadempimento ed ipotesi di risoluzione
L'unica causa di risoluzione esplicitamente
disciplinata in tema di transazione è l'inadempimento (art. 1976 c.c.). La
risoluzione per inadempimento restituisce il rapporto oggetto dell'accordo
transattivo nella situazione giuridica preesistente.
In ordine alle altre cause di risoluzione del
contratto previste in via generale dal Codice civile, si ritiene senz'altro
ammissibile la risoluzione per mutuo consenso dei contraenti (art. 1372 c.c.),
la risoluzione per impossibilità totale (art. 1463 c.c.) e si riconosce pure la
possibilità di recedere dal contratto, per la parte che non abbia interesse ad
un adempimento parziale, nel caso di sopravvenuta impossibilità parziale (art.
1464 c.c.).
Il prevalente orientamento ammette infine l'applicabilità al contratto di transazione
anche dell'art. 1467 c.c. per l'ipotesi
di sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti.
La risoluzione
La risoluzione ed il recesso sono due tra le più importanti modalità
di cessazione dei rapporti contrattuali.
In primo luogo va detto che il recesso, al contrario della
risoluzione, non trova una sua disciplina specifica nelle norme sul contratto in
genere, ma è regolato nella quasi totalità dei contratti tipici. In termini
generali si parla di recesso nell'art. 1373 cod. civ., in ordine agli effetti
del contratto, tra le cause di scioglimento previste dalla legge, dove si
precisa che qualora sia attribuita ad una delle parti la facoltà di recedere,
questa potrà essere esercitata fino a che il contratto (a prestazioni
istantanee) non abbia avuto un principio di esecuzione. Fa eccezione al predetto
principio di carattere generale l'ipotesi in cui il contratto sia a esecuzione
continuata o periodica, dove il recesso può essere esercitato in qualunque
momento ed è però privo di efficacia, come d'altronde la risoluzione (art. 1458
cod. civ.), per le prestazioni già
eseguite o in corso di esecuzione. Ancora, in termini di efficacia del
recesso, l'art. 1373 c.c. prevede l'ipotesi che a fronte del diritto di recesso
riconosciuto ad una delle parti sia previsto un corrispettivo, e subordina
l'efficacia dell'atto unilaterale di recesso all'avvenuta prestazione del
corrispettivo (salvo che le parti si siano accordate diversamente). Altra
differenza di carattere generale è costituita dall'efficacia, retroattiva (Cass.
11/03/03 n. 3555) nei casi di risoluzione (salva l'ipotesi dei contratti ad
esecuzione continuata o periodica) e sempre ex nunc per quanto attiene all'atto
di recesso.
Inoltre la risoluzione, eccettuati i casi di risoluzione di diritto
per l'operatività di una clausola risolutiva espressa o in caso di inadempimento
con l'utilizzo dello schema della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (Cass.
28/06/01 n. 8844), presuppone comunque
l'intervento di una pronuncia di carattere costitutivo da parte dell'autorità
giudiziaria, mentre gli effetti del recesso conseguono alla dichiarazione di
volontà della sola parte recedente.
Esaminate queste caratteristiche di carattere generale passo
all'analisi delle varie forme di risoluzione e recesso riscontrabili nella
disciplina di parte generale e nella regolamentazione dei singoli tipi
contrattuali.
La risoluzione è prevista nella disciplina generale del contratto
quale modalità di cessazione degli effetti dello stesso e si può suddividere in
tre ipotesi principali a seconda delle motivazioni sulle quali la stessa si
basa.
La prima e di gran lunga la più frequente nella prassi contrattuale
è costituita dalla risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e
ss. cod. civ., con ulteriori tre sotto categorie (dotate di peculiari
caratteristiche): la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), il termine
essenziale (art. 1457 c.c.) e la clausola risolutiva espressa (art. 1456
c.c.).
Altre ipotesi di risoluzione sono quelle contemplate nella
disciplina generale dell'impossibilità sopravvenuta di cui agli artt. da 1463 a
1466 c.c. e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 - 1469 c.c.).
Infine, sempre in termini di normativa generale, va menzionata la
cosiddetta eccezione di inadempimento e la possibilità riconosciuta a ciascuna
delle parti, nei contratti a prestazioni corrispettive, di sospendere
l'esecuzione della propria prestazione qualora si verifichino mutamenti
sostanziali nelle condizioni patrimoniali dell'altra parte.
La risoluzione per inadempimento
Tra le ipotesi di risoluzione, quella per inadempimento riveste
senza dubbio la maggiore importanza data la frequenza nella prassi di questa
causa di cessazione dei rapporti obbligatori.
La disciplina generale della risoluzione per inadempimento è
contenuta nell'art. 1453 c.c. che stabilisce come nei contratti a prestazioni
corrispettive (contratti bilaterali - o plurilaterali con comunanza di scopo ex
art. 1459 cod. civ.- laddove quindi si riscontri una correlazione diretta tra le
prestazioni oggetto delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti con il
vincolo contrattuale) in caso di inadempimento di una delle parti alle proprie
obbligazioni contrattuali, l'altra può a sua scelta richiedere l'adempimento o
la risoluzione del contratto, sempre salvo il risarcimento del danno subito.
Si è tuttavia osservato in dottrina (Sacco), ferma la necessaria
esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, che non necessariamente il
riferimento a prestazioni corrispettive implichi che gli effetti del contratto
debbano essere di natura obbligatoria (si pensi ad esempio all'alienazione di un
immobile contro la promessa del pagamento del prezzo).
E' evidente tuttavia che il rimedio risolutorio sarà esperibile solo
nei confronti di colui che, avendo assunto determinate obbligazioni, risulti
inadempiente.
La domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, la cui
proposizione preclude l'adempimento tardivo, ha quale caratteristica specifica
quella di impedire altresì il mutamento di domanda in richiesta di adempimento
(Cass. 04/12/99 n. 13563).
D'altra parte, qualora sia invece richiesto giudizialmente
l'adempimento dell'obbligazione, è fatta salva la possibilità per il creditore
della prestazione di determinarsi successivamente alla proposizione di una
domanda di risoluzione.
Trattasi in sostanza di un potere di reazione attribuito alla parte
che subisce l'inadempimento, alla quale è consentito di porre termine al
contratto a condizione tuttavia che l'evento scatenante (ovvero l'inadempimento
dell'altra parte) risulti particolarmente qualificato ed abbia determinate
caratteristiche.
Deve trattarsi anzitutto di inadempimento imputabile all'altra parte
(escludendo quindi la fortuita impossibilità della prestazione, fatto salvo il
necessario distinguo in relazione all'impossibilità parziale e temporanea, da
dirimersi anche sulla base dell'interesse del creditore), e secondariamente di
inadempimento rilevante.
Precisa infatti l'art. 1455 c.c. che affinché l'inadempimento
sulla cui base si agisce per ottenere la risoluzione dell'intero contratto sia
sufficiente a determinarla è necessario che si tratti di un inadempimento di non
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della parte che lo subisce
(Cass. 06/11/02 n. 15553).
E' quindi necessario effettuare una valutazione sulla gravità
dell'inadempimento, non dissimile da quella compiuta in altri ambiti, al fine
per esempio di legittimare il recesso per giusta causa nel contratto di agenzia
applicando analogicamente l'art. 2119 c.c., con gli opportuni
aggiustamenti rispetto alla ordinaria disciplina applicabile al rapporto di
lavoro subordinato (basata anche su differenti presupposti).
Valutazione di gravità (o importanza dell'inadempimento) che viene
rimessa al giudizio discrezionale del giudice, che dovrà esaminare elementi di
carattere oggettivo (costituiti dall'oggetto in sé dell'inadempimento ma
nell'ambito complessivo del contratto) ed elementi soggettivi, indagando dunque
sulle intenzioni delle parti, anche al fine di ricostruire quell'interesse del
creditore della prestazione cui espressamente si riferisce l'art. 1455 c.c.
Rinviando alla raccolta di giurisprudenza il diverso atteggiarsi dei
vari orientamenti giurisprudenziali sul punto, può dirsi in linea generale che,
di norma, viene ritenuto sufficiente per la risoluzione l'inadempimento sulla
base del quale possa ritenersi che chi lo subisce non avrebbe concluso il
contratto qualora lo avesse previsto.
E' inoltre il caso di sottolineare che in taluni tipi contrattuali
il potere discrezionale del giudice risulta limitato da disposizioni espresse
contenute nella disciplina codicistica, che stabiliscono criteri precisi per la
valutazione dell'inadempimento. Mi riferisco in particolare alla disciplina
della vendita (art. 1497 c.c.) dove la mancanza delle qualità promesse della
cosa venduta, o di quelle essenziali all'uso al quale è destinata, è sufficiente
a legittimare la risoluzione del contratto solo qualora il difetto ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Lo stesso è a dirsi nell'ambito del contratto di appalto per
difformità e vizi dell'opera ex art. 1668 c.c., dove il committente ha la
facoltà di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui difformità
e vizi siano tali da renderla completamente inadatta alla sua destinazione.
Ancora, nella disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista
per il contratto di agenzia, l'art. 1751 c.c. precisa che l'indennità non è
dovuta qualora il preponente risolva il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto. Anche nella vendita a rate con riserva della proprietà
(art. 1525 c.c.), e nonostante l'eventuale esistenza di un patto contrario
(quale potrebbe essere una clausola risolutiva espressa), è esclusa la
possibilità di risoluzione del contratto laddove il mancato pagamento di una
rata non superi l'ottava parte del prezzo.
Ritardo
In tema di inadempimento è d'obbligo un riferimento anche al
ritardo, certamente suscettibile di essere preso in considerazione anche ai fini
della risoluzione, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 1455
c.c.
Si pone a questo punto il problema di quando il ritardo possa dirsi
tale da legittimare la risoluzione e correlativamente sino a che punto sia
ammissibile l'adempimento tardivo Cass. 19/11/02 n. 16291). La
disciplina della risoluzione non si occupa direttamente di queste problematiche,
anche se precisa, in parte risolvendo il problema dei limiti dell'adempimento
tardivo, che la domanda di risoluzione preclude il successivo adempimento.
Pertanto, una volta presentata la domanda di risoluzione
l'adempimento tardivo non sarà più consentito.
In tema di ritardo molto si è discusso in
dottrina sulla necessità della costituzione in mora ai fini della qualificazione
del ritardo quale base per ottenere una pronuncia di risoluzione, anche se
appare valutabile anche il ritardo puro e semplice ancorché caratterizzato dalla
eccedenza dei normali limiti di tollerabilità. In ordine alla costituzione in
mora la dottrina (Sacco) ha tuttavia effettuato una serie di utili distinzioni,
precisando che, laddove non sia previsto, neppure implicitamente, un termine per
l'adempimento, la costituzione in mora (costituita da una intimazione o
richiesta esplicita di adempimento effettuata per iscritto, ex art. 1219
c.c.)risulta
necessaria affinché possa configurarsi una ipotesi di inadempimento.
Costituzione in mora che, una volta effettuata, ha come effetto da un lato
l'aumento della gravità dell'inadempimento e dall'altro l'eliminazione di ogni
equivoco in ordine all'eventuale tolleranza del creditore della prestazione.
Quanto sopra esposto in ordine al problema fondamentale della
rilevanza dell'inadempimento non significa tuttavia che, anche qualora lo stesso
non sia sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto, il contraente
che lo subisce resti privo di tutela.
In tutte queste ipotesi infatti (si pensi ad esempio
all'inadempimento parziale oppure all'inadempimento di una intera obbligazione
nell'ambito però di un contratto che ne preveda molteplici, con la conseguente
non essenzialità di quella inadempiuta) il contraente che subisce
l'inadempimento avrà pur sempre la possibilità di esperire un'azione al fine di
ottenere l'esatto adempimento e, quale che ne sia l'esito, un'ulteriore azione
tesa ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Effetti della risoluzione
Per quanto attiene agli effetti della risoluzione, la disciplina
generale (art. 1458 c.c.), come già rilevato nelle premesse in tema di recesso,
distingue tra contratti a esecuzione istantanea e ad esecuzione continuata o
periodica.
Nella prima ipotesi la risoluzione ha efficacia retroattiva ponendo
fine ab origine al vincolo contrattuale, che non è dunque suscettibile di
produrre alcun effetto tra le parti, né sul piano obbligatorio né dal punto di
vista degli effetti reali.
In ordine agli effetti obbligatori, la risoluzione comporta la
liberazione delle parti dagli obblighi connessi all'esecuzione delle rispettive
prestazioni (qualora non siano state ancora eseguite) e correlativamente un
obbligo restitutorio in favore di chi già abbia prestato in adempimento del
contratto.
Per quanto attiene agli effetti reali, anche questi vengono
eliminati ab origine tra le parti, con effetto dunque retroattivo, ma solo ex
nunc in relazione ai terzi, non pregiudicando quindi i diritti dagli stessi
eventualmente acquisiti prima dalla risoluzione. L'art. 1458 c.c. precisa
tuttavia che sono fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
risoluzione, destinata dunque a prevalere qualora anteriore alla trascrizione
del terzo che abbia acquistato (beni immobili o mobili registrati) da una delle
parti.
Per i contratti ad esecuzione periodica o continuata, ovvero quei
contratti in relazione ai quali sorgono obbligazioni di durata per entrambe le
parti, l'art. 1458 c.c. detta una disciplina differente, che esclude la
retroattività della risoluzione del contratto per tutte le prestazioni già
eseguite. Affinché con l'applicazione di questa norma non si realizzi uno
squilibrio tra le posizioni delle parti è tuttavia necessario che si tratti di
prestazioni di durata bilaterali, cioè di prestazioni che vengano poste in
essere dalle parti con corrispettiva ripetitività.
Eccezione di inadempimento
Ancora in tema di inadempimento è appena il caso di soffermarsi su
di un rimedio differente e certamente meno incisivo sul rapporto contrattuale,
costituito dall'eccezione di inadempimento, che può definirsi come una eccezione
dilatoria, che non travolge dunque l'intero regolamento negoziale, ma consente
di posticipare l'adempimento qualora ricorrano determinate circostanze.
Precisa infatti l'art. 1460 c.c. che, nei contratti a prestazioni
corrispettive, e laddove non siano previsti (sia contrattualmente che sulla base
della natura del contratto) termini sfalsati per l'adempimento delle parti alle
rispettive obbligazioni, ciascuna di esse può rifiutarsi di adempiere qualora
l'altra parte non adempia o ometta di offrire l'adempimento
contemporaneamente.
Tuttavia, come stabilito dal secondo comma della norma, l'esecuzione
della prestazione non può essere negata qualora il rifiuto, avuto riguardo alle
circostanze, risulti contrario a buona fede.
Trattasi di un rimedio dilatorio concesso alla parte che deve
adempiere alla propria prestazione contemporaneamente o successivamente rispetto
all'altro contraente. Presupposto fondamentale dell'eccezione di inadempimento è
costituito dal perfezionamento dell'inadempimento dell'altra parte (sia qualora
ciò risulti in modo esplicito, sia nel caso in cui lo si deduca dal
comportamento dell'altra parte) nel momento in cui deve adempiere il contraente
che si avvale dell'eccezione.
In ordine poi al secondo comma dell'art. 1460 c.c., si ritiene in
dottrina (Sacco) che debba considerarsi contrario a buona fede il rifiuto di
adempiere basato su di un inadempimento non grave Cass. 07/01/04 n. 58).
Motivo di questa qualificazione è l'evidente fine ritorsivo connesso
a tale utilizzo dell'eccezione.
Va segnalato altresì l'orientamento secondo il quale, in
applicazione del principio di buona fede, il vizio nell'adempimento dell'altra
parte non può più essere opposto per evitare l'adempimento (con l'utilizzo
dell'eccezione di inadempimento), qualora possa considerarsi irrilevante anche
alla luce del comportamento della parte che deve successivamente adempiere (che
non abbia in ipotesi effettuato alcuna contestazione).
Le condizioni patrimoniali delle parti
Da ultimo, ulteriore rimedio dilatorio e con effetti certamente meno
drastici della risoluzione è costituito dalla facoltà di sospensione
nell'esecuzione della prestazione, qualora le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente siano tali da porre in evidente pericolo il futuro conseguimento
della controprestazione.
Trattasi evidentemente di un'ipotesi riferibile esclusivamente alla
parte che, nell'economia del contratto, debba adempiere per prima, in quanto
altrimenti potrebbe utilizzarsi l'eccezione di inadempimento di cui si è detto
poc'anzi.
Osserva in proposito la dottrina che la variazione delle condizioni
patrimoniali di una delle parti deve essere valutata in maniera obbiettiva, a
nulla rilevando profili di carattere soggettivo quali la colpa.
L'art. 1461 c.c., che si occupa della fattispecie, precisa peraltro
che l'effetto sospensivo è precluso qualora sia fornita, da colui il quale versi
in condizioni patrimoniali preoccupanti, idonea garanzia a tutela del creditore
della controprestazione. Trattasi di un onere che impedisce l'eventuale
sospensione, ma che è del tutto indipendente rispetto ai requisiti necessari per
la pronuncia di risoluzione del contratto.
La diffida ad adempiere ed il termine essenziale
All'interno della categoria generale della risoluzione per
inadempimento è possibile riscontrare due ipotesi nelle quali il soggetto che
subisce l'inadempimento può prescindere dal ricorso all'autorità giudiziaria per
ottenere una pronuncia che stabilisca la risoluzione del rapporto, ricorrendo ad
una risoluzione di diritto attraverso la diffida ad adempiere o con l'utilizzo
del "termine essenziale".
Altra ipotesi assimilabile, oggetto del successivo paragrafo, è
quella della clausola risolutiva espressa.
In tutti questi casi è possibile per colui che subisce
l'inadempimento arrivare alla risoluzione del contratto senza dover ricorrere al
giudice.
Con la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) la parte intima al
contraente inadempiente di adempiere entro un termine, di norma non inferiore a
15 giorni, decorso il quale il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto
Cass. 28/06/01 n. 8844).
Qualora il termine assegnato per l'adempimento risulti troppo breve
il giudice avrà tuttavia la possibilità di sostituirlo con un altro ritenuto
congruo.
In questo modo il contraente inadempiente viene sostanzialmente
rimesso in termini dalla diffida ed avrà quindi la possibilità di uniformarsi
alle proprie obbligazioni nonostante l'intervenuto inadempimento. Si consente in
sostanza a quest'ultimo di effettuare un adempimento tardivo delle proprie
obbligazioni. Non è cioè possibile, come avverrebbe con la presentazione della
domanda giudiziale di risoluzione, impedire il successivo adempimento, quanto
meno sino a che il termine concesso non risulti scaduto.
Perché tale rimedio risulti efficace è peraltro necessario che
sussistano gli altri elementi menzionati nel paragrafo 2 per giustificare la
risoluzione per inadempimento e più precisamente la gravità dello stesso,
l'imputabilità alla controparte del difetto di esecuzione e l'assenza di censure
imputabili a colui che intima l'adempimento.
La diffida è considerata come un atto unilaterale recettizio, che
esplica dunque i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del
destinatario.
Altra e differente ipotesi è invece quella relativa alla scadenza
del termine stabilito contrattualmente, o altrimenti desumibile dalle
circostanze, per l'adempimento della controparte.
In questi casi, a meno che il ritardo nell'adempimento risulti non
imputabile all'altra parte, l'infruttuosa scadenza del termine, il verificarsi
dell'inadempimento e la previsione specifica di un termine definito
espressamente come essenziale configurano l'ipotesi di risoluzione di diritto
del contratto Cass. 17/04/02 n. 5509).
Affinché la fattispecie possa dirsi perfezionata è tuttavia
necessario che il soggetto in favore del quale il termine è stato fissato
dichiari di voler risolvere il contratto. Qualora ciò non avvenga è ritenuta
ammissibile la richiesta della prestazione, da parte del creditore della stessa,
nonostante l'intervenuta scadenza del termine.
La clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa si inserisce nel più ampio quadro
della cessazione dei rapporti contrattuali, ed in particolare nella
regolamentazione della risoluzione per inadempimento, costituendo una deroga di
carattere negoziale ai suoi principi generali.
Di norma infatti, come detto nel precedente paragrafo 2., affinché
in un contratto a prestazioni corrispettive una delle parti possa legittimamente
porre termine al rapporto in funzione dell'inadempimento dell'altra, è
necessario che l'inadempimento stesso sia particolarmente qualificato, che
rivesta cioè il carattere della gravità e sia dunque di non scarsa rilevanza
avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente (art. 1455 c.c.).
Tali caratteristiche dovranno essere accertate dal giudice la cui
pronuncia, in caso di accertamento positivo, avrà carattere costitutivo della
risoluzione del rapporto contrattuale.
Questo schema di carattere generale può però essere oggetto di
deroga ad opera delle parti, con l'utilizzo dello strumento della clausola
risolutiva espressa.
La clausola risolutiva espressa, prevista dall'articolo 1456 c. c.,
consiste infatti in una pattuizione contrattuale nella quale vengono indicate
una o più obbligazioni alle quali le parti conferiscono (singolarmente
considerate) una particolare rilevanza, con la conseguenza che qualora anche una
soltanto delle predette obbligazioni non venga adempiuta secondo le modalità
stabilite, la parte non inadempiente avrà la facoltà di porre termine al
rapporto con effetto immediato, manifestando la propria volontà di volersi
avvalere della clausola.
Esistenza e validità della clausola risolutiva espressa, così come
esistenza dell'inadempimento (cui si accompagna l'imputabilità
dell'inadempimento stesso alla parte, quanto meno a titolo di colpa) di almeno
una delle obbligazioni ivi contenute, sono dunque le condizioni necessarie, ma
non sufficienti per il verificarsi della risoluzione di diritto del contratto: a
questo fine è infatti indispensabile che l'altra parte manifesti la propria
volontà di avvalersi della clausola (Cass. 26/03/97 n. 2674), così ponendo
fine al rapporto.
L'articolo 1456 cod. civ. consente dunque alle parti di inserire nel
contratto un meccanismo di risoluzione convenzionale di diritto dello stesso;
meccanismo nel quale la valutazione della gravità dell'inadempimento viene
effettuata preventivamente dalle parti, senza che residui alcuno spazio per un
qualsivoglia sindacato da parte del giudice. Quest'ultimo infatti, in caso di
vertenza, dovrà limitarsi ad accertare l'esistenza e validità della pattuizione,
l'inadempimento (o il non corretto e totale adempimento) di una delle
obbligazioni previste dalle parti, l'imputabilità dell'inadempimento quanto meno
a titolo di colpa a carico della parte e l'intenzione dell'altra di avvalersi
della clausola.
Sottolineo in proposito che la colpa, in applicazione dell'art. 1218
c.c.,
si presume sino a prova contraria, invertendo in sostanza l'onere
probatorio, che viene a gravare sulla parte inadempiente (per la necessaria
esistenza del requisito della colpevolezza dell'inadempimento: Cass. 14/07/00 n.
9356).
Viene meno dunque la regola generale in tema di risoluzione per
inadempimento, che comporta la necessità di un accertamento costitutivo in
ordine alla gravità dell'inadempimento al fine di legittimare la
risoluzione.
La gravità dell'inadempimento è quindi oggetto di una presunzione
assoluta, non suscettibile di prova contraria, per il solo fatto
dell'indicazione dell'obbligazione nella clausola contrattuale.
A questo proposito la Cassazione (Cass. 17/03/00 n. 3102) ha
precisato che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, qualunque
indagine tesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da
giustificare l'effetto risolutorio deve considerarsi irrilevante.
L'intervento del giudice avrà quindi, al contrario di quanto avviene
in applicazione del meccanismo ordinario di risoluzione per inadempimento, mero
fine di accertamento di una risoluzione già avvenuta di diritto (Cass.
10/11/98 n. 11282), a seguito dell'inadempimento di una delle parti e della
manifestazione di volontà dell'altra, che subendolo è divenuta titolare, in
forza della clausola risolutiva espressa, di una sorta di diritto potestativo di
recesso unilaterale per inadempimento Cass. 03/07/00 n. 8881).
E' pacifico in giurisprudenza (Cass. 21/06/00 n. 8429) che
la clausola risolutiva espressa non può considerarsi come una clausola
vessatoria ai fini della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341
c.c., qualora inserita in condizioni generali di contratto od in un
contratto per adesione. Ciò in quanto non costituirebbe una clausola
particolarmente onerosa, non potendo essere ricondotta tra quelle che sanciscono
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno
dei contraenti, poiché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto
sarebbe insita nel contratto stesso a norma dell'articolo 1453 cod. civ., e
detta clausola non farebbe altro che rafforzare tale facoltà.
Infine è bene tenere presente che per la corretta operatività della
clausola, l'inadempimento deve riferirsi ad una obbligazione determinata, con la
conseguenza che nella sua redazione andranno indicate con precisione e chiarezza
le obbligazioni contrattuali ritenute rilevanti dalle parti. Per contro,
l'eventuale generico riferimento a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
potrebbe comportare la nullità della clausola, considerata come una clausola di
stile e come tale non suscettibile di determinare una risoluzione di diritto
qualora ci si trovi in presenza di uno degli inadempimenti genericamente e
complessivamente considerati. In tale ultima ipotesi risulteranno comunque
applicabili le regole generali in tema di risoluzione del contratto, con la
possibilità dunque di effettuare un'indagine sulla gravità dell'inadempimento.
L'eccessiva onerosità
Nella disciplina dei contratti in generale il codice civile dedica
al problema dell'eccessiva onerosità della prestazione gli artt. 1467, 1468
e 1469 cod. civ., individuando due rimedi, in taluni casi alternativi, e cioè la
risoluzione del contratto e l'offerta di equa modifica delle condizioni
contrattuali, che l'altra parte può effettuare per evitare la risoluzione.
Va detto anzitutto che per sua natura l'eccessiva onerosità di una
delle prestazioni, o dell'unica prestazione qualora si verta in tema di
contratti con obbligazioni a carico di una sola delle parti, è configurabile
solo nell'ipotesi in cui la stessa sia in qualche modo differita e cioè nel caso
in cui intervenga dopo un certo periodo di tempo rispetto alla conclusione del
contratto, poiché altrimenti sarebbe esclusa in radice la possibilità che la
prestazione divenga eccessivamente onerosa.
L'art. 1467 parla infatti di contratti ad esecuzione continuata,
periodica o differita, dove vi sia dunque una ripetizione di prestazioni nel
tempo o il differimento della loro esecuzione, per consentire appunto che possa
realizzarsi l'eccessiva onerosità rispetto al momento di conclusione del
contratto.
In queste ipotesi, laddove la prestazione di una delle parti sia
divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e
imprevedibili (Cass. 23/02/01 n. 2661), quest'ultima potrà richiedere
la risoluzione del contratto con gli effetti (anche retroattivi) previsti
dall'art. 1458 c.c.
La medesima disposizione precisa che la domanda di risoluzione è
preclusa qualora l'eccessiva onerosità rientri nell'alea normale del contratto.
Oltre a ciò la risoluzione può altresì essere evitata dall'altra parte (ed in
ciò sta l'elemento alternativo alla definitiva cessazione di effetti del
contratto) qualora offra di modificare equamente le condizioni contrattuali al
fine di riequilibrare le rispettive prestazioni.
Qualora si verta invece in tema di contratti con assunzione di
obbligazioni ad opera di una soltanto delle parti (art. 1468 c.c.) il rimedio
risolutorio non è ammesso. In tali ipotesi infatti l'unico rimedio esperibile è
la richiesta di riduzione della prestazione da parte del contraente obbligato o
una modificazione nelle sue modalità di esecuzione, tale da ricondurla ad
equità.
E' infine esclusa (art. 1469 c.c.) l'applicabilità degli art. 1467 e
1468 per i contratti aleatori, sia per loro natura che in funzione della volontà
delle parti.
Occorre a questo punto soffermarsi brevemente sul contenuto
dell'art. 1469 c.c. per ricordare una tesi dottrinale (Sacco) che, al fine di
stabilire cosa debba intendersi per "contratti aleatori", opta per
un'interpretazione che comporta la necessità per il giudice di esaminare
l'evento sopravvenuto per accertare se, in concreto, il contratto avesse o meno
accollato tale rischio al danneggiato che agisce per ottenere la risoluzione o
la riduzione della prestazione.
L'onerosità della prestazione che, qualora sia dovuta ad eventi
straordinari ed imprevedibili, consente l'esperibilità dei rimedi anzidetti,
deve però essere valutata in maniera obbiettiva, prescindendo quindi dalla
situazione soggettiva del debitore.
Dal punto di vista pratico, al fine di porre in essere i rimedi
previsti per l'eccessiva onerosità è necessario un impulso di parte. Difatti, le
norme esaminate presuppongono che i rimedi vengano esercitati in via processuale
con la proposizione di una domanda di risoluzione, alla quale segue l'eventuale
offerta di riduzione del contratto ad equità (che non può tuttavia essere
imposta alla parte nei cui confronti è presentata la domanda di
risoluzione).
Il recesso
Il termine recesso è utilizzato dal legislatore in numerose
disposizioni, ma non sempre con la stessa funzione ed il medesimo significato.
In altri termini, l'utilizzo del termine recesso, così come effettuato dal punto
di vista legislativo, non può essere considerato in maniera uniforme
(Mancini). E' infatti generalmente condivisa l'inesistenza di un concetto
unitario di recesso.
Dal punto di vista definitorio è tuttavia possibile considerare il
recesso come una dichiarazione di volontà recettizia (come tale efficace dal
momento in cui perviene all'indirizzo dell'altra parte) che comporta conseguenze
normalmente negative sulla validità ed efficacia di un preesistente rapporto
contrattuale.
Tali conseguenze sono di norma costituite dal porre termine al
rapporto contrattuale di cui si tratta. Le modalità con le quali tale cessazione
viene posta in essere sono tuttavia assai differenti.
E' stata dunque proposta in dottrina una classificazione del recesso
in due grandi categorie contrapposte: il recesso ordinario (o determinativo) e
quello straordinario, anche se quest'ultimo pare talvolta sconfinare nella
risoluzione per inadempimento.
Le differenze tra le due categorie sono costituite essenzialmente
dalla diversa esigenza alla quale ciascuna di esse intende rispondere e dalla
conseguente diversa funzione attribuita al recesso nella struttura dei singoli
rapporti.
Il recesso ordinario (o determinativo)
Il recesso ordinario è riferito di norma ai rapporti contrattuali di
durata a tempo indeterminato, dove quindi non è prevista una scadenza o un
termine finale. In questi casi il recesso assume una funzione integrativa di un
regolamento contrattuale lacunoso, con la possibilità di inserire un termine di
cessazione del rapporto.
Spesso peraltro è lo stesso regolamento negoziale che prevede la
possibilità di esercitare il recesso per entrambe le parti in qualunque momento
con l'applicazione di un determinato meccanismo, di norma costituito dalla
concessione di un termine di preavviso.
Oltre al regolamento contrattuale posto in essere dalle parti, in
numerosi contratti tipici di durata è espressamente prevista l'ipotesi del
recesso nel contratto a tempo indeterminato.
Mi riferisco in particolare al contratto di somministrazione (art.
1569 c.c., utilizzato in via analogica
anche nel contratto atipico di concessione di vendita), al mandato, nell'ipotesi
di revoca del mandato oneroso a tempo indeterminato (art. 1725 c.c., 2°
comma)
e di rinunzia del mandatario (art. 1727 c.c.), al contratto di
agenzia a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.), al comodato (art. 1810 c.c. -
dove è previsto un regime particolare in ragione delle caratteristiche del
contratto), alla commissione (art. 1734 c.c.), al contratto d'opera (art. 2227
c.c.)
ed al contratto d'opera intellettuale (art. 2237 c.c.).
In tutte queste ipotesi è riconosciuto a ciascuna delle parti il
diritto di porre termine al rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento,
previa concessione di un termine di preavviso.
Fa eccezione il contratto di comodato dove, qualora non sia
convenuto un termine e non sia altrimenti desumibile dall'uso della cosa, il
comodatario ha l'obbligo di restituirla immediatamente non appena il comodante
la richieda. La particolarità della disciplina è senz'altro dovuta alle
caratteristiche del contratto in considerazione della sua gratuità e
dell'oggetto dello stesso, costituito dalla consegna di una cosa mobile o
immobile affinché il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso
determinato (cfr. per approfondimenti la voce specifica contratto di
comodato).
Tornando al termine di preavviso, il legislatore si riferisce di
norma al concetto di termine "congruo", non stabilendo dunque in maniera precisa
quale sia il termine che la parte recedente deve concedere all'altra per poter
porre fine al contratto a tempo indeterminato.
Nel contratto di agenzia, anche a seguito della modifica apportata
all'art. 1750 c.c. dal D.Lgs. 303/1991 emesso in attuazione della
direttiva 86/653, sono previsti in maniera precisa termini minimi di preavviso,
variabili da 1 a 6 mesi, in funzione della concreta durata del rapporto. E'
comunque lasciata alla libera disponibilità delle parti la fissazione di termini
di preavviso di maggiore durata, con l'unico limite costituito dalla necessità
che il preponente osservi termini di preavviso non inferiori rispetto a quelli
previsti per l'agente. Nella disciplina del contratto di agenzia, come è noto,
la regolamentazione non è tuttavia contenuta solo nel codice civile, ma altresì
nella contrattazione collettiva di diritto comune ed erga omnes, che prevede in
tema di preavviso termini differenti rispetto a quelli dell'art. 1750 c.c., con
conseguenti potenziali problemi di applicabilità, soprattutto con riferimento al
cosiddetto agente monomandatario (rimando sul punto per approfondimenti
all'esame della singola voce).
Dal punto di vista pratico, il recesso ordinario nei contratti a
tempo indeterminato è costituito da una dichiarazione di volontà effettuata da
una delle parti (di norma per iscritto, anche al fine di stabilire con certezza
la decorrenza del preavviso, e comunque nella forma che sia eventualmente
prevista per la validità del contratto cui il recesso accede), con la quale si
comunica lo scioglimento del contratto e la concessione del termine di preavviso
previsto contrattualmente o stabilito dalla legge.
Il recesso, essendo un atto unilaterale recettizio, si considera
efficace dal momento in cui perviene al destinatario e dunque, quale che sia il
contenuto letterale della comunicazione, il recesso avrà efficacia dal momento
in cui la relativa dichiarazione di volontà pervenga alla controparte. Da tale
momento inizia a decorrere il termine di preavviso, con la conseguente
cessazione del rapporto una volta terminato il preavviso.
Questa possibilità di porre termine ai contratti di durata a tempo
indeterminato è una conseguenza del principio generale tendente ad escludere la
perpetuità dei vincoli obbligatori tra le parti.
Il preavviso ha tuttavia, fatto salvo per il contratto di lavoro
subordinato, una efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che, come
previsto nel contratto di agenzia e nel mandato, può essere sostituito dal
risarcimento del danno subito dalla parte che riceve la comunicazione di
recesso.
Efficacia obbligatoria che si contrappone all'efficacia cosiddetta
reale del preavviso (riscontrabile tuttavia nel solo rapporto di lavoro
subordinato) che comporta la necessaria prosecuzione del rapporto sino alla
scadenza del termine di preavviso. In altri termini l'efficacia dell'atto di
recesso sarebbe condizionata e differita dalla concessione del preavviso, da
intendersi dunque quale elemento costitutivo del recesso stesso.
Quale ulteriore conseguenza, la parte recedente potrebbe essere
esposta ad una eventuale richiesta (ove possibile) di esecuzione coattiva in
forma specifica della prestazione dovuta, sino allo scadere del pattuito termine
di preavviso.
Questa costruzione si scontra tuttavia con la chiara dizione della
maggior parte delle disposizioni in tema di recesso dal contratto a tempo
indeterminato, dove la mancata concessione del preavviso viene presa
espressamente in considerazione non certo per stabilire la prosecuzione del
contratto, ma esclusivamente quale fonte dell'obbligo risarcitorio in capo alla
parte recedente.
L'efficacia del preavviso, quanto meno nei rapporti considerati,
deve quindi essere intesa esclusivamente dal punto di vista obbligatorio.
E' quindi possibile porre termine ai contratti sopra menzionati con
effetto immediato dal momento dell'arrivo della comunicazione di recesso, salvo
il diritto al risarcimento del danno da parte di chi riceve la comunicazione.
Risarcimento che sarà tuttavia escluso qualora la revoca del mandato o la
rinuncia del mandatario derivino da una giusta causa o nell'ipotesi in cui il
recesso dai contratti di durata sia ascrivibile al grave inadempimento
dell'altra parte o ad un'altra causa di risoluzione del rapporto: trattasi
peraltro di fattispecie differenti rispetto a quelle riscontrabili nelle ipotesi
di recesso di tipo ordinario.
In ordine alla quantificazione del danno vanno applicati i criteri
generali in tema di risarcimento, correlati alla sua prevedibilità. Nel
contratto di agenzia la contrattazione collettiva prevede un regime particolare
che consente di quantificare il danno in maniera molto precisa rapportandolo
alle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la
cessazione o negli ultimi 12 mesi qualora più favorevole alla parte che subisce
il recesso. La parte che subisce il recesso ha inoltre la possibilità di
rinunciare in tutto o in parte al termine di preavviso, a condizione che tale
rinuncia venga comunicata al recedente nel termine di 30 giorni dal ricevimento
del recesso.
Il recesso straordinario
La seconda categoria generale individuata dalla dottrina (Mancini,
Gabrielli) è costituita dal recesso straordinario che, al contrario di quanto
sottolineato in tema di recesso ordinario, non si limita ad integrare il
regolamento contrattuale originario, ma lo modifica o in taluni casi lo travolge
in funzione di vizi del rapporto (che possono essere originari, cioè esistenti
sin dalla sua nascita, o sopravvenuti, anche se ipotesi di questo genere si
avvicinano in maniera estremamente significativa alla risoluzione per
inadempimento) o di un potere di supremazia attribuito ad uno dei contraenti,
che gli consente di liberarsi dal vincolo contrattuale.
A quest'ultimo proposito, una ipotesi di potere di supremazia
riconosciuto ad una delle parti è certamente ravvisabile nella disciplina del
recesso unilaterale in tema di contratto di appalto. L'art. 1671 c.c.
prevede infatti il diritto del committente di recedere dal contratto
a propria assoluta discrezione, anche qualora l'esecuzione dell'opera o la
prestazione del servizio siano già iniziate da parte dell'appaltatore.
Peraltro questa possibilità non è priva di conseguenze per il
committente, che dovrà in ogni caso rifondere all'appaltatore le spese sostenute
e tenerlo indenne dei lavori già eseguiti e del mancato guadagno conseguente
all'anticipata cessazione del contratto di appalto.
Altre ipotesi di recesso straordinario, o risolutivo, da intendersi
come mezzi di impugnazione, sono previste nella disciplina del contratto di
agenzia, e più precisamente nell'art. 1751 c.c. (come modificato dai d.lgs.
303/91 e 65/99). In questi casi è espressamente consentito ad una delle parti di
travolgere il regolamento negoziale in funzione di specifici vizi sopravvenuti
nel corso del rapporto. Nella norma è infatti prevista espressamente la
possibilità per il preponente di risolvere il rapporto a causa di
un'inadempienza attribuibile all'agente che, per la sua gravità non consenta la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, e con l'esclusione del diritto
dell'agente all'indennità. E' dunque garantita al preponente la possibilità di
porre termine al rapporto in ragione di un inadempimento che, date le sue
caratteristiche, esonera il recedente dalla necessità di concedere il preavviso
di cui all'art. 1750 c.c., così configurando una ipotesi di recesso
risolutivo.
Ulteriore fattispecie riconducibile al recesso quale mezzo di
impugnazione attribuito ad uno dei contraenti in forza di vizi sopravvenuti, è
previsto dal successivo capoverso dell'art. 1751 c.c., dove si precisa che
l'agente può recedere dal contratto a causa di circostanze attribuibili al
preponente, ciò nonostante conservando il diritto all'eventuale indennità di
fine rapporto, che avrebbe altrimenti perso in caso di recesso ordinario.
In questa ipotesi, la cui esatta delimitazione è ancora incerta in
dottrina ed in giurisprudenza, non essendo allo stato ben chiaro cosa debba
intendersi per "circostanze attribuibili al preponente", per la verità non
appare scontata la possibilità di non concedere il termine di preavviso dovuto
in caso di recesso ordinario, ma piuttosto la sua particolarità è costituita dal
mantenimento per l'agente del diritto all'indennità di fine rapporto.
Ancora in tema di contratto di agenzia, la giurisprudenza dominante
ritiene, pur con le dovute differenziazioni, applicabile analogicamente il
meccanismo di recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
Differenti modalità operative di recesso e risoluzione in caso di
inadempimento
In conclusione, dal punto di vista pratico ed in termini generali,
fatti salvi i casi di recesso unilaterale nei contratti di durata privi di
termine finale (con il connesso onere di concessione di un termine di
preavviso), laddove si verta in tema di inadempimento il legislatore consente
alla parte che lo subisce di optare tra differenti possibilità.
Nel caso in cui si prediliga una maggiore rapidità e speditezza, ed
ammesso che sia in ipotesi praticabile per un richiamo espresso contrattualmente
pattuito o contenuto nella disciplina del singolo tipo contrattuale, la parte
potrà ricorrere al recesso o alla risoluzione di diritto (vuoi sulla base di una
clausola risolutiva espressa vuoi in applicazione del meccanismo solutorio di
cui all'art. 1454 c.c.). Qualora invece si ritengano prevalenti le esigenze di
certezza su quelle di rapidità, sarà possibile utilizzare la risoluzione per
inadempimento ex art. 1453 c.c. ricorrendo al giudice per ottenere una sentenza
costitutiva della cessazione degli effetti del contratto, con efficacia
retroattiva (laddove possibile).
Dal punto di vista pratico l'utilizzo ad esempio della diffida ad
adempiere, come ho evidenziato in proposito, consente tuttavia al debitore della
prestazione un adempimento tardivo, in quanto la stessa costituisce in effetti
una sorta di remissione in termini.
Con la clausola risolutiva espressa invece è sufficiente che colui
in favore del quale la stessa è predisposta, e sul presupposto che
l'inadempimento esista e sia imputabile all'altra parte, dichiari la propria
intenzione di volersi avvalere del meccanismo risolutivo ivi previsto. Dal
momento del ricevimento della comunicazione, il contratto dovrà considerarsi
risolto.
Il ricorso al giudice per l'ottenimento di una pronuncia costitutiva
di risoluzione del contratto impedisce invece, con effetto dal momento della
proposizione della domanda, l'adempimento tardivo del debitore.
Tuttavia, anche qualora si prediliga l'utilizzo di rimedi solutori
stragiudiziali, quali ad esempio la diffida ad adempiere, il termine essenziale
e la clausola risolutiva espressa, potrà ciò nonostante risultare comunque
necessario ricorrere al giudice (più probabilmente ad opera di chi subisce la
risoluzione di diritto) al fine di ottenere una sentenza non più costitutiva, ma
dichiarativa dell'intervenuta risoluzione, oltre ad una condanna al risarcimento
del danno subito.
|