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Tribunale
di Lecce - sez. di Nardo - 11 febbraio 2005 |
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Giudice
Lariccia |
Svolgimento del
processo Con atto di citazione notificato a controparte il 29 giugno 1999
i coniugi Vincenzo Primiceri e Maria Nicla Ronzino con riferimento ad un
rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante
scopertura sul c/c n. 898 intrattenuto dal primo e con fideiussione della
seconda chiedevano nel merito che venisse dichiarata l'invalidita e la nullita
parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente riguardo alle
clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali,
dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto, dei costi,
delle- competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza
che venisse determinato l'esatto dare-avere tra le parti a mezzo Ctu, il costo
effettivo annuo del rapporto bancario e la convenuta banca venisse condannata
alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
agli interessi legali creditori ; che venisse dichiarata l'invalidita di ogni
altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario ; che la convenuta
venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima
segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a
sofferenza falsamente quantificato, con condanna alle spese e competenze di lite
con distrazione in favore del procuratore antistatario. Alla prima udienza
di comparizione del 30 novembre 1999 si costituiva la Banca di Roma Spa e
chiedeva il rigetto di quanto chiesto da controparte. Alla prima udienza di
trattazione veniva richiesto che venisse fissata udienza di p.c. e, precisate le
conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2000, il giudice con sentenza non
definitiva dichiarava la nullita della clausola di cui all'articolo 7 comma 3
del regolamento contrattuale operante tra le parti. Nel prosieguo del
giudizio veniva disposta ed espletata Ctu contabile ; all'udienza del 18
doicembre 2003 il Ctu rendeva chiarimenti in udienza ; all'udienza del 15 luglio
2004 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra.
Motivi della decisione Essendovi stata gia una pronuncia
sull'invalidita della clausola che ha previsto l'applicazione di interessi
convenzionali nei confronti di parte attrice, questo giudice dovra pronunciarsi
sulle restanti questioni. Precisato in generale che il rapporto bancario di
affidamento intercorso tra il Primiceri e la banca convenuta ha avuto inizio il
26 febbraio 1986 e che il Ctu ha operato la sua ricostruzione del rapporto di
dare - avere sino alla data del 31 marzo 2002, nulla e stato specificatamente
previsto in contratto in merito alla commissione di massimo scoperto (cms), di
cui non si censura la fondatezza sul piano causale dovendo l'istituto di credito
effettuare una ricerca immediata di fonti di copertura finanziaria in relazione
al massimo saldo dare (leggi : scoperto del cliente) verificatosi in un
determinato arco temporale eventualmente in costanza di altri elementi,
all'articolo 7 del contratto si fa solo generico riferimento a "commissioni" da
portare in conto "nella misura stabilita", il che, quand'anche si intendesse
includervi la cms, condurrebbe alla nullita della clausola per indeterminatezza
dell'oggetto, essendo necessario che le parti specifichino in-contratto oggetto
e modalita della cms. Nulla parimenti per violazione dell'articolo 1283 Cc deve
ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, contenuta nel citato articolo 7 comma 2 del contratto, che
appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta
norma codicistica (allorche a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale
ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla
scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi
(sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del
Supremo Collegio - a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire
dalle note sentenze della Sezione prima, 2374/99 e della Sezione terza, 3096/99
e per finire con la fondamentale decisone di Cassazione, Su civili, 21095/04, ha
ritenuto meri usi negoziali e non gia normativi quelli posto a fondamento delle
clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno
precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di
corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'Abi per la prima volta con
effetto dall' 1 gennaio 1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione
degli interessi, attestano l'esistenza di una vera e propria consuetudine mai
accertata invece dalla Commissione Speciale Permanente presso il Ministero
dell'Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune
Camere di Commercio provinciali sono tutti successi al 1952). Peraltro per
il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio
2000 non risulta soddisfatto in contratto il criterio di reciprocita di
interessi attivi e passivi della banca di cui all'articolo 2 comma 2 della
delibera citata. Non e punto dubbio in ogni caso il riconoscimento della
capitalizzazione annuale degli interessi passivi in favore della banca,
soddisfacendo il noto principio della fruttificazione del denaro. La mancata
previsione in contratto della determinazione della valuta, importa che nel
rapporto dare - avere operante tra le parti si debba tenere conto solo della
valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca
acquista o perde la disponibilita giuridica delle somme versate o prelevate) e
non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un
certo numero di giorni banca alla valuta effettiva). Inoltre le spese di
liquidazione vanno computate annualmente in conformita all'annualita della
capitalizzazione degli interessi. Pertanto nella determinazione del saldo
dare - avere tra le parti (per cui non si ha motivo di discostarsi anche da un
punto di vista metodologico dall'elaborato del Ctu), dovra applicarsi la
combinazione n. 18 della Ctu, che prevede il riconoscimento degli interessi al
tasso legale, della capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese di
liquidazione annuali, che opera la determinazione della valuta effettiva e che
esclude la cms. Per l'effetto il rapporto di dare - avere tra le parti al 31
marzo 2002 va determinato in euro 10.882,07, di cui euro 4.229,54 per sorte
capitale, euro 358,61 per spese di liquidazione tenuta conto ed in euro 6.293,92
per interessi per un totale di euro 10.882,07 dovuti dagli attori alla banca.
Infine va rigettata la domanda attorea di condanna della banca convenuta al
risarcimento dei danni conseguenti alla -illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza dell'attore falsamente
quantificato, considerato che non e stata fornita prova della lamentata
segnalazione. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario ; pone le
spese della Ctu a carico della banca convenuta
PQM
il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Primiceri Vincenzo e
Ronzino Maria Nicla nei confronti della Banca di Roma Spa, con riferimento al
rapporto bancario intercorso tra le parti a decorrere dal 26 febbraio 1986 e con
saldo al 31 marzo 2002, dichiara nulle le clausole di applicazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi, di applicazione della commissione
di massimo scoperto, dichiara invalido il riconoscimento della valuta bancaria,
determina l'esatto dare - avere tra le parti al 31 marzo 2002 in euro 10.882,07
dovuti dagli attori alla banca convenuta, con conseguente obbligo di
restituzione agli attori delle somme illegittimamente riscosse ; rigetta la
domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale
rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente
quantificato ; condanna la banca convenuta al pagamento delle spese e
delle competenze di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 200,00
per spese, in euro 1.500,00 per diritti ed in euro 2.400,00 per onorario,
oltre spese generali, Iva e Cap come per Legge con distrazione in favore
del procuratore antistatario; pone le spese della Ctu a
carico della banca convenuta.
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