>>Dottrina >>Diritto Bancario >>Tribunale di Lecce Sezione Nardr 11/02/2005

Tribunale di Lecce - sez. di Nardo - 11 febbraio 2005

Giudice Lariccia

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a controparte il 29 giugno 1999 i coniugi Vincenzo Primiceri e Maria Nicla Ronzino con riferimento ad un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 898 intrattenuto dal primo e con fideiussione della seconda chiedevano nel merito che venisse dichiarata l'invalidita e la nullita parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente riguardo alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto, dei costi, delle- competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza che venisse determinato l'esatto dare-avere tra le parti a mezzo Ctu, il costo effettivo annuo del rapporto bancario e la convenuta banca venisse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori ; che venisse dichiarata l'invalidita di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario ; che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza falsamente quantificato, con condanna alle spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza di comparizione del 30 novembre 1999 si costituiva la Banca di Roma Spa e chiedeva il rigetto di quanto chiesto da controparte.
Alla prima udienza di trattazione veniva richiesto che venisse fissata udienza di p.c. e, precisate le conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2000, il giudice con sentenza non definitiva dichiarava la nullita della clausola di cui all'articolo 7 comma 3 del regolamento contrattuale operante tra le parti.
Nel prosieguo del giudizio veniva disposta ed espletata Ctu contabile ; all'udienza del 18 doicembre 2003 il Ctu rendeva chiarimenti in udienza ; all'udienza del 15 luglio 2004 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra.


Motivi della decisione
Essendovi stata gia una pronuncia sull'invalidita della clausola che ha previsto l'applicazione di interessi convenzionali nei confronti di parte attrice, questo giudice dovra pronunciarsi sulle restanti questioni.
Precisato in generale che il rapporto bancario di affidamento intercorso tra il Primiceri e la banca convenuta ha avuto inizio il 26 febbraio 1986 e che il Ctu ha operato la sua ricostruzione del rapporto di dare - avere sino alla data del 31 marzo 2002, nulla e stato specificatamente previsto in contratto in merito alla commissione di massimo scoperto (cms), di cui non si censura la fondatezza sul piano causale dovendo l'istituto di credito effettuare una ricerca immediata di fonti di copertura finanziaria in relazione al massimo saldo dare (leggi : scoperto del cliente) verificatosi in un determinato arco temporale eventualmente in costanza di altri elementi, all'articolo 7 del contratto si fa solo generico riferimento a "commissioni" da portare in conto "nella misura stabilita", il che, quand'anche si intendesse includervi la cms, condurrebbe alla nullita della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, essendo necessario che le parti specifichino in-contratto oggetto e modalita della cms. Nulla parimenti per violazione dell'articolo 1283 Cc deve ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta nel citato articolo 7 comma 2 del contratto, che appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta norma codicistica (allorche a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio - a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sezione prima, 2374/99 e della Sezione terza, 3096/99 e per finire con la fondamentale decisone di Cassazione, Su civili, 21095/04, ha ritenuto meri usi negoziali e non gia normativi quelli posto a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'Abi per la prima volta con effetto dall' 1 gennaio 1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, attestano l'esistenza di una vera e propria consuetudine mai accertata invece dalla Commissione Speciale Permanente presso il Ministero dell'Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune Camere di Commercio provinciali sono tutti successi al 1952).
Peraltro per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 non risulta soddisfatto in contratto il criterio di reciprocita di interessi attivi e passivi della banca di cui all'articolo 2 comma 2 della delibera citata.
Non e punto dubbio in ogni caso il riconoscimento della capitalizzazione annuale degli interessi passivi in favore della banca, soddisfacendo il noto principio della fruttificazione del denaro.
La mancata previsione in contratto della determinazione della valuta, importa che nel rapporto dare - avere operante tra le parti si debba tenere conto solo della valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilita giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva). Inoltre le spese di liquidazione vanno computate annualmente in conformita all'annualita della capitalizzazione degli interessi.
Pertanto nella determinazione del saldo dare - avere tra le parti (per cui non si ha motivo di discostarsi anche da un punto di vista metodologico dall'elaborato del Ctu), dovra applicarsi la combinazione n. 18 della Ctu, che prevede il riconoscimento degli interessi al tasso legale, della capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese di liquidazione annuali, che opera la determinazione della valuta effettiva e che esclude la cms.
Per l'effetto il rapporto di dare - avere tra le parti al 31 marzo 2002 va determinato in euro 10.882,07, di cui euro 4.229,54 per sorte capitale, euro 358,61 per spese di liquidazione tenuta conto ed in euro 6.293,92 per interessi per un totale di euro 10.882,07 dovuti dagli attori alla banca.
Infine va rigettata la domanda attorea di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla -illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza dell'attore falsamente quantificato, considerato che non e stata fornita prova della lamentata segnalazione.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario ;
pone le spese della Ctu a carico della banca convenuta

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Primiceri Vincenzo e Ronzino Maria Nicla nei confronti della Banca di Roma Spa, con riferimento al rapporto bancario intercorso tra le parti a decorrere dal 26 febbraio 1986 e con saldo al 31 marzo 2002, dichiara nulle le clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di applicazione della commissione di massimo scoperto, dichiara invalido il riconoscimento della valuta bancaria, determina l'esatto dare - avere tra le parti al 31 marzo 2002 in euro 10.882,07 dovuti dagli attori alla banca convenuta, con conseguente obbligo di restituzione agli attori delle somme illegittimamente riscosse ; rigetta la domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato ;
condanna la banca convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 200,00 per spese, in euro 1.500,00 per diritti ed in euro 2.400,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cap come per Legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese della Ctu a carico della banca convenuta.