|
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 15
novembre 2004, la signora Piccino Anna Maria - premesso di avere
acquistato in data 1 febbraio 2001, tramite la Banca Popolare pugliese,
della quale era cliente, obbligazioni Cirio, denominate nell'ordine di
acquisto "Cirio 01-04 6.25%" senza indicazione alcuna del codice ISIN, che
è il codice degli strumenti finanziari, per un controvalore di euro
96.000,00 - esponeva che il direttore della filiale Luciano Mele, aveva
asserito trattarsi di obbligazioni emesse dalla omonima società italiana
operante nel settore agroalimentare, già acquistate dalla b anca e
riservata per i migliori clienti; che, in realtà, già nella primavera del
2000, il Gruppo Cirio era entrato in un'irreversibile fase di crisi
patrimoniale, senza che di ciò l'esponente fosse messa al corrente, con la
conseguente perdita dell'intero capitale investito, nonché di euro
10.825,64 a titolo di lucro cessante che avrebbe guadagnato se avesse
acquistato per il medesimo periodo di tempo, titoli di stato, al tasso del
3%, oltre al danno esistenziale da quantificarsi secondo il prudente
apprezzamento del giudice; in particolare deduceva che la banca
intermediaria era incorsa in gravi inadempimenti comportanti
responsabilità civile professionale e, soprattutto, aveva omesso di
fornirle adeguate informazioni sul rischio connaturato all'acquisto di
quel titolo, del quale non le aveva consegnato il prospetto informativo
dell'emissione, né fatto conoscere il relativo rating; che, infine, la
banca convenuta neppure le aveva fornito alcuna informazione sul
progressivo peggioramento delle condizioni economiche dell'emittente, il
cui tracollo finanziario veniva dalla deducente appreso soltanto dagli
organi di informazione. Censurava inoltre l'omesso espletamento
dell'attività di vigilanza da parte della Consob, volta ad impedire che
l'intermediario finanziario agisca in situazione di conflitto d'interessi
con il risparmiatore, nonché a garantire la stabilità dei mercati e la
trasparenza delle operazioni finanziarie. Dedotta, pertanto, la
responsabilità di entrambi i convenuti, adiva codesto Tribunale perché
venisse accertata e conseguentemente dichiarata la nullità del contratto
di negoziazione/collocamento delle obbligazioni de quo, per contrarietà a
norme imperative, nonché, in via gradata, il suo annullamento per
conflitto di interessi, ovvero la risoluzione del medesimo per grave
inadempimento, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei
danni come innanzi specificati, oltre interessi e rivalutazione, con
vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva la Banca
Popolare Pugliese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la
quale contestava l'avversa domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed
in diritto. Parte attrice replicava depositando memoria ex articolo 6
D.Lgs 5/2003, alla quale rispondeva la banca convenuta ai sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs pre. cit., cosicché l'attrice depositava istanza
di fissazione di udienza cui seguiva nota di precisazione delle
conclusioni, ai sensi dell'articolo 10, da parte della B.P.P. fissata
l'udienza collegiale del 3 ottobre 2005, si costituiva Consob la quale
eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità della notificazione dell'atto
di citazione, in quanto avvenuta presso l'Avvocatura generale dello Stato,
e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda principale per difetto di
legittimazione passiva, il tutto con richiesta di rimessione in termine e
salvezza di spese e competenze del giudizio. La causa veniva trattenuta
per la decisione su tutto quanto rimesso all'esame del
Collegio.
Motivi della decisione La domanda è fondata
e merita accoglimento. In via preliminare, occorre revocare il decreto
di fissazione dell'udienza collegiale, in ordine all'ammissione delle
prove orali, atteso per un verso che i capitoli formulati appaiono
superflui ovvero di contenuto valutativo, e rilevato per altro verso che i
dati cartacei esibiti agli atti consentono, comunque, di pervenire ad una
valutazione sulla natura degli strumenti finanziari oggetto del giudizio
nonché sulle modalità seguita per la loro cessione
all'attrice. L'analitica disamina cui sono pervenute le numerose
sentenze di merito già occupatesi della merita de quo, consente inoltre di
disporre di sufficienti elementi di conoscenza senza dovere ricorrere ad
una consulenza tecnico-contabile. Sotto il primo profilo va rilevato
che i titoli oggetto del giudizio sono obbligazioni "corporate" (emesse
cioè da società industriali), con scadenza febbraio 2004, senza
l'attribuzione di alcun rating da parte di agenzie specializzate. In
ordine alle modalità seguite per la cessione di tali prodotti finanziari
alla risparmiatrice, va osservato che i bond in questione (circostanza
questa non contestata dalla banca) erano stati emessi in Lussemburgo e
ceduti poi sul mercato secondario non regolamentato (cd. Over the counter)
alla clientela retail (cioè agli investitori non professionali) dopo che i
titoli avevano superato oltre alla fase del cd. grey market, anche quello
del cd. Mercat primario, nel quale essi vengono emessi e trovano
collocamento presso i portafogli degli investitori istituzionali che
compongono il consorzio di collocamento e/o garanzia i quali, a loro
volta, vengono ricercati dai cd. managers (costituiti di regola da banche
di investimento) sulla base di uno specifico mandato loro conferito dalla
società emittente. Va ulteriormente precisato che, secondo la
disciplina delle emissioni in questione sull'euromercato, una volta
formato il consorzio di collocamento, i lead managers fissano il prezzo
del bond unitamente alla data del lancio e redigono l'offering circular
che contiene una serie di informazioni sull'emittente (in particolare
sulla composizione della compagnia sociale, sull'indebitamento
complessivo, sul patrimonio ecc.), l'indicazione dei soggetti che
garantiscono l'emissione, nonché il regime giuridico della stessa (in
particolare le modalità del rimborso, le condizioni per il rimborso
anticipato, i presupposti del default ed il cross-default, il regime
fiscale, i diritti ed i doveri degli obbligazionisti). Sennonché, in
relazione alle osservazioni svolte dalla difesa di parte attrice, circa il
mancato rispetto delle regole di cui agli articoli 94 e 100 del Tulf, deve
preliminarmente escludersi che l'emissione del prestito obbligazionario
(denominato anche notes) sull'euromercato, avvenuta seconda lo modalità
sopra descritte, rientri nell'ambito della disciplina di sollecitazione
all'investimento (in tal senso vedasi Trib. Monza sentenza 218/05 in
www.ilcaso.it) la quale viene definita dall'articolo 1 lettera t) del Tulf
come «ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma rivolto al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari», si caratterizza per il fatto di
essere desinata ad una pluralità indistinta di soggetti e, in relazione ad
essa, l'articolo 94 del Tulf prevede l'obbligo in capo agli offerenti di
redigere il prospetto informativo e di comunicarlo preventivamente alla
Consob. Le modalità di cessione degli strumenti finanziari in concreto
seguite, rientrano invece nell'ambito della negoziazione su base
individuale, disciplinata dagli articolo 1 comma 5 lettera a) del Tulf e
32 del regolamento Consob 11522/98, in relazione alla quale non è previsto
un obbligo di prospetto (va inoltre segnalato che la Banca d'Italia nel
bollettino n. 41 del novembre 2003 ha affermato che la sequenza
"assunzione a fermo" - cioè acquisito da parte della banca di obbligazioni
quotate sull'euromercato e collocate agli investitori professionali in
esenzione della procedura sulla sollecitazione al pubblico risparmio, ai
sensi dell'articolo 100 comma 1 lettera a) del Tulf "negoziazione sul
mercato secondario", non integra violazione dell'obbligo di prospetto
neanche in presenza di attività propositive da parte degli
intermediari). Conseguentemente, va accolta l'eccezione di
legittimazione passiva sollevata dalla Consob, il che esonera questo
Collegio dall'esame della domanda, formulata in via subordinata dal
predetto convenuto, di rimessione in termini sulle richieste istruttorie,
per sopravvenuta carenza di interesse all'accoglimento della
stessa. Ciò premesso va rilevato, con riguardo all'emissione in
questione, che il consorzio di collocamento era costituito da
Euroimmobilire Investment Bank, Banca Akros Spa, Banca Commerciale
Italiana Banca Immobiliare Spa, Caboto-Gruppo Intesa ed infine Mediobanca
Spa, dovendosi subito precisare che nessuno di tali istituti risulta
appartenere al gruppo B.P.P. né alcuna società dello stesso è noto che
abbia svolto attività di lead manager ovvero di co-lead manager: di talché
l'invocato conflitto d'interessi non può sussistere. Né pare
ragionevole ritener che il conflitto di interessi ricorre allorquando
l'intermediario diviene portatore dell'interesse al conseguimento della
commissione; in tali situazioni vi è la normale contrapposizione di
interessi delle controparti che si verifica in tutti i rapporti
contrattuali (come è stato esattamente rilevato da Trib. Venezia sentenza
22 novembre 2004, pubbl. su I contratti, 2005, 5), occorre invece che
l'intermediario abbia un interesse "a trasferire al cliente
quell'elevatissimo rischio che altrimenti correrebbe in proprio" detenendo
appunto quei titoli che il cliente acquisisce, mentre risulta provato per
tabulas che la B.P.P. abbia acquistato i titoli negoziati in data
successiva alla sottoscrizione medesima. Deve, invece, ritenersi che la
banca abbia violato le disposizioni di cui agli articoli 21 lettera a) e
b) del D.Lgs 58/98 (cd. Tuif) e 28 del regolamento Consob 11522/98 che
impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento
con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre
adeguatamente informati, cd. suitability rule. In proposito va ribadito
che i titoli in questione erano stati emessi in assenza di rating da parte
di agenzie specializzate (laddove il rating misura la capacità
dell'emittente di pagare puntualmente le cedole e rimborsare il capitale a
scadenza), mancanza che non consente di evidenziare il grado di
solvibilità del debitore laddove tale elemento costituisce un dato
essenziale onde potere effettuare una scelta consapevole di
investimento. Va, inoltre, aggiunto che secondo quanto dichiarato dal
dott. Alessandro Profumo - amministratore delegato del gruppo bancario
Unicredito italiano - alle Commissioni del Senato VI e X, nella seduta
congiunta del 20 febbraio 2004, il rating assegnato all'interno del gruppo
era passato da BB (cioè da sub-investiment grade all'origine) a tripla C,
corrispondenti a rischi di default a un anno, rispettivamente del 2.3% e
del 23.5% e a tre anni dell'11% e del 48% (in proposito va rammentato che
secondo la bibliografia finanziaria, in particolare secondo la
classificazione dell'agenzia Standard & Poors i titoli con rating BB -
cui corrisponde la dicitura Ba3 di Moody's - vengono considerati come
obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (non investment grade)
che nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene, laddove le
garanzie di rimborso di interessi e capitale è limitata e può venire meno
in caso di future condizioni economiche sfavorevoli: neppure tale giudizio
di affidabilità risulta essere stato portato a conoscenza della
cliente. A ciò va aggiunto che, secondo quanto successivamente
conosciuto, dall'analisi del bilancio della società capogruppo relativa
all'anno 1999 (l'unico conoscibile al pubblico prima della operazione
oggetto del giudizio) «si potevano scorgere alcune gravi distonie e
notevoli squilibri di natura finanziaria che avrebbero potuto allertare
l'operatore, quantomeno in relazione al rischio non indifferente che il
risparmiatore riprendeva nell'atto di sottoscrizione di un titolo
obbligazionario, si badi bene di durata triennale». Al riguardo va
osservato che la banca doveva fornire una completa informazione circa i
rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva
porre in essere (obbligo imposto dall'articolo 28, comma 2, del
regolamento Consob n. 11522/98) informazione che, trattandosi di soggetto
tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente
qualificato (articolo 21 lettera a) Tuif, 26 lettera e) reg. Consob cit. e
1176 Cc) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare
l'interesse dei clienti (articoli 5 e 21 lettera ) Tuif nonché 47
Costituzione che impone la tutela del risparmio), necessariamente
comprendeva l'indicazione della natura altamente rischiosa
dell'investimento, desumbile dall'essere i titoli originariamente
destinati ad investitori qualificati, dall'assenza di rating e dall'esame
del bilancio del gruppo Cirio, che evidenziava una criticità
verosimilmente nota all'interno dell'istituto, secondo le dichiarazioni
rese in sede parlamentare dell'amministratore delegato del gruppo;
dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a
conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente laddove
risulta acquisita agli atti la documentazione dalla quale desumere la
violazione della regola comportamentale asseritamene commessa. Occorre
ancora aggiungere che l'articolo 23 u.c. del D.Lgs 58/1998 pone a carico
dei soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento l'onere
di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta (nel caso
di specie di avere adeguatamente informato il cliente della natura
speculativa delle obbligazioni) e tale onere probatorio, non è stato
assolto dalla banca che si è limitata a sottoporre all'attrice,
contestualmente all'ordine di acquisto (all. n. 5 del fascicolo di parte
della banca convenuta), un modulo nel quale l'intermediario, secondo una
dicitura prestampata, sconsigliava l'operazione definendola genericamente
"non adeguata" con riferimento alle informazioni acquisite dal cliente ai
sensi dell'articolo 6 comma 1 reg. Consob, prendendo atto che la cliente
ciò nonostante, sottoscriveva l'ordine di compravendita mobiliare de
quo. L'ampiezza della formulazione testé utilizzata, induce a
circoscrivere la portata stessa della dichiarazione apposta in calce
all'ordine di acquisto sottoscritto dal cliente ed a negarle il valore di
esternazione di una reale consapevolezza sulla natura dell'operazione a
sul rischio ad essa correlato. Né merita adesione la deduzione
difensiva dell'istituto secondo cui la risparmiatrice sarebbe comunque
stata in grado di valutare la pericolosità dell'operazione alla luce delle
indicazioni contenute nel documento di rischi degli investimenti di cui
all'articolo 28 comma 1 lettera b) reg. Consob n. 11522/98, stante la
natura generale e standardizzata di tali indicazioni, laddove la banca
avrebbe dovuto fornire precise indicazioni circa la pericolosità di quello
specifico investimento, né la consegna del documento informativo può
ritenersi idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi
dell'investimento in capo a risparmiatrici non professionali come quella
agente nel presente giudizio. In ordine all'ulteriore rilievo secondo
cui l'istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l'inadeguatezza
dell'operazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento sopra menzionato
in applicazione della cd. suitability rule, occorre osservare che
l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza
dell'operazione anche ove (come ne caso di specie) la cliente abbia
rifiutato di fornire le informazioni di cui all'articolo 28 comma 1
lettera a) del reg. Consob, dovendo in tal caso tenere conto di tutte le
informazioni comunque in suo possesso (si ribadisce che l'attrice era già
cliente della banca convenuta), ad esempio "età, professione, presumibile
propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale
operatività, situazione del mercato"; tanto si desume sia dai principi
generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti
negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (articoli 1175 e
1176 comma 2 e 21 D.Lgs 58/1998) ma anche dall'articolo 29 del citato reg.
Consob che impone all'intermediario finanziario di astenersi dal compiere
per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo
stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da
quella fornita, ex articolo 28 reg. cit. dai clienti, autorizzandolo in
caso di conferma scritta dell'ordine d'acquisto a darvi correttamente
esecuzione. Con riguardo alla signora Piccino deve ritenersi che
l'operazione di acquisto delle obbligazioni in questione non fosse
adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego
pressoché dell'intero suo patrimonio mobiliare), della natura altamente
rischiosa dei titoli acquistati (anche in relazione alla loro durata
triennale), della circostanza (già evidenziata che la cliente non era un
investitore professionale, bensì una vedova ultrasettantenne il cui
reddito era costituito dalla pensione di reversibilità del marito) nonché
per la mancata indicazione del suo profilo di rischio (dato questo che non
può far presumere una profonda conoscenza del mercato) elementi questi
tutti convergenti e chiaramente a conoscenza dell'istituto. La domanda
attorea risulta quindi fondata essendo stata dimostrata la violazione, da
parte della banca, delle prescrizioni contenute negli articoli 21 Tulf, 28
e 29 reg. Consob 11522/98. La mancata osservanza degli obblighi di
informazione e di valutazione, come innanzi specificati, è senz'altro
espressione di inadempimento contrattuale e, come tale, foriera
dell'obbligo di risarcimento dei danni che ne sono derivati. L'attrice
ha chiesto il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'intero
capitale investito, nonché di euro 10.825,64 a titolo di lucro cessante
che avrebbe guadagnato se avesse acquistato per il medesimo periodo di
tempo, titoli di stato, al tasso del 3% oltre al danno esistenziale da
quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice. Il danno
da risarcire corrisponde alla perdita del capitale investito pari ad euro
96.000,00 che infatti al momento della scadenza naturale del titolo
(febbraio 2004) e della presente decisione non è stato restituito. È
dovuto inoltre il risarcimento del danno, cd. lucro cessante, per il
ritardo nella liquidazione del dovuto e per la perdita della possibilità
di effettuare altri investimenti remunerativi, il quale può essere
risarcito in via equitativa, in misura pari agli interessi legali
sull'importo di euro 96.000,00, dal febbraio 2001 alla data odierna, oltre
agli ulteriori interessi sulla somma complessiva, sino all'effettivo
rimborso. Priva di significative allegazioni risulta l'ulteriore
richiesta di risarcimento del danno esistenziale che, pertanto, va
rigettata. Le spese della presente procedura, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda sezione
civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) condanna la
Banca Popolare Pugliese al risarcimento dei danni di cui in motivazione,
in favore di Piccino Anna Maria, liquidati in euro 96.000,00, maggiorati
degli interessi legali dal febbraio 2001 ad oggi, oltre agli ulteriori
interessi dalla data odierna sino al soddisfo; b) rigetta le altre
domande proposte dall'attrice; c) condanna la B.P.P. al pagamento, in
favore dell'attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in
euro 3.500 per onorari, 300 per spese, ed euro 1.700 per diritti oltre Iva
e Cpa e rimborso forfetario come per legge; d) condanna l'attrice al
pagamento delle spese processuali, in favore della Consob, liquidate in
euro 2.300 per onorari, euro 1.100 per diritti ed euro 300 per competenze,
oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per
legge. |