 |
Tribunale di Milano 31
gennaio 2006
Il Tribunale (omissis)
Parimenti anche il secondo motivo di invalidità
della delibera per illiceità dell'oggetto, è da ritenersi infondato, non essendo
alcuna delle cause di esclusione del socio che la società ha ritenuto di
specificare nello statuto, contraria a norme imperative.
Ed infatti non appare affatto contraria alla legge
l'ipotesi di esclusione del socio che non abbia partecipato «senza giustificato motivo» alla
decisione dei soci di approvazione del bilancio, poiché la partecipazione dei
soci alle assemblee costituisce un diritto ma anche un dovere del socio,
essenziale per il regolare funzionamento della società, e ciò specialmente con
riguardo all'assemblea relativa all'approvazione del bilancio, in considerazione
del fatto che tale adempimento, essenziale anche in vista della divisione degli
utili, è riservato ai soci dell'art. 2479 c.c.; sicché a fronte di compagini
sociali - com'è quella in questione - ove uno dei soci possa di fatto
paralizzare il funzionamento della società per essere titolare di una quota che
impedisce all'assemblea di raggiungere i quorum deliberativi previsti dalla
legge, la previsione di una causa di esclusione del socio collegata ad una
assenza del tutto ingiustificata, peraltro alla sola assemblea di approvazione
del bilancio, non palesa alcun motivo di illegittimità.
Altrettanto deve dirsi per l'altra ipotesi di
esclusione censurata, che riguarda «il
socio che con la sua condotta renda impossibile il funzionamento
dell'assemblea», infatti la condotta, benché non previamente specificata, è
in realtà individuata con riferimento al risultato, che è quello non certo
indeterminato, di rendere «impossibile» il funzionamento dell'assemblea, dunque
impossibile l'assunzione delle deliberazioni rimesse alla competenza
assembleare.
Anche le ulteriori ipotesi di esclusione,
censurate peraltro in modo del tutto generico, relativo al «socio che abbia commesso gravi inadempienze
che non solo impediscano il raggiungimento dello scopo sociale ma che abbiano
inciso negativamente sulla situazione della società rendendone meno agevole il
perseguimento del fine» o al socio «che abbia assunto obbligazioni in nome e per
conto della società senza averne i poteri», non appaiono in effetti in
contrasto con alcuna norma imperativa.
Quanto alla illegittimità della clausola con
riferimento alla procedura di esclusione ivi prevista, il Tribunale rileva
l'infondatezza dell'argomento in diritto addotto, basato sull'applicazione
analogica alla società a responsabilità limitata della norma di cui all'art.
2287, comma 3, c.c. norma, invero, dettata per la società di persone in cui
l'amministrazione non è mai disgiunta dalla qualità di socio; infondatezza tanto
più palese alla luce del fatto che nella specie la clausola di cui all'art. 7
attribuisce la decisione di escludere il socio, all'avverarsi di uno dei casi
indicati, dall'organo amministrativo.
(omissis).
|