Cassazione civile sez. II, 2 ottobre 2000 n. 13003
(MASSIMA)
APPALTO
Rovina e difetti di cose immobili
La responsabilita' per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., dettata in materia d'appalto e applicabile nei confronti del costruttore, in considerazione della sua natura extracontrattuale e delle ragioni in genere di pubblico interesse per cui e' prevista, e' invocabile nei confronti del venditore soltanto nell'ipotesi in cui questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, si' da rendere l'appaltatore un "nudus minister".
Bartolini e altro c/ Soc. Milano Piu'
Giust. civ. Mass. 2000, 2072
Urbanistica e appalti 2000,1305