Diritto  Civile

 

 

LA DISTINZIONE TRA PERTINENZE ED ACCESSORI

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28613/2022, chiarisce la distinzione tra “pertinenze” ed “accessori”. Nella prima categoria rientrano le cose -dotate di autonomia- che il proprietario od il titolare di un diritto reale ha destinato durevolmente al servizio od all'ornamento di un'altra cosa (cfr.: artt. 817 e 818 cod. civ.). Per “accessori”, invece, si intendono tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene.

Vai all’Ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 03/10/2022 n. 28613


LA CASSAZIONE RIEPILOGA I PRINCIPI CHE REGOLANO IL FONDO PATRIMONIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Poiché l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea. Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

Vai alla Sentenza Cass. Civ., Sez. III, 08/02/2021 n. 2904


IL RISARCIMENTO DERIVANTE DA UNA POLIZZA VITA SI PUO’ AGGIUNGERE AL RISARCIMENTO PER IL DANNO DERIVANTE DALLA MORTE

Con la sentenza n. 9380/2021, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi. L'indennità, contropartita di quei premi, assolve una funzione diversa da quella risarcitoria e realizza interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.

Se per il danno biologico il sistema della liquidazione tabellare standardizzata impedisce un'ulteriore personalizzazione, il danno morale viceversa permette al giudice del merito un congruo apprezzamento.
Il sistema del danno non patrimoniale, categoria sostitutiva della precedente "danno biologico", si caratterizza per: a) l'unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto; b) l'omnicomprensività, quale obbligo di tener conto di tutte le conseguenze derivanti dall'evento lesivo.
La voce del c.d. danno esistenziale va ricompresa nel danno biologico (rectius: non patrimoniale), quale componente dinamico-relazionale e trova ristoro secondo il sistema del c.d. “punto variabile”.
Non costituisce invece duplicazione risarcitoria la componente del danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3° Civile, 08/04/2021 n. 9380


LA CASSAZIONE PUBBLICA UNA RELAZIONE TEMATICA SUL DIRITTO EMERGENZIALE ANTI COVID-19

La Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato -in data 08/07/2020- una “Relazione tematica” contenente un validissimo approfondimento sulle “Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”. L’elaborato è suddiviso nei seguenti argomenti (sommario): 1. Impostazione dei problemi; 2. Le norme sull’impossibilità sopravvenuta; 3. Le norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta; 4. Inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria; 5. Le norme sostanziali “anti-Covid”; 6. Le norme emergenziali per le imprese in crisi; 7. L’esecuzione delle procedure concorsuali minori; 8. Il principio di conservazione del contratto; 9. La rinegoziazione del contratto squilibrato; 10. Rilievi conclusivi.

Vai alla Relazione tematica della Corte di Cassazione n. 56 del 08/07/2020


LA DIFFIDA AD ADEMPIERE, PER ESSERE EFFICACE, DEVE CONCEDERE AL DEBITORE UN TERMINE DI ALMENO 15 GIORNI

La Cassazione, con la sentenza n. 8943/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454 cod. civ., comma 2°. Di conseguenza, in presenza dell’assegnazione di un termine inferiore, risultano irrilevanti: § i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento,  in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell’accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell'inadempimento del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti».

Vai alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 14/05/2020 n. 8943


IL CRITERIO DELLA CONVIVENZA NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

In relazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione, con la ordinanza 24/03/2021 n. 8218, ha chiarito che, se da un lato occorre evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall’altro il dato esterno ed oggettivo della convivenza non può divenire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Il fatto illecito costituito dall’uccisione di un congiunto, quando colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, dà luogo ad un danno non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Secondo la S.C. il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti (iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi), quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale. E ciò anche a prescindere dall’eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante. Devono quindi senz’altro considerarsi come aventi diritto anzitutto il coniuge ed i figli e cioè tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. In altri termini, per i componenti della famiglia nucleare la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno non richiede altra verifica che quella del rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda. L’evoluzione giurisprudenziale è nel senso di spostare l’attenzione dall’aspetto meramente formale (la famiglia nucleare propriamente considerata) ad uno sostanziale e cioè l’intensità del rapporto affettivo, dando ulteriore rilievo all’accertamento probatorio. Per evitare la dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiali secondari è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l’entità dei danni (Cass. 22110/13; Cass. 23917/13; Cass. 21101/11; Cass. 1410/11) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice (Cass. 21230/16). Si ha quindi un contesto giurisprudenziale in cui, pur potendo ritenersi ammissibile un risarcimento al di fuori della famiglia nucleare, si richiede un maggiore e più circostanziato onere probatorio nel passare dai componenti della famiglia nucleare, in cui l’elemento presuntivo è ritenuto sufficiente potendo altre circostanze incidere sulla maggiore o minore intensità del rapporto affettivo, ad una prova attenuata quale può essere il caso del rapporto nonni – nipoti (Cass. 21230/16). Per quanto riguarda altri parenti, sembra necessario un onere probatorio più pregnante, tale da dimostrare, con alta probabilità, la sussistenza di un rapporto effettivo particolarmente intenso. Ciò sembrerebbe essere confermato dal fatto che la S.C. è giunta ad ammettere il diritto al risarcimento da perdita parentale anche a favore del coniuge separato, ma solo a condizione che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass. 1025/13).

Vai a Cass. Civ., Ord., 24 marzo 2021 n. 8218


LA CASSAZIONE INDICA I PRINCIPI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' MEDICA

Il Giudice di legittimità, con la sentenza 18/05/2020 n. 15258, ha enucleato i vari principi in materia di responsabilità medica rilevando che l'agire dei professionisti, e quindi anche dei sanitari, si presta ad essere valutato primariamente in termini di perizia/imperizia. Per definizione, infatti, le attività professionali richiedono l'uso di perizia, cioè il rispetto delle regole che disciplinano il modo in cui quelle attività devono essere compiute per raggiungere lo scopo per il quale sono previste. Ciò non esclude che l'evento possa essere stato determinato da un errore originato da negligenza o da imprudenza ma in tal caso sarà necessario isolare con precisione l'errore, sulla scorta di pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza. Il giudice di merito, ove concluda per la sussistenza di una condotta colposa dell'imputato sanitario, è tenuto a rendere un’articolata motivazione, dovendo indicare, tra l'altro: 1) se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali; 2) specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza); 3) appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali più in generale quale sia stato il grado della colpa; 4) ove il reato non sia stato commesso sotto la vigenza dell'art. 590-sexies c.p., accertare a quale delle diverse discipline succedutesi nel tempo debba essere data applicazione, in quanto più favorevole all'imputato nel caso concreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 4 cod. pen.  La Corte evidenzia poi la difficoltà di individuare nella giurisprudenza indicazioni in merito a ciò che deve intendersi per imprudenza, negligenza, imperizia. Con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria, si è sostenuto che l'errore diagnostico è frutto di imperizia, mentre la scelta compiuta dal sanitario il quale, tra due possibili modalità d'esecuzione di un intervento chirurgico, abbia preferito quella ritenuta più agevole ancorché maggiormente rischiosa, integra gli estremi della condotta imprudente. Non essendo possibile operare delle generalizzazioni stante le molteplici espressioni dell'esercizio delle attività sanitarie, si può sostenere che l'imperizia è concetto proprio dell'esercizio di una professione e si configura nella violazione delle «regole tecniche» della scienza e della pratica; con ciò differenziandosi dalla imprudenza e negligenza alla cui base vi è la violazione di cautele attuabili secondo la comune esperienza. Conseguentemente, rientra nella nozione di imperizia il comportamento attivo o omissivo che si ponga in contrasto con le regole tecniche dell'attività che si è chiamati a svolgere. Partendo da questo assunto, la Cassazione precisa che la perizia è connotato di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma per le particolari situazioni del contesto; essa presuppone la necessità che il compito richieda competenze che sono tipiche di specifiche professionalità. In linea di massima, l'agire dei professionisti, e quindi anche dei sanitari, propone in via elettiva errori determinati da imperizia. Ciò non esclude che l'evento possa essere stato determinato da un errore originato da negligenza o da imprudenza che dovranno essere accertate specificamente, in base a pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza.

Vai alla Sentenza Cassazione, Sez. 4° Penale, 18/05/2020 n. 15258


LA RESPONSABILITA' "A DOPPIO BINARIO" DELLA STRUTTURA SANITARIA

Con l'ordinanza n. 24688/2020 la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità medica di una struttura sanitaria può essere definita “a doppio binario” in quanto si fonda su due distinti fatti: § l'inadempimento degli obblighi che, per legge, presiedono all'erogazione dei servizi sanitari (es.: responsabilità per mancata sorveglianza o a quella per infezioni nosocomiali); § l'attività illecita che trova la sua occasione nell'erogazione del servizio sanitario e che può essere imputata, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., a tutti coloro della cui attività la struttura si sia avvalsa (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di inserimento organico nella struttura). Pertanto, nel valutare la condotta negligente di un medico, non è possibile procedere a un esame isolato rispetto alle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi operate dalla struttura. E’ a tale struttura che fa capo il rischio connesso alle modalità prescelte quale rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda), ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Più esattamente, qualora una struttura sanitaria si avvale della collaborazione di un medico, la stessa deve rispondere dei pregiudizi che questi ha cagionato nell’ambito di una responsabilità che trova fondamento non nella colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio che è intrinseco all'utilizzazione dei terzi. Avvalersi di attività altrui per adempiere una propria obbligazione, insomma, comporta di per sé l'assunzione del rischio per i danni eventualmente cagionati al creditore (nel caso specifico, il Tribunale aveva accertato un riparto interno di responsabilità fra clinica e professionista del 50%, respingendo la domanda di regresso della prima nei confronti del secondo. In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all’assorbente responsabilità del medico intesa come grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, deve ritenersi che correttamente si applichi il principio presuntivo di cui è espressione l’art. 1298 cod. civ.

Vai a Cassazione, Sez. 3° Civile, ordinanza 05/11/2020 n. 24688


I REQUISITI PROBATORI PER IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Con l’ordinanza n. 25920 del 05/09/2023, i Giudici di legittimità indicano che la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:

1) nella dimostrazione dell’esistenza e dell’apprezzabile consistenza di una possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza bensì di apprezzabile probabilità; nel caso di specie, in termini di accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno. Nel caso in esame dell’ordinanza, sono state individuate le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto;

2) nel nesso tra condotta ed evento che si caratterizza per la sua sostanziale certezza eziologica (dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità); mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).

In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance riguardare un danno non patrimoniale), che sia certo ed attuale, bensì nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato

Vai a Cass. Sez. 3° Civile, (ord.) 04/09/2023 n. 25910


ONERE DELLA PROVA E NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL MEDICO

Con la sentenza n. 493/2020, la Corte d’appello de L’Aquila, in materia di responsabilità del medico e della struttura sanitaria, osserva che il creditore-paziente non può limitarsi a dare prova del contratto intercorso con il sanitario e/o la struttura e ad allegare l’inadempimento; dovendo altresì egli «provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione» (così Cass. n. 28991 e n. 28992 dell’11/11/2019).

Vai alla sentenza Corte Appello de L’Aquila, 31/03/2020 n. 493


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA INDICA QUANDO NON E' NECESSARIO IL CONSENSO DELLE PERSONE INTERESSATE PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE

Secondo la Corte di Giustizia Europea, gli artt. 6 §.1, lett. c) e 7, lett. f), della Direttiva 95/46/CE (tutela della privacy), letti alla luce degli artt. 7 e 8 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni. Ciò anche senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza soddisfi le condizioni enunciate nel succitato art. 7, lett. f).

Vai alla Sentenza Corte di Giustizia EU, Sez. 3°, 11/12/2019, causa C-708/18


AI FINI DELL’AZIONE DI MANUTENZIONE, L’ATTORE DEVE DIMOSTRARE UNA SIGNIFICATIVA MOLESTIA AL SUO POSSESSO

Con l’ordinanza possessoria n. 74/2020, il Tribunale di La Spezia si è pronunciato su quali siano i requisiti indispensabili affinché l’attore possa utilmente invocare la tutela possessoria di cui all’art. 1170 c.c. il quale, come noto, mira in via alternativa a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento né clandestino oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore. Individuata la “molestia” in un “qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso”, il Tribunale precisa che “l’elemento materiale della molestia è dunque atipico, potendosi inquadrare all’interno di una “soglia superiore”, oltre la quale è integrato lo spoglio, ed una “inferiore”, al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita”. Da ciò consegue che, ai fini dell’accoglimento della tutela possessoria, è necessario che le molestie presentino quel “congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo” o quella “apprezzabile compressione delle facoltà” del possesso. Nello specifico, il Tribunale non ha considerato integrato lo spoglio nelle ipotesi di sciorinamento dei panni o di modifica delle inferriate da fisse ad apribili. Viceversa, il ha accolto la domanda possessoria per le caratteristiche riscontrate nell’allarme volumetrico, in grado di turbare il possesso del vicino.

Vai a Tribunale Civile di La Spezia, ordinanza 07/01/2020 n. 74


IL DANNO ALL'IMMAGINE ED ALLA REPUTAZIONE, INTESO COME DANNO CONSEGUENZA, NON SUSSISTE IN RE IPSA

Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Vai alla sentenza Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020 n. 4005


L ’APPROVAZIONE DI UN CONSUNTIVO CON UN DISAVANZO NON COSTITUISCE -DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI- RICONOSCIMENTO DI DEBITO IN RELAZIONE ALLE ANTICIPAZIONI CHE L’AMMINISTRATORE ASSUME DI AVERE EFFETTUATO

Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati; mentre i condomini, che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, devono dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.  In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la deliberazione dell'assemblea, che procede all'approvazione del rendiconto  consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra  le entrate e  le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con  denaro  proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153). In conclusione, solo una chiara indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti dell’amministratore.

Vai a Corte di Cassazione, ordinanza del 25/02/2020 n. 5062


LE DISTINZIONI, AI FINI RISARCITORI, TRA DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE

Con l'ordinanza n. 2788/2019, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno «morale» dovrà essere autonomamente apprezzato e liquidato; e ribadisce, quanto al danno non patrimoniale: a) nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consente di distinguere il danno dinamico-relazionale da quello morale; b) l'art. 138 c.d.a. al comma 2 lett. e) recita testualmente: «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione»; c) di conseguenza il giudice dovrà congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); d) il giudice in particolare dovrà valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").

Vai all’Ordinanza Cassazione Civile, III Sezione, 31/01/2019 n. 2788


LA CASSAZIONE INDIVIDUA LE TRE CONDIZIONI PER LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Con sentenza 24/10/2018 n. 26996, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali. Ciò avviene, però, purché sussistano le seguenti tre condizioni: (a) che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, poiché il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Quando, poi, il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, ma in quest'ultimo caso di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Vai alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 26996 del 24/10/2018


IL DANNO MORALE VA SEMPRE PROVATO: NESSUNA AUTOMATICITÀ PARAMETRATA AL DANNO BIOLOGICO. PER LA RISARCIBILITA’ DEL PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL CONGIUNTO DEL DANNEGGIATO E’ SUFFICIENTE LA MERA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

Il giudice non può limitarsi a liquidare la componente del danno morale, cumulativamente al danno biologico, attraverso l’applicazione automatica di una quota proporzionale del valore di detto ultimo danno, ma deve preliminarmente verificare se e come la sofferenza soggettiva derivante dalla lesione alla salute subita sia stata allegata e provata dal danneggiato, provvedendo, solo in caso positivo, ad adeguare la misura del danno non patrimoniale ed indicando il criterio di "personalizzazione" adottato. Giova ricordare che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto sorge dal contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità concluso al momento dell’accettazione del paziente nella struttura e che comporta, a carico della struttura, l’obbligo di adempiere una prestazione principale di carattere sanitario e prestazioni secondarie, accessorie, di carattere alberghiero. La responsabilità della struttura, come ribadito dal giudice, è di tipo contrattuale sia quando si tratta di inadempimenti propri della stessa, sia quando si tratta delle condotte dei medici dipendenti. Tale inquadramento non solo non è stato abbandonato a seguito della Legge Balduzzi, ma è stato fatto proprio dal legislatore con la Legge Gelli-Bianco del 2017, laddove si ribadisce che la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura, il giudice ha evidenziato che devono applicarsi le regole proprie di tale forma di responsabilità sia con riferimento all’onere probatorio che al termine prescrizionale. Quanto all’onere probatorio, il paziente danneggiato deve provare soltanto il contratto o il contatto sociale e l’aggravamento della malattia ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta, invece, al debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato o che non è stato causalmente rilevante. Il paziente deve quindi dimostrare il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del medico, e soltanto dopo, occorre valutare il profilo soggettivo della sussistenza della colpa del convenuto. Atteso che l’onere probatorio della causalità grava sul danneggiato, l’incertezza sulla sussistenza del nesso causale deve ricadere sul paziente e non sul medico, nel senso che in tal caso la domanda deve essere rigettata. Invece, una volta raggiunta la prova del nesso causale, spetterà al danneggiante vincere la presunzione relativa all’imputabilità per colpa dell’evento dannoso, dimostrando la correttezza della propria condotta. Con riguardo all’accertamento dei danni, il pregiudizio non patrimoniale comprende il danno biologico, il danno morale e tutti quei pregiudizi ulteriori purché conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona. Il danno morale non può essere cumulato al danno biologico, mediante l’applicazione di una maggiorazione in termini percentuali. Piuttosto, il danno morale, quale sofferenza soggettiva, deve essere sempre allegato e provato da parte del danneggiato. Solo nel caso in cui, in considerazione delle prove acquisite, il giudice ritenga che la voce del danno morale non trovi adeguato ristoro nella quantificazione effettuata attraverso l’applicazione dei valori monetari di cui alle Tabelle milanesi, dovrà operare una personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando una somma aggiuntiva in modo da risarcire integralmente la vittima. Nel caso in cui l’attore non abbia adeguatamente provato né allegato di aver subito sofferenze ulteriori rispetto a quanto riconosciuto a titolo di danno biologico il Giudice escluderà la maggiorazione richiesta a titolo di personalizzazione del danno. In una sentenza di merito, applicante i principi di cui sopra (Tribunale di Rieti – 09/11/2018), il giudice ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, in quanto il danneggiato, pur avendo provato che svolgeva un lavoro all’epoca dell’evento lesivo, non aveva dimostrato la persistenza, dopo detto evento, dell’incapacità non solo di svolgere quel lavoro, ma di attendere anche ad altri lavori comunque idonei alla produzione di reddito; non essendo sufficiente l’affermazione di essere disoccupato ed essendo la capacità lavorativa generica già compresa nella liquidazione del danno biologico. Nella medesima sentenza, il giudice ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio dalla moglie del danneggiato, la quale aveva sviluppato un grave disturbo psicopatologico a seguito dell’evento lesivo del marito, quantificando anche detto danno sulla scorta delle tabelle milanesi. A tal riguardo, il giudice ha evidenziato che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale subito iure proprio dal congiunto è possibile non soltanto nel caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale, intesa come sconvolgimento dell’esistenza causato da radicali cambiamenti dello stile di vita.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 19/01/2018 n. 901
Vai alla sentenza Tribunale di Rieti,  09/11/2018
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 13/10/2017 n. 24075


PERCHE' SUSSISTA  LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO E' NECESSARIO CHE VI SIA UN CONCRETO DANNO  

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. Quanto sopra poiché, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. E’ altresì necessaria, per potersi ravvisare una responsabilità professionale dell’avvocato, la prova che il danno si sia effettivamente verificato.

Vai a Cass. Civ., Sez. III, ord. 20/11/2020 n. 26516  


GLI EFFETTI, SULLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO E/O DELLA STRUTTURA SANITARIA, DELLA MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CARTELLA CLINICA

Con la sentenza n. 18567/2018 la Cassazione affronta, in materia di responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria, gli effetti della mancata produzione in giudizio della cartella clinica anche nell'ipotesi di suo smarrimento. Il Giudice di merito aveva affermato che le carenze od omissioni della cartella clinica non potevano ripercuotersi a danno del paziente perché si trattava di documentazione che è obbligo del medico e della struttura sanitaria non solo compilare ma, anche e soprattutto, conservare per dimostrare la correttezza dell'iter diagnostico, terapeutico e curativo seguito nel caso. Il Giudice di legittimità ha accolto tale tesi precisando che il momento del passaggio della responsabilità è rappresentato dalla consegna della cartella dal medico all'archivio centrale. Quindi "il principio di vicinanza della prova, fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente … non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione". I fondo il medico, in caso di smarrimento della cartella, rischia di non poter documentare le attività che erano state regolarmente annotate e può quindi trovarsi in una posizione simmetrica a quella del paziente. In assenza della cartella, è pertanto giusto che i medici non subiscano addebiti dovuti al fatto di non poter riscontrare l’iter seguito nell’assistenza, ma è anche giusto, come ha fatto la Corte d’Appello, affermare che i medici non erano comunque esenti da responsabilità. Infine, la Cassazione ha indicato i seguenti principi che regolano l'obbligo di conservazione della cartella: 1) fino a che non sarà completato il processo di digitalizzazione, la cartella va conservata in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei; 2) l'obbligo di conservazione della cartella è illimitato nel tempo, in quanto atto ufficiale.

Vai alla sentenza Corte Cassazione, Sez. 3° Civile, 13/07/2018 n. 18567


I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DELLA PETITIO HEREDITATIS 

Con l’ordinanza n. 123 del 7 gennaio 2019, il Giudice di legittimità ha ricapitolato i presupposti essenziali per esercitare la petizione di eredità, rimarcando le differenze giuridiche tra la stessa e l’azione rivendicatoria. In particolare la S.C., dopo aver chiarito che il contratto fiduciario comporta la nascita di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante e che, laddove si affermi la sussistenza di un contratto fiduciario, questo debba risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, ha ritenuto applicabile al caso di specie (concernente un atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona) la regola generale secondo cui la prova della simulazione può essere data soltanto mediante controdichiarazione proveniente dalla parte contro il cui interesse è stata redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato, non potendo avere valenza probatoria -al fine dell’accertamento della pattuita simulazione- nemmeno la confessione stragiudiziale.

Vai alla ordinanza Cassazione Civile, Sezione II°, 07/01/2019 n. 123


LA NATURA DEL CONTRATTO C.D. "RENT TO BUY"

Nel contratto di rent to buy tra il debitore esecutato ed il terzo opponente non si verifica alcun fenomeno traslativo in favore di quest'ultimo, ma soltanto la concessione del bene in godimento in funzione di una successiva alienazione. Né rileva, ai fini di un attuale riconoscimento in capo al terzo opponente di un diritto di proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini della proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., che la trascrizione del contratto di rent to buy si sia verificata anteriormente al pignoramento avendo la norma che impone la trascrizione del contratto solo la funzione di tutelare il conduttore limitatamente agli atti dispositivi del concedente in favore dei terzi.

Vai all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecce del 30/06/2021


IL NOTAIO E' RESPONSABILE DI VERIFICARE LA PIENA LIBERTA' E DISPONIBILITA' DEL BENE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA SALVO IL SOLO CASO DI ESONERO FORMULATO CONCORDEMENTE DALLE PARTI 

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferito e, quindi, ricompreso nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Solo la concorde volontà di entrambe le parti può esonerare il notaio dallo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi. Al riguardo è irrilevante che sia stato lo stesso professionista a chiedere di essere dispensato dalle visure.

Vai alla ordinanza Cassazione n. 18345 del 12/07/2018


PRIVACY: IL GIUDICE DI LEGITTIMITA' INDICA LE MODALITA’ PER DISTINGUERE I DATI “PERSONALI” DAI  DATI “IDENTIFICATIVI”

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17665 pubblicata il 5 Luglio 2018, spiega come si debba correttamente valutare la distinzione tra dati "personali" e dati meramente "identificativi"; nonché chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di informativa all’atto di predisporre un form per la raccolta dei dati. E anche se la Corte si basa ancora unicamente sul Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, e non sul combinato disposto delle previsioni del Codice con quelle del GDPR (Regolamento UE 2016/679), fornisce comunque un chiarimento fondamentale pure per lo stesso GDPR, visto che questo riprende sia la nozione di dato personale contenuta nella Direttiva 95/96 su cui il Codice si fondava sia l’adempimento della informativa di cui il GDPR ne ha esteso il contenuto minimo obbligatorio.

Vai all'ordinanza Cassazione Civile, Sez. 2°, 05/07/2018 n. 17665


LA CASSAZIONE ENUNCIA LE REGOLE CUI ATTENERSI PER UNA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Con l'ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, redatta dall’abile penna del Dott. Rossetti, viene precisato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria; nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito evitando di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. In sede istruttoria, il giudice procederà ad un approfondito e concreto accertamento del se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni; ma in ogni caso senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Pertanto, nel caso di danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece, solo la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come confermato dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, co. 17°, L. 04/08/2017 n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, bensì conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori.

Vai all'ordinanza Cassazione, Sez. III° Civile, 27 Marzo 2018 n. 7513


LA CASSAZIONE INDICA LE DISTINZIONI TRA COMUNIONE E CONDOMINIO 

Con la sentenza n. 29747 del 12/12/2017 il Giudice di legittimità approfondendo la materia e richiamando propria costante giurisprudenza, ha esplicitato nel dettaglio gli aspetti specifici che distinguono la comunione ordinaria dal condominio. In particolare, in sede di comunione ordinaria: § l'amministrazione spetta a tutti i comunisti, salvo che non vi sia delega a un amministratore, che può rappresentare i comunisti in giudizio sole ove tale autonoma legittimazione processuale sia conferita nella delega ovvero in un Regolamento; § l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei comunisti, dell'elenco delle materie da trattare può essere anche sintetica, purché chiara; § l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, senza particolari formalità, purché idonea allo scopo e purché sia preventivamente conoscibile l'ordine del giorno; § non è necessaria la costituzione formale dell'assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti e la presenza dell'amministratore; § i comunisti  possono farsi rappresentare nelle deliberazioni, secondo le regole del mandato, da un altro comunista o da terzi; § l’annullabilità in sede giudiziale di una deliberazione della maggioranza per ragioni di merito, attinenti all'opportunità ed alla convenienza della scelta gestoria della cosa comune, è possibile solo nel caso di decisione viziata che arrechi un grave pregiudizio alla cosa comune; § quando lo stato della cosa comune non consenta il godimento diretto e congiunto a tutti i partecipanti, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta o mediante uso turnario; § se non sia possibile l’uso turnario o diretto “pro quota”, l'uso indiretto della cosa comune (ad es.: locazione) può essere deciso da una deliberazione a maggioranza o, in mancanza, dal giudice; § il rendiconto approvato a maggioranza non può essere impugnato dai dissenzienti per ragioni legate al merito delle singole scelte gestorie; § la delibera di approvazione del rendiconto è valida qualora siano rese intellegibili ai comunisti le voci di entrata e di spesa, senza che siano trascritte nel verbale o siano oggetto di analitico dibattito: rientra nei poteri della maggioranza la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. 2°, 12/12/2017 n. 29747


NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, IL CONDOMINO NON PUO' OPPORRE QUESTIONI RIGUARDANTI L'EFFICACIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE CHE HA APPROVATO GLI ONERI POSTI A BASE DELLA PROCEDURA MONITORIA

Con l’ordinanza n. 1502 del 22/01/2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il Condomino che si oppone al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti relativo al mancato pagamento degli oneri condominiali non può far valere questioni riguardanti l’efficacia della delibera assembleare che ha approvato i suddetti oneri bensì solo questioni riguardanti l'efficacia di detta delibera. Quest’ultima costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. S.U., 18/12/2009 n. 26629; Cass. 2° Sez. 2, 23/02/2017 n. 4672). L’ordinanza in esame è rilevante in quanto estende il principio di cui sopra all’ipotesi della mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti. Il Giudice di legittimità considera tale vicenda del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale; che può costituire valido motivo ad impedire il decorso del termine di impugnazione ma non motivo di invalidità da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (cfr. Cass., Sez. 6-2, 11/08/2017 n. 20069; Cass., Sez. 2, 22/05/1974 n. 1507). Né il Condomino opponente potrebbe lamentare l'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocato a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l'impugnazione ex art. 1137 c.c. e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione (Cass., Sez. 2, 07/11/2016 n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006 n. 17486).

Vai alla ordinanza Cassazione, Sez. 6-2, 22/01/18 n. 1502


L'INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PUO' ESSERE LEGITTIMAMENTE RINUNCIATA DAL CONDUTTORE 

Il Tribunale di Roma, con una sentenza da segnalare per la sua ampia e convincente motivazione (n. 18690/2017), stabilisce come valida la clausola del contratto di locazione che prevede la rinuncia del conduttore a percepire, al termine della locazione, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, purché ciò costituisca la controprestazione di un vantaggio attribuitogli dal locatore, così da lasciare inalterato l’equilibrio contrattuale che il Legislatore ha voluto tutelare con il divieto previsto dall’articolo 79 L. n. 392/1978. Tale disposizione è volta ad impedire al locatore di trarre un ingiusto vantaggio a scapito del conduttore; ma non impedisce che il conduttore rinunci a fare valere un proprio diritto in cambio di un altro vantaggio che il locatore gli riservi nell’ambito della pattuizione contrattuale (es.: congrua riduzione del canone; concessione di una proroga nella durata della locazione; rinegoziazione del contratto per una durata maggiore di quella minima legale; rinuncia da parte del locatore a dare la disdetta del contratto alla prima scadenza per i legittimi motivi indicati dalla legge; rinuncia a proseguire un giudizio già iniziato per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore).

Vai alla sentenza Tribunale di Roma, G.U. Dr.ssa Nardone, 02/10/2017 n. 18690


LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA IN CASO DI INFORTUNIO SUBITO DALL’ALUNNO MINORE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

I Giudici di legittimità hanno affrontato la questione della responsabilità di un istituto scolastico, che può essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale, a seguito di un danno occorso ad un alunno. Il primo caso ricorrerebbe qualora il minore si sia procurato da sé una lesione, per cui "la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante". (Cass. civ. Sez. III, 25/02/2016, n. 3695). Ricorre invece responsabilità extracontrattuale nel caso in cui un allievo abbia cagionato un danno a terzi, in applicazione dell'art. 2048 co. 2° c.c. che prevede la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il fatto illecito cagionato dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Sugli Insegnanti grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando "che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell'evento e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, ha impedito un tempestivo ed efficace intervento" (Cass. civ. Sez. III, 13/11/2015, n. 23202). Da ultimo, con la sentenza n. 14701 del 19/07/2016 gli Ermellini si sono  soffermati su un particolare aspetto relativo alla responsabilità dei precettori, ovvero sull'estensione della responsabilità dell'Istituto anche nel caso in cui l'evento lesivo sia avvenuto, all’interno dell’Istituto ma fuori dall'orario scolastico. Secondo l’insegnamento della Cassazione, il dovere di diligenza e di vigilanza che grava sui precettori riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all'intero periodo in cui l'allievo si trovi legittimamente nell'ambito dell'istituto scolastico. Pertanto, qualora sia concesso di sostare dopo la fine delle lezioni o di introdursi nel complesso prima del suono della campanella, in caso di danno si riscontra la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico. Più esattamente, “la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola”. Da ciò discende che è onere dell’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso. Così statuendo, dunque, la Corte di Cassazione amplia l’ambito di responsabilità dell’amministrazione scolastica, chiamata sostanzialmente a rispondere di tutto ciò che accade all’alunno dal momento in cui questi entra nell’edificio scolastico ed onerandola di fornire la prova liberatoria di aver adottato le opportune cautele per assicurare l’incolumità degli alunni.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III, 13/11/2015 n. 23202

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III, 25/02/2016  n. 3695

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III, 19/07/2016 n. 14701


LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DI UNA DONAZIONE NON DEVE NECESSARIAMENTE RIVESTIRE LA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO

Con ordinanza 24/07/2017 n. 18204, il Giudice di legittimità afferma il principio che "dall'art. 1417 c.c. si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta". In altri termini, le controdichiarazioni per raggiungere gli effetti che sono loro propri non richiedono la forma dell'atto pubblico, poiché hanno un'obiettività giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti. 

Vai all’ordinanza Corte di Cassazione,  Sez. 2°, 24/07/2017 n. 18204


RESPONSABILITÀ MEDICA: LA PROVA DEL DANNO SPETTA AL PAZIENTE

In materia di accertamento e di prova della condotta colposa del sanitario nei giudizi di responsabilità medica, il Giudice di legittimità ha precisato che l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui si chiede il risarcimento grava in capo al paziente danneggiato. E’ quest’ultimo che deve riuscire a provare che la condotta del sanitario ha cagionato il danno secondo il criterio del "più probabile del non" (cfr.: Cass. Civ., Sez. 3°, 26/07/2017 n. 18392). In particolare, sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti: la sussistenza della prima non dimostra, di per se, la sussistenza del secondo; e viceversa. Pertanto, l'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 04/11/2017 n. 26824


RESPONSABILITA' MEDICA: LE SEZIONI UNITE DELINEANO IL RUOLO DELLE C.D. "LINEE GUIDA"

Nonostante questo sito abbia un indirizzo essenzialmente civilistico, richiamiamo -per i suoi effetti anche in materia di responsabilità civile del medico- l'importante sentenza n. 8770 del 22/02/2018 con la quale le Sezioni unite penali della Cassazione hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale sul perimetro della nuova disciplina della responsabilità sanitaria (Legge 08/03/2017 n. 24) e i profili di diritto intertemporale. In particolare la Corte ha richiamato, anche alla luce del nuovo art. 590 sexies cod. pen., l’importanza delle c.d. “linee guida”, intese quali “condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, enucleate dopo accurata selezione, pur senza pretese di fissità e vincolatività”.  Conseguenza di ciò è che il Medico risponde per morte o lesioni personali colpose nel caso in cui l'evento si sia verificato, anche per colpa lieve, a causa di negligenza e imprudenza; risponde altresì per colpa lieve dovuta ad imperizia nei casi in cui non vi siano linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali finalizzate a regolare il caso concreto, ovvero nel caso in cui queste ultime siano state erroneamente individuate o non siano adeguate al caso di specie. Il sanitario risponde, infine, per colpa grave dovuta ad imperizia nell'esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida o nelle buone pratiche clinico-assistenziali pertinenti rispetto al caso concreto, avuto riguardo alle speciali difficoltà di quell'atto medico.  Presupposto per l’operatività della causa di non punibilità è il fatto che il sanitario abbia cagionato -per imperizia- l’evento lesivo o mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso di specie. Le fasi dell’individuazione, selezione ed esecuzione delle linee guida adeguate sono, infatti, articolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso giustifica ed è compatibile tanto con l’affermazione che le linee guida sono state nel loro complesso osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva rispetto all’evento morte o lesioni colpose. L’esenzione da pena per il sanitario rispettoso delle raccomandazioni in tanto si comprende in quanto tale osservanza sia riuscita ad eliminare la commissione di errore colpevole non grave, eppure causativo dell’evento.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite penali 22/02/2018 n. 8770


IL TRASFERIMENTO CON SPIRITO DI LIBERALITA', NON DI MODICO VALORE, DI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUISCE DONAZIONE TIPICA AD ESECUZIONE INDIRETTA

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, hanno stabilito che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non rientra tra le donazioni indirette bensì configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per la quale occorre, sotto pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico. La questione esaminata dalle Sezioni Unite riguarda il rapporto tra il contratto tipico di donazione e le cosiddette donazioni indirette o liberalità atipiche; il primo regolato dall’art. 769 c.c. le altre dall’art. 809 c.c. Lobbligo della forma solenne concerne solo la donazione tipica (con la sola eccezione della donazione di modico valore), rispondendo alla necessità di tutelare il donante da scelte affrettate; mentre per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. A tale riguardo, il Giudice di legittimità ha considerato gli elementi di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione. La Suprema Corte ha rilevato che non è corretto inquadrare  nella donazione indiretta il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, in quanto l'operazione bancaria in adempimento dello iussum, costituisce la funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. In effetti, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante, mentre  -dall'altra- il trasferimento si realizza mediante un'attività di intermediazione gestoria della banca, essendo  il bancogiro una semplice modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore di un  altro. Inoltre, nel bancogiro, la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine richiesto, sussistendo un rapporto contrattuale che la vincola al delegante, ammesso che vi sia la disponibilità di conto, a differenza di quanto avviene nella delegazione, in cui il delegato, ancorché debitore del delegante, può non accettare l'incarico. Giova ricordare che la donazione è definita dall’art. 769 c.c. come il contratto con il quale una parte (donante) per puro spirito di liberalità arricchisce l’altra parte (donataria) attribuendo a quest’ultima un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Sussistono, quindi, due elementi caratterizzanti: quello oggettivo (rappresentato dall'arricchimento del beneficiario con corrispondente depauperamento di colui che pone in essere la liberalità medesima: quest’ultimo si spoglia di un bene od assume un’obbligazione senza ricevere, direttamente od indirettamente, alcun vantaggio patrimonialmente valutabile) e quello soggettivo o anumus donandi (colui che pone in essere la liberalità è consapevole di non essere obbligato a trasferire il bene o ad assumere l’obbligo: la prestazione viene eseguita in piena libertà con la coscienza e la volontà di compiere un atto che non costituisce adempimento di una obbligazione contrattuale od extracontrattuale). Quest’ultimo elemento costituisce, secondo la costante giurisprudenza, la causa della donazione e pertanto la sua mancanza determina la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 1418 c.c. Il donante può però ottenere il medesimo risultato della donazione in modo indiretto, ossia ponendo in essere un negozio che ha una propria causa, diversa da quella della donazione diretta ma che in con creto produce anche un vantaggio patrimoniale a favore del beneficiario senza corrispondente conseguimento di utilità patrimonialmente valutabili a favore del disponente il quale agisce senza costrizione alcuna. La figura delle liberalità non donative è riconosciuta dallo stesso Codice Civile e precisamente dall’art. 809 laddove si parla di “atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769”. Un esempio diffuso di donazione indiretta è rappresentato dal contratto di compravendita di immobile con pagamento del prezzo da parte di un terzo. In questo caso viene utilizzato un contratto che ha una propria causa (trasferimento del bene contro pagamento del prezzo), ma che realizza indirettamente il risultato proprio delle liberalità: l’arricchimento dell’acquirente, a favore del quale si produce l’effetto traslativo, con corrispondente depauperamento di colui che, senza esservi obbligato e senza ricevere alcun vantaggio di natura patrimoniale, paga il prezzo. La donazione diretta e la donazione indiretta producono pertanto lo stesso risultato (arricchimento del beneficiario con depauperamento del disponente per puro spirito di liberalità) ma attraverso l’uso di diversi strumenti giuridici: la prima con il contratto previsto dall’art. 769 c.c. e la seconda con un negozio giuridico avente una propria causa che produce come effetto ulteriore quello tipico della liberalità. Ma se la distinzione, da un punto di vista teorico, appare lineare, nella realtà di tutti i giorni vengono posti in essere atti e negozi sempre più particolari rispetto ai quali non sempre è agevole stabilire se si tratta di donazione diretta -nulla se priva della forma dell’atto pubblico- od indiretta. E questo anche perché talvolta la liberalità non donativa viene realizzata con un unico negozio mentre in altre ipotesi la fattispecie comprende più negozi giuridici collegati fra di loro. La Cassazione, con la sentenza n. 18725/2017, ha indicato la natura della donazione diretta come contratto tra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l'arricchimento di quest'ultimo con conseguente dapauperamento del donante;  mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento giuridico utilizzato. Questo ulteriore risultato può essere ottenuto: “(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).” Da ciò consegue che rientra nella donazione diretta anche l'ipotesi in cui il trasferimento in favore del beneficiario è posto in essere da un terzo (banca) avente la materiale disponibilità del bene di cui è titolare il disponente. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore .” 

Vai alla sentenza delle Sezioni Unite Civili di Cassazione 27/07/2017 n. 18725


IN CASO DI SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 C.C., L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL PREZZO SORGE CON IL SUO PASSAGGIO IN GIUDICATO 

Con la sentenza n. 9184/17, il Giudice di legittimità ribadisce il principio per cui, nell’ipotesi di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l’obbligo di versare il prezzo della vendita in capo al promissario acquirente diviene attuale solo con il passaggio in giudicato della sentenza medesima. In altri termini, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, l’efficacia esecutiva non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia (così, anche: Cass. civ., Sez. II, sent. 03/05/2016 n. 8693;  Cass. civ., SS.UU. n. 4059/2010)

Vai alla sentenza Cassazione 10 aprile 2017 n. 9184


LA NATURA E GLI EFFETTI DELLA "IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA" PARZIALE

Con la sentenza n. 4939 del 27 febbraio 2017, il Giudice di legittimità ha stabilito che, dopo la firma del preliminare di compravendita immobiliare, la impossibilità sopravvenuta di alienare anche il giardino annesso non rende di per sé la prestazione impossibile, ben potendo il compratore richiedere l'esecuzione in forma specifica a fronte di una riduzione del prezzo. In un simile caso, infatti, l'impossibilità è solo parziale, dal momento che il negozio non ha perso la sua ragion d'essere per un «giardinetto accessorio all'appartamento». D’altronde «l'impossibilità parziale ha effetto risolutivo solo quando, avuto riguardo all'interesse delle parti, investa l'essenza stessa dell'operazione negoziale privando il resto, in parte significativa, di utilità o, comunque, mutando significativamente lo scopo perseguito con il negozio». La Corte, infine, ha chiarito che l'esecuzione ad un prezzo inferiore può essere richiesta anche in corso di causa, quando l'impossibilità parziale si sia determinata in giudizio.

Vai alla sentenza Cassazione 27 febbraio 2017 n. 4939


L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE AI FINI DELLA SUA TRASCRIZIONE 

La disposizione dell'art. 2645-bis c.c., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata od accertata giudizialmente, comporta che, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto della prenotazione dell'opponibilità ai terzi della (futura) trascrizione del definitivo. Ne consegue che è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata in cui si contiene un preliminare soggetto a trascrizione e che, ottenuta la sentenza, occorre procedere alla trascrizione dell'atto contenuto nella scrittura e questa produce gli effetti dell'art. 2645-bis, comma 2, c.c. dalla data in cui è stata trascritta la domanda.

Vai alla sentenza Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2016 n. 26102


LE SEZIONI UNITE ESCLUDONO LA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE IN CASO DI INCERTEZZA DEL CONTROCREDITO OPPOSTO

Con la sentenza n. 23225 del 15 novembre 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale. Ai sensi dell’art. 1243 c.c., i crediti compensabili devono essere entrambi liquidi, certi ed esigibili. Mentre la liquidità attiene all’oggetto della prestazione (sono liquidi i crediti determinati nell’ammontare in base al titolo), la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull’ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma, se questo è controverso, la liquidità e l’esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. Di conseguenza, il requisito della liquidità del credito non ricorre non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza. Da ciò discende che, per l’operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non deve essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza. Tali requisiti prescritti per la compensazione legale devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale. Il 2° comma dell’art. 1243 c.c. si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e, dunque, non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l’art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale: di conseguenza l’eccezione di compensazione va respinta. Sia l’art. 1243 co. 2° c.c., sia l’art. 35 c.p.c., prevedono che a decidere i contrapposti crediti sia il giudice dinanzi al quale essi sono contemporaneamente dedotti, mentre il meccanismo previsto dall’art. 35 c.p.c. è attivabile nel solo caso in cui il giudice del credito principale non possa conoscere di quello opposto in compensazione. Qualora sia controversa l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, sia nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale che in altro già pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale. Resterebbe peraltro esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e andrebbe parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’ art. 295 c.p.c. o dall’art. 337 secondo comma c.p.c., proprio in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.   La Suprema Corte ha pertanto enunciato i seguenti principi di diritto:
A) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 secondo comma c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’ art. 295 c.p.c. o dall’art. 337 co. 2° c.p.c. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili 15/11/2016 n. 23225


I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA REVOCATORIA ORDINARIA

La sentenza n. 19 del 24 gennaio 2017 del Tribunale di Verbania affronta il tema dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria ordinaria analizzando la posizione del terzo acquirente ai fini della verifica della sussistenza, in capo a quest’ultimo, del c.d. consilium fraudis. In particolare, l'accertamento della sussistenza del consilium faudis prescinde dall'effettiva conoscenza da parte del terzo dell'esistenza di un credito in capo al revocante. Ciò che rileva è, piuttosto, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla sua consistenza patrimoniale e ai vincoli già esistenti su di essa. La pronuncia in commento offre un’analisi particolareggiata della rilevanza probatoria dei numerosi elementi e delle variegate circostanze spesso utilizzati per fornire la prova, anche in via presuntiva, della consapevolezza da parte del terzo degli effetti pregiudizievoli dell’atto dispositivo per il creditore

Vai alla sentenza del Tribunale di Verbania, 24 gennaio 2017 n. 19


I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI INSODDISFATTI

Con l’estinzione della società i creditori non soddisfatti possono rivalersi, secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2495 cod. civ., solo sui soci (se questi ultimi abbiano ricevuto somme durante la fase di liquidazione e nei limiti delle stesse) e sui liquidatori (se il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa in tal caso con il limite riferito all'entità del danno). Per quanto attiene la individuazione del comportamento colposo dei liquidatori, è da considerare superato quell’indirizzo più autorevole che sosteneva la tesi della poziorità temporale (sentenze della Cassazione n. 1273/1968 e n. 792/1970, riprese più recentemente dal solo Tribunale di Udine con sentenza del 26/02/2010); ritenendo corretto sottoporre tutti i creditori al medesimo trattamento, corrispondendo i pagamenti ai primi che si presentassero ad esigerli con l’effetto che tutti gli altri, ultimate le somme disponibili, non sarebbero stati pagati. Oggi si ritiene doveroso da parte del liquidatore porre in essere i princìpi della par condicio creditorum nel rispetto dell’ordine dei privilegi che caratterizzano o meno ogni creditore. In questa direzione si è pronunciato il Tribunale di Firenze (sentenza 07/09/1995), a giudizio del quale il liquidatore, nello svolgimento del suo incarico, sarebbe mandatario non solo dei soci, ma anche dei creditori, i cui diritti vanno quindi tutelati alla stessa stregua dei diritti dei soci. Con motivazioni diverse si sono pronunciati così anche il Tribunale di Milano (sentenza n. 14632 del 22/12/2010), la Corte d’appello di Napoli (sentenza del 10/06/2009) ed il Tribunale di Genova (sentenza n. 1125 del 02/04/2013). In questa pronunce, pur non arrivando a considerare il liquidatore quale mandatario anche dei creditori, si precisa che egli deve attenersi al rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine dei privilegi: ciò è imposto dall’articolo 2741 cod. civ., ai sensi del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Tale norma si applica quindi anche se non espressamente citata nelle disposizioni sulla liquidazione volontaria (diversamente dalle procedure concorsuali, in cui il riferimento a par condicio creditorum e rispetto della cause di prelazione è disposto per legge). Alla luce di tale prevalente orientamento, il liquidatore che vorrà evitare propria responsabilità personale dovrà eseguire i pagamenti rispettando l’ordine dei privilegi ed applicando la regola della par condicio a prescindere dal momento in cui il creditore si è azionato per ottenere soddisfazione.

Vai alla Sentenza del Tribunale di Genova 02/04/2013 n. 1125

Vai alla Sentenza della Corte d’Appello di Napoli 10/06/2009


PER GLI IMMOBILI REALIZZATI IN REGIME DI EDILIZIA AGEVOLATA, ANCHE LE VENDITE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SONO SOTTOPOSTE AL "PREZZO MASSIMO DI CESSIONE"

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18135/2015, ha chiarito che sussiste il vincolo del “prezzo massimo di cessione“ dell'immobile costruito in regime di edilizia agevolata non soltanto per il primo trasferimento ma anche per tutti quelli successivi al primo, salva la possibilità di rimuoverlo, trascorsi 5 anni dall'acquisto, con il procedimento amministrativo previsto dall'art. art. 31 della L. 448/98, al comma 49 bis, mediante il pagamento di un “indennizzo” al concedente. Le norme negli anni in maniera inorganica avevano infatti determinato una oscillazione giurisprudenziale. Le S.U. hanno superato quell’indirizzo che aveva “valorizzato soprattutto l'autonomia negoziale delle parti, quale principio informatore generale in materia; pervenendo alla conclusione che sia i divieti di alienazione, che i criteri normativi di determinazione del prezzo (o del canone di locazione) fossero applicabili, soggettivamente, solo al primo avente causa” (Corte di Cassazione, 2 ottobre 2000 n. 13006 e 4 aprile 2011 n.7630).

Vai alla sentenza Cassazione S.U. 16/09/2015 n. 18135 


TRA I CRITERI INTERPRETATIVI DA UTILIZZARE NELL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO NON SUSSISTE UN ORDINE DI PRIORITA'

Con la sentenza n. 24427/15, il Giudice di legittimità ha ribadito -in tema di interpretazione del contratto- che la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale (v. anche sentenza Cass. n. 5102/2015). Tra i due criteri interpretativi, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non sussiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. Lavoro, 01/12/2015 n. 24427


L'IPOTECA EX ART. 77 D.P.R. 602/73 NON RIENTRA NEL DISPOSTO DELL'ART. 67 L.F. IN QUANTO FIGURA DIVERSA DALL'IPOTECA SIA GIUDIZIALE CHE VOLONTARIA

L'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale (dal momento che l'iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni derivanti da un'operazione di trasferimento della proprietà, bensì richiede un'iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale) neppure è riconducibile all'ipoteca volontaria (posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato), od a quella giudiziale (cui la accomuna la subordinazione dell'iscrizione ad un'iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo). Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell'art. 67 L.F., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 08/04/2015 n. 6997   


I CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Il Giudice di legittimità configura il danno non patrimoniale come categoria unitaria che si differenzia nei criteri di accertamento e di liquidazione, a seconda dell'interesse concreto su cui vada a cadere. Non è comunque consentito moltiplicare le voci di danno chiamando con nomi diversi pregiudizi identici (Cass. SS.UU., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Nella liquidazione del danno derivante da una lesione permanente della salute, pertanto, il Giudice dovrà in astratto tenere conto: a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi; b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (es.: vergogna, prostrazione, revanchismo, tristezza, disperazione). Per "tenere conto" di tutte queste circostanze il Giudice dovrà: 1) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; 2) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). Tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: § quali pregiudizi sono stati accertati; § con quali criteri sono stati monetizzati; § con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato.
 

LA GENESI DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE IMMOBILIARE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

La Cassazione civile è intervenuta nuovamente sulla genesi del diritto alla provvigione in tema di  mediazione stabilendo il seguente principio di diritto: Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia ponga in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo. Ne consegue che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo dell'incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera dello stesso, l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata successivamente a termine e con l'intervento di altro mediatore (come nella specie), non essendo un unico elemento di parziale differenziazione da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo ha messo in relazione le parti tra di lodo e l'affare tra esse concluso. La sentenza in rassegna richiama il principio della causalità adeguata ed efficiente, secondo cui è richiesto che l’agente abbia determinato l’evento con una azione proporzionata ed idonea a determinare l’effetto sulla base dell’id quod plerumque accidit, cioè in base a criteri di normalità valutati secondo i dati della comune esperienza. In tema di sussistenza del diritto alla provvigione nella mediazione immobiliare, valgono quindi i seguenti principi: 1) viene privilegiato, piuttosto che il conferimento del formale incarico, la effettiva ed imparziale interposizione del mediatore fra le parti, che si concretizzi nella esplicazione di una attività diretta a favorire la conclusione dell’affare, ed accettata anche tacitamente dai ricorrenti; 2) la prestazione del mediatore può esaurirsi anche nel semplice rinvenimento o individuazione di uno dei contraenti o nella segnalazione dell’affare, purché la stipulazione del contratto sia in rapporto di causalità con le indicazioni del mediatore  ovvero quando l’opera del mediatore rappresenti un risultato utile; 3) non è necessario che il ruolo del mediatore sia esclusivo, potendo essere di più modesta portata come nella ipotesi in cui essa si inserisca come semplice concausa nel processo formativo dell’affare stesso (così v. anche Cass. 297/1996; Cass. 2048/1998); 4) non è idoneo ad interrompere il nesso eziologico, tra l’attività originariamente posta in essere dal soggetto che per primo ha posto in relazione le parti e l’affare concluso, il fatto che la trattativa sia stata portata a termine successivamente da altro mediatore a diverse e parziali condizioni; 5) condizione indispensabile per il sorgere del diritto alla provvigione e la “conclusione dell’affare” che, per giurisprudenza costante, ha un significato più ampio di quello di contratto, comprendendo ogni operazione di contenuto economico risolventesi in una utilità di carattere patrimoniale,  ossia in un atto in virtù del quale viene costituito un vincolo che conferisce  la possibilità di agire per l’inadempimento dei patti raggiunti o, in mancanza, per il risarcimento del danno (come ad esempio un preliminare purché non sottoposto a condizioni improprie, come nel caso esaminato da Cass. 7994/09 in cui si era prevista la sua risoluzione automatica laddove fosse stata riscontrata prima della stipula del definitivo, una preesistente difformità agli strumenti urbanistici; o come una proposta accettata, contenente tutti gli elementi per la configurazione del contratto definitivo, ossia la identificazione delle parti e del bene, il prezzo, le modalità di pagamento, la data del rogito, i termini di consegna); 6) il diritto alla provvigione non resta escluso da eventuali ripensamenti delle parti, ovvero dalla  loro volontà di sciogliere il vincolo; 7) è indispensabile, ai fini del riconoscimento della provvigione, la iscrizione nello speciale ruolo dei mediatori previsto dalla L. 1989/39 per la cui prova in giudizio non è necessaria la produzione del documento che ne attesti la esistenza potendo affidarsi a presunzioni ricavabili dalla indicazione del numero di iscrizione in detto ruolo.
 
 

INTERESSANTE PRONUNCIA DI 1° GRADO SULLA DISTINZIONE TRA EFFICACIA E CONDIZIONE NONCHE', IN UN CONTRATTO, SULLA NATURA E GLI EFFETTI DELLA "ESSENZIALITA'" DI UN TERMINE 

A seguito di un'indagine che si caratterizza per la sua chiarezza e linearità, il Tribunale di Lecce ha rilevato che, per quanto l’incertezza rappresenti criterio distintivo della condizione rispetto al termine, presupponendo la seconda un avvenimento futuro ed incerto e caratterizzandosi il primo per un evento certus nell'an (e, indifferentemente, certus od incertus nel quando), il rapporto tra condizione e termine non è sempre di reciproca esclusione, perché le parti, nell’esercizio della loro autonomia, possono apporre un termine alla condizione sotto il profilo dell'avveramento, delimitando temporalmente l’intervallo temporale entro il quale la condizione può utilmente avverarsi. Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. solo quando, all'esito di indagine da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; a tal fine essendo, di per sé, irrilevante l'uso dell'espressione "entro e non oltre" se, al contempo, non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste abbiano inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data prevista.

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. 1° Civile - 08/10/2014 (tratto da: www.ilcaso.it)

 


LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA E' AUTONOMA RISPETTO AL CONTRATTO CUI ACCEDE

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce. Pertanto, la clausola compromissoria non può intendersi quale accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'eventuale accertamento della dedotta invalidità. Il Giudice di legittimità, pertanto, ha ritenuto infondato l'assunto con il quale il ricorrente aveva dedotto che la nullità del contratto avrebbe dovuto comportare, quale effetto di trascinamento, la nullità della clausola compromissoria in esso contenuta e, di conseguenza, la non necessità di dare corso ad un giudizio arbitrale.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 06/11/2013 n. 25024

 


DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA E DOVERI DI PRECAUZIONE E CAUTELA


Il criterio di imputazione della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. se, da un lato, è volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi, dall'altro, non esime l'osservanza di un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Così ha stabilito il Giudice di legittimità osservando che l'art. 2051 cod. civ, stabilendo che “ .. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il fortuito”, contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione alla irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. A ciò fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano eziologico, ma che comunque sottende un bilanciamento tra detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta la rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.

Vai alla sentenza Cass. Civ., Sez. III, 17/10/2013 n. 23584


UN RAMO D'AZIENDA NON PUO' ESSERE CREATO "AD HOC"

Ribadendo il precedente indirizzo giurisprudenziale, la Cassazione ha evidenziato che, in caso di trasferimento di beni e organico da un’azienda ad un’altra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile, è necessaria la presenza di un’entità economica organizzata, preesistente al trasferimento, quindi individuata ma non creata “ad hoc” dalle parti contraenti. L’art. 2112 cod. civ. prevede la successione legale dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario senza il consenso dei dipendenti ceduti. Sia il Tribunale di Roma che la relativa Corte d'Appello avevano dichiarato illegittima la cessione dei contratti di lavoro, ordinando l’immediata reintegra dei lavoratori nell’azienda cedente. L’oggetto del contratto di cessione non poteva considerarsi conforme alla definizione di “ramo d’azienda” contenuta nel Codice Civile, in quanto configurante un insieme di funzioni eterogenee, funzioni per le quali erano utilizzati beni aziendali limitati e eterogenei, privi di specificità rispetto ad un fine produttivo, in cui erano impiegati un gruppo di addetti senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante. Di conseguenza, l’operazione posta in essere dalle due società risultava illegittima in quanto finalizzata alla riduzione dell’organico dell’azienda cedente. Il ramo d’azienda, per rientrare nella previsione di cui all'art. 2112 cod. civ., deve rappresentare un’entità economica produttiva autonoma, con frazioni coordinate fra loro, in grado nel suo insieme di svolgere determinate funzioni. Le parti contraenti non possono creare appositamente, al momento del trasferimento, tale entità, che preesiste e mantiene la sua identità successivamente al trasferimento, pur se la stessa era strettamente legata ai supporti logistici e materiali nell’azienda cedente.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, 25/09/2013 n. 21917


IL RAMO D'AZIENDA CEDUTO DEVE MANTENERE I REQUISITI DELLA PREESISTENZA E DELL'AUTONOMIA NEL FUNZIONAMENTO E NELL'ORGANIZZAZIONE 

Esaminando il caso proposto da alcuni ex dipendenti dell’azienda cedente (censuranti che il ramo ceduto mancasse dei requisiti di preesistenza e di autonomia richiesti dall'art. 2112 c.c.), il Tribunale di Ravenna sottolinea che il primo essenziale connotato del ramo d’azienda sta proprio nella sua autonomia organizzativa e funzionale. Nonostante la nuova formulazione dell’art. 2112 c.c. non contempli l’elemento della preesistenza del ramo d’azienda, non si può escludere lo stesso requisito dal corpo della fattispecie, anche alla luce della normativa europea in materia. Più in particolare, “la legge vuole evitare che possano configurarsi progetti di esternalizzazione (astrattamente anche solidi, dal punto di vista imprenditoriale) senza il concreto concorso dei due requisiti; la cui carenza determina di per sé l’illiceità dell’operazione, senza che possa contare né se il cessionario sia più solido del cedente; né se l’attività sia continuata (e per quanto tempo sia continuata): anche perché, sotto questo ultimo aspetto, non conta soltanto se sia continuata la stessa precedente attività; ma conta anche (e soprattutto) come sia continuata”. Per quanto riguarda il requisito dell’autonomia, il Tribunale precisa che essa significa “autonomia nel funzionamento e nell’organizzazione”: il ramo ceduto non può, pertanto, dipendere per la funzione e per l’organizzazione dal cedente; mentre può dipendere da terzi nei limiti del rispetto dell’identità precedente (in quanto cioè lo fosse anche presso il cedente). Nel caso in esame, la cedente, antecedentemente alla cessione, svolgeva le stesse attività in prima persona anche per le strutture produttive (pozzi, stabilimenti ecc.) oggetto del ramo ceduto; e dopo la cessione ha continuato a svolgerle in forza di un contratto di servizi. Ad avviso del giudice “l’art. 2112 c.c. non consente di cedere mere attività che debbano essere continuate dal cessionario esclusivamente col ricorso ai servizi del cedente; neppure nell’ipotesi in cui i medesimi servizi siano resi da terzi attivabili dal cedente attraverso subappalto; perché in entrambi i casi manca l’autonomia funzionale e organizzativa del cessionario. Diverso sarebbe nell’ipotesi in cui (nel caso di servizi resi da terzi) si trasferisca al cessionario il potere e la capacità tecnica di attivare da sé il medesimo servizio reso da un terzo”. In conclusione, non ricorrendo gli estremi costitutivi della cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., il Giudice ha dichiarata la illegittimità del passaggio dei ricorrenti alle dipendenze del ramo ceduto e la persistente attualità del contratto di lavoro nei confronti della cedente, condannata ad assegnare ai ricorrenti le precedenti mansioni svolte oppure altre mansioni equivalenti, ai sensi dell’art. 2103 c.c.

Vai alla sentenza del Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, 12/01/2013  


IL CONDOMINIO E LA TUTELA DELLA PRIVACY

Il condominio, quale luogo di stretta convivenza tra persone, richiede una costante ponderazione tra esigenze di trasparenza della gestione della cosa comune (quanto mai rafforzate dalla legge di riforma n. 220/2012) e il  diritto alla riservatezza, garantito dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, ancor prima, dalla Costituzione (art. 2 Cost.).  Il compito di trovare il giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze grava, di norma, sull’amministratore di condominio, chiamato a garantire il corretto utilizzo e la custodia dei dati personali in suo possesso, in forza dei compiti a cui è preposto.
Un primo fondamentale criterio è quello della pertinenza: in linea di principio, possono essere trattate solo le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni, mentre esulano dal trattamento i dati che non siano correlati alle predette attività o che siano strettamente collegate alle quote dovute dai partecipanti al condominio. In particolare, il trattamento dei dati sensibili (come quelli relativi alla salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano strettamente indispensabili ai  fini dell’amministrazione del condominio.  Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente fornito importanti indicazioni in merito alla tutela della privacy all’interno di un condominio (cfr. Il condominio e la privacy, in www.garanteprivacy.it).  In particolare, ogni condominio può conoscere le spese e gli adempimenti
degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore, anche senza il consenso degli altri condomini interessati. Il nuovo art. 1129 c.c., peraltro, obbliga
l’amministratore a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi. La stessa norma obbliga altresì l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dal condominio o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del  condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Ogni condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Più in generale, ogni partecipante alla vita condominiale (non solo i condomini, ma anche i conduttori) ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano, il responsabile degli stessi e le modalità di trattamento. Per quanto attiene l’annosa vicenda degli impianti di videosorveglianza, il nuovo art. 1122-ter c.c. interviene a colmare il vuoto normativo in materia, prevedendo la possibilità di installare sulle parti comuni dell’edificio impianti di videosorveglianza previa autorizzazione dell’assemblea deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Vai alla Guida del Garante per la protezione dei dati personali – Settembre 2013

Vai al Dossier La Riforma del Condominio, n. 1/2013 di Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore


L'IPOTECA NON GARANTISCE GLI INTERI INTERESSI DI MORA

Con la sentenza n. 775/2013, la Cassazione ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 c.c., "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.". Ne deriva che è escluso  ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore al tasso legale. La Cassazione, più in particolare, ha rilevato che “il 3° comma dell'art. 2855 c.c. non può ricevere un’interpretazione svincolata dal principio enunciato nel comma 2°. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore”. D'altra parte, le disposizioni di cui all'art. 2855 c.c., commi 2° e 3°, mirano ad evitare che, attraverso l'accumulo di annualità eccessive di interessi, vengano ad essere pregiudicati i creditori successivi al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè, ad evitare l'eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale. Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario (solo): a) le specifiche spese (per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo); b) il capitale iscritto (nei limiti dell'iscrizione e del credito effettivamente esistente; c) gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura; d) gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino alla vendita del bene (cfr.: Cass. Civ. n. 21998/11).

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III Civile, 15/01/2013 n. 775 


E' POSSIBILE USUCAPIRE UN MANUFATTO ABUSIVO

Con la sentenza n. 23452/12, il Giudice di legittimità ha precisato che l'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità, quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione, anche se il manufatto presenti i pretesi profili di contrarietà alla legge urbanistica. Il richiamo alla disciplina di cui alla legge 47/1985 e successive modificazioni -che dichiarano nulli gli atti di trasferimento di immobili privi della concessione o autorizzazione ad edificare o della concessione in sanatoria- non è rilevante al fine di negare l'usucapione; atteso che con tali norme si mira a sanzionare l'attività edificatoria e non già gli atti di acquisto della proprietà del terreno ove l'immobile -asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica- sarebbe edificato. Ne deriva che, in via di ipotesi, l'opera edificata ben può essere acquisita per usucapione e, contemporaneamente,  essere suscettibile di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazione.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. II^ Civile, 19/12/2012 n. 23452


L'ART. 2932 COD. CIV. E GLI ADEMPIMENTI NEL CASO IN CUI IL SALDO DEL PREZZO SIA DIFFERITO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL ROGITO

Con la sentenza n. 10590/12, la S.C. puntualizza le peculiarità dell’azione prevista dall’art. 2932 c.c. anche con riferimento alla frequente ipotesi in cui il pagamento del prezzo residuo sia stato differito al momento della stipula del contratto definitivo. Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva od all'offerta della medesima -che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale- solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale. Invece, quando l'accordo delle parti prevede che essa debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima. Da ciò consegue che, nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo essa necessariamente implicita nella domanda, così che, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice, con l'effetto che il contraente che chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguirne la prestazione o a farne offerta se questa sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento di esso o del residuo risulti dovuto all'atto della stipulazione del definitivo.

Vai alla sentenza Cassazione Civile 25/06/2012 n. 10590


NEL CASO DI IMMOBILE COINTESTATO, IL RICONOSCIMENTO DI UNA DIVERSA ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE CON SCRITTURA PRIVATA

La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene immobile presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto. Il caso sottoposto all’esame del Giudice di legittimità è quello di una scrittura privata nella quale le parti, richiamato l’atto pubblico nel quale entrambi i contraenti risultavano già comproprietari dell’immobile (per cui la contitolarità era già attestata nel rogito), hanno specificamente pattuito solo il riconoscimento di una diversa attribuzione delle quote del bene in comune.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha richiamato il proprio principio giuridico (ex multis: Cass. 28 gennaio 1996 n. 301; Cass. 20 giugno 2000 n. 8365; Cass. 16 gennaio 2004 n. 631; Cass. 13 ottobre 2004 n. 20198), secondo il quale la possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene immobile, presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto. È certo che l’atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà; configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo un titolo, onde, in difetto di tale titolo, che ne attesti e provi, secondo le forme ed i mezzi previsti dall’ordinamento, l’esistenza, esso non può crearlo e nemmeno rappresentarlo, se non a quest’ultimo effetto, attraverso l’esplicito richiamo e la menzione del titolo stesso. Nella scrittura privata le parti, richiamato l’atto pubblico, nel quale entrambi i contraenti risultavano già comproprietari dell’immobile (per cui la contitolarità era già attestata nel rogito), hanno specificamente pattuito solo il riconoscimento di una diversa attribuzione delle quote del bene in comune. La corte di merito ha accertato che l’atto in contestazione assolveva sia alle esigenze di forma sia della causa del negozio, vale a dire del trasferimento pro-quota della proprietà, ravvisata nel rispetto delle quote contributive per l’acquisto e ristrutturazione dello stesso appartamento e per tale ragione ha riconosciuto efficacia vincolante all’asserita “ricognizione”, affermandone il valore come titolo di acquisto della maggiore quota di comproprietà in capo alla resistente, che per l’effetto avrebbe dovuto concorrere alle spese di gestione del bene in proporzione alla maggiore proprietà, come peraltro concordato.

Vai alla sentenza Cassazione civile, Sezione 2°, 18/09/2012 n. 15640


LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E LA CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il Giudice di legittimità ha approfondito la natura e la funzione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) evidenziandone le differenze rispetto alla condizione risolutiva. La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione e tantomeno configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa. Pertanto, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica. Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare -con riferimento al principio della buona fede- il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, non essendo idoneo un generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto dovendosene valutare l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso e non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto –invece- in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Quest'ultima si differenzia dalla condizione risolutiva, la quale ricollega l’effetto risolutivo del contratto al fatto oggettivo dell’inadempimento, a prescindere da qualsiasi indagine sulle ragioni cha abbiano potuto determinarlo.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. 2° civile, 30/04/2012 n. 6634


LA CASSAZIONE SPECIFICA IL MECCANISMO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEI RELATIVI INTERESSI NELLE OBBLIGAZIONI DI VALUTA

In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro -assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c.- la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224 co. 2° c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224 co. 1° c.c., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi. In proposito, le SS.UU., con l’importante sentenza n. 19499 del 2010, hanno puntualizzato che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 co. 2° c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva. In particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi ovvero -attraverso la produzione dei bilanci- quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite. Il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 25/10/2010 n. 21828


PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE

Con la sentenza n. 15218/10, il Giudice di legittimità ha ribadito il principio secondo il quale -in caso di fallimento di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive, ancora non eseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti- l’esecuzione del medesimo rimane sospesa sino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato, nel caso in cui il comitato dei creditori non sia ancora costituito e vi sia urgenza di decidere, o nelle altre fattispecie di cui all’art. 41, comma 4, legge fall.) dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dallo stesso. Detta regola generale si applica altresì in presenza di contratto preliminare di compravendita immobiliare trascritto ex art. 2645 bis c.c. In tale circostanza, infatti, l’art. 72 comma 7° L.F. prevede che, qualora il curatore abbia optato per lo scioglimento del medesimo, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo in via privilegiata (trattasi di privilegio immobiliare ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.), senza tuttavia che gli sia dovuto il risarcimento del danno, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. La regola generale sopramenzionata, al contrario, non si applica in presenza di contratto preliminare di vendita trascritto qualora lo stesso abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato ad abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado (art. 72 comma 8° L.F.).

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. I° Civile, 23/06/2010 n. 15218


NELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 C.C. LA PROCURA DEVE RILASCIARSI PER ISCRITTO

  Le SS.UU. della Corte di Cassazione , con sentenza 15/06/2010 n. 14292, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale -in tema di forma della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.- stabilendo il seguente principio di diritto:  «la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto». La Corte ha pertanto aderito all'orientamento, secondo il quale,  affinché la diffida ad adempiere possa produrre i suoi effetti, è necessario che chi la invia sia un soggetto munito di procura scritta del creditore e che tale procura sia allegata alla diffida medesima o comunque portata a conoscenza del debitore. Ciò in quanto trattasi di atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato (Cass., 25.3.1978, n. 1447). In senso opposto, vi era un orientamente più recente secondo il quale , invece, «L'art. 1350 c.c. stabilisce l'obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti. Pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell'interesse del contraente, da persona fornita da un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator e successivamente ratificata dalla parte interessata» (Cass., 26.6.1987, n. 5641). Infine, è da richiamare una posizione intermedia (anch'essa superata dalla sentenza n. 14292/10)  secondo la quale «Per il combinato disposto degli art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell'intimato di esigere a norma dell'art. 1393 c.c. che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri» (Cass., 1.9.1990, n. 9085). L'orientamento delle Sezioni Unite è, quindi, il seguente: §   l'intimazione all'inadempiente ex art. 1454 cod civ. è, a tutti gli effetti, un vero e proprio  "ultimatum": il creditore diffida il debitore ad adempiere all'obbligazione entro un certo termine, altrimenti il contratto sarà risolto di diritto; § la diffida ha chiaramente natura negoziale: costituisce una manifestazione unilaterale di volontà che può incidere sulla realtà giuridica, con lo scioglimento del vincolo, anche senza la sentenza di un giudice; § conseguentemente è soggetta alla disciplina dei contratti e in particolare della rappresentanza: la procura, insomma, deve avere la stessa forma prevista per il negozio corrispondente; § e poiché detta intimazione va effettuata per iscritto, per iscritto va rilasciata anche la " procura " a diffidare il debitore , a prescindere dal la natura o dal tipo di contratto interessato (la trasmissione dell'atto, invece, può avvenire nella forma più idonea al raggiungimento dell'obbiettivo, così Cass. n°4310/02 e Cass. n°3566/95).

Vai alla sentenza Cassazione SS.UU. 15/06/2010 n. 14292


LE S.U. RISOLVONO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE DEL RAPPORTO PROCESSUALE TRA: RISOLUZIONE, RECESSO E RITENZIONE DELLA CAPARRA

La S.U. della Cassazione ribadiscono che la richiesta della risoluzione del contratto impedisce il mutamento della domanda da risoluzione in recesso con contestuale ritenzione della caparra versata. La risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno -da un lato- ed il recesso e la ritenzione della caparra -dall'altro lato- sono istituti alternativi tra loro. A portare la Cassazione a quest'interpretazione sono due considerazioni fondamentali nell'ambito del nostro ordinamento: da una parte il dato letterale dell'art. 1385 c.c. e, dall'altro, il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. che impedisce sprechi di natura processuale. In merito all'interpretazione dell'art. 1385 c.c., la Cassazione rileva come sia indiscusso che i due rimedi, disciplinati rispettivamente dai commi secondo e terzo dell'art. 1385 c.c. a favore della parte non inadempiente nell'ipotesi di inadempimento della controparte, hanno carattere distinto e non cumulabile e che nell'offrire una precisa alternativa alla parte adempiente, nulla dispone in ordine alla possibilità del creditore di disattendere la generale regola, sostanziale e processuale succitata, secondo cui electa una via non datur recursus ad alteraram. Riguardo, poi, alla tematica dell'art. 111  Cost., la più rigorosa osservanza di precetti costituzionali consente di evitare rilevanti diseconomie processuali, oltre all'apprezzabile risultato di disincentivare il contenzioso attraverso il divieto di qualsiasi mutatio actionis in corso di giudizio. La Corte, al termine di un'ampia disamina, conclude enunciando ben sei principi di diritto: "A) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subìti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta; B) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale); C) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b); D) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso; E) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale; F) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio, né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove".

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14/01/2009 n. 553


LE SS.UU. FANNO CHIAREZZA TRA POLIZZA FIDEJUSSORIA, CONVENZIONE FIDEJUSSORIA E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA  

La polizza fideiussoria è, sotto il profilo genetico, un negozio stipulato dall'appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Il terzo non è parte, nè in senso sostanziale nè in senso formale, del rapporto e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante, sicchè la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma 3. Le SS.UU. convengono -quindi- con la dottrina che ricostruisce la fattispecie riconoscendo al debitore principale la qualità di parte del contratto -per assumerne la veste di stipulante-, al garante la veste di promittente, al creditore principale quella di (terzo) beneficiario. Le convenzioni fideiussorie, invece, sono caratterizzate dalla funzione di garantire un'obbligazione altrui ed intercorrono esclusivamente tra il fideiussore e il creditore. Altra differenza funzionale rispetto alla fideiussione è costituita dall'essere la polizza o assicurazione fideiussoria "necessariamente onerosa" in quanto assunta dall'assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio (Cass. n. 221/1963), mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito (nel qual caso il contratto, ponendo obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona in forza del disposto dell'art. 1333 c.c.: Cass. n. 9468/1987). Va altresì sottolineato che, pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio bensì in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile. Funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). In altri termini, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante - sia perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perchè non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. La previsione di clausole di pagamento con diciture del tipo: "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe ("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via) manifesta una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento -cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore-, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante nè di eccepire alcunchè, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007). La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la precisazione, peraltro, della invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni garantite.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18/02/2010 n. 3947


IN CASO DI MANCATO CONSENSO INFORMATO, IL PAZIENTE HA L'ONERE DI PROVARE CHE EGLI NON SI SAREBBE SOTTOPOSTO ALL'INTERVENTO QUALORA NE AVESSE CONOSCIUTI I RISCHI

Il Giudice di legittimità, intervenendo in materia di consenso informato ed -in particolare- di ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca anche solo per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, qualora il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi; residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione  del paziente. Nella sentenza si richiama quello che viene definito un "definitivo approdo" giurisprudenziale secondo il quale l'intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari od opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente. A tale riguardo, la Cassazione precisa che "per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute)"

Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sezione, 09/02/2010 n. 2847


LA PRESCRIZIONE "PRESUNTIVA"

Il Giudice di legittimità -con la sentenza n. 26219/09- affronta il tema della prescrizione presuntiva indicando e confermando degli importanti principi di diritto. In primo luogo, chiarisce che l a prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo -come invece avviene in quella ordinaria- bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. In particolare, evidenzia che l 'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. La Cassazione precisa, infine, che l 'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

Vai alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. II°, 15/12/2009 n. 26219


COSTITUISCE ABUSO DI DIRITTO LA PREDISPOSIZIONE DI UN CONTRATTO "CAPESTRO", ANCHE SE FORMALMENTE A NORMA 

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 20106/2009 , inserisce la figura dell' "abuso del diritto" anche in materia contrattuale. Ne rispondono infatti le aziende, per lo più le multinazionali che si trovano in posizione dominante, che, senza violare direttamente la Legge, utilizzano in modo "alterato" gli schemi contrattuali "per conseguire obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore". Ribadendo la propria consolidata giurisprudenza in materia di "buona fede oggettiva", la Cassazione rileva che "tale principio deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione". La novità è costituita dalla conclusione che il "disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato". Riconoscendo che nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto, la Cassazione rileva che il Giudice può impedire "che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti -ed i diritti connessi- attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza" intesa quale "regola cui l'Ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata". Insomma, il colosso che si approfitta dei piccoli con un contratto che, nonostante a norma, sia capestro, deve risarcire anche i danni.


Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sezione, 18/09/2009 n. 20106


LE SEZIONI UNITE SPECIFICANO IL RAPPORTO TRA AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO, DA UNA PARTE, ED AZIONE DI RECESSO E RITENZIONE DELLA CAPARRA, DALL'ALTRA PARTE

In particolare, la Corte ha dettato  i seguenti principi di diritto:
a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell' incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari" né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perchè nuove.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14/01/2009 n. 553

Vai al commento di Alessandro Palma ("Corriere Giuridico" n. 3/2009)


LE DIFFERENZE DI NATURA ONTOLOGICA TRA L'AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 C.C. E QUELLE EX ARTT. 1456 E 1457 C.C. 

Con la sentenza n. 3039/09, la Corte di Cassazione ha ribadito che le azioni di risoluzione contrattuale, rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e dagli artt. 1456 e 1457 c.c., sono ontologicamente diverse, sia per causa petendi sia per petitum. La prima tende ad una pronuncia costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex nunc, anche se con effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la cui non scarsa importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si chiede invece l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già avvenuta ex tunc, in seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o all'avveramento della condizione risolutiva espressa, convenzionalmente predeterminati dalle parti quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla risoluzione. Le due domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere accolta una, in base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 06/02/2009 n. 3039


LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DOPO LE SENTENZE DELLE S.U.

Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e26975 in data 11 novembre 2008), hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 2059 c.c. contiene principi informatori del diritto, come tali vincolanti anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Esaminiamo di seguito alcune rilevanti sentenze, sia di legittimità che di merito, intervenute successivamente alle predette pronunce dell'11 novembre 2008:

I pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale non sono meritevoli di tutela risarcitoria. Le categorie restano autonome (pur nell'ambito di un'unitaria figura di "danno non patrimoniale" fondato sull'art. 2059 c.c.), e che devono essere provate, anche con presunzioni, ai fini della liquidazione (salvo il danno biologico, che deve essere accertato sotto il profilo medico-legale). Il giudice, nel valutare la sussistenza e la quantificazione dei danni, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, ovvero delle modalità di verificazione del fatto, dell'entità e natura del vulnus subìto dalla persona, nonché delle sue condizioni soggettive, in modo tale da compiere una liquidazione il più possibile "adeguata" alla fattispecie. In merito al riconoscimento dei danni biologici e morali nella misura "standard", l'onere della prova risulta "affievolito", in quanto, al di là del fatto che il danno biologico deriva "naturalmente" dall'accertamento medico-legale, il danno morale si può provare per presunzioni, e spesso risulta insito nelle allegazioni di parte, che fanno riferimento alla gravità dell'offesa subita.

Vai alla sentenza del Tribunale di Alba del 15/12/2009 (dal sito www.altalex.com)

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Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 24034/09, ha individuato la peculiarità del danno non patrimoniale nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato od agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria. Con le precisazioni, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero sia addirittura meramente immaginario).

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sez., 13/11/2009 n. 24034

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Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. cod. civ.  In sostanza, l'espressione «perdita» utilizzata nell'art. 1223 cod. civ. sta a significare perdita sia patrimoniale sia non patrimoniale. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma (XI° Sezione - 13/07/2009) la quale è particolarmente rilevante per due ordini di ragioni: 1)  si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non lede un interesse o diritto inviolabile della Costituzione (in contrasto con quanto affermato da Cassazione Civile SS.UU. 11/11/2008 n. 26972 che aveva sostenuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti inviolabili della persona); 2) si afferma che l'art. 1223 cod. civ. è applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la conseguenza di imporne il risarcimento della veste di danno emergente e mancato guadagno non patrimoniale). In questo senso, viene accolta la tesi sostenuta da VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale , 2005, aggiornata alla luce delle recenti pronunce delle SS.UU. in  Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le Sezioni Unite , 2009 (entrambi gli interventi reperibili sul sito www.altalex.com).

 

Vai alla sentenza Tribunale di Roma, XI° Sez. Civile, 13/07/2009

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Un'altra sentenza di merito (Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, n. 23/2009) si segnala all'attenzione del lettore perché affronta il delicatissimo problema di come 'trattare' il danno non patrimoniale (nella fattispecie derivante da infortunio sul lavoro) nella sua componente soggettiva, morale, esistenziale o -comunque- legata alla sofferenza psichica ed al fare areddituale della persona. Il Giudice di Novara ricorda che "la Corte di Cassazione ha osservato che la lesione degli interessi non suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica, (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall'impresa ... sarebbe quindi definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di durata ... da intendersi -però- sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale". Nel caso in cui "sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". In conseguenza, "il giudice dovrà, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". In conclusione, nella sentenza in esame, il Giudice decideva la causa liquidando -prima- il danno biologico e -poi- provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere anche nella sfera della vita privata dell'infortunato.

Vai alla sentenza Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, 16/02/2009 n. 23


LA PERDITA DI CHANCE COSTITUISCE UNA DOMANDA AUTONOMA DI RISARCIMENTO

Con la sentenza n. 21245/12, la S.C. ha precisato che la perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì una entità patrimoniale a sè stante. L’attore, quindi, deve esattamente proporre tale richiesta di risarcimento, formulandola espressamente nella domanda introduttiva, non bastando che nell’atto la parte richieda il risarcimento di tutti i danni. La perdita di chance, infatti, rappresenta un’entità patrimoniale autonomamente valutabile dotata di una sua ontologica natura, diversa da quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato. In particolare, nel caso di specie, il danno derivava dalla morte del paziente a seguito dell’asserito errore diagnostico dei sanitari: per la Corte vi è una precisa autonomia e distinzione della domanda di risarcimento danni da perdita di chance rispetto a quella di risarcimento da errore diagnostico. Per richiedere i danni per il primo profilo non è sufficiente proporre una generica richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto. 

Vai alla sentenza Corte di Cassazione 29/11/2012 n. 21245


IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenze nn. 26972/0826973/08, 26974/08 e 26975/08 -tutte dell'11/11/08- intervengono sulla definizione del danno non patrimoniale specificando, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, che quest'ultimo è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie (art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.) si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Quanto al tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, va sottolineato che, trattandosi di sofferenza non suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova in materia di danno non patrimoniale, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

 

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Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26974

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26975

Vai al commento di PAOLO FRANCESCHETTI

Vai al commento di LUIGI VIOLA

Vai alla relazione di LUIGI VIOLA al Convegno "Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite"  (Roma, 06/05/2009) 

Vai al commento di GIUSEPPE BUFFONE (novembre 2008)

Vai al commento di GIUSEPPE BUFFONE (febbraio 2009)

Vai al commento di MARCO MINARDI

Vai al commento di PAOLO CENDON

Vai al commento di NATALINO SAPONE (nello specifico del rapporto di lavoro)
Vai al commento di SABINE WUNSCH

Vai al commento di MONICA BOMBELLI e MATTEO IATO

Vai al commento di CARLO CASTRONOVO

Vai al commento di GIUSTINA ANGELILLO
 Vai al commento di PASQUALE FAVA (dal sito www.dirittoeprocesso.com)

Vai al commento di SALVATORE MAZZAMUTO (in "Contratto ed Impresa", Cedam, n. 3/2009, pp. 589 e ss.)

Vai al commento sentenza Corte Appello Reggio Calabria 04/12/09 n. 377 (dal sito www.altalex.com)

Vai all'estratto dal volume "Il danno da circolazione stradale" - Autore: RICCARDO MAZZON, Utet Giuridica, 2010


PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SS.UU. 

Il disposto di cui all'art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali), ritenuto principio informatore del diritto e come tale, vincolante anche nel giudizio di equità, è da leggersi non già come disciplina di autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non come funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie). Quanto esposto si basa sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva, la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata, avuto riguardo alla natura del citato art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno), ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. Stabilendo tale principio di diritto, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 8703/09, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente il quale, in seguito alle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute, chiedeva la condanna dell'ufficio della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni morali e da stress. Dalla specie, infatti, non emerge un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, in quanto inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in "disagi, fastidi, disappunti, ansie", ritenuti dal legislatore non meritevoli di tutela risarcitoria.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 09/04/2009 n. 8703


PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO MORALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SS.UU. 

Il  danno morale, in quanto voce autonoma di risarcimento distinta dal danno biologico, deve essere "personalizzato" in base alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del danno. Seguendo l'insegnamento delle S.U. dell'11/11/08, la III° Sezione della Cassazione  ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di criteri di calcolo del danno morale. Innanzitutto «nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute». Inoltre viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del danno: «il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato».  Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce è dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona. Questo è costituito dalla sua integrità morale. L'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.
Per i precedenti, cfr.: Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 e -soprattutto- Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 9672 (punto 2.10).

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 12/12/2008 n. 29191


IL DANNO MORALE SOGGETTIVO E' CUMULABILE CON IL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Anche alla luce della nuova giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. S.U. n. 26972/08), ai coniugi della vittima di un sinistro stradale compete sia il danno morale soggettivo, inteso come ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza della perdita traumatica del loro congiunto, sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nella improvvisa privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal defunto. La sentenza del Tribunale di Lecce chiarisce che, con la sentenza delle S.U., è stato condiviso, di fatto, il modello logico-strutturale delle cc.dd. sentenze gemelle del 2003 (8827 ed 8828). Applicando tale assunto, il Giudicante salentino ritiene di poter cumulare la pretesa risarcitoria inerente il danno morale con quella afferente al c.d. danno esistenziale (nel senso che la sentenza S.U. n. 26972/08 ha modificato gli aspetti formali del quadro giurisprudenziale precedente e non la sostanza, si veda: VIOLA, intervento dal titolo Il danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali , effettuato al Convegno tenutosi in Roma il 24/11/2008 su "Il risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali").

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di Maglie, 29/11/2008 n. 368