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Diritto Civile
IN CASO DI MANCATO CONSENSO INFORMATO, IL PAZIENTE HA L'ONERE DI PROVARE CHE
EGLI NON SI SAREBBE SOTTOPOSTO ALL'INTERVENTO QUALORA NE AVESSE CONOSCIUTI I
RISCHI
Il Giudice di legittimità, intervenendo in materia di consenso
informato ed -in particolare- di ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che
nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle
caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca anche solo per
circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a
risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle
sue condizioni di salute, qualora il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse
stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato
di sottoporvisi; residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza,
ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione del
paziente. Nella sentenza si richiama quello che viene definito un "definitivo
approdo" giurisprudenziale secondo il quale l'intervento del medico, anche
solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto
di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del
contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che
siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il
medico consideri necessari od opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia
possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione
terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato
dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte
dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente. A tale riguardo, la
Cassazione precisa che "per addossare al medico le conseguenze negative
dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire
alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata
adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di
nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico
che si assume leso (la salute)"
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, III° Sezione, 09/02/2010 n. 2847
COSTITUISCE ABUSO DI DIRITTO LA PREDISPOSIZIONE DI
UN CONTRATTO "CAPESTRO", ANCHE SE FORMALMENTE A NORMA
Il
Giudice di legittimità, con la sentenza
n. 20106/2009
, inserisce la figura dell'
"abuso del diritto" anche in materia contrattuale. Ne rispondono infatti le
aziende, per lo più le multinazionali che si trovano in posizione dominante,
che, senza violare direttamente la Legge, utilizzano in modo "alterato" gli
schemi contrattuali "per conseguire obiettivi diversi e ulteriori rispetto a
quelli indicati dal legislatore". Ribadendo la propria consolidata
giurisprudenza in materia di "buona fede oggettiva", la Cassazione rileva che
"tale principio deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come
alla sua formazione ed alla sua interpretazione". La
novità è costituita dalla conclusione che il "disporre di un potere non è
condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data,
la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che
incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato".
Riconoscendo che nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via
generale, l'abuso del diritto, la Cassazione rileva che il Giudice può impedire
"che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti -ed i
diritti connessi- attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma
esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di
correttezza" intesa quale "regola cui l'Ordinamento fa espresso
richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata". Insomma,
il colosso che si approfitta dei piccoli con un contratto che, nonostante a
norma, sia capestro, deve risarcire anche i danni.
LE S.U. DELLA CASSAZIONE SPECIFICANO IL RAPPORTO TRA AZIONE DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO, DA UNA PARTE, ED AZIONE DI RECESSO E
RITENZIONE DELLA CAPARRA, DALL'ALTRA PARTE
In particolare, la Corte ha dettato i seguenti principi di diritto: a) I
rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e
azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini
di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di
risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei
danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in
domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già
detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione
di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni
"risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra,
quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno
volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi
inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta; b) L'azione di risoluzione
avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti
disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la
trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del
giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai
preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione
della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto
inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso
giudiziale); c) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di
recesso partecipano della stessa natura strutturale ma, sul piano operativo, la
trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi,
di carattere funzionale, di cui al precedente punto b); d) La rinuncia
all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi
in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente
voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso; e)
I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso,
isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità
strutturale e funzionale; f) La domanda di ritenzione della caparra è
legittimamente proponibile, nell' incipit del processo, a prescindere dal nomen
iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli
effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione
contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice,
nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in
iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre
la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di
qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata,
nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari" né di
risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe
inammissibili perchè nuove.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 14/01/2009 n. 553
Vai al commento di Alessandro Palma ("Corriere Giuridico" n.
3/2009)
LE DIFFERENZE DI NATURA ONTOLOGICA TRA L'AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
EX ART. 1453 C.C. E QUELLE EX ARTT. 1456 E 1457 C.C.
Con la sentenza n. 3039/09, la Corte di Cassazione ha ribadito che le azioni
di risoluzione contrattuale, rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e
dagli artt. 1456 e 1457 c.c., sono ontologicamente diverse, sia per causa
petendi sia per petitum. La prima tende ad una pronuncia
costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex nunc, anche se con
effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la cui non scarsa
importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si chiede invece
l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già avvenuta ex tunc, in
seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o all'avveramento della
condizione risolutiva espressa, convenzionalmente predeterminati dalle parti
quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla risoluzione. Le due
domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere accolta una, in
base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°,
06/02/2009 n. 3039
LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DOPO LE SENTENZE DELLE
S.U.
Come è noto le
SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e26975
in data
11 novembre 2008), hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 2059 c.c.
contiene principi informatori del diritto, come tali vincolanti anche nel
giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni
di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza
di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e
cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati
dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di
un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse
leso.
Esaminiamo di seguito alcune
rilevanti sentenze, sia di legittimità che di merito, intervenute
successivamente alle predette pronunce dell'11
novembre 2008:
I
pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro
tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita
quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale non sono meritevoli d
itutela risarcitoria. Le categorie restano autonome (pur nell'ambito di
un'unitaria figura di "danno non patrimoniale" fondato sull'art. 2059 c.c.), e
che devono essere provate, anche con presunzioni, ai fini della liquidazione
(salvo il danno biologico, che deve essere accertato sotto il profilo
medico-legale). Il giudice, nel valutare la sussistenza e la quantificazione dei
danni, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, ovvero delle
modalità di verificazione del fatto, dell'entità e natura del vulnus
subìto dalla persona, nonché delle sue condizioni soggettive, in modo tale da
compiere una liquidazione il più possibile "adeguata" alla fattispecie. In
merito al riconoscimento dei danni biologici e morali nella misura "standard",
l'onere della prova risulta "affievolito", in quanto, al di là del fatto che il
danno biologico deriva "naturalmente" dall'accertamento medico-legale, il danno
morale si può provare per presunzioni, e spesso risulta insito nelle allegazioni
di parte, che fanno riferimento alla gravità dell'offesa subita.
Vai
alla sentenza del Tribunale di Alba del 15/12/2009 (dal sito www.altalex.com)
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Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 24034/09,
ha individuato la peculiarità del danno non patrimoniale nella sua
tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio
ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato od agli
altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale
tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla
tutela minima risarcitoria. Con le precisazioni, in quest'ultimo caso, che la
rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio
consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non
patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la
soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che
il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi,
ovvero sia addirittura meramente immaginario).
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, III° Sez., 13/11/2009 n. 24034
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Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile
indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile
coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della
risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. cod. civ. In sostanza,
l'espressione «perdita» utilizzata nell'art. 1223 cod. civ. sta a
significare perdita sia patrimoniale sia non patrimoniale. Lo ha stabilito
una sentenza del Tribunale di Roma (XI° Sezione - 13/07/2009) la quale è
particolarmente rilevante per due ordini di ragioni: 1) si afferma che il
danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non lede un
interesse o diritto inviolabile della Costituzione (in contrasto con quanto
affermato da Cassazione Civile SS.UU.
11/11/2008 n. 26972 che aveva sostenuto la risarcibilità del danno non
patrimoniale da inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti
inviolabili della persona); 2) si afferma che l'art. 1223 cod. civ. è
applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la
conseguenza di imporne il risarcimento della veste di danno emergente e mancato
guadagno non patrimoniale). In questo senso, viene accolta la tesi sostenuta da
VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non
patrimoniale, 2005, aggiornata alla luce delle recenti pronunce
delle SS.UU. in Il
mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le
Sezioni Unite, 2009 (entrambi gli interventi reperibili sul sito
www.altalex.com).
Vai alla sentenza
Tribunale di Roma, XI° Sez. Civile, 13/07/2009
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Un'altra sentenza di merito (Tribunale di Novara,
Sez. Lavoro, n. 23/2009) si segnala all'attenzione del lettore perché
affronta il delicatissimo problema di come 'trattare' il danno non
patrimoniale (nella fattispecie derivante da infortunio sul lavoro) nella sua componente
soggettiva, morale, esistenziale o -comunque- legata alla sofferenza
psichica ed al fare areddituale della persona. Il Giudice di Novara ricorda che
"la Corte di Cassazione ha osservato che la lesione degli interessi non
suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni
conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica, (art. 32
Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità
personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei
pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella
compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore
che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall'impresa ... sarebbe
quindi definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale
soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di
durata ... da intendersi -però- sofferenza soggettiva in sé considerata,
non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale". Nel caso in
cui "sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad
esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza
lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del
danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura
intrinseca costituisce componente". In conseguenza, "il giudice dovrà,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione
della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde
pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". In conclusione, nella
sentenza in esame, il Giudice decideva la causa liquidando -prima- il danno
biologico e -poi- provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della
sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere
anche nella sfera della vita privata dell'infortunato.
Vai alla sentenza
Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, 16/02/2009 n. 23
IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA
CASSAZIONE
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenze nn.
26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08 -tutte
dell'11/11/08- intervengono sulla definizione del danno non patrimoniale
specificando, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, che
quest'ultimo è categoria generale non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento
ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché
attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale
nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica
figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono
fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità
di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore
ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059
c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della
persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Sul piano della
struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta,
dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello
consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie (art. 2043 c.c. e art.
2059 c.c.) si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione
dell'interesse protetto. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto
illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui
all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante
(sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da
tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge
e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione
di specifici diritti inviolabili della persona. Quanto al tema della
risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata
contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, va
sottolineato che, trattandosi di sofferenza non suscettibile di degenerare in
danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e
morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia
accezione. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità
contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio
del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della
minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti
inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale
comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che
deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova in materia
di danno non patrimoniale, per il danno biologico la vigente normativa (artt.
138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta
del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo
eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice
disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il
giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in
cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per
altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a
fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al
processo (documenti, testimonianze), avvalendosi delle nozioni di comune
esperienza e delle presunzioni.
Vai al commento di
GIUSTINA ANGELILLO Vai al commento di PASQUALE FAVA (dal sito www.dirittoeprocesso.com)
PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO
L'INTERVENTO DELLE SS.UU.
Il disposto di cui all'art.
2059 c.c. (Danni non patrimoniali), ritenuto principio informatore del diritto e
come tale, vincolante anche nel giudizio di equità, è da leggersi non già come
disciplina di autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non
patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che
regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali
(intesa come categoria onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile
individuare, se non come funzione meramente descrittiva, ulteriori
sottocategorie). Quanto esposto si basa sul presupposto dell'esistenza di tutti
gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la
condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il
nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto
pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva, la
peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata, avuto riguardo alla
natura del citato art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla
legge (e quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti
riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno), ovvero
ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima
risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza
costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio
conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non
patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non
sia futile. Stabilendo tale principio di diritto, il Giudice di legittimità, con
la sentenza n. 8703/09, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente il
quale, in seguito alle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere
lo sgravio di somme non dovute, chiedeva la condanna dell'ufficio della Pubblica
Amministrazione al risarcimento dei danni morali e da stress. Dalla specie,
infatti, non emerge un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né tantomeno
si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario,
risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità"
insuscettibile di essere monetizzata, in quanto inquadrabile in quegli
sconvolgimenti della quotidianità consistenti in "disagi, fastidi, disappunti,
ansie", ritenuti dal legislatore non meritevoli di tutela
risarcitoria.
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, Sez. III°, 09/04/2009 n. 8703
PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO MORALE DOPO
L'INTERVENTO DELLE SS.UU.
Il danno
morale, in quanto voce autonoma di risarcimento distinta dal danno biologico,
deve essere "personalizzato" in base alle condizioni soggettive del danneggiato
ed alla gravità del danno. Seguendo l'insegnamento delle S.U. dell'11/11/08, la
III° Sezione della Cassazione
ha stabilito alcuni principi fondamentali in
materia di criteri di calcolo del danno morale. Innanzitutto «nella valutazione del danno morale,
contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce,
dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che
pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle
condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che
possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno
alla salute». Inoltre viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del
danno: «il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando
anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai
valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi
in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto
del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento
verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente
provato». Nella
valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute,
la valutazione di tale voce è dotata di logica autonomia in relazione alla
diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della
persona. Questo è costituito dalla sua integrità morale. L'art. 2 della
Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di
Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la
dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica
deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità
del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una
quota minore del danno alla salute. Per i precedenti,
cfr.: Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 e
-soprattutto- Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 9672 (punto
2.10).
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sez. III°, 12/12/2008 n.
29191
IL DANNO MORALE SOGGETTIVO E' CUMULABILE CON IL DANNO
NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Anche alla luce della nuova giurisprudenza delle sezioni
unite (Cass. S.U. n. 26972/08), ai
coniugi della vittima di un sinistro stradale compete sia il danno morale
soggettivo, inteso come ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza
della perdita traumatica del loro congiunto, sia il danno non patrimoniale da
perdita del rapporto parentale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini
di vita e nella improvvisa privazione del contributo di esperienza,
suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal defunto. La sentenza del
Tribunale di Lecce chiarisce che, con la sentenza delle S.U., è stato
condiviso, di fatto, il modello logico-strutturale delle cc.dd. sentenze
gemelle del 2003 (8827 ed 8828). Applicando
tale assunto, il Giudicante salentino ritiene di poter cumulare la pretesa
risarcitoria inerente il danno morale con quella afferente al c.d. danno
esistenziale (nel senso che la sentenza S.U. n. 26972/08 ha
modificato gli aspetti formali del quadro giurisprudenziale precedente e non la
sostanza, si veda: VIOLA, intervento dal titolo Il danno
non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, effettuato al
Convegno tenutosi in Roma il 24/11/2008 su "Il risarcimento del danno non
patrimoniale con pregiudizi esistenziali").
Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce
- Sez. distaccata di Maglie, 29/11/2008 n. 368
LA CASSAZIONE SPECIFICA
LA NATURA, LA DISCIPLINA E GLI EFFETTI DEL C.D. "COLLEGAMENTO
NEGOZIALE"
Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia
negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso
contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi
tra loro collegati. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio
giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti
misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di
ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto
alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati
dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra
le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle
predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e
faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente
interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale
oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo
ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti
perseguono un risultato economico -unitario e complesso- che viene realizzato
non per mezzo di un singolo contratto bensì attraverso una pluralità coordinata
di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è
finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in
ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di
reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si
caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta
individualità giuridica. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le
conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei
compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile
in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi
logici e giuridici.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 10/07/2008 n.
18884
VIZI OCCULTI E RIDUZIONE DEL
PREZZO
Il costo sopportato per rimuovere i vizi occulti della cosa
venduta può essere preso in considerazione non ai fini della quantificazione del
danno subito dal compratore, bensì come semplice ed ulteriore criterio anche
equitativo.La Suprema Corte, con sentenza n. 12852/ 08, ha
deciso in merito alla vicenda di una società che, dopo
aver acquistato un complesso edilizio scopre, durante gli scavi, che il suolo è
pieno di rifiuti solidi, anche speciali. Pertanto si rivolge al Tribunale
chiedendo la riduzione del prezzo della vendita per la presenza nella cosa
venduta di oneri non apparenti che ne avevano ridotto il valore o il
risarcimento del danno per vizi. La Corte ribadisce che, «in tema di vendita,
l'azione per la riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di
corrispettività tra prestazione e controprestazione. La riduzione del prezzo va quindi
operata diminuendo il prezzo pattuito in una percentuale pari a quella
rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata
subisce a causa dei vizi o della diversità di essa rispetto alla cosa negoziata:
il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella
in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. In definitiva
l'indagine del giudice deve essere diretta a determinare il minor prezzo che il
compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi». I Giudici di legittimità osservano come non vi sono
specifici criteri per stabilire la somma dovuta a seguito della riduzione del
prezzo per i vizi della cosa venduta. La determinazione del prezzo è rimessa
pertanto al Giudice di merito ricorrendo ai criteri equitativi e al suo prudente
apprezzamento. In particolare, «determinando l'ammontare della
diminuzione del prezzo in misura pari al "costo sopportato dalla società
acquirente per liberare l'immobile dalla discarica» -secondo
la
Corte- «si è inteso in sostanza
ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione
tenendo conto dell'entità della
minore utilità e del minor valore effettivo dell'area in questione -rispetto a
quello che appariva in sede di pattuizione- a causa del vizio scoperto dopo la
conclusione del contratto».
LE S.U. DETTANO IL REGIME DEI CREDITI
EREDITARI
Con la sentenza n. 24657/07,
le S.U. della Cassazione hanno stabilito che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono
tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a
far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione
automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa
disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c. il quale,
stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,
presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo
art. 757 c.c. il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati
tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della
successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Ciò è confermato
dall'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un
credito assegnato ad un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano
inclusi nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e
1314 dello stesso codice, concernendo -il primo- la diversa ipotesi del credito
solidale tra il de cuius ed altri soggetti ed -il secondo- la divisibilità del
credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione
ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità
che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza
dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno
del credito.
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 28/11/2007 n. 24657
Vai al commento di Lucio
Militerni
LE S.U. INTERVENGONO SULLA PROVA DEL DANNO SUBITO
DALL'INADEMPIMENTO
Nel comporre il contrasto di
giurisprudenza in ordine alla sufficienza della qualità di imprenditore del
creditore ai fini della presumibilità di impieghi antinflattivi della somma non
tempestivamente versata dal debitore, le S.U., dopo aver ripercorso la storia
dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da
svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, hanno ribadito che, in
difetto di discipline particolari, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
comma 2° (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non
convenzionali che siano comunque dovuti) è liquidabile nell'eventuale
differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12
mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) ed il saggio degli interessi
legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1°. Le S.U.
hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto: 1. è fatta salva
la possibilità del debitore di provare che il creditore non abbia subito un
maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in
relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli
fosse stata tempestivamente versata; 2. il creditore che domandi a titolo di maggior danno
una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno
effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione
di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso
dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi
come parametro l'utilità marginale netta dei propri
investimenti;3. in entrambi i casi la prova
potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni
dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il
ricorso od il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente
costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo
si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso
le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente
nell'impresa.
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S.U. 10/07-16/07/2008 n. 19499
CRITERI PER
LA LIQUIDAZIONE
DEL DANNO AL MINORE CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA
La Cassazione, con la sentenza n.
24331/08, ha elaborato i seguenti due principi di
estremo rilievo in ordine alle azioni esercitabili per risarcimento del danno da
sinistro stradale: 1) "Dato
che l'azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio secondo il
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad evitare che la controparte
non sia posta in grado di individuare immediatamente l'esercizio di tale
specifica azione e confidi quindi nella possibilità di limitarsi a contrapporre
il predetto principio, è necessario che chi agisce ex articolo 1900 c.c.
manifesti chiaramente: A) che ha intenzione di esercitare in nome proprio
diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; B) che quest'ultimo
è rimasto inerte; C) che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura
o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro
titolare";
2) "Quando un minore, non svolgente attività
lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con
postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla
sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può
essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso
contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull' "id quod plerumque
accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta; senza
che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente
rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire -consistente
nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe
percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata- può esser
determinato ex art. 1226 c.c. dal Giudice predetto in base al tipo di attività
che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici,
tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed
inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione
economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di
avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze
istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può
ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione
sociale. La scelta tra l'una o l'altro, costituisce un giudizio tipicamente di
merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente
motivata".
Vai alla
sentenza Cassazione - Sez. 3°
Civile, 30/09/08 n. 24331
SE LA BANCA CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL MUTUO
PERDE GLI INTERESSI SULLE RATE NON SCADUTE
In materia di mutuo fondiario, le Sezioni Unite della
Cassazione -con la sentenza n. 12639/08- hanno risolto il contrasto
giurisprudenziale in merito alle conseguenze della risoluzione del rapporto di
mutuo a seguito dell'esercizio della condizione risolutiva espressa da parte
dell'Istituto di credito mutuante per inadempimento del mutuatario. In
particolare, la risoluzione impedisce al rapporto di proseguire;
cosicché -da un lato- discende "l'obbligo del mutuatario di provvedere
all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il
meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende
anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed
inscindibile delle rate di mutuo". Dall'altro lato, "consegue altresì che alla
banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle
semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera
retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la
sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle
semestralità a scadere; e che sul credito cosi determinato si dovranno calcolare
gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel
contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'articolo
1224, primo comma, Codice Civile". Le Sezioni Unite hanno quindi preferito la
giurisprudenza minoritaria, la quale riteneva che la persistenza del
rapporto di mutuo per quanto concernesse (solo) l'applicazione degli
interessi contrattuali sulle rate ancora non scadute al momento del recesso
avrebbe costituito un ingiustificato squilibrio negoziale a carico del debitore
ed un evidente aggiramento del divieto di anatocismo.
Vai alla sentenza Cassazione,
Sezioni Unite Civili, 19/05/2008 n. 12639
LIMITI E NATURA DELL'INDIPENDENZA DELLA FIDEJUSSIONE
RISPETTO AL RAPPORTO PRINCIPALE
Per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale
e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto
soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla
garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed
uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa
idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non
influisce su quella della fideiussione, con la conseguenza che può sussistere
giurisdizone ordinaria anche se il debito garantito ha natura
pubblicistica. Con la sentenza n. 2655/2008, le Sezioni Unite
aderiscono infatti alla chiarificatrice distinzione tra il concetto di
accessorietà della fideiussione rispetto alla obbligazione garantita, che
attiene alla connessione logico-giuridica tra i due negozi (c.d. unità logica),
ed il concetto di individualità/indipendenza, riguardante, ex adverso, le diverse caratteristiche soggettive ed
oggettive delle due obbligazioni (c.d. disunità reale). Per quanto attiene al primo aspetto, il Giudice di
legittimità non tace il collegamento tra obbligazione principale e
obbligazione fideiussoria dal punto di vista logico-giuridico. Invero, l'obbligazione garantita (o principale) e
quella fideiussoria (o accessoria) stanno tra di loro in
rapporto di accessorietà: la fideiussione ha natura accessoria rispetto
all'obbligazione garantita. Da ciò discendono diverse conseguenze sull'efficacia
e sulla estensione della garanzia fideiussoria, desumibili dalla lettura della
disciplina codicistica dell'istituto: ad esempio, salvo che sia prestata per
un'obbligazione assunta da un incapace, la fideiussione non è valida se non è
valida l'obbligazione principale (art. 1939 c.c.); inoltre la fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni
più onerose (art. 1941 c.c. primo comma). Ancora, la fideiussione si estende a
tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al
fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive (art. 1942 c.c.); il fideiussore, infine, può opporre al creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante
da incapacità (art. 1945 c.c.). E' da sottolineare, poi, che il vincolo di
accessorietà perdura nel corso di tutto il rapporto fideiussorio, sicchè le
vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono necessariamente
sulla garanzia fideiussoria. Per altri versi, invece,
l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità soggettiva ed oggettiva. Sul
versante soggettivo, v'è da dire che il fideiussore
rimane estraneo al rapporto principale garantito; dal punto di vista oggettivo, poi, l'indipendenza tra le due obbligazioni
poggia sulla considerazione che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme
(funzione di garanzia creditoria attraverso l'ampliamento delle sfere
patrimoniali aggredibili), mentre l'obbligazione garantita può appoggiarsi ad
una qualsiasi delle cause idonee (ibidem: Cass. S.U. 15/10/98 n. 10188
e Cass., Sez. 1°, 17/01/96 n. 365). A ciò consegue che la disciplina
dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la
quale continuano perciò a valere le relative regole. In
materia di fideiussione e polizza fideiussoria, si veda: Cass. Civ. n.
2377/2008; in materia di contratto di fideiussione e
conflitto d'interesse, si veda: Cass. Civ. n. 174/2008; in materia di fideiussione e contratto autonomo di
garanzia, si veda: Cass. Civ. n. 26262/2007; in materia
di avallo e fideiussione, si veda: Cass. Civ. n. 23922/2007.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite
05/02/2008 n. 2655
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: LE SEZIONI UNITE DETERMINANO
LE MODALITA' DI CALCOLO DEL RISARCIMENTO DA MAGGIOR DANNO PER IL CREDITORE
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1499/08, hanno
precisato che, di fronte alle obbligazioni pecuniarie, i creditori insoddisfatti
sono tutti uguali, imprenditori o semplici risparmiatori che siano. Viene così
superato l'inquadramento nelle categorie a suo tempo individuate dalla
giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 2368/86, che introdusse
"criteri personalizzati di normalità", con presunzioni e dati economici riferiti
a categorie "socialmente significative" come ad esempio "imprenditore" e
"risparmiatore abituale". Per quanto attiene al tasso ed alla mora, le
Sezioni Unite scelgono un'interpretazione che si risolve nel riconoscere al
creditore di somme non corrisposte dal debitore un maggior danno che corrisponde
alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione, se
superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), determinato per ogni
anno ai sensi dell'articolo 1284 Cc. E la differenza va apprezzata a decorrere
dalla data di insorgenza della mora. In materia di onere della prova, poi,
il debitore può sempre provare che il creditore non abbia subito un maggior
danno oppure che lo ha subito in misura inferiore alla differenza fra i tassi.
Il Creditore, anche quando è un imprenditore, se chiede a titolo di maggior
danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto a fornire la prova del
pregiudizio subito. E ciò sia se fa riferimento al tasso dell'interesse
corrisposto per il ricorso al credito bancario sia se invoca come parametro
l'utilità marginale netta dei propri investimenti. La prova, nel primo caso, si
riterrà raggiunta solo se risulta presumibile che il ricorso al credito sia una
conseguenza dell'inadempimento e, nel secondo, se si può presumere che la somma
sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni
Unite Civili 16/07/08 n. 19499
Vai al commento di Roberto Marcelli pubblicato su ilcaso.it
- documento n. 182/09
IL CONTRATTO PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI
Con la sentenza n. 7930/2008, risolvendo un contrasto di
giurisprudenza e facendo propria la tesi maggioritaria, le S.U. hanno escluso
che l'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga
come possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, affermando
che si tratta di mera detenzione. Ciò costituisce la conclusione di un
approfondito esame del c.d. "contratto preliminare ad effetti anticipati" il
quale, secondo i Giudici della S.C., non è una figura atipica, perché non è
intesa a realizzare una funzione economico-sociale
nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono
confluiti, ed evidenziano che il criterio distintivo fra contratto unico, se pur
misto o complesso, e contratto collegato non va ravvisato in elementi formali
-quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali o la mera
contestualità delle stipulazioni- bensì nell'elemento sostanziale dell'unicità o
pluralità degli interessi perseguiti. Pertanto, affinchè possa configurarsi un
collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria
della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo,
costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli
interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente
in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo,
costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto
tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento
tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli
effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista
causale. Nel c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati emergono dei
contratti accessori al preliminare (necessariamente perchè funzionalmente
connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso), rispondendo ciascuno ad una
precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno
dalla pertinente normativa sostanziale: contratti con i quali le parti
pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita,
dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, vanno
ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del
promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla
corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente
venditore, un mutuo gratuito. Ne consegue, con riferimento al primo dei
considerati contratti, che la materiale disponibilità della res nella quale il
promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato,
ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso.
Vai alla
sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili, 27/03/2008 n. 7930
LA NATURA ED I REQUISITI DELLA RINUNCIA ALL'USUCAPIONE
La
Cassazione, con sentenza n. 7847/08,
ha chiarito che «il sistema codicistico riconosce
efficacia interruttiva del termine necessario ad usucapire al riconoscimento del diritto del
proprietario da parte del possessore e/o esercente lo "ius in re aliena", sempreché esso non si esaurisca in
una semplice dichiarazione di scienza, ma contenga la manifestazione di volontà
di dismettere il possesso della "res" ovvero
l'esercizio del diritto, comunque l'espressione di una volontà attributiva di
detto diritto al suo titolare». La Suprema
Corte ha anche ricordato che, «quando l'interruzione della prescrizione deriva
da siffatto riconoscimento, esso, per essere operante a tali fini, deve
provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad
agire in nome e per conto di quest'ultimo». Pertanto, la rinuncia
all'usucapione da parte del marito non ha efficacia vincolante anche per la
moglie, a meno che non ci sia una
procura in tal senso tra i due coniugi. Infine, il Giudice di legittimità ha
ribadito che, poiché non è consentito attribuire efficacia interruttiva del
possesso se non ad atti che materialmente comportino la perdita del potere di
fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, contrariamente a quanto avviene per
la prescrizione estintiva dei diritti di obbligazione, la diffida o la messa in
mora non interrompono il termine utile per la prescrizione acquisitiva in quanto
il possesso può ben essere esercitato anche contro la volontà del proprietario.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
II°, 26/03/2008 n. 7847
I SINGOLI CONDOMINI SONO RESPONSABILI SOLO PRO-QUOTA DELLE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONDOMINIO
Intervenendo al fine di risolvere il contrasto sorto tra i
Giudici di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente
risolto il problema riguardante la natura dell'obbligazione dei Condomini,
stabilendo -in contrasto con l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza-
che i singoli Condomini non sono responsabili solidali -bensì solo pro
quota- delle spese sostenute dal condominio. Per giungere a tale conclusione, le
Sezioni Unite hanno preliminarmente approfondito il fondamento stesso della
solidarietà nelle obbligazioni, la quale raffigura "un
particolare atteggiamento nei rapporti esterni di un'obbligazione
intrinsecamente parziaria quando la Legge privilegia la comunanza della
prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il
sopravvento ed insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse".
In altri termini, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione
come solidale e, contemporaneamente, in presenza di un'obbligazione comune (ma
-naturalisticamente- divisibile trattandosi di somma di denaro) viene meno uno
dei requisiti della solidarietà e prevale la struttura parziaria
dell'obbligazione. Nello specifico, la S.C. a Sezioni Unite ha statuito che
l'obbligazione dei Condomini condebitori "raffigura una
prestazione comune ma naturalisticamente divisibile ". La sentenza in esame
è degna di pregio anche perché affronta -indirettamente- vari ulteriori problemi
riguardanti, tra gli altri, la natura dell'ente condominio ed il ruolo
dell'Amministratore nell'ambito del mandato con rappresentanza. In particolare,
il condominio non ha una struttura unitaria e -pertanto- la sua organizzazione
non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e
della relativa responsabilità. Ne consegue che l'Amministratore condominiale
vincola i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato
conferitogli in ragione delle quote. Ai singoli
si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel
cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la
conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da
criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le
obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei
debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di
uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote
ereditarie. Alla luce di quanto sopra, il contratto, stipulato
dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini
rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente
effetti nei confronti dei rappresentati.
Vai alla
sentenza Cassazione, Sezioni Unite Civili, 08/04/2008 n. 9148
NON INCONTRA ALCUN LIMITE
LA PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA
Con la sentenza n. 9239/07, i Giudici di legittimità
"cassano" una sentenza della Corte d'Appello di Brescia in cui si era ritenuto
di escludere la simulazione assoluta riferita ad un atto di compravendita
immobiliare, dichiarato valido ed efficace sulla scorta della mera attestazione
contenuta nel rogito notarile circa l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo di
assegno circolare, nonostante quest'ultimo fosse notevolmente inferiore
all'effettivo valore dell'immobile. La diversa opinione espressa dalla
Cassazione si fonda sull'interpretazione degli artt. 1415 e 1417 c.c., rispetto
ai quali l'accertamento della simulazione assoluta di un atto di compravendita
immobiliare da parte dei terzi creditori del simulato alienante pregiudicati nei
loro diritti, non incontra limiti di sorta. In particolare, la prova della simulazione assoluta
riferita ad un contratto di compravendita immobiliare, desumibile dalla condotta
delle parti contraenti, non è preclusa dalle risultanze dell'atto notarile,
anche per quanto attiene alla circostanza relativa al pagamento del prezzo che,
ove di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile integra la prova
diretta di un accordo realizzato in frode ai creditori del simulato alienante,
se diretto a defraudarli dell'unico cespite di valore adeguato al credito da
loro vantato.
Vai alla sentenza Cassazione, Sez. 3° Civile,
18/04/07 n. 9239
I QUESITI INTERPRETATIVI DELL'ART. 13 D.M. 22/01/08
N. 37
Il
Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 26/03/08 indirizzata
all'Unioncamere avente come oggetto "Quesiti interpretativi concernenti
l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ", ha dato i
necessari chiarimenti richiesti sugli adempimenti imposti dal Decreto stesso,
entrato in vigore il 27/03/08. Il problema più controverso, sul quale
è già intervenuto il Consiglio nazionale del Notariato, riguarda l'art. 13
del decreto stesso che così testualmente recita: "I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal
presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché
il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento
riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi
patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile".
Il che ha fatto sorgere molteplici dubbi circa il trasferimento degli
immobili senza garanzia, la nozione stessa di trasferimento, il problema legato
ai contratti di affitto in corso e tanti altri sui quali è intervento il
Ministero stesso con il parere inviato all'Unioncamere. In atto sembra che
la situazione sia la seguente: A) per quanto concerne
il trasferimento degli immobili, lo stesso può essere effettuato anche in
assenza di garanzia, con la possibilità di deroga prevista dal Codice civile.
Deve, però, essere chiarito tra le parti lo stato degli impianti ed i notai
devono assicurarsi che i venditori abbiano informato gli acquirenti dello stato
di non conformità degli impianti stessi e che gli acquirenti abbiano,
effettivamente, compreso che, di fatto acquistano un immobile che, prima di
essere utilizzato, deve essere messo a norma; B) per
quanto concerne la nozione di trasferimento, la norma riguarda qualsiasi tipo di
trasferimento, anche quelli a titolo gratuito; C) nel
caso di locazioni in corso, le stesse dovrebbero continuare senza nessun
problema scattando l'obbligo scatti alla data di scadenza del contratto, cioè al
momento della stipula di un nuovo contratto; D) nel
caso di nuove locazioni, invece, non è possibile derogare a quanto previsto
dall'art. 13 del decreto. Va infine ricordato che tutti
gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso e collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze possono essere realizzati solo da imprese iscritte nel
registro di cui al D.P.R. 07/12/95 n. 581 o nell'Albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla L. 08/08/85 n. 443. Unica condizione è
quella prevista all'articolo 4 del decreto in cui viene precisato che
l'imprenditore individuale, od il legale rappresentante, ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso di adeguati
requisiti professionali meglio descritti nel citato art. 4. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere redatto un
progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di
progettazione, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto
negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Al
termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa
installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 D.M. n. 37/2008 . Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I al decreto, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto
degli impianti stessi.
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alla risposta 26/03/08 del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti
interpretativi formulati da Unioncamere
SUL RISARCIMENTO DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SCATTA LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
In Giudice di legittimità, sul ricorso proposto da una
società che richiedeva il risarcimento dei danni ad un Notaio per inadempimento
dell'obbligazione contrattuale, ha statuito che "l'obbligazione del risarcimento del danno, per
inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie,
costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità
extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore in quanto tiene luogo
della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto
le prestazioni dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria
nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e
dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma
attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a
quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole
obbligazioni pecuniarie". La Cassazione rileva,
infatti, che l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte di un
professionista è sempre attinente all'inadempimento della specifica obbligazione
"di fare", per cui l'obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità
contrattuale deve essere sempre qualificata come "debito di valore" e non "di
valuta". Confr.: Cass. n. 9517/2002.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, III°
Sezione, 20/01/2009 n. 1335
I CRITERI PER ACCERTARE
L'INADEMPIMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Con
la sentenza n. 3954/08, la Cassazione interviene nel caso di inadempimento ad un
contratto preliminare effettuato dai promissari acquirenti al fine di
specificare di specificare i criteri cui il Giudice deve fare riferimento
nell'ambito della valutazione della gravità dell'inadempimento. In particolare,
la S.C. ha chiarito che il Giudice deve accertare due parametri -oggettivo
e soggettivo- per valutare la domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento della
controparte. Lo
scioglimento del contratto per inadempimento -salvo che la risoluzione operi di
diritto- consegue sempre ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte
del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento
stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale
valutazione viene operata alla
stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro
oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura
apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua
entità ed, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato
all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va -poi- completata mediante la considerazione
di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di
entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole od una tempestiva
riparazione, ad opera dell'una, un
reciproco inadempimento od una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in
relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata».
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. II°, 18/02/2008 n. 3954
PRESUPPOSTI E
RISARCIBILITA' DEL DANNO DA RITARDO DELLA P.A.
Con la sentenza n. 2704/08, il TAR del Lazio
-intervenendo sulla risarcibilità o meno dei danni patiti da una casa
farmaceutica per il ritardo con il quale il Ministero della Salute
aveva rilasciato nuove (e rinnovato vecchie) autorizzazioni alla
commercializzazione di prodotti farmaceutici- ha stabilito che appartiene alla
giurisdizione del g.a. la controversia con cui si chiede il risarcimento del
danno da ritardo -da parte della P.A.- nella definizione dei procedimenti di
rilascio di titoli autorizzativi che hanno carattere esclusivamente
pubblicistico. In tali casi perciò non si è di fronte a violazioni del generico
"neminem laedere" conseguenti a "comportamenti"
della P.A. invasivi dei diritti soggettivi del privato, bensì in presenza della
diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo della
autorità amministrativa di assolvere adempimenti tipicamente procedimentali,
aventi esclusivamente ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.
Trattasi, in altri termini, di interessi legittimi pretensivi del privato
che, per loro intrinseca natura, ricadono nella giurisdizione del g.a. Quando il termine procedimentale è fissato direttamente
dalla legge, l'Amministrazione non può disporre autonomamente del potere di
decidere il tempo per l'adozione del provvedimento. La presenza di termini
procedimentalmente definiti è infatti finalizzata a presidiare direttamente sia
l'interesse formale del privato al rispetto dei tempi del procedimento, sia il
suo interesse sostanziale ad ottenere tempestivamente l'utilità connessa al
rilascio del provvedimento richiesto. La richiesta di
accertamento di un "danno da ritardo", se da un lato deve essere ricondotta al
danno da lesione di interessi legittimi per l'ontologica natura delle posizioni
fatte valere, dall'altro (in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito
civile sempre affermata dalla dottrina) costituisce una fattispecie sui generis di natura del tutto peculiare che
deve essere ricondotta all'art. 2043 cod. civ. per l'identificazione degli
elementi costitutivi dell'illecito ed all'archetipo dell'art. 2236 cod. civ. per
l'individuazione dei confini della responsabilità (cfr.: Consiglio di Stato, 29/01/2008,
n. 248 ).
Vai alla
sentenza TAR Lazio - Roma - Sez. III quater, 31/03/2008 n. 2704
LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PRECISANO LA NATURA,
IL CONTENUTO ED I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL C.D. DANNO DA PERDITA DI
CHANCE
Con una decisione di rilievo, anche perché di poco
successiva all'intervento dell'11/11/2008 in materia di danno non patrimoniale,
le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che il creditore che voglia
ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla
perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di
autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza
immediata e diretta. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere destinata a
supplire alle iniziative istruttorie cui le parti sono tenute per l'onere
probatorio che grava su di esse. Mentre la liquidazione equitativa del danno, è
ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa
determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare all'inadempimento della
parte agli oneri probatori che le incombono.
Vai alla sentenza Cassazione S.U.
26/01/2009 n. 1850
DEL C.D. DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Richiamando la propria precedente giurisprudenza (Cass. 04/03/2004 n. 4400; Cass. 16/10/2007 n. 21619 ), il Giudice
di legittimità ribadisce che il danno da perdita di cance va rettamente inteso
non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita
della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi,
diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente
evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa
potenziale. Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui
liquidazione, secondo criteri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a
valutazioni di circostanze di fatto che, se motivate secondo un iter
argomentativo scevro da vizi logicogiuridici si sottraggono a qualsiasi
forma di censura in sede di legittimità.
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sez. III°, 17/04/2008 n. 10111 Vai al commento del
Dr. Marco Bona alla sentenza Cassazione Civile 16/10/07 n. 21619
LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, CON UN'ORDINANZA
INTERLOCUTORIA, ESAMINANO LO STATO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
DANNO ESISTENZIALE
L'Ordinanza interlocutoria n. 4712/2008 delle Sezioni
Unite della Corte Suprema, a seguito del quesito rimesso dalla III° Sezione
della medesima S.C., ripercorre in maniera analitica tutte le
decisioni che, dopo le note sentenza n. 8827/03
e 8828/03 -che avevano ricondotto ad un ampio concetto di danno non patrimoniale
le figure del danno morale, biologico ed esistenziale- sono tornate ad
affrontare il tema del danno esistenziale. Il quadro emergente -che include le
osservazioni della Dottrina- delinea una situazione che, specie per quanto
concerne i giudizi di merito, ostacola la necessaria uniformità in un ambito
così particolarmente sensibile. La S.C. sintetizza in 8 quesiti ed in 9
proposizioni le principali questioni oggetto di dibattito alle quali la
richiesta decisione delle S.U. sarà chiamata a dare definitiva
risposta. Nel primo quesito (propedeutico rispetto ai successivi)
si chiede se possa oggi considerarsi lecito discorrere della figura del
danno esistenziale (come lesione di valori / interessi costituzionalmente
garantiti), unitamente ai certamente sussistenti danno biologico e danno morale
soggettivo. Il terzo quesito affronta la questione dell'esatta valenza
della ricorrente espressione "atipicità
dell'illecito". Gli ulteriori quesiti, affrontando aspetti più
pratici, chiedono di individuare i valori possibili oggetto di
richieste risarcitorie, le tecniche probatorie più idonee a dimostrarne la
ricorrenza nonché i criteri risarcitori di carattere equitativo che il
Giudicante dovrà poter utilizzare. L'intento di giungere ad una chiarezza,
almeno da parte della Giurisprudenza, su una questione come quella del
danno esistenziale è sicuramente meritorio, oltre che necessaria.
Probabilmente, in mancanza di un intervento altrettanto chiaro da parte del
Legislatore, però, sarà improbabile che le parti lese trovino un'adeguata
tutela. E' opportuno ricordare che, con sentenza
n. 5795/08, la III° Sezione della Corte di Cassazione ha approfondito -a sua
volta- la relazione che deve intercorrere tra i parametri valutativi della
liquidazione del danno biologico e del danno morale. Per quanto riguarda
quest'ultimo, la S.C. osserva che esso non può essere liquidato in modo
automatico e "pro quota", come se fosse una lesione di "minor conto". Infatti,
il danno morale è da considerarsi ingiusto come quello biologico e nessuna norma
costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la
metà di quella fisica, poiché esso ha una propria fisionomia (con precisi
referenti costituzionali) ed attiene alla dignità dell'essere umano, con la
conseguenza che il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non
deve risolversi in una liquidazione meramente
simbolica.
Vai
all'Ordinanza interlocutoria della Cassazione Civile - Sezioni Unite 07/01/2008
n. 4712 Vai alla
sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 04/03/2008 n. 5795
IL MUTUO DI SCOPO
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 25180/07,
rileva che la natura del c.d. "mutuo di scopo" è quella di un contratto
consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di
credito, una funzione creditizia. A differenza di quanto si verifica nel
contratto di mutuo regolato dal codice civile, in quello di finanziamento
la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di
un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto. In
altri termini, la caratteristica di questo contratto va ravvisata nel fatto che
con l'incontro dei consensi delle parti si perfeziona il contratto consensuale
di finanziamento, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la
proprieta' delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale
trasferimento l'elemento ulteriore della "traditio" delle somme medesime. Infatti, con
l'incontro delle volontà delle parti, sorge solo l'obbligazione a carico del
finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto
di credito a tale erogazione; ma non si trasferisce la proprietà di tale somma,
che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore.
Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto,
la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge
solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da
questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in
quello del soggetto finanziato.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 03/12/2007 n. 25180
LA S.C. CHIARISCE QUALE SIGNIFICATO POSSA ASSUMERE IL
SILENZIO DI UNA PARTE IN MATERIA CONTRATTUALE
La Suprema Corte, in una sentenza molto interessante per
gli spunti di riflessione offerti, ha affrontato il problema della
rilevanza giuridica da attribuirsi al silenzio nell'ambito del procedimento di
formazione del contratto. In particolare, se la condotta di
una società destinataria di materiale possa integrare gli estremi
dell'accettazione della proposta contrattuale e determinare, di conseguenza, la
conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c. che, come è noto,
fissa il momento perfezionativo dell'accordo negoziale nell'incontro di proposta
e accettazione. In via preliminare, la Corte si sofferma sulla natura e sulla
portata della proposta e dell'accettazione, quali elementi strutturali del
processo di formazione del contratto. In adesione ai consolidati principi
ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza, il Collegio rileva che, mentre la
proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca di volontà
denotante un intento del proponente, idoneo ad essere assunto come contratto e
contenente tutti gli elementi essenziali di quest'ultimo, l'accettazione
rappresenta una totale e incondizionata adesione dell'oblato alla proposta, con
la conseguenza che il contratto risulta concluso per effetto della piena
congruenza, anche nelle clausole accessorie, di tali atti negoziali. In tale
ambito, la S.C. disconosce la rilevanza giuridica del silenzio ed esclude
che lo stesso possa valere come manifestazione negoziale di volontà.
Purtuttavia, il Giudice di legittimità riconosce al silenzio la valenza di
un fatto concludente o di una manifestazione negoziale tacita qualora lo stesso
intervenga in un contesto caratterizzato da circostanze e situazioni oggettive e
soggettive che la Corte identifica nel dovere di parlare o, più in generale,
nella presenza di una dichiarazione di altri, comportante un obbligo.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 04/12/2007 n. 25290
DIRITTO DI PRELAZIONE SU COMPRAVENDITE DI
BENI CULTURALI
Con la sentenza n. 713 del 27/02/2008, la Sezione VI° del
Consiglio di Stato ha chiarito la data di decorrenza dei termini previsti per
l'esercizio del diritto di prelazione ex artt. 60 e
ss. del Codice dei beni culturali nel caso di compravendita di beni soggetti a
vincolo ed -in particolare- se la comunicazione alla P.A. dell'atto di
compravendita possa fare decorrere il termine breve di 60 gg. Il Consiglio di
Stato ribadisce il principio in diritto che "l'acquisizione dei beni in questione non avviene attraverso
un mero rapporto negoziale, ma in forma procedimentalizzata: non, quindi, in via
di esercizio di un diritto soggettivo entro termini decadenziali, ma come
espressione di potestà amministrativa, che si può definire di natura ablatoria e
che viene meno solo in caso di omessa notificazione, sia all'alienante che
all'acquirente, della determinazione di acquisto, non anche quando tale
determinazione sia comunicata dopo la scadenza dei termini perentori
previsti". Inoltre, si è precisato che, "in presenza di termini
perentori per l'esercizio di potestà pubblicistiche, è ammessa la
possibilità di sospensione dei termini stessi per esigenze istruttorie, a
differenza di quanto previsto dall'art. 2964 cod. civ., per l'esercizio a pena
di decadenza di un diritto soggettivo". Da ultimo, ma non per ultimo, con la
sentenza in esame il Consiglio di Stato ha anche affermato interessanti
principi in materia di accertamenti incidentali ex art. 8 L. TAR.
LA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NON PUO' ESSERE PROVATA PER TESTIMONI
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni
Unite -con la sentenza n. 7246/07- hanno statuito che, in tema di simulazione
relativa parziale riguardante una compravendita immobiliare, non è ammissibile
tra le parti ricorrere alla prova testimoniale in ordine all'accertamento
dell'ammontare del prezzo. La prova per testimoni della simulazione del prezzo
della vendita immobiliare incontra, tra le parti, i limiti dettati dall'art.
1417 c.c. ed è soggetta al divieto posto dall'art. 2722 c.c. Invero, la
prova per testimoni del prezzo dissimulato di siffatta vendita non riguarda un
elemento accessorio del contratto, bensì un elemento essenziale dello stesso,
con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste dal
citato art. 2722 c.c. Inoltre, essendo il prezzo elemento essenziale del
contratto, esso deve risultare per iscritto e per intero quando per il
relativo contratto è prevista la forma scritta ad
substantiam , non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione
alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare. In senso conforme v.,
nella giurisprudenza delle sezioni semplici, Cass. n. 5539 del 2004.
E' PRECLUSA LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. NEL CASO DI IMMOBILE NON
COMMERCIABILE
La Corte di Cassazione -con la sentenza
n. 25050/07- ha rilevato, in materia di preclusione della domanda ex
art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile sia difforme alla concessione edilizia
o privo di concessione in sanatoria, l'esistenza dei presupposti per la
sanzione della nullità prevista dagli articoli 17 e 40 della L. 28.2.1985 n. 47.
Pur ritenendo corretto che tale normativa non riguardi i contratti
preliminari ma solo i contratti con effetti traslativi, ciò è stato
riconosciuto irrilevante laddove la formulazione di una domanda ex
art. 2932 c.c. tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre
gli stessi effetti del contratto non concluso, con conseguente applicazione
della normativa ora richiamata Per altro, il fatto che la sanzione della
suddetta nullità non si estende ai contratti preliminari è dovuto, oltre che al
tenore letterale dell'art. 40 L. 47/85, anche alla circostanza che
-successivamente al contratto preliminare- ben può intervenire la concessione in
sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa
ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo contratto di vendita,
ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass.
11.7.2005 n. 14489).
Vai alla sentenza Cassazione, Sez. II°
Civile, 30/11/2007 n. 25050
IL RISARCIMENTO DANNI PER LA MORA E' DEBITO DI VALUTA E NON DI
VALORE
Con la sentenza n. 14573/07, il
Giudice di legittimità ha precisato che, per
distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non
alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al
momento dell'inadempimento, bensì all'oggetto diretto ed originario della
prestazione. Quest'ultimo, nelle obbligazioni di valore, consiste in una
cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta è proprio una
somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma
stessa. Ne deriva che il debito per il risarcimento del danno, conseguente alla
mora nell'adempimento di una obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art.
1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari
alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se
debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata (v.,
tra i precedenti, soprattutto Cass. 04/11/92 n. 11968 ).
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER
L'OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO
Con la sentenza n. 11189/07, il Giudice di
legittimità affronta la problematica della natura della responsabilità del
conduttore riferita all'obbligazione di restituzione della cosa locata ed
individua quali siano i presupposti per l'operatività degli effetti indiretti di
detta responsabilità anche con riferimento agli eventuali rapporti successivi
che possono venirsi ad instaurare tra il locatore e i terzi aventi ad oggetto il
bene locato rilasciato. L'obbligazione di restituire la cosa locata (art. 1590
co. 1° c.c.) non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria
della locazione che si configura come contratto a termine, onde la suddetta
obbligazione nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale,
derivando dallo stesso contratto locativo. Corrispondentemente, anche la
responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la
trasformazione od il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli
accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono
causalmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di
quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che
è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di
vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa
il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo
trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le
condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione
dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare)
di vendita concluso dal locatore con terzi.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 15/05/2007 n. 11189
ANCORA SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE
Con la sentenza n. 5795/08, il
Giudice di legittimità torna ad affrontare la problematica della valutazione del
danno biologico e del danno morale. In particolare, la S.C. precisa che nel
danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare,
con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le
componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di
perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi, eventualmente, di
elaborati scientifici e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in
relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di
vita della parte lesa. Il Giudice, a sua volta, applicando alla caratura del
danno biologico le tabelle attuali, vigenti nel Tribunale o nella Corte, ovvero
le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle
milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno
reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione ed
applicando rivalutazione e interessi e compensativi o da ritardo. Il principio
del risarcimento del danno integrale della salute, infatti, è costituzionalmente
garantito e tale garanzia esige un'attenta e logica valutazione da parte dei
giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui agli artt. 2056 e
1226 cod. civ., al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della
liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento
dell'obbligo risarcitorio. Tutto ciò esige una chiarezza ed una trasparenza
valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche ovvero con
automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese. Nel caso di
accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza,
il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (cfr.:
sentenza C. Cost. 14/06/86 n. 184 nonché artt. 2 e 3 Cost. in relazione al
valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore
della identità biologica e genetica), non può essere liquidato in automatico e
pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come
è ingiusto il danno biologico; e nessuna norma costituzionale consente al
Giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica. Il
danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali,
attenendo alla dignità della persona umana e, dunque, il suo ristoro deve essere
tendenzialmente satisfattivo e non soltanto simbolico.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 04/03/2008 n. 5795
RESPONSABILITA': LA PROVA DEL DANNO GRAVA
ESCLUSIVAMENTE SUL DANNEGGIATO
Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in
quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova
dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del
debitore. Il Giudice di legittimità, con sentenza n. 21140/07, ribadisce il già
consolidato principio secondo il quale la valutazione dell'entità del danno
secondo equità (art. 1226 c.c.) attiene esclusivamente il danno che sia stato
già provato; non potendo essere tale norma invocata nel caso in cui -del danno
stesso- non sia stata adeguatamente provata l'esistenza.
IL GIUDICE ORDINARIO E'
COMPETENTE, IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DEL PROTESTO, PER L'ANNULLAMENTO
DEGLI EFFETTI O LA CADUCAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI DINIEGO
Le Sezioni Unite intervengono per
precisare la natura del diritto introdotto dall'art. 2 L. n. 235/2000 e,
conseguentemente, la competenza del Giudice di Pace per la sua tutela. In
particolare, non certo rinnegando il divieto per il giudice ordinario di
usurpare l'esercizio di una potestà pubblica ovvero di sostituirsi
all'amministrazione nell'emanare un atto amministrativo o nell'eliminarlo, non è
possibile escludere che la Legge -in determinati settori o con riferimento a
specifiche attività- gli attribuisca il compito di attuare la tutela
giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento
arnrninistrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua
diretta caducazione, di regola riservata al giudice amministrativo. E proprio
nell'ambito di queste fattispecie rientra la normativa dell'art. 2 L.
n. 235/00, la quale ha attribuito, al soggetto che ha provveduto al
pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, il diritto
soggettivo pieno ed incondizionato ad ottenere la cancellazione del proprio nome
dal registro informatico dei protesti. La medesima norma, per conseguire
siffatto risultato ("la cancellazione del proprio
nome"), ha previsto dapprima un procedimento amministrativo di competenza
del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, senza riservargli alcuna
potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito
dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione
giuridica soggettiva dell' interessato. L'attività della Camera di Commercio
consiste in una mera operazione materiale di verifica della regolarità
dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del
protesto"; che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la
diretta cancellazione del nominativo dal menzionato registro, ormai divenuta
priva di causa.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile, SS.UU., 25/02/2009 n. 4464
ILLEGITTIMITA' DEL PROTESTO E LESIONE DELLA
REPUTAZIONE
Il Tribunale di Roma, accertata
l'illegittimità di un protesto cambiario, non riconosce il
risarcimento dei danni per lesione della reputazione commerciale dei protestati,
mancando una prova concreta a sostegno dei loro assunti. In particolare, tale
mancanza riguardava la stessa loro qualità di commercianti, non dimostrata in
giudizio. Gli attori lamentano, in secondo grado, una erronea valutazione dei
termini della loro stessa richiesta risarcitoria, formulata nella voce del danno
patrimoniale e in quello morale. La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi
sulla richiesta risarcitoria relativa al danno alla reputazione personale degli
appellanti (qualificato come diritto perfetto e tutelato dagli artt. 2 e 3
Cost.), sottolinea come il protesto cambiario provochi una pubblicità negativa
non semplicemente a carico della sfera commerciale del protestato, ma,
soprattutto nel caso in cui sia stato illegittimamente elevato, sia in grado di
cagionare anche un danno patrimoniale al suo onore e alla sua reputazione. In
tali ipotesi, il danno deve essere ritenuto in re
ipsa, senza che sia onere del danneggiato dover provare alcunché in merito
all'esistenza del pregiudizio stesso (in questo senso viene richiamata Cass. n.
11103/98). E' noto che, in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario,
conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad
assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale, ma si risolve in una più
complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto
patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una
conseguente ed efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a
provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore
e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai
suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto
venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla
reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito senza
che incomba sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza,
come nella diversa ipotesi di danno alla reputazione commerciale, unicamente
esaminata dal Tribunale (Cass. 11103/98).
Vai alla
sentenza Corte Appello di Roma - Sez. IV°, 28/03/2007
ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA O
DELL'ENTE COLLETTIVO
Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in
genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non
patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica
della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra
l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la
lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se
verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale. Detto danno non
patrimoniale è costituito -come danno c.d. conseguenza- dalla diminuzione
della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la
sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione
comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona
giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo
della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di
settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma
interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona
giuridica od all'ente in via equitativa. In riferimento ad indebita segnalazione
da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi,
pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per
lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in
via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. La sentenza in esame
aderisce al principio di diritto già espresso da Cass., Sez. 3, sent. n.
12929/2007.
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sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 12/10/2007 n. 21428
LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLE MODALITA' DI
DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DI UN MARCHIO
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 14684/07,
ha ribadito che la validità di un marchio, costituito da una lettera
dell'alfabeto di una lingua straniera, a prescindere dalla sua concreta
caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione (che impediscono di
identificarla con una lettera pura e semplice dell'alfabeto) deve essere
affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai
segni del linguaggio bensì in ragione della capacità distintiva di cui lo
specifico segno sia o meno dotato una volta che sia riuscito a creare un
collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata
lettera e che l'ha registrata come marchio proprio, distintivo dei prodotti. Al
fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva di un marchio, compito del
Giudice è quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il
marchio è diventato atto a identificare il prodotto come proveniente da
un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre
imprese, senza che il Giudice stesso possa limitare arbitrariamente il proprio
esame ad alcuni soltanto dei mezzi da cui l'acquisto di capacità distintiva può
derivare (come la pubblicità televisiva) e fermo restando che l'accertamento
inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al
consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato. L'uso anteriore di un
marchio, idoneo a togliere novità ad uno successivo, è quello attinente alla
sfera dei prodotti o servizi cui sia riconducibile, in funzione distintiva,
anche il secondo segno, non l'uso che ha caratterizzato una produzione del tutto
diversa determinandone un ambito specifico e delimitato e rafforzandone la
capacità distintiva. Al fine di affermare o di escludere la sussistenza della
confondibilità tra i segni, la valutazione deve essere compiuta alla stregua
dell'impressione complessiva che il confronto tra i segni in conflitto può
suscitare nel consumatore medio. La forma necessariamente tridimensionale di un
marchio non vale, per ciò stesso, ad impedirne la tutelabilità come segno
distintivo quando, invece, ciò che a questo fine occorre verificare non è il
carattere tridimensionale o bidimensionale della forma ma la funzione distintiva
che la specifica forma, in cui consiste il marchio, è in grado di assolvere.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
I°, 25/06/2007 n. 14684
E' NULLO IL CONTRATTO D'APPALTO CON OGGETTO
INDETERMINATO
Ove un contratto di appalto stabilisca che
l'obbligazione dell'appaltatore, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice installati nei
fabbricati, nei piazzali e nelle pertinenze della ferrovia, sarà individuata
attraverso "appositi ordinativi di lavoro", il contratto, così definito nel suo
oggetto, si presenta assolutamente indeterminato e quindi incerto nella
effettiva prestazione, in quanto avulsa da ogni puntualizzazione di
concretezza e certezza delle obbligazioni e rimessa unicamente alla valutazione
discrezionale della committente, attraverso l'adozione di ordini di servizio del
tutto eventuali. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha
confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il
contratto di appalto. La Cassazione ha richiamato un remoto precedente
(sentenza n. 5421/1983) secondo il quale l'oggetto del contratto è determinabile
quando il giudice possa in concreto determinarlo facendo riferimento ad elementi
prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione
dell'oggetto stesso ed i criteri e le modalità da osservarsi a questo fine;
senza -quindi- che sia possibile il riferimento al comportamento successivo dei
contraenti, il quale, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, se valutabile,
porrebbe sostanzialmente nel nulla l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 22/03/2007 n. 6519
LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA I
DANNEGGIANTI
Per l'insorgenza della responsabilità solidale dei
danneggianti, l'art. 2055 co. 1° c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia
imputabile a più persone (come, del resto, anche l'art. 1292 c.c. per
l'inadempimento contrattuale riconducibile alla pluralità degli obbligati per la
medesima prestazione), ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e
pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno di tali soggetti.
Quanto sopra anche nel caso in cui siano configurabili cumulativamente ipotesi
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del
fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa
come identità delle norme giuridiche (cfr.: sentenza Cass.
16/12/2005 n. 27713 ).
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sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 14/12/06 n. 26852
I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
PROVVIGIONE DEL MEDIATORE
Con la sentenza n. 6004/07, il Giudice di legittimità ha
precisato che il rapporto di mediazione non può configurarsi -e non sorge,
quindi, il diritto alla provvigione- qualora le parti, pur avendo concluso
l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state in grado di
conoscere (ed abbiano, pertanto, potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di
intermediazione svolta dal predetto e non siano state, perciò, messe in
condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa
prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri. E' il caso in cui il
mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una
falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito
nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare. La prova
relativa alla menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul
mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.
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sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 15/03/2007 n. 6004
LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA
SULLA FIGURA PROFESSIONALE DEL BROKER
Con l'ordinanza n. 8095/07,
intervenuta a seguito di un'eccezione di giurisdizione poi respinta, le
Sezioni Unite Civili hanno colto l'occasione per chiarire che il
Broker non è un rappresentante delle parti che stipulano il contratto di
assicurazione (o di una di esse), bensì è parte del contratto cosiddetto di
"brokeraggio" stipulato con il soggetto che si è rivolto al professionista
perché eserciti la sua attività tipica. In particolare, il Broker svolge
un'attività di mediatore di assicurazione (e riassicurazione) che è rivolta a
mettere in relazione diretta le Compagnie, cui non è legato da vincoli di sorta,
con soggetti che vogliono provvedere con il suo aiuto alla copertura dei rischi:
il mediatore assiste queste persone nella determinazione del contenuto dei
relativi contratti ed eventualmente collabora alla gestione e all'esecuzione
degli strumenti negoziali (cfr.: Cassazione Civile
n. 2416/05 e n. 6874/03; art. 1 L. n. 782/84; art. 109, lett. b, D.Lgs n.
209/05). Inoltre, per quanto attiene alla specifica struttura del
contratto assicurativo, le S.U., hanno specificato che, con la designazione
del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di
quest'ultimo come suo autonomo credito nei confronti dell'assicuratore e,
dunque, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato. Ne
consegue che soltanto il beneficiario ha la potestà di agire contro
l'assicuratore per ottenere, a evento avvenuto, la prestazione
indennitaria.
GLI EFFETTI DELLA RETICENZA
DELL'ASSICURATO
Con la sentenza n. 16769/06, il Giudice di
legittimità ha precisato che, in tema di contratto di assicurazione, la
reticenza dell'assicurato è causa di annullamento solo allorché si verifichino
simultaneamente le seguenti tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa
grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella
formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere
probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il
presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia
assicurativa, è a carico dell'assicuratore.
Vai alla sentenza Corte
di Cassazione, Sez. III°, 21/07/2006 n. 16769
FONDO PATRIMONIALE E REVOCATORIA ORDINARIA
Con la sentenza del 17/01/07 n. 966, la Corte di
Cassazione ha ribadito che, in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la
costituzione di fondo patrimoniale, ai fini dell'esperimento della revocatoria
ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art.
2901 c.c. In particolare, il Giudice di legittimità ha precisato che, per
l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni,
non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso
impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia
patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato od aggravato
il pericolo dell' incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'
insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la
maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo
(cfr.: Cass. Civ., Sez. III°, 09/03/06 n. 5105). Quanto al requisito soggettivo,
quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e
sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del
creditore (scientia damni ), e cioè la semplice
conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche
del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del
credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano
rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium
fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione
fraudolenta del debitore (cfr.: Cass. Civ. 01/06/00 n. 7262). La costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile anche
di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 L.F. (Cass. Civ., 02/02/06 n.
2327; Cass. Civ. 23/03/05 n. 6267; Cass. Civ. 20/06/00 n. 8379).
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 17/01/07 n. 966
RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DANNI DA
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
La garanzia per i vizi della cosa venduta che ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore comporta che, ai sensi dell'art.
1492 c.c., il compratore può -a sua scelta- domandare la risoluzione del
contratto ovvero la riduzione del prezzo. Invero l'azione di risarcimento danni
proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. dall'acquirente non si identifica né con
le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto
adempimento: mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa
del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni
patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di
risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo,
consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale
presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti
dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per
l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o
parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita
del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che detta azione si rende
ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento
in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del
contratto medesimo
Vai alla sentenza Corte d'Appello di Firenze 12/01/07 n.
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TRATTAMENTO ILLECITO A MEZZO STAMPA DI DATI PERSONALI E
SENSIBILI
Un'importante sentenza del Tribunale di
Salerno, affrontando il delicato tema dei limiti al diritto d'informazione
e della tutela dei dati "sensibili" dei cittadini sottoposti a cure
mediche, precisa che "dato personale" non è solo quello che identifica
in modo diretto una persona fisica ma anche quello che la identifica
indirettamente (cfr.: art. 1 lettera c D.Lgs. 196/03). Un
quotidiano, violando il diritto alla riservatezza ed esorbitando così dal
limite del diritto di cronaca, aveva reso nota ai lettori, senza aver ricevuto
alcun consenso, la storia raccapricciante di una paziente la quale sarebbe stata
vittima, a seguito di un complicato intervento chirurgico eseguito presso un
nosocomio cittadino di un grave caso di malasanità. Il giornalista non aveva
esitato a fornire ai lettori oltre che la vicenda nella sua interezza sia le
generalità dell'istante con uno stratagemma poco riuscito per occultarne i dati
(nome diverso e cognome reale oltre che dati che la rendevano facilmente
identificabile) che la storia ginecologica (dati sensibili) di cui era stata
protagonista la paziente penetrando nella sua sfera più intima. L'art. 25 della
legge sulla privacy prevede espressamente che il trattamento dei dati personali
nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le
prescrizioni dell'apposito Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 29 luglio 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune
cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità
dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1,
lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 Legge n.675/1996). La disciplina sulla
protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una
tutela più elevata per il diritto alla riservatezza di persone malate (art.10
del Codice deontologico). L'art. 10 del Codice deontologico ha sancito
il rispetto per la dignità, la riservatezza e il decoro personale che il
giornalista dovrà mantenere nel diffondere informazioni su persone malate. Salva
l'essenzialità dell'informazione e la posizione di particolare rilevanza sociale
o pubblica dell'interessato, il cronista avrà l'obbligo di astenersi dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico, in special modo per
i malati gravi o terminali. Attraverso tale previsione è stato posto un limite
all'uso non corretto delle tecniche invasive da parte dei giornalisti, tutelando
con maggior rigore la sfera più intima dell'individuo. In base a tale quadro, il
giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria, deve
prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto
sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità
della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione
che può renderli riconoscibili.
Vai alla
sentenza del Tribunale di Salerno n. 2063 del 27/07/2007
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL
CONDUTTORE PER RITARDO NELLA RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO
Con la sentenza n. 11189/07, la Cassazione rileva che
l'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite
dall'art. 1590 co. 1° cod. civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue
alla natura propria della locazione che si configura come contratto a termine,
onde la suddetta obbligazione nasce alla scadenza della locazione ed ha natura
contrattuale, derivando dallo stesso contratto locativo. Corrispondentemente,
anche la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o
per la trasformazione od il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme
agli accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che
sono causalmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione
di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume
che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni
di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di
essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo
trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le
condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione
dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare)
di vendita concluso dal locatore con terzi.
Vai alla sentenza Cassazione, Sez.
III°, 15/05/2007 n. 11189
ENTRATA IN VIGORE LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'IPOTECA
PER I MUTUI IMMOBILIARI
Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 123
del 29/05/07 i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca
per i mutui immobiliari. Si tratta del decreto
interdirigenziale 23/05/2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento
Affari di giustizia del ministero della Giustizia e del Provvedimento 25
maggio 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio. Dal 2 giugno 2007 diventano quindi operative, in
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti
del D.L. n. 7/07, convertito con modifiche dalla L. 40/2007), le nuove
disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. E' previsto che venga effettuata l'estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verificata
l'estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o
enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata, quindi, d'ufficio,
senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore
alla conservatoria. Nell'art. 3 co. 2° del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15/10/07 nella quale la
comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle
specifiche tecniche di cui all'allegato "A" del provvedimento stesso, contenente
le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino al 4 luglio
2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le
comunicazioni con le modalità di cui al comma 1° possono presentare le medesime
in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" del
provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui
all'allegato "B" deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art.
21, comma 2, del D.P.R. 28/12/00 n. 445, ovvero dal responsabile del
servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.
Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla
medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della
richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il
creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ed a trasmettere al Conservatore la relativa
comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore
stesso.
IL CREDITORE PUO' LIBERAMENTE IMPUTARE IL PAGAMENTO
RICEVUTO
In presenza di più debiti nei confronti di una stessa
parte, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito
intenda soddisfare, l'imputazione di pagamento può essere fatta dal creditore. A
tale riguardo, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 27405/05, ha
attribuito ai criteri legali dettati dal 2° comma dell'art. 1193 c.c. carattere
suppletivo, risultando applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato
l'imputazione e manchi, altresì, l'imputazione effettuata dal creditore. In
particolare si osserva che la dichiarazione di imputazione del creditore
deve essere accettata dal debitore e, se inserita nello stesso documento
contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore assume
valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore solo se
essa non viene immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata
tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.
Vai alla sentenza Cass. Civ. Sez. II° n.
27405 del 13/12/2005
RITARDO NELL'ADEMPIMENTO IN MANCANZA DI
TERMINE ESSENZIALE
Con la sentenza n. 10127/06, la Cassazione
ha statuito il principio secondo il quale, in caso di inosservanza di un termine
non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di una obbligazione
contrattuale, pur non potendosi configurare la risoluzione di diritto di cui
all'art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, il contratto può
essere risolto a norma dell'art. 1453 c.c. ove detta inosservanza si traduca in
un inadempimento di non scarsa importanza, che si verifica quando il ritardo,
imputabile al debitore, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Il
Giudice di legittimità specifica che il mancato esercizio, anche per un lungo
periodo, del proprio diritto di far valere l'inadempimento non fa venir meno la
possibilità di azionarlo. Non è infatti configurabile, nel nostro
ordinamento, il principio, presente in alcuni ordinamenti stranieri, secondo il
quale il mancato esercizio del diritto protrattosi per un determinato lasso di
tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un
ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto
stesso, comporta che il successivo atto di esercizio di esso rappresenti un caso
di abuso del diritto, rilevabile di ufficio dal giudice. Quindi, il solo ritardo
nell'esercizio del diritto non può costituire motivo per negare la tutela
giudiziaria, salvo che sia intervenuta una inequivoca rinunzia tacita al diritto
stesso. La mancanza di un termine essenziale per la esecuzione del contratto non
implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo; imponendo invece la valutazione
della gravità del ritardo stesso: in caso di ritardo intollerabile, è
configurabile un diritto del creditore alla risoluzione.
Vai alla
sentenza Cassazione, Sez. I°, 02/05/2006 n. 10127
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto
giurisprudenziale insorto sull'inquadramento della clausola di regolazione del
premio assicurativo
In virtù della clausola c.d. di
regolazione del premio, l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un
premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione
di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo,
in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente
all'assicuratore. La vicenda di un assicurato, che aveva pagato
tempestivamente le prime tre rate del premio assicurativo ed in ritardo il solo
conguaglio ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte in quanto sussisteva un contrasto in merito all'esatta
interpretazione della clausola di regolazione del premio inserita nei contratti
di assicurazione. La S.C. individua la ratio ed i principi su cui si fonda la clausola c.d. di
regolazione del premio: la prima è da ravvisarsi nella necessità, insorta
nella pratica commerciale, di creare un meccanismo che consenta l'adeguamento
del premio all'effettivo rischio che le parti non sono in grado di stabilire al
momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio del periodo
assicurativo; il principio su cui si fonda è quello generale di tutti
i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano
oggetto di determinazione commisurata, proprio a tutela del principio
indennitario. Tale principio è inderogabile atteso che l'indennità da
corrispondere non può mai superare il danno e, all'uopo, l'art. 1909 c.c.
commina la nullità del contratto in caso di dolo del contraente o la riduzione
dell'indennità o del premio, in caso di assenza di dolo, se l'assicurazione è
stata contratta per una somma eccedente il valore della cosa. La parte maggioritaria della giurisprudenza di
legittimità riteneva che la violazione dell'obbligo di pagamento del
conguaglio si risolveva nell'inadempimento dell'obbligazione principale di
pagamento del premio: asserendo l'accessorietà della
clausola di regolazione del premio, i giudici dichiaravano la legittimità
della sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c.
nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati variabili, poiché si riteneva che
la denuncia di questi fosse complementare od accessoria all'obbligazione di
pagare il premio alla scadenza (ex plurimis: Cass.
Civ. n. 19837/2004; Cass. Civ. n. 8609/2004; Cass. Civ. n. 19561/2003). Di diverso avviso altra giurisprudenza, ancorché
minoritaria, secondo la quale, nel contratto di assicurazione con clausola di
regolazione del premio quello della comunicazione dei dati variabili non è un
obbligo complementare o accessorio che segue le sorti del mancato pagamento del
premio iniziale in quanto tra la comunicazione ed il pagamento del premio non
esiste una necessaria e costante correlazione. Di contro, l'inadempimento
dell'obbligazione di comunicare gli elementi variabili si configura come
violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello dell'art. 1901
c.c. (cfr.: Cass. Civ. n. 3370/2005). Le Sezioni Unite aderiscono al
secondo degli orientamenti sopra esposti. Considerando l'indiscutibile vantaggio
che entrambi i paciscenti traggono dalla clausola di regolamento convenzionale
del premio assicurativo, la stessa deve interpretarsi come "strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di
assicurazione"; non ha natura accessoria ma è un obbligo del tutto autonomo
dall'obbligo principale, il cui inadempimento non comporta alcun inadempimento
dell'obbligazione di pagare il premio assicurativo e, quindi, alcuna sospensione
dell'efficacia del contratto di assicurazione prevista dall'art. 1901 c.c. in
caso di mancato pagamento integrale del premio. Ne consegue che l'art. 1901
c.c., esplicito fin dalla rubrica "mancato pagamento
del premio", non contempla la sospensione dell'assicurazione nel
caso in cui, nei contratti con la clausola di regolazione del premio, è
stato pagato in anticipo un premio liberamente concordato e ritenuto
congruo dalle parti. Le Sezioni Unite concludono come Cass. n. 3370/2005, e cioè
che "si manifesta come un'inaccettabile forzatura
logica e giuridica il tentativo, pur suggestivo, di costruire l'obbligo di
comunicazione dei dati variabili come complementare ed accessorio a quello di
pagamento del premio, di talché l'omessa comunicazione equivalga immancabilmente
all'obbligo di corrispondere il premio".
Vai alla
sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 n. 4631
RESPONSABILITA' DEL VENDITORE PER
MANCANZA DI QUALITA', PROMESSE OD ESSENZIALI, CUI LA COSA VENDUTA E'
DESTINATA
Con una sentenza molto interessante per l'ampio
approfondimento dell'art. 1497 c.c., il Tribunale di Catania sancisce la
piena spettanza, in favore compratore di un appartamento con annesso garage, del
diritto al risarcimento del danno ex art. 1497 c.c. in ragione della
riscontrata mancanza, qualificata come difetto attinente alla capacità
economico-funzionale del bene, di spazi di manovra nell'area relativa al posto
auto. Il garage non viene riconosciuto -però- inservibile; per cui il
Tribunale inquadra la questione in un'ipotesi di "mancanza di qualità"
e non di "aliud pro alio". L'azione ex art. 1497 c.c. rientra nell'ambito
degli inadempimenti contrattuali e si differenzia per questo, salvo il richiamo
al rispetto dei termini dell'art. 1495 c.c., dall'azione di garanzia in senso
tecnico di cui all'art. 1491 c.c., ciò in quanto a monte esiste una netta
distinzione tra il vizio e la mancanza di qualità. Il vizio si può descrivere quale "imperfezione o difetto inerente al processo di produzione,
fabbricazione, formazione o conservazione della cosa venduta e comporta
l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero
un'apprezzabile diminuzione di valore" (Cass. 04/03/81 n. 1261, in Foro It., voce Vendita, n.
71); è "un'alterazione patologica" (Bianca, La vendita, in Nov. Dig.
It., Torino, 1975, p. 628) del bene, il quale, pur non variando nel genere
e, quindi nella sua precipua individualità, viene ad essere gravemente menomato
nella sua caratterizzazione funzionale e leso sotto il profilo del valore di
scambio. Invece ricorre l'ipotesi della mancanza di
qualità "qualora la cosa venduta per sua natura, per
gli stessi elementi che la compongono o per le caratteristiche funzionali,
appartiene ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto" (Cass.
04/03/81 n. 1261, in Foro It., voce Vendita, n. 71), quando cioè il bene venduto non
presenta quelle caratteristiche che dovrebbero essergli connaturate o che,
comunque, sono state contrattualmente pattuite. Assume altresì particolare
rilevanza, ai fini di una ulteriore differenziazione delle due figure, il
requisito della "riconoscibilità ": esso è richiesto
dall'art. 1491 c.c., il quale esclude la garanzia in presenza di vizi "conosciuti o facilmente riconoscibili" dall'acquirente,
ma non è affatto menzionato nell'art. 1497 c.c. Il
Tribunale di Catania, nell'affrontare tale specifico aspetto,
partendo dall'indirizzo della S.C. secondo il quale "il requisito della riconoscibilità è posto dalla legge solo
per la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta mentre per la mancanza di
tale qualità tale requisito non è neppure richiamato dall'art. 1497 Codice
civile, il quale limita all'art. 1495 Codice civile il riferimento alla
normativa dettata dal codice in materia di vizi della cosa venduta" (Cass.
n. 3803/78; n. 3695/69; n. 500/68), invoca la necessità dell'osservanza,
nei rapporti compratore-venditore, del principio dell'"autoresponsabilità ": il fatto che l'art. 1497 c.c. non
menzioni il requisito della riconoscibilità «non
esclude, in forza del principio di autoresponsabilità, che gli accordi negoziali
impegnino secondo il loro obiettivo significato, onde se "oggetto" del contratto
è un determinato bene, trasferito nello "stato di fatto" in cui si trova ed
individuato tenendo conto delle sue (eventualmente scadenti) caratteristiche
oggettive, parte acquirente non può poi dolersi di quelle medesime scadenti (o
mancanti) qualità proprio in quanto da lui accettate come tali; di converso il
venditore non può certo dirsi responsabile - mancando la colpa (requisito che
qui deve sussistere a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 1490 Codice
civile) - se il bene era privo di quelle qualità che, in quanto apparenti ed
obiettivamente evincibili caratterizzavano l'oggetto in sé, che come tale quindi
è da presumersi sia stato accettato e voluto dal compratore». Il Giudice
catanese individua dunque nell'"apparenza"
l'elemento caratteristico e caratterizzante la figura giuridica della "mancanza
di qualità", ex art. 1497 c.c., alla stessa stregua
del requisito della "riconoscibilità " rispetto alla
figura giuridica del "vizio". Oltre che dalla figura del "vizio", la figura
della "mancanza di qualità" va distinta anche dall'"aliud pro
alio", fattispecie non contemplata in alcuno specifico
articolo del Codice perché, in quanto ipotesi di inadempimento di una
obbligazione di consegna, viene pacificamente sanzionata secondo le previste
azioni di inadempimento e risoluzione e quindi non è soggetta ai brevi termini
di decadenza ex art. 1495 c.c. bensì alla
prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Si parla di "aliud pro alio" allorché la cosa consegnata dal
venditore non sia soltanto viziata o mancante di una sua precipua qualità, ma
addirittura diversa rispetto a quella pattuita, «ossia
la res tradita non appartiene al genus in cui rientra la res vendita, non
essendo sufficiente la mancanza di qualità essenziali per l'uso a cui la cosa
era destinata» (Cass. n. 228/1972). Più recentemente, la
giurisprudenza, al fine di meglio tutelare il contraente più debole, ha
abbracciato un criterio di giustizia sostanziale, individuando l"aliud pro alio"' anche nei casi in cui la cosa
consegnata non è diversa nel genere, nel senso astratto del termine, ma è
comunque priva delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni
dell'acquirente, e quindi inidonea ad assolvere la funzione economico-sociale
che le è propria (v. Cass. n. 2712/1999; n.10188/2000).
Val
alla sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 27/11/2006
LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI
DA COSTRUIRE
Nel recente passato
si è spesso verificato che si siano venduti immobili "sulla carta",
incassando cospicui anticipi senza poi onorare la consegna del bene
oggetto del contratto preliminare; in genere, a causa del fallimento della
società o dell'impresa costruttrice - promittente venditrice. Con il D.Lgs.
122/05, il Legislatore è finalmente intervenuto sulla materia; pur con la
lacuna della mancata previsione del privilegio in favore del
promissario acquirente. Pertanto, in caso di fallimento dell'impresa
costruttrice, la garanzia del credito goduta dagli Istituti di credito
mutuanti si rivela a detrimento della gran parte dei creditori e,
sicuramente, dei promissari acquirenti. Il D.Lgs. 122/05 si applica
(art. 1) alla persona fisica che prometta di acquistare -per sé o per un
proprio parente di primo grado (es: figli e/o genitori)- un immobile da
costruire, vale a dire un immobile per cui è già stata richiesta ed ottenuta la
concessione edilizia presso il Comune competente ma che sia ancora da
edificare o che, comunque, sia ancora in uno stato tale da non permettere il
rilascio del certificato di agibilità. Il D.Lgs. 122/05 si applica anche ai
soci di cooperative di edificazione che abbiano ottenuto l'assegnazione della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili da costruire, nonché
a chiunque, pur non essendo socio, abbia comunque conseguito un analogo diritto
nei confronti di una cooperativa edificatrice. L'art. 2 del D.Lgs.
122/05 prevede che tutte le volte in cui un costruttore (sia esso un
imprenditore o una cooperativa) trasferisca non immediatamente ad una persona
fisica un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un
immobile da costruire, lo stesso è obbligato, a pena di nullità che può essere
fatta valere solo dall'acquirente, a procurare il rilascio e consegnare
all'acquirente stesso una fideiussione per un importo pari alle somme già
riscosse (o al valore di ogni altro corrispettivo incamerato, si pensi ad una
permuta). Per la parte del prezzo che dovrà essere corrisposta
tramite mutuo o facendo riferimento a contributi pubblici l'obbligo di cui
all'art. 2 non opera. La fideiussione (art. 3) deve coprire quanto riscosso
dal costruttore presso l'acquirente oltre agli interessi legali maturati dalla
dazione delle somme fino al verificarsi della c.d. situazione di crisi vale a
dire in tutti quei casi in cui il costruttore sia sottoposto alla esecuzione
immobiliare del bene oggetto del contratto od a una procedura concorsuale
(fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa). E' importante segnalare che, nel caso
il costruttore non abbia onorato il pagamento del premio o della
commissione dovuti per il mantenimento in essere della fideiussione, tale
inadempimento non potrà essere opposto dal fideiussore all'acquirente. La
fidejussione si estingue automaticamente quando la proprietà o altro diritto
reale di godimento vengono trasferiti (o assegnati) in via definitiva dal
costruttore all'acquirente. Il costruttore, all'atto del trasferimento
della proprietà dell'immobile all'acquirente (art. 4), dovrà consegnare al
medesimo una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente stesso e con effetto e decorrenza dalla ultimazione dei lavori,
predisposta a copertura di tutti i danni materiali e diretti dell'immobile
compresi i danni a terzi conseguenti a rovina di edificio, totale o parziale,
gravi difetti di costruzione determinati da vizio del suolo o dell'edificio,
purchè manifestatisi dopo la stipula del definitivo. Nel caso il
costruttore non rilasci la polizza assicurativa di cui all'art. 4 D.Lgs.
122/05, non si ritiene possa trovare applicazione -neppure in via
analogica- la sanzione della nullità dell'atto.
Vai al D.Lgs. 20/06/2005 n. 122
LA TRANSAZIONE NON NOVATIVA
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di
una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata
estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della
transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata
contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì
soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo
originario. Nel caso, invece, di un accordo
transattivo novativo (implicante, cioè, il venir meno in via
definitiva dell'accordo originario), l'art. 1976 c.c. sancisce, con
evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità
della transazione. Con la sentenza n. 24377/06 (conforme
a n. 1690/06), la S.C. ha quindi confermato l'impugnata sentenza con la
quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla
deduzione di una pregressa transazione con la quale le parti avrebbero
definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso. Quanto
sopra sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine
concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente,
la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare
"decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte del
Creditore, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle
singole fatture così come richiesti con il D.I.; e non potendosi ritenere
realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura.
Vai alla
sentenza Cassazione, Sez. III°, 16/11/2006 n. 24377
LA NUOVA LEGGE SUI TRUST DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Come noto, i vantaggi del trust vanno ricercati
nella possibilità di vincolare beni ed attribuire diritti svicolando da più
complesse normative in fatto di successioni e trasferimenti di beni o capitali e
nella possibilità di proteggere una famiglia da sperperi, conferendole le
rendite ma non il capitale. E' quindi un tipo di gestione patrimoniale che può
presentare diversi benefici fiscali, a seconda di come viene istituita. Bisogna
infatti distinguere i "trust interni" (costituiti in Italia) dai "trust esterni"
(costituiti all'estero, anche se con beni situati in Italia). In questa ottica va a collocarsi la legge sui Trust n° 37 del 17
marzo 2005 della Repubblica di San Marino , che disciplina in maniera
sistematica tale istituto. All'articolo 5 tale legge sancisce che la
giurisdizione di San Marino su un dato trust, a meno di deroghe pattuite
nell'atto stesso, sussiste nel momento in cui il convenuto abbia il domicilio,
la residenza o la sede legale in San Marino, il trustee sia un trustee
autorizzato o il trust sia amministrato a San Marino. Senza dover andare troppo lontano, quindi, è possibile
trovare una legislazione in materia di trust che offre diversi vantaggi:
innanzitutto disciplina con chiarezza la separazione patrimoniale dei beni in
trust che non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali
del trustee (che pure, ricordiamo, è il nuovo proprietario dei beni in trust).
Sempre nei confronti del trustee sono previste precise norme a tutela del
vincolo di destinazione e di eventuali conflitti di interesse che possono
esistere. La normativa di San Marino offre, fra
l'altro, la chiara possibilità di utilizzare un trust per garantire un'eredità.
L'unico vincolo è nell'articolo 50: se il trust prevede una pluralità di
beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento dell'istituzione, almeno uno
di essi deve venire in essere entro trent'anni dall'istituzione del trust
stesso. Sempre il 17 marzo 2005 è stata approvata anche la legge n°38 della
Repubblica di San Marino, che definisce con estrema minuzia il regime fiscale
dei Trust che ricalca quello della legge n°91 del 13 ottobre 1984 vale a dire
l'imposta generale dei redditi della Repubblica di San Marino (V. ANCHE -SUL
TRUST- NELLA SEZIONE "DOTTRINA" - "DIRITTO CIVILE" DI QUESTO SITO).
Vai
alla Legge 17/03/2005 n. 37 della Repubblica di San Marino
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL "CODICE DEL CONSUMO"
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 22
luglio 2005, il Codice del consumo, finalizzato a riordinare e semplificare
la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli
indirizzi affermati in sede comunitaria. L'articolato,
composto da 146 norme suddivise in sei parti, recepisce il
lavoro della Commissione presieduta dal Prof. Guido Alpa e le
osservazioni delle associazioni di settore maggiormente
rappresentative. Il codice del
Consumo comprende non solo le regole di disciplina del contratto,
ma include anche disposizioni che riguardano la fase precontrattuale e
-più in generale- disciplina tutte le relazioni giuridiche con i
soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.
Si caratterizza inoltre come disciplina civilistica dei rapporti tra
parti contraenti, tesa a superare la debolezza strutturale del
consumatore, anche attraverso la previsione di meccanismi di riequilibrio
fra i contraenti, basati su "nullità di protezione" rilevabili anche d'ufficio.
A ciò consegue che sono qualificate come abusive le
clausole contrattuali disposte in danno del consumatore, nonostante la
buona fede soggettiva dell'altro contraente, senza necessità di accertamenti
ulteriori; con ciò "normativizzando" una giurisprudenza che, pur se con grandi
difficoltà, si andava facendo avanti recentemente. Il
Codice è orientato a favorire l'informazione del consumatore, a tutelarlo nella
fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi
negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto.
Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma collettiva. Si migliora, altresì, la
concorrenza, la trasparenza e l'informazione nel mercato, favorendo la qualità
dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e
degli operatori economici. Si inasprisce la disciplina sanzionatoria per le
televendite ingannevoli e si introduce l' obbligo per il CIRC di adeguare la
normativa del credito al consumo alle direttive europee. I settori disciplinati
dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti,
pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a
distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo
e le azioni inibitorie.
Vai al D.Lgs. 22/07/2005
Vai ad: IL DIRITTO DI RECESSO NEL
NUOVO CODICE DEL CONSUMO (febbraio 2006)
IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON
CONTESTATI
Il 21/10/05 entrerà per intero in vigore il
Regolamento sul "titolo esecutivo europeo"; i cui soli artt. 30, 31 e 32 sono in
vigore dal 21/01/05. L'importanza del titolo europeo è rilevante: esso infatti
permetterà di procedere all'esecuzione forzata nell'ordinamento dello Stato
membro senza che siano necessari procedimenti intermedi per il riconoscimento
del titolo e per l'esecuzione; offrendo la possibilità di accedere al
sistema giudiziario di un altro Stato membro con la stessa facilità con cui si
accede al proprio (principio del reciproco
riconoscimento). Grazie alla definizione di norme
minime, il titolo esecutivo europeo consente la libera circolazione delle
decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in
tutti gli Stati membri. In altri termini, il Regolamento 805/2004 ha soppresso
il cd. exequatur ; cosicché la decisione
giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro
d'origine viene riconosciuta ed eseguita negli altri Stati senza che sia
necessario un ulteriore procedimento intermedio (cioè la dichiarazione di
esecutività mediante la procedura dell' exequatur) e
senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento ed esecuzione, trattandola
quindi, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato
membro dove si chiede l'esecuzione. Vediamo, in dettaglio i diversi aspetti coinvolti: Il campo
di applicazione:
i l Regolamento trova applicazione
in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo
giurisdizionale, ed anche nei confronti delle decisioni pronunciate a seguito
dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie od atti
pubblici certificati come titoli esecutivi europei. Mentre non riguarda la
materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per
atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Sono altresì esclusi: lo
stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i
testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
la sicurezza sociale; l'arbitrato. Il titolo "non
contestato":
L'articolo 3 sancisce che un credito si considera non
contestato se: A) il debitore l'ha espressamente riconosciuto
mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o
conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; od B) il debitore non l'ha mai contestato nel corso
del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie
previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; od C) il debitore non è comparso o non si è fatto
rappresentare in un'udienza relativa ad un determinato credito pur avendo
contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che
tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti
allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine;
od D) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un
atto pubblico. La certificazione del titolo
esecutivo
europeo:
Una qualsiasi decisione giudiziaria (sentenza, decreto, ecc.) emessa
da un giudice di uno Stato membro e relativa ad un credito non contestato
viene certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di
origine, come titolo esecutivo europeo se presenta alcuni requisiti quali, a
titolo esemplificativo: la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro
d'origine (es. un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva), deve essere
stata emessa da un giudice competente secondo i criteri di competenza
giurisdizionale previsti nel precedente regolamento CE 44/2000, deve essere il
risultato di un procedimento nel quale sia stato garantito al debitore il
rispetto dei diritti basilari alla difesa,
ecc. Nel caso in cui la certificazione riguardi solamente una
parte della decisione poiché solo alcune di esse sono conformi ai predetti
requisiti, è previsto un certificato di titolo esecutivo europeo "parziale",
rilasciato esclusivamente per tali parti.
N on è ammesso alcun mezzo di impugnazione contro la
decisione relativa alla certificazione. La
notificazione: Il Regolamento prevede alcune
norme minime definite in modo specifico e dettagliato intese a garantire il
rispetto dei diritti della difesa. In generale la notifica deve avvenire "in
mani proprie" e deve essere attestata da una dichiarazione di ricevimento datata
e sottoscritta dal debitore o da un documento firmato da persona competente che
ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto
il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale;
oppure a mezzo posta o con mezzi elettronici. L'esecuzione: Considerato che la decisione certificata
quale titolo esecutivo europeo ha, nello Stato membro nel quale deve essere
eseguita, la stessa forza di una decisione emessa da un giudice di tale Stato,
la relativa esecuzione seguirà la procedura esecutiva prevista in quel paese. Al
creditore viene chiesta la produzione di pochi documenti quali la copia delle
decisione in forma autenticata; la copia del certificato di titolo esecutivo
europeo con relativa traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro
dell'esecuzione. L'art. 21 del
Regolamento sancisce che l'autorità dello Stato membro dell'esecuzione non
può rifiutare l'esecuzione stessa anche quando la relativa decisione risulti
incompatibile con una anteriore pronunciata da un altro giudice (in uno Stato
membro o in un paese terzo), se il debitore non ha fatto valere tale
incompatibilità costituendosi e difendendosi davanti al giudice dello Stato
membro d'origine.
Vai al Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 805/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio
LA CESSIONE PRO-SOLVENDO NON COMPORTA LA LIBERAZIONE
DEL DEBITORE ORIGINARIO
La sentenza n. 6558/05 è una delle poche pronunce
effettuate dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di un credito in luogo
dell'adempimento ed è la prima a prendere in considerazione il rapporto
intercorrente tra l'art. 1198 c.c. e l'art. 1267 c.c. Secondo la decisione in
esame, la cessione prevista dall'articolo 1198 c.c. non estingue il credito
originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al
creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito.
Pertanto si verifica la coesistenza di due crediti: quello originario e
quello ceduto. Stante il richiamo che l'articolo 1198 c.c. fa al secondo comma
dell'articolo 1267 c.c., in cui si subordina la responsabilità del cedente non
al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato
e proseguito con diligenza le istanze contro quest'ultimo, il credito originario
rimane "quiescente" fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso
il debitore ceduto; mentre la realizzazione del credito ceduto produce
l'estinzione anche di quello originario. In altri termini, la cessione del
credito in luogo dell'adempimento non comporta liberazione del debitore
originario, che consegue alla realizzazione del credito ceduto; il credito
originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità
di fruttuosa escussione del debitore ceduto; il creditore cessionario è tenuto
ad escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti
insolvente, si può rivolgere al debitore originario.
Vai alla sentenza Cassazione Civile -
Sez. III° n. 6558 del 29/03/2005
Vai a "Il contratto di accollo nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione" (Dott. Rabuano)
IL POTERE DI DIMINUIRE EQUAMENTE LA PENALE PUO' ESSERE
ESERCITATO DAL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO
Le Sezioni
Unite, sono state chiamate a rispondere al quesito se il potere di ridurre la
penale, conferito dall'art 1384 c.c, possa essere esercitato d'ufficio ovvero se
sia necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento. Le
Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento confermando il principio
affermato sin dalla sentenza n. 10511/99. L'accoglimento
di questo orientamento e' dovuto essenzialmente a due elementi. Il primo,
evidenzia che il potere attribuito al giudice, di diminuire equamente la penale,
mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da
un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano
derivare conseguenze troppo gravi per il debitore. Il secondo elemento rinvia
alla necessita' di una lettura della norma di cui all'art. 1384 c.c. in
grado di rispecchiare l'esigenza di tutela di un interesse oggettivo
dell'ordinamento alla luce dei principi cosituzionali. Le Sezioni
Unite, sottolineando che l'art. 1384 c.c non fa alcuna menzione della
necessita' della eccezione della parte, evidenziano che -nel momento in cui
il Legislatore ha ampliato l'autonomia delle parti, ha riservato al giudice un
potere di controllo sul modo in cui le parti stesse fanno uso di questa
autonomia. In sostanza, la Legge ha spostato l'intervento giudiziale mediante
l'attribuzione al giudice del potere di controllare che la penale -da un lato-
non fosse originariamente manifestatamente eccessiva e -dall'altro lato- non lo
fosse successivamente divenuta per effetto del parziale adempimento. Pertanto,
secondo la S.C., il potere concesso al giudice di ridurre la penale si
pone come limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un
interesse generale, limite non prefissato ma individuato dal giudice di volta in
volta.
Vai alla sentenza Cass.
Sezioni Unite 23/06 - 13/09/2005 n. 18128
LA CASSAZIONE SPECIFICA LE FIGURE DEI DANNI
NON PATRIMONIALI
La Cassazione ripercorre le problematiche
riguardanti la natura dei danni non patrimoniali individuando, soprattutto, le
caratteristiche del danno biologico e di quello morale, procedendo, altresì,
all'identificazione del criterio elettivo al quale ricorrere per la loro
liquidazione al fine di garantire l'effettiva riparazione dei danni subiti
dall'infortunato. Tra le più recenti sentenze in materia si ricordano Cass. civ.
nn. 14645 del 2003, 20320 del 2005 e 517 del 2006. Il danno biologico - inteso come lesione
dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della
persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e
diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera
durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente,
oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. Il
danno morale costituisce un'autonoma
ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati
presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e
dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la
conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il
giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno
biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a
riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del
risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla
lesione della dignità della persona. Unica possibile forma di liquidazione - per
ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle
caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicché la ragione
del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella
funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro,
che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al
giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere
provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la
condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) -
giacché tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto
esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il
danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare,
fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze
di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del
percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare,
la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con
ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri
predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da
alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di
comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali
appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del
danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base
delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico,
portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari
ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico -
purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo
conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con
la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o
irrisorie.
Vai alla
sentenza Cassazione Civile Sezione Lavoro 12/05/2006 n. 11039
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
ESCLUDE QUELLA DEL DANNO ESISTENZIALE
Con la sentenza n. 9510/07, il
Giudice di legittimità ha sottolineato che, in caso di lesione del bene-salute,
la liquidazione del danno biologico esclude il risarcimento
-anche- di quello "esistenziale", che rappresenterebbe «una
duplicazione» della voce già indennizzata. La Cassazione
ribadisce l'orientamento espresso dalla sentenza 23918/06: la
responsabilità aquiliana va ricondotta nell'alveo della bipolarità prevista dal
codice civile fra danno patrimoniale (art. 2043) e danno non patrimoniale (art.
2059). Quest'ultimo - osserva la Suprema corte - deve essere risarcito non
soltanto nei casi previsti dalla legge ordinaria ma anche nei casi di lesione di
valori della persona umana protetti dalla Costituzione (come la salute, la
famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) cui va riconosciuta la tutela
minima, che è quella risarcitoria. Per quanto attiene al danno
esistenziale, esso non può formare oggetto di tutela in quanto
costituente una categoria «generica» nella quale far confluire fattispecie
non previste dall'art. 2059 c.c. né ricavabili dall'interpretazione
costituzionale della norma. Quando si configura una lesione al bene-salute ed è
stato liquidato il danno biologico, quest'ultimo include ogni pregiudizio
diverso da quello che consiste nella perdita (o diminuzione) della capacità di
produrre reddito, compresi il danno estetico e quello alla vita di relazione:
non v'è luogo, dunque, di produrre una duplicazione con il danno esistenziale
(cfr. Cassazione, 11761/06 e 15022/05).
IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PERDITA
DI CHANCE
La parte, alla quale sia stato riconosciuto il
risarcimento dei danni subiti nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia
ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla
perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni
dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza
immediata e diretta. Lo ha stabilito la Cassazione, con
la sentenza 18/03/2003 n. 3999, precisando che la chance, come concreta ed
effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera
aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde della sua perdita, vale
a dire della perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato
utile, deve essere provata la sussistenza.
Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez.
II° n. 3999 del 18/03/2003
RISARCIMENTO DEI DANNI E GIURISDIZIONE A SEGUITO DI
LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
La pronuncia delle SS.UU. n. 5078/05 sancisce in punto
di diritto che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da
lesione di interessi pretensivi, conseguente ad atti adottati da un ente
pubblico non economico, spetta al Giudice amministrativo alla stregua di quanto
disposto dall'art. 35, comma primo, del D.L.vo n. 80/1998 e dall'art. 7, L. n.
1034/1971. Rientra nella giurisdizione amministrativa, quindi, anche la
decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga
congiuntamente od alternativamente a quella di annullamento dell'atto
amministrativo che affermi illegittimo. Se, infatti, l'art. 35 primo comma del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall'art. 7 legge n. 205 del
2000 e l'art. 7 terzo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934 , così come a sua
volta modificato dall'art. 7 stessa legge n. 205 del 2000, hanno rimesso al
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione -
esclusiva o di legittimità - il potere di disporre, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, risulta
chiaro che il legislatore ha inteso «concentrare presso lo stesso giudice anche
la decisione della domanda di risarcimento del danno, che il privato abbia
avanzata, congiuntamente od alternativamente a quella dì annullamento dell'atto
amministrativo, che affermi illegittimo ». Il riconoscimento della giurisdizione
del g.a. in tema di azione risarcitoria correlata all'agire illegittimo della
p.a. riguarda anche i comportamenti posti in essere dall'amministrazione
in attuazione dell'atto amministrativo dai quali si assume
verificato il pregiudizio, posto che -anche in tal caso- «si fa infatti pur
sempre valere la illegittimità dell'azione amministrativa consumatasi con
il comportamento, che si afferma antidoveroso, dei funzionari dell'Ente
stesso». La decisione si segnala per il deciso
"revirement" operato rispetto alle conclusioni in punto di giurisdizione
alle quali pervenne altra sentenza delle SS.UU. (Cass. Civ. SS.UU., 22/07/99 n.
500) per la quale "l'azione di risarcimento del danno
ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., per esercizio illegittimo della
funzione pubblica, bene è proposta davanti al giudice ordinario quale giudice
cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di
questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa
risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione
è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di
interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse
forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento)".
IL NESSO DI CAUSALITA' IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
MEDICA
Con la sentenza n. 7997/05,
il Giudice di legittimità affronta il tema del nesso di causalità, in materia di
responsabilità medica da
omissione, ponendo le premesse per una ricombinazione delle teorie
tradizionalmente adottate dalla giurisprudenza: la condicio sine qua
non (temperata dal criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche) e la
causalità
adeguata. Viene valorizzato un criterio probabilistico non ancorato soltanto a
leggi scientifiche e statistiche, ma lasciato quando è il caso alle libere
valutazioni (secondo logica) del giudice, che si può così riappropriare del suo
ruolo di peritus peritorum. Il nesso di causalità
è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente
oggettivo, e secondo una ricostruzione di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora qualificabile
come damnum iniuria datum), e l'evento dannoso. Il nesso
di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo,
intermedio, remoto) che abbia generato, o anche soltanto contribuito a generare
tale, obbiettiva relazione col fatto, deve considerarsi "causa" dell'evento
stesso. Il nesso di causalità giuridica e' quello per cui i fatti
sopravvenuti, idonei di per sè soli a determinare l'evento, interrompono il
nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti. La valutazione dal
nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza
dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione
del "novus factus interveniens", si compie secondo
criteri: a) di probabilità scientifica, se
esaustivi, b) di logica aristotelica, se
appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di
copertura, con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo,
l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso "speculare", quanto al
profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo; dovendosi, in altri
termini, accertare il collegamento evento-comportamento omissivo in termini di
probabilità inversa, per inferire che l'incidenza del comportamento omesso e' in
relazione non probabilistica con l'evento stesso (che si sarebbe probabilmente
avverato anche se il comportamento fosse stato attuato). Il tutto a prescindere
da ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di
inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente.
Sempre in materia di responsabilità medica, le
Sezioni Unite Civili della S.C. -con la sentenza n. 577/2008- hanno risolto
il contrasto giurisprudenziale stabilendo un principio di notevole rilievo
in tema di responsabilità di struttura sanitaria, con riguardo a patologie
sopraggiunte nei confronti di un paziente ricoverato presso di essa, sulla base
di una distinzione tra la responsabilità gravante sul medico
curante dipendente della struttura e la responsabilità della struttura stessa.
Pur qualificandosi entrambe come ipotesi di responsabilità di natura
contrattuale, viene negato che la seconda sia necessariamente connessa
all'accertamento di comportamenti negligenti da parte del primo bensì,
piuttosto, che debba riconoscersi la sussistenza di forme di responsabilità
autonome dell'ente per insufficiente adempimento del contratto di spedalità
concluso con il paziente. Alla luce di tale fondamentale considerazione, le
S.U. precisano che "in tema di responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da
contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio,
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il
contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di
un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante".
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Sez. III° - 18/04/2005 n. 7997 Vai alla sentenza Cassazione
Sezioni Unite Civili 11/01/2008 n. 577
LA MANCANZA DEL "CONSENSO INFORMATO" DA SEMPRE DIRITTO
AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 462/07, pur
avendo accertato la correttezza di un intervento medico dal punto di vista
tecnico, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per
l'inadempimento dell'obbligo di "esatta informazione" che il sanitario era
tenuto ad adempiere. In particolare, è stato riconosciuto il danno conseguente a
tale specifica causa, pur in mancanza di un "nesso di
causalità tra i diffusi e molteplici disturbi accusati dalla paziente e gli
esiti dell'intervento" e quindi senza poter riconoscere gli altri danni
richiesti legati al tipo di intervento effettuato. Poiché l'attrice aveva
specificamente richiesto il riconoscimento del danno per la mancata
manifestazione del proprio consenso, il Giudice ha proceduto ad una disamina
sulla natura del consenso stesso pervenendo alla conclusione che alla paziente
doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno "per il semplice fatto che le è stato praticato un
intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative dello
stesso". Al medico, secondo il Tribunale, non può essere quindi
attribuito "un generale "diritto di curare", a fronte
del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe
in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe "ad libitum"
intervenire, con il solo limite della propria coscienza". Salvo che nel
caso dei trattamenti obbligatori per legge, "la
mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua
invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico
chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera
personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi
estranei sul proprio corpo". Il riferimento è ad una recente decisione della
Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 14/03/06 n.
5444) la quale ha stabilito che "la correttezza o
meno del trattamento sanitario non assume alcun rilievo ai fini della
sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del
tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa
e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il
paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione
di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue
implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa
prestazione di un valido consenso". Se non ricorrono i presupposti dello
stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., ha precisato la suprema Corte,
qualsiasi intervento non preceduto da un valido consenso determina la lesione
della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità
fisica, in quanto deve considerarsi eseguito "in
violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del
quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che
garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla
libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica),
e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità
d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se
questo è in grado di prestarlo". A simili conclusioni, è recentemente
giunta anche la Corte di Appello di Roma (App. Roma Sez. III,
27/03/07). Il problema dell'effettiva determinazione del danno è stato
risolto ricorrendo ad una quantificazione equitativa, in cui si è tenuto conto
dell'età della paziente e del suo attuale stato di salute.
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sentenza n. 462 del 15/05/2007 del Tribunale di Paola
LA RISARCIBILITA' -AI CONGIUNTI DEL DANNEGGIATO- DEL
"GRAVE PATEMA D'ANIMO E SCONVOLGIMENTO DELLA VITA"
Dopo la sentenza 12/05/2003 n. 7283 (secondo la quale
"alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art.
2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della
colpa dell'autore del danno qualora questa debba ritenersi sussistente in base
ad una presunzione di legge ex art. 2054 cod. civ. e se, ricorrendo la colpa, il
fatto sarebbe qualificabile come reato"), il Giudice di legittimità -con la
sentenza n. 8828/2003- in difformità del Giudice d'appello che aveva ricompreso
il "danno esistenziale" nell'ambito del danno biologico, ha ritenuto che la
perdita del rapporto parentale debba comportare un ulteriore risarcimento per il
danno non patrimoniale. Più esattamente, nel caso di uccisione di un congiunto,
la lesione risanabile al familiare è qualcosa di distinto sia dall'interesse alla tutela del bene salute
(risarcibile con il "danno biologico") sia
dall'interesse all'integrità morale da ingiusta sofferenza contingente
(risarcibile con il "danno morale soggettivo"). La Cassazione riconosce, in
sostanza, un ulteriore "danno specifico all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia". Assodato tale
principio (per altro applicato dalla Cassazione anche nella sentenza n.
8827/2003 nella quale si trattava di lesioni invalidanti e non di morte del
danneggiato), il Giudice dovrà procedere "alla ricerca
del collegamento giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze
dannose, selezionando quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili, in
base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art.
1223 c.c. che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza
immediato diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante
giurisprudenza (sent. n. 89/52; n. 373/71; n. 6676/92; n. 1907/931; n. 2356/00;
n. 5913/00), nel senso che la responsabilità deve essere estesa ai danni mediati
ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito".
Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez.
III° n. 8828 del 31/05/2003
Tra le decisioni dei Giudici di merito, segnaliamo una
recente sentenza del Tribunale di Mantova il quale ha ritenuto che il danno
biologico da morte è indennizzabile iure proprio
quando il trauma per la perdita del prossimo congiunto non si sia limitato ad un
patema d'animo transeunte ma sia degenerato in una patologia psichica
permanente.
Vai alla sentenza Tribunale di Mantova
del 19/06/2004
SIMULAZIONE RELATIVA E PRESCRIZIONE
Il Giudice di
legittimità, con la sentenza n. 18025/03, aderendo alla più recente
giurisprudenza (cfr.: Cass. 06/05/91 n. 4986, in Giust. civ. 1991, I, 2285;
Cass. 23/10/91 n. 11215, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 750; Cass.
16/01/97 n. 382) ha ribadito che la cosiddetta azione di simulazione relativa,
in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è
imprescrittibile (al pari della cosiddetta azione di simulazione assoluta), ai
sensi dell'art. 1422 c.c., potendo il decorso del tempo incidere solo
indirettamente sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione
dei diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato può far venire
meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente. In
dottrina (nel senso che la domanda è imprescrittibile, ma la sua ammissibilità è
subordinata alla sussistenza dell'interesse ad agire): Stolfi,
Sull'imprescrittibilità dell'azione di simulazione, in Riv. dir. proc. 1972,
565, per il quale l'azione dichiarativa della simulazione, in quanto è di
accertamento, non è soggetta ad estinguersi per il decorso del tempo; qualora
l'esistenza dell'accordo simulatorio si debba invece accertare in linea
pregiudiziale ed incidentale in relazione ad un diritto che abbia una sua indole
ed una sua disciplina e che, in particolare, sia soggetto ad estinguersi per il
decorso del tempo, è superfluo discutere della prescrittibilità o meno
dell'azione di simulazione, ma si deve determinare di volta in volta se il
diritto in disputa sia stato fatto valere in tempo. Alla stregua di
tali principi, la sentenza in esame ha affermato: a) che l'azione di
simulazione relativa si prescrive nel termine ordinario di dieci anni allorché
sia diretta ad individuare e far valere la reale volontà delle parti, ossia il
negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono,
situazione, questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la
sussistenza del contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente
ad esso si riconnette e che, pertanto, ne presuppone il riconoscimento, come
quando si faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal
contratto dissimulato (cfr.: Cass. 23/10/74 n. 3067); b) che non è soggetta a
prescrizione l'azione con la quale l'attore chieda di essere dichiarato
proprietario di un immobile già venduto ad un terzo, sostenendo che tale vendita
dissimulerebbe una donazione nulla per difetto di forma (cfr.: Cass. 14/10/71 n.
329, in Riv. dir. comm. 1972, 329). Con riferimento
specifico alla simulazione di donazioni poste in essere dal de cuius , poi, un problema di prescrizione può
presentarsi solo per le donazioni dissimulate per le quali sussistano i
necessari requisiti di forma perché, altrimenti, trattandosi di donazioni nulle,
non si porrebbero problemi di limiti temporali entro i quali i coeredi possano
esperire la relativa azione di accertamento (in senso conforme: Cass. 18/08/97
n. 7682, in Giur. it. 1998, 1342). In relazione a
tale ultima ipotesi non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo la
quale l'erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della
reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al
negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de
cuius , del quale deduca la simulazione, bensì con azione di simulazione
relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la
successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius , nei cui rapporti subentra, non solo sul
terreno dell'accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso
quello della prescrizione che decorre non dall'apertura della successione ma dal
compimento dell'atto simulato (Cass. 06/08/90 n. 7909, in Giur. it. 1991, I, 1,
791). A prescindere da altre considerazioni, infatti, il
potenziale erede è carente di interesse ad agire per far dichiarare la
simulazione di negozi di disposizione posti in essere dal de cuius , finché quest'ultimo è in vita, per cui,
aderendo a tale orientamento, si verrebbe a far decorrere la prescrizione in
relazione ad una azione che non può essere più esercitata.
E' ONERE
DEL DEBITORE PROVARE L'ADEMPIMENTO ANCHE A FRONTE DI UNA DOMANDA RISARCITORIA EX
ART. 1453 C.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 13533
del 30/10/2001, sono intervenute onde dirimere il contrasto giurisprudenziale,
in materia di onere della prova, relativamente ai rimedi offerti al creditore in
caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive. Il
problema investe quelle disposizioni che, pur se contenute nel codice civile,
costituiscono il fondamento del sistema probatorio processuale. In particolare,
ci si riferisce all'art. 2697, all'art. 1218 ed all'art. 1453 del codice
civile, il cui 1° comma -coordinato con le precedenti disposizioni- ha dato
adito al contrasto -ora finalmente composto- tra due indirizzi della S.C. Il 1°
orientamento (Cass. 2024/68; Cass. 1234/70; Cass. 2151/75; Cass. 5166/81; Cass.
3838/82; Cass. 8336/90; Cass. 11115/90; Cass. 13757/92; Cass. 1119/93; Cass.
10014/94; Cass. 4285/94; Cass. 7863/95; Cass. 8435/96; Cass. 124/97) -che è
maggioritario- diversifica il regime probatorio a seconda che il creditore
agisca, ex art. 1453 c.c. 1° comma, per l'adempimento (nel qual caso egli potrà
limitarsi a fornire la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto)
ovvero per la risoluzione (ed allora il creditore dovrà provare, oltre al
titolo, anche l'inadempimento del debitore). Ne consegue, ai sensi dell'art.
2697 c.c., che -qualora il creditore non si accontenti di richiedere
l'esecuzione dell'obbligo e pretenda il risarcimento del danno conseguente
all'altrui inadempimento- egli si troverà di fronte alla "probatio diabolica"
consistente nella prova del fatto negativo dell'inadempimento. Pur se si ammette
che "i fatti negativi possono essere provati fornendo prova dei fatti positivi
contrari" (Cass. 3644/82; Cass. 13872/91; Cass. 12746/92; Cass. 5744/93), ciò
diminuisce solo apparentemente l'onere della prova posto, secondo l'indirizzo
giurisprudenziale in esame, a carico del creditore. Il 2° indirizzo
giurisprudenziale (Cass. 10446/94; Cass. 973/96; Cass. 3232/98; Cass. 11629/99)
riconduce ad unità il regime probatorio da applicare in riferimento a tutte le
azioni previste dall'art. 1453 c.c. e -quindi- sia all'azione di adempimento,
sia a quella di risoluzione che -infine- all'azione di risarcimento del danno da
inadempimento, richiedibile -quest'ultima- pure in via autonoma (Cass. 3911/68;
Cass. 3678/71; Cass. 1530/88). Tale indirizzo, minoritario nella Giurisprudenza
ma maggioritario nell'elaborazione svolta dalla Dottrina, ritiene sufficiente la
sola prova della sussistenza del credito con la allegazione dell'inadempimento
della controparte contrattuale. Spetterà a quest'ultima la prova dell'estinzione
dell'obbligazione ovvero del proprio adempimento. Le Sezioni Unite fanno proprio
il secondo indirizzo rispondendo positivamente a (testuale) "palesi esigenze di
certezza e di ordine pratico". Nella sentenza in esame, la Cassazione ribadisce
-tra l'altro- il principio di "riferibilità o di vicinanza della prova": quella
dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente più agevole per il
debitore che per il creditore. L'Operatore di diritto non può che vedere con
favore questa scelta, comunque fondata non su motivazioni di mera praticità,
bensì di condivisibile interpretazione sistematica delle norme in materia di
prove civili. Il Giudice di legittimità, però, sembra dimenticare il predetto
principio di "vicinanza della prova" ove arriva a conclusioni (peraltro fuori
dalla questione sottoposta al suo esame) in materia di prova, da parte del
debitore, dell'adempimento -pure- degli ulteriori "obblighi accessori". Facile
immaginare l'effetto -proprio sulle "esigenze di certezza"- di un'eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. volta ad un Professionista che abbia chiesto il
pagamento dei compensi al Cliente il quale contesti l'adempimento agli obblighi
di informazione, diligenza, ecc. del Professionista stesso (quest'ultimo si
troverebbe -così- a dover provare la propria diligenza e perfetta osservanza
all'impegno assunto; con un'ingiustificata agevolazione probatoria connessa alla
contestazione dell'esattezza dell'adempimento e con conseguente vanificazione
delle esigenze di tutela del credito).
Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite 30/10/2001
n. 13533
I PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE
NEI CONFRONTI DEI TERZI
Per costante giurisprudenza in tema di appalto, una
responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile
allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore
in esecuzione di un ordine impartitogli dal Direttore dei lavori o da altro
rappresentante del committente stesso, ovvero quando si versi nell'ipotesi di
"culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del
servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e
dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del
contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché
il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore,
ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza
sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra
quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta
ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero
esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia
organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi. Nella
specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla subcommittente in ordine
all'affermazione della sua corresponsabilità con riferimento ai danni subiti da
un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice, alla stregua della
corretta valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sua ingerenza e
l'assunzione dell'obbligo di attuazione delle misure di prevenzione relative
all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.
Vai alla
sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - 19/04/2006 n. 9065
LA RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE EX ART. 1669 C.C.
Con la sentenza n. 13158/02, la Cassazione ha esteso la
responsabilità dell'appaltatore anche al Progettista, al Direttore Lavori nonché
allo stesso committente qualora questi abbia assunto la gestione diretta della
costruzione (v. anche Cass. 11/08/2000 n. 10719 che ha
introdotto il medesimo principio prefigurando la sussistenza di responsabilità
da fatto illecito). Nell'ambito di un richiamo dei
principali precedenti interventi della Cassazione sulla norma di cui all'art.
1669 c.c., conviene partire da Cass. 27/08/1997 n.
8109, con la quale il Giudice di legittimità aveva ritenuto applicabile la
norma in esame non soltanto ai rapporti tra committente ed appaltatore, ma anche
a quelli tra l'acquirente ed il costruttore-venditore. Ciò in quanto, pur in
assenza di un contratto d'appalto, veniva rilevato che la norma di cui all'art.
1669 c.c. prevedeva un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per
finalità di interesse generale. Detta responsabilità è
stata individuata -da Cass. 07/04/1999 n. 3338- come avente un
carattere di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 2043 c.c. (la quale
rimaneva comunque applicabile, quale norma generale, in assenza dei presupposti
richiesti dall'art. 1669 c.c.). Con una successione
decisione (Cass. 02/10/2000 n. 13003) è stata
estesa la responsabilità ex art. 1669 c.c. anche al venditore purché questi
abbia "provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta,
ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un
direttore lavori, ovvero abbia sorvegliato l'esecuzione dell'opera impartendo
precise e continue disposizioni all'appaltatore, trasformando questo in nudus minister". La decisione
del 2002, indicando quale presupposto della responsabilità ex art. 1669 c.c. la
partecipazione alla costruzione dell'immobile, anche se "indiretta", ha escluso
la stessa per l'attività del fornitore dei materiali utilizzati, purché tale
prestazione si sia limitata alla consegna dei prodotti richiesti. In tale
ipotesi, la prestazione resta regolata dal D.Lgs n. 244/88.
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I°, n. 13158 del 10/09/2002
L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1668 C.C., SEBBENE CONDIVIDA LA NATURA
CONTRATTUALE GENERALE DI CUI AGLI ARTT. 1453 E 1455 C.C., RIMANE ATTRATTA NELLA
DISCIPLINA SPECIALE DELL'ART. 1667 C.C.
In tema di appalto, tutte le azioni connesse alla
garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, compresa l'azione di
risarcimento dei danni ex art. 1668 c.c., sono soggette ai termini di
prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c. E' questo il
principio stabilito dalla sentenza n. 28417/05 la quale ha precisato che
gli artt. 1453 e 1455 c.c. trovano applicazione in tema di appalto solo quando
l'appaltatore non esegue (anche parzialmente) l'opera, oppure la esegue ma si
rifiuta di consegnarla al committente, ovvero procede con grave ritardo a
tali adempimenti. Gli artt. 1667 e 1668 cod. civ. disciplinano invece
l'ipotesi in cui l'opera, eseguita e tempestivamente consegnata,
presenti vizi e difformità in quanto eseguita senza il rispetto delle
regole della tecnica (Cass. 01/03/01 n. 3002, in Giur. it ., 2002, 734). Gli
artt. 1667 e 1668 c.c. identificano, complessivamente, un'ipotesi
speciale di responsabilità dell'appaltatore. La nota peculiare di tale regola
non attiene però al fondamento e alla sua natura, che non diversamente da quella
portata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., è pacificamente contrattuale. Sotto questo
profilo la Cassazione non si discosta dalla posizione maggioritaria, secondo cui
tali ipotesi configurano non una garanzia in senso tecnico ma un'esplicazione
particolare della comune responsabilità per inadempimento (Cass. 15/03/04 n.
5250, in Rep. Foro it., voce Appalto , 2004,
n. 43). Quindi i principi generali in materia di inadempimento delle
obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore svolgono una funzione
integrativa della disciplina speciale ivi contenuta (Cass. 17/05/04 n. 9333, in
Rep. Foro it., voce Appalto , 2004, n. 42).
Da quanto sopra deriva anche che il committente può esigere
dall'appaltatore un importo pari alla spesa necessaria all'eliminazione dei
vizi, qualora l'appaltatore non provveda alla loro eliminazione (Cass. 02/08/02
n. 11602, in Giust. Civ., 2003, I, 2501). Tale azione impone un obbligo di fare
all'appaltatore senza che la consistenza o il costo dei lavori di riparazione
possa influire (Cass. 27/08/93 n. 9064, in Rep. Foro it., voce cit. , 1993, n. 52). Spesa che secondo alcuni può
coincidere con il denaro occorrente per l'integrale rifacimento dell'opera
(Cass. 15/05/02 n. 7061, in Riv. giur. edil., 2002, I, 1259). Anche questa
posizione è però contestata dalla giurisprudenza che più rigorosamente tiene per
l'autonomia dell'azione risarcitoria da quella di garanzia (Cass. 02/08/01 n.
10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001,
n. 57). Con la sentenza in commento, la S.C. si allontana perciò da un
orientamento minoritario secondo cui l'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. si
presenta invece come una deroga ai principi ricavabili in via generale in tema
di inadempimento del contratto. La suddetta richiesta risarcitoria si
giustificherebbe unicamente nella misura in cui tramite le azioni di garanzia si
tenda al mantenimento del contratto. Laddove non vi siano i presupposti della
risoluzione, la parallela domanda risarcitoria ex art. 1668 cod. civ. deve
essere rigettata per difetto di causa
petendi (Cass. 29/11/01 n. 15167 in Rep. Foro it., voce Appalto , 2001, n. 56). Venendo alla differenza
specifica, questa riguarda invece il contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c.,
ovvero presupposti di applicazione e modalità di esercizio. Per contenuto
dell'azione la giurisprudenza ha finora alluso all'azione di eliminazione dei
vizi o la riduzione proporzionale del prezzo. L'azione di risarcimento del danno
di cui all'art. 1668 cod. civ. è stata invece intesa dalla giurisprudenza
maggioritaria come assolutamente autonoma dal contenuto della garanzia (Cass.
02/08/01 n. 10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001, n. 57) come dalla risoluzione (Cass.
18/04/02 n. 5632 in Giust. civ., 2003, I, 465). Si tratta di azione contrattuale
che presuppone la colpa (presunta secondo Cass. 26/10/00 n. 14124, in Rep.
Foro it., voce cit., 2000, n. 54) dell'appaltatore medesimo (Cass. 01/03/01 n.
3002, in Giur. it., 2002, 734). Sul tema specifico
dell'azione di risarcimento ex art. 1668
cod. civ., proprio le considerazioni sull'estraneità dell'azione risarcitoria
rispetto al contenuto della garanzia faceva concludere la Cassazione nel senso
che il termine di prescrizione di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ., opera
per tutte le azioni contrattuali ex art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni
contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni (Cass.
17/12/99 n. 14239 in Rep. Foro it., voce cit. , 1999, n. 47). Con la decisione che si segnala la
Cassazione prende una posizione opposta. Senza modificare la sua premessa,
ovvero la natura contrattuale e autonoma del risarcimento, afferma che essa deve
sottostare alle medesime condizioni di cui all'art. 1667, commi 2 e 3,
c.c. I termini di cui all'art. 1667, commi 2 e 3, c.c. mirano a
contemperare l'esigenza del committente sottesa all'azione di garanzia ad avere
un'opera priva di difetti e l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento
sollecito delle contestazioni. Quindi, nel far salva l'azione di risarcimento,
l'art. 1668 cod. civ. non intende far fuoriuscire tale rimedio dall'alveo della
garanzia per vizi. Il suo presupposto è proprio la sussistenza del vizio o della
difformità fatta valere con l'azione di garanzia. I danni sono quelli che
derivano da tali vizi. Tale azione, aggiungendosi a quella per vizi
dell'opera (Cass. 21/02/96 n. 1334 in Riv. giur. ed., 1009, I, 919 - n. De
Tilla), è intesa ad integrare il contenuto della garanzia mediante il ristoro
del pregiudizio subito a causa di quei difetti. Ristoro che rimarrebbe
pregiudicato laddove l'azione si riducesse alla mera eliminazione del difetto o
vizio.
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sentenza Corte di Cassazione, Sez. II° Civ., 22/12/2005 n. 28417
LE SEZIONI UNITE COMPONGONO IL CONTRASTO IN MATERIA DI NULLITA' ED
ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI
La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha precisato
che devono qualificarsi nulle solo le
delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o
illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon
costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che
incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla
proprietà eslusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in
relazione all'oggetto. Devono -invece- qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di
convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che
richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. In linea con quanto sopra, le Sezioni Unite
hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini,
dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non
la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che diventa valida
ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio se non impugnata
entro 30 giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i
condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini
dissenzienti). Per la prima volta, il "paletto" stabilito dal Giudice di
legittimità è stato fissato avendo riguardo al nuovo diritto societario, che
costituirà indubbiamente una "bussola" anche per lo sconfinato contenzioso
in materia condominiale.
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07/03/05 n. 4806
VALIDITA' DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE INFORMALE
E' valida la convocazione per l'assemblea
condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che
non vive nell'immobile, se all'interno del condominio si è consolidata una
prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un
particolare obbligo di forma.
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sentenza Cassazione Civile Sez. II° - 01/04/2008 n. 8449
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE "LOTTA CONTRO I
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI"
L'art. 26 del disegno di legge "Comunitaria 2001", approvato
definitivamente dalla Camera il 20/02/02, ha dettato le linee guida
dell'intervento del Governo italiano al fine di adeguare la normativa vigente ai
principi ed alle prescrizioni della Direttiva 2000/35/CE del 29/06/00. Tale
Direttiva, preso atto che i commerci transfrontalieri sono ostacolati dalle
ampie divergenze esistenti nelle regole relative alle tutele prestate alla
riscossione dei crediti, ha voluto realizzare un'armonizzazione a livello
comunitario delle disposizioni concernenti i termini di pagamento, le date di
scadenza nonché l'interesse applicabile in caso di ritardo nell'adempimento. Di
particolare rilievo è che la Direttiva esclude ogni differenziazione tra settore
pubblico e privato e che il suo ambito di applicazione comprende qualsiasi
contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi (clicca qui per: IN PARTICOLARE, I
RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI). Il Legislatore
comunitario non perde occasione per inquadrare il servizio reso dal libero
Professionista nell'ambito dell'attività d'impresa, pur precisando -nel
preambolo- che ciò non costituisce, per gli Stati membri, obbligo di trattare le
Professioni liberali come imprese. E' opportuno sottolineare che la Direttiva n.
2000/35/CE rientra tra quelle "autoesecutive", nel senso che, alla scadenza del
termine assegnato agli Stati membri per la sua attuazione (08/08/02), spiega
effetti diretti negli ordinamenti interni (c.d. "efficacia verticale"). Il
Legislatore italiano non ha rispettato -con il Decreto Legislativo 231/2002, in
vigore dal 07/11/02- il termine assegnato. Vediamo, comunque, le principali
novità introdotte, tutte molto rilevanti. L'art. 1 stabilisce, quale ambito di
applicazione della nuova normativa, "ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale" purché i relativi contratti siano
stati stipulati dopo il 08/08/02. Rimangono esclusi solamente: i contratti con i
consumatori, i debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore, le
richieste di interessi inferiori a 5 euro ed i pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno. Il Legislatore italiano non ha esteso l'ambito di
applicazione del D.Lgs. 231/2002 alla materia dei lavori pubblici, accogliendo
l'avviso espresso dall'Autorità garante dei LL.PP. con determinazione n. 5 del
27/03/02. Al riguardo, a parte la mancanza di differenziazione sopra ricordata
tra settore pubblico e privato, giova ricordare che l'art. 2 n. 1 della
Direttiva 2000/35/CE, nel fornire la nozione di "pubblica amministrazione",
richiama la definizione che si rinviene nella Direttiva n. 93/37/CE, concernente
inequivocabilmente gli appalti di lavori. Probabilmente gli Organi
giurisdizionali saranno presto chiamati a determinare in materia; mentre -nella
Relazione illustrativa del D.Lgs. in esame- si rimanda (nel presumibile
tentativo di scongiurare negative decisioni giurisprudenziali al riguardo) ad un
successivo intervento normativo per l'omogeneizzazione della disciplina degli
appalti pubblici di lavori con quella recata dalla Direttiva n. 2000/35/CE (come
detto, però, già applicabile in mancanza di intervento dello Stato membro). L'art. 4 introduce la decorrenza automatica degli interessi
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento nonché, in
mancanza di sua indicazione nel contratto, il termine legale di 30 giorni. Quale
"tasso di riferimento", il D.Lgs. in esame ha scelto il saggio di interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato
di 7 punti in percentuale. Viene anche modificato l'art. 3 delle disposizioni in
materia di subfornitura (L. 18 giugno 1998 n. 192) introducendo la medesima
maggiorazione per gli interessi moratori e prevedendo, per i ritardi di
pagamento che superino i 30 giorni, una penale pari al 5% dell'importo non
pagato. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali,
viene abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c. e si introduce il termine
massimo di 30 giorni per l'emissione del decreto ingiuntivo (ma bisognerà
accertare le modalità di attuazione dei nostri Tribunali). Di particolare
rilievo è la previsione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
Vai alla Direttiva 2000/35/CE
Vai alla Legge 18/06/1998 n. 192
Vai al Decreto Legislativo 09/10/2002 n.
231
Vai alla Determinazione dell'Autorità
di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 5/2002 del 27 marzo 2002 in materia di
"Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici"
Vai al commento su: "conseguenze
derivanti dall'applicazione del Dlgs 231/02 sull'attività contrattuale della
P.A.
Vai alla Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 14/01/2003
Vai alla Circolare
ACER di commento dell'intervento dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. del
27/01/03
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE SU "TALUNI
ASPETTI DELLA VENDITA E DELLE GARANZIE DI CONSUMO"
Il D.Lgs 02/02/02 n. 24 (in G.U. 08/03/02 n. 57) attua
in Italia la Direttiva CEE del 25/05/99, meglio nota come istituente la
"garanzia europea", nella cui formulazione giocò un rilevante ruolo il Governo
Italiano. L'art. 1 del D.Lgs 24/02 introduce -nel Libro IV° del codice civile-
un nuovo paragrafo costituito dagli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies. La
principale novità è rappresentata dal fatto che il venditore risponde
direttamente nei confronti del consumatore, per un periodo di due anni dal
momento della consegna, dei difetti di conformità del bene. Chiariamo subito che
-per consumatore- si intende colui che effettua l'acquisto al di fuori di una
qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. Il venditore può rivalersi
esercitando, entro 1 anno dalla prestazione in favore del consumatore, il
diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore
nella catena di distribuzione. Il raggio d'azione del Legislatore comunitario è
molto ampio: ci si riferisce anche ai contratti di permuta e somministrazione,
nonché a quelli di appalto, di opera ed agli altri comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (pure se usati). Altra
novità di estremo rilievo è costituita dal diritto, in capo al consumatore, al
ripristino -senza spese- della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione; ovvero (nel caso in cui il venditore non provveda in un
ragionevole tempo o la sostituzione/riparazione arrechi notevoli inconvenienti
al consumatore) quest'ultimo potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo
o la risoluzione del contratto. Ancora: se il venditore rifiuta di riparare il
bene o di sostituirlo (nonostante ciò sia possibile e non sproporzionato
rispetto alle altre alternative), il consumatore potrà rivolgersi -a spese del
venditore- ad un terzo autorizzato, dando pronta notizia della riparazione o
della sostituzione al venditore stesso. Per quanto attiene al "vizio-difetto"
del bene, non ci si riferisce solo al "vizio intrinseco" del prodotto, avendosi
anche riguardo a: che il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal
venditore (anche a mezzo di dichiarazioni pubblicitarie); ovvero che il prodotto
non sia conforme alle caratteristiche volute dal consumatore e che questi abbia
portato a conoscenza del venditore; oppure che il prodotto non sia stato
correttamente installato od utilizzato a causa di una non idonea descrizione del
libretto d'istruzioni. La c.d. "pubblicità ingannevole" (D.Lgs 74/92 attuativo
della Direttiva 84/450/CE) diviene, da mero oggetto di inibizione da parte
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, elemento di difformità
del bene, con gli effetti sicuramente più garantistici del consumatore di cui
alla novella in esame. Nel periodo di validità della garanzia (2 anni), il
consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità, pena la
decadenza, entro 2 mesi dalla data della sua scoperta. Non sussiste in ogni caso
alcun "difetto di conformità" qualora, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva, con
l'ordinaria diligenza, ignorarlo (sono esclusi i c.d. "ripensamenti"). Infine
ricordiamo che, nei primi 6 mesi dalla consegna del bene, i difetti di
conformità si presumono esistenti salvo prova contraria. Da ultimo, ma non per
ultimo, l'art. 1519 octies introduce la nullità di ogni patto, anteriore alla
comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o
limitare le garanzie previste dal D.Lgs in esame. Il venditore od il produttore
possono fornire una "garanzia convenzionale", purché senza costi supplementari
ed in aggiunta a quella regolata dal D.Lgs 24/02. Una norma transitoria
stabilisce che, sino al 30/06/02, la disposizione sulla "garanzia convenzionale"
non si applicherà ai prodotti già immessi sul mercato.
La novella tutela in maniera finalmente adeguata il
consumatore pur se è possibile prevedere degli effetti forse eccessivamente
onerosi sui piccoli venditori. La giusta contemperazione con i diritti dei
consumatori (sinora troppo spesso ignorati) può essere fornita solo puntando ai
"sistemi qualità" nei modi di operare dell'intera filiera di distribuzione. Per
il resto, la mancanza di capacità di gestione dei punti vendita non può tradursi
-nei fatti- nell'assenza di tutela effettiva per il consumatore; mentre la
Direttiva tutela anche il venditore (ma mai a scapito del consumatore) nei
confronti del produttore e del distributore.
Vai al Decreto Legislativo 02/02/2002 n. 24
APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA DEL FRANCHISING
Il Senato -nella seduta del 21/04/04- ha definitivamente
approvato le nuove norme per la disciplina del franchising (pubblicato sulla
G.U. n. 120 del 24/05/04). In base alla nuova disciplina l'affiliazione
commerciale (o più semplicemente "franchising") è "il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità
all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". L'intento del
legislatore è quello di introdurre nel nostro ordinamento un quadro di norme di
carattere generale al quale ricondurre i contratti di franchising attraverso la
previsione di specifici obblighi informativi precontrattuali e clausole
negoziali obbligatorie.
Vai al testo approvato in via definitiva
dal Senato
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 (suppl.
ord. n. 123) il "Codice della privacy", finalmente accorpante le disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, con le necessarie abrogazioni e gli
opportuni coordinamenti.
Il
particolare il provvedimento, che entrerà in vigore nella sua totalità il
01/01/2004, contiene le regole generali per il trattamento dei dati e le
disposizioni relative ad ambiti specifici di disciplina: giudiziario,
trattamento dei dati da parte delle Forze di polizia, difesa e sicurezza dello
Stato, sanitario, trattamento dei dati per scopi storici, statistici o
scientifici, lavoristico, del sistema bancario ed assicurativo, delle
comunicazioni elettroniche, delle libere professioni, del giornalismo, del
marketing diretto.
Riportiamo due degli interventi di esperti, tratti dal
sito www.dirittosulweb.com, effettuati al Convegno "Privacy e studi legali -
Misure di sicurezza, Consenso ed Informativa, Il Documento Programmatico" -
Verona 27 febbraio 2004, affrontanti -nello specifico- questioni concernenti gli
Studi Legali
Vai al Dlgt. 30/06/2003 n. 196
Vai al testo di due degli interventi al
Convegno "Privacy e Studi Legali"
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Sono numerose e destinate a modificare radicalmente i
rapporti fra l'amministrazione tributaria ed il cittadino le novità contenute
nello Statuto del contribuente. Di particolare rilievo ricordiamo: "I rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede''. Non ci sono sanzioni per inadempienze
del contribuente riconducibili ad errori, ritardi od omissioni
dell'amministrazione. I modelli di dichiarazione e le comunicazioni del fisco
devono essere ''comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in
materia tributaria''. L' introduzione di nuove tasse e' possibile di regola solo
per legge e non attraverso il canale accelerato del decreto-legge governativo.
In ogni caso le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le norme
dovranno menzionare l' oggetto nel titolo. Il fisco si impegna a semplificare le
normative tributarie e a renderle disponibili gratuitamente in forma
elettronica, per esempio, tramite Internet. In ogni caso il fisco dovra'
informare al domicilio il contribuente su qualsiasi atto a lui destinato. E'
ammesso l'accollo del debito d'imposta. Il cittadino che abbia dei dubbi su come
comportarsi, puo' chiedere chiarimenti al fisco, che deve rispondere entro 120
giorni. Se il fisco non risponde entro quattro mesi, si intende che
l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato
dal contribuente. Il contribuente sottoposto ad accertamento fiscale ha diritto
all'assistenza di un professionista abilitato alla difesa davanti ai giudici
fiscali. I controlli vanno fatti arrecando il minor disturbo possibile alle
attivita' del contribuente e comunque non possono durare di regola piu' di
trenta giorni (prorogabili di altri trenta solo in caso straordinari). Le
cartelle esattoriali dovranno poi indicare chiaramente gli atti contestati e
possibilmente allegarli: nessuna sanzione e' dovuta per errori che non hanno
comportato minori versamenti o fatti per poca chiarezza del fisco. Arriva in
ogni Regione la figura del "Garante del contribuente", organo composto da tre
persone esperte del settore. Il garante valuta ''in piena autonomia'' le
lamentele , accerta eventuali disfunzioni, interviene per correggere
irregolarita' che possano ''incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed
Amministrazione finanziaria''
Vai allo Statuto del Contribuente
Vai al contributo del 08/04/2009 del dott.
Salvatore su www.filodiritto.com
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