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Diritto  Civile

 

 

IN CASO DI MANCATO CONSENSO INFORMATO, IL PAZIENTE HA L'ONERE DI PROVARE CHE EGLI NON SI SAREBBE SOTTOPOSTO ALL'INTERVENTO QUALORA NE AVESSE CONOSCIUTI I RISCHI

Il Giudice di legittimità, intervenendo in materia di consenso informato ed -in particolare- di ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca anche solo per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, qualora il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi; residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione  del paziente. Nella sentenza si richiama quello che viene definito un "definitivo approdo" giurisprudenziale secondo il quale l'intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari od opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente. A tale riguardo, la Cassazione precisa che "per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute)"

Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sezione, 09/02/2010 n. 2847


COSTITUISCE ABUSO DI DIRITTO LA PREDISPOSIZIONE DI UN CONTRATTO "CAPESTRO", ANCHE SE FORMALMENTE A NORMA 

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 20106/2009 , inserisce la figura dell' "abuso del diritto" anche in materia contrattuale. Ne rispondono infatti le aziende, per lo più le multinazionali che si trovano in posizione dominante, che, senza violare direttamente la Legge, utilizzano in modo "alterato" gli schemi contrattuali "per conseguire obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore". Ribadendo la propria consolidata giurisprudenza in materia di "buona fede oggettiva", la Cassazione rileva che "tale principio deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione". La novità è costituita dalla conclusione che il "disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato". Riconoscendo che nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto, la Cassazione rileva che il Giudice può impedire "che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti -ed i diritti connessi- attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza" intesa quale "regola cui l'Ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata". Insomma, il colosso che si approfitta dei piccoli con un contratto che, nonostante a norma, sia capestro, deve risarcire anche i danni.


Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sezione, 18/09/2009 n. 20106


LE S.U. DELLA CASSAZIONE SPECIFICANO IL RAPPORTO TRA AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO, DA UNA PARTE, ED AZIONE DI RECESSO E RITENZIONE DELLA CAPARRA, DALL'ALTRA PARTE

In particolare, la Corte ha dettato  i seguenti principi di diritto:
a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell' incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari" né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perchè nuove.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14/01/2009 n. 553

Vai al commento di Alessandro Palma ("Corriere Giuridico" n. 3/2009)


LE DIFFERENZE DI NATURA ONTOLOGICA TRA L'AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 C.C. E QUELLE EX ARTT. 1456 E 1457 C.C. 

Con la sentenza n. 3039/09, la Corte di Cassazione ha ribadito che le azioni di risoluzione contrattuale, rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e dagli artt. 1456 e 1457 c.c., sono ontologicamente diverse, sia per causa petendi sia per petitum. La prima tende ad una pronuncia costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex nunc, anche se con effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la cui non scarsa importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si chiede invece l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già avvenuta ex tunc, in seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o all'avveramento della condizione risolutiva espressa, convenzionalmente predeterminati dalle parti quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla risoluzione. Le due domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere accolta una, in base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 06/02/2009 n. 3039


LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DOPO LE SENTENZE DELLE S.U.

Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e26975 in data 11 novembre 2008), hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 2059 c.c. contiene principi informatori del diritto, come tali vincolanti anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Esaminiamo di seguito alcune rilevanti sentenze, sia di legittimità che di merito, intervenute successivamente alle predette pronunce dell'11 novembre 2008:

 

I pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale non sono meritevoli d itutela risarcitoria. Le categorie restano autonome (pur nell'ambito di un'unitaria figura di "danno non patrimoniale" fondato sull'art. 2059 c.c.), e che devono essere provate, anche con presunzioni, ai fini della liquidazione (salvo il danno biologico, che deve essere accertato sotto il profilo medico-legale). Il giudice, nel valutare la sussistenza e la quantificazione dei danni, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, ovvero delle modalità di verificazione del fatto, dell'entità e natura del vulnus subìto dalla persona, nonché delle sue condizioni soggettive, in modo tale da compiere una liquidazione il più possibile "adeguata" alla fattispecie. In merito al riconoscimento dei danni biologici e morali nella misura "standard", l'onere della prova risulta "affievolito", in quanto, al di là del fatto che il danno biologico deriva "naturalmente" dall'accertamento medico-legale, il danno morale si può provare per presunzioni, e spesso risulta insito nelle allegazioni di parte, che fanno riferimento alla gravità dell'offesa subita.

Vai alla sentenza del Tribunale di Alba del 15/12/2009 (dal sito www.altalex.com)

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Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 24034/09, ha individuato la peculiarità del danno non patrimoniale nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato od agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria. Con le precisazioni, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero sia addirittura meramente immaginario).

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sez., 13/11/2009 n. 24034

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Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. cod. civ.  In sostanza, l'espressione «perdita» utilizzata nell'art. 1223 cod. civ. sta a significare perdita sia patrimoniale sia non patrimoniale. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma (XI° Sezione - 13/07/2009) la quale è particolarmente rilevante per due ordini di ragioni: 1)  si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non lede un interesse o diritto inviolabile della Costituzione (in contrasto con quanto affermato da Cassazione Civile SS.UU. 11/11/2008 n. 26972 che aveva sostenuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti inviolabili della persona); 2) si afferma che l'art. 1223 cod. civ. è applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la conseguenza di imporne il risarcimento della veste di danno emergente e mancato guadagno non patrimoniale). In questo senso, viene accolta la tesi sostenuta da VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, 2005, aggiornata alla luce delle recenti pronunce delle SS.UU. in  Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le Sezioni Unite, 2009 (entrambi gli interventi reperibili sul sito www.altalex.com).

Vai alla sentenza Tribunale di Roma, XI° Sez. Civile, 13/07/2009

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Un'altra sentenza di merito (Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, n. 23/2009) si segnala all'attenzione del lettore perché affronta il delicatissimo problema di come 'trattare' il danno non patrimoniale (nella fattispecie derivante da infortunio sul lavoro) nella sua componente soggettiva, morale, esistenziale o -comunque- legata alla sofferenza psichica ed al fare areddituale della persona. Il Giudice di Novara ricorda che "la Corte di Cassazione ha osservato che la lesione degli interessi non suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica, (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall'impresa ... sarebbe quindi definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di durata ... da intendersi -però- sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale". Nel caso in cui "sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". In conseguenza, "il giudice dovrà, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". In conclusione, nella sentenza in esame, il Giudice decideva la causa liquidando -prima- il danno biologico e -poi- provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere anche nella sfera della vita privata dell'infortunato.

Vai alla sentenza Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, 16/02/2009 n. 23


IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenze nn. 26972/0826973/08, 26974/08 e 26975/08 -tutte dell'11/11/08- intervengono sulla definizione del danno non patrimoniale specificando, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, che quest'ultimo è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie (art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.) si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona. Quanto al tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, va sottolineato che, trattandosi di sofferenza non suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova in materia di danno non patrimoniale, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26972 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26973

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26974

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11/11/2008 n. 26975

Vai al commento di PAOLO FRANCESCHETTI

Vai al commento di LUIGI VIOLA

Vai alla relazione di LUIGI VIOLA al Convegno "Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite"  (Roma, 06/05/2009) 

Vai al commento di GIUSEPPE BUFFONE (novembre 2008)

Vai al commento di GIUSEPPE BUFFONE (febbraio 2009)

Vai al commento di MARCO MINARDI

Vai al commento di PAOLO CENDON

Vai al commento di NATALINO SAPONE (nello specifico del rapporto di lavoro)
Vai al commento di
SABINE WUNSCH

Vai al commento di MONICA BOMBELLI e MATTEO IATO

Vai al commento di CARLO CASTRONOVO

Vai al commento di GIUSTINA ANGELILLO
 Vai al commento di PASQUALE FAVA (dal sito www.dirittoeprocesso.com)

Vai al commento di SALVATORE MAZZAMUTO (in "Contratto ed Impresa", Cedam, n. 3/2009, pp. 589 e ss.)

Vai al commento sentenza Corte Appello Reggio Calabria 04/12/09 n. 377 (dal sito www.altalex.com)

Vai all'estratto dal volume "Il danno da circolazione stradale" - Autore: RICCARDO MAZZON, Utet Giuridica, 2010


PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SS.UU. 

 

Il disposto di cui all'art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali), ritenuto principio informatore del diritto e come tale, vincolante anche nel giudizio di equità, è da leggersi non già come disciplina di autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non come funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie). Quanto esposto si basa sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva, la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata, avuto riguardo alla natura del citato art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno), ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. Stabilendo tale principio di diritto, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 8703/09, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente il quale, in seguito alle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute, chiedeva la condanna dell'ufficio della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni morali e da stress. Dalla specie, infatti, non emerge un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, in quanto inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in "disagi, fastidi, disappunti, ansie", ritenuti dal legislatore non meritevoli di tutela risarcitoria.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 09/04/2009 n. 8703


PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO MORALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SS.UU. 

Il danno morale, in quanto voce autonoma di risarcimento distinta dal danno biologico, deve essere "personalizzato" in base alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del danno. Seguendo l'insegnamento delle S.U. dell'11/11/08, la III° Sezione della Cassazione  ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di criteri di calcolo del danno morale. Innanzitutto «nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute». Inoltre viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del danno: «il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato». Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce è dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona. Questo è costituito dalla sua integrità morale. L'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.
Per i precedenti, cfr.: Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 e -soprattutto- Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 9672 (punto 2.10).

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 12/12/2008 n. 29191


IL DANNO MORALE SOGGETTIVO E' CUMULABILE CON IL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Anche alla luce della nuova giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. S.U. n. 26972/08), ai coniugi della vittima di un sinistro stradale compete sia il danno morale soggettivo, inteso come ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza della perdita traumatica del loro congiunto, sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nella improvvisa privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal defunto. La sentenza del Tribunale di Lecce chiarisce che, con la sentenza delle S.U., è stato condiviso, di fatto, il modello logico-strutturale delle cc.dd. sentenze gemelle del 2003 (8827 ed 8828). Applicando tale assunto, il Giudicante salentino ritiene di poter cumulare la pretesa risarcitoria inerente il danno morale con quella afferente al c.d. danno esistenziale (nel senso che la sentenza S.U. n. 26972/08 ha modificato gli aspetti formali del quadro giurisprudenziale precedente e non la sostanza, si veda: VIOLA, intervento dal titolo Il danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, effettuato al Convegno tenutosi in Roma il 24/11/2008 su "Il risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali").

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di Maglie, 29/11/2008 n. 368


LA CASSAZIONE SPECIFICA LA NATURA, LA DISCIPLINA E GLI EFFETTI DEL C.D. "COLLEGAMENTO NEGOZIALE"

 

Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico -unitario e complesso- che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 10/07/2008 n. 18884


VIZI OCCULTI E RIDUZIONE DEL PREZZO

Il costo sopportato per rimuovere i vizi occulti della cosa venduta può essere preso in considerazione non ai fini della quantificazione del danno subito dal compratore, bensì come semplice ed ulteriore criterio anche equitativo.La Suprema Corte, con sentenza n. 12852/ 08, ha deciso in merito alla vicenda di una società che, dopo aver acquistato un complesso edilizio scopre, durante gli scavi, che il suolo è pieno di rifiuti solidi, anche speciali. Pertanto si rivolge al Tribunale chiedendo la riduzione del prezzo della vendita per la presenza nella cosa venduta di oneri non apparenti che ne avevano ridotto il valore o il risarcimento del danno per vizi. La Corte ribadisce che, «in tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione. La riduzione del prezzo va quindi operata diminuendo il prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi o della diversità di essa rispetto alla cosa negoziata: il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. In definitiva l'indagine del giudice deve essere diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi». I Giudici di legittimità osservano come non vi sono specifici criteri per stabilire la somma dovuta a seguito della riduzione del prezzo per i vizi della cosa venduta. La determinazione del prezzo è rimessa pertanto al Giudice di merito ricorrendo ai criteri equitativi e al suo prudente apprezzamento. In particolare, «determinando l'ammontare della diminuzione del prezzo in misura pari al "costo sopportato dalla società acquirente per liberare l'immobile dalla discarica» -secondo la Corte- «si è inteso in sostanza ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione tenendo conto dell'entità della minore utilità e del minor valore effettivo dell'area in questione -rispetto a quello che appariva in sede di pattuizione- a causa del vizio scoperto dopo la conclusione del contratto».


LE S.U. DETTANO IL REGIME DEI CREDITI EREDITARI

Con la sentenza n. 24657/07, le S.U. della Cassazione hanno stabilito che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c. il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757 c.c. il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Ciò è confermato dall'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato ad un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo -il primo- la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti ed -il secondo- la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28/11/2007 n. 24657

Vai al commento di Lucio Militerni


LE S.U. INTERVENGONO SULLA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'INADEMPIMENTO


Nel comporre il contrasto di giurisprudenza in ordine alla sufficienza della qualità di imprenditore del creditore ai fini della presumibilità di impieghi antinflattivi della somma non tempestivamente versata dal debitore, le S.U., dopo aver ripercorso la storia dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, hanno ribadito che, in difetto di discipline particolari, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. comma 2° (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è liquidabile nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1°. Le S.U. hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto: 1. è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non abbia subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; 2. il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;3. in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso od il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Vai alla sentenza Cassazione S.U. 10/07-16/07/2008 n. 19499


CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL MINORE CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA

La Cassazione, con la sentenza n. 24331/08, ha elaborato i seguenti due principi di estremo rilievo in ordine alle azioni esercitabili per risarcimento del danno da sinistro stradale:
1)
"Dato che l'azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare immediatamente l'esercizio di tale specifica azione e confidi quindi nella possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che chi agisce ex articolo 1900 c.c. manifesti chiaramente: A) che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; B) che quest'ultimo è rimasto inerte; C) che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare"; 

2) "Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull' "id quod plerumque accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta; senza che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire -consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata- può esser determinato ex art. 1226 c.c. dal Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale. La scelta tra l'una o l'altro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

Vai alla sentenza Cassazione - Sez. 3° Civile, 30/09/08 n. 24331


SE LA BANCA CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL MUTUO PERDE GLI INTERESSI SULLE RATE NON SCADUTE

In materia di mutuo fondiario, le Sezioni Unite della Cassazione -con la sentenza n. 12639/08- hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze della risoluzione del rapporto di mutuo a seguito dell'esercizio della condizione risolutiva espressa da parte dell'Istituto di credito mutuante per inadempimento del mutuatario. In particolare, la risoluzione impedisce al rapporto di proseguire; cosicché -da un lato- discende "l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo". Dall'altro lato, "consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere; e che sul credito cosi determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'articolo 1224, primo comma, Codice Civile". Le Sezioni Unite hanno quindi preferito la giurisprudenza minoritaria, la quale riteneva che la persistenza del rapporto di mutuo per quanto concernesse (solo) l'applicazione degli interessi contrattuali sulle rate ancora non scadute al momento del recesso avrebbe costituito un ingiustificato squilibrio negoziale a carico del debitore ed un evidente aggiramento del divieto di anatocismo.

Vai alla sentenza Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19/05/2008 n. 12639


LIMITI E NATURA DELL'INDIPENDENZA DELLA FIDEJUSSIONE RISPETTO AL RAPPORTO PRINCIPALE

Per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, con la conseguenza che può sussistere giurisdizone ordinaria anche se il debito garantito ha natura pubblicistica. Con la sentenza n. 2655/2008, le Sezioni Unite aderiscono infatti alla chiarificatrice distinzione tra il concetto di accessorietà della fideiussione rispetto alla obbligazione garantita, che attiene alla connessione logico-giuridica tra i due negozi (c.d. unità logica), ed il concetto di individualità/indipendenza, riguardante, ex adverso, le diverse caratteristiche soggettive ed oggettive delle due obbligazioni (c.d. disunità reale).
Per quanto attiene al primo aspetto, il Giudice di legittimità non tace il collegamento tra obbligazione principale e obbligazione fideiussoria dal punto di vista logico-giuridico. Invero, l'obbligazione garantita (o principale) e quella fideiussoria (o accessoria) stanno tra di loro in rapporto di accessorietà: la fideiussione ha natura accessoria rispetto all'obbligazione garantita. Da ciò discendono diverse conseguenze sull'efficacia e sulla estensione della garanzia fideiussoria, desumibili dalla lettura della disciplina codicistica dell'istituto: ad esempio, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace, la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale (art. 1939 c.c.); inoltre la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c. primo comma). Ancora, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (art. 1942 c.c.); il fideiussore, infine, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante da incapacità (art. 1945 c.c.). E' da sottolineare, poi, che il vincolo di accessorietà perdura nel corso di tutto il rapporto fideiussorio, sicchè le vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono necessariamente sulla garanzia fideiussoria.
Per altri versi, invece, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità soggettiva ed oggettiva. Sul versante soggettivo, v'è da dire che il fideiussore rimane estraneo al rapporto principale garantito; dal punto di vista oggettivo, poi, l'indipendenza tra le due obbligazioni poggia sulla considerazione che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme (funzione di garanzia creditoria attraverso l'ampliamento delle sfere patrimoniali aggredibili), mentre l'obbligazione garantita può appoggiarsi ad una qualsiasi delle cause idonee (ibidem: Cass. S.U. 15/10/98 n. 10188 e Cass., Sez. 1°, 17/01/96 n. 365). A ciò consegue che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a valere le relative regole.
In materia di fideiussione e polizza fideiussoria, si veda: Cass. Civ. n. 2377/2008;
in materia di contratto di fideiussione e conflitto d'interesse, si veda: Cass. Civ. n. 174/2008;
in materia di fideiussione e contratto autonomo di garanzia, si veda: Cass. Civ. n. 26262/2007;
in materia di avallo e fideiussione, si veda: Cass. Civ. n. 23922/2007.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite 05/02/2008 n. 2655


OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: LE SEZIONI UNITE DETERMINANO LE MODALITA' DI CALCOLO DEL RISARCIMENTO DA MAGGIOR DANNO PER IL CREDITORE

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1499/08, hanno precisato che, di fronte alle obbligazioni pecuniarie, i creditori insoddisfatti sono tutti uguali, imprenditori o semplici risparmiatori che siano. Viene così superato l'inquadramento nelle categorie a suo tempo individuate dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 2368/86, che introdusse "criteri personalizzati di normalità", con presunzioni e dati economici riferiti a categorie "socialmente significative" come ad esempio "imprenditore" e "risparmiatore abituale". Per quanto attiene al tasso ed alla mora, le Sezioni Unite scelgono un'interpretazione che si risolve nel riconoscere al creditore di somme non corrisposte dal debitore un maggior danno che corrisponde alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), determinato per ogni anno ai sensi dell'articolo 1284 Cc. E la differenza va apprezzata a decorrere dalla data di insorgenza della mora. In materia di onere della prova, poi, il debitore può sempre provare che il creditore non abbia subito un maggior danno oppure che lo ha subito in misura inferiore alla differenza fra i tassi. Il Creditore, anche quando è un imprenditore, se chiede a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto a fornire la prova del pregiudizio subito. E ciò sia se fa riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia se invoca come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti. La prova, nel primo caso, si riterrà raggiunta solo se risulta presumibile che il ricorso al credito sia una conseguenza dell'inadempimento e, nel secondo, se si può presumere che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili 16/07/08 n. 19499

Vai al commento di Roberto Marcelli pubblicato su ilcaso.it - documento n. 182/09


IL CONTRATTO PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI

Con la sentenza n. 7930/2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e facendo propria la tesi maggioritaria, le S.U. hanno escluso che l'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, affermando che si tratta di mera detenzione. Ciò costituisce la conclusione di un approfondito esame del c.d. "contratto preliminare ad effetti anticipati" il quale, secondo i Giudici della S.C., non è una figura atipica, perché non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono confluiti, ed evidenziano che il criterio distintivo fra contratto unico, se pur misto o complesso, e contratto collegato non va ravvisato in elementi formali -quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali o la mera contestualità delle stipulazioni- bensì nell'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti. Pertanto, affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Nel c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati emergono dei contratti accessori al preliminare (necessariamente perchè funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso), rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale: contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito. Ne consegue, con riferimento al primo dei considerati contratti, che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili, 27/03/2008 n. 7930


LA NATURA ED I REQUISITI DELLA RINUNCIA ALL'USUCAPIONE 

La Cassazione, con sentenza n. 7847/08, ha chiarito che «il sistema codicistico riconosce efficacia interruttiva del termine necessario ad usucapire al riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore e/o esercente lo "ius in re aliena", sempreché esso non si esaurisca in una semplice dichiarazione di scienza, ma contenga la manifestazione di volontà di dismettere il possesso della "res" ovvero l'esercizio del diritto, comunque l'espressione di una volontà attributiva di detto diritto al suo titolare». La Suprema Corte ha anche ricordato che, «quando l'interruzione della prescrizione deriva da siffatto riconoscimento, esso, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo». Pertanto, la rinuncia all'usucapione da parte del marito non ha efficacia vincolante anche per la moglie, a meno che non ci sia una procura in tal senso tra i due coniugi. Infine, il Giudice di legittimità ha ribadito che, poiché non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che materialmente comportino la perdita del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, contrariamente a quanto avviene per la prescrizione estintiva dei diritti di obbligazione, la diffida o la messa in mora non interrompono il termine utile per la prescrizione acquisitiva in quanto il possesso può ben essere esercitato anche contro la volontà del proprietario.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 26/03/2008 n. 7847


I SINGOLI CONDOMINI SONO RESPONSABILI SOLO PRO-QUOTA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONDOMINIO

 

 

Intervenendo al fine di risolvere il contrasto sorto tra i Giudici di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente risolto il problema riguardante la natura dell'obbligazione dei Condomini, stabilendo -in contrasto con l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza- che i singoli Condomini non sono responsabili solidali -bensì solo pro quota- delle spese sostenute dal condominio. Per giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno preliminarmente approfondito il fondamento stesso della solidarietà nelle obbligazioni, la quale raffigura "un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di un'obbligazione intrinsecamente parziaria quando la Legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento ed insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse".  In altri termini, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di un'obbligazione comune (ma -naturalisticamente- divisibile trattandosi di somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarietà e prevale la struttura parziaria dell'obbligazione. Nello specifico, la S.C. a Sezioni Unite ha statuito che l'obbligazione dei Condomini condebitori "raffigura una prestazione comune ma naturalisticamente divisibile ". La sentenza in esame è degna di pregio anche perché affronta -indirettamente- vari ulteriori problemi riguardanti, tra gli altri, la natura dell'ente condominio ed il ruolo dell'Amministratore nell'ambito del mandato con rappresentanza. In particolare, il condominio non ha una struttura unitaria e -pertanto- la sua organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità. Ne consegue che l'Amministratore condominiale vincola i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie. Alla luce di quanto sopra, il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.


Vai alla sentenza Cassazione, Sezioni Unite Civili, 08/04/2008 n. 9148


 

NON INCONTRA ALCUN LIMITE LA PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA

 

Con la sentenza n. 9239/07, i Giudici di legittimità "cassano" una sentenza della Corte d'Appello di Brescia in cui si era ritenuto di escludere la simulazione assoluta riferita ad un atto di compravendita immobiliare, dichiarato valido ed efficace sulla scorta della mera attestazione contenuta nel rogito notarile circa l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo di assegno circolare, nonostante quest'ultimo fosse notevolmente inferiore all'effettivo valore dell'immobile. La diversa opinione espressa dalla Cassazione si fonda sull'interpretazione degli artt. 1415 e 1417 c.c., rispetto ai quali l'accertamento della simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare da parte dei terzi creditori del simulato alienante pregiudicati nei loro diritti, non incontra limiti di sorta. In particolare, la prova della simulazione assoluta riferita ad un contratto di compravendita immobiliare, desumibile dalla condotta delle parti contraenti, non è preclusa dalle risultanze dell'atto notarile, anche per quanto attiene alla circostanza relativa al pagamento del prezzo che, ove di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile integra la prova diretta di un accordo realizzato in frode ai creditori del simulato alienante, se diretto a defraudarli dell'unico cespite di valore adeguato al credito da loro vantato.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. 3° Civile, 18/04/07 n. 9239 


I QUESITI INTERPRETATIVI DELL'ART. 13 D.M. 22/01/08 N. 37

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 26/03/08 indirizzata all'Unioncamere avente come oggetto "Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ", ha dato i necessari chiarimenti richiesti sugli adempimenti imposti dal Decreto stesso, entrato in vigore il 27/03/08. Il problema più controverso, sul quale è già intervenuto il Consiglio nazionale del Notariato, riguarda l'art. 13 del decreto stesso che così testualmente recita:  "I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile". Il che ha fatto sorgere molteplici dubbi circa il trasferimento degli immobili senza garanzia, la nozione stessa di trasferimento, il problema legato ai contratti di affitto in corso e tanti altri sui quali è intervento il Ministero stesso con il parere inviato all'Unioncamere. In atto sembra che la situazione sia la seguente:
A) per quanto concerne il trasferimento degli immobili, lo stesso può essere effettuato anche in assenza di garanzia, con la possibilità di deroga prevista dal Codice civile. Deve, però, essere chiarito tra le parti lo stato degli impianti ed i notai devono assicurarsi che i venditori abbiano informato gli acquirenti dello stato di non conformità degli impianti stessi e che gli acquirenti abbiano, effettivamente, compreso che, di fatto acquistano un immobile che, prima di essere utilizzato, deve essere messo a norma;
B) per quanto concerne la nozione di trasferimento, la norma riguarda qualsiasi tipo di trasferimento, anche quelli a titolo gratuito;
C) nel caso di locazioni in corso, le stesse dovrebbero continuare senza nessun problema scattando l'obbligo scatti alla data di scadenza del contratto, cioè al momento della stipula di un nuovo contratto;
D) nel caso di nuove locazioni, invece, non è possibile derogare a quanto previsto dall'art. 13 del decreto.
Va infine ricordato che tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso e collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze possono essere realizzati solo da imprese iscritte nel registro di cui al D.P.R. 07/12/95 n. 581 o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 08/08/85 n. 443. Unica condizione è quella prevista all'articolo 4 del decreto in cui viene precisato che l'imprenditore individuale, od il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali meglio descritti nel citato art. 4. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 D.M. n. 37/2008 . Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I al decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto degli impianti stessi.

Vai alla risposta 26/03/08 del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti interpretativi formulati da Unioncamere  


SUL RISARCIMENTO DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SCATTA LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

In Giudice di legittimità, sul ricorso proposto da una società che richiedeva il risarcimento dei danni ad un Notaio per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, ha statuito che "l'obbligazione del risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto le prestazioni dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie".  La Cassazione rileva, infatti, che l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte di un professionista è sempre attinente all'inadempimento della specifica obbligazione "di fare", per cui l'obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità contrattuale deve essere sempre qualificata come "debito di valore" e non "di valuta". Confr.: Cass. n. 9517/2002.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, III° Sezione, 20/01/2009 n. 1335


I CRITERI PER ACCERTARE L'INADEMPIMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Con la sentenza n. 3954/08, la Cassazione interviene nel caso di inadempimento ad un contratto preliminare effettuato dai promissari acquirenti al fine di specificare di specificare i criteri cui il Giudice deve fare riferimento nell'ambito della valutazione della gravità dell'inadempimento. In particolare, la S.C. ha chiarito che il Giudice deve accertare due parametri -oggettivo e soggettivo- per valutare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Lo scioglimento del contratto per inadempimento -salvo che la risoluzione operi di diritto- consegue sempre ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità ed, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va -poi- completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole od una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento od una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata».

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 18/02/2008 n. 3954


PRESUPPOSTI E RISARCIBILITA' DEL DANNO DA RITARDO DELLA P.A.

Con la sentenza n. 2704/08, il TAR del Lazio -intervenendo sulla risarcibilità o meno dei danni patiti da una casa farmaceutica per il ritardo con il quale il Ministero della Salute aveva rilasciato nuove (e rinnovato vecchie) autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti farmaceutici- ha stabilito che appartiene alla giurisdizione del g.a. la controversia con cui si chiede il risarcimento del danno da ritardo -da parte della P.A.- nella definizione dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi che hanno carattere esclusivamente pubblicistico. In tali casi perciò non si è di fronte a violazioni del generico "neminem laedere" conseguenti a "comportamenti" della P.A. invasivi dei diritti soggettivi del privato, bensì in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti tipicamente procedimentali, aventi esclusivamente ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Trattasi, in altri termini, di interessi legittimi pretensivi del privato che, per loro intrinseca natura, ricadono nella giurisdizione del g.a.
Quando il termine procedimentale è fissato direttamente dalla legge, l'Amministrazione non può disporre autonomamente del potere di decidere il tempo per l'adozione del provvedimento. La presenza di termini procedimentalmente definiti è infatti finalizzata a presidiare direttamente sia l'interesse formale del privato al rispetto dei tempi del procedimento, sia il suo interesse sostanziale ad ottenere tempestivamente l'utilità connessa al rilascio del provvedimento richiesto.
La richiesta di accertamento di un "danno da ritardo", se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro (in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile sempre affermata dalla dottrina) costituisce una fattispecie sui generis di natura del tutto peculiare che deve essere ricondotta all'art. 2043 cod. civ. per l'identificazione degli elementi costitutivi dell'illecito ed all'archetipo dell'art. 2236 cod. civ. per l'individuazione dei confini della responsabilità (cfr.:  Consiglio di Stato, 29/01/2008, n. 248 ).

Vai alla sentenza TAR Lazio - Roma - Sez. III quater, 31/03/2008 n. 2704


LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PRECISANO LA NATURA, IL CONTENUTO ED I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL C.D. DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Con una decisione di rilievo, anche perché di poco successiva all'intervento dell'11/11/2008 in materia di danno non patrimoniale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le parti sono tenute per l'onere probatorio che grava su di esse. Mentre la liquidazione equitativa del danno, è ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono.

 

Vai alla sentenza Cassazione S.U. 26/01/2009 n. 1850


DEL  C.D. DANNO DA PERDITA DI CHANCE

 

Richiamando la propria precedente giurisprudenza (Cass. 04/03/2004 n. 4400;    Cass. 16/10/2007 n. 21619 ), il Giudice di legittimità ribadisce che il danno da perdita di cance va rettamente inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo criteri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi logicogiuridici si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 17/04/2008 n. 10111
Vai al commento del Dr. Marco Bona alla sentenza Cassazione Civile 16/10/07 n. 21619


LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, CON UN'ORDINANZA INTERLOCUTORIA, ESAMINANO LO STATO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DANNO ESISTENZIALE 

L'Ordinanza interlocutoria n. 4712/2008 delle Sezioni Unite della Corte Suprema, a seguito del quesito rimesso dalla III° Sezione della medesima S.C., ripercorre in maniera analitica tutte le decisioni che, dopo le note sentenza n. 8827/03 e 8828/03 -che avevano ricondotto ad un ampio concetto di danno non patrimoniale le figure del danno morale, biologico ed esistenziale- sono tornate ad affrontare il tema del danno esistenziale. Il quadro emergente -che include le osservazioni della Dottrina- delinea una situazione che, specie per quanto concerne i giudizi di merito, ostacola la necessaria uniformità in un ambito così particolarmente sensibile. La S.C. sintetizza in 8 quesiti ed in 9 proposizioni le principali questioni oggetto di dibattito alle quali la richiesta decisione delle S.U. sarà chiamata a dare definitiva risposta. Nel primo quesito (propedeutico rispetto ai successivi) si chiede se possa oggi considerarsi lecito discorrere della figura del danno esistenziale (come lesione di valori / interessi costituzionalmente garantiti), unitamente ai certamente sussistenti danno biologico e danno morale soggettivo. Il terzo quesito affronta la questione dell'esatta valenza della ricorrente espressione "atipicità dell'illecito". Gli ulteriori quesiti, affrontando aspetti più pratici, chiedono di individuare i valori possibili oggetto di richieste risarcitorie, le tecniche probatorie più idonee a dimostrarne la ricorrenza nonché i criteri risarcitori di carattere equitativo che il Giudicante dovrà poter utilizzare. L'intento di giungere ad una chiarezza, almeno da parte della Giurisprudenza, su una questione come quella del danno esistenziale è sicuramente meritorio, oltre che necessaria. Probabilmente, in mancanza di un intervento altrettanto chiaro da parte del Legislatore, però, sarà improbabile che le parti lese trovino un'adeguata tutela.
E' opportuno ricordare che, con sentenza n. 5795/08, la III° Sezione della Corte di Cassazione ha approfondito -a sua volta- la relazione che deve intercorrere tra i parametri valutativi della liquidazione del danno biologico e del danno morale. Per quanto riguarda quest'ultimo, la S.C. osserva che esso non può essere liquidato in modo automatico e "pro quota", come se fosse una lesione di "minor conto". Infatti, il danno morale è da considerarsi ingiusto come quello biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica, poiché esso ha una propria fisionomia (con precisi referenti costituzionali) ed attiene alla dignità dell'essere umano, con la conseguenza che il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non deve risolversi in una liquidazione meramente simbolica.    

Vai all'Ordinanza interlocutoria della Cassazione Civile - Sezioni Unite 07/01/2008 n. 4712
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 04/03/2008 n. 5795


IL MUTUO DI SCOPO

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 25180/07, rileva che la natura del c.d. "mutuo di scopo" è quella di un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia. A differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato dal codice civile, in quello di finanziamento la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto. In altri termini, la caratteristica di questo contratto va ravvisata nel fatto che con l'incontro dei consensi delle parti si perfeziona il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprieta' delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l'elemento ulteriore della "traditio" delle somme medesime. Infatti, con l'incontro delle volontà delle parti, sorge solo l'obbligazione a carico del finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto di credito a tale erogazione; ma non si trasferisce la proprietà di tale somma, che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore. Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto, la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in quello del soggetto finanziato.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 03/12/2007 n. 25180


LA S.C. CHIARISCE QUALE SIGNIFICATO POSSA ASSUMERE IL SILENZIO DI UNA PARTE IN MATERIA CONTRATTUALE

La Suprema Corte, in una sentenza molto interessante per gli spunti di riflessione offerti, ha affrontato il problema della rilevanza giuridica da attribuirsi al silenzio nell'ambito del procedimento di formazione del contratto. In particolare, se la condotta di una società destinataria di materiale possa integrare gli estremi dell'accettazione della proposta contrattuale e determinare, di conseguenza, la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c. che, come è noto, fissa il momento perfezionativo dell'accordo negoziale nell'incontro di proposta e accettazione. In via preliminare, la Corte si sofferma sulla natura e sulla portata della proposta e dell'accettazione, quali elementi strutturali del processo di formazione del contratto. In adesione ai consolidati principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza, il Collegio rileva che, mentre la proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca di volontà denotante un intento del proponente, idoneo ad essere assunto come contratto e contenente tutti gli elementi essenziali di quest'ultimo, l'accettazione rappresenta una totale e incondizionata adesione dell'oblato alla proposta, con la conseguenza che il contratto risulta concluso per effetto della piena congruenza, anche nelle clausole accessorie, di tali atti negoziali. In tale ambito, la S.C. disconosce la rilevanza giuridica del silenzio ed esclude che lo stesso possa valere come manifestazione negoziale di volontà. Purtuttavia, il Giudice di legittimità riconosce al silenzio la valenza di un fatto concludente o di una manifestazione negoziale tacita qualora lo stesso intervenga in un contesto caratterizzato da circostanze e situazioni oggettive e soggettive che la Corte identifica nel dovere di parlare o, più in generale, nella presenza di una dichiarazione di altri, comportante un obbligo.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 04/12/2007 n. 25290


DIRITTO DI PRELAZIONE SU COMPRAVENDITE DI BENI CULTURALI

Con la sentenza n. 713 del 27/02/2008, la Sezione VI° del Consiglio di Stato ha chiarito la data di decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione ex artt. 60 e ss. del Codice dei beni culturali nel caso di compravendita di beni soggetti a vincolo ed -in particolare- se la comunicazione alla P.A. dell'atto di compravendita possa fare decorrere il termine breve di 60 gg. Il Consiglio di Stato ribadisce il principio in diritto che "l'acquisizione dei beni in questione non avviene attraverso un mero rapporto negoziale, ma in forma procedimentalizzata: non, quindi, in via di esercizio di un diritto soggettivo entro termini decadenziali, ma come espressione di potestà amministrativa, che si può definire di natura ablatoria e che viene meno solo in caso di omessa notificazione, sia all'alienante che all'acquirente, della determinazione di acquisto, non anche quando tale determinazione sia comunicata dopo la scadenza dei termini perentori previsti". Inoltre, si è precisato che, "in presenza di termini perentori per l'esercizio di potestà pubblicistiche, è ammessa la possibilità di sospensione dei termini stessi per esigenze istruttorie,  a differenza di quanto previsto dall'art. 2964 cod. civ., per l'esercizio a pena di decadenza di un diritto soggettivo". Da ultimo, ma non per ultimo, con la sentenza in esame  il Consiglio di Stato ha anche affermato interessanti principi in materia di accertamenti incidentali ex art. 8 L. TAR.

Vai alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI°, 27/02/2008 n. 713


LA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NON PUO' ESSERE PROVATA PER TESTIMONI

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite -con la sentenza n. 7246/07- hanno statuito che, in tema di simulazione relativa parziale riguardante una compravendita immobiliare, non è ammissibile tra le parti ricorrere alla prova testimoniale in ordine all'accertamento dell'ammontare del prezzo. La prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita immobiliare incontra, tra le parti, i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. ed è soggetta al divieto posto dall'art. 2722 c.c. Invero, la prova per testimoni del prezzo dissimulato di siffatta vendita non riguarda un elemento accessorio del contratto, bensì un elemento essenziale dello stesso, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste dal citato art. 2722 c.c. Inoltre, essendo il prezzo elemento essenziale del contratto, esso deve risultare per iscritto e per intero quando per il relativo contratto è prevista la forma scritta ad substantiam , non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare. In senso conforme v., nella giurisprudenza delle sezioni semplici, Cass. n. 5539 del 2004.


E' PRECLUSA LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. NEL CASO DI IMMOBILE NON COMMERCIABILE

La Corte di Cassazione -con la sentenza n. 25050/07- ha rilevato, in materia di preclusione della domanda ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile sia difforme alla concessione edilizia o privo di concessione in sanatoria, l'esistenza dei presupposti per la sanzione della nullità prevista dagli articoli 17 e 40 della L. 28.2.1985 n. 47.  Pur ritenendo corretto che tale normativa non riguardi i contratti preliminari ma solo i contratti con effetti traslativi, ciò è stato riconosciuto irrilevante laddove la formulazione di una domanda ex art. 2932 c.c. tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso, con conseguente applicazione della normativa ora richiamata Per altro, il fatto che la sanzione della suddetta nullità non si estende ai contratti preliminari è dovuto, oltre che al tenore letterale dell'art. 40 L. 47/85, anche alla circostanza che -successivamente al contratto preliminare- ben può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo contratto di vendita, ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. 11.7.2005 n. 14489).

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. II° Civile, 30/11/2007 n. 25050


IL RISARCIMENTO DANNI PER LA MORA E' DEBITO DI VALUTA E NON DI VALORE


Con la sentenza n. 14573/07, il Giudice di legittimità ha precisato che,
 per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione. Quest'ultimo, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne deriva che il debito per il risarcimento del danno, conseguente alla mora nell'adempimento di una obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata (v., tra i precedenti, soprattutto Cass. 04/11/92 n. 11968 ).


Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III°, 10/01 - 22/06/2007 n. 14573


LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER L'OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO

Con la sentenza n. 11189/07, il Giudice di legittimità affronta la problematica della natura della responsabilità del conduttore riferita all'obbligazione di restituzione della cosa locata ed individua quali siano i presupposti per l'operatività degli effetti indiretti di detta responsabilità anche con riferimento agli eventuali rapporti successivi che possono venirsi ad instaurare tra il locatore e i terzi aventi ad oggetto il bene locato rilasciato. L'obbligazione di restituire la cosa locata (art. 1590 co. 1° c.c.) non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che si configura come contratto a termine, onde la suddetta obbligazione nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dallo stesso contratto locativo. Corrispondentemente, anche la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione od il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono causalmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal locatore con terzi.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 15/05/2007 n. 11189


ANCORA SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE
 

Con la sentenza n. 5795/08, il Giudice di legittimità torna ad affrontare la problematica della valutazione del danno biologico e del danno morale. In particolare, la S.C. precisa che nel danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi, eventualmente, di elaborati scientifici e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa. Il Giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuali, vigenti nel Tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione ed applicando rivalutazione e interessi e compensativi o da ritardo. Il principio del risarcimento del danno integrale della salute, infatti, è costituzionalmente garantito e tale garanzia esige un'attenta e logica valutazione da parte dei giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento dell'obbligo risarcitorio. Tutto ciò esige una chiarezza ed una trasparenza valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche ovvero con automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese. Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (cfr.: sentenza C. Cost. 14/06/86 n. 184 nonché artt. 2 e 3 Cost. in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica), non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come è ingiusto il danno biologico; e nessuna norma costituzionale consente al Giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignità della persona umana e, dunque, il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non soltanto simbolico.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 04/03/2008 n. 5795


RESPONSABILITA': LA PROVA DEL DANNO GRAVA ESCLUSIVAMENTE SUL DANNEGGIATO

Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. Il Giudice di legittimità, con sentenza n. 21140/07, ribadisce il già consolidato principio secondo il quale la valutazione dell'entità del danno secondo equità (art. 1226 c.c.) attiene esclusivamente il danno che sia stato già provato; non potendo essere tale norma invocata nel caso in cui -del danno stesso- non sia stata adeguatamente provata l'esistenza.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 10/10/2007 n. 21140


IL GIUDICE ORDINARIO E' COMPETENTE, IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DEL PROTESTO, PER L'ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI O LA CADUCAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI DINIEGO

Le Sezioni Unite intervengono per precisare la natura del diritto introdotto dall'art. 2 L. n. 235/2000 e, conseguentemente, la competenza del Giudice di Pace per la sua tutela. In particolare, non certo rinnegando il divieto per il giudice ordinario di usurpare l'esercizio di una potestà pubblica ovvero di sostituirsi all'amministrazione nell'emanare un atto amministrativo o nell'eliminarlo, non è possibile escludere che la Legge -in determinati settori o con riferimento a specifiche attività- gli attribuisca il compito di attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento arnrninistrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione, di regola riservata al giudice amministrativo. E proprio nell'ambito di queste fattispecie rientra la normativa dell'art. 2 L. n. 235/00, la quale ha attribuito, al soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, il diritto soggettivo pieno ed incondizionato ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. La medesima norma, per conseguire siffatto risultato ("la cancellazione del proprio nome"), ha previsto dapprima un procedimento amministrativo di competenza del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, senza riservargli alcuna potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva dell' interessato. L'attività della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale di verifica della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto"; che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la diretta cancellazione del nominativo dal menzionato registro, ormai divenuta priva di causa.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, SS.UU., 25/02/2009 n. 4464


ILLEGITTIMITA' DEL PROTESTO E LESIONE DELLA REPUTAZIONE

Il Tribunale di Roma, accertata l'illegittimità di un protesto cambiario, non riconosce il risarcimento dei danni per lesione della reputazione commerciale dei protestati, mancando una prova concreta a sostegno dei loro assunti. In particolare, tale mancanza riguardava la stessa loro qualità di commercianti, non dimostrata in giudizio. Gli attori lamentano, in secondo grado, una erronea valutazione dei termini della loro stessa richiesta risarcitoria, formulata nella voce del danno patrimoniale e in quello morale. La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sulla richiesta risarcitoria relativa al danno alla reputazione personale degli appellanti (qualificato come diritto perfetto e tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost.), sottolinea come il protesto cambiario provochi una pubblicità negativa non semplicemente a carico della sfera commerciale del protestato, ma, soprattutto nel caso in cui sia stato illegittimamente elevato, sia in grado di cagionare anche un danno patrimoniale al suo onore e alla sua reputazione. In tali ipotesi, il danno deve essere ritenuto in re ipsa, senza che sia onere del danneggiato dover provare alcunché in merito all'esistenza del pregiudizio stesso (in questo senso viene richiamata Cass. n. 11103/98). E' noto che, in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente ed efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito senza che incomba sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza, come nella diversa ipotesi di danno alla reputazione commerciale, unicamente esaminata dal Tribunale (Cass. 11103/98).

Vai alla sentenza Corte Appello di Roma - Sez. IV°, 28/03/2007

ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA O DELL'ENTE COLLETTIVO 

Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale. Detto danno non patrimoniale è costituito -come danno c.d. conseguenza- dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica od all'ente in via equitativa. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. La sentenza in esame aderisce al principio di diritto già espresso da Cass., Sez. 3, sent. n. 12929/2007.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 12/10/2007 n. 21428


LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DI UN MARCHIO

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 14684/07, ha ribadito che la validità di un marchio, costituito da una lettera dell'alfabeto di una lingua straniera, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione (che impediscono di identificarla con una lettera pura e semplice dell'alfabeto) deve essere affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio bensì in ragione della capacità distintiva di cui lo specifico segno sia o meno dotato una volta che sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera e che l'ha registrata come marchio proprio, distintivo dei prodotti. Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva di un marchio, compito del Giudice è quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto a identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare (come la pubblicità televisiva) e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato. L'uso anteriore di un marchio, idoneo a togliere novità ad uno successivo, è quello attinente alla sfera dei prodotti o servizi cui sia riconducibile, in funzione distintiva, anche il secondo segno, non l'uso che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa determinandone un ambito specifico e delimitato e rafforzandone la capacità distintiva. Al fine di affermare o di escludere la sussistenza della confondibilità tra i segni, la valutazione deve essere compiuta alla stregua dell'impressione complessiva che il confronto tra i segni in conflitto può suscitare nel consumatore medio. La forma necessariamente tridimensionale di un marchio non vale, per ciò stesso, ad impedirne la tutelabilità come segno distintivo quando, invece, ciò che a questo fine occorre verificare non è il carattere tridimensionale o bidimensionale della forma ma la funzione distintiva che la specifica forma, in cui consiste il marchio, è in grado di assolvere.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 25/06/2007 n. 14684


E' NULLO IL CONTRATTO D'APPALTO CON OGGETTO INDETERMINATO

Ove un contratto di appalto stabilisca che l'obbligazione dell'appaltatore, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice installati nei fabbricati, nei piazzali e nelle pertinenze della ferrovia, sarà individuata attraverso "appositi ordinativi di lavoro", il contratto, così definito nel suo oggetto, si presenta assolutamente indeterminato e quindi incerto nella effettiva prestazione, in quanto avulsa da ogni puntualizzazione di concretezza e certezza delle obbligazioni e rimessa unicamente alla valutazione discrezionale della committente, attraverso l'adozione di ordini di servizio del tutto eventuali. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il contratto di appalto. La Cassazione ha richiamato un remoto precedente (sentenza n. 5421/1983) secondo il quale l'oggetto del contratto è determinabile quando il giudice possa in concreto determinarlo facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione dell'oggetto stesso ed i criteri e le modalità da osservarsi a questo fine; senza -quindi- che sia possibile il riferimento al comportamento successivo dei contraenti, il quale, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, se valutabile, porrebbe sostanzialmente nel nulla l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 22/03/2007 n. 6519


LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA I DANNEGGIANTI

Per l'insorgenza della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 co. 1° c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone (come, del resto, anche l'art. 1292 c.c. per l'inadempimento contrattuale riconducibile alla pluralità degli obbligati per la medesima prestazione), ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno di tali soggetti. Quanto sopra anche nel caso in cui siano configurabili cumulativamente ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche (cfr.: sentenza Cass. 16/12/2005 n. 27713 ).

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 14/12/06 n. 26852


I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE

Con la sentenza n. 6004/07, il Giudice di legittimità ha precisato che il rapporto di mediazione non può configurarsi -e non sorge, quindi, il diritto alla provvigione- qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state in grado di conoscere (ed abbiano, pertanto, potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non siano state, perciò, messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri. E' il caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare. La prova relativa alla menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 15/03/2007 n. 6004


LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA SULLA FIGURA PROFESSIONALE DEL BROKER

 
Con l'ordinanza n. 8095/07, intervenuta a seguito di un'eccezione di giurisdizione poi respinta, le Sezioni Unite Civili hanno colto l'occasione per chiarire che il Broker non è un rappresentante delle parti che stipulano il contratto di assicurazione (o di una di esse), bensì è parte del contratto cosiddetto di "brokeraggio" stipulato con il soggetto che si è rivolto al professionista perché eserciti la sua attività tipica. In particolare, il Broker svolge un'attività di mediatore di assicurazione (e riassicurazione) che è rivolta a mettere in relazione diretta le Compagnie, cui non è legato da vincoli di sorta, con soggetti che vogliono provvedere con il suo aiuto alla copertura dei rischi: il mediatore assiste queste persone nella determinazione del contenuto dei relativi contratti ed eventualmente collabora alla gestione e all'esecuzione degli strumenti negoziali (cfr.: Cassazione Civile n. 2416/05 e n. 6874/03; art. 1 L. n. 782/84; art. 109, lett. b, D.Lgs n. 209/05). Inoltre, per quanto attiene alla specifica struttura del contratto assicurativo, le S.U., hanno specificato che, con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di quest'ultimo come suo autonomo credito nei confronti dell'assicuratore e, dunque, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato. Ne consegue che soltanto il beneficiario ha la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, a evento avvenuto, la prestazione indennitaria.
 

GLI EFFETTI DELLA RETICENZA DELL'ASSICURATO

Con la sentenza n. 16769/06, il Giudice di legittimità ha precisato che, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento solo allorché si verifichino simultaneamente le seguenti tre condizioni:
a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore.

Vai alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. III°, 21/07/2006 n. 16769


FONDO PATRIMONIALE E REVOCATORIA ORDINARIA

Con la sentenza del 17/01/07 n. 966, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. In particolare, il Giudice di legittimità ha precisato che, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato od aggravato il pericolo dell' incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell' insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr.: Cass. Civ., Sez. III°, 09/03/06 n. 5105). Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni ), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr.: Cass. Civ. 01/06/00 n. 7262).
La costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile anche di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 L.F. (Cass. Civ., 02/02/06 n. 2327; Cass. Civ. 23/03/05 n. 6267; Cass. Civ. 20/06/00 n. 8379).

  Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 17/01/07 n. 966


RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DANNI DA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

La garanzia per i vizi della cosa venduta che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore comporta che, ai sensi dell'art. 1492 c.c., il compratore può -a sua scelta- domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Invero l'azione di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento: mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che detta azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo

Vai alla sentenza Corte d'Appello di Firenze 12/01/07 n. 8


TRATTAMENTO ILLECITO A MEZZO STAMPA DI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Un'importante sentenza del Tribunale di Salerno, affrontando il delicato tema dei limiti al diritto d'informazione e della tutela dei dati "sensibili" dei cittadini sottoposti a cure mediche, precisa che "dato personale" non è solo quello che identifica in modo diretto una persona fisica ma anche quello che la identifica indirettamente (cfr.: art. 1 lettera c D.Lgs. 196/03). Un quotidiano, violando il diritto alla riservatezza ed esorbitando così dal limite del diritto di cronaca, aveva reso nota ai lettori, senza aver ricevuto alcun consenso, la storia raccapricciante di una paziente la quale sarebbe stata vittima, a seguito di un complicato intervento chirurgico eseguito presso un nosocomio cittadino di un grave caso di malasanità. Il giornalista non aveva esitato a fornire ai lettori oltre che la vicenda nella sua interezza sia le generalità dell'istante con uno stratagemma poco riuscito per occultarne i dati (nome diverso e cognome reale oltre che dati che la rendevano facilmente identificabile) che la storia ginecologica (dati sensibili) di cui era stata protagonista la paziente penetrando nella sua sfera più intima. L'art. 25 della legge sulla privacy prevede espressamente che il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le prescrizioni dell'apposito Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 Legge n.675/1996). La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza di persone malate (art.10 del Codice deontologico). L'art. 10 del Codice deontologico ha sancito il rispetto per la dignità, la riservatezza e il decoro personale che il giornalista dovrà mantenere nel diffondere informazioni su persone malate. Salva l'essenzialità dell'informazione e la posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica dell'interessato, il cronista avrà l'obbligo di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico, in special modo per i malati gravi o terminali. Attraverso tale previsione è stato posto un limite all'uso non corretto delle tecniche invasive da parte dei giornalisti, tutelando con maggior rigore la sfera più intima dell'individuo. In base a tale quadro, il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria, deve prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione che può renderli riconoscibili.

Vai alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 2063 del 27/07/2007


LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER RITARDO NELLA RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO

Con la sentenza n. 11189/07, la Cassazione rileva che l'obbligazione di restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite dall'art. 1590 co. 1° cod. civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione che si configura come contratto a termine, onde la suddetta obbligazione nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dallo stesso contratto locativo. Corrispondentemente, anche la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione od il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono causalmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal locatore con terzi.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III°, 15/05/2007 n. 11189


ENTRATA IN VIGORE LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'IPOTECA PER I MUTUI IMMOBILIARI

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 123 del 29/05/07 i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Si tratta del decreto interdirigenziale 23/05/2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia e del Provvedimento 25 maggio 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
Dal 2 giugno 2007 diventano quindi operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del D.L. n. 7/07, convertito con modifiche dalla L. 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. E' previsto che venga effettuata l'estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verificata l'estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata, quindi, d'ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria. Nell'art. 3 co. 2° del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15/10/07 nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato "A" del provvedimento stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1° possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" del provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato "B" deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/00 n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata. Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione ed a trasmettere al Conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.


IL CREDITORE PUO' LIBERAMENTE IMPUTARE IL PAGAMENTO RICEVUTO

In presenza di più debiti nei confronti di una stessa parte, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, l'imputazione di pagamento può essere fatta dal creditore. A tale riguardo, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 27405/05, ha attribuito ai criteri legali dettati dal 2° comma dell'art. 1193 c.c. carattere suppletivo, risultando applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato l'imputazione e manchi, altresì, l'imputazione effettuata dal creditore. In particolare si  osserva che la dichiarazione di imputazione del creditore deve essere accettata dal debitore e, se inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore assume valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore solo se essa non viene immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.

Vai alla sentenza Cass. Civ. Sez. II° n. 27405 del 13/12/2005


RITARDO NELL'ADEMPIMENTO IN MANCANZA DI TERMINE ESSENZIALE

Con la sentenza n. 10127/06, la Cassazione ha statuito il principio secondo il quale, in caso di inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di una obbligazione contrattuale, pur non potendosi configurare la risoluzione di diritto di cui all'art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, il contratto può essere risolto a norma dell'art. 1453 c.c. ove detta inosservanza si traduca in un inadempimento di non scarsa importanza, che si verifica quando il ritardo, imputabile al debitore, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Il Giudice di legittimità specifica che il mancato esercizio, anche per un lungo periodo, del proprio diritto di far valere l'inadempimento non fa venir meno la possibilità di azionarlo. Non è infatti configurabile, nel nostro ordinamento, il principio, presente in alcuni ordinamenti stranieri, secondo il quale il mancato esercizio del diritto protrattosi per un determinato lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto stesso, comporta che il successivo atto di esercizio di esso rappresenti un caso di abuso del diritto, rilevabile di ufficio dal giudice. Quindi, il solo ritardo nell'esercizio del diritto non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria, salvo che sia intervenuta una inequivoca rinunzia tacita al diritto stesso. La mancanza di un termine essenziale per la esecuzione del contratto non implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo; imponendo invece la valutazione della gravità del ritardo stesso: in caso di ritardo intollerabile, è configurabile un diritto del creditore alla risoluzione.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. I°, 02/05/2006 n. 10127


Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale insorto sull'inquadramento della clausola di regolazione del premio assicurativo

In virtù della clausola c.d. di regolazione del premio, l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore. La vicenda di un assicurato, che aveva pagato tempestivamente le prime tre rate del premio assicurativo ed in ritardo il solo conguaglio ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in quanto  sussisteva un contrasto in merito all'esatta interpretazione della clausola di regolazione del premio inserita nei contratti di assicurazione.
La S.C. individua la ratio ed i principi su cui si fonda la clausola c.d. di regolazione del premio: la prima è da ravvisarsi nella necessità, insorta nella pratica commerciale, di creare un meccanismo che consenta l'adeguamento del premio all'effettivo rischio che le parti non sono in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio del periodo assicurativo; il principio su cui si fonda è quello generale di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata, proprio a tutela del principio indennitario. Tale principio è inderogabile atteso che l'indennità da corrispondere non può mai superare il danno e, all'uopo, l'art. 1909 c.c. commina la nullità del contratto in caso di dolo del contraente o la riduzione dell'indennità o del premio, in caso di assenza di dolo, se l'assicurazione è stata contratta per una somma eccedente il valore della cosa.
La parte maggioritaria della giurisprudenza di legittimità riteneva che la violazione dell'obbligo di pagamento del conguaglio si risolveva nell'inadempimento dell'obbligazione principale di pagamento del premio: asserendo l'accessorietà della clausola di regolazione del premio, i giudici dichiaravano la legittimità della sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c. nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati variabili, poiché si riteneva che la denuncia di questi fosse complementare od accessoria all'obbligazione di pagare il premio alla scadenza (ex plurimis: Cass. Civ. n. 19837/2004; Cass. Civ. n. 8609/2004; Cass. Civ. n. 19561/2003).
Di diverso avviso altra giurisprudenza, ancorché minoritaria, secondo la quale, nel contratto di assicurazione con clausola di regolazione del premio quello della comunicazione dei dati variabili non è un obbligo complementare o accessorio che segue le sorti del mancato pagamento del premio iniziale in quanto tra la comunicazione ed il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione. Di contro, l'inadempimento dell'obbligazione di comunicare gli elementi variabili si configura come violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello dell'art. 1901 c.c. (cfr.: Cass. Civ. n. 3370/2005). Le Sezioni Unite aderiscono al secondo degli orientamenti sopra esposti. Considerando l'indiscutibile vantaggio che entrambi i paciscenti traggono dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo, la stessa deve interpretarsi come "strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione"; non ha natura accessoria ma è un obbligo del tutto autonomo dall'obbligo principale, il cui inadempimento non comporta alcun inadempimento dell'obbligazione di pagare il premio assicurativo e, quindi, alcuna sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione prevista dall'art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento integrale del premio. Ne consegue che l'art. 1901 c.c., esplicito fin dalla rubrica "mancato pagamento del premio", non contempla la sospensione dell'assicurazione nel caso in cui, nei contratti con la clausola di regolazione del premio, è stato pagato in anticipo un premio liberamente concordato e ritenuto congruo dalle parti. Le Sezioni Unite concludono come Cass. n. 3370/2005, e cioè che "si manifesta come un'inaccettabile forzatura logica e giuridica il tentativo, pur suggestivo, di costruire l'obbligo di comunicazione dei dati variabili come complementare ed accessorio a quello di pagamento del premio, di talché l'omessa comunicazione equivalga immancabilmente all'obbligo di corrispondere il premio".

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 n. 4631


RESPONSABILITA' DEL VENDITORE PER MANCANZA DI QUALITA', PROMESSE OD ESSENZIALI, CUI LA COSA VENDUTA E' DESTINATA

Con una sentenza molto interessante per l'ampio approfondimento dell'art. 1497 c.c., il Tribunale di Catania sancisce la piena spettanza, in favore compratore di un appartamento con annesso garage, del diritto al risarcimento del danno ex art. 1497 c.c. in ragione della riscontrata mancanza, qualificata come difetto attinente alla capacità economico-funzionale del bene, di spazi di manovra nell'area relativa al posto auto. Il garage non viene riconosciuto -però- inservibile; per cui il Tribunale inquadra la questione in un'ipotesi di "mancanza di qualità" e non di "aliud pro alio".
L'azione ex art. 1497 c.c. rientra nell'ambito degli inadempimenti contrattuali e si differenzia per questo, salvo il richiamo al rispetto dei termini dell'art. 1495 c.c., dall'azione di garanzia in senso tecnico di cui all'art. 1491 c.c., ciò in quanto a monte esiste una netta distinzione tra il vizio e la mancanza di qualità. Il vizio si può descrivere quale "imperfezione o difetto inerente al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa venduta e comporta l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore" (Cass. 04/03/81 n. 1261, in Foro It., voce Vendita, n. 71); è "un'alterazione patologica" (Bianca, La vendita, in Nov. Dig. It., Torino, 1975, p. 628) del bene, il quale, pur non variando nel genere e, quindi nella sua precipua individualità, viene ad essere gravemente menomato nella sua caratterizzazione funzionale e leso sotto il profilo del valore di scambio. Invece ricorre l'ipotesi della mancanza di qualità "qualora la cosa venduta per sua natura, per gli stessi elementi che la compongono o per le caratteristiche funzionali, appartiene ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto" (Cass. 04/03/81 n. 1261, in Foro It., voce Vendita, n. 71), quando cioè il bene venduto non presenta quelle caratteristiche che dovrebbero essergli connaturate o che, comunque, sono state contrattualmente pattuite. Assume altresì particolare rilevanza, ai fini di una ulteriore differenziazione delle due figure, il requisito della "riconoscibilità ": esso è richiesto dall'art. 1491 c.c., il quale esclude la garanzia in presenza di vizi "conosciuti o facilmente riconoscibili" dall'acquirente, ma non è affatto menzionato nell'art. 1497 c.c.
Il Tribunale di Catania, nell'affrontare tale specifico aspetto, partendo dall'indirizzo della S.C. secondo il quale "il requisito della riconoscibilità è posto dalla legge solo per la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta mentre per la mancanza di tale qualità tale requisito non è neppure richiamato dall'art. 1497 Codice civile, il quale limita all'art. 1495 Codice civile il riferimento alla normativa dettata dal codice in materia di vizi della cosa venduta" (Cass. n. 3803/78; n. 3695/69; n. 500/68), invoca la necessità dell'osservanza, nei rapporti compratore-venditore, del principio dell'"autoresponsabilità ": il fatto che l'art. 1497 c.c. non menzioni il requisito della riconoscibilità «non esclude, in forza del principio di autoresponsabilità, che gli accordi negoziali impegnino secondo il loro obiettivo significato, onde se "oggetto" del contratto è un determinato bene, trasferito nello "stato di fatto" in cui si trova ed individuato tenendo conto delle sue (eventualmente scadenti) caratteristiche oggettive, parte acquirente non può poi dolersi di quelle medesime scadenti (o mancanti) qualità proprio in quanto da lui accettate come tali; di converso il venditore non può certo dirsi responsabile - mancando la colpa (requisito che qui deve sussistere a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 1490 Codice civile) - se il bene era privo di quelle qualità che, in quanto apparenti ed obiettivamente evincibili caratterizzavano l'oggetto in sé, che come tale quindi è da presumersi sia stato accettato e voluto dal compratore». Il Giudice catanese individua dunque nell'"apparenza" l'elemento caratteristico e caratterizzante la figura giuridica della "mancanza di qualità", ex art. 1497 c.c., alla stessa stregua del requisito della "riconoscibilità " rispetto alla figura giuridica del "vizio". Oltre che dalla figura del "vizio", la figura della "mancanza di qualità" va distinta anche dall'"aliud pro alio", fattispecie non contemplata in alcuno specifico articolo del Codice perché, in quanto ipotesi di inadempimento di una obbligazione di consegna, viene pacificamente sanzionata secondo le previste azioni di inadempimento e risoluzione e quindi non è soggetta ai brevi termini di decadenza ex art. 1495 c.c. bensì alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Si parla di "aliud pro alio" allorché la cosa consegnata dal venditore non sia soltanto viziata o mancante di una sua precipua qualità, ma addirittura diversa rispetto a quella pattuita, «ossia la res tradita non appartiene al genus in cui rientra la res vendita, non essendo sufficiente la mancanza di qualità essenziali per l'uso a cui la cosa era destinata» (Cass. n. 228/1972). Più recentemente, la giurisprudenza, al fine di meglio tutelare il contraente più debole, ha abbracciato un criterio di giustizia sostanziale, individuando l"aliud pro alio"' anche nei casi in cui la cosa consegnata non è diversa nel genere, nel senso astratto del termine, ma è comunque priva delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, e quindi inidonea ad assolvere la funzione economico-sociale che le è propria (v. Cass. n. 2712/1999; n.10188/2000).

Val alla sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 27/11/2006


LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE


Nel recente passato si è spesso verificato che si siano venduti immobili "sulla carta", incassando cospicui anticipi senza poi onorare la consegna del bene oggetto del contratto preliminare; in genere, a causa del fallimento della società o dell'impresa costruttrice - promittente venditrice. Con il D.Lgs. 122/05, il Legislatore è finalmente intervenuto sulla materia; pur con la lacuna della mancata previsione del privilegio in favore del promissario acquirente. Pertanto,  in caso di fallimento dell'impresa costruttrice, la garanzia del credito goduta dagli  Istituti di credito mutuanti si rivela a detrimento della gran parte dei creditori e, sicuramente, dei promissari acquirenti. Il D.Lgs. 122/05 si applica (art. 1) alla persona fisica che prometta di acquistare -per sé o per un proprio parente di primo grado (es: figli e/o genitori)- un immobile da costruire, vale a dire un immobile per cui è già stata richiesta ed ottenuta la concessione edilizia presso il Comune competente ma che sia ancora da edificare o che, comunque, sia ancora in uno stato tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità. Il D.Lgs. 122/05 si applica anche ai soci di cooperative di edificazione che abbiano ottenuto l'assegnazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili da costruire, nonché a chiunque, pur non essendo socio, abbia comunque conseguito un analogo diritto nei confronti di una cooperativa edificatrice. L'art. 2 del D.Lgs. 122/05 prevede che tutte le volte in cui un costruttore (sia esso un imprenditore o una cooperativa) trasferisca non immediatamente ad una persona fisica  un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, lo stesso è obbligato, a pena di nullità che può essere fatta valere solo dall'acquirente, a procurare il rilascio e consegnare all'acquirente stesso una fideiussione per un importo pari alle somme già riscosse (o al valore di ogni altro corrispettivo incamerato, si pensi ad una permuta). Per la parte del prezzo che dovrà essere corrisposta tramite mutuo o facendo riferimento a contributi pubblici l'obbligo di cui all'art. 2 non opera. La fideiussione (art. 3) deve coprire quanto riscosso dal costruttore presso l'acquirente oltre agli interessi legali maturati dalla dazione delle somme fino al verificarsi della c.d. situazione di crisi vale a dire in tutti quei casi in cui il costruttore sia sottoposto alla esecuzione immobiliare del bene oggetto del contratto od a una procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). E' importante segnalare che, nel caso il costruttore non abbia onorato il pagamento del premio o della commissione dovuti per il mantenimento in essere della fideiussione, tale inadempimento non potrà essere opposto dal fideiussore all'acquirente. La fidejussione si estingue automaticamente quando la proprietà o altro diritto reale di godimento vengono trasferiti (o assegnati) in via definitiva dal costruttore all'acquirente. Il costruttore, all'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile all'acquirente (art. 4), dovrà consegnare al medesimo una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente stesso e con effetto e decorrenza dalla ultimazione dei lavori, predisposta a copertura di tutti i danni materiali e diretti dell'immobile compresi i danni a terzi conseguenti a rovina di edificio, totale o parziale, gravi difetti di costruzione determinati da vizio del suolo o dell'edificio, purchè manifestatisi dopo la stipula del definitivo. Nel caso il costruttore non rilasci la polizza assicurativa di cui all'art. 4 D.Lgs. 122/05, non si ritiene possa trovare applicazione -neppure in via analogica- la sanzione della nullità dell'atto.

Vai al D.Lgs. 20/06/2005 n. 122


LA TRANSAZIONE NON NOVATIVA

Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario.
Nel caso, invece, di un accordo transattivo novativo (implicante, cioè, il venir meno in via definitiva dell'accordo originario), l'art. 1976 c.c. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione.
Con la sentenza n. 24377/06 (conforme a n. 1690/06), la S.C. ha quindi confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso. Quanto sopra sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte del Creditore, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture così come richiesti con il D.I.; e non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura.

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III°, 16/11/2006 n. 24377


LA NUOVA LEGGE SUI TRUST DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Come noto, i vantaggi del trust vanno ricercati nella possibilità di vincolare beni ed attribuire diritti svicolando da più complesse normative in fatto di successioni e trasferimenti di beni o capitali e nella possibilità di proteggere una famiglia da sperperi, conferendole le rendite ma non il capitale. E' quindi un tipo di gestione patrimoniale che può presentare diversi benefici fiscali, a seconda di come viene istituita. Bisogna infatti distinguere i "trust interni" (costituiti in Italia) dai "trust esterni" (costituiti all'estero, anche se con beni situati in Italia).
In questa ottica va a collocarsi la legge sui Trust n° 37 del 17 marzo 2005 della Repubblica di San Marino , che disciplina in maniera sistematica tale istituto. All'articolo 5 tale legge sancisce che la giurisdizione di San Marino su un dato trust, a meno di deroghe pattuite nell'atto stesso, sussiste nel momento in cui il convenuto abbia il domicilio, la residenza o la sede legale in San Marino, il trustee sia un trustee autorizzato o il trust sia amministrato a San Marino.
Senza dover andare troppo lontano, quindi, è possibile trovare una legislazione in materia di trust che offre diversi vantaggi: innanzitutto disciplina con chiarezza la separazione patrimoniale dei beni in trust che non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee (che pure, ricordiamo, è il nuovo proprietario dei beni in trust). Sempre nei confronti del trustee sono previste precise norme a tutela del vincolo di destinazione e di eventuali conflitti di interesse che possono esistere. 
La normativa di San Marino offre, fra l'altro, la chiara possibilità di utilizzare un trust per garantire un'eredità. L'unico vincolo è nell'articolo 50: se il trust prevede una pluralità di beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento dell'istituzione, almeno uno di essi deve venire in essere entro trent'anni dall'istituzione del trust stesso. Sempre il 17 marzo 2005 è stata approvata anche la legge n°38 della Repubblica di San Marino, che definisce con estrema minuzia il regime fiscale dei Trust che ricalca quello della legge n°91 del 13 ottobre 1984 vale a dire l'imposta generale dei redditi della Repubblica di San Marino (V. ANCHE -SUL TRUST- NELLA SEZIONE "DOTTRINA" - "DIRITTO CIVILE" DI QUESTO SITO). 

Vai alla Legge 17/03/2005 n. 37 della Repubblica di San Marino


APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL "CODICE DEL CONSUMO"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 22 luglio 2005, il Codice del consumo, finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.
L'articolato, composto da 146 norme suddivise in sei parti, recepisce il lavoro  della Commissione presieduta dal Prof. Guido Alpa  e le osservazioni  delle associazioni di settore  maggiormente rappresentative. 
Il codice del Consumo comprende  non solo le regole di disciplina del contratto, ma  include anche disposizioni che riguardano la fase precontrattuale e -più in generale- disciplina tutte le relazioni giuridiche  con i soggetti  della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi. Si caratterizza inoltre come disciplina  civilistica dei rapporti tra parti contraenti, tesa a superare la debolezza strutturale del consumatore, anche attraverso la previsione di meccanismi  di riequilibrio fra i contraenti, basati su "nullità di protezione" rilevabili anche d'ufficio. A ciò consegue che sono qualificate  come abusive le clausole contrattuali  disposte in danno del consumatore, nonostante la buona fede soggettiva dell'altro contraente, senza necessità di accertamenti ulteriori; con ciò "normativizzando" una giurisprudenza che, pur se con grandi difficoltà, si andava facendo avanti recentemente.
Il Codice è orientato a favorire l'informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva. Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l'informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici. Si inasprisce la disciplina sanzionatoria per le televendite ingannevoli e si introduce l' obbligo per il CIRC di adeguare la normativa del credito al consumo alle direttive europee. I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

Vai al D.Lgs. 22/07/2005 

Vai ad:  IL DIRITTO DI RECESSO NEL NUOVO CODICE DEL CONSUMO (febbraio 2006)


IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI

Il 21/10/05 entrerà per intero in vigore il Regolamento sul "titolo esecutivo europeo"; i cui soli artt. 30, 31 e 32 sono in vigore dal 21/01/05. L'importanza del titolo europeo è rilevante: esso infatti permetterà di procedere all'esecuzione forzata nell'ordinamento dello Stato membro senza che siano necessari procedimenti intermedi per il riconoscimento del titolo e per l'esecuzione; offrendo la possibilità di accedere al sistema giudiziario di un altro Stato membro con la stessa facilità con cui si accede al proprio (principio del reciproco riconoscimento). Grazie alla definizione di norme minime, il titolo esecutivo europeo consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri. In altri termini, il Regolamento 805/2004 ha soppresso il cd. exequatur ; cosicché la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine viene riconosciuta ed eseguita negli altri Stati senza che sia necessario un ulteriore procedimento intermedio (cioè la dichiarazione di esecutività mediante la procedura dell' exequatur) e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento ed esecuzione, trattandola quindi, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Vediamo, in dettaglio i diversi aspetti coinvolti:
Il campo di applicazione:  i l Regolamento trova applicazione in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, ed anche nei confronti delle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie od atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei. Mentre non riguarda la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Sono altresì esclusi: lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; l'arbitrato.
Il titolo "non contestato": L'articolo 3 sancisce che un credito si considera non contestato se: 
A)  il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; od
B)  il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; od
C)  il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa ad un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; od
D) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
La certificazione del titolo esecutivo europeo: Una qualsiasi  decisione giudiziaria (sentenza, decreto, ecc.) emessa da un giudice di uno Stato membro e relativa ad un credito non contestato viene certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se presenta alcuni requisiti quali, a titolo esemplificativo: la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro d'origine (es. un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva), deve essere stata emessa da un giudice competente secondo i criteri di competenza giurisdizionale previsti nel precedente regolamento CE 44/2000, deve essere il risultato di un procedimento nel quale sia stato garantito al debitore il rispetto dei diritti basilari alla difesa, ecc. Nel caso in cui la certificazione riguardi solamente una parte della decisione poiché solo alcune di esse sono conformi ai predetti requisiti, è previsto un certificato di titolo esecutivo europeo "parziale", rilasciato esclusivamente per tali parti. N on è ammesso alcun mezzo di impugnazione contro la decisione relativa alla certificazione.
La notificazione:   Il Regolamento prevede alcune norme minime definite in modo specifico e dettagliato intese a garantire il rispetto dei diritti della difesa. In generale la notifica deve avvenire "in mani proprie" e deve essere attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore o da un documento firmato da persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale; oppure a mezzo posta o con mezzi elettronici. 
L'esecuzione: Considerato che la decisione certificata quale titolo esecutivo europeo ha, nello Stato membro nel quale deve essere eseguita, la stessa forza di una decisione emessa da un giudice di tale Stato, la relativa esecuzione seguirà la procedura esecutiva prevista in quel paese. Al creditore viene chiesta la produzione di pochi documenti quali la copia delle decisione in forma autenticata; la copia del certificato di titolo esecutivo europeo con relativa traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione.   L'art. 21 del Regolamento sancisce che l'autorità dello Stato membro dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione stessa anche quando la relativa decisione risulti incompatibile con una anteriore pronunciata da un altro giudice (in uno Stato membro o in un paese terzo), se il debitore non ha fatto valere tale incompatibilità costituendosi e difendendosi davanti al giudice dello Stato membro d'origine.

Vai al Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio


LA CESSIONE PRO-SOLVENDO NON COMPORTA LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO

La sentenza n. 6558/05 è una delle poche pronunce effettuate dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di un credito in luogo dell'adempimento ed è la prima a prendere in considerazione il rapporto intercorrente tra l'art. 1198 c.c. e l'art. 1267 c.c. Secondo la decisione in esame, la cessione prevista dall'articolo 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito. Pertanto si verifica la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto. Stante il richiamo che l'articolo 1198 c.c. fa al secondo comma dell'articolo 1267 c.c., in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro quest'ultimo, il credito originario rimane "quiescente" fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il debitore ceduto; mentre la realizzazione del credito ceduto produce l'estinzione anche di quello originario. In altri termini, la cessione del credito in luogo dell'adempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue alla realizzazione del credito ceduto; il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto; il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si può rivolgere al debitore originario.

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. III° n. 6558 del 29/03/2005

Vai a "Il contratto di accollo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione" (Dott. Rabuano)


IL POTERE DI DIMINUIRE EQUAMENTE LA PENALE PUO' ESSERE ESERCITATO DAL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO

Le Sezioni Unite, sono state chiamate a rispondere al quesito se il potere di ridurre la penale, conferito dall'art 1384 c.c, possa essere esercitato d'ufficio ovvero se sia necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento. Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento confermando il principio affermato sin dalla sentenza n. 10511/99. L'accoglimento di questo orientamento e' dovuto essenzialmente a due elementi. Il primo, evidenzia che il potere attribuito al giudice, di diminuire equamente la penale, mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per il debitore. Il secondo elemento rinvia alla necessita' di una lettura della norma di cui all'art. 1384 c.c. in grado di rispecchiare l'esigenza di tutela di un interesse oggettivo dell'ordinamento alla luce dei principi cosituzionali. Le Sezioni Unite, sottolineando che l'art. 1384 c.c non fa alcuna menzione della necessita' della eccezione della parte, evidenziano che -nel momento in cui il Legislatore ha ampliato l'autonomia delle parti, ha riservato al giudice un potere di controllo sul modo in cui le parti stesse fanno uso di questa autonomia. In sostanza, la Legge ha spostato l'intervento giudiziale mediante l'attribuzione al giudice del potere di controllare che la penale -da un lato- non fosse originariamente manifestatamente eccessiva e -dall'altro lato- non lo fosse successivamente divenuta per effetto del parziale adempimento. Pertanto, secondo la S.C., il potere concesso al giudice di ridurre la penale si pone come limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, limite non prefissato ma individuato dal giudice di volta in volta.

Vai alla sentenza Cass. Sezioni Unite 23/06 - 13/09/2005 n. 18128


LA CASSAZIONE SPECIFICA LE FIGURE DEI DANNI NON PATRIMONIALI

La Cassazione ripercorre le problematiche riguardanti la natura dei danni non patrimoniali individuando, soprattutto, le caratteristiche del danno biologico e di quello morale, procedendo, altresì, all'identificazione del criterio elettivo al quale ricorrere per la loro liquidazione al fine di garantire l'effettiva riparazione dei danni subiti dall'infortunato. Tra le più recenti sentenze in materia si ricordano Cass. civ. nn. 14645 del 2003, 20320 del 2005 e 517 del 2006. Il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. Il danno morale costituisce un'autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona. Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) - giacché tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico - purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

Vai alla sentenza Cassazione Civile Sezione Lavoro 12/05/2006 n. 11039


LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO ESCLUDE QUELLA DEL DANNO ESISTENZIALE

Con la sentenza n. 9510/07, il Giudice di legittimità ha sottolineato che, in caso di lesione del bene-salute, la liquidazione del danno biologico esclude il risarcimento -anche- di quello "esistenziale", che rappresenterebbe «una duplicazione» della voce già indennizzata. La Cassazione ribadisce l'orientamento espresso dalla sentenza 23918/06: la responsabilità aquiliana va ricondotta nell'alveo della bipolarità prevista dal codice civile fra danno patrimoniale (art. 2043) e danno non patrimoniale (art. 2059). Quest'ultimo - osserva la Suprema corte - deve essere risarcito non soltanto nei casi previsti dalla legge ordinaria ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana protetti dalla Costituzione (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) cui va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria. Per quanto attiene al danno esistenziale, esso non può formare oggetto di tutela in quanto costituente una categoria «generica» nella quale far confluire fattispecie non previste dall'art. 2059 c.c. né ricavabili dall'interpretazione costituzionale della norma. Quando si configura una lesione al bene-salute ed è stato liquidato il danno biologico, quest'ultimo include ogni pregiudizio diverso da quello che consiste nella perdita (o diminuzione) della capacità di produrre reddito, compresi il danno estetico e quello alla vita di relazione: non v'è luogo, dunque, di produrre una duplicazione con il danno esistenziale (cfr. Cassazione, 11761/06 e 15022/05).
 
 
Sulla stessa materia, in pari data, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 9514, della quale si pubblica il commento il commento del Dott. Mauro di Marzio

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PERDITA DI CHANCE

La parte, alla quale sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 18/03/2003 n. 3999, precisando che la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde della sua perdita, vale a dire della perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza.

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RISARCIMENTO DEI DANNI E GIURISDIZIONE A SEGUITO DI LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI

La pronuncia delle SS.UU. n. 5078/05 sancisce in punto di diritto che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di interessi pretensivi, conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non economico, spetta al Giudice amministrativo alla stregua di quanto disposto dall'art. 35, comma primo, del D.L.vo n. 80/1998 e dall'art. 7, L. n. 1034/1971. Rientra nella giurisdizione amministrativa, quindi, anche la decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga congiuntamente od alternativamente a quella di annullamento dell'atto amministrativo che affermi illegittimo. Se, infatti, l'art. 35 primo comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000 e l'art. 7 terzo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934 , così come a sua volta modificato dall'art. 7 stessa legge n. 205 del 2000, hanno rimesso al giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione - esclusiva o di legittimità - il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, risulta chiaro che il legislatore ha inteso «concentrare presso lo stesso giudice anche la decisione della domanda di risarcimento del danno, che il privato abbia avanzata, congiuntamente od alternativamente a quella dì annullamento dell'atto amministrativo, che affermi illegittimo ». Il riconoscimento della giurisdizione del g.a. in tema di azione risarcitoria correlata all'agire illegittimo della p.a. riguarda anche  i comportamenti posti in essere dall'amministrazione in  attuazione dell'atto amministrativo  dai quali si assume verificato il pregiudizio, posto che -anche in tal caso- «si fa infatti pur sempre valere la illegittimità dell'azione amministrativa consumatasi con il comportamento, che si afferma antidoveroso, dei funzionari dell'Ente stesso».
La decisione si segnala per il deciso "revirement" operato rispetto alle conclusioni in punto di giurisdizione alle quali pervenne altra sentenza delle SS.UU. (Cass. Civ. SS.UU., 22/07/99 n. 500) per la quale "l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., per esercizio illegittimo della funzione pubblica, bene è proposta davanti al giudice ordinario quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento)".

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IL NESSO DI CAUSALITA' IN MATERIA DI RESPONSABILITA' MEDICA

Con la sentenza n. 7997/05, il Giudice di legittimità affronta il tema del nesso di causalità, in materia di responsabilità medica da omissione, ponendo le premesse per una ricombinazione delle teorie tradizionalmente adottate dalla giurisprudenza: la condicio sine qua non (temperata dal criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche) e la causalità adeguata.  Viene valorizzato un criterio probabilistico non ancorato soltanto a leggi scientifiche e statistiche, ma lasciato quando è il caso alle libere valutazioni (secondo logica) del giudice, che si può così riappropriare del suo ruolo di peritus peritorum. Il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo, e secondo una ricostruzione di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora qualificabile come damnum iniuria datum), e l'evento dannoso. Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche soltanto contribuito a generare tale, obbiettiva relazione col fatto, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. Il nesso di causalità giuridica e' quello per cui i fatti sopravvenuti, idonei di per sè soli a determinare l'evento, interrompono il nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti. La valutazione dal nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione del "novus factus interveniens", si compie secondo criteri: a) di probabilità scientifica, se esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso "speculare", quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo; dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento-comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, per inferire che l'incidenza del comportamento omesso e' in relazione non probabilistica con l'evento stesso (che si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato attuato). Il tutto a prescindere da ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente.

Sempre in materia di responsabilità medica,  le Sezioni Unite Civili della S.C. -con la sentenza n. 577/2008- hanno risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo un principio di notevole rilievo in tema di responsabilità di struttura sanitaria, con riguardo a patologie sopraggiunte nei confronti di un paziente ricoverato presso di essa, sulla base di una distinzione tra la responsabilità gravante sul medico curante dipendente della struttura e la responsabilità della struttura stessa. Pur qualificandosi entrambe come ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, viene negato che la seconda sia necessariamente connessa all'accertamento di comportamenti negligenti da parte del primo bensì, piuttosto, che debba riconoscersi la sussistenza di forme di responsabilità autonome dell'ente per insufficiente adempimento del contratto di spedalità concluso con il paziente. Alla luce di tale fondamentale considerazione, le S.U. precisano che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. III° -  18/04/2005 n. 7997
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili 11/01/2008 n. 577


LA MANCANZA DEL "CONSENSO INFORMATO" DA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 462/07, pur avendo accertato la correttezza di un intervento medico dal punto di vista tecnico, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l'inadempimento dell'obbligo di "esatta informazione" che il sanitario era tenuto ad adempiere. In particolare, è stato riconosciuto il danno conseguente a tale specifica causa, pur in mancanza di un "nesso di causalità tra i diffusi e molteplici disturbi accusati dalla paziente e gli esiti dell'intervento" e quindi senza poter riconoscere gli altri danni richiesti legati al tipo di intervento effettuato. Poiché l'attrice aveva specificamente richiesto il riconoscimento del danno per la mancata manifestazione del proprio consenso, il Giudice ha proceduto ad una disamina sulla natura del consenso stesso pervenendo alla conclusione che alla paziente doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno "per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative dello stesso". Al medico, secondo il Tribunale, non può essere quindi attribuito "un generale "diritto di curare", a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe "ad libitum" intervenire, con il solo limite della propria coscienza". Salvo che nel caso dei trattamenti obbligatori per legge, "la mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo". Il riferimento è ad una recente decisione della Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 14/03/06 n. 5444) la quale ha stabilito che "la correttezza o meno del trattamento sanitario non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso". Se non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., ha precisato la suprema Corte, qualsiasi intervento non preceduto da un valido consenso determina la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica, in quanto deve considerarsi eseguito "in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo".  A simili conclusioni, è recentemente giunta anche la Corte di Appello di Roma (App. Roma Sez. III, 27/03/07). Il problema dell'effettiva determinazione del danno è stato risolto ricorrendo ad una quantificazione equitativa, in cui si è tenuto conto dell'età della paziente e del suo attuale stato di salute.

Vai alla sentenza n. 462 del 15/05/2007 del Tribunale di Paola


LA RISARCIBILITA' -AI CONGIUNTI DEL DANNEGGIATO- DEL "GRAVE PATEMA D'ANIMO E SCONVOLGIMENTO DELLA VITA"

Dopo la sentenza 12/05/2003 n. 7283 (secondo la quale "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno qualora questa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge ex art. 2054 cod. civ. e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato"), il Giudice di legittimità -con la sentenza n. 8828/2003- in difformità del Giudice d'appello che aveva ricompreso il "danno esistenziale" nell'ambito del danno biologico, ha ritenuto che la perdita del rapporto parentale debba comportare un ulteriore risarcimento per il danno non patrimoniale. Più esattamente, nel caso di uccisione di un congiunto, la lesione risanabile al familiare è qualcosa di distinto sia dall'interesse alla tutela del bene salute (risarcibile con il "danno biologico") sia dall'interesse all'integrità morale da ingiusta sofferenza contingente (risarcibile con il "danno morale soggettivo"). La Cassazione riconosce, in sostanza, un ulteriore "danno specifico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia". Assodato tale principio (per altro applicato dalla Cassazione anche nella sentenza n. 8827/2003 nella quale si trattava di lesioni invalidanti e non di morte del danneggiato), il Giudice dovrà procedere "alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art. 1223 c.c. che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediato  diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (sent. n. 89/52; n. 373/71; n. 6676/92; n. 1907/931; n. 2356/00; n. 5913/00), nel senso che la responsabilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito".

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. III° n. 8828 del 31/05/2003

Tra le decisioni dei Giudici di merito, segnaliamo una recente sentenza del Tribunale di Mantova il quale ha ritenuto che il danno biologico da morte è indennizzabile iure proprio quando il trauma per la perdita del prossimo congiunto non si sia limitato ad un patema d'animo transeunte ma sia degenerato in una patologia psichica permanente.

Vai alla sentenza Tribunale di Mantova del 19/06/2004


SIMULAZIONE RELATIVA E PRESCRIZIONE

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 18025/03, aderendo alla più recente giurisprudenza (cfr.: Cass. 06/05/91 n. 4986, in Giust. civ. 1991, I, 2285; Cass. 23/10/91 n. 11215, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 750; Cass. 16/01/97 n. 382) ha ribadito che la cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari della cosiddetta azione di simulazione assoluta), ai sensi dell'art. 1422 c.c., potendo il decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato può far venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente. In dottrina (nel senso che la domanda è imprescrittibile, ma la sua ammissibilità è subordinata alla sussistenza dell'interesse ad agire): Stolfi, Sull'imprescrittibilità dell'azione di simulazione, in Riv. dir. proc. 1972, 565, per il quale l'azione dichiarativa della simulazione, in quanto è di accertamento, non è soggetta ad estinguersi per il decorso del tempo; qualora l'esistenza dell'accordo simulatorio si debba invece accertare in linea pregiudiziale ed incidentale in relazione ad un diritto che abbia una sua indole ed una sua disciplina e che, in particolare, sia soggetto ad estinguersi per il decorso del tempo, è superfluo discutere della prescrittibilità o meno dell'azione di simulazione, ma si deve determinare di volta in volta se il diritto in disputa sia stato fatto valere in tempo. Alla stregua di tali principi, la sentenza in esame ha affermato: a) che l'azione di simulazione relativa si prescrive nel termine ordinario di dieci anni allorché sia diretta ad individuare e far valere la reale volontà delle parti, ossia il negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, situazione, questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la sussistenza del contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente ad esso si riconnette e che, pertanto, ne presuppone il riconoscimento, come quando si faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal contratto dissimulato (cfr.: Cass. 23/10/74 n. 3067); b) che non è soggetta a prescrizione l'azione con la quale l'attore chieda di essere dichiarato proprietario di un immobile già venduto ad un terzo, sostenendo che tale vendita dissimulerebbe una donazione nulla per difetto di forma (cfr.: Cass. 14/10/71 n. 329, in Riv. dir. comm. 1972, 329). Con riferimento specifico alla simulazione di donazioni poste in essere dal de cuius , poi, un problema di prescrizione può presentarsi solo per le donazioni dissimulate per le quali sussistano i necessari requisiti di forma perché, altrimenti, trattandosi di donazioni nulle, non si porrebbero problemi di limiti temporali entro i quali i coeredi possano esperire la relativa azione di accertamento (in senso conforme: Cass. 18/08/97 n. 7682, in Giur. it. 1998, 1342). In relazione a tale ultima ipotesi non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo la quale l'erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius , del quale deduca la simulazione, bensì con azione di simulazione relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius , nei cui rapporti subentra, non solo sul terreno dell'accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non dall'apertura della successione ma dal compimento dell'atto simulato (Cass. 06/08/90 n. 7909, in Giur. it. 1991, I, 1, 791). A prescindere da altre considerazioni, infatti, il potenziale erede è carente di interesse ad agire per far dichiarare la simulazione di negozi di disposizione posti in essere dal de cuius , finché quest'ultimo è in vita, per cui, aderendo a tale orientamento, si verrebbe a far decorrere la prescrizione in relazione ad una azione che non può essere più esercitata.

 

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. II° - 26/11/2003 n. 18025

 


E' ONERE DEL DEBITORE PROVARE L'ADEMPIMENTO ANCHE A FRONTE DI UNA DOMANDA RISARCITORIA EX ART. 1453 C.C.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001, sono intervenute onde dirimere il contrasto giurisprudenziale, in materia di onere della prova, relativamente ai rimedi offerti al creditore in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive. Il problema investe quelle disposizioni che, pur se contenute nel codice civile, costituiscono il fondamento del sistema probatorio processuale. In particolare, ci si riferisce all'art. 2697, all'art. 1218 ed all'art. 1453 del codice civile, il cui 1° comma -coordinato con le precedenti disposizioni- ha dato adito al contrasto -ora finalmente composto- tra due indirizzi della S.C. Il 1° orientamento (Cass. 2024/68; Cass. 1234/70; Cass. 2151/75; Cass. 5166/81; Cass. 3838/82; Cass. 8336/90; Cass. 11115/90; Cass. 13757/92; Cass. 1119/93; Cass. 10014/94; Cass. 4285/94; Cass. 7863/95; Cass. 8435/96; Cass. 124/97) -che è maggioritario- diversifica il regime probatorio a seconda che il creditore agisca, ex art. 1453 c.c. 1° comma, per l'adempimento (nel qual caso egli potrà limitarsi a fornire la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto) ovvero per la risoluzione (ed allora il creditore dovrà provare, oltre al titolo, anche l'inadempimento del debitore). Ne consegue, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che -qualora il creditore non si accontenti di richiedere l'esecuzione dell'obbligo e pretenda il risarcimento del danno conseguente all'altrui inadempimento- egli si troverà di fronte alla "probatio diabolica" consistente nella prova del fatto negativo dell'inadempimento. Pur se si ammette che "i fatti negativi possono essere provati fornendo prova dei fatti positivi contrari" (Cass. 3644/82; Cass. 13872/91; Cass. 12746/92; Cass. 5744/93), ciò diminuisce solo apparentemente l'onere della prova posto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale in esame, a carico del creditore. Il 2° indirizzo giurisprudenziale (Cass. 10446/94; Cass. 973/96; Cass. 3232/98; Cass. 11629/99) riconduce ad unità il regime probatorio da applicare in riferimento a tutte le azioni previste dall'art. 1453 c.c. e -quindi- sia all'azione di adempimento, sia a quella di risoluzione che -infine- all'azione di risarcimento del danno da inadempimento, richiedibile -quest'ultima- pure in via autonoma (Cass. 3911/68; Cass. 3678/71; Cass. 1530/88). Tale indirizzo, minoritario nella Giurisprudenza ma maggioritario nell'elaborazione svolta dalla Dottrina, ritiene sufficiente la sola prova della sussistenza del credito con la allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetterà a quest'ultima la prova dell'estinzione dell'obbligazione ovvero del proprio adempimento. Le Sezioni Unite fanno proprio il secondo indirizzo rispondendo positivamente a (testuale) "palesi esigenze di certezza e di ordine pratico". Nella sentenza in esame, la Cassazione ribadisce -tra l'altro- il principio di "riferibilità o di vicinanza della prova": quella dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente più agevole per il debitore che per il creditore. L'Operatore di diritto non può che vedere con favore questa scelta, comunque fondata non su motivazioni di mera praticità, bensì di condivisibile interpretazione sistematica delle norme in materia di prove civili. Il Giudice di legittimità, però, sembra dimenticare il predetto principio di "vicinanza della prova" ove arriva a conclusioni (peraltro fuori dalla questione sottoposta al suo esame) in materia di prova, da parte del debitore, dell'adempimento -pure- degli ulteriori "obblighi accessori". Facile immaginare l'effetto -proprio sulle "esigenze di certezza"- di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. volta ad un Professionista che abbia chiesto il pagamento dei compensi al Cliente il quale contesti l'adempimento agli obblighi di informazione, diligenza, ecc. del Professionista stesso (quest'ultimo si troverebbe -così- a dover provare la propria diligenza e perfetta osservanza all'impegno assunto; con un'ingiustificata agevolazione probatoria connessa alla contestazione dell'esattezza dell'adempimento e con conseguente vanificazione delle esigenze di tutela del credito).

Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite 30/10/2001 n. 13533


I PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Per costante giurisprudenza in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal Direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, ovvero quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.
Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla subcommittente in ordine all'affermazione della sua corresponsabilità con riferimento ai danni subiti da un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice, alla stregua della corretta valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sua ingerenza e l'assunzione dell'obbligo di attuazione delle misure di prevenzione relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - 19/04/2006 n. 9065


 LA RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE EX ART. 1669 C.C.

Con la sentenza n. 13158/02, la Cassazione ha esteso la responsabilità dell'appaltatore anche al Progettista, al Direttore Lavori nonché allo stesso committente qualora questi abbia assunto la gestione diretta della costruzione (v. anche Cass. 11/08/2000 n. 10719 che ha introdotto il medesimo principio prefigurando la sussistenza di responsabilità da fatto illecito).
Nell'ambito di un richiamo dei principali precedenti interventi della Cassazione sulla norma di cui all'art. 1669 c.c., conviene partire da Cass. 27/08/1997 n. 8109, con la quale il Giudice di legittimità aveva ritenuto applicabile la norma in esame non soltanto ai rapporti tra committente ed appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore-venditore. Ciò in quanto, pur in assenza di un contratto d'appalto, veniva rilevato che la norma di cui all'art. 1669 c.c. prevedeva un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per finalità di interesse generale.
Detta responsabilità è stata individuata -da Cass. 07/04/1999 n. 3338- come avente un carattere di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 2043 c.c. (la quale rimaneva comunque applicabile, quale norma generale, in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1669 c.c.).
Con una successione decisione (Cass. 02/10/2000 n. 13003) è stata estesa la responsabilità ex art. 1669 c.c. anche al venditore purché questi abbia "provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore lavori, ovvero abbia sorvegliato l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore, trasformando questo in nudus minister".
La decisione del 2002, indicando quale presupposto della responsabilità ex art. 1669 c.c. la partecipazione alla costruzione dell'immobile, anche se "indiretta", ha escluso la stessa per l'attività del fornitore dei materiali utilizzati, purché tale prestazione si sia limitata alla consegna dei prodotti richiesti. In tale ipotesi, la prestazione resta regolata dal D.Lgs n. 244/88.

Vai alla Sentenza Cassazione Civile, Sezione I°, n. 13158 del 10/09/2002


L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1668 C.C., SEBBENE CONDIVIDA LA NATURA CONTRATTUALE GENERALE DI CUI AGLI ARTT. 1453 E 1455 C.C., RIMANE ATTRATTA NELLA DISCIPLINA SPECIALE DELL'ART. 1667 C.C.

In tema di appalto, tutte le azioni connesse alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, compresa l'azione di risarcimento dei danni ex art. 1668 c.c., sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c. E' questo il principio stabilito dalla sentenza n. 28417/05 la quale ha precisato che gli artt. 1453 e 1455 c.c. trovano applicazione in tema di appalto solo quando l'appaltatore non esegue (anche parzialmente) l'opera, oppure la esegue ma si rifiuta di consegnarla al committente, ovvero procede con grave ritardo a tali adempimenti. Gli artt. 1667 e 1668 cod. civ. disciplinano invece l'ipotesi in cui l'opera, eseguita e tempestivamente consegnata, presenti vizi e difformità in quanto eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica (Cass. 01/03/01 n. 3002, in Giur. it ., 2002, 734). Gli artt. 1667 e 1668 c.c. identificano, complessivamente, un'ipotesi speciale di responsabilità dell'appaltatore. La nota peculiare di tale regola non attiene però al fondamento e alla sua natura, che non diversamente da quella portata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., è pacificamente contrattuale. Sotto questo profilo la Cassazione non si discosta dalla posizione maggioritaria, secondo cui tali ipotesi configurano non una garanzia in senso tecnico ma un'esplicazione particolare della comune responsabilità per inadempimento (Cass. 15/03/04 n. 5250, in Rep. Foro it., voce Appalto , 2004, n. 43). Quindi i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore svolgono una funzione integrativa della disciplina speciale ivi contenuta (Cass. 17/05/04 n. 9333, in Rep. Foro it., voce Appalto , 2004, n. 42). Da quanto sopra deriva anche che il committente può esigere dall'appaltatore un importo pari alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, qualora l'appaltatore non provveda alla loro eliminazione (Cass. 02/08/02 n. 11602, in Giust. Civ., 2003, I, 2501). Tale azione impone un obbligo di fare all'appaltatore senza che la consistenza o il costo dei lavori di riparazione possa influire (Cass. 27/08/93 n. 9064, in Rep. Foro it., voce cit. , 1993, n. 52). Spesa che secondo alcuni può coincidere con il denaro occorrente per l'integrale rifacimento dell'opera (Cass. 15/05/02 n. 7061, in Riv. giur. edil., 2002, I, 1259). Anche questa posizione è però contestata dalla giurisprudenza che più rigorosamente tiene per l'autonomia dell'azione risarcitoria da quella di garanzia (Cass. 02/08/01 n. 10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001, n. 57). Con la sentenza in commento, la S.C. si allontana perciò da un orientamento minoritario secondo cui l'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. si presenta invece come una deroga ai principi ricavabili in via generale in tema di inadempimento del contratto. La suddetta richiesta risarcitoria si giustificherebbe unicamente nella misura in cui tramite le azioni di garanzia si tenda al mantenimento del contratto. Laddove non vi siano i presupposti della risoluzione, la parallela domanda risarcitoria ex art. 1668 cod. civ. deve essere rigettata per difetto di causa petendi (Cass. 29/11/01 n. 15167 in Rep. Foro it., voce Appalto , 2001, n. 56). Venendo alla differenza specifica, questa riguarda invece il contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c., ovvero presupposti di applicazione e modalità di esercizio. Per contenuto dell'azione la giurisprudenza ha finora alluso all'azione di eliminazione dei vizi o la riduzione proporzionale del prezzo. L'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 1668 cod. civ. è stata invece intesa dalla giurisprudenza maggioritaria come assolutamente autonoma dal contenuto della garanzia (Cass. 02/08/01 n. 10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001, n. 57) come dalla risoluzione (Cass. 18/04/02 n. 5632 in Giust. civ., 2003, I, 465). Si tratta di azione contrattuale che presuppone la colpa (presunta secondo Cass. 26/10/00 n. 14124, in Rep. Foro it., voce cit., 2000, n. 54) dell'appaltatore medesimo (Cass. 01/03/01 n. 3002, in Giur. it., 2002, 734).
Sul tema specifico dell'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ., proprio le considerazioni sull'estraneità dell'azione risarcitoria rispetto al contenuto della garanzia faceva concludere la Cassazione nel senso che il termine di prescrizione di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ., opera per tutte le azioni contrattuali ex art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni (Cass. 17/12/99 n. 14239 in Rep. Foro it., voce cit. , 1999, n. 47). Con la decisione che si segnala la Cassazione prende una posizione opposta. Senza modificare la sua premessa, ovvero la natura contrattuale e autonoma del risarcimento, afferma che essa deve sottostare alle medesime condizioni di cui all'art. 1667, commi 2 e 3, c.c. I termini di cui all'art. 1667, commi 2 e 3, c.c. mirano a contemperare l'esigenza del committente sottesa all'azione di garanzia ad avere un'opera priva di difetti e l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle contestazioni. Quindi, nel far salva l'azione di risarcimento, l'art. 1668 cod. civ. non intende far fuoriuscire tale rimedio dall'alveo della garanzia per vizi. Il suo presupposto è proprio la sussistenza del vizio o della difformità fatta valere con l'azione di garanzia. I danni sono quelli che derivano da tali vizi. Tale azione, aggiungendosi a quella per vizi dell'opera (Cass. 21/02/96 n. 1334 in Riv. giur. ed., 1009, I, 919 - n. De Tilla), è intesa ad integrare il contenuto della garanzia mediante il ristoro del pregiudizio subito a causa di quei difetti. Ristoro che rimarrebbe pregiudicato laddove l'azione si riducesse alla mera eliminazione del difetto o vizio.

Vai alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. II° Civ., 22/12/2005 n. 28417


LE SEZIONI UNITE COMPONGONO IL CONTRASTO IN MATERIA DI NULLITA' ED ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI

La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha precisato che devono qualificarsi nulle solo le delibere  prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose,  sui servizi comuni o sulla proprietà eslusiva  di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono -invece- qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea,  quelle adottate  con maggioranza  inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di  prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari  attinenti al procedimento di convocazione  o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità  nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.
In linea con quanto sopra, le Sezioni Unite  hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione  dell'assemblea condominiale  comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che diventa valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio se non impugnata entro 30 giorni (con decorrenza dal momento  della comunicazione per i condomini assenti  e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti).  Per la prima volta, il "paletto" stabilito dal Giudice di legittimità è stato fissato avendo riguardo al nuovo diritto societario, che costituirà indubbiamente una "bussola" anche per lo sconfinato contenzioso in materia condominiale. 

Vai alla Sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite - 07/03/05 n. 4806


VALIDITA' DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE INFORMALE

E'  valida la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile, se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma.

Vai alla sentenza Cassazione Civile Sez. II° - 01/04/2008 n. 8449


ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE "LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI"

L'art. 26 del disegno di legge "Comunitaria 2001", approvato definitivamente dalla Camera il 20/02/02, ha dettato le linee guida dell'intervento del Governo italiano al fine di adeguare la normativa vigente ai principi ed alle prescrizioni della Direttiva 2000/35/CE del 29/06/00. Tale Direttiva, preso atto che i commerci transfrontalieri sono ostacolati dalle ampie divergenze esistenti nelle regole relative alle tutele prestate alla riscossione dei crediti, ha voluto realizzare un'armonizzazione a livello comunitario delle disposizioni concernenti i termini di pagamento, le date di scadenza nonché l'interesse applicabile in caso di ritardo nell'adempimento. Di particolare rilievo è che la Direttiva esclude ogni differenziazione tra settore pubblico e privato e che il suo ambito di applicazione comprende qualsiasi contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi (clicca qui per: IN PARTICOLARE, I RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI). Il Legislatore comunitario non perde occasione per inquadrare il servizio reso dal libero Professionista nell'ambito dell'attività d'impresa, pur precisando -nel preambolo- che ciò non costituisce, per gli Stati membri, obbligo di trattare le Professioni liberali come imprese. E' opportuno sottolineare che la Direttiva n. 2000/35/CE rientra tra quelle "autoesecutive", nel senso che, alla scadenza del termine assegnato agli Stati membri per la sua attuazione (08/08/02), spiega effetti diretti negli ordinamenti interni (c.d. "efficacia verticale"). Il Legislatore italiano non ha rispettato -con il Decreto Legislativo 231/2002, in vigore dal 07/11/02- il termine assegnato. Vediamo, comunque, le principali novità introdotte, tutte molto rilevanti. L'art. 1 stabilisce, quale ambito di applicazione della nuova normativa, "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" purché i relativi contratti siano stati stipulati dopo il 08/08/02. Rimangono esclusi solamente: i contratti con i consumatori, i debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 5 euro ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. Il Legislatore italiano non ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002 alla materia dei lavori pubblici, accogliendo l'avviso espresso dall'Autorità garante dei LL.PP. con determinazione n. 5 del 27/03/02. Al riguardo, a parte la mancanza di differenziazione sopra ricordata tra settore pubblico e privato, giova ricordare che l'art. 2 n. 1 della Direttiva 2000/35/CE, nel fornire la nozione di "pubblica amministrazione", richiama la definizione che si rinviene nella Direttiva n. 93/37/CE, concernente inequivocabilmente gli appalti di lavori. Probabilmente gli Organi giurisdizionali saranno presto chiamati a determinare in materia; mentre -nella Relazione illustrativa del D.Lgs. in esame- si rimanda (nel presumibile tentativo di scongiurare negative decisioni giurisprudenziali al riguardo) ad un successivo intervento normativo per l'omogeneizzazione della disciplina degli appalti pubblici di lavori con quella recata dalla Direttiva n. 2000/35/CE (come detto, però, già applicabile in mancanza di intervento dello Stato membro).
L'art. 4 introduce la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento nonché, in mancanza di sua indicazione nel contratto, il termine legale di 30 giorni. Quale "tasso di riferimento", il D.Lgs. in esame ha scelto il saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti in percentuale. Viene anche modificato l'art. 3 delle disposizioni in materia di subfornitura (L. 18 giugno 1998 n. 192) introducendo la medesima maggiorazione per gli interessi moratori e prevedendo, per i ritardi di pagamento che superino i 30 giorni, una penale pari al 5% dell'importo non pagato.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, viene abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c. e si introduce il termine massimo di 30 giorni per l'emissione del decreto ingiuntivo (ma bisognerà accertare le modalità di attuazione dei nostri Tribunali). Di particolare rilievo è la previsione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.

Vai alla Direttiva 2000/35/CE

Vai alla Legge 18/06/1998 n. 192

Vai al Decreto Legislativo 09/10/2002 n. 231

Vai alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 5/2002 del 27 marzo 2002 in materia di "Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici"

Vai al commento su: "conseguenze derivanti dall'applicazione del Dlgs 231/02 sull'attività contrattuale della P.A.

Vai alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 14/01/2003

Vai alla Circolare ACER di commento dell'intervento dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. del 27/01/03


ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE SU "TALUNI ASPETTI DELLA VENDITA E DELLE GARANZIE DI CONSUMO"

Il D.Lgs 02/02/02 n. 24 (in G.U. 08/03/02 n. 57) attua in Italia la Direttiva CEE del 25/05/99, meglio nota come istituente la "garanzia europea", nella cui formulazione giocò un rilevante ruolo il Governo Italiano. L'art. 1 del D.Lgs 24/02 introduce -nel Libro IV° del codice civile- un nuovo paragrafo costituito dagli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies. La principale novità è rappresentata dal fatto che il venditore risponde direttamente nei confronti del consumatore, per un periodo di due anni dal momento della consegna, dei difetti di conformità del bene. Chiariamo subito che -per consumatore- si intende colui che effettua l'acquisto al di fuori di una qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. Il venditore può rivalersi esercitando, entro 1 anno dalla prestazione in favore del consumatore, il diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore nella catena di distribuzione. Il raggio d'azione del Legislatore comunitario è molto ampio: ci si riferisce anche ai contratti di permuta e somministrazione, nonché a quelli di appalto, di opera ed agli altri comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (pure se usati). Altra novità di estremo rilievo è costituita dal diritto, in capo al consumatore, al ripristino -senza spese- della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione; ovvero (nel caso in cui il venditore non provveda in un ragionevole tempo o la sostituzione/riparazione arrechi notevoli inconvenienti al consumatore) quest'ultimo potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Ancora: se il venditore rifiuta di riparare il bene o di sostituirlo (nonostante ciò sia possibile e non sproporzionato rispetto alle altre alternative), il consumatore potrà rivolgersi -a spese del venditore- ad un terzo autorizzato, dando pronta notizia della riparazione o della sostituzione al venditore stesso. Per quanto attiene al "vizio-difetto" del bene, non ci si riferisce solo al "vizio intrinseco" del prodotto, avendosi anche riguardo a: che il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore (anche a mezzo di dichiarazioni pubblicitarie); ovvero che il prodotto non sia conforme alle caratteristiche volute dal consumatore e che questi abbia portato a conoscenza del venditore; oppure che il prodotto non sia stato correttamente installato od utilizzato a causa di una non idonea descrizione del libretto d'istruzioni. La c.d. "pubblicità ingannevole" (D.Lgs 74/92 attuativo della Direttiva 84/450/CE) diviene, da mero oggetto di inibizione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, elemento di difformità del bene, con gli effetti sicuramente più garantistici del consumatore di cui alla novella in esame. Nel periodo di validità della garanzia (2 anni), il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità, pena la decadenza, entro 2 mesi dalla data della sua scoperta. Non sussiste in ogni caso alcun "difetto di conformità" qualora, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva, con l'ordinaria diligenza, ignorarlo (sono esclusi i c.d. "ripensamenti"). Infine ricordiamo che, nei primi 6 mesi dalla consegna del bene, i difetti di conformità si presumono esistenti salvo prova contraria. Da ultimo, ma non per ultimo, l'art. 1519 octies introduce la nullità di ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare le garanzie previste dal D.Lgs in esame. Il venditore od il produttore possono fornire una "garanzia convenzionale", purché senza costi supplementari ed in aggiunta a quella regolata dal D.Lgs 24/02. Una norma transitoria stabilisce che, sino al 30/06/02, la disposizione sulla "garanzia convenzionale" non si applicherà ai prodotti già immessi sul mercato.

La novella tutela in maniera finalmente adeguata il consumatore pur se è possibile prevedere degli effetti forse eccessivamente onerosi sui piccoli venditori. La giusta contemperazione con i diritti dei consumatori (sinora troppo spesso ignorati) può essere fornita solo puntando ai "sistemi qualità" nei modi di operare dell'intera filiera di distribuzione. Per il resto, la mancanza di capacità di gestione dei punti vendita non può tradursi -nei fatti- nell'assenza di tutela effettiva per il consumatore; mentre la Direttiva tutela anche il venditore (ma mai a scapito del consumatore) nei confronti del produttore e del distributore.

Vai al Decreto Legislativo 02/02/2002 n. 24


APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA DEL FRANCHISING

Il Senato -nella seduta del 21/04/04- ha definitivamente approvato le nuove norme per la disciplina del franchising (pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24/05/04). In base alla nuova disciplina l'affiliazione commerciale (o più semplicemente "franchising") è "il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". L'intento del legislatore è quello di introdurre nel nostro ordinamento un quadro di norme di carattere generale al quale ricondurre i contratti di franchising attraverso la previsione di specifici obblighi informativi precontrattuali e clausole negoziali obbligatorie.

Vai al testo approvato in via definitiva dal Senato


CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 (suppl. ord. n. 123) il "Codice della privacy", finalmente accorpante le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con le necessarie abrogazioni e gli opportuni coordinamenti.

Il particolare il provvedimento, che entrerà in vigore nella sua totalità il 01/01/2004, contiene le regole generali per il trattamento dei dati e le disposizioni relative ad ambiti specifici di disciplina: giudiziario, trattamento dei dati da parte delle Forze di polizia, difesa e sicurezza dello Stato, sanitario, trattamento dei dati per scopi storici, statistici o scientifici, lavoristico, del sistema bancario ed assicurativo, delle comunicazioni elettroniche, delle libere professioni, del giornalismo, del marketing diretto.

Riportiamo due degli interventi di esperti, tratti dal sito www.dirittosulweb.com, effettuati al Convegno "Privacy e studi legali - Misure di sicurezza, Consenso ed Informativa, Il Documento Programmatico" - Verona 27 febbraio 2004, affrontanti -nello specifico- questioni concernenti gli Studi Legali

Vai al Dlgt. 30/06/2003 n. 196

Vai al testo di due degli interventi al Convegno "Privacy e Studi Legali"


LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Sono numerose e destinate a modificare radicalmente i rapporti fra l'amministrazione tributaria ed il cittadino le novità contenute nello Statuto del contribuente. Di particolare rilievo ricordiamo: "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede''. Non ci sono sanzioni per inadempienze del contribuente riconducibili ad errori, ritardi od omissioni dell'amministrazione. I modelli di dichiarazione e le comunicazioni del fisco devono essere ''comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria''. L' introduzione di nuove tasse e' possibile di regola solo per legge e non attraverso il canale accelerato del decreto-legge governativo. In ogni caso le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le norme dovranno menzionare l' oggetto nel titolo. Il fisco si impegna a semplificare le normative tributarie e a renderle disponibili gratuitamente in forma elettronica, per esempio, tramite Internet. In ogni caso il fisco dovra' informare al domicilio il contribuente su qualsiasi atto a lui destinato. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta. Il cittadino che abbia dei dubbi su come comportarsi, puo' chiedere chiarimenti al fisco, che deve rispondere entro 120 giorni. Se il fisco non risponde entro quattro mesi, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. Il contribuente sottoposto ad accertamento fiscale ha diritto all'assistenza di un professionista abilitato alla difesa davanti ai giudici fiscali. I controlli vanno fatti arrecando il minor disturbo possibile alle attivita' del contribuente e comunque non possono durare di regola piu' di trenta giorni (prorogabili di altri trenta solo in caso straordinari). Le cartelle esattoriali dovranno poi indicare chiaramente gli atti contestati e possibilmente allegarli: nessuna sanzione e' dovuta per errori che non hanno comportato minori versamenti o fatti per poca chiarezza del fisco. Arriva in ogni Regione la figura del "Garante del contribuente", organo composto da tre persone esperte del settore. Il garante valuta ''in piena autonomia'' le lamentele , accerta eventuali disfunzioni, interviene per correggere irregolarita' che possano ''incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Amministrazione finanziaria''

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