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Diritto Civile
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E FALLIMENTO DEL PROMITTENTE
VENDITORE
Con la sentenza n. 15218/10, il Giudice di legittimità ha ribadito
il principio secondo il quale -in caso di fallimento di una delle
parti di un contratto a prestazioni corrispettive, ancora non eseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti- l’esecuzione del medesimo rimane
sospesa sino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori (o del giudice delegato, nel caso in cui il comitato dei creditori non
sia ancora costituito e vi sia urgenza di decidere, o nelle altre fattispecie di
cui all’art. 41, comma 4, legge fall.) dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi
dallo stesso. Detta regola generale si applica altresì in presenza di
contratto preliminare di compravendita immobiliare trascritto ex art. 2645 bis
c.c. In tale circostanza, infatti, l’art. 72 comma 7° L.F. prevede che, qualora
il curatore abbia optato per lo scioglimento del medesimo, l’acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo in via privilegiata
(trattasi di privilegio immobiliare ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.), senza
tuttavia che gli sia dovuto il risarcimento del danno, a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. La regola
generale sopramenzionata, al contrario, non si applica in presenza di contratto
preliminare di vendita trascritto qualora lo stesso abbia ad oggetto un immobile
ad uso abitativo destinato ad abitazione principale del promissario acquirente o
di suoi parenti ed affini entro il terzo grado (art. 72 comma 8° L.F.).
Vai alla sentenza Cassazione, Sez. I°
Civile, 23/06/2010 n. 15218
NELLA
DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 C.C. LA PROCURA DEVE RILASCIARSI PER
ISCRITTO
Le SS.UU. della Corte di
Cassazione, con sentenza 15/06/2010 n.
14292, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale -in tema di forma della
diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.- stabilendo il seguente principio di
diritto: «la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui
all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal
carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato
in ipotesi ad essere risolto». La Corte ha pertanto aderito
all'orientamento, secondo il quale, affinché la diffida ad adempiere possa
produrre i suoi effetti, è necessario che chi la invia sia un soggetto munito di
procura scritta del creditore e che tale procura sia allegata alla diffida
medesima o comunque portata a conoscenza del debitore. Ciò in quanto trattasi di
atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone
la risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato (Cass., 25.3.1978, n.
1447). In senso opposto, vi era un orientamente più recente secondo il
quale, invece, «L'art. 1350 c.c. stabilisce l'obbligo della forma scritta
per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali
immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo
requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione
di detti contratti. Pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad
adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e
nell'interesse del contraente, da persona fornita da un semplice mandato
verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator e successivamente
ratificata dalla parte interessata» (Cass., 26.6.1987, n. 5641). Infine, è da
richiamare una posizione intermedia (anch'essa superata dalla sentenza n.
14292/10) secondo la quale «Per il combinato disposto degli art. 1324 e
1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c.,
ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto
nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende
risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad
probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche
conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con
atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell'intimato di esigere
a norma dell'art. 1393 c.c. che il rappresentante, o chi si dichiari tale,
giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri» (Cass., 1.9.1990, n. 9085).
L'orientamento delle Sezioni Unite è, quindi, il
seguente: § l'intimazione all'inadempiente ex art. 1454
cod civ. è, a tutti gli effetti, un vero e proprio "ultimatum": il
creditore diffida il debitore ad adempiere all'obbligazione entro un certo
termine, altrimenti il contratto sarà risolto di
diritto; § la diffida ha chiaramente natura negoziale: costituisce una
manifestazione unilaterale di volontà che può incidere sulla realtà giuridica,
con lo scioglimento del vincolo, anche senza la sentenza di un giudice;
§ conseguentemente è soggetta alla disciplina dei contratti e in
particolare della rappresentanza: la procura, insomma, deve avere la stessa
forma prevista per il negozio corrispondente; §
e poiché detta intimazione
va effettuata per iscritto, per iscritto va rilasciata anche la "procura" a diffidare il
debitore, a prescindere dalla natura o dal tipo di contratto interessato (la
trasmissione dell'atto, invece, può avvenire nella forma più idonea al
raggiungimento dell'obbiettivo, così Cass. n°4310/02 e Cass.
n°3566/95).
LE S.U. RISOLVONO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE DEL RAPPORTO PROCESSUALE
TRA: RISOLUZIONE, RECESSO E RITENZIONE DELLA CAPARRA
La S.U. della Cassazione ribadiscono che la richiesta della
risoluzione del contratto impedisce il mutamento della domanda da risoluzione in
recesso con contestuale ritenzione della caparra versata. La risoluzione del
contratto ed il risarcimento del danno -da un lato- ed il recesso e la
ritenzione della caparra -dall'altro lato- sono istituti alternativi tra loro. A
portare la Cassazione a quest'interpretazione sono due considerazioni
fondamentali nell'ambito del nostro ordinamento: da una parte il dato letterale
dell'art. 1385 c.c. e, dall'altro, il principio del giusto processo sancito
dall'art. 111 Cost. che impedisce sprechi di natura processuale. In merito
all'interpretazione dell'art. 1385 c.c., la Cassazione rileva come sia
indiscusso che i due rimedi, disciplinati rispettivamente dai commi secondo
e terzo dell'art. 1385 c.c. a favore della parte non inadempiente nell'ipotesi
di inadempimento della controparte, hanno carattere distinto e non cumulabile e
che nell'offrire una precisa alternativa alla parte adempiente, nulla dispone in
ordine alla possibilità del creditore di disattendere la generale regola,
sostanziale e processuale succitata, secondo cui electa una via non datur
recursus ad alteraram. Riguardo, poi, alla tematica dell'art. 111
Cost., la più rigorosa osservanza di precetti costituzionali consente di
evitare rilevanti diseconomie processuali, oltre all'apprezzabile risultato
di disincentivare il contenzioso attraverso il divieto di qualsiasi mutatio
actionis in corso di giudizio. La Corte, al termine di un'ampia disamina,
conclude enunciando ben sei principi di diritto: "A) I rapporti
tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di
recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongono in termini di
assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di
risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei
danni asseritamente subìti, non può ritenersene consentita la trasformazione in
domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già
detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione
di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni
"risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra,
quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno,
volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi
inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta; B) L'azione
di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano
per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo
aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel
corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi,
invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di
ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto
inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
C) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di
recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la
trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi,
di carattere funzionale, di cui al precedente punto b); D) La
rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può
ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per
evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
E) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione
di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di
incompatibilità strutturale e funzionale; F) La domanda di
ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del
processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte
nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se
quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di
domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri
officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda
stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di
risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia
domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata,
nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di
risarcimento vero e proprio, né di ritenzione della caparra, entrambe
inammissibili perché nuove".
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 14/01/2009 n. 553
LE SS.UU. FANNO FINALMENTE CHIAREZZA TRA POLIZZE
FIDEJUSSORIE, CONVENZIONI FIDEJUSSORIE E CONTRATTI AUTONOMI DI
GARANZIA
La polizza fideiussoria è, sotto il
profilo genetico, un negozio stipulato dall'appaltatore su richiesta del
committente e in suo favore, strutturalmente articolato secondo lo schema del
contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione
dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di
pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di
inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Il terzo non è
parte, nè in senso sostanziale nè in senso formale, del rapporto e si limita a
ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante, sicchè la
sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva
dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la
dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla
irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma 3. Le
SS.UU. convengono -quindi- con la dottrina che ricostruisce la
fattispecie riconoscendo al debitore principale la qualità di parte del
contratto -per assumerne la veste di stipulante-, al garante la veste di
promittente, al creditore principale quella di (terzo) beneficiario.
Le convenzioni fideiussorie, invece, sono caratterizzate
dalla funzione di garantire un'obbligazione altrui ed intercorrono
esclusivamente tra il fideiussore e il creditore. Altra differenza funzionale
rispetto alla fideiussione è costituita dall'essere la polizza o assicurazione
fideiussoria "necessariamente onerosa" in quanto assunta dall'assicuratore in
corrispettivo del pagamento di un premio (Cass. n. 221/1963), mentre la
fideiussione può essere anche a titolo gratuito (nel qual caso il contratto,
ponendo obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona in forza del
disposto dell'art. 1333 c.c.: Cass. n. 9468/1987). Va altresì sottolineato che,
pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della
polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un
rischio bensì in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di
obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia
dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile. Funzione del
contratto autonomo di garanzia è quella di tenere indenne il
creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante
sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche
riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il
fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione
principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e
prestazione dovuta dal garante). In altri termini, mentre con la fideiussione è
tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale,
l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella
dell'ordinante - sia perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia
perchè non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il
creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La previsione di clausole di pagamento con diciture del tipo: "a semplice"
o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via)
manifesta una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si
sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere
dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e
dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un
inadempimento del debitore principale. La più rilevante differenza operativa tra
la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il
momento del pagamento -cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto
immediatamente a semplice richiesta del creditore-, ma attiene soprattutto al
regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se, difatti, il
pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il
garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione
con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del
creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore
principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di
pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462
c.c.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del
creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di
quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per
l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato
all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà
esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del
debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento
richiesto dal garante nè di eccepire alcunchè, in sede di rivalsa, in merito
all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007).
La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un
appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della
obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un
risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la
precisazione, peraltro, della invalidità della polizza stessa se intervenuta
successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni
garantite. Vai alla sentenza
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18/02/2010 n. 3947
IN CASO DI MANCATO CONSENSO INFORMATO, IL PAZIENTE HA L'ONERE DI PROVARE CHE
EGLI NON SI SAREBBE SOTTOPOSTO ALL'INTERVENTO QUALORA NE AVESSE CONOSCIUTI I
RISCHI
Il Giudice di legittimità, intervenendo in materia di consenso informato
ed -in particolare- di ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che nel
caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche
ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca anche solo per circostanze non
dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire
il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni
di salute, qualora il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse
stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato
di sottoporvisi; residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza,
ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione del
paziente. Nella sentenza si richiama quello che viene definito un "definitivo
approdo" giurisprudenziale secondo il quale l'intervento del medico, anche
solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto
di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del
contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che
siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il
medico consideri necessari od opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia
possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione
terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato
dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte
dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente. A tale riguardo, la
Cassazione precisa che "per addossare al medico le conseguenze negative
dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire
alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata
adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di
nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico
che si assume leso (la salute)"
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
III° Sezione, 09/02/2010 n. 2847
LA PRESCRIZIONE "PRESUNTIVA"
Il
Giudice di legittimità -con la sentenza n. 26219/09- affronta il tema della
prescrizione presuntiva indicando e confermando degli importanti principi di
diritto. In primo luogo, chiarisce che la prescrizione presuntiva si fonda
non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo -come invece avviene in
quella ordinaria- bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura
dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. In particolare, evidenzia che l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di
non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato
pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione
la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in
parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste
ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto
pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. La Cassazione precisa, infine,
che l'eccezione di
prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto
dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto
comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato
l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del
debito.
Vai
alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. II°, 15/12/2009 n. 26219
COSTITUISCE ABUSO DI DIRITTO LA PREDISPOSIZIONE
DI UN CONTRATTO "CAPESTRO", ANCHE SE FORMALMENTE A NORMA
Il Giudice di legittimità,
con la sentenza n. 20106/2009 ,
inserisce la figura dell' "abuso del diritto" anche in materia contrattuale. Ne
rispondono infatti le aziende, per lo più le multinazionali che si trovano in
posizione dominante, che, senza violare direttamente la Legge, utilizzano in
modo "alterato" gli schemi contrattuali "per conseguire obiettivi diversi e
ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore". Ribadendo la propria
consolidata giurisprudenza in materia di "buona fede oggettiva", la Cassazione
rileva che "tale principio deve presiedere all'esecuzione del
contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione". La
novità è costituita dalla conclusione che il "disporre di un potere non è
condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data,
la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che
incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato".
Riconoscendo che nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via
generale, l'abuso del diritto, la Cassazione rileva che il Giudice può impedire
"che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti -ed i
diritti connessi- attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma
esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di
correttezza" intesa quale "regola cui l'Ordinamento fa espresso
richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata". Insomma,
il colosso che si approfitta dei piccoli con un contratto che, nonostante a
norma, sia capestro, deve risarcire anche i danni.
LE S.U. DELLA CASSAZIONE SPECIFICANO IL RAPPORTO TRA AZIONE DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO, DA UNA PARTE, ED AZIONE DI RECESSO E
RITENZIONE DELLA CAPARRA, DALL'ALTRA PARTE
In particolare, la Corte ha dettato i seguenti principi di
diritto: a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale
da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si
pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale:
proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al
risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene
consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in
ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di
recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a
vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una
liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare
l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla
parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo,
senza rischi di sorta; b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e
l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e
funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione
risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto
aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale,
successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di
conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di
ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale); c) Azione di
risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della
stessa natura strutturale ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una
nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale,
di cui al precedente punto b); d) La rinuncia all'effetto risolutorio da
parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile,
trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla
libera disponibilità del contraente stesso; e) I rapporti tra l'azione di
risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente
considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile,
nell' incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte
nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se
quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di
domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri
officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa,
convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione
proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda
"risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore
sviluppo del processo, con domande "complementari" né di risarcimento vero e
proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perchè nuove.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 14/01/2009 n. 553
Vai al commento di
Alessandro Palma ("Corriere Giuridico" n. 3/2009)
LE DIFFERENZE DI NATURA ONTOLOGICA TRA L'AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
EX ART. 1453 C.C. E QUELLE EX ARTT. 1456 E 1457 C.C.
Con la sentenza n. 3039/09, la Corte di Cassazione ha ribadito che le azioni
di risoluzione contrattuale, rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e
dagli artt. 1456 e 1457 c.c., sono ontologicamente diverse, sia per causa
petendi sia per petitum. La prima tende ad una pronuncia
costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex nunc, anche se con
effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la cui non scarsa
importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si chiede invece
l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già avvenuta ex tunc, in
seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o all'avveramento della
condizione risolutiva espressa, convenzionalmente predeterminati dalle parti
quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla risoluzione. Le due
domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere accolta una, in
base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°,
06/02/2009 n. 3039
LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
DOPO LE SENTENZE DELLE S.U.
Come è noto le SS.UU., con quattro
contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e26975
in data 11 novembre 2008), hanno ritenuto che la norma di
cui all'art. 2059 c.c. contiene principi informatori del diritto, come tali
vincolanti anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i
limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul
presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione
di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la
seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare
dell'interesse leso.
Esaminiamo di seguito
alcune rilevanti sentenze, sia di legittimità che di merito, intervenute
successivamente alle predette pronunce dell'11 novembre 2008:
I
pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro
tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita
quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale non sono meritevoli d
itutela risarcitoria. Le categorie restano autonome (pur nell'ambito di
un'unitaria figura di "danno non patrimoniale" fondato sull'art. 2059 c.c.), e
che devono essere provate, anche con presunzioni, ai fini della liquidazione
(salvo il danno biologico, che deve essere accertato sotto il profilo
medico-legale). Il giudice, nel valutare la sussistenza e la quantificazione dei
danni, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, ovvero delle
modalità di verificazione del fatto, dell'entità e natura del vulnus
subìto dalla persona, nonché delle sue condizioni soggettive, in modo tale da
compiere una liquidazione il più possibile "adeguata" alla fattispecie. In
merito al riconoscimento dei danni biologici e morali nella misura "standard",
l'onere della prova risulta "affievolito", in quanto, al di là del fatto che il
danno biologico deriva "naturalmente" dall'accertamento medico-legale, il danno
morale si può provare per presunzioni, e spesso risulta insito nelle allegazioni
di parte, che fanno riferimento alla gravità dell'offesa subita.
Vai
alla sentenza del Tribunale di Alba del 15/12/2009 (dal sito www.altalex.com)
___________________________________________________________
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 24034/09,
ha individuato la peculiarità del danno non patrimoniale nella sua
tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio
ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato od agli
altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale
tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla
tutela minima risarcitoria. Con le precisazioni, in quest'ultimo caso, che la
rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio
consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non
patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la
soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che
il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi,
ovvero sia addirittura meramente immaginario).
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, III° Sez., 13/11/2009 n. 24034
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Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile
indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile
coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della
risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. cod. civ. In sostanza,
l'espressione «perdita» utilizzata nell'art. 1223 cod. civ. sta a
significare perdita sia patrimoniale sia non patrimoniale. Lo ha stabilito
una sentenza del Tribunale di Roma (XI° Sezione - 13/07/2009) la quale è
particolarmente rilevante per due ordini di ragioni: 1) si afferma che il
danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile anche se non lede un
interesse o diritto inviolabile della Costituzione (in contrasto con quanto
affermato da Cassazione Civile SS.UU.
11/11/2008 n. 26972 che aveva sostenuto la risarcibilità del danno non
patrimoniale da inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti
inviolabili della persona); 2) si afferma che l'art. 1223 cod. civ. è
applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la
conseguenza di imporne il risarcimento della veste di danno emergente e mancato
guadagno non patrimoniale). In questo senso, viene accolta la tesi sostenuta da
VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non
patrimoniale, 2005, aggiornata alla luce delle recenti pronunce
delle SS.UU. in Il
mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le
Sezioni Unite, 2009 (entrambi gli interventi reperibili sul sito
www.altalex.com).
Vai alla sentenza Tribunale di Roma, XI°
Sez. Civile, 13/07/2009
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Un'altra sentenza di merito (Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, n.
23/2009) si segnala all'attenzione del lettore perché affronta il delicatissimo
problema di come 'trattare' il danno non patrimoniale (nella fattispecie
derivante da infortunio sul lavoro) nella sua componente
soggettiva, morale, esistenziale o -comunque- legata alla sofferenza
psichica ed al fare areddituale della persona. Il Giudice di Novara ricorda che
"la Corte di Cassazione ha osservato che la lesione degli interessi non
suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni
conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica, (art. 32
Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità
personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei
pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella
compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore
che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall'impresa ... sarebbe
quindi definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale
soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di
durata ... da intendersi -però- sofferenza soggettiva in sé considerata,
non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale". Nel caso in
cui "sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad
esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza
lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del
danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura
intrinseca costituisce componente". In conseguenza, "il giudice dovrà,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione
della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde
pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". In conclusione, nella
sentenza in esame, il Giudice decideva la causa liquidando -prima- il danno
biologico e -poi- provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della
sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere
anche nella sfera della vita privata dell'infortunato.
Vai alla sentenza Tribunale di Novara, Sez.
Lavoro, 16/02/2009 n. 23
IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA
CASSAZIONE
Le Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenze nn.
26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08 -tutte dell'11/11/08-
intervengono sulla definizione del danno non patrimoniale specificando,
risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, che quest'ultimo è
categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente
etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica
sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si
finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure
attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno
esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente
previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre
tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata
dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta
dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da
diritti inviolabili secondo Costituzione. Sul piano della struttura
dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso
causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue
(danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie (art. 2043 c.c. e art. 2059
c.c.) si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione
dell'interesse protetto. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto
illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui
all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante
(sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da
tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge
e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione
di specifici diritti inviolabili della persona. Quanto al tema della
risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata
contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, va
sottolineato che, trattandosi di sofferenza non suscettibile di degenerare in
danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e
morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia
accezione. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità
contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio
del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della
minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti
inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale
comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che
deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova in materia
di danno non patrimoniale, per il danno biologico la vigente normativa (artt.
138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta
del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo
eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice
disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il
giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in
cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per
altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a
fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al
processo (documenti, testimonianze), avvalendosi delle nozioni di comune
esperienza e delle presunzioni.
Vai al commento di GIUSTINA
ANGELILLO Vai al
commento di PASQUALE FAVA (dal sito www.dirittoeprocesso.com)
PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE SUL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO
L'INTERVENTO DELLE SS.UU.
Il disposto di cui all'art.
2059 c.c. (Danni non patrimoniali), ritenuto principio informatore del diritto e
come tale, vincolante anche nel giudizio di equità, è da leggersi non già come
disciplina di autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non
patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che
regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali
(intesa come categoria onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile
individuare, se non come funzione meramente descrittiva, ulteriori
sottocategorie). Quanto esposto si basa sul presupposto dell'esistenza di tutti
gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la
condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il
nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto
pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva, la
peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata, avuto riguardo alla
natura del citato art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla
legge (e quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti
riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno), ovvero
ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima
risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza
costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio
conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non
patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non
sia futile. Stabilendo tale principio di diritto, il Giudice di legittimità, con
la sentenza n. 8703/09, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente il
quale, in seguito alle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere
lo sgravio di somme non dovute, chiedeva la condanna dell'ufficio della Pubblica
Amministrazione al risarcimento dei danni morali e da stress. Dalla specie,
infatti, non emerge un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né tantomeno
si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario,
risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità"
insuscettibile di essere monetizzata, in quanto inquadrabile in quegli
sconvolgimenti della quotidianità consistenti in "disagi, fastidi, disappunti,
ansie", ritenuti dal legislatore non meritevoli di tutela
risarcitoria.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 09/04/2009 n. 8703
PRONUNCIAMENTO
DELLA CASSAZIONE SUL DANNO MORALE DOPO L'INTERVENTO DELLE SS.UU.
Il danno morale, in quanto voce autonoma di risarcimento distinta
dal danno biologico, deve essere "personalizzato" in base alle condizioni
soggettive del danneggiato ed alla gravità del danno. Seguendo l'insegnamento
delle S.U. dell'11/11/08, la III° Sezione della
Cassazione ha stabilito
alcuni principi fondamentali in materia di criteri di calcolo del danno morale.
Innanzitutto
«nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla
salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione
alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile
della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana
e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità
morale una quota minore del danno alla salute». Inoltre viene escluso l'utilizzo
delle tabelle per il calcolo del danno: «il danno biologico deve essere
necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità
lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica
della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo
un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e
dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove
documentato e scientificamente provato». Nella valutazione del danno morale contestuale alla
lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce è dotata di
logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene
ad un diritto inviolabile della persona. Questo è costituito dalla sua integrità
morale. L'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di
Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto
2008 n. 190, collocando la dignità umana come la massima espressione della sua
integrità morale e biologica deve tener conto delle condizioni soggettive della
persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore
della integrità morale una quota minore del danno alla salute. Per i
precedenti, cfr.: Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 e
-soprattutto- Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 9672 (punto 2.10).
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 12/12/2008 n.
29191
IL DANNO MORALE SOGGETTIVO E' CUMULABILE CON IL DANNO NON PATRIMONIALE DA
PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Anche alla luce della nuova giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. S.U. n. 26972/08), ai coniugi
della vittima di un sinistro stradale compete sia il danno morale soggettivo,
inteso come ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza della perdita
traumatica del loro congiunto, sia il danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e
nella improvvisa privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli
e sostegno morale assicurati dal defunto. La sentenza del Tribunale di
Lecce chiarisce che, con la sentenza delle S.U., è stato condiviso, di
fatto, il modello logico-strutturale delle cc.dd. sentenze gemelle del 2003
(8827 ed 8828). Applicando tale assunto, il Giudicante
salentino ritiene di poter cumulare la pretesa risarcitoria inerente il danno
morale con quella afferente al c.d. danno esistenziale (nel senso che la
sentenza S.U. n. 26972/08 ha
modificato gli aspetti formali del quadro giurisprudenziale precedente e non la
sostanza, si veda: VIOLA, intervento dal titolo Il danno non patrimoniale con
pregiudizi esistenziali, effettuato al Convegno tenutosi in Roma
il 24/11/2008 su "Il risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi
esistenziali").
Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce -
Sez. distaccata di Maglie, 29/11/2008 n. 368
LA CASSAZIONE SPECIFICA LA NATURA, LA
DISCIPLINA E GLI EFFETTI DEL C.D. "COLLEGAMENTO
NEGOZIALE"
Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con
manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi
distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati. Le varie
fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così
distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle
cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali
elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e
contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si
riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale
da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad
una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino
tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un
intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà
luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale
le parti perseguono un risultato economico -unitario e complesso- che viene
realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì attraverso una pluralità
coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se
ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.
Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un
vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di
essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta
individualità giuridica. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le
conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei
compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile
in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi
logici e giuridici.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. III°, 10/07/2008 n. 18884
VIZI OCCULTI E RIDUZIONE DEL PREZZO
Il
costo sopportato per rimuovere i vizi occulti della cosa venduta può essere
preso in considerazione non ai fini della quantificazione del danno subito dal
compratore, bensì come semplice ed ulteriore criterio anche
equitativo.La
Suprema
Corte, con
sentenza n. 12852/ 08, ha deciso
in merito alla vicenda di una società che, dopo aver acquistato un complesso
edilizio scopre, durante gli scavi, che il suolo è pieno di rifiuti solidi,
anche speciali. Pertanto si rivolge al Tribunale chiedendo la riduzione del
prezzo della vendita per la presenza nella cosa venduta di oneri non apparenti
che ne avevano ridotto il valore o il risarcimento del danno per vizi.
La
Corte
ribadisce che, «in tema di vendita, l'azione per la
riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività
tra prestazione e controprestazione. La
riduzione del prezzo va quindi operata diminuendo il prezzo pattuito in una
percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo
della cosa consegnata subisce a causa dei vizi o della diversità di essa
rispetto alla cosa negoziata: il compratore deve essere posto nella situazione
economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata
immune da vizi. In definitiva l'indagine del giudice deve essere diretta a
determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto
conoscenza dei vizi». I
Giudici di legittimità osservano come non vi sono specifici criteri per
stabilire la somma dovuta a seguito della riduzione del prezzo per i vizi della
cosa venduta. La determinazione del prezzo è rimessa pertanto al Giudice di
merito ricorrendo ai criteri equitativi e al suo prudente apprezzamento. In
particolare, «determinando
l'ammontare della diminuzione del prezzo in misura pari al "costo sopportato
dalla società acquirente per liberare l'immobile dalla discarica» -secondo
la Corte- «si è
inteso in sostanza ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e
controprestazione tenendo conto dell'entità della
minore utilità e del minor valore effettivo dell'area in questione -rispetto a
quello che appariva in sede di pattuizione- a causa del vizio scoperto dopo la
conclusione del contratto».
LE S.U. DETTANO IL
REGIME DEI CREDITI EREDITARI
Con la sentenza n. 24657/07, le S.U. della Cassazione hanno stabilito che
i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono
tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a
far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione
automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa
disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c. il quale,
stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,
presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo
art. 757 c.c. il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati
tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della
successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Ciò è confermato
dall'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un
credito assegnato ad un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano
inclusi nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e
1314 dello stesso codice, concernendo -il primo- la diversa ipotesi del credito
solidale tra il de cuius ed altri soggetti ed -il secondo- la divisibilità del
credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione
ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità
che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza
dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno
del credito.
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 28/11/2007 n. 24657
Vai al commento di Lucio
Militerni
LE S.U. INTERVENGONO
SULLA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'INADEMPIMENTO
Nel comporre il contrasto
di giurisprudenza in ordine alla sufficienza della qualità di imprenditore del
creditore ai fini della presumibilità di impieghi antinflattivi della somma non
tempestivamente versata dal debitore, le S.U., dopo aver ripercorso la storia
dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da
svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, hanno ribadito che, in
difetto di discipline particolari, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
comma 2° (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non
convenzionali che siano comunque dovuti) è liquidabile nell'eventuale
differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12
mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) ed il saggio degli interessi
legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1°. Le S.U.
hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto: 1. è fatta salva la possibilità del
debitore di provare che il creditore non abbia subito un maggior danno o che lo
ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno
remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata
tempestivamente versata; 2. il
creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella
differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito,
quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa
documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse
corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro
l'utilità marginale netta dei propri investimenti;3.
in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità
del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso od il maggior
ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza
dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella
totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel
secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente
nell'impresa.
Vai alla sentenza Cassazione S.U.
10/07-16/07/2008 n.
19499
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE
DEL DANNO AL MINORE CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ
LAVORATIVA
La
Cassazione, con la sentenza n. 24331/08, ha elaborato i
seguenti due principi di estremo rilievo in ordine alle azioni esercitabili
per risarcimento del danno da sinistro stradale: 1) "Dato che l'azione surrogatoria costituisce
una eccezione al principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo
un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, ad evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare
immediatamente l'esercizio di tale specifica azione e confidi quindi nella
possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che
chi agisce ex articolo 1900 c.c. manifesti chiaramente: A) che ha intenzione di
esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio
debitore; B) che quest'ultimo è rimasto inerte; C) che non si tratta di diritti
od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere
esercitati se non dal loro titolare";
2) "Quando un minore, non svolgente attività
lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con
postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla
sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può
essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso
contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull' "id quod plerumque accidit", in relazione
alla particolarità della fattispecie concreta; senza che sussista invece la
necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola
impossibile), il relativo danno da risarcire -consistente nel minor guadagno che
il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità
lavorativa non fosse stata menomata- può esser determinato ex art. 1226 c.c. dal
Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore
eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli
studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché
(secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia. Ove il
giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto
non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la
valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del
triplo della pensione sociale. La scelta tra l'una o l'altro, costituisce un
giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di
legittimità, se congruamente motivata".
Vai alla sentenza Cassazione - Sez. 3° Civile, 30/09/08 n. 24331
SE LA BANCA CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL MUTUO PERDE GLI INTERESSI SULLE
RATE NON SCADUTE
In materia di mutuo fondiario,
le Sezioni Unite della Cassazione -con la sentenza n. 12639/08- hanno risolto il
contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze della risoluzione del
rapporto di mutuo a seguito dell'esercizio della condizione risolutiva espressa
da parte dell'Istituto di credito mutuante per inadempimento del mutuatario. In
particolare, la risoluzione impedisce al rapporto di proseguire;
cosicché -da un lato- discende "l'obbligo del mutuatario di provvedere
all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il
meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende
anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed
inscindibile delle rate di mutuo". Dall'altro lato, "consegue altresì che alla
banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle
semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera
retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la
sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle
semestralità a scadere; e che sul credito cosi determinato si dovranno calcolare
gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel
contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'articolo
1224, primo comma, Codice Civile". Le Sezioni Unite hanno quindi preferito la
giurisprudenza minoritaria, la quale riteneva che la persistenza del
rapporto di mutuo per quanto concernesse (solo) l'applicazione degli
interessi contrattuali sulle rate ancora non scadute al momento del recesso
avrebbe costituito un ingiustificato squilibrio negoziale a carico del debitore
ed un evidente aggiramento del divieto di anatocismo.
Vai alla sentenza Cassazione,
Sezioni Unite Civili, 19/05/2008 n. 12639
LIMITI
E NATURA DELL'INDIPENDENZA DELLA FIDEJUSSIONE RISPETTO AL RAPPORTO
PRINCIPALE
Per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella
fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data
l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche
oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre
l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.
Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella
della fideiussione, con la conseguenza che può sussistere giurisdizone ordinaria
anche se il debito garantito ha natura pubblicistica. Con la sentenza n.
2655/2008, le Sezioni Unite aderiscono infatti alla chiarificatrice
distinzione tra il concetto di accessorietà della fideiussione rispetto alla
obbligazione garantita, che attiene alla connessione logico-giuridica tra i due
negozi (c.d. unità logica), ed il concetto di individualità/indipendenza,
riguardante, ex adverso, le diverse caratteristiche soggettive ed
oggettive delle due obbligazioni (c.d. disunità reale). Per quanto attiene
al primo aspetto, il Giudice di legittimità non tace il collegamento
tra obbligazione principale e obbligazione fideiussoria dal punto di vista
logico-giuridico. Invero, l'obbligazione garantita (o principale) e
quella fideiussoria (o accessoria) stanno tra di loro in rapporto di
accessorietà: la fideiussione ha natura accessoria rispetto all'obbligazione
garantita. Da ciò discendono diverse conseguenze sull'efficacia e sulla
estensione della garanzia fideiussoria, desumibili dalla lettura della
disciplina codicistica dell'istituto: ad esempio, salvo che sia prestata per
un'obbligazione assunta da un incapace, la fideiussione non è valida se non è
valida l'obbligazione principale (art. 1939 c.c.); inoltre la fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni
più onerose (art. 1941 c.c. primo comma). Ancora, la fideiussione si estende a
tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al
fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive (art. 1942 c.c.); il fideiussore, infine, può opporre al creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante
da incapacità (art. 1945 c.c.). E' da sottolineare, poi, che il vincolo di
accessorietà perdura nel corso di tutto il rapporto fideiussorio, sicchè le
vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono necessariamente
sulla garanzia fideiussoria. Per altri versi, invece, l'obbligazione
principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità
soggettiva ed oggettiva. Sul versante soggettivo, v'è da dire che il
fideiussore rimane estraneo al rapporto principale garantito; dal punto di vista
oggettivo, poi, l'indipendenza tra le due obbligazioni poggia sulla
considerazione che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme (funzione di
garanzia creditoria attraverso l'ampliamento delle sfere patrimoniali
aggredibili), mentre l'obbligazione garantita può appoggiarsi ad una qualsiasi
delle cause idonee (ibidem: Cass. S.U. 15/10/98 n. 10188 e Cass., Sez. 1°,
17/01/96 n. 365). A ciò consegue che la disciplina dell'obbligazione garantita
non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a
valere le relative regole. In materia di fideiussione e polizza fideiussoria,
si veda: Cass. Civ. n. 2377/2008; in materia di contratto di fideiussione e
conflitto d'interesse, si veda: Cass. Civ. n. 174/2008; in materia di
fideiussione e contratto autonomo di garanzia, si veda: Cass. Civ. n.
26262/2007; in materia di avallo e fideiussione, si veda: Cass. Civ. n.
23922/2007.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite
05/02/2008 n. 2655
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: LE SEZIONI UNITE DETERMINANO LE MODALITA' DI
CALCOLO DEL RISARCIMENTO DA MAGGIOR DANNO PER IL CREDITORE
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1499/08, hanno precisato che, di fronte
alle obbligazioni pecuniarie, i creditori insoddisfatti sono tutti uguali,
imprenditori o semplici risparmiatori che siano. Viene così superato
l'inquadramento nelle categorie a suo tempo individuate dalla giurisprudenza di
legittimità con la sentenza n. 2368/86, che introdusse "criteri
personalizzati di normalità", con presunzioni e dati economici riferiti a
categorie "socialmente significative" come ad esempio "imprenditore" e
"risparmiatore abituale". Per quanto attiene al tasso ed alla mora, le
Sezioni Unite scelgono un'interpretazione che si risolve nel riconoscere al
creditore di somme non corrisposte dal debitore un maggior danno che corrisponde
alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione, se
superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), determinato per ogni
anno ai sensi dell'articolo 1284 Cc. E la differenza va apprezzata a decorrere
dalla data di insorgenza della mora. In materia di onere della prova, poi,
il debitore può sempre provare che il creditore non abbia subito un maggior
danno oppure che lo ha subito in misura inferiore alla differenza fra i tassi.
Il Creditore, anche quando è un imprenditore, se chiede a titolo di maggior
danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto a fornire la prova del
pregiudizio subito. E ciò sia se fa riferimento al tasso dell'interesse
corrisposto per il ricorso al credito bancario sia se invoca come parametro
l'utilità marginale netta dei propri investimenti. La prova, nel primo caso, si
riterrà raggiunta solo se risulta presumibile che il ricorso al credito sia una
conseguenza dell'inadempimento e, nel secondo, se si può presumere che la somma
sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni
Unite Civili 16/07/08 n. 19499
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commento di Roberto Marcelli pubblicato su ilcaso.it - documento n.
182/09
IL CONTRATTO PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI
Con la sentenza n. 7930/2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e
facendo propria la tesi maggioritaria, le S.U. hanno escluso che l'immissione
nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai
fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, affermando che si tratta di
mera detenzione. Ciò costituisce la conclusione di un approfondito esame del
c.d. "contratto preliminare ad effetti anticipati" il quale, secondo i Giudici
della S.C., non è una figura atipica, perché non è intesa a
realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei
singoli contratti tipici che in essa sono confluiti, ed evidenziano che il
criterio distintivo fra contratto unico, se pur misto o complesso, e contratto
collegato non va ravvisato in elementi formali -quali l'unità o la pluralità dei
documenti contrattuali o la mera contestualità delle stipulazioni- bensì
nell'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti.
Pertanto, affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso
tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario
che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i
negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti
nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale
ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto
posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di
un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria
autonomia anche dal punto di vista causale. Nel c.d. contratto preliminare ad
effetti anticipati emergono dei contratti accessori al preliminare
(necessariamente perchè funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto
ad esso), rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale
e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale:
contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur
provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente
collegati al principale e nei quali, vanno ravvisati, quanto alla concessione
dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario
acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del
promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito. Ne consegue,
con riferimento al primo dei considerati contratti, che la materiale
disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in
esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata
esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di
possesso.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni
Unite Civili, 27/03/2008 n. 7930
LA NATURA ED I REQUISITI DELLA RINUNCIA ALL'USUCAPIONE
La Cassazione, con sentenza n.
7847/08, ha chiarito
che «il sistema codicistico riconosce efficacia interruttiva del termine
necessario ad usucapire al riconoscimento del diritto
del proprietario da parte del possessore e/o esercente lo "ius in re
aliena", sempreché esso non si esaurisca in una semplice dichiarazione di
scienza, ma contenga la manifestazione di volontà di dismettere il possesso
della "res" ovvero l'esercizio del diritto, comunque l'espressione di una
volontà attributiva di detto diritto al suo titolare». La Suprema Corte ha anche
ricordato che, «quando l'interruzione della prescrizione deriva da siffatto
riconoscimento, esso, per essere operante a tali fini, deve provenire
direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in
nome e per conto di quest'ultimo». Pertanto, la rinuncia all'usucapione da
parte del marito non ha efficacia vincolante anche per la moglie, a meno che non ci sia una procura in tal senso tra i due
coniugi. Infine, il Giudice di legittimità ha ribadito che, poiché non è
consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che
materialmente comportino la perdita del potere di fatto sulla cosa oppure ad
atti giudiziali, contrariamente a quanto avviene per la prescrizione estintiva
dei diritti di obbligazione, la diffida o la messa in mora non interrompono il
termine utile per la prescrizione acquisitiva in quanto il possesso può ben
essere esercitato anche contro la volontà del proprietario.
Vai
alla sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 26/03/2008 n.
7847
I
SINGOLI CONDOMINI SONO RESPONSABILI SOLO PRO-QUOTA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
DAL CONDOMINIO
Intervenendo
al fine di risolvere il contrasto sorto tra i Giudici di legittimità, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno finalmente risolto il problema riguardante la
natura dell'obbligazione dei Condomini, stabilendo -in contrasto con
l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza- che i singoli
Condomini non sono responsabili solidali -bensì solo pro quota- delle spese
sostenute dal condominio. Per giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite
hanno preliminarmente approfondito il fondamento stesso della solidarietà
nelle obbligazioni, la quale raffigura "un particolare atteggiamento nei
rapporti esterni di un'obbligazione intrinsecamente parziaria quando la Legge
privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria
dell'obbligazione ha il sopravvento ed insorge una pluralità di obbligazioni tra
loro connesse". In altri termini, in difetto di configurazione
normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di
un'obbligazione comune (ma -naturalisticamente- divisibile trattandosi di somma
di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarietà e prevale la struttura
parziaria dell'obbligazione. Nello specifico, la S.C. a Sezioni Unite ha
statuito che l'obbligazione dei Condomini condebitori "raffigura una
prestazione comune ma naturalisticamente divisibile ". La sentenza in esame
è degna di pregio anche perché affronta -indirettamente- vari ulteriori problemi
riguardanti, tra gli altri, la natura dell'ente condominio ed il ruolo
dell'Amministratore nell'ambito del mandato con rappresentanza. In particolare,
il condominio non ha una struttura unitaria e -pertanto- la sua organizzazione
non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e
della relativa responsabilità. Ne consegue che l'Amministratore condominiale
vincola i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato
conferitogli in ragione delle quote. Ai singoli si imputano, in
proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto
"interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per
il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le
obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati
dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i
coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro
quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si
ripartisce in proporzione alle quote ereditarie. Alla luce di quanto sopra, il
contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e
nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei
rappresentati.
Vai alla sentenza Cassazione, Sezioni
Unite Civili, 08/04/2008 n. 9148
NON INCONTRA ALCUN LIMITE LA PROVA DELLA SIMULAZIONE
ASSOLUTA
Con
la sentenza n. 9239/07, i Giudici di legittimità "cassano" una sentenza della
Corte d'Appello di Brescia in cui si era ritenuto di escludere la simulazione
assoluta riferita ad un atto di compravendita immobiliare, dichiarato valido ed
efficace sulla scorta della mera attestazione contenuta nel rogito notarile
circa l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo di assegno circolare, nonostante
quest'ultimo fosse notevolmente inferiore all'effettivo valore dell'immobile. La
diversa opinione espressa dalla Cassazione si fonda sull'interpretazione degli
artt. 1415 e 1417 c.c., rispetto ai quali l'accertamento della simulazione
assoluta di un atto di compravendita immobiliare da parte dei terzi creditori
del simulato alienante pregiudicati nei loro diritti, non incontra limiti di
sorta. In particolare, la prova della
simulazione assoluta riferita ad un contratto di compravendita immobiliare,
desumibile dalla condotta delle parti contraenti, non è preclusa dalle
risultanze dell'atto notarile, anche per quanto attiene alla circostanza
relativa al pagamento del prezzo che, ove di gran lunga inferiore al valore di
mercato dell'immobile integra la prova diretta di un accordo realizzato in frode
ai creditori del simulato alienante, se diretto a defraudarli dell'unico cespite
di valore adeguato al credito da loro vantato.
Vai alla sentenza Cassazione, Sez. 3° Civile,
18/04/07 n. 9239
I QUESITI INTERPRETATIVI DELL'ART. 13 D.M. 22/01/08 N. 37
Il Ministero dello Sviluppo economico,
con nota del 26/03/08 indirizzata all'Unioncamere avente come oggetto
"Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ", ha dato i necessari chiarimenti
richiesti sugli adempimenti imposti dal Decreto stesso, entrato in vigore
il 27/03/08. Il problema più controverso, sul quale è già intervenuto
il Consiglio nazionale del Notariato, riguarda l'art. 13 del decreto stesso che
così testualmente recita: "I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e
tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di
trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli
impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato,
salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la
dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile". Il che ha fatto sorgere molteplici dubbi circa il
trasferimento degli immobili senza garanzia, la nozione stessa di trasferimento,
il problema legato ai contratti di affitto in corso e tanti altri sui quali
è intervento il Ministero stesso con il parere
inviato all'Unioncamere. In atto sembra che la situazione sia la seguente:
A) per quanto concerne il trasferimento degli immobili, lo stesso può essere
effettuato anche in assenza di garanzia, con la possibilità di deroga prevista
dal Codice civile. Deve, però, essere chiarito tra le parti lo stato degli
impianti ed i notai devono assicurarsi che i venditori abbiano informato gli
acquirenti dello stato di non conformità degli impianti stessi e che gli
acquirenti abbiano, effettivamente, compreso che, di fatto acquistano un
immobile che, prima di essere utilizzato, deve essere messo a norma; B) per
quanto concerne la nozione di trasferimento, la norma riguarda qualsiasi tipo di
trasferimento, anche quelli a titolo gratuito; C) nel caso di locazioni in
corso, le stesse dovrebbero continuare senza nessun problema scattando l'obbligo
scatti alla data di scadenza del contratto, cioè al momento della stipula di un
nuovo contratto; D) nel caso di nuove locazioni, invece, non è
possibile derogare a quanto previsto dall'art. 13 del decreto. Va infine
ricordato che tutti gli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso e collocati all'interno degli stessi
o delle relative pertinenze possono essere realizzati solo da imprese iscritte
nel registro di cui al D.P.R. 07/12/95 n. 581 o nell'Albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla L. 08/08/85 n. 443. Unica condizione è
quella prevista all'articolo 4 del decreto in cui viene precisato che
l'imprenditore individuale, od il legale rappresentante, ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso di adeguati
requisiti professionali meglio descritti nel citato art. 4. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere redatto un
progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di
progettazione, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto
negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Al
termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa
installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 D.M. n.
37/2008 . Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I al decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto degli impianti stessi.
Vai alla risposta 26/03/08
del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti interpretativi formulati da
Unioncamere
SUL RISARCIMENTO DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SCATTA LA RIVALUTAZIONE
MONETARIA
In Giudice di legittimità, sul ricorso proposto da una società che richiedeva
il risarcimento dei danni ad un Notaio per inadempimento dell'obbligazione
contrattuale, ha statuito che "l'obbligazione del risarcimento del danno,
per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie,
costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità
extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore in quanto tiene luogo
della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto
le prestazioni dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria
nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e
dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma
attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a
quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole
obbligazioni pecuniarie". La Cassazione rileva,
infatti, che l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte di un
professionista è sempre attinente all'inadempimento della specifica obbligazione
"di fare", per cui l'obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità
contrattuale deve essere sempre qualificata come "debito di valore" e non "di
valuta". Confr.: Cass. n. 9517/2002.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, III°
Sezione, 20/01/2009 n. 1335
I CRITERI PER
ACCERTARE L'INADEMPIMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Con la sentenza n. 3954/08, la
Cassazione interviene nel caso di inadempimento ad un contratto preliminare
effettuato dai promissari acquirenti al fine di specificare di specificare i
criteri cui il Giudice deve fare riferimento nell'ambito della valutazione della
gravità dell'inadempimento. In particolare, la S.C. ha chiarito che il
Giudice deve accertare due parametri -oggettivo e soggettivo- per valutare la
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Lo scioglimento del contratto per
inadempimento -salvo che la risoluzione operi di diritto- consegue sempre ad una
pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della
non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse
dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio,
applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva
del rapporto (in astratto, per la sua entità ed, in concreto, in relazione al
pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno
squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.
L'indagine
va -poi- completata mediante la considerazione di eventuali elementi di
carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come
un atteggiamento incolpevole od una tempestiva riparazione, ad
opera dell'una, un reciproco inadempimento od una protratta tolleranza
dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il
giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o
ritardata».
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
II°, 18/02/2008 n. 3954
PRESUPPOSTI E RISARCIBILITA' DEL DANNO DA RITARDO DELLA
P.A.
Con la sentenza n. 2704/08, il TAR del Lazio -intervenendo sulla
risarcibilità o meno dei danni patiti da una casa farmaceutica per il
ritardo con il quale il Ministero della Salute aveva rilasciato nuove (e
rinnovato vecchie) autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti
farmaceutici- ha stabilito che appartiene alla giurisdizione del g.a. la
controversia con cui si chiede il risarcimento del danno da ritardo -da parte
della P.A.- nella definizione dei procedimenti di rilascio di titoli
autorizzativi che hanno carattere esclusivamente pubblicistico. In tali casi
perciò non si è di fronte a violazioni del generico "neminem laedere"
conseguenti a "comportamenti" della P.A. invasivi dei diritti soggettivi del
privato, bensì in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo
soddisfacimento dell'obbligo della autorità amministrativa di assolvere
adempimenti tipicamente procedimentali, aventi esclusivamente ad oggetto lo
svolgimento di funzioni amministrative. Trattasi, in altri termini, di
interessi legittimi pretensivi del privato che, per loro intrinseca natura,
ricadono nella giurisdizione del g.a. Quando il termine procedimentale è
fissato direttamente dalla legge, l'Amministrazione non può disporre
autonomamente del potere di decidere il tempo per l'adozione del provvedimento.
La presenza di termini procedimentalmente definiti è infatti finalizzata a
presidiare direttamente sia l'interesse formale del privato al rispetto dei
tempi del procedimento, sia il suo interesse sostanziale ad ottenere
tempestivamente l'utilità connessa al rilascio del provvedimento richiesto.
La richiesta di accertamento di un "danno da ritardo", se da un lato deve
essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi per l'ontologica
natura delle posizioni fatte valere, dall'altro (in ossequio al principio
dell'atipicità dell'illecito civile sempre affermata dalla dottrina) costituisce
una fattispecie sui generis di natura del tutto peculiare che deve
essere ricondotta all'art. 2043 cod. civ. per l'identificazione degli elementi
costitutivi dell'illecito ed all'archetipo dell'art. 2236 cod. civ. per
l'individuazione dei confini della responsabilità (cfr.: Consiglio di Stato, 29/01/2008, n. 248
).
Vai alla sentenza TAR Lazio - Roma -
Sez. III quater, 31/03/2008 n. 2704
LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PRECISANO LA NATURA, IL CONTENUTO ED I
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL C.D. DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Con
una decisione di rilievo, anche perché di poco successiva all'intervento
dell'11/11/2008 in materia di danno non patrimoniale, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno ribadito che il creditore che voglia ottenere, oltre al
rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
"chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale
a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un
calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti
per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita
della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. La
consulenza tecnica d'ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative
istruttorie cui le parti sono tenute per l'onere probatorio che grava su di
esse. Mentre la liquidazione equitativa del danno, è ammessa solo quando non sia
possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si può
ricorrere per ovviare all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le
incombono.
Vai alla sentenza Cassazione S.U. 26/01/2009 n.
1850
DEL
C.D. DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Richiamando
la propria precedente giurisprudenza (Cass.
04/03/2004 n. 4400; Cass.
16/10/2007 n. 21619 ), il Giudice di legittimità ribadisce che il danno da
perdita di cance va rettamente inteso non come mancato conseguimento di un
risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo,
secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in
cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su
tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Tale perdita ha
natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo criteri
indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di
fatto che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi
logicogiuridici si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di
legittimità.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 17/04/2008 n. 10111 Vai al commento del Dr. Marco
Bona alla sentenza Cassazione Civile 16/10/07 n. 21619
LE
SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, CON UN'ORDINANZA INTERLOCUTORIA, ESAMINANO LO
STATO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DANNO ESISTENZIALE
L'Ordinanza interlocutoria n. 4712/2008 delle Sezioni Unite della Corte
Suprema, a seguito del quesito rimesso dalla III° Sezione della medesima
S.C., ripercorre in maniera analitica tutte le decisioni che, dopo le
note sentenza n. 8827/03 e 8828/03 -che
avevano ricondotto ad un ampio concetto di danno non patrimoniale le figure del
danno morale, biologico ed esistenziale- sono tornate ad affrontare il tema del
danno esistenziale. Il quadro emergente -che include le osservazioni della
Dottrina- delinea una situazione che, specie per quanto concerne i giudizi di
merito, ostacola la necessaria uniformità in un ambito così particolarmente
sensibile. La S.C. sintetizza in 8 quesiti ed in 9 proposizioni le principali
questioni oggetto di dibattito alle quali la richiesta decisione delle
S.U. sarà chiamata a dare definitiva risposta.
Nel primo quesito (propedeutico rispetto ai successivi) si
chiede se possa oggi considerarsi lecito discorrere della figura del danno
esistenziale (come lesione di valori / interessi costituzionalmente garantiti),
unitamente ai certamente sussistenti danno biologico e danno morale soggettivo.
Il terzo quesito affronta la questione dell'esatta valenza
della ricorrente espressione "atipicità dell'illecito". Gli
ulteriori quesiti, affrontando aspetti più pratici, chiedono di
individuare i valori possibili oggetto di richieste risarcitorie, le
tecniche probatorie più idonee a dimostrarne la ricorrenza nonché i criteri
risarcitori di carattere equitativo che il Giudicante dovrà poter
utilizzare. L'intento di giungere ad una chiarezza, almeno da parte della
Giurisprudenza, su una questione come quella del danno esistenziale è
sicuramente meritorio, oltre che necessaria. Probabilmente, in mancanza di un
intervento altrettanto chiaro da parte del Legislatore, però, sarà improbabile
che le parti lese trovino un'adeguata tutela. E' opportuno
ricordare che, con sentenza n. 5795/08, la III° Sezione della Corte di
Cassazione ha approfondito -a sua volta- la relazione che deve intercorrere tra
i parametri valutativi della liquidazione del danno biologico e del danno
morale. Per quanto riguarda quest'ultimo, la S.C. osserva che esso non può
essere liquidato in modo automatico e "pro quota", come se fosse una lesione di
"minor conto". Infatti, il danno morale è da considerarsi ingiusto come quello
biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che
l'integrità morale valga la metà di quella fisica, poiché esso ha una propria
fisionomia (con precisi referenti costituzionali) ed attiene alla dignità
dell'essere umano, con la conseguenza che il suo ristoro deve essere
tendenzialmente satisfattivo e non deve risolversi in una liquidazione meramente
simbolica.
Vai all'Ordinanza interlocutoria della
Cassazione Civile - Sezioni Unite 07/01/2008 n. 4712 Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 04/03/2008 n. 5795
IL MUTUO DI SCOPO
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 25180/07, rileva che la natura
del c.d. "mutuo di scopo" è quella di un contratto consensuale, oneroso ed
atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione
creditizia. A differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato
dal codice civile, in quello di finanziamento la consegna di una
determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del
finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto. In altri termini, la
caratteristica di questo contratto va ravvisata nel fatto che con l'incontro dei
consensi delle parti si perfeziona il contratto consensuale di finanziamento, ma
non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprieta' delle somme
oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l'elemento
ulteriore della "traditio" delle somme medesime. Infatti, con
l'incontro delle volontà delle parti, sorge solo l'obbligazione a carico del
finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto
di credito a tale erogazione; ma non si trasferisce la proprietà di tale somma,
che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore.
Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto,
la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge
solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da
questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in
quello del soggetto finanziato.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°,
03/12/2007 n. 25180
LA S.C. CHIARISCE QUALE SIGNIFICATO POSSA ASSUMERE IL SILENZIO DI UNA PARTE
IN MATERIA CONTRATTUALE
La Suprema Corte, in una sentenza molto interessante per gli spunti di
riflessione offerti, ha affrontato il problema della rilevanza
giuridica da attribuirsi al silenzio nell'ambito del procedimento di formazione
del contratto. In particolare, se la condotta di una società
destinataria di materiale possa integrare gli estremi dell'accettazione
della proposta contrattuale e determinare, di conseguenza, la conclusione del
contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c. che, come è noto, fissa il momento
perfezionativo dell'accordo negoziale nell'incontro di proposta e accettazione.
In via preliminare, la Corte si sofferma sulla natura e sulla portata della
proposta e dell'accettazione, quali elementi strutturali del processo di
formazione del contratto. In adesione ai consolidati principi ermeneutici
elaborati dalla giurisprudenza, il Collegio rileva che, mentre la proposta
contrattuale consiste in una manifestazione univoca di volontà denotante un
intento del proponente, idoneo ad essere assunto come contratto e contenente
tutti gli elementi essenziali di quest'ultimo, l'accettazione rappresenta una
totale e incondizionata adesione dell'oblato alla proposta, con la conseguenza
che il contratto risulta concluso per effetto della piena congruenza, anche
nelle clausole accessorie, di tali atti negoziali. In tale ambito, la
S.C. disconosce la rilevanza giuridica del silenzio ed esclude che lo
stesso possa valere come manifestazione negoziale di volontà. Purtuttavia, il
Giudice di legittimità riconosce al silenzio la valenza di un fatto
concludente o di una manifestazione negoziale tacita qualora lo stesso
intervenga in un contesto caratterizzato da circostanze e situazioni oggettive e
soggettive che la Corte identifica nel dovere di parlare o, più in generale,
nella presenza di una dichiarazione di altri, comportante un obbligo.
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Sez. II°, 04/12/2007 n. 25290
DIRITTO DI PRELAZIONE SU COMPRAVENDITE DI BENI CULTURALI
Con
la sentenza n. 713 del 27/02/2008, la Sezione VI° del Consiglio di Stato ha
chiarito la data di decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto
di prelazione ex artt. 60 e ss. del Codice dei beni culturali nel caso di
compravendita di beni soggetti a vincolo ed -in particolare- se la comunicazione
alla P.A. dell'atto di compravendita possa fare decorrere il termine breve di 60
gg. Il Consiglio di Stato ribadisce il principio in diritto che
"l'acquisizione
dei beni in questione non avviene attraverso un mero rapporto negoziale, ma in
forma procedimentalizzata: non, quindi, in via di esercizio di un diritto
soggettivo entro termini decadenziali, ma come espressione di potestà
amministrativa, che si può definire di natura ablatoria e che viene meno solo in
caso di omessa notificazione, sia all'alienante che all'acquirente, della
determinazione di acquisto, non anche quando tale determinazione sia comunicata
dopo la scadenza dei termini perentori previsti". Inoltre, si è precisato che, "in
presenza di termini perentori per l'esercizio di potestà pubblicistiche, è
ammessa la possibilità di sospensione dei termini stessi per esigenze
istruttorie, a differenza di quanto previsto dall'art. 2964 cod. civ., per
l'esercizio a pena di decadenza di un diritto soggettivo". Da ultimo, ma non per
ultimo, con la sentenza in esame il
Consiglio di Stato ha anche affermato interessanti principi in materia di
accertamenti incidentali ex art. 8 L. TAR.
LA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NON PUO' ESSERE PROVATA PER TESTIMONI
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite -con la sentenza
n. 7246/07- hanno statuito che, in tema di simulazione relativa parziale
riguardante una compravendita immobiliare, non è ammissibile tra le parti
ricorrere alla prova testimoniale in ordine all'accertamento dell'ammontare del
prezzo. La prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita
immobiliare incontra, tra le parti, i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. ed è
soggetta al divieto posto dall'art. 2722 c.c. Invero, la prova per
testimoni del prezzo dissimulato di siffatta vendita non riguarda un elemento
accessorio del contratto, bensì un elemento essenziale dello stesso, con
conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste dal citato
art. 2722 c.c. Inoltre, essendo il prezzo elemento essenziale del contratto,
esso deve risultare per iscritto e per intero quando per il relativo
contratto è prevista la forma scritta ad substantiam , non essendo
sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di
volontà di vendere e di acquistare. In senso conforme v., nella giurisprudenza
delle sezioni semplici, Cass. n. 5539 del 2004.
E' PRECLUSA LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. NEL CASO DI IMMOBILE NON
COMMERCIABILE
La Corte di Cassazione -con la sentenza n. 25050/07- ha rilevato,
in materia di preclusione della domanda ex art. 2932 c.c. nel caso in cui
l'immobile sia difforme alla concessione edilizia o privo di concessione in
sanatoria, l'esistenza dei presupposti per la sanzione della nullità
prevista dagli articoli 17 e 40 della L. 28.2.1985 n. 47. Pur ritenendo
corretto che tale normativa non riguardi i contratti preliminari ma solo i
contratti con effetti traslativi, ciò è stato
riconosciuto irrilevante laddove la formulazione di una domanda ex
art. 2932 c.c. tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre
gli stessi effetti del contratto non concluso, con conseguente applicazione
della normativa ora richiamata Per altro, il fatto che la sanzione della
suddetta nullità non si estende ai contratti preliminari è dovuto, oltre che al
tenore letterale dell'art. 40 L. 47/85, anche alla circostanza che
-successivamente al contratto preliminare- ben può intervenire la concessione in
sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa
ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo contratto di vendita,
ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass.
11.7.2005 n. 14489).
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30/11/2007 n. 25050
IL RISARCIMENTO DANNI PER LA MORA E' DEBITO DI VALUTA E NON DI
VALORE
Con la sentenza n. 14573/07,
il Giudice di legittimità ha precisato che, per distinguere i debiti di
valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto
nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento
dell'inadempimento, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione.
Quest'ultimo, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa
dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro,
a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne deriva
che il debito per il risarcimento del danno, conseguente alla mora
nell'adempimento di una obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224
cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla
sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba
essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata (v., tra i
precedenti, soprattutto Cass. 04/11/92 n.
11968 ).
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER L'OBBLIGAZIONE DI
RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO
Con la sentenza n. 11189/07, il Giudice di legittimità affronta la
problematica della natura della responsabilità del conduttore riferita
all'obbligazione di restituzione della cosa locata ed individua quali siano i
presupposti per l'operatività degli effetti indiretti di detta responsabilità
anche con riferimento agli eventuali rapporti successivi che possono venirsi ad
instaurare tra il locatore e i terzi aventi ad oggetto il bene locato
rilasciato. L'obbligazione di restituire la cosa locata (art. 1590 co. 1° c.c.)
non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione
che si configura come contratto a termine, onde la suddetta obbligazione nasce
alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale, derivando dallo stesso
contratto locativo. Corrispondentemente, anche la responsabilità del conduttore
per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione od il
deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali
assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono causalmente collegati
alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili
unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del
danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa
locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che,
ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato
(oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di
siffatte occasioni o per la determinazione dell'evento comportante lo
scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal
locatore con terzi.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. III°, 15/05/2007 n. 11189
ANCORA SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO
MORALE
Con la sentenza n. 5795/08, il Giudice di legittimità
torna ad affrontare la problematica della valutazione del danno biologico e del
danno morale. In particolare, la S.C. precisa che nel danno biologico, come
lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione
scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche,
psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità
lavorativa generica, avvalendosi, eventualmente, di elaborati scientifici e
considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile
invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa.
Il Giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle
attuali, vigenti nel Tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente
testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune
opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori
attuali, tenendo conto del momento della liquidazione ed applicando
rivalutazione e interessi e compensativi o da ritardo. Il principio del
risarcimento del danno integrale della salute, infatti, è costituzionalmente
garantito e tale garanzia esige un'attenta e logica valutazione da parte dei
giudici del merito, che devono tendere, nella equità di cui agli artt. 2056 e
1226 cod. civ., al ristoro del danno reale ai valori attuali al tempo della
liquidazione, posto che la lite civile deriva dal mancato tempestivo adempimento
dell'obbligo risarcitorio. Tutto ciò esige una chiarezza ed una trasparenza
valutativa che non può essere occultata con formule apodittiche ovvero con
automatismi che rendono veloci ma ingiuste le decisioni prese. Nel caso di
accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza,
il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (cfr.:
sentenza C. Cost. 14/06/86 n. 184 nonché artt. 2 e 3 Cost. in relazione al
valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore
della identità biologica e genetica), non può essere liquidato in automatico e
pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come
è ingiusto il danno biologico; e nessuna norma costituzionale consente al
Giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica. Il
danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali,
attenendo alla dignità della persona umana e, dunque, il suo ristoro deve essere
tendenzialmente satisfattivo e non soltanto simbolico.
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sez. III°, 04/03/2008 n. 5795
RESPONSABILITA': LA PROVA DEL DANNO GRAVA ESCLUSIVAMENTE SUL
DANNEGGIATO
Sia
nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in quella di responsabilità
contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno
lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. Il Giudice di
legittimità, con sentenza n. 21140/07, ribadisce il già consolidato principio
secondo il quale la valutazione dell'entità del danno secondo equità (art. 1226
c.c.) attiene esclusivamente il danno che sia stato già provato; non potendo
essere tale norma invocata nel caso in cui -del danno stesso- non sia stata
adeguatamente provata l'esistenza.
IL GIUDICE ORDINARIO E' COMPETENTE, IN MATERIA DI
CANCELLAZIONE DEL PROTESTO, PER L'ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI O LA
CADUCAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI DINIEGO
Le Sezioni Unite intervengono per precisare la natura del
diritto introdotto dall'art. 2 L. n. 235/2000 e, conseguentemente, la
competenza del Giudice di Pace per la sua tutela. In particolare, non certo
rinnegando il divieto per il giudice ordinario di usurpare l'esercizio di
una potestà pubblica ovvero di sostituirsi all'amministrazione nell'emanare un
atto amministrativo o nell'eliminarlo, non è possibile escludere che la Legge
-in determinati settori o con riferimento a specifiche attività- gli attribuisca
il compito di attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto
soggettivo leso dal provvedimento arnrninistrativo, attraverso non soltanto la
disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione, di regola riservata al
giudice amministrativo. E proprio nell'ambito di queste fattispecie rientra la
normativa dell'art. 2 L. n. 235/00, la quale ha attribuito, al soggetto che
ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, il
diritto soggettivo pieno ed incondizionato ad ottenere la cancellazione del
proprio nome dal registro informatico dei protesti. La medesima norma, per
conseguire siffatto risultato ("la cancellazione del proprio nome"), ha
previsto dapprima un procedimento amministrativo di competenza del responsabile
dirigente dell'ufficio protesti, senza riservargli alcuna potestà amministrativa
né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento
dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva
dell' interessato. L'attività della Camera di Commercio consiste in una mera
operazione materiale di verifica della regolarità dell'adempimento o della
sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto"; che, senza alcun
potere discrezionale, ha come risultato la diretta cancellazione del
nominativo dal menzionato registro, ormai divenuta priva di causa.
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, SS.UU., 25/02/2009 n. 4464
ILLEGITTIMITA' DEL PROTESTO E LESIONE DELLA REPUTAZIONE
Il Tribunale di Roma, accertata l'illegittimità di un protesto
cambiario, non riconosce il risarcimento dei danni per lesione
della reputazione commerciale dei protestati, mancando una prova concreta a
sostegno dei loro assunti. In particolare, tale mancanza riguardava la stessa
loro qualità di commercianti, non dimostrata in giudizio. Gli attori lamentano,
in secondo grado, una erronea valutazione dei termini della loro stessa
richiesta risarcitoria, formulata nella voce del danno patrimoniale e in quello
morale. La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sulla richiesta risarcitoria
relativa al danno alla reputazione personale degli appellanti (qualificato come
diritto perfetto e tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost.), sottolinea come il
protesto cambiario provochi una pubblicità negativa non semplicemente a carico
della sfera commerciale del protestato, ma, soprattutto nel caso in cui sia
stato illegittimamente elevato, sia in grado di cagionare anche un danno
patrimoniale al suo onore e alla sua reputazione. In tali ipotesi, il danno
deve essere ritenuto in re ipsa, senza che sia onere del danneggiato
dover provare alcunché in merito all'esistenza del pregiudizio stesso (in questo
senso viene richiamata Cass. n. 11103/98). E' noto che, in tema di risarcimento
danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza
del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica
commerciale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile
discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente
sollevato ed ove privo di una conseguente ed efficace rettifica, esso deve
ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il
profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona,
al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che,
qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della
persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà
senz'altro risarcito senza che incomba sul danneggiato, l'onere di fornire la
prova della sua esistenza, come nella diversa ipotesi di danno alla reputazione
commerciale, unicamente esaminata dal Tribunale (Cass. 11103/98).
Vai alla sentenza Corte Appello di
Roma - Sez. IV°, 28/03/2007
ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA O DELL'ENTE
COLLETTIVO
Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente
collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale
allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona
giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona
umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della
persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale
immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se
dimostrato, il danno non patrimoniale. Detto danno non patrimoniale
è costituito -come danno c.d. conseguenza- dalla diminuzione della
considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua
immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione
comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona
giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo
della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di
settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma
interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona
giuridica od all'ente in via equitativa. In riferimento ad indebita segnalazione
da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi,
pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per
lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in
via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. La sentenza in esame
aderisce al principio di diritto già espresso da Cass., Sez. 3, sent. n.
12929/2007.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. I°, 12/10/2007 n. 21428
LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CARATTERI
DISTINTIVI DI UN MARCHIO
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 14684/07, ha ribadito che la
validità di un marchio, costituito da una lettera dell'alfabeto di una lingua
straniera, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla
stilizzazione (che impediscono di identificarla con una lettera pura e semplice
dell'alfabeto) deve essere affermata o negata non in ragione dell'appartenenza
delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio bensì in ragione della
capacità distintiva di cui lo specifico segno sia o meno dotato una volta che
sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto
uso di quella determinata lettera e che l'ha registrata come marchio proprio,
distintivo dei prodotti. Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva
di un marchio, compito del Giudice è quello di valutare globalmente i fattori
idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto a identificare il prodotto
come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto
da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa limitare
arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi da cui l'acquisto
di capacità distintiva può derivare (come la pubblicità televisiva) e fermo
restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere
condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto
contrassegnato. L'uso anteriore di un marchio, idoneo a togliere novità ad uno
successivo, è quello attinente alla sfera dei prodotti o servizi cui sia
riconducibile, in funzione distintiva, anche il secondo segno, non l'uso che ha
caratterizzato una produzione del tutto diversa determinandone un ambito
specifico e delimitato e rafforzandone la capacità distintiva. Al fine di
affermare o di escludere la sussistenza della confondibilità tra i segni, la
valutazione deve essere compiuta alla stregua dell'impressione complessiva che
il confronto tra i segni in conflitto può suscitare nel consumatore medio. La
forma necessariamente tridimensionale di un marchio non vale, per ciò stesso, ad
impedirne la tutelabilità come segno distintivo quando, invece, ciò che a questo
fine occorre verificare non è il carattere tridimensionale o bidimensionale
della forma ma la funzione distintiva che la specifica forma, in cui consiste il
marchio, è in grado di assolvere.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°,
25/06/2007 n. 14684
E' NULLO IL CONTRATTO D'APPALTO CON OGGETTO INDETERMINATO
Ove un contratto di appalto stabilisca che l'obbligazione dell'appaltatore,
avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione e forza motrice installati nei fabbricati, nei piazzali e nelle
pertinenze della ferrovia, sarà individuata attraverso "appositi ordinativi di
lavoro", il contratto, così definito nel suo oggetto, si presenta assolutamente
indeterminato e quindi incerto nella effettiva prestazione, in quanto avulsa da
ogni puntualizzazione di concretezza e certezza delle obbligazioni e
rimessa unicamente alla valutazione discrezionale della committente, attraverso
l'adozione di ordini di servizio del tutto eventuali. In applicazione di tale
principio, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte
d'appello che aveva dichiarato nullo il contratto di appalto. La Cassazione
ha richiamato un remoto precedente (sentenza n. 5421/1983) secondo il quale
l'oggetto del contratto è determinabile quando il giudice possa in concreto
determinarlo facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, che si
siano accordate circa la futura determinazione dell'oggetto stesso ed i criteri
e le modalità da osservarsi a questo fine; senza -quindi- che sia possibile il
riferimento al comportamento successivo dei contraenti, il quale, con riguardo
ai trasferimenti immobiliari, se valutabile, porrebbe sostanzialmente nel nulla
l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. I°, 22/03/2007 n. 6519
LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA I DANNEGGIANTI
Per l'insorgenza della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055
co. 1° c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone
(come, del resto, anche l'art. 1292 c.c. per l'inadempimento contrattuale
riconducibile alla pluralità degli obbligati per la medesima prestazione),
ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i
titoli di responsabilità di ciascuno di tali soggetti. Quanto sopra anche nel
caso in cui siano configurabili cumulativamente ipotesi di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso deve
essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle
norme giuridiche (cfr.: sentenza Cass. 16/12/2005
n. 27713 ).
Vai alla sentenza Cassazione
Civile, Sez. III°, 14/12/06 n. 26852
I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL
MEDIATORE
Con la sentenza n. 6004/07, il Giudice di legittimità ha precisato che il
rapporto di mediazione non può configurarsi -e non sorge, quindi, il diritto
alla provvigione- qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie
all'attività del mediatore, non siano state in grado di conoscere (ed abbiano,
pertanto, potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal
predetto e non siano state, perciò, messe in condizione di valutare
l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai
conseguenti oneri. E' il caso in cui il mediatore abbia, con il suo
comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della
qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno
condotto alla conclusione dell'affare. La prova relativa alla menzionata
conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far
valere in giudizio il diritto alla provvigione.
Vai alla sentenza Cassazione Civile,
Sez. III°, 15/03/2007 n. 6004
LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA SULLA FIGURA
PROFESSIONALE DEL BROKER
Con l'ordinanza n. 8095/07, intervenuta a
seguito di un'eccezione di giurisdizione poi respinta, le Sezioni Unite
Civili hanno colto l'occasione per chiarire che il Broker non è un
rappresentante delle parti che stipulano il contratto di assicurazione (o di una
di esse), bensì è parte del contratto cosiddetto di "brokeraggio" stipulato con
il soggetto che si è rivolto al professionista perché eserciti la sua attività
tipica. In particolare, il Broker svolge un'attività di mediatore di
assicurazione (e riassicurazione) che è rivolta a mettere in relazione diretta
le Compagnie, cui non è legato da vincoli di sorta, con soggetti che vogliono
provvedere con il suo aiuto alla copertura dei rischi: il mediatore assiste
queste persone nella determinazione del contenuto dei relativi contratti ed
eventualmente collabora alla gestione e all'esecuzione degli strumenti negoziali
(cfr.: Cassazione Civile n. 2416/05 e n. 6874/03; art. 1 L.
n. 782/84; art. 109, lett. b, D.Lgs n. 209/05). Inoltre, per quanto
attiene alla specifica struttura del contratto assicurativo, le S.U.,
hanno specificato che, con la designazione del beneficiario, il diritto
all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di quest'ultimo come suo
autonomo credito nei confronti dell'assicuratore e, dunque, senza passare per il
patrimonio dello stipulante o dell'assicurato. Ne consegue che soltanto il
beneficiario ha la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, a evento
avvenuto, la prestazione indennitaria.
GLI EFFETTI DELLA RETICENZA DELL'ASSICURATO
Con la sentenza n. 16769/06, il Giudice di legittimità ha
precisato che, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza
dell'assicurato è causa di annullamento solo allorché si verifichino
simultaneamente le seguenti tre condizioni: a) che la dichiarazione
sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o
colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del
consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di
tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto
dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico
dell'assicuratore.
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Cassazione, Sez. III°, 21/07/2006 n. 16769
FONDO PATRIMONIALE E REVOCATORIA ORDINARIA
Con la sentenza del 17/01/07 n. 966, la Corte di Cassazione ha ribadito
che, in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo
patrimoniale, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono
necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901
c.c. In particolare, il Giudice di legittimità ha precisato che, per
l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario
che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione
del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore,
ma è sufficiente che abbia determinato od aggravato il pericolo dell' incapienza
dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell' insufficienza del patrimonio a
garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza
nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr.: Cass. Civ., Sez. III°,
09/03/06 n. 5105). Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione
è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza
di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni ), e
cioè la semplice conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a
titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla
specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e
senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la
partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla
intenzione fraudolenta del debitore (cfr.: Cass. Civ. 01/06/00 n. 7262). La
costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile anche di revocatoria
fallimentare, a norma dell'art. 64 L.F. (Cass. Civ., 02/02/06 n. 2327; Cass.
Civ. 23/03/05 n. 6267; Cass. Civ. 20/06/00 n. 8379).
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez.
III°, 17/01/07 n. 966
RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DANNI DA COMPRAVENDITA
IMMOBILIARE
La garanzia per i vizi della cosa venduta che ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore comporta che, ai sensi dell'art. 1492 c.c., il compratore
può -a sua scelta- domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione
del prezzo. Invero l'azione di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art.
1494 c.c. dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui
all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento: mentre la garanzia
per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare,
nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato
dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone
di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza
necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi
a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle
spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli
inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante
per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che detta
azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni
di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di
risoluzione del contratto medesimo
Vai
alla sentenza Corte d'Appello di Firenze 12/01/07 n. 8
TRATTAMENTO ILLECITO A MEZZO STAMPA DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Un'importante sentenza del Tribunale di Salerno, affrontando il delicato
tema dei limiti al diritto d'informazione e della tutela dei dati "sensibili"
dei cittadini sottoposti a cure mediche, precisa che "dato personale"
non è solo quello che identifica in modo diretto una persona fisica ma anche
quello che la identifica indirettamente (cfr.: art. 1 lettera c D.Lgs. 196/03).
Un quotidiano, violando il diritto alla riservatezza ed esorbitando così
dal limite del diritto di cronaca, aveva reso nota ai lettori, senza aver
ricevuto alcun consenso, la storia raccapricciante di una paziente la quale
sarebbe stata vittima, a seguito di un complicato intervento chirurgico eseguito
presso un nosocomio cittadino di un grave caso di malasanità. Il giornalista non
aveva esitato a fornire ai lettori oltre che la vicenda nella sua interezza sia
le generalità dell'istante con uno stratagemma poco riuscito per occultarne i
dati (nome diverso e cognome reale oltre che dati che la rendevano facilmente
identificabile) che la storia ginecologica (dati sensibili) di cui era stata
protagonista la paziente penetrando nella sua sfera più intima. L'art. 25 della
legge sulla privacy prevede espressamente che il trattamento dei dati personali
nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le
prescrizioni dell'apposito Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 29 luglio 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune
cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità
dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1,
lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 Legge n.675/1996). La disciplina sulla
protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una
tutela più elevata per il diritto alla riservatezza di persone malate (art.10
del Codice deontologico). L'art. 10 del Codice deontologico ha sancito
il rispetto per la dignità, la riservatezza e il decoro personale che il
giornalista dovrà mantenere nel diffondere informazioni su persone malate. Salva
l'essenzialità dell'informazione e la posizione di particolare rilevanza sociale
o pubblica dell'interessato, il cronista avrà l'obbligo di astenersi dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico, in special modo per
i malati gravi o terminali. Attraverso tale previsione è stato posto un limite
all'uso non corretto delle tecniche invasive da parte dei giornalisti, tutelando
con maggior rigore la sfera più intima dell'individuo. In base a tale quadro, il
giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria, deve
prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto
sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità
della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione
che può renderli riconoscibili.
Vai alla sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2063 del 27/07/2007
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER RITARDO
NELLA RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO
Con la sentenza n. 11189/07, la Cassazione rileva che l'obbligazione di
restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite dall'art. 1590 co. 1°
cod. civ. non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della
locazione che si configura come contratto a termine, onde la suddetta
obbligazione nasce alla scadenza della locazione ed ha natura contrattuale,
derivando dallo stesso contratto locativo. Corrispondentemente, anche la
responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la
trasformazione od il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli
accordi convenzionali assume natura contrattuale e si estende ai danni che sono
causalmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di
quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che
è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di
vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa
il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo
trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le
condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione
dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare)
di vendita concluso dal locatore con terzi.
Vai alla sentenza Cassazione, Sez. III°,
15/05/2007 n. 11189
ENTRATA IN VIGORE LA CANCELLAZIONE
D'UFFICIO DELL'IPOTECA PER I MUTUI IMMOBILIARI
Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 123
del 29/05/07 i due provvedimenti con le disposizioni per la
cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Si tratta del
decreto interdirigenziale 23/05/2007
dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero
della Giustizia e del Provvedimento 25 maggio 2007 del
Direttore dell'Agenzia del Territorio. Dal 2 giugno 2007 diventano quindi
operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis
(articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del D.L. n. 7/07, convertito con
modifiche dalla L. 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione
d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. E' previsto che venga
effettuata l'estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia
verificata l'estinzione del debito contratto con istituti di credito, società
finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata,
quindi, d'ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della
comunicazione del creditore alla conservatoria. Nell'art. 3 co. 2° del
provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15/10/07 nella
quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità
alle specifiche tecniche di cui all'allegato "A" del provvedimento stesso,
contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino al 4
luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le
comunicazioni con le modalità di cui al comma 1° possono presentare le medesime
in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" del
provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui
all'allegato "B" deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art.
21, comma 2, del D.P.R. 28/12/00 n. 445, ovvero dal responsabile del
servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.
Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla
medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della
richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il
creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ed a trasmettere al Conservatore la relativa
comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore
stesso.
IL CREDITORE PUO' LIBERAMENTE IMPUTARE IL PAGAMENTO RICEVUTO
In presenza di più debiti nei confronti di una stessa parte, se il debitore
non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare,
l'imputazione di pagamento può essere fatta dal creditore. A tale riguardo, il
Giudice di legittimità, con la sentenza n. 27405/05, ha attribuito ai
criteri legali dettati dal 2° comma dell'art. 1193 c.c. carattere suppletivo,
risultando applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato
l'imputazione e manchi, altresì, l'imputazione effettuata dal creditore. In
particolare si osserva che la dichiarazione di imputazione del creditore
deve essere accettata dal debitore e, se inserita nello stesso documento
contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore assume
valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore solo se
essa non viene immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata
tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.
Vai alla sentenza Cass. Civ. Sez. II° n. 27405
del 13/12/2005
RITARDO NELL'ADEMPIMENTO IN MANCANZA DI TERMINE ESSENZIALE
Con la sentenza n. 10127/06, la Cassazione ha statuito il
principio secondo il quale, in caso di inosservanza di un termine non essenziale
previsto dalle parti per la esecuzione di una obbligazione contrattuale, pur non
potendosi configurare la risoluzione di diritto di cui all'art. 1457 c.c. in
mancanza di una diffida ad adempiere, il contratto può essere risolto a norma
dell'art. 1453 c.c. ove detta inosservanza si traduca in un inadempimento di non
scarsa importanza, che si verifica quando il ritardo, imputabile al debitore,
superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Il Giudice di legittimità
specifica che il mancato esercizio, anche per un lungo periodo, del proprio
diritto di far valere l'inadempimento non fa venir meno la possibilità di
azionarlo. Non è infatti configurabile, nel nostro ordinamento, il
principio, presente in alcuni ordinamenti stranieri, secondo il quale il mancato
esercizio del diritto protrattosi per un determinato lasso di tempo, imputabile
al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed
apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto stesso,
comporta che il successivo atto di esercizio di esso rappresenti un caso di
abuso del diritto, rilevabile di ufficio dal giudice. Quindi, il solo ritardo
nell'esercizio del diritto non può costituire motivo per negare la tutela
giudiziaria, salvo che sia intervenuta una inequivoca rinunzia tacita al diritto
stesso. La mancanza di un termine essenziale per la esecuzione del contratto non
implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo; imponendo invece la valutazione
della gravità del ritardo stesso: in caso di ritardo intollerabile, è
configurabile un diritto del creditore alla risoluzione.
Vai alla sentenza
Cassazione, Sez. I°, 02/05/2006 n. 10127
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale
insorto sull'inquadramento della clausola di regolazione del premio assicurativo
In virtù della clausola c.d. di regolazione del
premio, l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo
da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior
premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di
elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore. La vicenda
di un assicurato, che aveva pagato tempestivamente le prime tre rate del
premio assicurativo ed in ritardo il solo conguaglio ha richiesto
l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in quanto sussisteva
un contrasto in merito all'esatta interpretazione della clausola di regolazione
del premio inserita nei contratti di assicurazione. La S.C.
individua la ratio ed i principi su cui si fonda la clausola c.d. di
regolazione del premio: la prima è da ravvisarsi nella necessità, insorta
nella pratica commerciale, di creare un meccanismo che consenta l'adeguamento
del premio all'effettivo rischio che le parti non sono in grado di stabilire al
momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio del periodo
assicurativo; il principio su cui si fonda è quello generale di tutti
i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano
oggetto di determinazione commisurata, proprio a tutela del principio
indennitario. Tale principio è inderogabile atteso che l'indennità da
corrispondere non può mai superare il danno e, all'uopo, l'art. 1909 c.c.
commina la nullità del contratto in caso di dolo del contraente o la riduzione
dell'indennità o del premio, in caso di assenza di dolo, se l'assicurazione è
stata contratta per una somma eccedente il valore della cosa. La parte
maggioritaria della giurisprudenza di legittimità riteneva che la
violazione dell'obbligo di pagamento del conguaglio si risolveva
nell'inadempimento dell'obbligazione principale di pagamento del premio:
asserendo l'accessorietà della clausola di regolazione del premio, i
giudici dichiaravano la legittimità della sospensione della garanzia
assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c. nell'ipotesi di mancata comunicazione
dei dati variabili, poiché si riteneva che la denuncia di questi fosse
complementare od accessoria all'obbligazione di pagare il premio alla scadenza
(ex plurimis: Cass. Civ. n. 19837/2004; Cass. Civ. n. 8609/2004; Cass.
Civ. n. 19561/2003). Di diverso avviso altra giurisprudenza, ancorché
minoritaria, secondo la quale, nel contratto di assicurazione con clausola di
regolazione del premio quello della comunicazione dei dati variabili non è un
obbligo complementare o accessorio che segue le sorti del mancato pagamento del
premio iniziale in quanto tra la comunicazione ed il pagamento del premio non
esiste una necessaria e costante correlazione. Di contro, l'inadempimento
dell'obbligazione di comunicare gli elementi variabili si configura come
violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello dell'art. 1901
c.c. (cfr.: Cass. Civ. n. 3370/2005). Le Sezioni Unite aderiscono al
secondo degli orientamenti sopra esposti. Considerando l'indiscutibile vantaggio
che entrambi i paciscenti traggono dalla clausola di regolamento convenzionale
del premio assicurativo, la stessa deve interpretarsi come "strumento di
tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione"; non ha natura
accessoria ma è un obbligo del tutto autonomo dall'obbligo principale, il cui
inadempimento non comporta alcun inadempimento dell'obbligazione di pagare il
premio assicurativo e, quindi, alcuna sospensione dell'efficacia del contratto
di assicurazione prevista dall'art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento
integrale del premio. Ne consegue che l'art. 1901 c.c., esplicito fin dalla
rubrica "mancato pagamento del premio", non contempla la
sospensione dell'assicurazione nel caso in cui, nei contratti con la
clausola di regolazione del premio, è stato pagato in anticipo un premio
liberamente concordato e ritenuto congruo dalle parti. Le Sezioni Unite
concludono come Cass. n. 3370/2005, e cioè che "si manifesta come
un'inaccettabile forzatura logica e giuridica il tentativo, pur suggestivo, di
costruire l'obbligo di comunicazione dei dati variabili come complementare ed
accessorio a quello di pagamento del premio, di talché l'omessa comunicazione
equivalga immancabilmente all'obbligo di corrispondere il premio".
Vai alla sentenza
Cassazione Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 n. 4631
RESPONSABILITA' DEL VENDITORE PER MANCANZA DI QUALITA',
PROMESSE OD ESSENZIALI, CUI LA COSA VENDUTA E' DESTINATA
Con una sentenza molto interessante per l'ampio approfondimento dell'art.
1497 c.c., il Tribunale di Catania sancisce la piena spettanza, in favore
compratore di un appartamento con annesso garage, del diritto al risarcimento
del danno ex art. 1497 c.c. in ragione della riscontrata mancanza,
qualificata come difetto attinente alla capacità economico-funzionale del bene,
di spazi di manovra nell'area relativa al posto auto. Il garage non viene
riconosciuto -però- inservibile; per cui il Tribunale inquadra la
questione in un'ipotesi di "mancanza di qualità" e non di "aliud
pro alio". L'azione ex art. 1497 c.c. rientra nell'ambito degli
inadempimenti contrattuali e si differenzia per questo, salvo il richiamo al
rispetto dei termini dell'art. 1495 c.c., dall'azione di garanzia in senso
tecnico di cui all'art. 1491 c.c., ciò in quanto a monte esiste una netta
distinzione tra il vizio e la mancanza di qualità. Il vizio si può
descrivere quale "imperfezione o difetto inerente al processo di produzione,
fabbricazione, formazione o conservazione della cosa venduta e comporta
l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero
un'apprezzabile diminuzione di valore" (Cass. 04/03/81 n. 1261, in Foro
It., voce Vendita, n. 71); è "un'alterazione patologica"
(Bianca, La vendita, in Nov. Dig. It., Torino, 1975, p. 628) del
bene, il quale, pur non variando nel genere e, quindi nella sua precipua
individualità, viene ad essere gravemente menomato nella sua caratterizzazione
funzionale e leso sotto il profilo del valore di scambio. Invece ricorre
l'ipotesi della mancanza di qualità "qualora la cosa venduta per sua
natura, per gli stessi elementi che la compongono o per le caratteristiche
funzionali, appartiene ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto"
(Cass. 04/03/81 n. 1261, in Foro It., voce Vendita, n. 71), quando
cioè il bene venduto non presenta quelle caratteristiche che dovrebbero essergli
connaturate o che, comunque, sono state contrattualmente pattuite. Assume
altresì particolare rilevanza, ai fini di una ulteriore differenziazione delle
due figure, il requisito della "riconoscibilità ": esso è richiesto
dall'art. 1491 c.c., il quale esclude la garanzia in presenza di vizi
"conosciuti o facilmente riconoscibili" dall'acquirente, ma non è affatto
menzionato nell'art. 1497 c.c. Il Tribunale di Catania, nell'affrontare tale
specifico aspetto, partendo dall'indirizzo della S.C. secondo il
quale "il requisito della riconoscibilità è posto dalla legge solo per
la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta mentre per la mancanza di tale
qualità tale requisito non è neppure richiamato dall'art. 1497 Codice civile, il
quale limita all'art. 1495 Codice civile il riferimento alla normativa dettata
dal codice in materia di vizi della cosa venduta" (Cass. n. 3803/78; n.
3695/69; n. 500/68), invoca la necessità dell'osservanza, nei rapporti
compratore-venditore, del principio dell'"autoresponsabilità ": il fatto
che l'art. 1497 c.c. non menzioni il requisito della riconoscibilità «non
esclude, in forza del principio di autoresponsabilità, che gli accordi negoziali
impegnino secondo il loro obiettivo significato, onde se "oggetto" del contratto
è un determinato bene, trasferito nello "stato di fatto" in cui si trova ed
individuato tenendo conto delle sue (eventualmente scadenti) caratteristiche
oggettive, parte acquirente non può poi dolersi di quelle medesime scadenti (o
mancanti) qualità proprio in quanto da lui accettate come tali; di converso il
venditore non può certo dirsi responsabile - mancando la colpa (requisito che
qui deve sussistere a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 1490 Codice
civile) - se il bene era privo di quelle qualità che, in quanto apparenti ed
obiettivamente evincibili caratterizzavano l'oggetto in sé, che come tale quindi
è da presumersi sia stato accettato e voluto dal compratore». Il Giudice
catanese individua dunque nell'"apparenza" l'elemento caratteristico e
caratterizzante la figura giuridica della "mancanza di qualità", ex art.
1497 c.c., alla stessa stregua del requisito della "riconoscibilità "
rispetto alla figura giuridica del "vizio". Oltre che dalla figura del "vizio",
la figura della "mancanza di qualità" va distinta anche dall'"aliud pro
alio", fattispecie non contemplata in alcuno specifico
articolo del Codice perché, in quanto ipotesi di inadempimento di una
obbligazione di consegna, viene pacificamente sanzionata secondo le previste
azioni di inadempimento e risoluzione e quindi non è soggetta ai brevi termini
di decadenza ex art. 1495 c.c. bensì alla prescrizione decennale di cui
all'art. 2946 c.c. Si parla di "aliud pro alio" allorché la cosa
consegnata dal venditore non sia soltanto viziata o mancante di una sua precipua
qualità, ma addirittura diversa rispetto a quella pattuita, «ossia la res
tradita non appartiene al genus in cui rientra la res vendita, non essendo
sufficiente la mancanza di qualità essenziali per l'uso a cui la cosa era
destinata» (Cass. n. 228/1972). Più recentemente, la giurisprudenza, al
fine di meglio tutelare il contraente più debole, ha abbracciato un
criterio di giustizia sostanziale, individuando l"aliud pro alio"'
anche nei casi in cui la cosa consegnata non è diversa nel genere, nel senso
astratto del termine, ma è comunque priva delle qualità funzionali necessarie a
soddisfare i bisogni dell'acquirente, e quindi inidonea ad assolvere la funzione
economico-sociale che le è propria (v. Cass. n. 2712/1999; n.10188/2000).
Val alla sentenza del
Tribunale di Catania pubblicata il 27/11/2006
LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE
Nel recente passato si è spesso verificato che si
siano venduti immobili "sulla carta", incassando cospicui anticipi senza
poi onorare la consegna del bene oggetto del contratto preliminare; in
genere, a causa del fallimento della società o dell'impresa costruttrice -
promittente venditrice. Con il D.Lgs. 122/05, il Legislatore è finalmente
intervenuto sulla materia; pur con la lacuna della
mancata previsione del privilegio in favore del promissario
acquirente. Pertanto, in caso di fallimento dell'impresa
costruttrice, la garanzia del credito goduta dagli Istituti di credito
mutuanti si rivela a detrimento della gran parte dei creditori e,
sicuramente, dei promissari acquirenti. Il D.Lgs. 122/05 si applica
(art. 1) alla persona fisica che prometta di acquistare -per sé o per un
proprio parente di primo grado (es: figli e/o genitori)- un immobile da
costruire, vale a dire un immobile per cui è già stata richiesta ed ottenuta la
concessione edilizia presso il Comune competente ma che sia ancora da
edificare o che, comunque, sia ancora in uno stato tale da non permettere il
rilascio del certificato di agibilità. Il D.Lgs. 122/05 si applica anche ai
soci di cooperative di edificazione che abbiano ottenuto l'assegnazione della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili da costruire, nonché
a chiunque, pur non essendo socio, abbia comunque conseguito un analogo diritto
nei confronti di una cooperativa edificatrice. L'art. 2 del D.Lgs.
122/05 prevede che tutte le volte in cui un costruttore (sia esso un
imprenditore o una cooperativa) trasferisca non immediatamente ad una persona
fisica un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un
immobile da costruire, lo stesso è obbligato, a pena di nullità che può essere
fatta valere solo dall'acquirente, a procurare il rilascio e consegnare
all'acquirente stesso una fideiussione per un importo pari alle somme già
riscosse (o al valore di ogni altro corrispettivo incamerato, si pensi ad una
permuta). Per la parte del prezzo che dovrà essere corrisposta
tramite mutuo o facendo riferimento a contributi pubblici l'obbligo di cui
all'art. 2 non opera. La fideiussione (art. 3) deve coprire quanto riscosso
dal costruttore presso l'acquirente oltre agli interessi legali maturati dalla
dazione delle somme fino al verificarsi della c.d. situazione di crisi vale a
dire in tutti quei casi in cui il costruttore sia sottoposto alla esecuzione
immobiliare del bene oggetto del contratto od a una procedura concorsuale
(fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa). E' importante segnalare che, nel caso
il costruttore non abbia onorato il pagamento del premio o della
commissione dovuti per il mantenimento in essere della fideiussione, tale
inadempimento non potrà essere opposto dal fideiussore all'acquirente. La
fidejussione si estingue automaticamente quando la proprietà o altro diritto
reale di godimento vengono trasferiti (o assegnati) in via definitiva dal
costruttore all'acquirente. Il costruttore, all'atto del trasferimento
della proprietà dell'immobile all'acquirente (art. 4), dovrà consegnare al
medesimo una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente stesso e con effetto e decorrenza dalla ultimazione dei lavori,
predisposta a copertura di tutti i danni materiali e diretti dell'immobile
compresi i danni a terzi conseguenti a rovina di edificio, totale o parziale,
gravi difetti di costruzione determinati da vizio del suolo o dell'edificio,
purchè manifestatisi dopo la stipula del definitivo. Nel caso il
costruttore non rilasci la polizza assicurativa di cui all'art. 4 D.Lgs.
122/05, non si ritiene possa trovare applicazione -neppure in via
analogica- la sanzione della nullità dell'atto.
Vai al D.Lgs.
20/06/2005 n. 122
LA TRANSAZIONE NON NOVATIVA
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e
questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del
rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa
non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente
dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale
venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario. Nel caso,
invece, di un accordo transattivo novativo (implicante, cioè, il
venir meno in via definitiva dell'accordo originario), l'art. 1976 c.c.
sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti,
l'irrisolubilità della transazione. Con la sentenza n. 24377/06 (conforme a
n. 1690/06), la S.C. ha quindi confermato l'impugnata sentenza con la quale
era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione
di una pregressa transazione con la quale le parti avrebbero definito ogni
aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso. Quanto sopra sul
presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la
tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da
ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero
risolta, con la conseguente legittimità, da parte del Creditore, del diritto di
pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture così come
richiesti con il D.I.; e non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo
del rapporto originario di fornitura.
Vai alla sentenza Cassazione, Sez.
III°, 16/11/2006 n. 24377
LA NUOVA LEGGE SUI TRUST DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Come noto, i vantaggi del trust vanno ricercati nella possibilità di
vincolare beni ed attribuire diritti svicolando da più complesse normative in
fatto di successioni e trasferimenti di beni o capitali e nella possibilità di
proteggere una famiglia da sperperi, conferendole le rendite ma non il capitale.
E' quindi un tipo di gestione patrimoniale che può presentare diversi benefici
fiscali, a seconda di come viene istituita. Bisogna infatti distinguere i "trust
interni" (costituiti in Italia) dai "trust esterni" (costituiti all'estero,
anche se con beni situati in Italia). In questa ottica va a collocarsi
la legge sui Trust n° 37 del
17 marzo 2005 della Repubblica di San Marino , che disciplina in
maniera sistematica tale istituto. All'articolo 5 tale legge sancisce che la
giurisdizione di San Marino su un dato trust, a meno di deroghe pattuite
nell'atto stesso, sussiste nel momento in cui il convenuto abbia il domicilio,
la residenza o la sede legale in San Marino, il trustee sia un trustee
autorizzato o il trust sia amministrato a San Marino. Senza dover andare
troppo lontano, quindi, è possibile trovare una legislazione in materia di trust
che offre diversi vantaggi: innanzitutto disciplina con chiarezza la separazione
patrimoniale dei beni in trust che non possono essere oggetto di azioni da parte
dei creditori personali del trustee (che pure, ricordiamo, è il nuovo
proprietario dei beni in trust). Sempre nei confronti del trustee sono previste
precise norme a tutela del vincolo di destinazione e di eventuali conflitti di
interesse che possono esistere. La normativa di San Marino offre, fra
l'altro, la chiara possibilità di utilizzare un trust per garantire un'eredità.
L'unico vincolo è nell'articolo 50: se il trust prevede una pluralità di
beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento dell'istituzione, almeno uno
di essi deve venire in essere entro trent'anni dall'istituzione del trust
stesso. Sempre il 17 marzo 2005 è stata approvata anche la legge n°38 della
Repubblica di San Marino, che definisce con estrema minuzia il regime fiscale
dei Trust che ricalca quello della legge n°91 del 13 ottobre 1984 vale a dire
l'imposta generale dei redditi della Repubblica di San Marino (V. ANCHE -SUL
TRUST- NELLA SEZIONE "DOTTRINA" - "DIRITTO CIVILE" DI QUESTO SITO).
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della Repubblica di San Marino
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL "CODICE DEL CONSUMO"
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 22 luglio 2005, il
Codice del consumo, finalizzato a riordinare e semplificare la normativa sulla
tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi
affermati in sede comunitaria. L'articolato, composto da 146
norme suddivise in sei parti, recepisce il lavoro della
Commissione presieduta dal Prof. Guido Alpa e le osservazioni delle
associazioni di settore maggiormente rappresentative. Il codice
del Consumo comprende non solo le regole di disciplina del contratto,
ma include anche disposizioni che riguardano la fase precontrattuale e
-più in generale- disciplina tutte le relazioni giuridiche con i
soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.
Si caratterizza inoltre come disciplina civilistica dei rapporti tra
parti contraenti, tesa a superare la debolezza strutturale del
consumatore, anche attraverso la previsione di meccanismi di riequilibrio
fra i contraenti, basati su "nullità di protezione" rilevabili anche d'ufficio.
A ciò consegue che sono qualificate come abusive le
clausole contrattuali disposte in danno del consumatore, nonostante la
buona fede soggettiva dell'altro contraente, senza necessità di accertamenti
ulteriori; con ciò "normativizzando" una giurisprudenza che, pur se con grandi
difficoltà, si andava facendo avanti recentemente. Il Codice è orientato a
favorire l'informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta
delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle
forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Vengono definiti
inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale,
anche in forma collettiva. Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza
e l'informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi,
nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici.
Si inasprisce la disciplina sanzionatoria per le televendite ingannevoli e
si introduce l' obbligo per il CIRC di adeguare la normativa del credito al
consumo alle direttive europee. I settori disciplinati dal Codice sono
molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità
ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza,
contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le
azioni inibitorie.
Vai
al D.Lgs. 22/07/2005
Vai ad: IL DIRITTO DI RECESSO NEL NUOVO
CODICE DEL CONSUMO (febbraio 2006)
IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI
Il 21/10/05 entrerà per intero in vigore il Regolamento sul "titolo
esecutivo europeo"; i cui soli artt. 30, 31 e 32 sono in vigore dal 21/01/05.
L'importanza del titolo europeo è rilevante: esso
infatti permetterà di procedere all'esecuzione forzata nell'ordinamento dello
Stato membro senza che siano necessari procedimenti intermedi per il
riconoscimento del titolo e per l'esecuzione; offrendo la possibilità di accedere al sistema giudiziario di un
altro Stato membro con la stessa facilità con cui si accede al proprio
(principio del reciproco
riconoscimento). Grazie alla definizione di norme minime, il titolo
esecutivo europeo consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie,
delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri.
In altri termini, il Regolamento 805/2004 ha soppresso il cd. exequatur ;
cosicché la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo
nello Stato membro d'origine viene riconosciuta ed eseguita negli altri Stati
senza che sia necessario un ulteriore procedimento intermedio (cioè la
dichiarazione di esecutività mediante la procedura dell' exequatur) e
senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento ed esecuzione, trattandola
quindi, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato
membro dove si chiede l'esecuzione. Vediamo,
in dettaglio i diversi aspetti
coinvolti: Il campo di applicazione:
i l Regolamento trova applicazione in materia civile e
commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, ed
anche nei confronti delle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di
decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie od atti pubblici certificati come
titoli esecutivi europei. Mentre non riguarda la materia fiscale, doganale o
amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni
nell'esercizio di pubblici poteri. Sono altresì esclusi: lo stato o la capacità
delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti e le
successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza
sociale; l'arbitrato.
Il titolo "non
contestato":
L'articolo
3 sancisce che un credito si considera non contestato se:
A) il debitore
l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una
transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un
procedimento giudiziario;
od B)
il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento
giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla
legislazione dello Stato membro di origine;
od C)
il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza
relativa ad un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito
stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a
un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la
legislazione dello Stato membro d'origine;
od D) il debitore l'ha
espressamente riconosciuto in un atto
pubblico. La certificazione del
titolo esecutivo
europeo:
Una qualsiasi decisione
giudiziaria (sentenza, decreto, ecc.) emessa da un giudice di uno Stato
membro e relativa ad un credito non contestato viene certificata, su
istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo
esecutivo europeo se presenta alcuni requisiti quali, a titolo esemplificativo:
la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro d'origine (es. un decreto
ingiuntivo munito di formula esecutiva), deve essere stata emessa da un giudice
competente secondo i criteri di competenza giurisdizionale previsti nel
precedente regolamento CE 44/2000, deve essere il risultato di un procedimento
nel quale sia stato garantito al debitore il rispetto dei diritti basilari alla
difesa, ecc.
Nel caso in cui la
certificazione riguardi solamente una parte della decisione poiché solo alcune
di esse sono conformi ai predetti requisiti, è previsto un certificato di titolo
esecutivo europeo "parziale", rilasciato esclusivamente per tali parti.
N on è ammesso alcun mezzo
di impugnazione contro la decisione relativa alla
certificazione. La
notificazione: Il Regolamento prevede
alcune norme minime definite in modo specifico e dettagliato intese a garantire
il rispetto dei diritti della difesa. In generale la notifica deve avvenire "in
mani proprie" e deve essere attestata da una dichiarazione di ricevimento datata
e sottoscritta dal debitore o da un documento firmato da persona competente che
ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto
il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale;
oppure a mezzo posta o con mezzi elettronici. L'esecuzione: Considerato
che la decisione certificata quale titolo esecutivo europeo ha, nello Stato
membro nel quale deve essere eseguita, la stessa forza di una decisione emessa
da un giudice di tale Stato, la relativa esecuzione seguirà la procedura
esecutiva prevista in quel paese. Al creditore viene chiesta la produzione di
pochi documenti quali la copia delle decisione in forma autenticata; la copia
del certificato di titolo esecutivo europeo con relativa traduzione nella lingua
ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione. L'art.
21 del Regolamento sancisce che l'autorità dello Stato membro
dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione stessa anche quando la relativa
decisione risulti incompatibile con una anteriore pronunciata da un altro
giudice (in uno Stato membro o in un paese terzo), se il debitore non ha fatto
valere tale incompatibilità costituendosi e difendendosi davanti al giudice
dello Stato membro d'origine.
Vai
al Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 805/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio
LA CESSIONE PRO-SOLVENDO NON COMPORTA LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE
ORIGINARIO
La sentenza n. 6558/05 è una delle poche pronunce effettuate dalla Corte
di Cassazione in tema di cessione di un credito in luogo dell'adempimento ed è
la prima a prendere in considerazione il rapporto intercorrente tra l'art. 1198
c.c. e l'art. 1267 c.c. Secondo la decisione in esame, la cessione prevista
dall'articolo 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso
quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante
la realizzazione di quest'ultimo credito. Pertanto si verifica la
coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto. Stante il
richiamo che l'articolo 1198 c.c. fa al secondo comma dell'articolo 1267 c.c.,
in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del
ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con
diligenza le istanze contro quest'ultimo, il credito originario rimane
"quiescente" fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il
debitore ceduto; mentre la realizzazione del credito ceduto produce l'estinzione
anche di quello originario. In altri termini, la cessione del credito in luogo
dell'adempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue
alla realizzazione del credito ceduto; il credito originario rimane inesigibile
per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del
debitore ceduto; il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore
ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si può rivolgere al
debitore originario.
Vai alla sentenza Cassazione Civile -
Sez. III° n. 6558 del 29/03/2005
Vai a "Il
contratto di accollo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione" (Dott.
Rabuano)
IL POTERE DI DIMINUIRE EQUAMENTE LA PENALE PUO' ESSERE ESERCITATO DAL
GIUDICE ANCHE D'UFFICIO
Le Sezioni Unite, sono state
chiamate a rispondere al quesito se il potere di ridurre la penale, conferito
dall'art 1384 c.c, possa essere esercitato d'ufficio ovvero se sia necessaria la
domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento. Le Sezioni Unite hanno
aderito al primo orientamento confermando il principio affermato sin dalla
sentenza n. 10511/99. L'accoglimento di questo
orientamento e' dovuto essenzialmente a due elementi. Il primo, evidenzia che il
potere attribuito al giudice, di diminuire equamente la penale, mira alla tutela
e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento
parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze
troppo gravi per il debitore. Il secondo elemento rinvia alla necessita' di una
lettura della norma di cui all'art. 1384 c.c. in grado di rispecchiare
l'esigenza di tutela di un interesse oggettivo dell'ordinamento alla luce dei
principi cosituzionali. Le Sezioni Unite, sottolineando
che l'art. 1384 c.c non fa alcuna menzione della necessita' della eccezione
della parte, evidenziano che -nel momento in cui il Legislatore ha ampliato
l'autonomia delle parti, ha riservato al giudice un potere di controllo sul modo
in cui le parti stesse fanno uso di questa autonomia. In sostanza, la Legge ha
spostato l'intervento giudiziale mediante l'attribuzione al giudice del potere
di controllare che la penale -da un lato- non fosse originariamente
manifestatamente eccessiva e -dall'altro lato- non lo fosse successivamente
divenuta per effetto del parziale adempimento. Pertanto, secondo la
S.C., il potere
concesso al giudice di ridurre la penale si pone come limite all'autonomia delle
parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, limite non
prefissato ma individuato dal giudice di volta in volta.
Vai alla sentenza Cass. Sezioni Unite
23/06 - 13/09/2005 n. 18128
LA CASSAZIONE SPECIFICA LE FIGURE DEI DANNI NON PATRIMONIALI
La Cassazione ripercorre le problematiche riguardanti la natura
dei danni non patrimoniali individuando, soprattutto, le caratteristiche del
danno biologico e di quello morale, procedendo, altresì, all'identificazione del
criterio elettivo al quale ricorrere per la loro liquidazione al fine di
garantire l'effettiva riparazione dei danni subiti dall'infortunato. Tra le più
recenti sentenze in materia si ricordano Cass. civ. nn. 14645 del 2003, 20320
del 2005 e 517 del 2006. Il danno biologico - inteso come
lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale,
della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non
patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione
per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità
permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia
perduri. Il danno morale costituisce un'autonoma ipotesi di
danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti,
collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena
autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella
determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi
ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve
procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione
dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta
entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della
persona. Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo,
come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della
patrimonialità - è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale
criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del
risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è
reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al
giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere
provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la
condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) -
giacché tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto
esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il
danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare,
fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze
di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del
percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare,
la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con
ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri
predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da
alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di
comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali
appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del
danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base
delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico,
portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari
ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico -
purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo
conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con
la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o
irrisorie.
Vai alla sentenza
Cassazione Civile Sezione Lavoro 12/05/2006 n. 11039
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO ESCLUDE QUELLA DEL
DANNO ESISTENZIALE
Con la sentenza n. 9510/07, il Giudice di legittimità ha
sottolineato che, in caso di lesione del bene-salute, la liquidazione del
danno biologico esclude il risarcimento -anche- di quello
"esistenziale", che rappresenterebbe «una duplicazione» della voce già
indennizzata. La Cassazione ribadisce l'orientamento espresso
dalla sentenza 23918/06: la responsabilità aquiliana va ricondotta nell'alveo
della bipolarità prevista dal codice civile fra danno patrimoniale (art. 2043) e
danno non patrimoniale (art. 2059). Quest'ultimo - osserva la Suprema corte -
deve essere risarcito non soltanto nei casi previsti dalla legge ordinaria ma
anche nei casi di lesione di valori della persona umana protetti dalla
Costituzione (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di
pensiero) cui va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria. Per
quanto attiene al danno esistenziale, esso non può formare oggetto di
tutela in quanto costituente una categoria «generica» nella quale far
confluire fattispecie non previste dall'art. 2059 c.c. né ricavabili
dall'interpretazione costituzionale della norma. Quando si configura una lesione
al bene-salute ed è stato liquidato il danno biologico, quest'ultimo include
ogni pregiudizio diverso da quello che consiste nella perdita (o diminuzione)
della capacità di produrre reddito, compresi il danno estetico e quello alla
vita di relazione: non v'è luogo, dunque, di produrre una duplicazione con il
danno esistenziale (cfr. Cassazione, 11761/06 e 15022/05).
IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PERDITA DI CHANCE
La parte, alla quale sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni subiti
nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia ottenere, oltre il rimborso
delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha
l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per
il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della
quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Lo
ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 18/03/2003 n. 3999, precisando che
la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale
a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma
valutazione, onde della sua perdita, vale a dire della perdita della possibilità
di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la
sussistenza.
Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. II°
n. 3999 del 18/03/2003
RISARCIMENTO DEI DANNI E GIURISDIZIONE A SEGUITO DI LESIONE DI INTERESSI
LEGITTIMI
La pronuncia delle SS.UU. n. 5078/05
sancisce in punto di diritto che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento
dei danni da lesione di interessi pretensivi, conseguente ad atti adottati da un
ente pubblico non economico, spetta al Giudice amministrativo alla stregua di
quanto disposto dall'art. 35, comma primo, del D.L.vo n. 80/1998 e dall'art. 7,
L. n. 1034/1971. Rientra nella giurisdizione amministrativa, quindi, anche
la decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga
congiuntamente od alternativamente a quella di annullamento dell'atto
amministrativo che affermi illegittimo. Se, infatti, l'art. 35 primo comma del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall'art. 7 legge n. 205 del
2000 e l'art. 7 terzo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934 , così come a sua
volta modificato dall'art. 7 stessa legge n. 205 del 2000, hanno rimesso al
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione -
esclusiva o di legittimità - il potere di disporre, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, risulta
chiaro che il legislatore ha inteso «concentrare presso lo stesso giudice anche
la decisione della domanda di risarcimento del danno, che il privato abbia
avanzata, congiuntamente od alternativamente a quella dì annullamento dell'atto
amministrativo, che affermi illegittimo ». Il riconoscimento della giurisdizione
del g.a. in tema di azione risarcitoria correlata all'agire illegittimo della
p.a. riguarda anche i comportamenti posti in essere dall'amministrazione
in attuazione dell'atto amministrativo dai quali si assume
verificato il pregiudizio, posto che -anche in tal caso- «si fa infatti pur
sempre valere la illegittimità dell'azione amministrativa consumatasi con
il comportamento, che si afferma antidoveroso, dei funzionari dell'Ente
stesso». La decisione si segnala per il deciso "revirement"
operato rispetto alle conclusioni in punto di giurisdizione alle quali
pervenne altra sentenza delle SS.UU. (Cass. Civ. SS.UU., 22/07/99 n. 500) per la
quale "l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti
della P.A., per esercizio illegittimo della funzione pubblica, bene è proposta
davanti al giudice ordinario quale giudice cui spetta, in linea di principio, la
competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale
è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione
giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può
avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie
configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse
comunque rilevante per l'ordinamento)".
IL NESSO DI CAUSALITA' IN MATERIA DI RESPONSABILITA' MEDICA
Con la sentenza n. 7997/05, il Giudice di
legittimità affronta il tema del nesso di causalità, in materia di responsabilità medica da omissione, ponendo le
premesse per una ricombinazione delle teorie tradizionalmente adottate dalla
giurisprudenza: la condicio sine
qua non (temperata dal criterio della sussunzione sotto
leggi scientifiche) e la causalità
adeguata. Viene valorizzato un criterio probabilistico non ancorato soltanto
a leggi scientifiche e statistiche, ma lasciato quando è il caso alle libere
valutazioni (secondo logica) del giudice, che si può così riappropriare del suo
ruolo di peritus peritorum. Il nesso di causalità è elemento
strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo, e
secondo una ricostruzione di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto)
astrattamente considerato (e non ancora qualificabile come damnum iniuria
datum), e l'evento dannoso. Il
nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui
ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che
abbia generato, o anche soltanto contribuito a generare tale, obbiettiva
relazione col fatto, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. Il nesso di
causalità giuridica e' quello per cui
i fatti sopravvenuti, idonei di per sè soli a determinare l'evento, interrompono
il nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti. La valutazione
dal nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza
dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione
del "novus factus interveniens", si compie secondo criteri:
a) di probabilità scientifica, se esaustivi,
b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o
insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con l'ulteriore
precisazione che, nell'illecito
omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso
"speculare", quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo;
dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento-comportamento
omissivo in termini di probabilità inversa, per inferire che l'incidenza del
comportamento omesso e' in relazione non probabilistica con l'evento stesso (che
si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato
attuato). Il tutto a prescindere da ogni profilo di colpa intesa nel senso di
mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da
parte dell'agente.
Sempre in materia di responsabilità medica, le Sezioni Unite Civili
della S.C. -con la sentenza n. 577/2008- hanno risolto il contrasto
giurisprudenziale stabilendo un principio di notevole rilievo in tema di
responsabilità di struttura sanitaria, con riguardo a patologie sopraggiunte nei
confronti di un paziente ricoverato presso di essa, sulla base
di una distinzione tra la responsabilità gravante sul medico
curante dipendente della struttura e la responsabilità della struttura stessa.
Pur qualificandosi entrambe come ipotesi di responsabilità di natura
contrattuale, viene negato che la seconda sia necessariamente connessa
all'accertamento di comportamenti negligenti da parte del primo bensì,
piuttosto, che debba riconoscersi la sussistenza di forme di responsabilità
autonome dell'ente per insufficiente adempimento del contratto di spedalità
concluso con il paziente. Alla luce di tale fondamentale considerazione, le
S.U. precisano che "in tema di responsabilità contrattuale della
struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del
medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente
danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e
l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente
rilevante".
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sentenza Cassazione Civile - Sez. III° - 18/04/2005 n. 7997
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Unite Civili 11/01/2008 n. 577
LA MANCANZA DEL "CONSENSO INFORMATO" DA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL
DANNO
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 462/07, pur avendo
accertato la correttezza di un intervento medico dal punto di vista tecnico, ha
riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l'inadempimento
dell'obbligo di "esatta informazione" che il sanitario era tenuto ad adempiere.
In particolare, è stato riconosciuto il danno conseguente a tale specifica
causa, pur in mancanza di un "nesso di causalità tra i diffusi e molteplici
disturbi accusati dalla paziente e gli esiti dell'intervento" e quindi senza
poter riconoscere gli altri danni richiesti legati al tipo di intervento
effettuato. Poiché l'attrice aveva specificamente richiesto il
riconoscimento del danno per la mancata manifestazione del proprio consenso, il
Giudice ha proceduto ad una disamina sulla natura del consenso stesso pervenendo
alla conclusione che alla paziente doveva essere riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno "per il semplice fatto che le è stato praticato un
intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative dello
stesso". Al medico, secondo il Tribunale, non può essere quindi
attribuito "un generale "diritto di curare", a fronte del quale non avrebbe
alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di
"soggezione" su cui il medico potrebbe "ad libitum" intervenire, con il solo
limite della propria coscienza". Salvo che nel caso dei trattamenti
obbligatori per legge, "la mancanza del consenso (opportunamente
"informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina
l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in
quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto
di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo". Il
riferimento è ad una recente decisione della Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 14/03/06 n. 5444) la
quale ha stabilito che "la correttezza o meno del trattamento sanitario non
assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del
consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della
configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la
quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di
informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento
sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale
trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido
consenso". Se non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, ex art.
54 cod. pen., ha precisato la suprema Corte, qualsiasi intervento non preceduto
da un valido consenso determina la lesione della situazione giuridica del
paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica, in quanto deve
considerarsi eseguito "in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della
Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13
della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con
riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della
propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
(che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo". A simili
conclusioni, è recentemente giunta anche la Corte di Appello di Roma (App. Roma Sez. III, 27/03/07).
Il problema dell'effettiva determinazione del danno è stato risolto
ricorrendo ad una quantificazione equitativa, in cui si è tenuto conto dell'età
della paziente e del suo attuale stato di salute.
Vai alla sentenza n. 462 del
15/05/2007 del Tribunale di Paola
LA RISARCIBILITA' -AI CONGIUNTI DEL DANNEGGIATO- DEL "GRAVE PATEMA D'ANIMO E
SCONVOLGIMENTO DELLA VITA"
Dopo la sentenza 12/05/2003 n. 7283 (secondo la quale "alla risarcibilità
del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il
mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno qualora questa
debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge ex art. 2054
cod. civ. e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come
reato"), il Giudice di legittimità -con la sentenza n. 8828/2003- in
difformità del Giudice d'appello che aveva ricompreso il "danno esistenziale"
nell'ambito del danno biologico, ha ritenuto che la perdita del rapporto
parentale debba comportare un ulteriore risarcimento per il danno non
patrimoniale. Più esattamente, nel caso di uccisione di un congiunto, la lesione
risanabile al familiare è qualcosa di distinto sia dall'interesse alla
tutela del bene salute (risarcibile con il "danno biologico") sia
dall'interesse all'integrità morale da ingiusta sofferenza contingente
(risarcibile con il "danno morale soggettivo"). La Cassazione riconosce, in
sostanza, un ulteriore "danno specifico all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia". Assodato tale
principio (per altro applicato dalla Cassazione anche nella sentenza n.
8827/2003 nella quale si trattava di lesioni invalidanti e non di morte del
danneggiato), il Giudice dovrà procedere "alla ricerca del collegamento
giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando
quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della
causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art. 1223 c.c. che limita
il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediato diretta
dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (sent. n.
89/52; n. 373/71; n. 6676/92; n. 1907/931; n. 2356/00; n. 5913/00), nel senso
che la responsabilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché
costituiscano effetti normali del fatto illecito".
Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. III°
n. 8828 del 31/05/2003
Tra le decisioni dei Giudici di merito, segnaliamo una recente sentenza del
Tribunale di Mantova il quale ha ritenuto che il danno biologico da morte è
indennizzabile iure proprio quando il trauma per la perdita del
prossimo congiunto non si sia limitato ad un patema d'animo transeunte ma sia
degenerato in una patologia psichica permanente.
Vai alla sentenza Tribunale di Mantova del
19/06/2004
SIMULAZIONE RELATIVA E PRESCRIZIONE
Il Giudice di legittimità, con la
sentenza n. 18025/03, aderendo alla più recente giurisprudenza (cfr.: Cass.
06/05/91 n. 4986, in Giust. civ. 1991, I, 2285; Cass. 23/10/91 n. 11215, in
Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 750; Cass. 16/01/97 n. 382) ha ribadito che
la cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la
nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari della cosiddetta
azione di simulazione assoluta), ai sensi dell'art. 1422 c.c., potendo il
decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale
azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l'esistenza
del negozio dissimulato può far venire meno l'interesse all'accertamento della
simulazione del negozio apparente. In dottrina (nel senso che la domanda è
imprescrittibile, ma la sua ammissibilità è subordinata alla sussistenza
dell'interesse ad agire): Stolfi, Sull'imprescrittibilità dell'azione di
simulazione, in Riv. dir. proc. 1972, 565, per il quale l'azione dichiarativa
della simulazione, in quanto è di accertamento, non è soggetta ad estinguersi
per il decorso del tempo; qualora l'esistenza dell'accordo simulatorio si debba
invece accertare in linea pregiudiziale ed incidentale in relazione ad un
diritto che abbia una sua indole ed una sua disciplina e che, in particolare,
sia soggetto ad estinguersi per il decorso del tempo, è superfluo discutere
della prescrittibilità o meno dell'azione di simulazione, ma si deve determinare
di volta in volta se il diritto in disputa sia stato fatto valere in tempo.
Alla stregua di tali
principi, la sentenza in esame ha affermato: a) che l'azione di simulazione
relativa si prescrive nel termine ordinario di dieci anni allorché sia diretta
ad individuare e far valere la reale volontà delle parti, ossia il negozio
dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, situazione,
questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la sussistenza del
contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente ad esso si
riconnette e che, pertanto, ne presuppone il riconoscimento, come quando si
faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal contratto
dissimulato (cfr.: Cass. 23/10/74 n. 3067); b) che non è soggetta a prescrizione
l'azione con la quale l'attore chieda di essere dichiarato proprietario di un
immobile già venduto ad un terzo, sostenendo che tale vendita dissimulerebbe una
donazione nulla per difetto di forma (cfr.: Cass. 14/10/71 n. 329, in Riv. dir.
comm. 1972, 329). Con
riferimento specifico alla simulazione di donazioni poste in essere dal de
cuius , poi, un problema di prescrizione può presentarsi solo per le
donazioni dissimulate per le quali sussistano i necessari requisiti di forma
perché, altrimenti, trattandosi di donazioni nulle, non si porrebbero problemi
di limiti temporali entro i quali i coeredi possano esperire la relativa azione
di accertamento (in senso conforme: Cass. 18/08/97 n. 7682, in Giur. it. 1998,
1342). In relazione a
tale ultima ipotesi non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo la
quale l'erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della
reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al
negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius , del quale
deduca la simulazione, bensì con azione di simulazione relativa al fine di
acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con
gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius , nei cui
rapporti subentra, non solo sul terreno dell'accertamento probatorio, ma anche
ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non
dall'apertura della successione ma dal compimento dell'atto simulato (Cass.
06/08/90 n. 7909, in Giur. it. 1991, I, 1, 791). A prescindere da altre
considerazioni, infatti, il potenziale erede è carente di interesse ad agire per
far dichiarare la simulazione di negozi di disposizione posti in essere dal
de cuius , finché quest'ultimo è in vita, per cui, aderendo a tale
orientamento, si verrebbe a far decorrere la prescrizione in relazione ad una
azione che non può essere più esercitata.
E' ONERE DEL DEBITORE PROVARE
L'ADEMPIMENTO ANCHE A FRONTE DI UNA DOMANDA RISARCITORIA EX ART. 1453 C.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001, sono
intervenute onde dirimere il contrasto giurisprudenziale, in materia di onere
della prova, relativamente ai rimedi offerti al creditore in caso di
inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive. Il
problema investe quelle disposizioni che, pur se contenute nel codice civile,
costituiscono il fondamento del sistema probatorio processuale. In particolare,
ci si riferisce all'art. 2697, all'art. 1218 ed all'art. 1453
del codice civile, il cui 1° comma -coordinato con le precedenti
disposizioni- ha dato adito al contrasto -ora finalmente composto- tra due
indirizzi della S.C. Il 1° orientamento (Cass. 2024/68; Cass. 1234/70; Cass.
2151/75; Cass. 5166/81; Cass. 3838/82; Cass. 8336/90; Cass. 11115/90; Cass.
13757/92; Cass. 1119/93; Cass. 10014/94; Cass. 4285/94; Cass. 7863/95; Cass.
8435/96; Cass. 124/97) -che è maggioritario- diversifica il regime probatorio a
seconda che il creditore agisca, ex art. 1453 c.c. 1° comma, per l'adempimento
(nel qual caso egli potrà limitarsi a fornire la prova del titolo che
costituisce la fonte del diritto) ovvero per la risoluzione (ed allora il
creditore dovrà provare, oltre al titolo, anche l'inadempimento del debitore).
Ne consegue, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che -qualora il creditore non si
accontenti di richiedere l'esecuzione dell'obbligo e pretenda il risarcimento
del danno conseguente all'altrui inadempimento- egli si troverà di fronte alla
"probatio diabolica" consistente nella prova del fatto negativo
dell'inadempimento. Pur se si ammette che "i fatti negativi possono essere
provati fornendo prova dei fatti positivi contrari" (Cass. 3644/82; Cass.
13872/91; Cass. 12746/92; Cass. 5744/93), ciò diminuisce solo apparentemente
l'onere della prova posto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale in esame, a
carico del creditore. Il 2° indirizzo giurisprudenziale (Cass. 10446/94; Cass.
973/96; Cass. 3232/98; Cass. 11629/99) riconduce ad unità il regime probatorio
da applicare in riferimento a tutte le azioni previste dall'art. 1453 c.c. e
-quindi- sia all'azione di adempimento, sia a quella di risoluzione che -infine-
all'azione di risarcimento del danno da inadempimento, richiedibile
-quest'ultima- pure in via autonoma (Cass. 3911/68; Cass. 3678/71; Cass.
1530/88). Tale indirizzo, minoritario nella Giurisprudenza ma maggioritario
nell'elaborazione svolta dalla Dottrina, ritiene sufficiente la sola prova della
sussistenza del credito con la allegazione dell'inadempimento della controparte
contrattuale. Spetterà a quest'ultima la prova dell'estinzione dell'obbligazione
ovvero del proprio adempimento. Le Sezioni Unite fanno proprio il secondo
indirizzo rispondendo positivamente a (testuale) "palesi esigenze di certezza e
di ordine pratico". Nella sentenza in esame, la Cassazione ribadisce -tra
l'altro- il principio di "riferibilità o di vicinanza della prova": quella
dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente più agevole per il
debitore che per il creditore. L'Operatore di diritto non può che vedere con
favore questa scelta, comunque fondata non su motivazioni di mera praticità,
bensì di condivisibile interpretazione sistematica delle norme in materia di
prove civili. Il Giudice di legittimità, però, sembra dimenticare il predetto
principio di "vicinanza della prova" ove arriva a conclusioni (peraltro fuori
dalla questione sottoposta al suo esame) in materia di prova, da parte del
debitore, dell'adempimento -pure- degli ulteriori "obblighi accessori". Facile
immaginare l'effetto -proprio sulle "esigenze di certezza"- di un'eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. volta ad un Professionista che abbia chiesto il
pagamento dei compensi al Cliente il quale contesti l'adempimento agli obblighi
di informazione, diligenza, ecc. del Professionista stesso (quest'ultimo si
troverebbe -così- a dover provare la propria diligenza e perfetta osservanza
all'impegno assunto; con un'ingiustificata agevolazione probatoria connessa alla
contestazione dell'esattezza dell'adempimento e con conseguente vanificazione
delle esigenze di tutela del credito).
Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite 30/10/2001 n.
13533
I PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE NEI CONFRONTI DEI
TERZI
Per costante giurisprudenza in tema di appalto, una responsabilità del
committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri
che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un
ordine impartitogli dal Direttore dei lavori o da altro rappresentante del
committente stesso, ovvero quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo",
la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati
affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici
indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si
determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche
in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei
terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando -
esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di
pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi -
abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al
punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da
comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche
sull'utilizzazione dei relativi mezzi. Nella specie, la S.C. ha rigettato il
ricorso proposto dalla subcommittente in ordine all'affermazione della sua
corresponsabilità con riferimento ai danni subiti da un lavoratore dipendente
della ditta subappaltatrice, alla stregua della corretta valutazione contenuta
nella sentenza impugnata circa la sua ingerenza e l'assunzione dell'obbligo di
attuazione delle misure di prevenzione relative all'esecuzione dei lavori
oggetto del contratto di subappalto.
Vai alla sentenza della Corte di
Cassazione - Sez. Lavoro - 19/04/2006 n. 9065
LA RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE EX ART. 1669 C.C.
Con la sentenza n. 13158/02, la Cassazione ha esteso la responsabilità
dell'appaltatore anche al Progettista, al Direttore Lavori nonché allo stesso
committente qualora questi abbia assunto la gestione diretta della costruzione
(v. anche Cass. 11/08/2000 n. 10719 che ha
introdotto il medesimo principio prefigurando la sussistenza di responsabilità
da fatto illecito). Nell'ambito di un richiamo dei principali precedenti
interventi della Cassazione sulla norma di cui all'art.
1669 c.c., conviene partire da Cass. 27/08/1997
n. 8109, con la quale il Giudice di legittimità aveva ritenuto applicabile
la norma in esame non soltanto ai rapporti tra committente ed appaltatore, ma
anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore-venditore. Ciò in quanto, pur
in assenza di un contratto d'appalto, veniva rilevato che la norma di cui
all'art. 1669 c.c. prevedeva un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale
sancita per finalità di interesse generale. Detta responsabilità è stata
individuata -da Cass. 07/04/1999 n. 3338- come
avente un carattere di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 2043 c.c.
(la quale rimaneva comunque applicabile, quale norma generale, in assenza dei
presupposti richiesti dall'art. 1669 c.c.). Con una successione decisione (Cass. 02/10/2000 n. 13003) è stata estesa la
responsabilità ex art. 1669 c.c. anche al venditore purché questi abbia
"provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero
abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore
lavori, ovvero abbia sorvegliato l'esecuzione dell'opera impartendo precise e
continue disposizioni all'appaltatore, trasformando questo in nudus
minister". La decisione del 2002, indicando quale presupposto della
responsabilità ex art. 1669 c.c. la partecipazione alla costruzione
dell'immobile, anche se "indiretta", ha escluso la stessa per l'attività del
fornitore dei materiali utilizzati, purché tale prestazione si sia limitata alla
consegna dei prodotti richiesti. In tale ipotesi, la prestazione resta regolata
dal D.Lgs n. 244/88.
Vai alla Sentenza Cassazione Civile, Sezione
I°, n. 13158 del 10/09/2002
L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1668 C.C., SEBBENE
CONDIVIDA LA NATURA CONTRATTUALE GENERALE DI CUI AGLI ARTT. 1453 E 1455 C.C.,
RIMANE ATTRATTA NELLA DISCIPLINA SPECIALE DELL'ART. 1667 C.C.
In tema di appalto, tutte le azioni connesse alla garanzia per i vizi o le
difformità dell'opera, compresa l'azione di risarcimento dei danni ex art. 1668
c.c., sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art.
1667 c.c. E' questo il principio stabilito dalla sentenza n. 28417/05 la
quale ha precisato che gli artt. 1453 e 1455 c.c. trovano applicazione in
tema di appalto solo quando l'appaltatore non esegue (anche parzialmente)
l'opera, oppure la esegue ma si rifiuta di consegnarla al committente,
ovvero procede con grave ritardo a tali adempimenti. Gli artt. 1667 e
1668 cod. civ. disciplinano invece l'ipotesi in cui l'opera, eseguita e
tempestivamente consegnata, presenti vizi e difformità in
quanto eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica (Cass.
01/03/01 n. 3002, in Giur. it ., 2002, 734). Gli artt. 1667 e 1668
c.c. identificano, complessivamente, un'ipotesi speciale di
responsabilità dell'appaltatore. La nota peculiare di tale regola non attiene
però al fondamento e alla sua natura, che non diversamente da quella portata
dagli artt. 1453 e 1455 c.c., è pacificamente contrattuale. Sotto questo profilo
la Cassazione non si discosta dalla posizione maggioritaria, secondo cui tali
ipotesi configurano non una garanzia in senso tecnico ma un'esplicazione
particolare della comune responsabilità per inadempimento (Cass. 15/03/04 n.
5250, in Rep. Foro it., voce Appalto , 2004, n. 43). Quindi i
principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di
responsabilità comune dell'appaltatore svolgono una funzione integrativa della
disciplina speciale ivi contenuta (Cass. 17/05/04 n. 9333, in Rep. Foro it.,
voce Appalto , 2004, n. 42). Da quanto sopra deriva anche
che il committente può esigere dall'appaltatore un importo pari alla
spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, qualora l'appaltatore non provveda
alla loro eliminazione (Cass. 02/08/02 n. 11602, in Giust. Civ., 2003, I, 2501).
Tale azione impone un obbligo di fare all'appaltatore senza che la consistenza o
il costo dei lavori di riparazione possa influire (Cass. 27/08/93 n. 9064, in
Rep. Foro it., voce cit. , 1993, n. 52). Spesa che secondo alcuni
può coincidere con il denaro occorrente per l'integrale rifacimento dell'opera
(Cass. 15/05/02 n. 7061, in Riv. giur. edil., 2002, I, 1259). Anche questa
posizione è però contestata dalla giurisprudenza che più rigorosamente tiene per
l'autonomia dell'azione risarcitoria da quella di garanzia (Cass. 02/08/01 n.
10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001, n. 57). Con la
sentenza in commento, la S.C. si allontana perciò da un orientamento minoritario
secondo cui l'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. si presenta invece come una
deroga ai principi ricavabili in via generale in tema di inadempimento del
contratto. La suddetta richiesta risarcitoria si giustificherebbe unicamente
nella misura in cui tramite le azioni di garanzia si tenda al mantenimento del
contratto. Laddove non vi siano i presupposti della risoluzione, la parallela
domanda risarcitoria ex art. 1668 cod. civ. deve essere rigettata per difetto di
causa petendi (Cass. 29/11/01 n. 15167 in Rep. Foro it., voce Appalto , 2001, n. 56). Venendo alla differenza specifica, questa
riguarda invece il contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c., ovvero
presupposti di applicazione e modalità di esercizio. Per contenuto dell'azione
la giurisprudenza ha finora alluso all'azione di eliminazione dei vizi o la
riduzione proporzionale del prezzo. L'azione di risarcimento del danno di cui
all'art. 1668 cod. civ. è stata invece intesa dalla giurisprudenza maggioritaria
come assolutamente autonoma dal contenuto della garanzia (Cass. 02/08/01 n.
10571, in Rep. Foro it., voce cit. , 2001, n. 57) come dalla
risoluzione (Cass. 18/04/02 n. 5632 in Giust. civ., 2003, I, 465). Si tratta di
azione contrattuale che presuppone la colpa (presunta secondo Cass.
26/10/00 n. 14124, in Rep. Foro it., voce cit., 2000, n. 54) dell'appaltatore
medesimo (Cass. 01/03/01 n. 3002, in Giur. it., 2002, 734). Sul tema
specifico dell'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ.,
proprio le considerazioni sull'estraneità dell'azione risarcitoria rispetto al
contenuto della garanzia faceva concludere la Cassazione nel senso che il
termine di prescrizione di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ., opera per
tutte le azioni contrattuali ex art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni
contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni (Cass.
17/12/99 n. 14239 in Rep. Foro it., voce cit. , 1999, n. 47). Con
la decisione che si segnala la Cassazione prende una posizione opposta. Senza
modificare la sua premessa, ovvero la natura contrattuale e autonoma del
risarcimento, afferma che essa deve sottostare alle medesime condizioni di cui
all'art. 1667, commi 2 e 3, c.c. I termini di cui all'art. 1667, commi 2 e
3, c.c. mirano a contemperare l'esigenza del committente sottesa all'azione di
garanzia ad avere un'opera priva di difetti e l'interesse dell'appaltatore ad un
accertamento sollecito delle contestazioni. Quindi, nel far salva l'azione di
risarcimento, l'art. 1668 cod. civ. non intende far fuoriuscire tale rimedio
dall'alveo della garanzia per vizi. Il suo presupposto è proprio la sussistenza
del vizio o della difformità fatta valere con l'azione di garanzia. I danni sono
quelli che derivano da tali vizi. Tale azione, aggiungendosi a quella per
vizi dell'opera (Cass. 21/02/96 n. 1334 in Riv. giur. ed., 1009, I, 919
- n. De Tilla), è intesa ad integrare il contenuto della garanzia mediante
il ristoro del pregiudizio subito a causa di quei difetti. Ristoro che
rimarrebbe pregiudicato laddove l'azione si riducesse alla mera eliminazione del
difetto o vizio.
Vai alla sentenza Corte di
Cassazione, Sez. II° Civ., 22/12/2005 n. 28417
LE SEZIONI UNITE COMPONGONO IL CONTRASTO IN MATERIA DI NULLITA' ED
ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI
La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha precisato che devono
qualificarsi nulle solo le delibere prive degli
elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario
all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non
rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali,
sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà eslusiva di ognuno
dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono -invece-
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di
convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che
richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. In linea
con quanto sopra, le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata
comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione
dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità
della delibera condominiale, che diventa valida ed efficace nei confronti di
tutti i partecipanti al condominio se non impugnata entro 30 giorni (con
decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e
da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti). Per la prima
volta, il "paletto" stabilito dal Giudice di legittimità è stato fissato avendo
riguardo al nuovo diritto societario, che costituirà indubbiamente una
"bussola" anche per lo sconfinato contenzioso in materia
condominiale.
Vai alla
Sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite - 07/03/05 n. 4806
VALIDITA' DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE INFORMALE
E' valida la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata
informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile,
se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre
che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma.
Vai alla sentenza Cassazione Civile
Sez. II° - 01/04/2008 n. 8449
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE "LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO
NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI"
L'art. 26 del disegno di legge "Comunitaria 2001",
approvato definitivamente dalla Camera il 20/02/02, ha dettato le linee guida
dell'intervento del Governo italiano al fine di adeguare la normativa vigente ai
principi ed alle prescrizioni della Direttiva 2000/35/CE del 29/06/00. Tale
Direttiva, preso atto che i commerci transfrontalieri sono ostacolati dalle
ampie divergenze esistenti nelle regole relative alle tutele prestate alla
riscossione dei crediti, ha voluto realizzare un'armonizzazione a livello
comunitario delle disposizioni concernenti i termini di pagamento, le date di
scadenza nonché l'interesse applicabile in caso di ritardo nell'adempimento. Di
particolare rilievo è che la Direttiva esclude ogni differenziazione tra settore
pubblico e privato e che il suo ambito di applicazione comprende qualsiasi
contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi (clicca qui per: IN PARTICOLARE, I RITARDI NEI
PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI). Il Legislatore comunitario non
perde occasione per inquadrare il servizio reso dal libero Professionista
nell'ambito dell'attività d'impresa, pur precisando -nel preambolo- che ciò non
costituisce, per gli Stati membri, obbligo di trattare le Professioni liberali
come imprese. E' opportuno sottolineare che la Direttiva n. 2000/35/CE rientra
tra quelle "autoesecutive", nel senso che, alla scadenza del termine assegnato
agli Stati membri per la sua attuazione (08/08/02), spiega effetti diretti negli
ordinamenti interni (c.d. "efficacia verticale"). Il Legislatore italiano non ha
rispettato -con il Decreto Legislativo 231/2002, in vigore dal 07/11/02- il
termine assegnato. Vediamo, comunque, le principali novità introdotte, tutte
molto rilevanti. L'art. 1 stabilisce, quale ambito di applicazione della nuova
normativa, "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale" purché i relativi contratti siano stati stipulati dopo
il 08/08/02. Rimangono esclusi solamente: i contratti con i consumatori, i
debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore, le richieste di
interessi inferiori a 5 euro ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento
del danno. Il Legislatore italiano non ha esteso l'ambito di applicazione del
D.Lgs. 231/2002 alla materia dei lavori pubblici, accogliendo l'avviso espresso
dall'Autorità garante dei LL.PP. con determinazione n. 5 del 27/03/02. Al
riguardo, a parte la mancanza di differenziazione sopra ricordata tra settore
pubblico e privato, giova ricordare che l'art. 2 n. 1 della Direttiva
2000/35/CE, nel fornire la nozione di "pubblica amministrazione", richiama la
definizione che si rinviene nella Direttiva n. 93/37/CE, concernente
inequivocabilmente gli appalti di lavori. Probabilmente gli Organi
giurisdizionali saranno presto chiamati a determinare in materia; mentre -nella
Relazione illustrativa del D.Lgs. in esame- si rimanda (nel presumibile
tentativo di scongiurare negative decisioni giurisprudenziali al riguardo) ad un
successivo intervento normativo per l'omogeneizzazione della disciplina degli
appalti pubblici di lavori con quella recata dalla Direttiva n. 2000/35/CE (come
detto, però, già applicabile in mancanza di intervento dello Stato
membro). L'art. 4 introduce la decorrenza automatica degli interessi dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento nonché, in mancanza
di sua indicazione nel contratto, il termine legale di 30 giorni. Quale "tasso
di riferimento", il D.Lgs. in esame ha scelto il saggio di interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato
di 7 punti in percentuale. Viene anche modificato l'art. 3 delle disposizioni in
materia di subfornitura (L. 18 giugno 1998 n. 192) introducendo la medesima
maggiorazione per gli interessi moratori e prevedendo, per i ritardi di
pagamento che superino i 30 giorni, una penale pari al 5% dell'importo non
pagato. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, viene abrogato l'ultimo
comma dell'art. 633 c.p.c. e si introduce il termine massimo di 30 giorni per
l'emissione del decreto ingiuntivo (ma bisognerà accertare le modalità di
attuazione dei nostri Tribunali). Di particolare rilievo è la previsione
dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto
limitatamente alle somme non contestate.
Vai alla Direttiva 2000/35/CE
Vai alla Legge 18/06/1998 n. 192
Vai al Decreto Legislativo 09/10/2002 n.
231
Vai alla Determinazione dell'Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 5/2002 del 27 marzo 2002 in materia di
"Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici"
Vai al commento su: "conseguenze
derivanti dall'applicazione del Dlgs 231/02 sull'attività contrattuale della
P.A.
Vai alla Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 14/01/2003
Vai alla Circolare ACER
di commento dell'intervento dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. del 27/01/03
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE SU "TALUNI ASPETTI DELLA VENDITA E
DELLE GARANZIE DI CONSUMO"
Il D.Lgs 02/02/02 n. 24 (in G.U. 08/03/02 n. 57) attua in Italia la Direttiva
CEE del 25/05/99, meglio nota come istituente la "garanzia europea", nella cui
formulazione giocò un rilevante ruolo il Governo Italiano. L'art. 1 del D.Lgs
24/02 introduce -nel Libro IV° del codice civile- un nuovo paragrafo costituito
dagli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies. La principale novità è rappresentata
dal fatto che il venditore risponde direttamente nei confronti del consumatore,
per un periodo di due anni dal momento della consegna, dei difetti di conformità
del bene. Chiariamo subito che -per consumatore- si intende colui che effettua
l'acquisto al di fuori di una qualsiasi attività imprenditoriale o
professionale. Il venditore può rivalersi esercitando, entro 1 anno dalla
prestazione in favore del consumatore, il diritto di regresso nei confronti del
produttore o di un precedente venditore nella catena di distribuzione. Il raggio
d'azione del Legislatore comunitario è molto ampio: ci si riferisce anche ai
contratti di permuta e somministrazione, nonché a quelli di appalto, di opera ed
agli altri comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre (pure se usati). Altra novità di estremo rilievo è costituita dal
diritto, in capo al consumatore, al ripristino -senza spese- della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione; ovvero (nel caso in cui il
venditore non provveda in un ragionevole tempo o la sostituzione/riparazione
arrechi notevoli inconvenienti al consumatore) quest'ultimo potrà richiedere una
riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Ancora: se il
venditore rifiuta di riparare il bene o di sostituirlo (nonostante ciò sia
possibile e non sproporzionato rispetto alle altre alternative), il consumatore
potrà rivolgersi -a spese del venditore- ad un terzo autorizzato, dando pronta
notizia della riparazione o della sostituzione al venditore stesso. Per quanto
attiene al "vizio-difetto" del bene, non ci si riferisce solo al "vizio
intrinseco" del prodotto, avendosi anche riguardo a: che il bene non sia
conforme alla descrizione fatta dal venditore (anche a mezzo di dichiarazioni
pubblicitarie); ovvero che il prodotto non sia conforme alle caratteristiche
volute dal consumatore e che questi abbia portato a conoscenza del venditore;
oppure che il prodotto non sia stato correttamente installato od utilizzato a
causa di una non idonea descrizione del libretto d'istruzioni. La c.d.
"pubblicità ingannevole" (D.Lgs 74/92 attuativo della Direttiva 84/450/CE)
diviene, da mero oggetto di inibizione da parte dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato, elemento di difformità del bene, con gli effetti
sicuramente più garantistici del consumatore di cui alla novella in esame. Nel
periodo di validità della garanzia (2 anni), il consumatore deve denunciare al
venditore il difetto di conformità, pena la decadenza, entro 2 mesi dalla data
della sua scoperta. Non sussiste in ogni caso alcun "difetto di conformità"
qualora, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto o non poteva, con l'ordinaria diligenza, ignorarlo (sono
esclusi i c.d. "ripensamenti"). Infine ricordiamo che, nei primi 6 mesi dalla
consegna del bene, i difetti di conformità si presumono esistenti salvo prova
contraria. Da ultimo, ma non per ultimo, l'art. 1519 octies introduce la nullità
di ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformità, volto ad escludere o limitare le garanzie previste dal D.Lgs in
esame. Il venditore od il produttore possono fornire una "garanzia
convenzionale", purché senza costi supplementari ed in aggiunta a quella
regolata dal D.Lgs 24/02. Una norma transitoria stabilisce che, sino al
30/06/02, la disposizione sulla "garanzia convenzionale" non si applicherà ai
prodotti già immessi sul mercato.
La novella tutela in maniera finalmente adeguata il consumatore pur se è
possibile prevedere degli effetti forse eccessivamente onerosi sui piccoli
venditori. La giusta contemperazione con i diritti dei consumatori (sinora
troppo spesso ignorati) può essere fornita solo puntando ai "sistemi qualità"
nei modi di operare dell'intera filiera di distribuzione. Per il resto, la
mancanza di capacità di gestione dei punti vendita non può tradursi -nei fatti-
nell'assenza di tutela effettiva per il consumatore; mentre la Direttiva tutela
anche il venditore (ma mai a scapito del consumatore) nei confronti del
produttore e del distributore.
Vai al Decreto Legislativo 02/02/2002 n. 24
APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA DEL FRANCHISING
Il Senato -nella seduta del 21/04/04- ha definitivamente approvato le nuove
norme per la disciplina del franchising (pubblicato sulla G.U. n. 120 del
24/05/04). In base alla nuova disciplina l'affiliazione commerciale (o più
semplicemente "franchising") è "il contratto, comunque denominato, fra due
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un
insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di
autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi". L'intento del legislatore è quello di introdurre nel nostro
ordinamento un quadro di norme di carattere generale al quale ricondurre i
contratti di franchising attraverso la previsione di specifici obblighi
informativi precontrattuali e clausole negoziali obbligatorie.
Vai al testo approvato in via definitiva dal
Senato
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 (suppl. ord. n. 123) il
"Codice della privacy", finalmente accorpante le disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, con le necessarie abrogazioni e gli opportuni
coordinamenti.
Il particolare il provvedimento, che entrerà in vigore
nella sua totalità il 01/01/2004, contiene le regole generali per il trattamento
dei dati e le disposizioni relative ad ambiti specifici di disciplina:
giudiziario, trattamento dei dati da parte delle Forze di polizia, difesa e
sicurezza dello Stato, sanitario, trattamento dei dati per scopi storici,
statistici o scientifici, lavoristico, del sistema bancario ed assicurativo,
delle comunicazioni elettroniche, delle libere professioni, del giornalismo, del
marketing diretto.
Riportiamo due degli interventi di esperti, tratti dal sito
www.dirittosulweb.com, effettuati al Convegno "Privacy e studi legali - Misure
di sicurezza, Consenso ed Informativa, Il Documento Programmatico" - Verona 27
febbraio 2004, affrontanti -nello specifico- questioni concernenti gli Studi
Legali
Vai al Dlgt. 30/06/2003 n. 196
Vai al testo di due degli interventi al
Convegno "Privacy e Studi Legali"
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Sono numerose e destinate a modificare radicalmente i rapporti fra
l'amministrazione tributaria ed il cittadino le novità contenute nello Statuto
del contribuente. Di particolare rilievo ricordiamo: "I rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede''. Non ci sono sanzioni per inadempienze del
contribuente riconducibili ad errori, ritardi od omissioni dell'amministrazione.
I modelli di dichiarazione e le comunicazioni del fisco devono essere
''comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria''. L' introduzione di nuove tasse e' possibile di regola solo per
legge e non attraverso il canale accelerato del decreto-legge governativo. In
ogni caso le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le norme
dovranno menzionare l' oggetto nel titolo. Il fisco si impegna a semplificare le
normative tributarie e a renderle disponibili gratuitamente in forma
elettronica, per esempio, tramite Internet. In ogni caso il fisco dovra'
informare al domicilio il contribuente su qualsiasi atto a lui destinato. E'
ammesso l'accollo del debito d'imposta. Il cittadino che abbia dei dubbi su come
comportarsi, puo' chiedere chiarimenti al fisco, che deve rispondere entro 120
giorni. Se il fisco non risponde entro quattro mesi, si intende che
l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato
dal contribuente. Il contribuente sottoposto ad accertamento fiscale ha diritto
all'assistenza di un professionista abilitato alla difesa davanti ai giudici
fiscali. I controlli vanno fatti arrecando il minor disturbo possibile alle
attivita' del contribuente e comunque non possono durare di regola piu' di
trenta giorni (prorogabili di altri trenta solo in caso straordinari). Le
cartelle esattoriali dovranno poi indicare chiaramente gli atti contestati e
possibilmente allegarli: nessuna sanzione e' dovuta per errori che non hanno
comportato minori versamenti o fatti per poca chiarezza del fisco. Arriva in
ogni Regione la figura del "Garante del contribuente", organo composto da tre
persone esperte del settore. Il garante valuta ''in piena autonomia'' le
lamentele , accerta eventuali disfunzioni, interviene per correggere
irregolarita' che possano ''incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed
Amministrazione finanziaria''
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al contributo del 08/04/2009 del dott. Salvatore su www.filodiritto.com
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