TRIBUNALE DI ROMA; IV Sezione Civile, ordinanza 2 ottobre 1997

Giud. istr. Vigorito - Condominio Viale dei Pini 28 B Napoli c. Agip Servizi S.p.A..

Ingiunzione (procedimento per) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Provvedimenti anticipatori di condanna ' Ammissibilità

(Cod. proc. civ., art. 186 quater, 645)

E' ammissibile il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non essendovi alcuna sovrapposizione o duplicazione né strutturale né funzionale tra tale provvedimento ed il decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice Istruttore

sciogliendo la riserva che precede;

vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. nel procedimento civile n. 33421/94 proposta all'udienza dell'11.7.1997 dal procuratore dell'Agip Servizi S.p.A. osserva quanto segue.

Preliminarmente, è necessario esaminare le ragioni di ammissibilità del provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. nell'ipotesi in cui la richiesta, proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, consegua ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo una parte della giurisprudenza i c.d. "provvedimenti anticipatori della sentenza definitiva di condanna" sono inammissibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché la loro emanazione comporterebbe una duplicazione di provvedimenti suscettibili di acquistare valore e forza equipollenti al giudicato (in tal senso con riferimento agli art. 186 bis e ter c.p.c. cfr. Trib. Mondovì 25 agosto 1994 in Foro It. 1995, I, 331 Trib. Milano 16 maggio 1995 in Foro It. 1995, I, 2588).

Secondo una diversa tesi, meno rigorosa, sostenuta in dottrina, tali provvedimenti sarebbero inammissibili laddove sia stato già emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o, comunque, un provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo.

Deve ritenersi che una valutazione circa l'ammissibilità dei provvedimenti previsti dagli art. 186 bis, ter e quater non può far leva esclusivamente sulla loro efficacia esecutiva o sull'idoneità ad acquistare valore e forza di giudicato ma deve tener conto anche dei presupposti e della funzione tipica di ciascun provvedimento.

L'eventuale utilizzazione di due titoli esecutivi sorti dallo stesso rapporto, può essere superata, come in tutte le fattispecie in cui tale fenomeno si verifica, attraverso il meccanismo della opposizione alla esecuzione.

In relazione ai singoli provvedimenti anticipatori, deve considerarsi inammissibile la concessione, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del provvedimento di cui all'art. 186 ter c.p.c. su richiesta della parte che ha già ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, poiché ciò comporterebbe non tanto una duplicazione di provvedimenti suscettibili di acquistare valore e forza di giudicato quanto una ingiustificata duplicazione di provvedimenti "ingiuntivi" resi a seguito di procedimenti di cognizione sommaria, modellati sullo schema generale del decreto ingiuntivo, sostanzialmente identici nei presupposti, nella funzione, negli effetti.

Peraltro, il superamento del dogma dell'inammissibilità della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto (in tal senso già prima della riforma Trib. Roma 7 agosto 1991 in Foro It. 1992, I, 1933), conseguente alle modifiche ordinamentali introdotte dagli art. 186 bis e ter c.p.c., consente di dare una ragionevole soluzione alla fattispecie in cui ragioni di giustizia sostanziale hanno, talora, consigliato l'emissione di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Pistoia 12 ottobre 1994 in Foro It., 1995, I, 351 nel caso di prova scritta dell'opposizione solo in relazione ad una parte del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto).

Devono considerarsi, al contrario, ammissibili le istanze volte ad ottenere, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia il provvedimento ex art. 186 bis c.p.c. che il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. poiché essi, pur inserendosi nel quadro dei provvedimenti "anticipatori" di condanna, non possono essere assimilati ai provvedimenti "ingiuntivi" differenziandosene, per presupposti, finalità e, parzialmente, per effetti.

In particolare, mentre l'accertamento che precede l'emissione del decreto ingiuntivo (e dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) ha carattere sommario, i provvedimenti di cui agli art. 186 bis e quater c.p.c. presupponendo, rispettivamente, la mancata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento del credito (art. 186 bis c.p.c.) o il raggiungimento della prova della fondatezza della domanda (art. 186 quater c.p.c.) richiedono un riconoscimento parziale dei fatti posti a fondamento della domanda o una cognizione piena del materiale probatorio.

Inoltre, la finalità propria del provvedimento ex art. 186 bis c.p.c. (formazione di titoli esecutivi giudiziali a seguito della mancata contestazione) è diversa da quella del decreto ingiuntivo, sia esso esecutivo o meno; la circostanza che il medesimo effetto pratico potrebbe essere realizzato attraverso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la parte di credito non contestato, non incide sulla diversità funzionale dei due provvedimenti.

Anche talune finalità proprie del provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. ed, in particolare, la finalità "deflattiva" e "semplificativa" perseguita attraverso il meccanismo di conversione dell'ordinanza in sentenza, previsto dall'art. 186 quater c.p.c., non sono altrimenti realizzabili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in qualsiasi altro giudizio ordinario.

Pertanto deve ritenersi ammissibile il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non essendovi alcuna sovrapposizione o duplicazione ne strutturale ne funzionale tra tale provvedimento ed il decreto ingiuntivo opposto (omissis).

 

Sull'ammissibilità dei c.d. provvedimenti anticipatori di condanna nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

1. La pronuncia in epigrafe affronta la controversa questione relativa all'ammissibilità delle ordinanze previste dagli art. 186 bis, ter e quater nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La concessione dei provvedimenti anticipatori della sentenza definitiva di condanna nel corso del giudizio di opposizione determina, infatti, - soprattutto nell'ipotesi di estinzione del processo - il rischio di una duplicazione di titoli esecutivi all'interno del medesimo procedimento e per lo stesso credito.

Prendendo le mosse da tale rilievo, il Tribunale di Roma osserva che una valutazione circa l'ammissibilità dei provvedimenti anticipatori non può basarsi esclusivamente sulla loro efficacia esecutiva o sull'idoneità ad acquistare valore e forza di giudicato ma deve tener conto anche dei presupposti e della funzione tipica di ciascun provvedimento.

Pertanto, mentre l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c. non può trovare applicazione nel giudizio di opposizione - dal momento che ciò comporterebbe un'ingiustificata duplicazione di "provvedimenti ingiuntivi" modellati sullo schema generale del decreto ingiuntivo e sostanzialmente identici nei presupposti, nella funzione e negli effetti -, pienamente ammissibili sono, invece, le ordinanze per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. e quelle successive alla chiusura dell'istruzione regolate dall'art. 186 quater c.p.c..

Tali provvedimenti, infatti, differenziandosi da quelli "ingiuntivi", conservano una propria autonoma funzione ed utilità processuale anche nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il giudice romano giunge, dunque, ad una soluzione differenziata in relazione ai singoli provvedimenti di condanna anticipata allineandosi, in questo modo, all'orientamento della prevalente giurisprudenza.

2. Per quanto riguarda l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione si sono, infatti, espressi, a favore della sua ammissibilità nel giudizio di opposizione la Pretura di Foggia, ord. 27.10.1995 in Giur di Merito, 1996, 671, Pretura Bologna, ord. 30.11.1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 412 ed il Tribunale di Catania, ord. 9.10.1995 ibid. ed in Foro it., 1996, I, 1053.

Secondo quest'ultimo, in particolare, l'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c., costituendo un provvedimento anticipatorio ad immediata efficacia esecutiva del tutto diverso ed autonomo rispetto al decreto ingiuntivo, non implica alcuna revoca o modifica del decreto opposto.

I giudici catanesi osservano, inoltre, che laddove sia pronunciata l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ed il processo si sia estinto, non sussiste il pericolo di una duplicazione di titoli esecutivi trovandosi, in realtà, in presenza di una sentenza suscettibile di impugnazione destinata ad assorbire il decreto ingiuntivo con conseguente applicabilità esclusivamente del 2° comma dell'art. 653 c.p.c..

Nello stesso senso, più di recente, si sono espressi anche la Pretura di Bologna, ord. 1.4.1996 ed il Tribunale di Nocera Inferiore, ord. 26.6.1996, entrambe in Giur. It., 1997, I, 2, 13, il Tribunale di Matera, ord. 3.7.1996, ibid.,1997, I, 2, 374 e la Pretura di Macerata, ord. 11.1.1997, Mass. 1997.

Di contrario avviso sono, invece, il Tribunale di Monza, ord. 14.12.1995, Foro it. 1996, I, secondo il quale l'istanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. non è proponibile nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l'eventuale estinzione del processo introdurrebbe un'inammissibile duplicazione di titoli esecutivi e di giudicati sulla medesima domanda, anche quantitativamente discordanti tra loro, la Pretura di Salerno, ord. 21.5.1996 in Giur. Merito, 1996, 856 nonché il Tribunale di Trani, ord. 2.8.96, Giur. It., 1997, I, 2, 374 che escludono la possibilità di pronunciare l'ordinanza di cui all'art. 186 quater anche qualora il decreto opposto non sia provvisoriamente esecutivo.

3. Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186 bis e ter c.p.c., la giurisprudenza fino ad ora formatasi appare maggiormente divisa.

Nel senso dell'ammissibilità delle ordinanze per il pagamento di somme non contestate e di quelle ingiuntive, si sono pronunciati Trib. Verona, ord. 29.3.1993, Foro it., 1993, I, 1993, Trib. Milano, ord. 30.6.1994, Riv. Dir. Proc., 1995, 1291 - per il quale la concessione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per un importo minore di quello azionato consente di evitare l'aggiramento del principio dell'intangibilità del giudicato a cui si ricorreva, prima dell'entrata in vigore della riforma, per soddisfare ragioni di giustizia sostanziale -, Trib. Firenze, ord. 21.7.1994, Foro it., 1995, I, 2558, Trib. Pistoia, ord. 12.10.1994, ibid., 1995, I, 331, Trib. Taranto, ord. 19.10.1994, ibid., 1995, I, 2588 e Pretura Salerno, ord. 26.11.1996, in Giur. It., 1997, I, 430.

A favore dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 186 ter si era, altresì, pronunciato lo stesso Tribunale di Roma, ord. 16.11.1996, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1997, I, 567 in un caso nel quale, tuttavia, il decreto ingiuntivo opposto era stato dichiarato inefficace a seguito della mancata notifica nel termine previsto dall'art. 644 c.p.c..

Il giudice capitolino aveva allora ritenuto che - in considerazione della dichiarata volontà del legislatore di conferire celerità al processo civile, approntando una serie di istituti finalizzati ad anticipare la tutela del creditore ed evitare, ove possibile, la decisione con sentenza - "apparirebbe contraddittorio escludere dall'applicabilità dei nuovi istituti proprio quelle fattispecie ab initio dotate di particolare supporto probatorio".

Nella stessa pronuncia il tribunale romano aveva, inoltre, sostenuto che il pericolo della possibile duplicazione di titoli esecutivi poteva trovare adeguata soluzione nella fase dell'esecuzione analogamente a quanto avviene in tutti i casi in cui il creditore possa scegliere tra due diverse forme di tutela in sede esecutiva (come, ad esempio, nel caso in cui il portatore di una cambiale scaduta decida di utilizzare direttamente tale titolo ovvero di richiedere in base ad esso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo).

Nel senso difforme dell'inammissibilità di tali provvedimenti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sono, invece, pronunciati Trib. Napoli, ord. 13.5.1994, Giur. It., 1995, I, 2, 293, il Trib. Mondovì, ord. 25.8.1994, Foro it., 1995, I, 331, Trib. Bologna, ord. 14.10.1994, Riv. Dir. Proc., 1995, 1291, Trib. Milano, ord. 16.5.1995, Foro it., 1995, I, 2588, secondo il quale la concessione dei provvedimenti ex art. 186 bis e ter c.p.c. importerebbe un'inammissibile modifica del provvedimento opposto, Trib. Nocera Inferiore, sent. 4.10.1995, Arch. civ., 1996, 490, Pret. Civitanova Marche, ord. 15.3.1996, Mass., 1996 e Trib. Como, ord. 17.4.1996, Giur. It., 1996, I, 2, 814 il quale ritiene, invece, che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo possa essere concessa, in corso di opposizione, per un importo inferiore a quello recato dal decreto ingiuntivo medesimo.

La ragione che ha indotto tali giudici ad escludere l'ammissibilità dei provvedimenti previsti dagli artt. 186 bis e ter risiede prevalentemente nella non certo vacua considerazione che, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, si correrebbe il rischio di avere due titoli esecutivi per lo stesso credito.

4. La pronuncia che si annota, se è pienamente condivisibile nelle conclusioni a cui perviene relativamente agli artt. 186 bis e quater c.p.c., non lo è altrettanto laddove esclude l'applicabilità dell'art. 186 ter c.p.c. al procedimento monitorio.

L'asserita inammissibilità di tale provvedimento nel corso del giudizio di opposizione si fonda principalmente sulla presunta identità di presupposti, funzioni ed effetti con il decreto ingiuntivo emesso ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c..

A riprova della mancanza di ogni autonomia funzionale dell'ordinanza-ingiunzione nel procedimento monitorio il giudice romano osserva, tra l'altro, che il superamento del dogma dell'inammissibilità della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo - "conseguente alle modifiche ordinamentali introdotte dagli art. 186 bis e ter c.p.c." - ha fatto venir meno anche quelle ragioni di giustizia sostanziale che consigliavano, talora, l'emissione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo il Tribunale capitolino, dunque, l'introduzione nel nostro ordinamento dei provvedimenti anticipatori di condanna avrebbe contribuito al superamento del tradizionale principio di intangibilità del decreto ingiuntivo con la conseguente possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà relativamente al pagamento di solo una parte della somma oggetto dell'ingiunzione.

Questa eventualità, tuttavia, avrebbe l'effetto di privare il provvedimento previsto dall'art. 186 ter c.p.c. di ogni utilità nell'ambito del giudizio di opposizione al punto che la concessione dell'ordinanza-ingiunzione a favore della parte che ha già ottenuto il decreto ingiuntivo opposto comporterebbe, secondo il magistrato, "una ingiustificata duplicazione di provvedimenti ingiuntivi resi a seguito di procedimenti di cognizione sommaria".

Tale tesi, nonostante l'accurata interpretazione sistematica, è criticabile sotto tre diversi profili.

In primo luogo la pronuncia del giudice appare viziata da una certa contraddittorietà nella parte in cui da un lato sostiene l'assoluta identità tra il decreto ingiuntivo e l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e dall'altro ritiene che l'introduzione di tale provvedimento ha consentito di superare il dogma dell'inammissibilità della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto.

Al riguardo può, infatti, osservarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che proprio l'ordinanza prevista dall'art. 186 ter c.p.c. permetterebbe al giudice istruttore di concedere, in ogni stato del giudizio di opposizione, la provvisoria esecuzione per un importo inferiore a quello azionato in via monitoria evitando, in tal modo, ogni aggiramento del principio di intangibilità del decreto ingiuntivo.

In secondo luogo il giudicante non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la giurisprudenza tuttora prevalente ritiene inammissibile, anche dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti anticipatori di condanna, la concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo.

In tale contesto, dunque, l'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c. rimane un utile strumento processuale nelle mani del giudice per concedere al creditore opposto un titolo esecutivo per un importo differente da quello portato nel decreto ingiuntivo scoraggiando, così, la prosecuzione di giudizi dettati da finalità dilatorie.

Da ultimo va osservato che le argomentazioni addotte dal Tribunale di Roma sembrano non tener conto della reale natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, concepito dal legislatore come un ordinario processo di cognizione.

A seguito della proposizione dell'opposizione si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione regolato dalle disposizioni contenute nel titolo I del libro II del Codice tra le quali deve necessariamente ricomprendersi, in mancanza di una esplicita preclusione in tal senso, la previsione di cui all'art. 186 ter c.p.c..

L'eventuale duplicazione di titoli esecutivi nell'ipotesi di estinzione del giudizio troverà, poi, adeguata soluzione - come correttamente dedotto anche nell'ordinanza in epigrafe - attraverso il meccanismo della opposizione all'esecuzione senza che ciò possa costituire un limite, non previsto dal legislatore, all'applicabilità dell'art. 186 ter c.p.c..

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte devono allora ritenersi ammissibili, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non solo i provvedimenti previsti dagli artt. 186 bis e quater ma anche l'ordinanza-ingiunzione regolata dall'art. 186 ter c.p.c. soddisfacendo, così, pienamente quelle finalità acceleratorie e deflattive volute dal legislatore con l'introduzione dei provvedimenti anticipatori di condanna.

Avv. Roberto De Martino