Cass. Civ. - Sez. II - 26/11/2003 n. 18025
Pres. Vella A - Rel. Vella A - P.M. Fedeli M (Parz. Diff.) - Pappalardo c. Curatela Fall. Pronenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 10.11.95 A. P. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania F. F., P. M. e la Curatela del Fallimento P. M. - S. A. esponendo che, con scrittura privata dell'8.8.68, suo marito, F. F., aveva concordato con il P. la permuta di un terreno, sito in S. Giovanni La Punta, di proprieta del F., con due botteghe site a Catania, via Duca degli Abruzzi; che le parti avevano stabilito che, nell'ipotesi in cui il P. avesse acquistato un terreno sito a Catania, tra le vie De Gasperi e Messina, le botteghe oggetto della permuta sarebbero state sostituite da altro immobile, costituito da un appartamento da erigersi sul detto terreno, e da un vano garage; che il F., coevamente alla scrittura, aveva rilasciato in pagamento al P. alcuni assegni ed una somma in contanti, il tutto per un importo di lire 3.200.000, pari alla differenza di valore dei beni permutati; che con scrittura privata del 23.8.68, ella aveva convenuto col marito di corrispondere a questi le suindicate somme per ottenere in cambio la comproprieta dell'appartamento e del garage; che ella aveva adempiuto a tali obbligazioni; che le unita immobiliari erano state realizzate sin dal 1972 e che, da tale epoca, ella vi si era trasferita insieme con il marito; che, essendosi deteriorati nel corso degli anni i rapporti tra i coniugi ed essendo tra loro intervenuta separazione consensuale omologata in data 11.3.94, ella aveva chiesto al marito di regolare anche i rapporti patrimoniali inerenti alle due unita immobiliari oggetto della permuta, ma solo allora aveva appreso del contenzioso giudiziario pendente tra il F., il P. e, successivamente, la Curatela del Fallimento; che questa aveva ottenuto in sede giudiziale la risoluzione di un presunto preliminare di vendita stipulato in data 26.9.69 tra il F. e il P.; che con il detto preliminare il P. aveva promesso di vendere al F. le medesime unita immobiliari indicate nel contratto di permuta dell'8.8.68 per il medesimo prezzo, e che il F., con atto pubblico per notaio Portale in pari data, aveva trasferito al P. il terreno in S. Giovanni La Punta al prezzo di lire 2.500.00, e cioe lo stesso bene che era stato permutato con la scrittura dell'8.8.68.
Tutto cio premesso, poiche dall'esame dei suddetti due atti del 26.9.69, emergeva l'esistenza di un accordo simulatorio tra il F. e il P., che andava ad incidere e a compromettere i diritti di comproprieta di essa attrice sul garage e sull'appartamento, diritti da lei acquisiti sin dal momento in cui, nel 1972, le suddette due unita immobiliari erano venute ad esistenza (posto che con la scrittura dell'8.8.68 il F. ed il P. avevano concordato la permuta di cosa esistente con cosa futura e che al detto accordo era collegata la scrittura da lei stipulata con il marito il 23.8.68), chiedeva che fosse dichiarata la simulazione di entrambi gli atti del 1969 (preliminare di vendita dell'appartamento, vendita del terreno del F.), in quanto rapporti contrattuali diversi da quelli effettivamente voluti e realizzati dai contraenti; che fosse dichiarato che l'effetto traslativo in capo al F. delle unita immobiliari si era verificato sin dal 1972; che fosse dichiarato valido ed efficace il rapporto obbligatorio tra lei e il marito del 23.8.68 e riconosciuto il suo diritto di comproprieta sui beni oggetto della permuta; che, infine, fosse dichiarato che nessun diritto poteva vantare su tali beni la Curatela, essendosi l'effetto traslativo verificato nel 1972, prima della dichiarazione di fallimento.
Il F. ed il P. restavano contumaci.
Si costituiva, invece, la Curatela eccependo, anzitutto, che con citazione 12.12.73 il F. aveva convenuto in giudizio il P. per ottenere, in forza del preliminare di vendita del 1969, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo; che essendo nelle more il P. fallito, la Curatela aveva ottenuto sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto, divenuta esecutiva; che pendeva in appello altra causa instaurata dal F. per ottenere la declaratoria dell'esistenza del contratto di permuta con il P.; che in questa seconda causa era intervenuta volontariamente in appello la P.; che la scrittura dell'8.8.68 era priva di data certa ed era percio inopponibile alla Curatela; che di conseguenza le domande della P. erano inammissibili o da rigettare per difetto di legittimazione, in ogni caso l'azione di simulazione relativa era prescritta.
Con sentenza 19.3.97 il Tribunale di Catania rigettava le domande della P., sul duplice rilievo che la scrittura del 8.8.68 era inopponibile alla Curatela e che l'azione di simulazione relativa era prescritta.
Proponeva appello la P. insistendo per l'accoglimento della domanda di simulazione, che, a suo avviso, non era prescritta sia perche il diritto a tutela del quale era stata proposta l'azione era il diritto nascente dagli atti del 1968, e cioe un diritto di proprieta immobiliare (conseguito dal F. in base alla permuta, allorche nel 1972 erano venuti in essere l'appartamento ed il garage, diritto poi trasferito alla P. con il successivo accordo tra la stessa ed il F. del 23.8.68), come tale imprescrittibile; sia perche ai fini della prescrizione, occorreva fare riferimento non gia alla data degli atti simulati (1969), ma alla data della sentenza che i detti atti aveva dichiarato risolti (1988).
Con sentenza 17.5.00 la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame della P..
Ritenuta tempestiva l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, la Corte territoriale confermava che la scrittura 8.8.68 in quanto priva di data certa, non era opponibile alla Curatela. Ribadiva, comunque, che trattandosi di simulazione relativa, l'azione era prescritta, atteso che il termine doveva farsi decorrere dalla data degli atti asseritamene simulati (1969) e che la pretesa del F. e della P., volta a far riconoscere la simulazione relativa della compravendita del terreno, era gia stata disattesa dalla stessa Corte d'appello con sentenza n. 268/97 passata in giudicato.
Contro la sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi.
Nessuna attivita difensiva hanno svolto gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Va per primo esaminato il terzo motivo, col quale si denuncia la violazione degli artt. 166, 171 e 180 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto tempestiva la proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della Curatela, non considerando che, essendosi questa costituita in udienza, e cioe oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., era incorsa nelle decadenze previste dall'art. 171 stesso codice.
La censura e infondata.
Ha osservato la sentenza sulla base degli atti di causa - e sul punto non vi e contestazione - che la Curatela si costitui alla prima udienza di comparizione, nella quale formulo l'eccezione di prescrizione. Non si era, quindi verificata alcuna decadenza, atteso che questa, in caso di costituzione tardiva della parte convenuta, riguarda soltanto la proposizione di eventuali domande riconvenzionali, giusta il disposto dell'art. 167 c.p.c.
Il primo motivo va, quindi, respinto.
II - Vanno ora esaminati, congiuntamente perche connessi, il primo e il secondo motivo.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1414, 1415 e 1422 c.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto prescritta l'azione di simulazione proposta dalla ricorrente, senza considerare che, mirando la detta azione a far dichiarare l'assoluta mancanza della volonta negoziale, e cioe che nessun contratto era stato realmente voluto dai contraenti degli atti del 1969, non si versava in ipotesi di simulazione relativa, come erroneamente ritenuto dalla sentenza, ma in ipotesi di simulazione assoluta, che e imprescrittibile.
In ogni caso, anche nell'ipotesi di simulazione relativa il decorso del tempo puo incidere sui diritti particolari che presuppongono il negozio dissimulato e a tutela dei quali viene proposta l'azione di simulazione, ma non sul diritto a vedere accertata la simulazione del negozio apparente.
Nel caso di specie, poiche si discuteva di proprieta immobiliare, non poteva ritenersi prescritto neppure il diritto particolare a tutela del quale la ricorrente aveva proposto l'azione di simulazione, trattandosi di diritto imprescrittibile.
Col secondo motivo, in parte ripetitivo del primo, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza limitato l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Curatela ai soli aspetti processuali, omettendo di esaminarne gli aspetti sostanziali.
In particolare, la sentenza non aveva considerato che, avendo l'azione di simulazione natura di mero accertamento, l'eventuale prescrizione riguardava i diritti particolari nascenti dal negozio dissimulato e che, a tal fine, occorreva stabilirne la decorrenza. Sul punto, invece, la sentenza aveva omesso qualsiasi accertamento.
Inoltre, aveva erroneamente fatto riferimento, ai fini della interruzione del termine prescrizionale, alla sentenza n. 268/88, dichiarativa della risoluzione del preliminare di vendita del 1969 stipulato dal F. con il P., non tenendo conto che tale sentenza non era opponibile alla P., che, come definitivamente accertato con la sentenza n. 4275/99 della Cassazione, in quel giudizio non era stata parte e che contro la sentenza aveva proposto opposizione di terzo.
III - Le due censure meritano, sia pure in parte, accoglimento.
L'accertamento rimesso al giudice d'appello in ordine alla fondatezza della domanda di simulazione proposta dalla P. era circoscritto alla simulazione relativa, tale essendo la tesi sempre prospettata dalla P. e dalla stessa riproposta in appello.
Va, percio, disattesa la prima parte del primo motivo, non potendo la ricorrente dolersi di una qualificazione da lei stessa dedotta in causa.
Nel resto, il motivo e fondato e lo e anche il secondo motivo.
Ai fini della prescrizione non rileva, infatti, la natura assoluta o relativa della simulazione, in quanto l'azione di simulazione, essendo volta ad accertare la nullita del negozio apparente, e di per se imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. sia nel caso che si tratti di simulazione assoluta sia nel caso che si tratti di simulazione relativa, potendo il decorso del tempo eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato. In tal caso la prescrizione puo incidere solo indirettamente sulla proponibilita dell'azione di simulazione, nel senso che, se maturata, puo far venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. n. 4986/91; Cass. n. 11215/91).
Nel caso di specie, pertanto, la deduzione, da parte della stessa appellante, di una simulazione relativa posta in essere dal F. e dal P. con gli atti del 1969, in quanto da essi non realmente voluti, e quindi apparenti, era del tutto ininfluente ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione, essendo questa comunque imprescrittibile. Occorreva, invece, accertare se e quando si era maturata la prescrizione del diritto a tutela del quale la P. aveva proposto l'azione di simulazione, avuto riguardo alla natura di tale diritto, che la P. fondava sull'atto del 23.8.68 concluso col marito e che affermava venuto in essere nel 1972 (con la realizzazione delle unita immobiliari), e al momento a partire dal quale esso poteva essere fatto valere, che certamente non era quello della stipula dei contratti asseritamente simulati del 1969, a cui la P. era estranea.
Tale indagine e stata completamente omessa dalla Corte catanese, che muovendo dall'erroneo presupposto della prescrittibilita dell'azione di simulazione relativa, ha ritenuto l'azione prescritta facendo riferimento agli atti asseritamene simulati del 1969, anziche al diritto a tutela del quale la P. aveva proposto l'azione. Riguardo a tale diritto la Corte territoriale ha omesso ogni esame, limitandosi a richiamare il giudicato relativo alla sentenza n. 268/88 della stessa Corte d'appello, senza considerare se esso era opponibile alla P., che, come accertato definitivamente da questa Suprema Corte con la sentenza 4275/99, non era stata parte del giudizio a cui il giudicato si riferiva.
In accoglimento dei due motivi la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame al giudice d'appello, che si indica nella Corte d'appello di Messina.
IV - Il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove articolate dalla ricorrente al fine di dimostrare l'anteriorita del suo diritto rispetto alla dichiarazione di fallimento, e di carattere non autonomo e resta percio assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Il giudice di rinvio provvedera a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il terzo motivo, accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Cassa, in relazione all'accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina per nuovo esame.