Cassazione - Sezione 1° Civile - Sentenza 15 marzo-17 maggio 2007, n. 11519
Presidente Criscuolo -
Relatore Morelli
Pm Golia -
conforme
Ricorrente CR8 Consorzio ricostruzione otto
Controricorrente
Comune di Napoli
Fatto
e diritto
l. Il Consorzio
Ricostruzione Otto [CR8] ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 3
aprile 2002, con la quale la Corte di appello di Napoli - in parziale
accoglimento della impugnazione ex artt. 828, 829 c.p.c. proposta dal
Comune di Napoli avverso il lodo arbitrale che aveva risolto la controversia
insorta tra la parti per il pagamento di interessi (ex artt..35, 36 d.P.R.
1063/62) sulle somme dovute al Consorzio per compensi (acconti, saldo, revisione
prezzi) relativi ad opere di edilizia residenziale a questo appaltate dal Comune
- ha dichiarato la nullità del suddetto lodo, "per violazione, da parte degli
arbitri, delle norme di cui all'art. 4 della l. 741/1991 e 1284 c.c. nel capo di
decisione con cui hanno affermato l'esistenza di un meccanismo di automatica
capitalizzazione degli interessi maturati, ad ha conseguentemente (quella Corte)
ridotto la condanna complessiva del Comune da L. 5.058.367.139 a L.
3.557.255.248.
Resiste il Comune con controricorso.
Il Consorzio ha anche
depositato memoria.
2. Il primo motivo dell'odierna impugnazione - con il
quale il Consorzio denunzia violazione e falsa applicazione del citato art. 4 l.
n. 741/81 introduttivo, a suo avviso, di quel "meccanismo di capitalizzazione
degli interessi maturati dall'appaltatore", derogatorio del divieto di
anatocismo ex art. 1283 c.c., che la Corte territoriale avrebbe a torto
disconosciuto - è infondato.
Va, in contrario, infatti, ribadito quanto, in
sede di esegesi della normativa di riferimento, già affermato (con risoluzione
di precedente contrasto) dalle Sezioni unite di questa Corte , con la sentenza
n. 9653 del 2001, che il ricorrente erroneamente pretende contraddetta dalle
successive sentenze n. 14974/02 e n. 14465/04 e che è stata, viceversa, ancor
più di recente, confermata con pronunzie nn. 10426 e 10692/06 di questa
Sezione.
E cioè che, in tema di ritardo nel pagamento degli acconti e della
rata di saldo dei corrispettivi di appalto da parte della PA, la prescrizione
(di cui appunto all'art. 4 in esame) di computo e corresponsione dei correlativi
interessi "in occasione del pagamento in conto o a saldo immediatamente
successivo" rispondo all'esigenza di qualificare il ritardo colpevole dell'
amministrazione in relazione alla complessità dei procedimenti per l'erogazione
della spesa pubblica, tipizzando detto ritardo colpevole con riguardo ad un tempo ritenuto in astratto sufficiente
a svolgere gli accertamenti, i controlli e le formalità necessarie.
Ma non
incide sulla natura della obbligazione in questione, che resta debito di
interessi, "che, pure concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si
configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati
specifici, sia per il carattere dì accessorietà rispetto all'obbligazione
relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli
interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in
relazione agli interessi scaduti".
E ciò in particolare per quel che riguarda
il divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., che l'interprete non è
autorizzato a ritenere derogato, come si pretende, con riguardo agli interessi
sub art. 4 l. 741/81, sia perché ciò non emerge, dalla suddetta norma sia perché
ne risulterebbe, altrimenti, in parte elusa la finalità di tutela della
posizione del debitore, che la norma codicistica ha perseguito, con lo stabilire
in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere
produttivi di altri interessi.
3. Il residuo secondo motivo del ricorso - con
il quale il Comune, denunciando violazione dell'art. 1194 c.c., addebita alla
Corte di marito di non aver considerato che "la parte di sorta capitale non
coperta dal pagamento (perché imputabile agli interessi già maturati) produce
interessi" - è poi, a sua volta, inammissibile in relazione al duplice profilo
della sua novità e del difetto di autosufficienza.
4. Il ricorso del
Consorzio va integralmente pertanto respinto.
5. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il
ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alle spese, che liquida in
complessivi ? 8.100,00, di cui ? 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ad
accessori dì legge.