Art. 1218 cod. civ. (Responsabilità del debitore)

  1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento)

  1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

  2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

  3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 2697 cod. civ. (Onere della prova)

  1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

  2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.