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Diritto degli Appalti
LE LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA IN MATERIA
DI FINANZA DI PROGETTO
Con l'ìobiettivo di fornire uno strumento operativo per risolvere
problemi interpretativi riguardanti le nuove procedure del project financing e
per le modalità di redazione degli studi di fattibilità, l'Autorità per i
lavori pubblici ha pubblicato (in G.U. del 28/01/09 n. 22) la propria
Determinazione n. 1/2009. Tale documento è diviso in due parti: la prima
riguarda l'affidamento delle concessioni di lavori mediante le procedure
previste dall'articolo 153 del Codice degli appalti, l'altra le linee guida per
la redazione degli studi di fattibilità. In particolare, l'Autorità
di vigilanza sottolinea la fondamentale importanza dello studio di fattibilità
per il quale le linee guida suggeriscono che lo stesso "sia elaborato con la
massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in
progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi". Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi
aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i
contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le
tipologie di gara. L'Autorità si è riservata, altresì, di fornire
in seguito ulteriori indicazioni in merito alla redazione dei
bandi di gara ed alla applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Vai alla Determinazione n. 1
del 14/01/2009 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici
LE SSUU INDIVIDUANO UNA DISTINZIONE, NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA AGLI UTENTI
PRESSO LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE ED ARTISTICO, TRA "CONCESSIONE" ED
"APPALTO" DI SERVIZIO PUBBLICO
Ai fini dell'ordinamento
comunitario la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e
concessioni di servizi è netta, poiché l'appalto pubblico di servizi, a
differenza della concessione di servizi, § riguarda di regola
servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti,
§ non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale
controprestazione, § non determina, in ragione delle
modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte
dell'affidatario.
Nel caso di "servizi
aggiuntivi" da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ex
artt. 112 e 113 d.lgs. n. 490/1999, l'amministrazione concedente non corrisponde
alcun prezzo all'affidatario per l'erogazione ed -anzi- è l'affidatario che deve
pagare all'amministrazione, per il solo fatto di aver ottenuto la gestione
dell'erogazione dei servizi in favore dei visitatori/utenti, "un canone di
concessione" (così definito anche da c. 5 art. 117 d.lgs n. 42/2004). Inoltre, il
concessionario generalmente eroga a pagamento i servizi nei confronti dei
visitatori. I costi, quindi, sono accollati dal concessionario e riversati sugli
utenti. L'unica controprestazione dell'amministrazione è il trasferimento al
privato del diritto di gestire il servizio.
La configurazione della
fattispecie, in chiave comunitaria, come "concessione di servizio", non comporta
automaticamente che sia risolto il diverso problema che trattasi di concessione
di pubblico servizio, per quanto vi sia una certa tendenza ad assimilare i due
concetti. Seguendo i criteri fissati dalla più recente dottrina in
tema di requisiti del "servizio pubblico", deve ritenersi che gli stessi
sussistano nella fattispecie dei "servizi aggiuntivi". Infatti sussiste:
a)
l'imputabilità e la titolarità del servizio in capo alla p.a., imposta all'Ente
pubblico ex lege
; b) la destinazione del
servizio alla soddisfazione di esigenze della collettività; c)
la predisposizione da parte della p.a. di un programma di gestione, vincolante
anche per il privato incaricato di erogare il servizio, con obblighi di condotta
e livelli di qualità; d) il mantenimento in capo alla p.a. di
poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, perché il servizio venga
assicurato dal gestore all'utenza nel rispetto del programma. Inoltre
l'istituzione da parte della p.a. dei servizi aggiuntivi sono espressione
dell'attività di "valorizzazione" dei beni culturali, ex artt. 111 e 112, d. lgs
n. 42/2004.
Il servizio di
biglietteria non può ritenersi a rigore ascrivibile ai "servizi aggiuntivi". E'
vero che tale servizio, a differenza dei servizi di pulizia e sorveglianza,
sembra gravare sotto il profilo della remunerazione del gestore direttamente sui
visitatori utenti, che accedono al luogo di cultura. Infatti il d.m. 11/12/97 n.
507 stabilisce che il gestore del servizio di biglietteria trattenga per sé una
parte -non superiore al 30%- dell'incasso. Tuttavia, anche se
apparentemente finanziato direttamente dagli utenti, il costo di tale servizio è
a carico delle risorse della p.a., poiché il prezzo del biglietto, che dovrebbe
essere riversato direttamente e per intero alla p.a., viene in parte trattenuto
dal gestore del servizio. Inoltre il gestore rende il servizio di biglietteria
non in favore dell'utente privato, ma in favore della p.a., per la quale
riscuote tale prezzo. Ne
consegue che il servizio di biglietteria affidato ad un privato non può
costituire una concessione di servizio pubblico, bensì un appalto di
servizio pubblico. Più nel dettaglio, pronunciando per la prima volta in
materia, la Corte ha qualificato come concessione di servizio
pubblico l'affidamento da parte dell'Amministrazione ad imprese private
di "servizi aggiuntivi" di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria,
ristorazione e guardaroba, vendita di riproduzioni di beni culturali ecc.), da
effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico ai sensi
degli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490/1999, e come appalto di
servizio pubblico il contestuale affidamento del servizio di
biglietteria (nonché quelli di pulizia e vigilanza); con l'assunzione da parte della P.A. della veste di acquirente dal privato,
anche a favore di terzi individuati, di determinate "utilitates" ed
il pagamento di un corrispettivo. Per quanto la questione di cui
sopra risulti di maggiore interesse per l'indirizzo del presente sito, è da
precisare che l'ordinanza in esame affronta -essenzialmente- la questione del
regolamento di giurisdizione, decidendo a favore di quella del giudice
amministrativo.
Vai all'ordinanza
Cassazione SSUU 27/05/2009 n. 12252
PRESUPPOSTI E MECCANISMI DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE
Con la comunicazione del 16/10/08, l'Autorità garante per la concorrenza e il
mercato ha emesso le linee di azione che la medesima intende applicare alle
fattispecie in cui gli enti interessati vogliano / debbano ricorrere a
meccanismi derogatori della generale regola dell'affidamento a terzi tramite
procedure ad evidenza pubblica. In un'ottica simile, il compito dell'Autorità si
traduce nella ricezione delle richieste di parere (avanzate con il formulario
che di seguito è riportato), corredate dalla documentazione di cui al punto n. 6
della comunicazione 16.10.2008, che devono essere spedite dall'ente interessato
all'affidamento in deroga. Il tutto prima di procedere all'affidamento ed
in tempo utile a consentire l'emissione del parere all'Autorità. Il termine
generale di chiusura del procedimento di emissione del parere è di 60 giorni.
Qualora siano necessarie integrazioni, l'Autorità ne fa richiesta
all'interessato, con l'avvertimento che tale richiesta è interruttiva del
termine di 60 giorni, il quale torna a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione od, in generale, dell'integrazione da parte dell'Autorità
medesima. Il parere emesso al termine, poi, non è vincolante, anche se il
soggetto richiedente è "chiamato a tenere nella dovuta considerazione le
valutazioni espresse nel parere rilasciato".
Vai
al Comunicato del 16/10/2008 dell'Autorità garante per la concorrenza e il
mercato
REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A SOCIETA' MISTE
Con la sentenza n. 2932/07, il C.d.S. ha sancito la legittimità del
provvedimento con il quale una Capitaneria di Porto, nell'effettuare la
valutazione comparativa tra l'istanza di concessione demaniale presentata da un
Comune e quella presentata da una società privata, ha preferito quest'ultima
ritenendo che offrisse maggiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione. Ciò in quanto il Comune si proponeva di ottenere la concessione
demaniale con il dichiarato intento di procedere a sub-concessione ad una
società per azioni in cui lo stesso Ente locale avrebbe dovuto sottoscrivere il
51% del capitale sociale, dimostrando, pertanto, di non avere sufficiente
capacità economica sia per la realizzazione del progetto presentato che per la
gestione. Tale sentenza è rilevante perché, approfondendo le disposizioni
in matteria di affidamento "in house", ritiene che non assumono alcun
rilievo le considerazioni del Comune in merito alla pretesa identità tra l'Ente
pubblico territoriale e la costituenda società mista. "Non vi è dubbio,
infatti, che ai sensi dell'art. 22 legge n. 142/1990, ed oggi dell'art. 113
T.U.E.L., la società mista deputata a gestire i servizi pubblici locali è un
soggetto formalmente e sostanzialmente distinto rispetto all'ente locale. Il
rapporto è di terzietà non di immedesimazione". Secondo
la giurisprudenza comunitaria, richiamata ampiamente dal C.d.S., un
rapporto di immedesimazione tra l'ente locale e la società chiamata a gestire un
servizio pubblico può riscontrarsi solo laddove concorrano i seguenti due
elementi: a) l'amministrazione deve esercitare sul soggetto
affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della
propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. "In ragione
del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente
(c.d. in house) non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione
controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri
dell'amministrazione stessa (principi affermati dalla Corte di giustizia a
partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98)". In
conclusione, i Giudici di Palazzo Spada rilevano -da un lato-
che non può sussistere il "controllo analogo" da parte dell'Ente pubblico
sulla società mista in presenza di una compagine societaria composta anche da
capitale privato; e -dall'altro lato- che la partecipazione pubblica
totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare il
requisito del controllo analogo. A tal fine, occorre anche che:
1) il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house
non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter
esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce
alla maggioranza sociale; 2) l'impresa non deve aver «acquisito
una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell'ente pubblico e
che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale;
dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall'espansione
territoriale dell'attività della società a tutto il territorio nazionale e
all'estero; 3) le decisioni più importanti devono essere
sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.
Vai
alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. 6°, 01/06/2007 n. 2932
ANCHE NEL CONTRATTO DI OPERE PUBBLICHE E' CONFIGURABILE,
IN CAPO ALLA P.A. COMMITTENTE, UN DOVERE -EX ART. 1206 C.C.- DI COOPERARE
ALL'ADEMPIMENTO
DELL'APPALTATORE
La prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10052 del 29 aprile 2006,
entra nel merito di quando possa considerarsi impossibe la prestazione in
un appalto pubblico per fatto imputabile a ritardi della pubblica
amministrazione. Il fatto: un'impresa edile, che si era aggiudicato
l'appalto per la costruzione di un edificio scolastico, aveva richiesto la
risoluzione del contratto di appalto in quanto, a seguito del rifiuto del Comune
a predisporre una variante in corso d'opera, l'appaltatore si trovava
ingiustamente nella circostanza di dover costruire un'opera non conforme alle
prescrizioni di legge al momento della sua ultimazione. Sia il
Tribunale sia la Corte d'Appello -a parte la loro diversa valutazione
dell'entità del danno- riconoscevano fosse obbligo della stazione
appaltante, anche secondo i doveri di buona fede contrattuale, redigere la
perizia di variante necessaria per adeguare il progetto alle disposizioni
normative successivamente entrate in vigore, le quali imponevano la
riformulazione degli atti progettuali o quantomeno il loro compiuto adeguamento.
Secondo il Comune ricorrente, l'appaltatore non ha il potere di sospendere i
lavori: costui sarebbe abilitato esclusivamente a formulare osservazioni in
ordine alle ragioni che possono suggerire od imporre una sospensione, e tale
provvedimento potrebbe essere adottato esclusivamente dall'ingegnere capo in
presenza di tassative circostanze. Soltanto all'Amministrazione committente
è riservata la facoltà, ove lo ritenga opportuno e necessario, di attivare la
procedura amministrativa a forma vincolata ed a contenuto predeterminato per
l'approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ampliando il
contenuto dell'originario contratto di appalto di opera pubblica anche con
riferimento ai tempi contrattuali di esecuzione dell'opera, ovvero promuovendo
la stipula di un altro contratto di appalto, con contenuti nuovi e diversi,
prevedendo i costi di esecuzione ed i fondi per finanziarli. Sotto altro
profilo, il Comune rilevava che le pretese modifiche progettuali, richieste
dall'appaltatore mentre stava realizzando le opere murarie, non incidevano in
alcun modo sulle lavorazioni in corso e non potevano, quindi, giustificarne la
sospensione; tanto più che la realizzazione di tutte le opere in aggiunta
al progetto originario, in quanto accessorie e pertinenziali, ben potevano
essere realizzate su opere perfettamente completate. Il Giudice di legittimità,
pur ritenendo che l'appaltatore di opere pubbliche non possa, di regola,
sospendere di propria iniziativa i lavori, ha rilevato che la preminenza
della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall'essere l'opera
appaltata rivolta ai fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del
contratto di appalto di opere pubbliche. In siffatta prospettiva, per la Corte,
l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera
facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla
legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento
collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto
originario sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative,
legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal
caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità
costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per
eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue
che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché
ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle
sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare "l'impossibilità
della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono
destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria
all'adempimento da parte del debitore
". Ciò avviene, in
particolare, quando, come nella specie, la modifica del progetto originario sia resa necessaria da
sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli
impianti, atteso che lo stesso, eventuale esito positivo del collaudo
non avrebbe fatto venir meno la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei
terzi.
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, 1° sezione, 29/04/2006 n. 10052
AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA DELL'APPALTO E DANNO DA "PERDITA DI CHANCE" PER
L'IMPRESA INGIUSTAMENTE ESCLUSA
E' opportuno -preliminarmente- richiamare il fatto: a
seguito di un'aggiudicazione annullata dal TAR, il Tribunale ordinario
respinge la domanda di risarcimento danni formulata dall'impresa
(illegittimamente) esclusa assumendo che l'annullamento non era stato
disposto per illegittimità del provvedimento, ma per difetto di motivazione. La
Corte d'Appello rileva che -in sostanza- il decreto di aggiudicazione era
stato annullato per violazione delle norme comunitarie e della normativa di
attuazione delle direttive europee. Il Committente aveva violato i doveri
di imparzialità e buona amministrazione e non aveva motivato la scelta. Quanto
alle voci di danno la Corte d'Appello ne individua quattro possibili
teoricamente: a) costi per partecipare alla gara; b) mancato recupero delle
spese generali dell'appalto; c) perdita dell'utile dell'esecuzione dell'appalto;
d) perdita di chance ottenibili da altre gare cui l'azienda era stata invitata
nel periodo intercorso tra parere del comitato e rigetto della sospensiva. Essa
nega il riconoscimento di b) e c), relative a importi che potevano ricavarsi
solo ad appalto eseguito o certo. Nega anche i danni sub d), poiché
dovuti alla scelta imprenditoriale di non partecipare ad altre gare. Riconosce i
soli costi di partecipazione alla gara controversa. La concorrente esclusa
ricorre per cassazione dolendosi del mancato risarcimento. Afferma che la
perdita consiste nel mancato appalto, con l'utile corrispondente. Osserva che la
Corte d'Appello avrebbe dovuto rivolgersi alla Corte di Giustizia CEE per
conoscere le poste da risarcire in caso di violazione di norme comunitarie,
mentre non sarebbe stato necessario ciò in caso di risarcimento ex art.
2043 c.c. per le perdite e il mancato guadagno conseguente al comportamento
contrario a legge. Insiste nella liquidazione del danno da perdita di chance,
causato dalla necessitata scelta di impegnarsi per conseguire l'appalto
indebitamente negato. La Cassazione -con l'articolata sentenza n.
22370/07- ammette l'esistenza di una violazione delle direttive comunitarie
sulle offerte anomale nella parte in cui l'assegnazione era stata fatta, senza
motivare specificamente, a una partecipante che aveva formulato un'offerta
anomala e non aveva fornito la relativa giustificazione. È vero che da ciò non
discende automaticamente il buon diritto dell'offerente che abbia dato la
giustificazione, ma vi è una rilevante probabilità in tal senso.
Pertanto, l'ente ha violato le regole di buona amministrazione e inoltre
illegittimamente ha insistito, consentendo all'appaltante di proseguire i lavori
anche dopo l'accoglimento del ricorso amministrativo e la diffida pervenuta.
Questa condotta non iure ha leso interessi pretesivi dell'impresa
ricorrente. Non si tratta di responsabilità da inadempimento ex art. 1218
c.c., mancando un rapporto tra le parti, né di responsabilità precontrattuale,
perché non vi è un annullamento che renda automaticamente "parte" l'impresa, la
quale è solo una partecipante alla gara ma non un futuro contraente. È
configurabile invece una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con onere
del danneggiato di provare il danno. È un caso di perdita di chance
"corrispondente alla probabilità od occasione favorevole di conseguire
l'aggiudicazione". Il Giudice di merito ha -quindi- errato nel non
valutare l'incidenza della probabilità di ottenere l'aggiudicazione e nel non
liquidare i danni, anche in via equitativa, sulla base dei mancati guadagni
relativi all'appalto da aggiudicare. La sentenza d'appello poteva eventualmente
ridurre questo importo in relazione al calcolo di probabilità
dell'aggiudicazione, da fondare presuntivamente sul numero di partecipanti alla
gara che potevano competere con analoghe possibilità di aggiudicazione. La
mancata reintegrazione per equivalente della perdita patrimoniale subita, e
costituita dalle occasioni favorevoli di trarre guadagno dall'aggiudicazione,
discende da vizio di motivazione della sentenza. Al Giudice di merito la S.C.
affida il compito, in sede di rinvio, di una nuova valutazione delle opportunità
di guadagno che la ricorrente avrebbe avuto quale appaltatrice, nonché quale
mancata partecipante ad altre gare non ingaggiate per mantenersi disponibile
all'appalto conteso. Il mancato guadagno è determinabile secondo la Corte in una
percentuale della sua offerta corrispondente ai guadagni medi in appalti
analoghi, ritraibile anche dalla normativa (art. 122 del regolamento di cui al
D.P.R. n. 554/99, e art. 37/7, 1° co., lett c, L. n. 109/94), eventualmente
assorbendo le spese di partecipazione alla gara, che erano state invece
liquidate.
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, Sezione 1°, 25/10/2007 n. 22370
ILLEGITTIMA LA CAPITALIZZAZIONE ANCHE DEGLI INTERESSI MATURATI
DALL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA P.A.
In
tema di ritardo nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo dei
corrispettivi dell'appalto, da parte dell'ente pubblico appaltante, l'articolo 4
L. 741/81 (abrogato dall'articolo 231 DPR n.
554/99, ma applicabile ratione temporis), non deroga al divieto di anatocismo di
cui all'articolo 1283 c.c. e non introduce un meccanismo di capitalizzazione
degli interessi maturati dall'appaltatore. Questo il principio che si trae dalla
sentenza n. 11519/07, la quale si è richiamata al principio già posto
dalle Sezioni unite (nella sentenza n. 9653/01), secondo cui, a tutte le
obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro
sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli
articoli 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere
pubbliche (DPR 1063/62), è applicabile, in
mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'articolo 1283
c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata
adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi
obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi
dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2°
c.c. Tale principio è stato confermato anche da Cass. n. 10692/05, a
tenore della quale gli interessi spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, a
norma degli artt. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere
pubbliche, non riguardano solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e
di saldo del corrispettivo, ma anche il danno ulteriore per il ritardo nel
pagamento dei medesimi interessi, la previsione del 3° comma del citato art. 35
non essendo limitata al pagamento del corrispettivo, ma estendendosi anche
all'obbligazione accessoria, quale è quella di pagare gli interessi, con
l'effetto di comprendere in essa il ritardo nel pagamento degli interessi
medesimi. Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta
l'obbligazione principale) non si configura, del resto, come una qualsiasi
obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi
dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex articolo
1224 co. 2° c.c., ma resta soggetto ai limiti entro cui è consentito
riconoscere l'anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c. Norma, quest'ultima,
derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni
aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale
spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli articoli 35
e 36 del citato capitolato.
IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SI PUO' PRESCINDERE DA UNA
COSTITUZIONE IN MORA FORMALE
Qualora il debitore sia una P.A., il creditore ha l'onere di procedere ad
una formale costituzione in mora, anche nel caso in cui la prestazione
debba essere apparentemente eseguita al domicilio dello stesso creditore. In
particolare, la Cassazione ha escluso l'applicabilità -nei confronti della
P.A.- dell'art. 1219 comma 2° n. 3 cod. civ., il quale prevede un'ipotesi
di mora operante automaticamente ed a prescindere da un formale atto di
costituzione. Pertanto, ai fini della costituzione in mora di una P.A.,
è necessaria un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, come
espressamente previsto dal 1° comma dell'art. 1219 cod. civ. Aggiungasi
che, a tale riguardo, l'intimazione o richiesta scritta non può
essere integrata dall'emissione delle fatture, non accompagnate da una
formale e precisa richiesta di pagamento. L'emissione delle fatture, invero, non
assume rilevanza nemmeno sotto il profilo della scadenza del termine, in quanto,
se fosse stato effettivamente fissato un termine per l'adempimento, troverebbe
applicazione l'art. 1183 cod. civ.
IL CONSIGLIO DI STATO CHIARISCE LA
NATURA DELL'INTERESSE LEGITTIMANTE IL DIRITTO DI ACCESSO
Nel vigore della previgente
disciplina, il Consiglio di Stato aveva raggiunto la conclusione che l'interesse
legittimante l'accesso non richiedesse l'esistenza in capo all'istante di una
situazione giuridica azionabile in giudizio; risultando sufficiente la
titolarità di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con
un diritto soggettivo o con un interesse legittimo. L'accesso, così come
delineato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, secondo l'interpretazione
dominante, non si configurava come un'azione popolare volta al controllo
generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, ma costituiva uno
strumento di tutela individuale di interessi particolari. Con la sentenza
n. 6545/07, il C.d.S. ribadisce la validità di tale soluzione
interpretativa pure a seguito delle modifiche -introdotte alla disciplina
dell'accesso- dalla L. n. 15/2005. Alla luce del 2° co. del nuovo art.
22 L. n. 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurare l'imparzialità e la trasparenza ed attiene ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione. Tale disposizione,
quindi, "conferma il fondamento costituzionale del diritto di accesso,
configurandolo (non diversamente dalla precedente disciplina) come strumento con
il quale il singolo contribuisce al perseguimento del principio del buon
andamento, dell'imparzialità e anche della trasparenza dell'attività
amministrativa (art. 97 Cost.)". Il rilievo costituzionale del diritto
all'accesso impone che l'espressione «situazione giuridicamente tutelata»
di cui al nuovo art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 debba essere
interpretata in un modo sostanzialmente equivalente a quello cui era giunta la
giurisprudenza antecedentemente all'entrata in vigore della riforma. In tale
ottica, il termine "tutelata" non indica l'esigenza che la situazione
soggettiva sia suscettibile di immediata tutela giurisdizionale, con conseguente
limitazione alle posizioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse
legittimo. Deve, invece, ritenersi che la posizione giuridica che legittima
l'accesso sia tutelata in quanto essa sia semplicemente qualificata
dall'ordinamento giuridico. In conclusione, anche successivamente alla
riforma del 2005, la posizione giuridica legittimante l'accesso può essere
qualsiasi interesse differenziato e protetto dall'ordinamento, purché serio e
non emulativo, anche se non immediatamente azionabile in giudizio.
Vai alla sentenza Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18/12/2007 n. 6545
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
La Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 25 L. n. 65/2005, ha ultimato
la redazione della bozza del Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che, recependo la direttiva 2004/17/CE (procedure
di appalto nei c.d. settori speciali) e la direttiva 2004/18/CE (procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi),
disciplina, in 257 articoli, l'intera materia esistente sui contratti tra
pubblica amministrazioni e privati. Tra le novità rilevanti, si segnalano:
A) l'assoggettamento dei settori servizi e forniture alla
competenza istituzionale riconosciuta all'Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici; B) l'eliminazione della separazione tra
progettazione ed esecuzione dei lavori (le amministrazioni potranno
decidere di affidare soltanto l'esecuzione dell'opera, oppure bandire una gara
unica per la progettazione e la realizzazione dei lavori);
C) l'introduzione di alcuni nuovi istituti previsti
dalle direttive comunitarie, quali, l'accordo quadro ed il dialogo competitivo
(particolare forma di affidamento, utilizzabile anche nel project financing, che
prevede la partecipazione delle imprese già nella fase preliminare e che sarà
limitata agli appalti complessi, cioè a quelli in cui la stazione appaltante
"non è oggettivamente in grado di definire... i mezzi tecnici atti a soddisfare
le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di
specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un
progetto"); D) la possibilità di utilizzare la
procedura degli affidamenti diretti di lavori e servizi (c.d. in house) per
gli affidamenti a società a totale partecipazione pubblica, a condizione che
l'ente pubblico abbia sulla società un controllo analogo a quello sui servizi
interni e che la società realizzi con le amministrazioni appaltanti la maggior
parte della propria attività; E) l'innalzamento, da 200 a
500 mila euro, del limite per i lavori in economia; F) il
raddoppio del tetto della licitazione privata semplificata. Il Codice,
prima dell'entrata in vigore (entro il 31 gennaio 2006), dovrà ottenere i pareri
della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari.
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dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
IL TAR LAZIO DICHIARA ILLEGITTIMA LA DELIBERA DEL
COMUNE DI ROMA ISTITUENTE IL C.D. "FASCICOLO DEL FABBRICATO"
L'introduzione del fascicolo del fabbricato è avvenuta
sulla base della legge della Regione Lazio del 12/09/02 n. 31. Secondo l'art.
1 di tale normativa, i Comuni del Lazio hanno facoltà d'istituire
un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, in
relazione alla necessità di conoscere lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio, d'individuare le eventuali situazioni di rischio per gli edifici
pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di ristrutturazione e
di manutenzione degli stessi, onde prevenire rischi di eventi calamitosi. L'art.
3 di tale L.R. prevede l'emanazione di un regolamento in materia, da parte della
stessa Regione. Il Comune di Roma ha però ritenuto
d'emanare il provvedimento istitutivo di detto fascicolo prima dell'emanazione del
Regolamento regionale. Il Tar Lazio, accogliendo il
ricorso proposto dalla Confedelizia, ha riconosciuto che non sussistono serie ragioni d'urgenza
o d'indifferibilità che costringessero il Comune, secondo gli ordinari
canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'agire amministrativo,
a provvedere immediatamente, senza attendere la
necessaria intermediazione dell'atto-fonte regolamentare; con conseguente violazione del principio di gerarchia delle
fonti, posta in materia dall'art. 3 L. 31/02. Con il
secondo motivo di ricorso, la Confedilizia deduceva l'illegittimità del
contenuto del fascicolo di fabbricato così come sancito dalla deliberazione
impugnata e dal successivo regolamento, poiché tali atti introducono per
proprietari privati adempimenti ulteriori e più gravosi rispetto a quanto
stabilito dalla L.R. 31/02. Il Tar ha riconosciuto illegittimi sia la
previsione dell'obbligo di fornire dati urbanistico-tecnici in gran parte
acquisiti o promananti dal medesimo Comune sia l'obbligo di fornire
informazioni sulla situazione geologica-geotecnica-agroforestale, sulla presenza
di servitù e sulla giacitura del terreno; sia la previsione di misure
agevolative in materia tributaria. In particolare, il Tar riconosce che la ratio della L.R. 31/02, che rientra nell'ambito delle
norme sulla sicurezza del territorio e dell'edilizia, non può essere quella di
pervenire, anche attraverso la collaborazione dei cittadini, a completare la
conoscenza, relativa a singole unità abitative, che la fitta trama
pianificatoria talvolta non può acquisire. Risulta pertanto illegittimo il tentativo di scaricare
gli oneri di tale conoscenza sui soggetti privati che
non possiedono la mole dei dati dell'assetto del territorio e devono così acquistarli dal
mercato e riversarli ad amministrazioni già deputate, per
missione loro affidata dalla Legge, ad acquisire ed elaborare in
via autonoma i dati stessi. In
altri termini, il fascicolo di fabbricato deve costituire, secondo
i canoni di proporzionalità, razionalità ed adeguatezza, lo strumento più
adatto, in ogni occasione e per tutti i tipi di edifici,
per massimizzare l'obiettivo della pubblica e privata incolumità, soprattutto in presenza delle complesse
regole cui ciascun fabbricato è già da tempo sottoposto per la sicurezza degli
impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, del gas, ecc. Ma nel
contempo, il contenuto del fascicolo non può legittimamente essere il duplicato dei dati già
acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti solo
perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli
correttamente.
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sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. II°, 13/11/06 n. 12320
PUNIBILITA' DEL DANNO DA INUTILE RESISTENZA IN GIUDIZIO DELLA P.A.
La Corte dei Conti ha ravvisato che la scelta effettuata dagli
amministratori convenuti, lungi dal poter essere considerata insindacabile nel
merito della sua discrezionalità, ha esposto il Comune ad un danno erariale
invero attuale, a nulla rilevando che allo stato sia ancora pendente il giudizio
di opposizione all'ordinanza del Tribunale Civile che aveva condannato l'ente al
pagamento. La prima parte della motivazione si dedica alla eccezione
della difesa relativa alla presunta violazione della disposizione di cui
all'art. 23 della legge n. 144/1989, con conseguente rottura del rapporto
organico tra ordinatore di spesa e terzo fornitore, che se fondata avrebbe
giustificato la resistenza in giudizio del Comune per un debito ad esso
estraneo. Il Collegio ha ritenuto insussistente tale eccezione perché dall'esame
degli atti di causa emergeva che i lavori erano stati regolarmente autorizzati e
collaudati. Poi il Collegio si dedica all'altra delle maggiori eccezioni
presentata dalle difese e respinge l'affermazione ivi fatta, che la scelta di
resistere in giudizio, siccome frutto di una valutazione del tutto
discrezionale, è sottratta a qualsiasi sindacato di merito da parte della
magistratura contabile. Il principio della insindacabilità delle scelte
discrezionali -introdotto dall'art. 3, comma 1°, punto 1, lett. a) del d.l. 23
ottobre 1996 n. 543, convertito con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n.
639, di modifica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20- rende
necessarie alcune considerazioni. Ratio della norma è che il giudice contabile,
nel valutare le condotte degli amministratori e dei dipendenti degli enti
pubblici al fine di accertare la loro eventuale responsabilità amministrativa
per danno erariale, non può sostituirsi alla stessa amministrazione e
ripercorrere l'iter argomentativo seguito nelle scelte discrezionali già
operate, essendo tenuto infatti a rispettare la sfera di autonomia decisionale
nella gestione degli interessi da amministrare. L'insindacabilità delle scelte
amministrative è in perfetta sintonia con uno dei principi cardine del nostro
ordinamento pubblicistico, quello che prevede la cosiddetta separazione dei
poteri, per cui non può essere ammessa alcuna ingerenza od invasione della
funzione giurisdizionale negli ambiti di competenza della cosiddetta
amministrazione attiva e dunque deve essere esclusa ogni possibilità per il
giudice di ricostruire e a suo modo ripercorrere i passaggi motivazionali che
hanno portato l'amministratore pubblico ad adottare una scelta piuttosto che
un'altra. In presenza di una lesione causata all'integrità patrimoniale
dell'ente amministrato, il Collegio ha ritenuto però che l'insindacabilità delle
scelte amministrative non possa essere spinta fino al punto da costituire
un'area entro la quale ogni atto o fatto di amministrazione attiva possa essere
sottratto al sindacato giurisdizionale. Opinando in tal senso, infatti, si
giungerebbe all'inammissibile conseguenza di ammettere che i principi del buon
andamento dell'azione amministrativa e della tutela dell'integrità erariale
possano configurarsi non più come insopprimibili valori dell'ordinamento
pubblicistico, ma come mere petizioni di principio, dai contorni e dagli scopi
non ben definiti. Pertanto, la insindacabilità delle scelte discrezionali trova
senz'altro affermazione in presenza di atti all'evidenza adeguati rispetti ai
fini pubblici che si intende perseguire; ma in presenza di condotte che denotano
il ricorso dell'amministratore a scelte tanto illogiche quanto palesemente
inadeguate rispetto agli interessi in gioco, sì da risolversi in decisioni
sostanzialmente arbitrarie, il giudice ha viceversa il diritto-dovere di
conoscere siffatti comportamenti, ben inteso con il solo obiettivo di appurare
l'inadeguatezza delle decisioni adottate, inopinatamente foriere, per quel che
interessa la Corte dei conti, anche di danno all'erario (cfr., da ultimo, Cass.
Civ. Sez. Unite 6.5.2003, n. 6851). Il problema non è
costituito,
quindi, dalla soccombenza o meno dell'ente in giudizio;
bensì dalla necessità di accertare di volta in volta se gli
amministratori, nel momento in cui hanno deciso di costituire l'ente nel
giudizio, avessero il dovere e la possibilità di valutare ex ante l'epilogo di
quel giudizio in modo da procedere ad una scelta quanto più possibile ponderata
alla luce delle eventuali conseguenze di natura finanziaria che avrebbero
interessato il Comune (cfr. Corte dei conti Sez. IIa Centrale 18.1.2001, n. 36).
La scelta di resistere quando l'ente sia citato in un giudizio civile non
costituisce certo l'oggetto di un atto vincolato a cui gli amministratori non
possono sottrarsi e, conseguentemente, non v'è dubbio che la costituzione
in giudizio di un ente locale esprima un atto di amministrazione attiva che, al
pari degli altri, impone un'attenta, quanto prudente ponderazione degli
interessi in gioco al solo fine di prevedere le possibili conseguenze in termini
di vantaggi e di svantaggi patrimoniali per il Comune.
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della Corte dei Conti - Sezione Calabria 25/01/2005 n. 74
SPETTA LA REVISIONE PREZZI ANCHE NELL'IPOTESI DI ANTICIPATA CONCLUSIONE DEI
LAVORI
Con la sentenza n. 8198/05, il Giudice di legittimità ha ribadito la natura
della revisione prezzi in materia di appalti di lavori, la
quale mira a limitare l'alea contrattuale derivante dalle possibili
oscillazioni dei prezzi dei materiali e della mano d'opera mantenendo costante
il rapporto sinallagmatico tra la l'onere "di fare" posto a carico dell'impresa
e quella "di dare" posta a carico della stazione appaltante. In particolare,
l'esame sugli eventuali maggiori oneri sopportati dall'impresa esecutrice va
effettuata in riferimento al tempo di esecuzione delle opere anche nel caso in
cui queste siano state realizzate in data antecedente a quanto originariamente
previsto nel contratto. Quindi, nell'ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori
venga anticipata rispetto ai tempi previsti, non solo la revisione è dovuta ma
questa deve ressere quantificata tenendo conto del momento in cui i lavori sono
stati materialmente effettuati.
Vai alla Sentenza Cassazione
- sez. 1° Civile - 19/04/05 n. 8198
LA VARIANTE IN C.O. NON PUO' PRESCINDERE DA CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE
ED IMPREVEDIBILI
La Cassazione, con la sentenza n.
13643/04, ribadisce il principio che, in tema di appalto di opere
pubbliche, «le ragioni di pubblico interesse o necessità che - ai sensi
dell'articolo 30, comma secondo Dpr 1063/62 - legittimano l'ordine di
sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e
sopravvenute non previste (né prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso
dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di
porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima». Nel
caso che sopravvenga la necessità di approvare una «perizia di variante» -
aggiunge poi la Suprema corte - tale emergenza non deve essere ricollegabile ad
alcuna forma di negligenza od imperizia nella predisposizione e nella verifica
del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima
dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti
tecnici e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di
impedimenti alla realizzazione dell'opera così come progettata. In caso di
lavori sospesi dall'Amministrazione per l'esecuzione di una perizia di variante
originariamente non prevista, l'eventuale acquiescenza
dell'appaltatore oltre un termine finale ricavato in via equitativa sul
parametro costituito dall'articolo 30 DPR 1063/62, non può giustificare il
comportamento dell'Ente appaltante.
Vai alla Sentenza Cassazione,
Sez. 1°, 07/04 - 22/07/04 n. 13643
LEGITTIMA LA CLAUSOLA DEL BANDO DI GARA CHE PRESCRIVA IL RILASCIO DI UNA
GARANZIA FIDEJUSSORIA A COPERTURA DI EVENTUALI MANCATI PAGAMENTI DI STIPENDI E
CONTRIBUTI AI DIPENDENTI
Con la sentenza n. 291/06, il TAR Sicilia - Sede di Palermo ha considerato legittime, in
materia di bando di gara per l'affidamento di appalto di servizio
pubblico, sia una clausola che prescriva la produzione dell'impegno di un
fideiussore a rilasciare garanzia a copertura di eventuali mancati pagamenti di
stipendi e contributi per i propri dipendenti; sia una clausola del capitolato
speciale d'appalto che impone l'obbligo della costituzione della predetta
garanzia fideiussoria in capo al soggetto riuscito aggiudicatario dell'appalto.
Infatti, in ragione della matrice comunitaria delle norme di rango primario che
attualmente regolano la materia delle gare pubbliche, l'esercizio del potere
amministrativo di scelta del contraente deve essere finalizzato non soltanto
alla tutela dell'interesse patrimoniale dell'Amministrazione, ma anche alla
tutela della concorrenza, intesa non già in una accezione puramente mercantile,
ma come permeata da chiari accenti solidaristici, tra cui la garanzia per i
crediti retributivi che incidono sulla effettiva concorrenzialità delle scelte
di mercato. Il Giudice amministrativa ha, inoltre, rilevato che -ove
sia stata acclarata l'esistenza e la legittimità nella lex specialis di
meccanismi volti a tutelare i diritti dei lavoratori dipendenti
dell'appaltatore, e, quindi, l'esistenza e la legittimità dell' interesse
giuridicamente rilevante per l'Amministrazione committente a garantire i
relativi crediti- nulla impedisce alla P.A., entro i limiti di ragionevolezza e
di proporzionalità, di aggiungere alla disciplina legale, ed alla disciplina del
bando relativa a diversi profili di tutela della sfera dei lavoratori
dipendenti, la previsione di una garanzia per le obbligazioni retributive e
contributive. L'illegittimità per irragionevolezza di un provvedimento
amministrativo va scrutinata in relazione alla intrinseca logicità -in astratto-
del provvedimento medesimo rispetto allo scopo perseguito dalla norma
attributiva. Il Tar Sicilia ha quindi ritenuto di poter trarre argomentazioni a
favore della ragionevolezza -e, quindi, della piena legittimità- della clausola
impugnata, dal fatto che nello stesso bando di gara, come in quasi tutti i bandi
di gare pubbliche, era inserita anche la clausola (non censurata) secondo cui
era imposto ai concorrenti di stipulare una polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi per danni a cose e/o a persone e per sinistri
relativi a persone, animali e cose. Ebbene non vi è valida ragione per
ritenere ragionevole tale ultima clausola ed, al contrario, irragionevole quella
sull'obbligo di stipulare una polizza a favore della garanzia del trattamento
economico dei lavoratori; atteso che l'unica differenza tra le due clausole
era costituita dalla diversa natura della responsabilità cui sarebbe chiamata
l'Amministrazione in caso di inadempimento: extracontrattuale nel primo caso,
contrattuale nel secondo.
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alla sentenza 01/02/2006 n. 291 del TAR Sicilia - Palermo - Sez. III
IL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO E' DOVUTO ANCHE SENZA LA PREVENTIVA
FATTURAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE
Con la sentenza n. 14198/04, il Giudice di legittimità ha "escluso
l'esistenza nell'ordinamento generale di un principio secondo cui i pagamenti da
parte dello stato, per corrispettivi di opere in appalto pubblico, siano
subordinati alla previa fatturazione". Secondo la Cassazione, infatti, un
principio del genere non può desumersi né dall'articolo 277 del regolamento
sulla contabilità dello stato (R.D. 827/24), né dagli articoli 6 e 21 del D.P.R.
633/72, in base ai quali la fatturazione non sorge prima del pagamento del
compenso. Al contrario, la Direttiva europea 2000/35/CE sui ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. n. 31/2002
(per quanto non applicabile al caso di specie sorto anteriormente all'entrata in
vigore del dlgs) ha stabilito l'automatica decorrenza degli interessi moratori
alla scadenza del termine legale senza la necessità della costituzione in mora
del debitore. "Tali previsioni", ha concluso la Corte, "illustrano una
evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare il pagamento
delle somme dovute nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e
pubbliche amministrazioni nel termine generale di 30 giorni a partire da un
evento qualificato". E tale evento, spiegano i Giudici, può certo essere
riferito alla data di ricevimento della fattura, ma non impone che la
fatturazione sia condizione essenziale per l'adempimento.
Vai alla Sentenza Corte Cassazione, Sez.
1° - 10/06 - 29/07/04 n. 14198
L'ENTE APPALTANTE DEVE AGIRE SECONDO BUONA FEDE ANCHE PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO NECESSARIO PER ESEGUIRE I PAGAMENTI
Statuendo un principio che vale anche per gli appaltatori, la Cassazione ha
stabilito che l'Ente appaltante può legittimamente rifiutarsi
di pagare le prestazioni del progettista in assenza di erogazione del previsto
finanziamento per l'opera; ma solo in presenza di una clausola contrattuale
che condiziona il pagamento dell'onorario alla presenza del
finanziamento, ed a patto che la pubblica amministrazione sia in grado di
dimostrare di non aver trascurato nessun adempimento necessario per ottenere il
finanziamento stesso e di essersi -in tal modo- comportata secondo buona
fede.
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Corte Cassazione - Sez. 1° - 28/07/04 n. 14198
IN VIGORE LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Sono entrate in vigore il 30/04/04 le Direttive n.
2004/18/CE e n. 2004/17/CE (G.U.U.E. 30/04/04 n. L134), in
materia di appalti pubblici, dirette a riunire in testi unici, le
direttive vigenti rispettivamente nel settore
"classico" (forniture, servizi e lavori) e nei settori
"speciali" (acqua, energia, trasporto e servizi
postali).
Le due direttive contengono alcuni aspetti e principi molto
innovativi degli istituti e delle procedure di appalto, che
avranno un impatto diretto e indiretto sulle pubbliche
amministrazioni e che potranno in prospettiva condizionare
fortemente la legislazione e la prassi degli ordinamenti interni. Tre
sono gli obiettivi principali perseguiti dalle nuove direttive.
1°: la semplificazione e razionalizzazione normativa,
attraverso la regolazione uniforme di aspetti procedurali e formali che, pur
sostanzialmente analoghi, ricevevano ancora una disciplina differente a seconda
dell'oggetto dell'appalto (come, ad esempio, per quanto riguarda le "soglie").
2°: la modernizzazione, con particolare riferimento alla piena
applicazione al settore degli appalti dell'utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche e telematiche anche nelle stesse procedure di gara (disciplina
delle aste telematiche e centrali di acquisto). 3°
: la
flessibilità, con l'introduzione o il rafforzamento di
procedure e istituti innovativi più flessibili che riconoscano
una maggiore libertà di azione ai committenti pubblici, come
nell'ipotesi dell'accordo quadro (in precedenza
limitato ai settori speciali) o dell'appalto integrato
(istituto nuovo, che trova applicazione soprattutto negli appalti
particolarmente complessi dove l'amministrazione ha la
necessità di chiarire e approfondire alcuni aspetti tecnici
prima di avviare la procedura di gara).
Vai
alla Direttiva Europea n. 2004/18 CE del 31/03/2004 (coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi)
Vai
alla Direttiva Europea n. 2004/17 CE del 31/03/2004 (coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali)
L'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE DI UN IMPRESA CESSIONARIA DI
UN'AZIENDA O DI UN RAMO D'AZIENDA.
Con propria determinazione n. 11/2002, l'Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP. ha indicato i criteri e le procedure che le
SOA debbono seguire in ordine al rilascio dell'attestazione di
qualificazione in favore di un'impresa cessionaria di un'azienda
o di un ramo d'azienda. Se non altro, ciò dovrebbe finalmente
ovviare alla discordanza di interpretazioni (rectius: mera
discrezionalità) con la quale le SOA adempivano alle richieste.
Vai alla Determinazione n. 11/2002 del
05/06/2002
L'AUTORITA' DI VIGILANZA FORMULA LE PRIME INTERPRETAZIONI
DELLA L. 01/08/02 N. 166
L'Autorità di Vigilanza è intervenuta per chiarire le
modalità applicative delle variazioni ed integrazioni introdotte
dalla Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni della L.
01/08/2002 n. 166 con la propria determinazione n. 27/2002.
Successivamente, con la Determinazione n. 31/2002, ha fornito
ulteriori importanti chiarimenti in ordine al sistema di
qualificazione, al divieto di subappalto ed all'appalto
integrato.
Ciò è stato reso necessario per i numerosissimi dubbi
interpretativi determinatisi, tra l'altro, per l'assenza -nella
L. 109/1994- di specifiche disposizioni transitorie.
Vai alla Determinazione
n. 27/02 del 16/10/2002
Vai alla Determinazione
n. 31/02 del 18/12/2002
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