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Diritto Bancario
LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA -PER LA PRIMA VOLTA- SULLA NOZIONE DI
OPERATORE QUALIFICATO NEI CONTRATTI DERIVATI
In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione
già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la semplice
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga
della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori
mobiliari -pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla
formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un
fatto obiettivo- esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori
verifiche sul punto ed, in carenza di contrarie allegazioni specificamente
dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova
che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e
sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto
riguarda la sussistenza in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni
nel settore dei valori mobiliari dei presupposti per il riconoscimento della sua
natura di operatore qualificato.
Vai
alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 26/05/2009 n. 12138 ed al
commento dell'Avv. Valerio Sangiovanni (in "Danno e responsabilità",
11/2009, 1067; qui riprodotto per gentile concessione di Ipsoa Wolters
Kluwer)
LA CASSAZIONE PRECISA IL CONCETTO DI INFORMAZIONE ADEGUATA DEL CLIENTE
(SUITABILITY RULE)
Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria l'operatore finanziario è gravato del dovere
sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua
esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la
propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il
risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di
investimento o disinvestimento. Il duplice riferimento alle informazioni
adeguate e necessarie e la direzione dell'obbligo nei confronti del cliente
inducono a ritenere che le informazioni debbano essere modellate alla luce della
particolarità del rapporto con l'investitore, in modo da soddisfare le specifiche
esigenze proprie di quel singolo rapporto. L'ambito oggettivo delle disposizioni
concernenti l'adeguatezza delle operazioni (suitability rule) trova applicazione con
riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi
investitore che non sia un
operatore qualificatore sia con riguardo ai servizi di
investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come
ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia
la dove l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando
venga prestato il servizio di
negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°,
25/06/08 n. 17340
LA BANCA NON PUO' CONCEDERE PRESTITI PER COSTITUIRSI UNA GARANZIA
REALE
Un Giudice di merito, con una sentenza che si segnala per la
completezza dell'analisi svolta, ha precisato che il mutuo fondiario non può
essere utilizzato per ripianare i debiti -del mutuatario- nei confronti
della banca. In questo modo, infatti, si crea un'obbligazione virtuale
per ottenere delle garanzie fideiussorie e ipotecarie. L'operazione di cui
sopra, in pratica, non appare meritevole di tutela in quanto la banca
utilizza il contratto di mutuo non già per concedere un finanziamento bensì per
costituire un'ipoteca a garanzia di debiti preesistenti.
Vai alla sentenza del
Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, 11/08/2008 n.
326
NULLITA' DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE O RESPONSABILITA'
DELL'INTERMEDIARIO: LE S.U. RISOLVONO IL CONTRASTO
Le
Sezioni Unite della Cassazione -con le due sentenze in esame- intervengono per
porre fine al contrasto giurisprudenziale riguardante gli effetti
della violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta
esecuzione delle operazioni che la Legge pone a carico del soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario. Tale
violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente
obbligo di risarcimento dei danni, ove avvenga nella fase precedente o
coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a
regolare i successivi rapporti tra le parti. Può -invece- dare luogo a
responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del
predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni
d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto
d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di
previsione normativa in tal senso, la violazione dei su accennati doveri di
comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o
dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c. Le
S.U. precisano, a tale riguardo, che le regole di comportamento degli
intermediari finanziari hanno carattere imperativo: nel senso che esse, essendo
dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta
implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari,
si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. Questo
rilievo, tuttavia, non è da solo sufficiente a dimostrare che la violazione di
una o più tra dette norme comporta la nullità dei contratti stipulati
dall'intermediario col cliente. Se la loro violazione non può essere, sul piano
giuridico, priva di conseguenze, non è detto che la conseguenza sia
necessariamente la nullità del contratto. Più in particolare, è evidente che il
legislatore -il quale certo avrebbe potuto farlo e che, nella medesima legge,
non ha esitato ad altro proposito a farlo- non ha espressamente stabilito che il
mancato rispetto delle citate disposizioni interferisce con la fase genetica del
contratto e produce l'effetto radicale della nullità invocata dai ricorrenti.
Non si tratta quindi certamente di uno di quei casi di nullità stabiliti dalla
legge ai quali allude il 3° comma dell'art. 1418 c.c. Neppure i casi di nullità
contemplati dal 2° comma dell'art. 1418 c.c. sono invocabili nella situazione in
esame. E' vero che, tra questi casi, figura anche quello della mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., e che il primo di tali requisiti è
l'accordo delle parti. Ma, ove pure si voglia ammettere che nella fase
prenegoziale la violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario sopra
ricordati siano idonei ad influire sul consenso della controparte contrattuale,
inquinandolo, appare arduo sostenere che sol per questo il consenso manca del
tutto; ed i vizi del consenso -se pur di essi si possa parlare- non determinano
la nullità del contratto, bensì la sua annullabilità, qualora ricorrano le
condizioni previste dagli artt. 1427 e segg. c.c. Resta da considerare
l'ipotesi che la nullità possa dipendere dall'applicazione della disposizione
dettata dal 1° comma dell'art. 1418 c.c.: che si possa, cioè, predicare la
nullità (c.d. virtuale) del contratto contrario a norme imperative, tali essendo
appunto le norme dettate dall'articolo 6 della Legge n. 1/1991. Le S.U., per
escludere la possibilità di invocare la nullità del contratto per violazione di
norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in
quella esecutiva, osservano che, "nel settore della intermediazione
finanziaria, non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell'intenzione
del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi
comprese quelle concernenti i doveri d'informazione " dell'altro
contraente, alla stregua di regole di validità degli atti. Richiamando la
distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del
contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase
esecutiva, la Corte rileva come la violazione dei primi (ove non si traduca
addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità -mai comunque la
nullità- del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a
produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, dalla quale discende
l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò
l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, la violazione dell'obbligo di
comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura
ingiustificata delle trattative (ovvero qualora sia stipulato un contratto
invalido o inefficace), ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia
risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento
scorretto. In siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato
al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal
comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia
dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto
comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La
violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva
alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un
vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè
quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono
quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale
vigente tra le parti. Ne consegue che la loro violazione, oltre a generare
eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento
contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455
c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione
finanziaria.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni
Unite 19/12/2007 n. 26724
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite
19/12/2007 n. 26725
Vai al commento del
Dott. Filippo Sartori "La (ri)vincita dei rimedi risarcitori"
pubblicato su www.ilcaso.it
Vai al commento
del Dott. Daniele Maffeis "Dopo le S.U.: l'intermediario che non si astiene
restituisce al Cliente il denaro investito" pubblicato su www.ilcaso.it
Vai al commento del Dott.
Francesco Autelitano "La natura imperativa delle regole di condotta
degli Intermediari finanziari" pubblicato su "I Contratti" n.
12/2008
LE MODALITA' DI CALCOLO DEL DEBITO RESIDUO DEL MUTUATARIO
INADEMPIENTE
La
Corte di Cassazione, in un caso di risoluzione anticipata del contratto di
mutuo fondiario a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte
dell'istituto di credito, ha affermato nuovamente il principio generale del
divieto di anatocismo, ma la novità della decisione sta nell'aver
escluso il meccanismo dell'anatocismo relativamente alle rate di mutuo non
ancora maturate e nell'aver sancito il principio che -in tali casi- il credito
dell'istituto mutuante risulterà formato dalle rate già scadute fino a quel
momento, dal capitale residuo e dagli interessi di mora convenuti da applicarsi
tanto alle rate scadute quanto al capitale residuo. Non è affatto detto che tale
sistema di calcolo sia più vantaggioso per la parte mutuataria; ma i
giudici non hanno fatto altro che applicare la norma dell'art. 120 TUB,
integrato dalla delibera del CICR del 9/2/2000, che prevede che dal momento
della risoluzione del contratto di finanziamento, per inadempimento del
finanziato, sulla somma dovuta decorrono gli interessi come contrattualmente
stabilito (su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica). Sulla questione della risoluzione del contratto di mutuo la
suprema Corte ha disatteso le richieste della banca che insisteva sul punto che
l'azione esecutiva per il recupero del credito non comporta necessariamente la
risoluzione del contratto di mutuo e non impedisce la maturazione di ulteriori
rate in base al piano di ammortamento concordato. Al contrario, la Corte ha
affermato che quando la banca mutuante, a seguito dell'inadempimento del
mutuatario, intima il precetto per ogni suo credito, viene attivata la clausola
risolutiva espressa e non si ha semplicemente la decadenza per il debitore dal
beneficio del pagamento rateale ma avviene la risoluzione del contratto che
opera per il futuro anticipando la scadenza dell'obbligazione di rimborso del
capitale. La Corte sostiene che la risoluzione del contratto di mutuo non
compromette l'equilibrio economico tra le operazioni passive (emissione delle
cartelle fondiarie) e quelle attive (prestiti ipotecari) effettuate
dall'istituto mutuante, poiché continuano a maturare degli interessi sul
capitale residuo. Non più gli interessi corrispettivi ma gli interessi moratori
al tasso convenzionale stabilito dal contratto. E su quest'ultimo punto, la
Cassazione esclude che possa applicarsi il tasso legale agli interessi moratori
e ritiene, invece, applicabile il tasso convenzionale, quello stabilito dal
contratto. Pertanto, dal momento dell'avvenuta risoluzione del contratto non
sono più maturate ulteriori semestralità, cioè rate composte da capitale e da
interessi corrispettivi, e la banca avrebbe dovuto chiedere al debitore non le
rate a scadere, oltre a quelle scadute, ma il pagamento del capitale residuo,
oltre agli interessi convenzionali di mora sia sulle rate scadute sia sul
capitale residuo. Altro
punto importante della sentenza è quello in cui si afferma il potere del giudice
di rilevare d'ufficio la nullità della clausola anatocistica anche se non è
stato fatto espressamente dalla parte che ne aveva interesse.
Vai alla sentenza Corte Cassazione 21/10/05
n. 20449
LA BANCA GIRATARIA PER L'INCASSO CHE PAGA UN ASSEGNO NON TRASFERIBILE A
PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO INCORRE IN RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
Componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della
Cassazione -con sentenza n. 14712/2007- hanno affermato la natura contrattuale
della responsabilità della banca negoziatrice di assegni (bancari o circolari),
che abbia pagato i predetti in violazione dell'art. 43, comma 1, Legge Assegno.
Detta responsabilità si manifesta nei confronti di tutti i soggetti nel cui
interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano
sofferto un danno. Nel novero di tali soggetti rientra indubbiamente il
prenditore, ma anche colui che abbia apposto sul titolo la clausola di non
trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la
provvista costituita presso la banca trattaria (od emittente), nonché, se del
caso, questa stessa banca. Dalla natura contrattuale della responsabilità
discende l'applicazione del relativo regime giuridico e, in particolare,
l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale alla relativa azione ex
art. 2946 cod. civ. Abbandonando le precedenti impostazioni di responsabilità
aquiliana e responsabilità ex lege (cfr.: Cass., Sez. I°, 06/10/05 n.
19512), la Cassazione arriva quindi a fissare una sorta anomala di
responsabilità contrattuale della Banca negoziatrice, osservando che la clausola
di non trasferibilità sta a tutelare (in virtù della rigida disciplina imposta
dall'art. 43 co. 2° R.D. 21/12/1933 n. 1736) ogni e qualsiasi
interessato all'operazione di riscossione.
Vai alla sentenza Cassazione
Sezioni Unite 08/05 - 26/06/2007 n. 14712
IL DIRITTO DELLA BANCA DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI C/C E' COMUNQUE
SINDACABILE
Con l'ordinanza in esame il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia,
nell'ambito di un procedimento d'urgenza, ha ordinato a un Istituto di credito
l'immediata riattivazione del conto corrente e dei servizi ad esso accessori
intestati al ricorrente, in quanto il diritto di recesso esercitato dalla banca
sarebbe stato immotivato e privo di qualsiasi ragione, benché formalmente
corretto. Secondo la più attenta e condivisibile giurisprudenza, infatti, il
potere tipicamente concesso alla banca di recedere dai contratti di conto
corrente senza particolari vincoli incontra comunque i limiti della correttezza
e della buona fede. Essi rappresentano -da un lato- il margine estremo fin dove
può spingersi la discrezionalità dell'istituto di credito, dall'altro, il
parametro di riferimento nella valutazione della legittimità della condotta
dello stesso istituto. Ciò significa che la regolarità formale del recesso non
implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo
di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale
principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.) alla
stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in
difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di conto corrente
o di apertura di credito sia da considerare illegittimo ove in concreto esso
assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Connotati tali, cioè, da
contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti
usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti
in atto, abbia fatto conto di poter disporre del conto corrente e/o della
provvista creditizia per il tempo previsto. La scelta di recesso da parte
dell'istituto di credito deve, quindi, essere supportata da ragioni e motivi sui
quali chiunque, che non sia di parte, debba e possa ragionevolmente
convenire.
Vai all'Ordinanza 05/11/07 del
Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia
ESISTE RESPONSABILITA' DELLA BANCA -PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI BUONA
FEDE- IN CASO DI COMPENSAZIONE TRA DUE C/C OPERATA SENZA PREVENTIVA
COMUNICAZIONE
E' ammissibile la compensazione mediante
l'immissione del saldo di un conto corrente come posta passiva di un altro con
annotazione contabile pur in presenza di una clausola contrattuale relativa a
saldi passivi e attivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo
stesso cliente che le parti hanno ritenuto di mantenere formalmente e
contabilmente distinti. Determina tuttavia la responsabilità della banca la
compensazione effettuata senza procedere alla sua pronta comunicazione al
correntista, in applicazione del principio di correttezza e buona fede
nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). La Cassazione non è entrata
nell'esame della nota questione -ben dibattuta in Dottrina- in merito alla
possibilità che la norma contenuta nell'art. 1853 c.c. operi anche in mancanza
della chiusura dei conti (e ciò in quanto le parti avevano disciplinato la
compensazione). In precedenza (sentenza 23/05/86 n. 3447), la Corte aveva
ritenuto irrilevante il fatto che il correntista potesse ignorare la avvenuta
compensazione. Con la decisione in esame il Giudice di legittimità ha osservato
che le scritturazioni concernenti lo stesso conto non sono omologabili con
quelle derivanti dalla compensazione di conti diversi. Nel primo caso, infatti,
gli addebiti e gli accrediti comportano un'operazione di conguaglio ma non di
compensazione. Nell'ipotesi di compensazione -ex art. 1853 c.c.- tra saldi
attivi e passivi di più conti correnti assume uno specifico significato la
comunicazione effettuata dalla banca. Il bilanciamento tra l'interesse del
correntista (che fa affidamento sul saldo del conto sul quale trae l'assegno) e
quello della banca (di salvaguardia della garanzia sulla quale ha fatto
affidamento in relazione alla compensazione pattuita) impone che ciascuna delle
parti agisca secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. Viene pertanto
ribadito che, in tema di esecuzione del contratto bancario, la buona fede si
atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte
di tenere quei comportamenti idonei a preservare, senza rappresentare un
apprezzabile sacrificio a suo carico, gli interessi dell'altra parte.
Vai alla sentenza
Cassazione - Sezione 1° Civile - 28/09/2005 n. 18947
In materia di esecuzione in buona fede del contratto
bancario:
Vai alla sentenza
Cassazione - Sezione 3° Civile - 16/10/2002 n. 14726
Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 1°
Civile - 27/09/2001 n. 12093
LE CONSEGUENZE DEL PROTESTO ILLEGITTIMO
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 9233/07, ha rilevato che,
in caso di protesto illegittimo di una cambiale, la lesione alla reputazione
personale costituisce di per sé un danno reale che va risarcito. Nel caso
di specie la controversia nasce dall'illegittimità del protesto di una cambiale
presentata ad un Istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca
d'appoggio: la S.C. cassa la sentenza di merito che dà per assodata la
responsabilità da inadempimento del creditore ma poi nega la quantificazione
equitativa del pregiudizio che scaturisce dalla perdita dell'immagine
professionale o sociale. Il danno -spiegano i Giudici di legittimità- va
invece risarcito (sia a titolo contrattuale per inadempimento sia a titolo
extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere) in
modo satisfattivo, ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede
(cfr.: artt. 1226 e 2056 c.c.). Il creditore era tenuto al
risarcimento del danno per la lesione alla reputazione personale: la prova della
lesione, contestuale a quella dell'illegittimità del protesto, costituisce un
danno ingiusto in re ipsa (cfr. Cassazione 4881/01; 11103/98;
2576/96). La Cassazione, in base ai principi costituzionali e alla
giurisprudenza della Consulta, sottolineano l'ingiustizia del danno che lede la
reputazione della persona che si vede illegittimamente inclusa «nel cartello dei
cittadini insolventi» e dunque lesa nella propria immagine sociale (cfr.
artt. 2 e 3 Cost.) e socialmente discriminata (cfr. Corte
costituzionale, n. 252/83).
Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 3° Civile
- 18/04/2007 n. 9233
LA NULLITA' DELLE CLAUSOLE DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Le Sezioni Unite della Cassazione confermano, con la sentenza n.
21095/04, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi debitori. L'art. 1283 c.c. stabilisce che, in mancanza di usi
contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza; e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Il
Giudice di legittimità è più volte intervenuto onde dirimere la questione dello
"spessore" che dovrebbero avere gli usi richiamati dall'art. 1283 c.c. In
particolare, è stato statuito che "la clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto
essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola
stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle "norme bancarie
uniformi" (giacché anche queste costituiscono usi negoziali) "
(Cass. 01/10/02 n. 14091). Nel senso della nullità della convenzione di
capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, si confrontino, tra le
altre: Cass. 11/11/03 n. 2593; Cass. 18/09/03 n.
13739; Cass. 01/10/02 n. 14091; Cass. 28/03/02 n.
4498; Cass. 28/03/02 n. 4490; Cass. 01/02/02 n. 1281; Cass. 11/11/99
n. 12507; Cass. 30/03/99 n. 3096. Di particolare rilievo è la sentenza
del 30/03/99 n. 3096, con la quale la Cassazione ha ritenuto che
la clausola della capitalizzazione trimestrale potrebbe fondarsi, semmai, solo
su un uso negoziale; conseguentemente escludendo che possa verificarsi
un'integrazione automatica nel contratto a norma dell'art. 1374 c.c. Prima
del 1999, la prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi
a debito era ritenuta rientrare, anche dall'esame compiuto in via giudiziaria,
fra gli usi normativi richiamati dall'art. 1283 c.c. e, cioè, nella "costante,
uniforme, generale e pubblica ripetizione di un determinato comportamento
accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente
obbligatorio". L'importanza della sentenza delle S.U. in commento risiede
nel fatto che viene escluso che le clausole di capitalizzazione trimestrale
dovessero ritenersi valide sino al 1999, stante l'allora communis
opinio della loro validità (ad una consuetudine in tal senso allora vigente
sarebbe subentrata solo una desuetudine). E ciò, da un lato, perché già
prima del 1999 vi erano stati importanti interventi in materia da parte del
Legislatore (si pensi alla c.d. Legge antiusura) e, dall'altro lato, perché le
clausole che consentivano l'anatocismo, già predisposte dalle Banche, venivano
sottoscritte -senza possibilità di modifica- dalla parte che aveva necessità di
accedere al credito bancario. Si afferma definitivamente, pertanto,
l'indispensabilità dell'uso normativo al fine di giustificare la deroga al
divieto di pattuizione anatocistica. Con la sentenza S.U. 4 novembre 2004 n.
21095 la vicenda dell'anatocismo giunge, se forse non alla definitiva
conclusione, sicuramente ad un punto d'arrivo giurisprudenziale di notevole
rilevanza. La vicenda può essere così sintetizzata: Per quasi un ventennio la
giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato la validità delle
clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto
con la previsione di cui all'art. 1283 c.c. sulla base dell'affermazione
dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito
dalla norma medesima. Tale orientamento trovava opposizione solo in alcune
sporadiche pronunce di merito. Nel 1999 la Suprema Corte, con una serie di
sentenze, affermava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,
"sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo
idoneo a derogare all'art. 1283 c.c." Il nuovo corso della Cassazione,
tuttavia, è stato contrastato da una minoritaria giurisprudenza di merito. Il
legislatore tentava di attuare un intervento risolutivo della materia con il
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, da un lato modificando l'art. 120 T.U.L.B. ed
introducendo con esso il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei
saldi attivi e passivi e, dall'altro lato, stabilendo una "sanatoria" per il
pregresso con la norma transitoria di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999, che
operava il "salvataggio" delle clausole di capitalizzazione trimestrale
contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova
disciplina". La norma transitoria è stata travolta dalla Corte costituzionale
17 ottobre 2000, n. 425. Risoltosi così il problema per i soli contratti di
conto corrente posteriori al 2000, per il periodo precedente la Suprema Corte ha
continuato, con una ulteriore serie di sentenze, a ribadire il suo più recente
approccio, estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto
corrente bancario anche ai contratti di mutuo". Infine, con la pronuncia
delle Sezioni Unite n. 21095/2004, ha sancito in modo netto il revirement
del 1999, consolidando il nuovo "trend giurisprudenziale e normativo".
Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite
07/10 - 04/11/04 n. 21095
Pubblichiamo un'interessante sentenza di merito che si caratterizza per aver
affrontato, con estrema chiarezza e linearità, una serie di aspetti
(decorrenza prescrizione, anatocismo, rinvio agli usi, capitalizzazione
trimestrale, commissione di massimo scoperto, approvazione del conto) già
esaminati dalla giurisprudenza di legittimità
Vai alla sentenza del Tribunale di
Torino n. 450 del 21/01/2010
IL TRIBUNALE INIBISCE ALLA BANCA DI RESPINGERE LE RICHIESTE DI
RICALCOLO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA SOSTENENDO LA VALIDITA' DELLA CLAUSOLA DI
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda di inibitoria
avanzata da un'associazione di consumatori nei confronti del Banco di Sicilia il
quale, malgrado il rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale in tema di
anatocismo bancario e la natura vessatoria della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, si era reiteratamente rifiutato di ricalcolare il
saldo dei conti correnti ancora attivi o di restituire le somme incassate in
forza della illegittima capitalizzazione degli interessi a debito. Il Giudicante
ha fatto divieto all'istituto bancario di respingere le istanze avanzate dai
titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo
della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione
trimestrale al 30 giugno 2000 nonchè quelle dirette alla ripetizione di somme
corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale
degli interessi a debito sino a detta data. Tale divieto riguarda i soli
casi in cui la banca abbia sostenuto la piena validità ed efficacia
della clausola di capitalizzazione trimestrale, potendo invece l'istituto
giustificare il rifiuto al ricalcolo sulla base di diverse eccezioni inerenti il
singolo rapporto di conto corrente bancario. Il Tribunale ha infine disposto
l'applicazione di una penalità in caso di ritardo pari ad euro 516 per ogni
violazione alle statuizioni rigettando inoltre la domanda volta ad ottenere la
condanna della banca a consegnare gli estratti conto in suo possesso antecedenti
i dieci anni dalla richiesta, non ravvisandosi alcun obbligo giuridico di
consevazione di tale documentazione oltre il decennio.
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del Tribunale di Palermo 01/06/2006 n. 2491
L'ILLEGITTIMITA' DELL'ANATOCISMO TRIMESTRALE
Il Giudice
di Lecce, con la sentenza n. 42 del
05/04/2004 del Tribunale Sezione distaccata Nardò, è ancora una volta
intervenuto -in materia di contratti di c/c bancario e di interessi passivi-
tutelando le legittime istanze degli utenti bancari (cfr.: Trib., ordinanze 21/10/1999; 29/10/1999 e
10/12/1999: r.o. nn. 690 e 753 del 1999, n. 44 del 2000; Trib. Sent. 352/2004;
C. Appello, sent. 27/6/2000; C. Appello, sent. 22/10/2001; C. Appello 6/2/2001).
In Dottrina è ormai riconosciuto che, in mancanza della domanda giudiziale o
della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi
restano infruttiferi in considerazione della imperatività della norma di cui
all'art. 1283 c.c.; dal ché la violazione di
essa produce la nullità delle relative pattuizioni anteriori alla scadenza degli
interessi (CAFARO R. - TANZA A. "La tutela
dei consumatori nel credito, nei servizi finanziari e bancari", Piacenza, 2003,
136). La
sentenza in rassegna si segnala anche per il principio sancito in tema di
contestazione/approvazione dell'estratto conto, documento certificato dal
dirigente della Banca, il cui valore probatorio è limitato ai soli fini
dell'ottenimento del decreto ingiuntivo. Per unanime e consolidato orientamento
giurisprudenziale, in un ordinario giudizio di cognizione, l'efficacia
probatoria dell'E/C è regolata dai principi generali (Trib. Genova sent. 1/4/99
in Gius, 1999, pag. 2446; Cass. 10/8/90 n. 8128; Trib. Cagliari sent. 4/7/89, in
Riv. Giur. Sarda, 1991, 75; Trib. Milano, sent. 13/10/88 in Banca, Borsa e
titoli di credito, 1990, II, 213; Trib. Alessandria, sent. 13/5/97 in Giur. It.,
1998, 54, con nota di Ziino; Trib. Venezia, sent. 4/6/92 in Foro It., 1994, I,
289, secondo cui il saldaconto non costituisce neppure prova idonea per
l'ingiunzione di pagamento); mentre "la migliore dottrina e giurisprudenza,
attenendosi alla lettera della norma, hanno circoscritto il valore
probatorio al procedimento monitorio e riconosciuto al documento medesimo,
nell'ambito del giudizio di cognizione, l'idoneità a fornire meri elementi di
prova indiziaria atti a contribuire soltanto nel contesto di altri elementi
ugualmente significativi alla formazione del libero convincimento del giudice"
(CAFARO R. - TANZA A., cit., 122). L'approvazione del conto ex art. 1832
c.c. (applicabile al c/c bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857
c.c.) rende incontestabili le annotazioni in conto -derivanti dalla mancata
impugnazione- nella loro realtà effettuale; ma NON determina la decadenza da
eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori
(contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr. Cass.
11/5/98 n. 4735; Cass. 11/9/97 n. 8989; Cass. 16/1/97 n. 404; Cass. 10/10/96 n.
8851; Cass. 11/3/96 n. 1978; Cass. 15/6/95 n. 6736; Cass. 24/5/91, n. 5876;
Cass. 13/1/88 n. 178; Cass. 24/7/86 n. 4735; Cass. 7/9/84 n. 4788; Cass. 14/2/84
n. 1112; Cass. 19/1/84 n. 452; Cass. 19/8/83 n. 5409, Cass. 10/4/80 n. 2095).
"Il
silenzio del correntista (perché in ciò si risolve la mancata contestazione) non
può, quindi, essere interpretato come costitutivo di diritti di credito in
realtà insussistenti, tanto più se si considera che, di norma, le contestazioni
formulabili presuppongono un bagaglio di conoscenze tecnico - giuridiche delle
quali, per comune esperienza, il normale cittadino è del tutto sprovvisto, né va
sottovalutata la posizione dell'imprenditore che, avendo investito le somme
oggetto di affidamento, è impossibilitato a restituire immediatamente le
medesime qualora la banca, indispettita da pesanti contestazioni, revochi
immediatamente l'affidamento stesso" (CAFARO R. - TANZA A., cit., 123).
Stesse conclusioni vengono raggiunte per quanto concerne l'arbitraria
variazione, in sfavore del cliente, dei c.d. "giorni di valuta".
Nel
provvedimento in esame il Giudicante si sofferma sulla questione dei c.d. "usi
di piazza", stabilendo che in caso di generico "riferimento per relationem alle
condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza", anche per i
contratti di conto corrente anteriori all'entrata in vigore della Legge 154/1992
gli interessi ultralegali vanno determinati per iscritto ex art. 1284 c.c. e per
relationem solo mediante "il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi
estrinseci, purché obiettivamente individuabili ". La clausola di
determinazione dell'interesse ultralegale, mediante riferimento al c.d. "uso di
piazza", è da ritenersi nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del
disposto di cui agli artt. 1284, comma 3°, 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ. La
S.C. sin nella sentenza n. 11042 del 10/11/97 ha infatti inequivocabilmente
osservato che "una clausola, la quale si limiti a far riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è
sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento
di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l'esistenza di
diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di
stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente
riferirsi". Nel senso della nullità della clausola determinativa
dell'interesse corrispettivo ultralegale mediante il rinvio "alle condizioni
usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza " v. anche -ex
plurimis- Cass. - Sez. I, 14/1/99 n. 348. Per quanto riguarda la c.m.s.
(commissione di massimo scoperto) anche il Tribunale di Lecce, nella sentenza in
commento, aderisce ad un'opinione ormai più che consolidata in Giurisprudenza di
merito e di legittimità (ex plurimis: Cass. 21/11/00 n. 15024), nonché in
Dottrina: la ratio delle c.m.s. non può essere individuata in alcuna fonte
normativa poichè il nostro ordinamento non fa mai riferimento alla c.m.s.,
termine che, di fatto, è considerato un vera e propria integrazione del tasso
nominale di interesse e che non ha una specifica giustificazione
economico-tecnica (BRUSASCA, Tecnica Bancaria, Milano; DELL'AMORE, Economia
delle aziende di credito, Istituto di Economia Aziendale Università Bocconi di
Milano, III, Le banche di deposito, 777; CAFARO R- TANZA A., cit. p.116). La
convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale, potrebbe essere consentita,
ex art. 1283 c.c., solo in presenza di un uso normativo, in forza del quale sia
espressamente prevista la preventiva pattuizione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi scaduti. Non esiste un uso normativo, anteriore
all'entrata in vigore del vigente codice civile del 1942, né successivo a detta
data, il cui contenuto consenta la preventiva pattuizione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi non ancora scaduti. E se, per assurdo, si fosse creato un
tale uso successivamente all'entrata in vigore del codice civile, questo non
avrebbe potuto validamente formarsi, in quanto contra legem. La pretesa
consuetudine normativa di capitalizzazione trimestrale degli interessi non
soltanto è inesistente al momento dell'entrata in vigore del codice del 1942, ma
anche successivamente, visto che le prime N.U.B. (Norme Bancarie Uniformi,
gruppo di 15 condizioni elaborate dall'ABI), in tema di conto corrente, sono
state adottate dal 1° gennaio 1952 (ma non erano presenti né nel 1942, né
successivamente) e prevedevano, per la prima volta, la capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori. Per quanto riguarda gli "usi", registrati
dalle Camere di Commercio in sede provinciale (prima o in concomitanza con
l'entrata in vigore del codice civile e delle "condizioni generali uniformi di
banca" in tema di conto corrente), non contenevano previsioni circa la chiusura
e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche.
In
conclusione, deve convenirsi che l'inserzione nei contratti bancari di una
previsione di capitalizzazione trimestrale non costituisce un uso normativo. Al
più, essa potrebbe costituire una tendenza (dettata dall'imposizione di un
contraente forte) verso la costituzione di un uso negoziale (art. 1340 c.c.), la
cui formazione peraltro non si sarebbe mai compiuta, considerato il contrasto di
questa clausola con il divieto imperativamente stabilito dalla legge (così:
CAFARO R. - TANZA A., cit., 103).
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Lecce - Sezione di Nardò,
n. 42 del 05/04/2004
Vai alla
sentenza del Tribunale di Lecce n. 352 del 07/01 -
11/02/04
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sentenza del Tribunale di Lecce n. 522 del 28/01/04
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sentenza del Tribunale di Lecce n. 1736
del 14/04/03
EMESSA LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SULLA VICENDA DELLE OBBLIGAZIONI
ARGENTINE
Vai alla sentenza del Tribunale di
Mantova - Sez. II, n. 614 del 18/03/2004 Vai alla nota a sentenza dell'Avv. Giovanna Cafaro
(articolo tratto da www.tidona.com) Vai ad una rassegna di
massime giurisprudenziali in materia di bonds argentini (da www.tidona.com - maggio 2005)
GLI ISTITUTI DI CREDITO NON POSSONO FARSI PAGARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
DAI CORRENTISTI IN MERITO ALLE LORO OPERAZIONI BANCARIE
Le banche devono consegnare ai propri clienti le informazioni personali
richieste in modo gratuito e in forma comprensibile. Lo ha statuito, in data
21/11/03, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha dato
ragione al ricorso di un correntista che, dopo aver richiesto alla propria banca
informazioni sulle sue operazioni bancarie, si è sentito rispondere che -per
accedere alla documentazione richiesta- avrebbe dovuto ''precostituire i fondi
occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti''. Il Garante
ha ribadito che la legge obbliga ''il titolare o il responsabile del trattamento
ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di
richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico, che riguardano
l'interessato, ed a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli
agevolmente comprensibili. Intervenendo su un simile ricorso, già il 12/05/03
il Garante aveva statuito l'obbligo per la Banca ad assicurare un completo
riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in
tutto o in parte, comunicati al cliente mediante l'invio degli estratti conto
mensili. Qualora l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse
particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al
cliente o rilasciargliene copia.
Vai alla Newsletter 21/11/03 del Garante per
la protezione dei dati personali
Vai alla Newsletter 12/05/03 del Garante per
la protezione dei dati personali
CONFERMATA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA LA VESSATORIETA' DI ALCUNE CLAUSOLE
DEI CONTRATTI BANCARI.
La vicenda prende le sue mosse dalla sentenza 21/01/2000 con la quale il
Tribunale di Roma ha dichiarato abusive alcune clausole predisposte dall'A.B.I.
e ne inibiva l'uso sia nei contratti bancari pendenti sia in quelli futuri. Il
Giudice di 2° grado, respingendo -in grandissima parte- l'appello proposto
dall'A.B.I., nonché dalla Banca Fideuram e dalla B.P.M., compie un'approfondita
e molto convincente analisi della natura e dei limiti delle condizioni generali
di contratto utilizzate nei rapporti tra Banche e consumatori; distinguendo tra
le clausole illegittime e quelle che, per rimanere legittime, devono essere
adeguatamente interpretate. In particolare, la Corte chiarisce che una clausola
giudicata abusiva può risultare legittima in un singolo contratto qualora
risulti che essa sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 1469 ter cod.
civ., 4° co.) oppure, in concreto, bilanciata da vantaggi compensativi.
Illegittime vengono confermate le clausole riguardanti: a) la
limitazione convenzionale della responsabilità della Banca nei contratti per le
cassette di sicurezza e per gli obblighi di custodia degli assegni da parte del
cliente; b) la facoltà di libero ed incondizionato recesso nel
contratto di apertura di credito; c) l'autotutela -in favore
della Banca- per l'ipotesi di compensazione di propri controcrediti;
d) l'anatocismo; e) l'esclusione -per la
Banca- dell'obbligo di comunicazione preventiva in caso di modifica del
parametro di cui alle indicizzazioni degli interessi; f) la
facoltà della Banca di agire in via principale, anziché sussidiaria, sui beni
personali di ciascuno dei coniugi cointestatari; g) la facoltà
-per la Banca- di modificare le Condizioni Generali di contratto per proprie
"esigenze organizzative"; h) la limitazione di responsabilità
per fatti di terzi; i) l'efficacia probatoria conferita
all'estratto conto; l) la limitazione di responsabilità per la
mancata comunicazione -nel termine di 2 o 4 giorni, a seconda se la Banca è
girante o portatrice del titolo- del mancato pagamento di un assegno bancario.
Vai alla sentenza
24/09/2002 della Corte d'Appello di Roma - 2° Sezione Civile
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