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Diritto Bancario

 

 

LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA -PER LA PRIMA VOLTA- SULLA NOZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO NEI CONTRATTI DERIVATI 

In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari -pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo- esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto ed, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni nel settore dei valori mobiliari dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di operatore qualificato.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°,  26/05/2009 n. 12138 ed al commento dell'Avv. Valerio Sangiovanni (in "Danno e responsabilità", 11/2009, 1067; qui riprodotto per gentile concessione di Ipsoa Wolters Kluwer)


 LA CASSAZIONE PRECISA IL CONCETTO DI INFORMAZIONE ADEGUATA DEL CLIENTE (SUITABILITY RULE)

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l'operatore finanziario è gravato del dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento. Il duplice riferimento alle informazioni adeguate e necessarie e la direzione dell'obbligo nei confronti del cliente inducono a ritenere che le informazioni debbano essere modellate alla luce della particolarità del rapporto con l'investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie di quel singolo rapporto. L'ambito oggettivo delle disposizioni concernenti l'adeguatezza delle operazioni (suitability rule) trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un

operatore qualificatore sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia la dove l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 25/06/08 n. 17340


LA BANCA NON PUO' CONCEDERE PRESTITI PER COSTITUIRSI UNA GARANZIA REALE

Un Giudice di merito, con una sentenza che si segnala per la completezza dell'analisi svolta, ha precisato che il mutuo fondiario non può essere utilizzato per ripianare i debiti -del mutuatario- nei confronti della banca. In questo modo, infatti, si crea un'obbligazione virtuale per ottenere delle garanzie fideiussorie e ipotecarie. L'operazione di cui sopra, in pratica, non appare meritevole di tutela in quanto la banca utilizza il contratto di mutuo non già per concedere un finanziamento bensì per costituire un'ipoteca a garanzia di debiti preesistenti.

Vai alla sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, 11/08/2008 n. 326


NULLITA' DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE O RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO: LE S.U. RISOLVONO IL CONTRASTO

Le Sezioni Unite della Cassazione -con le due sentenze in esame- intervengono per porre fine al contrasto giurisprudenziale riguardante gli effetti della violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la Legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario. Tale violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può -invece- dare luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei su accennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c. Le S.U. precisano, a tale riguardo, che le regole di comportamento degli intermediari finanziari hanno carattere imperativo: nel senso che esse, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari, si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. Questo rilievo, tuttavia, non è da solo sufficiente a dimostrare che la violazione di una o più tra dette norme comporta la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente. Se la loro violazione non può essere, sul piano giuridico, priva di conseguenze, non è detto che la conseguenza sia necessariamente la nullità del contratto. Più in particolare, è evidente che il legislatore -il quale certo avrebbe potuto farlo e che, nella medesima legge, non ha esitato ad altro proposito a farlo- non ha espressamente stabilito che il mancato rispetto delle citate disposizioni interferisce con la fase genetica del contratto e produce l'effetto radicale della nullità invocata dai ricorrenti. Non si tratta quindi certamente di uno di quei casi di nullità stabiliti dalla legge ai quali allude il 3° comma dell'art. 1418 c.c. Neppure i casi di nullità contemplati dal 2° comma dell'art. 1418 c.c. sono invocabili nella situazione in esame. E' vero che, tra questi casi, figura anche quello della mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., e che il primo di tali requisiti è l'accordo delle parti. Ma, ove pure si voglia ammettere che nella fase prenegoziale la violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario sopra ricordati siano idonei ad influire sul consenso della controparte contrattuale, inquinandolo, appare arduo sostenere che sol per questo il consenso manca del tutto; ed i vizi del consenso -se pur di essi si possa parlare- non determinano la nullità del contratto, bensì la sua annullabilità, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1427 e segg. c.c. Resta da considerare l'ipotesi che la nullità possa dipendere dall'applicazione della disposizione dettata dal 1° comma dell'art. 1418 c.c.: che si possa, cioè, predicare la nullità (c.d. virtuale) del contratto contrario a norme imperative, tali essendo appunto le norme dettate dall'articolo 6 della Legge n. 1/1991. Le S.U., per escludere la possibilità di invocare la nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, osservano che, "nel settore della intermediazione finanziaria, non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione " dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità degli atti. Richiamando la distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, la Corte rileva come la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità -mai comunque la nullità- del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, dalla quale discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace), ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto. In siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che la loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite 19/12/2007 n. 26724
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite 19/12/2007 n. 26725

Vai al commento del Dott. Filippo Sartori "La (ri)vincita dei rimedi risarcitori" pubblicato su www.ilcaso.it

Vai al commento del Dott. Daniele Maffeis "Dopo le S.U.: l'intermediario che non si astiene restituisce al Cliente il denaro investito" pubblicato su www.ilcaso.it

Vai al commento del Dott. Francesco Autelitano "La natura imperativa delle regole di condotta degli Intermediari finanziari" pubblicato su "I Contratti" n. 12/2008 


LE MODALITA' DI CALCOLO DEL DEBITO RESIDUO DEL MUTUATARIO INADEMPIENTE

La Corte di Cassazione, in un caso di risoluzione anticipata del contratto di mutuo fondiario a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte dell'istituto di credito, ha affermato nuovamente il principio generale del divieto di anatocismo, ma la  novità della decisione sta nell'aver escluso il meccanismo dell'anatocismo relativamente alle rate di mutuo non ancora maturate e nell'aver sancito il principio che -in tali casi- il credito dell'istituto mutuante risulterà formato dalle rate già scadute fino a quel momento, dal capitale residuo e dagli interessi di mora convenuti da applicarsi tanto alle rate scadute quanto al capitale residuo. Non è affatto detto che tale sistema di calcolo sia più vantaggioso per la parte mutuataria; ma i giudici non hanno fatto altro che applicare la norma dell'art. 120 TUB, integrato dalla delibera del CICR del 9/2/2000, che prevede che dal momento della risoluzione del contratto di finanziamento, per inadempimento del finanziato, sulla somma dovuta decorrono gli interessi come contrattualmente stabilito (su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica). Sulla questione della risoluzione del contratto di mutuo la suprema Corte ha disatteso le richieste della banca che insisteva sul punto che l'azione esecutiva per il recupero del credito non comporta necessariamente la risoluzione del contratto di mutuo e non impedisce la maturazione di ulteriori rate in base al piano di ammortamento concordato. Al contrario, la Corte ha affermato che quando la banca mutuante, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, intima il precetto per ogni suo credito, viene attivata la clausola risolutiva espressa e non si ha semplicemente la decadenza per il debitore dal beneficio del pagamento rateale ma avviene la risoluzione del contratto che opera per il futuro anticipando la scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale. La Corte sostiene che la risoluzione del contratto di mutuo non compromette l'equilibrio economico tra le operazioni passive (emissione delle cartelle fondiarie) e quelle attive (prestiti ipotecari) effettuate dall'istituto mutuante, poiché continuano a maturare degli interessi sul capitale residuo. Non più gli interessi corrispettivi ma gli interessi moratori al tasso convenzionale stabilito dal contratto. E su quest'ultimo punto, la Cassazione esclude che possa applicarsi il tasso legale agli interessi moratori e ritiene, invece, applicabile il tasso convenzionale, quello stabilito dal contratto. Pertanto, dal momento dell'avvenuta risoluzione del contratto non sono più maturate ulteriori semestralità, cioè rate composte da capitale e da interessi corrispettivi, e la banca avrebbe dovuto chiedere al debitore non le rate a scadere, oltre a quelle scadute, ma il pagamento del capitale residuo, oltre agli interessi convenzionali di mora sia sulle rate scadute sia sul capitale residuo. Altro punto importante della sentenza è quello in cui si afferma il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità della clausola anatocistica anche se non è stato fatto espressamente dalla parte che ne aveva interesse.

Vai alla sentenza Corte Cassazione 21/10/05 n. 20449


LA BANCA GIRATARIA PER L'INCASSO CHE PAGA UN ASSEGNO NON TRASFERIBILE A PERSONA DIVERSA DAL BENEFICIARIO INCORRE IN RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione -con sentenza n. 14712/2007- hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni (bancari o circolari), che abbia pagato i predetti in violazione dell'art. 43, comma 1, Legge Assegno. Detta responsabilità si manifesta nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno. Nel novero di tali soggetti rientra indubbiamente il prenditore, ma anche colui che abbia apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (od emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione del relativo regime giuridico e, in particolare, l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale alla relativa azione ex art. 2946 cod. civ.
Abbandonando le precedenti impostazioni di responsabilità aquiliana e responsabilità ex lege (cfr.: Cass., Sez. I°, 06/10/05 n. 19512), la Cassazione arriva quindi a fissare una sorta anomala di responsabilità contrattuale della Banca negoziatrice, osservando che la clausola di non trasferibilità sta a tutelare (in virtù della rigida disciplina imposta dall'art. 43 co. 2° R.D. 21/12/1933 n. 1736) ogni e qualsiasi interessato all'operazione di riscossione.

Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite 08/05 - 26/06/2007 n. 14712


IL DIRITTO DELLA BANCA DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI C/C E' COMUNQUE SINDACABILE

Con l'ordinanza in esame il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, nell'ambito di un procedimento d'urgenza, ha ordinato a un Istituto di credito l'immediata riattivazione del conto corrente e dei servizi ad esso accessori intestati al ricorrente, in quanto il diritto di recesso esercitato dalla banca sarebbe stato immotivato e privo di qualsiasi ragione, benché formalmente corretto. Secondo la più attenta e condivisibile giurisprudenza, infatti, il potere tipicamente concesso alla banca di recedere dai contratti di conto corrente senza particolari vincoli incontra comunque i limiti della correttezza e della buona fede. Essi rappresentano -da un lato- il margine estremo fin dove può spingersi la discrezionalità dell'istituto di credito, dall'altro, il parametro di riferimento nella valutazione della legittimità della condotta dello stesso istituto. Ciò significa che la regolarità formale del recesso non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.) alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di conto corrente o di apertura di credito sia da considerare illegittimo ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre del conto corrente e/o della provvista creditizia per il tempo previsto. La scelta di recesso da parte dell'istituto di credito deve, quindi, essere supportata da ragioni e motivi sui quali chiunque, che non sia di parte, debba e possa ragionevolmente convenire.

Vai all'Ordinanza 05/11/07 del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia


ESISTE RESPONSABILITA' DELLA BANCA -PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI BUONA FEDE- IN CASO DI COMPENSAZIONE TRA DUE C/C OPERATA SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE

E' ammissibile la compensazione mediante l'immissione del saldo di un conto corrente come posta passiva di un altro con annotazione contabile pur in presenza di una clausola contrattuale relativa a saldi passivi e attivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente che le parti hanno ritenuto di mantenere formalmente e contabilmente distinti. Determina tuttavia la responsabilità della banca la compensazione effettuata senza procedere alla sua pronta comunicazione al correntista, in applicazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). La Cassazione non è entrata nell'esame della nota questione -ben dibattuta in Dottrina- in merito alla possibilità che la norma contenuta nell'art. 1853 c.c. operi anche in mancanza della chiusura dei conti (e ciò in quanto le parti avevano disciplinato la compensazione). In precedenza (sentenza 23/05/86 n. 3447), la Corte aveva ritenuto irrilevante il fatto che il correntista potesse ignorare la avvenuta compensazione. Con la decisione in esame il Giudice di legittimità ha osservato che le scritturazioni concernenti lo stesso conto non sono omologabili con quelle derivanti dalla compensazione di conti diversi. Nel primo caso, infatti, gli addebiti e gli accrediti comportano un'operazione di conguaglio ma non di compensazione. Nell'ipotesi di compensazione -ex art. 1853 c.c.- tra saldi attivi e passivi di più conti correnti assume uno specifico significato la comunicazione effettuata dalla banca. Il bilanciamento tra l'interesse del correntista (che fa affidamento sul saldo del conto sul quale trae l'assegno) e quello della banca (di salvaguardia della garanzia sulla quale ha fatto affidamento in relazione alla compensazione pattuita) impone che ciascuna delle parti agisca secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. Viene pertanto ribadito che, in tema di esecuzione del contratto bancario, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti idonei a preservare, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, gli interessi dell'altra parte.

Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 1° Civile - 28/09/2005 n. 18947  

In materia di esecuzione in buona fede del contratto bancario:

Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 3° Civile - 16/10/2002 n. 14726

Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 1° Civile - 27/09/2001 n. 12093


LE CONSEGUENZE DEL PROTESTO ILLEGITTIMO

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 9233/07, ha rilevato che, in caso di protesto illegittimo di una cambiale, la lesione alla reputazione personale costituisce di per sé un danno reale che va risarcito. Nel caso di specie la controversia nasce dall'illegittimità del protesto di una cambiale presentata ad un Istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca d'appoggio: la S.C. cassa la sentenza di merito che dà per assodata la responsabilità da inadempimento del creditore ma poi nega la quantificazione equitativa del pregiudizio che scaturisce dalla perdita dell'immagine professionale o sociale. Il danno -spiegano i Giudici di legittimità- va invece risarcito (sia a titolo contrattuale per inadempimento sia a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere) in modo satisfattivo, ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (cfr.: artt. 1226 e 2056 c.c.). Il creditore era tenuto al risarcimento del danno per la lesione alla reputazione personale: la prova della lesione, contestuale a quella dell'illegittimità del protesto, costituisce un danno ingiusto in re ipsa (cfr. Cassazione 4881/01; 11103/98; 2576/96). La Cassazione, in base ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Consulta, sottolineano l'ingiustizia del danno che lede la reputazione della persona che si vede illegittimamente inclusa «nel cartello dei cittadini insolventi» e dunque lesa nella propria immagine sociale (cfr. artt. 2 e 3 Cost.) e socialmente discriminata (cfr. Corte costituzionale, n. 252/83).

Vai alla sentenza Cassazione - Sezione 3° Civile - 18/04/2007 n. 9233


LA NULLITA' DELLE CLAUSOLE DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

Le Sezioni Unite della Cassazione  confermano, con la sentenza n. 21095/04, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale  degli interessi debitori. L'art. 1283 c.c. stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza; e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Il Giudice di legittimità è più volte intervenuto onde dirimere la questione dello "spessore" che dovrebbero avere gli usi richiamati dall'art. 1283 c.c. In particolare, è stato statuito che "la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle "norme bancarie uniformi" (giacché anche queste costituiscono usi negoziali) " (Cass. 01/10/02 n. 14091). Nel senso della nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, si confrontino, tra le altre: Cass. 11/11/03 n. 2593; Cass. 18/09/03 n. 13739; Cass. 01/10/02 n. 14091; Cass. 28/03/02 n. 4498; Cass. 28/03/02 n. 4490; Cass. 01/02/02 n. 1281; Cass. 11/11/99 n. 12507; Cass. 30/03/99 n. 3096. Di particolare rilievo è la sentenza del 30/03/99 n. 3096, con la quale la Cassazione ha ritenuto che la clausola della capitalizzazione trimestrale potrebbe fondarsi, semmai, solo su un uso negoziale; conseguentemente escludendo che possa verificarsi un'integrazione automatica nel contratto a norma dell'art. 1374 c.c.
Prima del 1999, la prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito era ritenuta rientrare, anche dall'esame compiuto in via giudiziaria, fra gli usi normativi richiamati dall'art. 1283 c.c. e, cioè, nella "costante, uniforme, generale e pubblica ripetizione di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio". L'importanza della sentenza delle S.U. in commento risiede nel fatto che viene escluso che le clausole di capitalizzazione trimestrale dovessero ritenersi valide sino al 1999, stante l'allora communis opinio della loro validità (ad una consuetudine in tal senso allora vigente sarebbe subentrata solo una desuetudine). E ciò, da un lato, perché già prima del 1999 vi erano stati importanti interventi in materia da parte del Legislatore (si pensi alla c.d. Legge antiusura) e, dall'altro lato, perché le clausole che consentivano l'anatocismo, già predisposte dalle Banche, venivano sottoscritte -senza possibilità di modifica- dalla parte che aveva necessità di accedere al credito bancario. Si afferma definitivamente, pertanto, l'indispensabilità dell'uso normativo al fine di giustificare la deroga al divieto di pattuizione anatocistica.
Con la sentenza S.U. 4 novembre 2004 n. 21095 la vicenda dell'anatocismo giunge, se forse non alla definitiva conclusione, sicuramente ad un punto d'arrivo giurisprudenziale di notevole rilevanza. La vicenda può essere così sintetizzata:
Per quasi un ventennio la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c. sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma medesima. Tale orientamento trovava opposizione solo in alcune sporadiche pronunce di merito.
Nel 1999 la Suprema Corte, con una serie di sentenze, affermava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, "sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c."  Il nuovo corso della Cassazione, tuttavia, è stato contrastato da una minoritaria giurisprudenza di merito.
Il legislatore tentava di attuare un intervento risolutivo della materia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, da un lato modificando l'art. 120 T.U.L.B. ed introducendo con esso il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi e, dall'altro lato, stabilendo una "sanatoria" per il pregresso con la norma transitoria di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999, che operava il "salvataggio" delle clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina".
La norma transitoria è stata travolta dalla Corte costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425.
Risoltosi così il problema per i soli contratti di conto corrente posteriori al 2000, per il periodo precedente la Suprema Corte ha continuato, con una ulteriore serie di sentenze, a ribadire il suo più recente approccio, estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo".  Infine, con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004, ha sancito in modo netto il revirement del 1999, consolidando il nuovo "trend giurisprudenziale e normativo".

Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite 07/10 - 04/11/04 n. 21095

Pubblichiamo un'interessante sentenza di merito che si caratterizza per aver affrontato, con estrema chiarezza e linearità, una serie di aspetti (decorrenza prescrizione, anatocismo, rinvio agli usi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, approvazione del conto) già esaminati dalla giurisprudenza di legittimità

Vai alla sentenza del Tribunale di Torino n. 450 del 21/01/2010


IL TRIBUNALE INIBISCE ALLA BANCA DI RESPINGERE LE RICHIESTE DI RICALCOLO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA SOSTENENDO LA VALIDITA' DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda di inibitoria avanzata da un'associazione di consumatori nei confronti del Banco di Sicilia il quale, malgrado il rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale in tema di anatocismo bancario e la natura vessatoria della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, si era reiteratamente rifiutato di ricalcolare il saldo dei conti correnti ancora attivi o di restituire le somme incassate in forza della illegittima capitalizzazione degli interessi a debito. Il Giudicante ha fatto divieto all'istituto bancario di respingere le istanze avanzate dai titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30 giugno 2000 nonchè quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino a detta data. Tale divieto riguarda i soli casi in cui la banca abbia sostenuto la piena validità ed efficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale, potendo invece l'istituto giustificare il rifiuto al ricalcolo sulla base di diverse eccezioni inerenti il singolo rapporto di conto corrente bancario. Il Tribunale ha infine disposto l'applicazione di una penalità in caso di ritardo pari ad euro 516 per ogni violazione alle statuizioni rigettando inoltre la domanda volta ad ottenere la condanna della banca a consegnare gli estratti conto in suo possesso antecedenti i dieci anni dalla richiesta, non ravvisandosi alcun obbligo giuridico di consevazione di tale documentazione oltre il decennio.

Vai alla sentenza del Tribunale di Palermo 01/06/2006 n. 2491


L'ILLEGITTIMITA' DELL'ANATOCISMO TRIMESTRALE

Il Giudice di Lecce, con la sentenza n. 42 del 05/04/2004 del Tribunale Sezione distaccata Nardò, è ancora una volta  intervenuto -in materia di contratti di c/c bancario e di interessi passivi- tutelando le legittime istanze degli utenti bancari (cfr.: Trib., ordinanze 21/10/1999; 29/10/1999 e 10/12/1999: r.o. nn. 690 e 753 del 1999, n. 44 del 2000; Trib. Sent. 352/2004; C. Appello, sent. 27/6/2000; C. Appello, sent. 22/10/2001; C. Appello 6/2/2001).
In Dottrina è ormai riconosciuto che, in mancanza della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi restano infruttiferi in considerazione della imperatività della norma di cui all'art. 1283 c.c.; dal ché
la violazione di essa produce la nullità delle relative pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi (CAFARO R. - TANZA A. "La tutela dei consumatori nel credito, nei servizi finanziari e bancari", Piacenza, 2003, 136).
La sentenza in rassegna si segnala anche per il principio sancito in tema di contestazione/approvazione dell'estratto conto, documento certificato dal dirigente della Banca, il cui valore probatorio è limitato ai soli fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale, in un ordinario giudizio di cognizione, l'efficacia probatoria dell'E/C è regolata dai principi generali (Trib. Genova sent. 1/4/99 in Gius, 1999, pag. 2446; Cass. 10/8/90 n. 8128; Trib. Cagliari sent. 4/7/89, in Riv. Giur. Sarda, 1991, 75; Trib. Milano, sent. 13/10/88 in Banca, Borsa e titoli di credito, 1990, II, 213; Trib. Alessandria, sent. 13/5/97 in Giur. It., 1998, 54, con nota di Ziino; Trib. Venezia, sent. 4/6/92 in Foro It., 1994, I, 289, secondo cui il saldaconto non costituisce neppure prova idonea per l'ingiunzione di pagamento); mentre "la migliore dottrina e giurisprudenza, attenendosi alla lettera della norma, hanno circoscritto il valore probatorio al procedimento monitorio e riconosciuto al documento medesimo, nell'ambito del giudizio di cognizione, l'idoneità a fornire meri elementi di prova indiziaria atti a contribuire soltanto nel contesto di altri elementi ugualmente significativi alla formazione del libero convincimento del giudice" (CAFARO R. - TANZA A., cit., 122). L'approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al c/c bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) rende incontestabili le annotazioni in conto -derivanti dalla mancata impugnazione- nella loro realtà effettuale; ma NON determina la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr. Cass. 11/5/98 n. 4735; Cass. 11/9/97 n. 8989; Cass. 16/1/97 n. 404; Cass. 10/10/96 n. 8851; Cass. 11/3/96 n. 1978; Cass. 15/6/95 n. 6736; Cass. 24/5/91, n. 5876; Cass. 13/1/88 n. 178; Cass. 24/7/86 n. 4735; Cass. 7/9/84 n. 4788; Cass. 14/2/84 n. 1112; Cass. 19/1/84 n. 452; Cass. 19/8/83 n. 5409, Cass. 10/4/80 n. 2095). "Il silenzio del correntista (perché in ciò si risolve la mancata contestazione) non può, quindi, essere interpretato come costitutivo di diritti di credito in realtà insussistenti, tanto più se si considera che, di norma, le contestazioni formulabili presuppongono un bagaglio di conoscenze tecnico - giuridiche delle quali, per comune esperienza, il normale cittadino è del tutto sprovvisto, né va sottovalutata la posizione dell'imprenditore che, avendo investito le somme oggetto di affidamento, è impossibilitato a restituire immediatamente le medesime qualora la banca, indispettita da pesanti contestazioni, revochi immediatamente l'affidamento stesso" (CAFARO R. - TANZA A., cit., 123). Stesse conclusioni vengono raggiunte per quanto concerne l'arbitraria variazione, in sfavore del cliente, dei c.d. "giorni di valuta". Nel provvedimento in esame il Giudicante si sofferma sulla questione dei c.d. "usi di piazza", stabilendo che in caso di generico "riferimento per relationem alle condizioni praticate usualmente dalle Banche sulla piazza", anche per i contratti di conto corrente anteriori all'entrata in vigore della Legge 154/1992 gli interessi ultralegali vanno determinati per iscritto ex art. 1284 c.c. e per relationem solo mediante "il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili ". La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, mediante riferimento al c.d. "uso di piazza", è da ritenersi nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1284, comma 3°, 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ. La S.C. sin nella sentenza n. 11042 del 10/11/97 ha infatti inequivocabilmente osservato che "una clausola, la quale si limiti a far riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi". Nel senso della nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ultralegale mediante il rinvio "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza " v. anche -ex plurimis- Cass. - Sez. I, 14/1/99 n. 348.
Per quanto riguarda la c.m.s. (commissione di massimo scoperto) anche il Tribunale di Lecce, nella sentenza in commento, aderisce ad un'opinione ormai più che consolidata in Giurisprudenza di merito e di legittimità (ex plurimis: Cass. 21/11/00 n. 15024), nonché in Dottrina: la ratio delle c.m.s. non può essere individuata in alcuna fonte normativa poichè il nostro ordinamento non fa mai riferimento alla c.m.s., termine che, di fatto, è considerato un vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse e che non ha una specifica giustificazione economico-tecnica (BRUSASCA, Tecnica Bancaria, Milano; DELL'AMORE, Economia delle aziende di credito, Istituto di Economia Aziendale Università Bocconi di Milano, III, Le banche di deposito, 777; CAFARO R- TANZA A., cit. p.116). La convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale, potrebbe essere consentita, ex art. 1283 c.c., solo in presenza di un uso normativo, in forza del quale sia espressamente prevista la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti. Non esiste un uso normativo, anteriore all'entrata in vigore del vigente codice civile del 1942, né successivo a detta data, il cui contenuto consenta la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ancora scaduti. E se, per assurdo, si fosse creato un tale uso successivamente all'entrata in vigore del codice civile, questo non avrebbe potuto validamente formarsi, in quanto contra legem. La pretesa consuetudine normativa di capitalizzazione trimestrale degli interessi non soltanto è inesistente al momento dell'entrata in vigore del codice del 1942, ma anche successivamente, visto che le prime N.U.B. (Norme Bancarie Uniformi, gruppo di 15 condizioni elaborate dall'ABI), in tema di conto corrente, sono state adottate dal 1° gennaio 1952 (ma non erano presenti né nel 1942, né successivamente) e prevedevano, per la prima volta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Per quanto riguarda gli "usi", registrati dalle Camere di Commercio in sede provinciale (prima o in concomitanza con l'entrata in vigore del codice civile e delle "condizioni generali uniformi di banca" in tema di conto corrente), non contenevano previsioni circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche. In conclusione, deve convenirsi che l'inserzione nei contratti bancari di una previsione di capitalizzazione trimestrale non costituisce un uso normativo. Al più, essa potrebbe costituire una tendenza (dettata dall'imposizione di un contraente forte) verso la costituzione di un uso negoziale (art. 1340 c.c.), la cui formazione peraltro non si sarebbe mai compiuta, considerato il contrasto di questa clausola con il divieto imperativamente stabilito dalla legge (così: CAFARO R. - TANZA A., cit., 103).

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione di Nardò, n. 42 del 05/04/2004
Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 352 del 07/01 - 11/02/04
Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 522 del 28/01/04
Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1736 del 14/04/03


EMESSA LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SULLA VICENDA DELLE OBBLIGAZIONI ARGENTINE

Vai alla sentenza del Tribunale di Mantova - Sez. II, n. 614 del 18/03/2004
Vai alla nota a sentenza dell'Avv. Giovanna Cafaro (articolo tratto da www.tidona.com)
Vai ad una rassegna di massime giurisprudenziali in materia di bonds argentini (da www.tidona.com - maggio 2005) 


GLI ISTITUTI DI CREDITO NON POSSONO FARSI PAGARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI CORRENTISTI IN MERITO ALLE LORO OPERAZIONI BANCARIE

Le banche devono consegnare ai propri clienti le informazioni personali richieste in modo gratuito e in forma comprensibile. Lo ha statuito, in data 21/11/03, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha dato ragione al ricorso di un correntista che, dopo aver richiesto alla propria banca informazioni sulle sue operazioni bancarie, si è sentito rispondere che -per accedere alla documentazione richiesta- avrebbe dovuto ''precostituire i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti''. Il Garante ha ribadito che la legge obbliga ''il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, ed a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.
Intervenendo su un simile ricorso, già il 12/05/03 il Garante aveva statuito l'obbligo per la Banca ad assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, comunicati al cliente mediante l'invio degli estratti conto mensili. Qualora l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia.

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CONFERMATA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA LA VESSATORIETA' DI ALCUNE CLAUSOLE DEI CONTRATTI BANCARI.

La vicenda prende le sue mosse dalla sentenza 21/01/2000 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato abusive alcune clausole predisposte dall'A.B.I. e ne inibiva l'uso sia nei contratti bancari pendenti sia in quelli futuri. Il Giudice di 2° grado, respingendo -in grandissima parte- l'appello proposto dall'A.B.I., nonché dalla Banca Fideuram e dalla B.P.M., compie un'approfondita e molto convincente analisi della natura e dei limiti delle condizioni generali di contratto utilizzate nei rapporti tra Banche e consumatori; distinguendo tra le clausole illegittime e quelle che, per rimanere legittime, devono essere adeguatamente interpretate. In particolare, la Corte chiarisce che una clausola giudicata abusiva può risultare legittima in un singolo contratto qualora risulti che essa sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 1469 ter cod. civ., 4° co.) oppure, in concreto, bilanciata da vantaggi compensativi. Illegittime vengono confermate le clausole riguardanti: a) la limitazione convenzionale della responsabilità della Banca nei contratti per le cassette di sicurezza e per gli obblighi di custodia degli assegni da parte del cliente; b) la facoltà di libero ed incondizionato recesso nel contratto di apertura di credito; c) l'autotutela -in favore della Banca- per l'ipotesi di compensazione di propri controcrediti; d) l'anatocismo; e) l'esclusione -per la Banca- dell'obbligo di comunicazione preventiva in caso di modifica del parametro di cui alle indicizzazioni degli interessi; f) la facoltà della Banca di agire in via principale, anziché sussidiaria, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari; g) la facoltà -per la Banca- di modificare le Condizioni Generali di contratto per proprie "esigenze organizzative"; h) la limitazione di responsabilità per fatti di terzi; i) l'efficacia probatoria conferita all'estratto conto; l) la limitazione di responsabilità per la mancata comunicazione -nel termine di 2 o 4 giorni, a seconda se la Banca è girante o portatrice del titolo- del mancato pagamento di un assegno bancario.   

Vai alla sentenza 24/09/2002 della Corte d'Appello di Roma - 2° Sezione Civile